Articolo 688 del Codice civile
Articolo 687Articolo 689
Versione
19 aprile 1942
Art. 688.

(Casi di sostituzione ordinaria).

Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'.

Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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