Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 688.
(Casi di sostituzione ordinaria).
Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.
(Casi di sostituzione ordinaria).
Il testatore puo' sostituire all'erede istituito altra persona per il caso che il primo non possa o non voglia accettare l'eredita'.
Se il testatore ha disposto per uno solo di questi casi, si presume che egli si sia voluto riferire anche a quello non espresso, salvo che consti una sua diversa volonta'.
Commentari • 61
- 1. Sostituzione testamentariaAnnamaria Punzo · https://www.studiocataldi.it/ · 12 agosto 2020 · 230.01749
La sostituzione ordinaria: art. 688 c.c. […]
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Giurisprudenza • 102
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