Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 27/03/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Seconda Sezione Civile
composto dai Magistrati
Dott. Vincenzo Domenico SCIBETTA Presidente
Dott. Luca FUZIO Giudice
dott. Luca VERZENI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
Pt_1
rappresentata e difesa dall'avv.to Pitero Maria Aiello
- RICORRENTE-
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio.
IL TRIBUNALE
Letto il ricorso depositato dalla ricorrente in data 10.03.2025 per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
ritenuta la competenza di questo Tribunale ex art 27 comma secondo c.c.i.i., atteso che la ricorrente
è residente in [...] (ove risiede con il compagno
Pe
ed i figli e , nati rispettivamente il 09.04.2018 ed il 22.08.2021, come Per_1 Pt_2 CP_1
Par da certificato di stato di famiglia sub doc. n. 14 fasc. , in immobile condotto in locazione ad un canone mensile di euro 550,00, come da contratto sottoscritto dal compagno sub doc. n. Per_1
11 fasc. ricorrente), e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del
Tribunale di Bergamo;
rilevato che la ricorrente riveste la qualità di debitrice ex art. 65 comma primo c.c.i.i. in quanto soggetto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 comma primo lett.
c) c.c.i.i., atteso che la ricorrente non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte, e ciò in presenza di un indebitamento complessivo di euro 340.669,99 - di cui oltre euro 130.000,00 nei confronti dell'Erario e dell' ed euro 175.000,00 nei confronti di un fornitore -, sorto CP_2
nell'epoca in cui esercitava attività di gestione di bar quale titolare della impresa individuale Pt_1
dapprima in SA GI LA (impresa cancellata dal Registro delle Imprese il 30.07.2018) e dipoi in ET EN (impresa ceduta nel 2020 a certo risulta cancellata dal CP_3
Registro delle Imprese il 21.10.2024), nonché attraverso la in OP in Parte_3
provincia di ER (posta in liquidazione e cancellata dal Registro delle Imprese il 07.04.2022);
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 c.c.i.i.;
considerato che parte ricorrente non è titolare di beni immobili, né di beni mobili registrati, ma unicamente di beni mobili strettamente personali, ed è percettrice di reddito in quanto presta la propria attività quale lavoratrice dipendente (qualifica di operaia con mansione di confezionatrice di capi d'abbigliamento) dal 15.10.2024 in Palosco in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la società Li Yanling e percepisce una retribuzione mensile ammontante in media ad euro 1.000,00;
ritenuto che, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale - documentate in atti e verificate dal gestore della crisi - possa essere sottratto dalla liquidazione lo stipendio percepito dalla debitrice, ad eccezione dell'importo mensile di euro 500,00, siccome espressamente
Par indicato in ricorso dalla (importo cui la ricorrente giunge in ragione dell'apporto fornito anche dal compagno convivente, dipendente a tempo indeterminato della Li Yanling dal 17.09.2021 con reddito mensile medio di euro 2.550,00), idoneo a consentire di rateizzare – in misura economicamente tollerabile per il soggetto passivo – il debito, con conseguente obbligo della ricorrente di versare al liquidatore l'importo indicato, nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
ritenuto che la liquidazione investe l'intero patrimonio del debitore e che non può essere assunta dal
Tribunale alcuna determinazione per escludere uno specifico cespite, posto che ogni scelta in merito compete alle determinazioni del liquidatore;
osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'O.C.C., dr. il quale ha verificato la completezza e attendibilità della Persona_2
documentazione prodotta dalla ricorrente e ha adeguatamente illustrato la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore, e ciò anche a mezzo di integrazione siccome richiesta dal giudice;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
considerato che, ai sensi dell'art. 270 comma secondo lett. b) c.c.i.i., quale liquidatore può essere nominato un gestore diverso da quello nominato dall'O.C.C.;
rammentato che l'art. 6 comma primo lett. a) c.c.i.i. contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'O.C.C., ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore (cosicché lo stato passivo approvato dal liquidatore dovrà
necessariamente recepire tale disposizione legislativa, nonostante la diversa indicazione contenuta nella relazione particolareggiata dell'O.C.C. o nel ricorso introduttivo);
il compenso al professionista andrà necessariamente limitato alla misura prevista dal D.M. 147/2022
sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento (avendo quale base di calcolo il presumibile attivo ricavabile dalla procedura), stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
visto l'art. 270 c.c.i.i.,
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Pt_1
nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;
nomina liquidatore il dott. ; Persona_3
ordina alla ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;
assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della ricorrente,
il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
ordina alla ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente, a eccezione della somma mensile di euro 500,00, con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore detto importo, nonché
ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
dà atto che, ai sensi degli artt. 270 comma quinto e 150 c.c.i.i., a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 comma secondo lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma terzo c.c.i.i.;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 c.c.i.i.;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività
svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 c.c.i.i.. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'O.C.C.;
dispone che la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale di Bergamo;
ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, per il caso vi siano beni immobili o beni mobili registrati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'O.C.C..
Bergamo, lì 26.03.2025. Il Giudice est. Il PRESIDENTE
Dott. Luca Verzeni Dott. Vincenzo Domenico Scibetta