Ordinanza cautelare 25 giugno 2020
Sentenza 31 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 31/05/2022, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/05/2022
N. 00901/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00574/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso r.g. n. 574 del 2020, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’Avv. Fernando Palermo, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
contro
- il Comune di Francavilla Fontana, rappresentato e difeso dall’Avv. Carmela Annunziata Saponaro, con domicilio digitale come da pec di cui ai registri di Giustizia;
per l’annullamento
- dell’ordinanza -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana, recante ‘ ingiunzione sanzione amministrativa per realizzazione opere edilizie in violazione del DPR n. 380/01 e s.m.i. ’;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso con il provvedimento innanzi indicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Francavilla Fontana.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 18 maggio 2022 il Cons. Ettore Manca, presenti gli Avvocati di cui al relativo verbale.
FATTO e DIRITTO
1.- Premesso che:
- la sig.ra CI impugna l’ordinanza in data -OMISSIS-, con cui il Dirigente dell’Area Tecnica Urbanistica del Comune di Francavilla Fontana applicava nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 31, comma 4- bis , DPR n. 380/2001, la sanzione di euro 20.000 in conseguenza della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione irrogatole - relativamente a un manufatto di 108 mq, di altezza ricompresa tra 3 e 3,40 m - dalla Corte d’Appello di Taranto con sentenza del 28 giugno 2016, irrevocabile il 19 aprile 2017, e successivo ordine della Procura della Repubblica in data 22 agosto 2017, r.g. n. 1.
- col presente ricorso, in particolare, vengono formulati i seguenti motivi di censura: a) nullità per vizio di forma e motivazione dell’atto impugnato; illegittimità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 31 comma 4- bis DPR n. 380/2001 e dell’art. 3 l. n. 241/90; b) violazione dei principi di legalità e irretroattività del regolamento comunale che disciplina le sanzioni e delle modifiche al DPR n. 380/2001 introdotte con la legge n. 164 del 2014.
2.- Considerato che l’art. 31 DPR n. 380/2001, ai commi 2, 3 e 4- bis , nelle parti di interesse, così dispone: « 2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali …, ingiunge al proprietario e al responsabile dell’abuso la rimozione o la demolizione…
3. Se il responsabile dell’abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune …
4-bis. L’autorità competente, constatata l’inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro (…) ».
3.- Osservato che, secondo i consolidati indirizzi della giurisprudenza:
- mentre l’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001, « specificamente dedicato alla demolizione ingiunta in sede amministrativa, prevede che il responsabile dell’abuso, a seguito dell’ingiunzione di cui al comma 2, debba provvedere alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni, il comma 9, dedicato invece all’ordine impartito dal giudice penale, si limita a disporre che il giudice debba ordinare, con la sentenza di condanna la demolizione delle opere, senza altro aggiungere, in particolare con riguardo anche al termine per l’adempimento (…) quanto ai rapporti tra demolizione disposta dall’autorità amministrativa e demolizione disposta dal giudice penale, questa Corte ha in più occasioni sottolineato che la demolizione ordinata dal giudice penale ai sensi del DPR n. 380 del 2001, art. 31, comma 9, costituisce atto dovuto ed è esplicazione di un potere autonomo rispetto a quello dell’autorità amministrativa, con il quale può peraltro essere coordinato nella fase di esecuzione (…). Si è poi aggiunto che l’ordine del giudice prescinde del tutto dagli effetti ablatori e sanzionatori dell’inadempimento all’ingiunzione nel termine di novanta giorni di cui al terzo comma dell’art. 31 cit., del tutto indipendenti dal giudicato penale. Ne consegue che nessun obbligo di conformazione al termine di novanta giorni di cui al comma 3 predetto può sussistere in capo al giudice penale laddove abbia ad ordinare la demolizione del manufatto abusivo, potendo questi determinarsi sia per un termine inferiore sia … per un termine superiore » (Cassazione penale, III, 5 aprile 2018, n. 15134).
- qualora, inoltre, « l’ordine di demolizione di opere abusive sia impartito dal giudice penale con la sentenza di condanna per violazioni della normativa urbanistico - edilizia, la misura sanzionatoria non deve essere eseguita dalla P.A. ma, al contrario, l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel Pubblico Ministero, con connessa parallela funzione (del) Giudice dell’esecuzione per quanto di specifica competenza. La giurisprudenza penale della Corte di Cassazione (v., ex multis, Cass. pen., nn. 32952 del 2010 e 3456 del 2012) ha affermato la natura autonoma dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale di condanna per illecito edilizio, rilevando l’assenza di disposizioni specifiche che riconducano alla autorità amministrativa il compito di eseguire l’ordine di rimozione impartito dal giudice penale » (Consiglio di Stato, VI, 6 febbraio 2019, n. 905; nello stesso senso TAR Campania Napoli, VII, 21 marzo 2022, n. 1868; TAR Campania Napoli, VIII, 2 novembre 2021, n. 6886).
3.1 Osservato ancora, così portando a conclusione i rilievi di ordine più generale finora svolti con riguardo al rapporto tra processo penale e procedimento amministrativo, che deve reputarsi « illegittima l’acquisizione che venga disposta sul presupposto dell’inottemperanza non a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione, ma ad una sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto. Infatti il provvedimento di acquisizione può essere disposto sul presupposto di un pregresso ordine amministrativo di demolizione; nel caso di specie, invece, in violazione dei modelli legali di riferimento e realizzando un’impropria combinazione tra procedimenti di natura distinta, il provvedimento di acquisizione (appartenente alla sequenza tipicamente amministrativa di cui all’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001) risulta disposto in attuazione della sentenza resa dal Giudice penale ai sensi dell’art. 31, ultimo comma, del DPR n. 380/2001 » (TAR Campania Napoli, II, 2 luglio 2020, n. 2851).
4.- Ritenuto che:
- l’ordine di demolizione disposto dal giudice penale ha dunque natura di «s anzione accessoria oggettivamente amministrativa, sebbene soggettivamente giurisdizionale, esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorità amministrativa » (Cassazione penale, III, 3 marzo 2022, n.7631).
- la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4- bis , citato, come l’acquisizione al patrimonio del Comune, appartiene alla « sequenza tipicamente amministrativa di cui all’art. 31, comma 3, DPR n. 380/2001 » (v. TAR Campania n. 2851/2020 cit.), la quale presuppone, a seguito dell’accertata « esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali » (v. comma 2), l’ingiunzione al proprietario e al responsabile dell’abuso della loro rimozione/demolizione (v. comma 2), e, ove quest’ultimo « non provved(a) … nel termine di novanta giorni » (v. comma 3), comporta, appunto, da un lato l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime, nonché di quella normativamente necessaria alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, al patrimonio del Comune (v. comma 3), e, dall’altro lato, ancora in ragione dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire nel termine di cui al comma 3 (la quale pure « costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari »; v. comma 4), l’irrogazione della « sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro » di cui al comma 4- bis .
- i meccanismi sanzionatori in parola, in definitiva, condividono il medesimo presupposto della constatata « inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 », ingiunzione la quale è dunque, specificamente e come già scritto, quella che il « dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali » (v. comma 2), rivolge al proprietario e al responsabile dell’abuso.
- irrogare la sanzione di cui al richiamato comma 4- bis dell’art. 31, come d’altronde quella di cui ai precedenti commi 3 e 4, « sul presupposto dell’inottemperanza non a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione, ma ad una sentenza del giudice penale, recante quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto », significa pertanto realizzare « un’impropria combinazione tra procedimenti di natura distinta » (v. TAR Campania n. 2851/2020 cit.): sulla base di quanto fin qui esposto il ricorso deve dunque essere accolto e l’ordinanza -OMISSIS- annullata [pure ricordato, tuttavia, che « anche quando sono stati commessi gli abusi che hanno comportato l’emanazione, da parte del giudice penale … della misura prevista dall’art. 31 (comma 9, ndr) , l’Amministrazione comunale continua a esercitare il potere di vigilanza sull’attività di natura urbanistico - edilizia svolta sul territorio comunale, il che comprende anche il compito di disporre e procedere direttamente alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi »; Consiglio di Stato, VI, n. 905/2019 cit.].
5.- Ritenuto che il ricorso dev’essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, e le spese di giudizio eccezionalmente compensate, attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 574 del 2020 indicato in epigrafe, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 18 maggio 2022, con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ettore Manca | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.