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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5396 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Puce Parte_1 C.F._1
Luca, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Buccarella Marco, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 12/05/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Morciano di Leuca (LE) il 19/01/1987;
- che i figli nati dalla loro unione sono stati dati in adozione verso la fine degli anni '90 e i contatti con questi si sono interrotti da allora;
- che il rapporto coniugale è, da diverso tempo, in crisi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, queste ultime hanno formulato una domanda di separazione senza condizioni e, poiché la domanda così formulata non risulta in contrasto con i criteri di legge e risulta adeguata agli interessi delle stesse, non vi
è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Morciano di Luca (Le), il
[...]
19/01/1987 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte II, serie
A, anno 1987), senza condizioni;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5396 del Ruolo generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Puce Parte_1 C.F._1
Luca, come da mandato in atti,
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2 dall'avv. Buccarella Marco, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
All'udienza del 12/05/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 19/12/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Morciano di Leuca (LE) il 19/01/1987;
- che i figli nati dalla loro unione sono stati dati in adozione verso la fine degli anni '90 e i contatti con questi si sono interrotti da allora;
- che il rapporto coniugale è, da diverso tempo, in crisi tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Tanto premesso, hanno chiesto che venga omologata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
1 Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, queste ultime hanno formulato una domanda di separazione senza condizioni e, poiché la domanda così formulata non risulta in contrasto con i criteri di legge e risulta adeguata agli interessi delle stesse, non vi
è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Parte_2
1) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Morciano di Luca (Le), il
[...]
19/01/1987 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 3, parte II, serie
A, anno 1987), senza condizioni;
2) nulla per le spese;
3) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9/06/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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