Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1040/2023 RG + n. 1081/2023 RG + n. 1085/2023 R.G.
CORTE di APPELLO di BARI Prima Sezione Civile
*** REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1040/2023 R.G.A.C.C., alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al n. 1081/2025 R.G.A.C.C. e la causa civile iscritta al n. 1085/2023 R.G.A.C.C.
tra
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1
difeso come in atti dall'avv. Salvatore Ricciardi
- Appellante -
e
, in persona del legale rappresentante p.t., e per essa la Controparte_1
procuratrice “ , rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Controparte_2
Massimiliano Muni
- Appellata -
nonché
”, in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Cosimo
[...]
Tatò
- Appellata -
e nella qualità di erede di Controparte_4 Controparte_5 CP_6
Controparte_7 Parte_2 Controparte_8
Controparte_9 CP_10 CP_11 CP_12
nella qualità di erede di
[...] CP_13 Persona_1 CP_14
CP_15 Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
nella qualità di erede Parte_3 Controparte_19 CP_20
di Persona_2 CP_21 Controparte_22 CP_23 CP_24
, rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Luca Di Biase
[...] Parte_4
- Intervenienti adesivi-Appellanti nel giudizio riunito n. 1081/2023 R.G. -
nonché
CP_25 Parte_5 Parte_6 CP_26
in proprio ed in qualità di erede di
[...] Parte_7 Parte_8
rappresentati e difesi come in atti dall'avv. Antonio Squarcella Persona_3
- Intervenienti adesivi-Appellanti nel giudizio riunito n. 1085/2023 R.G. -
e
, Controparte_27 Pt_9 CP_4 CP_28 CP_29
CP_30 Controparte_31 Controparte_32 CP_33
Controparte_34 Controparte_35 Controparte_36
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_37
CP_38 Controparte_39
- Appellati contumaci-
2 **********
OGGETTO: “Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) immobiliare”.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate in prossimità
dell'udienza del 4.2.2025 in cui la causa è stata riservata in decisione.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con atto del 23.6.1989 il Comune di ha ceduto a Parte_1 Parte_10
, ai sensi degli artt. 35 e 51 L. n. 865/1971, un terreno edificabile per la costruzione di alloggi
[...]
di edilizia convenzionata.
1.1. – Con concessioni edilizie n. 87 e n. 88 del 14.7.1989 è stata autorizzata la costruzione di trentasei alloggi di edilizia economica popolare.
2. – Al fine di realizzare l'intervento edilizio il 2.12.1991 ha stipulato un Parte_10
contratto di mutuo fondiario con l'“Istituto Bancario San Paolo di Torino-Istituto di Credito di
Diritto Pubblico Sezione Credito Fondiario” per l'importo di sei miliardi di lire.
2.1. – A garanzia della restituzione del finanziamento concesso è stata iscritta nel 1991
ipoteca volontaria di primo grado sui lotti immobiliari.
3. – Con ordinanza del 13.8.1992 il Sindaco del Comune di , a causa Parte_1
di alcune rilevate difformità, ha disposto la sospensione dei lavori di costruzione degli alloggi.
3.1. – Con delibera consiliare n. 81 del 3.8.1995 è stata disposta la risoluzione dell'atto di cessione delle aree in regime di convenzione per l'inadempimento del soggetto attuatore, il quale ha proposto ricorso al giudice amministrativo barese, che, con sentenza n. 1000/2011, l'ha rigettato, confermando la validità ed efficacia della delibera comunale di “risoluzione dell'atto di
cessione delle aree così come citato dall'art.8 nell'apposita convenzione n.3692 di rep., per la
concessione in diritto di proprietà di un'area localizzata ai sensi dell'art.51 della legge
21.10.1971, n.865”. La pronunzia del TAR è stata confermata dal CdS con sentenza n. 6909/2021.
3 4. – La titolarità del credito originariamente vantato dall'Istituto mutuante è stata traferita nel
2003 a Banco di Napoli S.p.A.” e poi nel 2007 a “Deutsche Bank AG”, la quale ha Pt_11
delegato a “CAF-Centrale Attività Finanziarie S.p.A.” la gestione dei crediti acquisiti.
5. – , posta in liquidazione nel 1995, con sentenza del 7.7.2005 (trascritta Parte_10
sugli immobili poi oggetto di espropriazione forzata) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di
Trani e “Sanpaolo Banco di Napoli S.p.A.” si è insinuata allo stato passivo per complessivi €
7.103.886,29.
6. – Il 19.5.2009 il creditore fondiario ha notificato atto di precetto a Controparte_40
, intimando alla debitrice il pagamento della somma di € 7.108.365,93.
[...]
7. – Stante l'omesso pagamento del debito, ha introdotto la procedura per Parte_12
espropriazione immobiliare davanti al Tribunale di Foggia (proc. n. 382/2009 R.G.), avente ad oggetto i sessantadue lotti immobiliari concessi in garanzia ai fini dell'ottenimento del mutuo fondiario.
8. – Con ricorso depositato il 13.2.2013 il ha proposto Parte_1
opposizione all'esecuzione, chiedendo di disporne la sospensione e di dichiararla improcedibile,
deducendo che, per effetto della risoluzione dell'atto di cessione delle aree concesse a Parte_10
, l'Ente territoriale è rientrato nella piena titolarità delle stesse, di talché si è verificata
[...]
l'estinzione del diritto di proprietà in capo alla predetta società con efficacia “ex tunc” in virtù
della clausola risolutiva espressa prevista dagli artt. 6 e 8 della convenzione trascritta nei pubblici
Registri Immobiliari e stante l'applicazione dell'art. 35 L. n. 865/1971, con la conseguente nullità
ed improduttività effettuale del pignoramento eseguito nell'ambito della procedura di espropriazione forzata n. 382/2009 RG da in qualità di procuratrice di “Deustche Parte_12
Bank”, per difetto/estinzione del titolo esecutivo, e, quindi, improcedibilità/inefficacia della ridetta procedura esecutiva ed estinzione dell'iscrizione ipotecaria del 5.12.1991 in favore della Banca
erogatrice del mutuo fondiario.
4 9. – Con ricorso depositato il 15.5.2013 hanno proposto opposizione all'esecuzione gli
(allora) occupanti “sine titulo” dei cespiti staggiti, quali promissari acquirenti degli alloggi, i quali hanno eccepito l'illegittimità del pignoramento in quanto insistente su beni promessi in vendita in virtù di programma di edilizia economica e popolare ex art. 51 L. n. 865/1971 e, dunque,
l'impignorabilità degli stessi poiché il compendio immobiliare, dopo la risoluzione dell'atto di cessione delle aree, deve ritenersi acquisito al patrimonio dell'Amministrazione Civica per le successive assegnazioni. Inoltre, hanno chiesto l'assegnazione delle predette unità immobiliari ai promissari acquirenti, previa corresponsione di quanto ancora dovuto, precisando di aver esperito domanda ex art. 2932 cod. civ. al Tribunale di Foggia, per ottenere pronunzia sostitutiva dei contratti definitivi non conclusi, sfociata nella sentenza di rigetto n. 1840/2005 in ragione della riscontrata assenza di liceità e regolarità urbanistica degli immobili in quanto edificati in violazione delle concessioni edilizie.
10. – (alla quale nel 2017 è subentrata “ ) si è Parte_12 Controparte_1
costituita nel giudizio oppositivo, deducendo di aver legittimamente intrapreso l'espropriazione forzata, escutendo le unità immobiliari concessi in garanzia, sollevando alcune eccezioni in rito e contestando, nel merito, la fondatezza dell'opposizione, non emergendo dalla prodotta certificazione notarile alcun titolo di legittimazione opponibile alla procedura esecutiva inerente l'avvenuta risoluzione della convenzione di cessione in favore dell'Ente comunale. In particolare,
ha sostenuto che l'unilaterale risoluzione della convenzione ex L. n. 865/1971, deliberata dal
Comune di nel 1995, non è stata fatta oggetto di pubblicità immobiliare nei Parte_1
modi di legge, ciò rendendo la stessa inopponibile al creditore fondiario procedente;
che l'opponibilità di un atto acquisitivo o modificativo di un diritto reale su un bene immobile è
soggetta al principio di continuità delle trascrizioni;
che, nella specie, difetta l'annotazione dell'atto risolutivo a margine della trascrizione della convenzione o, in alternativa, la trascrizione della domanda giudiziale di rivendica dei beni, anteriormente al pignoramento;
che detta manchevolezza adempitiva ha reso inopponibile al terzo la revoca della cessione delle aree
5 destinate ad edilizia economica e popolare, dimodoché la successiva delibera comunale non è
idonea a pregiudicare il diritto reale di garanzia dell'Istituto di credito mutuante.
11. – Anche la Curatela del ” si è costituita in Controparte_41
giudizio ed ha contrastato le opposizioni all'esecuzione, eccependo l'inammissibilità/improcedibilità sia dell'istanza di sospensione che delle medesime opposizioni per incompetenza funzionale del giudice adito, per essere, invece, competente ex art. 24 l.f. il giudice fallimentare del Tribunale di Trani;
la nullità dell'opposizione proposta dall'
[...]
giacché non è stato specificato se trattasi di opposizione all'esecuzione o opposizione di CP_42
terzo all'esecuzione; in tale ultimo caso, la carenza di legittimazione attiva del
[...]
. Le stesse eccezioni e richieste sono state formulate nei confronti dei terzi Parte_1
intervenienti (promissari acquirenti degli alloggi), nei cui confronti ha chiesto pronunciarsi condanna risarcitoria per lite temeraria.
12. – Le due opposizioni esecutive sono state trattate congiuntamente dal GE del Tribunale
di Foggia, che, con provvedimento del 21.11.2013, ha rigettato l'istanza cautelare di sospensione del processo esecutivo, ha regolato le spese della fase sommaria ed ha fissato il termine perentorio per l'instaurazione del giudizio di merito, ritenendo che il è Parte_1
privo di legittimazione alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione, spettando l'eccezione d'impignorabilità dei beni al solo debitore esecutato ex art. 615 co. 2 cpc;
che, anche ove l'opposizione dell'Amministrazione fosse riqualificata ai sensi dell'art. 619 cpc, in ogni caso difetterebbero i gravi motivi giustificativi dell'accoglimento dell'istanza di sospensione per infondatezza delle relative eccezioni di merito, atteso che la delibera risolutiva dell'atto di cessione, adottata nel 1995, dunque in epoca successiva all'iscrizione ipotecaria in favore di
“Deustche Bank”, non avendo ricevuto pubblicità nelle forme di legge, non è opponibile ai terzi,
dovendo trovare applicazione la disciplina normativa della risoluzione del negozio giuridico di cui agli artt. 1458 co. 2, 2652 n. 1) e 2655 co. 3 cod. civ.; che, pertanto, il diritto reale di garanzia costituito nel 1991 in favore dell'Istituto di credito pignorante, dopo la conclusione del contratto di
6 mutuo fondiario con la società esecutata fallita, non può essere pregiudicato dalla suddetta deliberazione comunale giacché quest'ultima, da ritenersi assimilabile sul piano effettuale e dell'opponibilità “erga alios” ad una domanda giudiziale di risoluzione contrattuale, non è stata annotata a margine della trascrizione della convenzione del 1989, ai fini del rispetto del principio di continuità consacrato dall'art. 2655 co. 3 cpc, né tantomeno trascritta, quanto agli effetti nei confronti dei terzi non contraenti;
che i ricorrenti/promissari acquirenti degli appartamenti che hanno agito ex art. 619 cpc sono privi di legittimazione attiva in quanto essi non hanno allegato alcuna posizione giuridica soggettiva prevalente rispetto al diritto dominicale staggito, anzi assumendo di non essere divenuti proprietari degli immobili di cui al compendio pignorato a causa del rigetto delle loro domande di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. proposte nei confronti dell'esecutata promittente venditrice, a seguito della sentenza n. 1840/2005, passata in cosa giudicata, emessa dal Tribunale di Foggia;
che, nel caso l'opposizione dei privati fosse sussunta nel paradigma dell'art. 615 cpc, essi, analogamente al , Parte_1
sarebbero sprovvisti di legittimazione attiva in quanto l'eccezione d'impignorabilità competerebbe alla sola società esecutata;
che, inoltre, al recepimento della diversa qualificazione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 6 ed 8 della convenzione come condizione risolutiva ex art. 1353 cod.
civ. è di ostacolo la considerazione che le stesse clausole non subordinano la risoluzione del contratto ad un evento futuro ed incerto, quanto piuttosto prevedono delle ipotesi di inadempimento, facendo da esse dipendere la caducazione del contratto, “indipendentemente dalla
valutazione della gravità dell'inadempimento, ma pur sempre sul presupposto che essa dipenda da
un comportamento riconducibile alla libera determinazione del contraente”.
13. – Il ha introdotto la fase di merito del giudizio di Pt_1 Parte_1
opposizione all'esecuzione, nel quale hanno spiegato intervento adesivo i promissari acquirenti degli immobili staggiti.
7 14. – Nel giudizio cognitorio si sono costituite “Deutsche Bank AG”, e per essa Pt_12
, la e “ (per essa è intervenuta ex art. 111
[...] Controparte_3 Controparte_1
cpc “ ). Controparte_2
15. – Il giudizio di merito è stato definito con sentenza n. 1728/2023, pubblicata il 22.6.2023,
con la quale il GU del Tribunale di Foggia ha qualificato l'azione proposta dal
[...]
, alla quale hanno prestato adesione i promissari acquirenti dei cespiti pignorati, Parte_1
come opposizione all'esecuzione di terzo ex art. 619 cpc;
ha respinto l'eccezione pregiudiziale sollevata dalla Curatela di incompetenza funzionale a favore del tribunale fallimentare ex art. 24
l.f. Quanto agli aspetti meritali della controversia, il giudicante ha osservato che, per effetto della delibera comunale di risoluzione per inadempimento della convenzione del 1989, provvedimento riconosciuto legittimo dai giudici amministrativi, l' ha acquisito le aree edificabili e Controparte_42
gli alloggi, subentrando conseguentemente nei rapporti obbligatori derivanti dai mutui concessi per il finanziamento dell'intervento edilizio;
che l'atto di risoluzione della convenzione, pur facendo venir meno il diritto di superficie originariamente attribuito a , non è stato, Parte_10
tuttavia, oggetto di contestuale annotazione presso la Conservatoria dei RR.II. sulla convenzione del 1989, di talché detto atto risolutivo, pur avendo rescisso i rapporti contrattuali derivanti dalla convenzione e dichiarato decaduta la società costruttrice dalla titolarità del diritto acquisito, non è
idoneo ad interferire nei rapporti tra il creditore fondiario e l'impresa debitrice destinataria del finanziamento;
che tale conclusione è confermata dalle risultanze della certificazione notariale acquisita agli atti della procedura esecutiva, da cui non emerge alcuna modifica nella titolarità
dell'area ceduta ai sensi della L. n. 865/1971; che la trascrizione delle convenzioni per il trasferimento della proprietà o la costituzione del diritto di superficie di aree Peep è prevista dall'art. 35 della predetta legge L. 865/1971 e, tuttavia, il medesimo regime deve vigere, ai fini dell'opponibilità ai terzi, nei casi in cui la modificazione della convenzione, involgendo diritti dominicali, produca mutamenti nella titolarità delle aree interessate, tali da incidere nei rapporti obbligatori derivanti dai finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere edilizie, onere che,
8 non potendosi far discendere dalla disciplina speciale contenuta nella L. n. 865/1971, ricade pur sempre nel regime pubblicitario previsto dalle norme civilistiche di cui agli artt. 2643 e 2645 cod.
civ., stante l'incidenza di tali variazioni sul regime di circolazione degli immobili;
che, dunque, la risoluzione dell'atto di cessione delle aree, pur avendo effetto retroattivo tra le parti, non può
pregiudicare i diritti dei terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione, di cui, nella specie, non è stata fornita alcuna prova;
che, in definitiva, non può
sollevarsi alcun legittimo dubbio sulla validità del titolo esecutivo azionato dall'Istituto di credito mutuante poiché le vicende contrattuali esitate nella risoluzione della convenzione e quelle successive riguardanti l'accertamento della titolarità del diritto dominicale sulle aree oggetto del programma edificatorio non sono idonee ad inficiare il diritto del creditore procedente di agire “in
executivis” nei confronti del proprio debitore , non essendo opponibile, perché Parte_10
mancante delle formalità pubblicitarie prescritte dalla legge, il contenuto della delibera n. 81 del
1995 con cui il Comune si è avvalso degli effetti risolutivi delle clausole della convenzione;
che sebbene quest'ultima sia stata validamente trascritta nei RR.II. come prescritto dalla L. n.
865/1971, cionondimeno, ai fini dell'opponibilità a terzi dei vincoli e degli oneri da essa derivanti
(e dunque anche degli effetti delle clausole risolutive previste dalla stessa convenzione), sussiste la necessità di osservare gli oneri pubblicitari giacché l'operatività della clausola risolutiva espressa prevista dalla convenzione non può eludere la disciplina in materia di risoluzione del negozio giuridico prevista dagli artt. 1458 co. 2, 2652, n. 1) e 2655 co. 3 cod. civ., dovendosi annotare, al pari dell'atto cui si riferisce, a margine della trascrizione della convenzione cui inerisce;
che,
pertanto, pur a fronte della validità della delibera di risoluzione dell'atto di cessione, come riconosciuta dal Consiglio di Stato nel 2021, nonché dell'intervenuta riacquisizione in favore del delle aree originariamente cedute, l'opposizione è infondata nel Parte_1
merito, tenuto conto che l'azione esecutiva promossa dall'Istituto di credito erogatore del mutuo fondiario, in virtù della garanzia ipotecaria del 1991 concessa sul compendio staggito, non può
essere condizionata o invalidata dalle sorti dell'atto di cessione dell'area e dalla successiva
9 delibera risolutiva del 1991 in assenza del rispetto delle formalità pubblicitarie ai fini dell'opponibilità a terzi delle vicende modificative della titolarità della stessa area;
che parimenti privi di fondamento sono le contestazioni formulate dai promissari acquirenti, i quali, facendo leva sul “dictum” di Cass. n. 5628/2014, hanno sostenuto che, per effetto della delibera risolutiva della convenzione, l'Amministrazione avrebbe riacquistato a titolo originario gli immobili pignorati e,
conseguentemente, si sarebbe asseritamente determinata l'estinzione dell'ipoteca concessa a favore della per essere tale diritto reale di garanzia rifluito, estinguendosi, nel nuovo diritto di CP_43
proprietà sorto in capo al sui medesimi beni, che, essendo Parte_1 Parte_1
entrati a far parte del patrimonio indisponibile, giammai – secondo i privati opponenti – potrebbero formare oggetto di garanzia ipotecaria. Pertanto, il giudice del Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda ed ha condannato solidalmente il e tutti i promissari Parte_1
acquirenti degli immobili al pagamento delle spese processuali in favore di “ Controparte_1
e della Curatela del “ ”.
[...] Controparte_41
16. – Il 7.9.2023 la procedura esecutiva immobiliare n. 382/2009 RGes, a seguito dell'aggiudicazione di tutti i lotti staggiti e dell'emissione dei relativi decreti di trasferimento, è
stata dichiarata estinta per ripartizione finale dell'attivo realizzato dalla vendita degli immobili pignorati.
17. – Avverso la sentenza reiettiva dell'opposizione all'esecuzione hanno proposto separati appelli il , ed altri (v. epigrafe della presente Parte_1 Controparte_4
sentenza) e ed altri (v. epigrafe della presente sentenza), sostanzialmente CP_25 CP_25
ribadendo i motivi disattesi dal giudice di prime cure e chiedendo la riforma della pronunzia.
18. – Ai gravami hanno resistito , che ha concluso per il loro Controparte_44
integrale rigetto, nonché la Curatela del “ ”, che ha Controparte_41
riproposto l'eccezione d'improcedibilità/inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione per difetto di competenza funzionale del Tribunale di Foggia ex artt. 24 e 103. L.f., chiedendo subordinatamente, nel merito, la reiezione delle impugnazioni separatamente proposte. Entrambe
10 le parti appellate hanno dedotto il sopravvenuto venir meno di un concreto interesse alla decisione a seguito dei decreti di trasferimento degli immobili e dell'estinzione della procedura esecutiva.
19. – All'udienza del 16.1.2024 gli appelli separatamente proposti avverso la medesima sentenza, iscritti ai nn. 1081/2023 R.G. e 1085/2023 R.G., sono stati riuniti, ai sensi dell'art. 335
cpc, a quello n. 1040/2023 R.G. prioritariamente iscritto a ruolo.
20 – Concesso il termine per il deposito di note difensive conclusive, all'udienza del
4.2.2025 il Collegio ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con i primi due (connessi) motivi il ha eccepito la Parte_1
violazione e falsa applicazione dell'art. 35 L. n. 865/1971 e degli artt. 2643 e 2645 cod. civ.,
nonché l'erronea e contraddittoria motivazione in relazione a fatti decisivi per il giudizio. Con detti mezzi, in estrema sintesi, si sostiene che: 1) l'avvenuta trascrizione nei RR.II. della convenzione del 1989 (nella quale è espressamente prevista la sua risolubilità in caso di inadempimento della concessionaria, con la precarietà dei relativi effetti conoscibili dai terzi), la retrocessione del compendio immobiliare (aree edificabili ed opere realizzate) nel patrimonio indisponibile comunale susseguente all'adozione della delibera di risoluzione di quell'accordo, il divieto di distogliere i beni dalla loro destinazione giuridico-economica e le finalità spiccatamente pubblicistiche sottese alla convenzione ex L. 865/1971 hanno comportato ex art. 1357 cod. civ. la caducazione “ipso iure” di ogni diritto reale (anche di garanzia) sulle aree oggetto del programma edificatorio, quindi l'estinzione dell'ipoteca iscritta dall'Istituto erogatore del mutuo fondiario e l'improcedibilità dell'intrapresa espropriazione forzata;
2) proprio l'osservanza delle regole procedimentali dettate dalla L. n. 865/1971 e l'avvenuta trascrizione nei pubblici registri immobiliari delle volontà contrattuali espresse dall'Ente concedente e dall'impresa affidataria dei lavori, unitamente alle clausole convenzionali prevedenti le ipotesi d'inadempimento e la conseguente risoluzione dell'accordo, escludono che la deliberazione comunale risolutiva della
11 convenzione debba essere annotata nel rispetto del regime civilistico delineato dagli artt. 2643 e
2645 cod. civ. per poter essere efficacemente opposta ai terzi aventi causa dalla concessionaria inadempiente.
2. – Con il terzo motivo la Civica Amministrazione ha eccepito la “Violazione e falsa
applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. Omessa valutazione delle posizioni delle parti in relazione
alle spese liquidate per il giudizio di primo grado”, sostanzialmente lamentando che il giudice di prime cure abbia disciplinato erroneamente gli oneri economici del processo, senza tener conto che la Curatela del ed “ sono incorse in una situazione di CP_41 Controparte_1
soccombenza in conseguenza del rigetto delle questioni preliminari dalle stesse sollevate, onde le spese di lite dovevano essere compensate in tutto od in parte.
3. – Gli appelli proposti dai promissari acquirenti indicati in epigrafe (nel proc. n. 1081/2023
R.G. e nel proc. n. 1085/2023 R.G.), invece, vertono esclusivamente sulla contestata statuizione di condanna al pagamento delle spese processuali, della quale hanno lamentato l'ingiustizia, sebbene gli stessi impugnanti, in base al contenuto sostanziale dei loro atti, abbiano, al contempo, svolto difese e formulato istanze conclusive in adesione a quelle rassegnate dall' . Controparte_42
4. – Gli appelli riuniti sono privi di fondamento e, pertanto, vanno rigettati.
5. – Riveste carattere pregiudiziale l'esame dell'eccezione d'improcedibilità
dell'opposizione all'esecuzione, riproposta in appello dalla Curatela del Controparte_41
”, per l'asserita operatività della “vis attractiva” del foro fallimentare tranese ai
[...]
fini dell'accertamento di una domanda di rivendicazione involgente una pretesa nei confronti della massa. Invero, al riguardo, l'eccipiente non si confronta con la “ratio decidendi” che sorregge la pronunzia impugnata, che, richiamando i principi affermati da Cass. 19.11.2010 n. 23513 e Cass.
29.7.2022 n. 23786 e, dunque, valorizzando la differenza di trattamento (fondata su un “discrimen”
temporale) fra le domande di rivendicazione del terzo con riferimento ad immobili acquisiti al fallimento nella disciplina previgente al D.Lgs. n. 5/2006 e quelle successive per le quali vanno applicate le modifiche apportate alla normativa regolante il procedimento concorsuale, ha
12 incontestatamente ritenuto che la declaratoria di fallimento di ” Controparte_41
risale al 7.7.2005, quindi ad epoca anteriore all'entrata in vigore della riforma (16.7.2006), con la conseguente trattazione e definizione della procedura secondo le norme previgenti, fra le quali non vi era alcuna previsione che potesse ricondurre alle disposizioni dell'art. 103 l.f. la domanda di rivendicazione del , di talché la stessa deve ritenersi estranea Parte_1
alla speciale competenza del tribunale fallimentare ex art. 24 l.f. e, quindi, validamente proposta nelle forme dell'ordinario giudizio di cognizione ex art. 619 cpc.
6. – Nel merito, occorre innanzitutto rilevare l'insussistenza della legittimazione attiva dei promissari acquirenti sia ove l'opposizione sia qualificata ai sensi dell'art. 615 cpc, in quanto in tal caso riservata alla sola parte esecutata, e sia ove al rimedio giudiziale azionato sia attribuito il
“nomen iuris” di opposizione all'esecuzione di terzo ex art. 619 cpc giacché, in tale seconda ipotesi, essi – già semplici detentori o, al più, possessori dei cespiti – sarebbero, “prima facie”, del tutto privi di un proprio diritto reale sui beni oggetto dell'esecuzione forzata.
7. – Del pari infondate si rivelano le prime due doglianze gravatorie articolate dall' suscettibili di simultanea delibazione. Controparte_45
7.1. – Occorre rilevare che le cd. “convenzioni Peep” ex art. 35 L. n. 865/1971 costituiscono convenzioni urbanistiche aventi lo scopo di attuare una programmazione di edilizia abitativa in ambito comunale da destinare alla costruzione di alloggi di tipo economico e popolare. Dette
convenzioni si risolvono in accordi sostitutivi di provvedimento ex art. 11 co. 2 L. n. 241/1990, ai quali, dunque, si applicano, ove non diversamente stabilito, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. La giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che nelle convenzioni urbanistiche è prevalente il profilo della libera negoziazione (cfr.,
per tutte, Cds 7.5.2015 n. 2313; Tar Lombardia-Milano 23.6.2020 n. 1166, par.
3.1. della motivazione) e che esse, indipendentemente dalla rilevanza pubblicistica del loro oggetto, devono essere considerate strumenti contrattuali di natura negoziale (cfr., ad es., Tar Piemonte 30.10.2019
n. 1091, par. 11.2 della motivazione).
13 7.2. – Orbene, nella specie, la “convenzione Peep” conclusa nel 1989 tra il Parte_1 [...]
, in qualità di concedente, e , in qualità di soggetto attuatore del Parte_1 Parte_10
programma edificatorio, ha prodotto un vincolo bilaterale per gli stipulanti, assoggettato alla disciplina del predetto art. 11 e, dunque, ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti,
per tutti gli aspetti non incompatibili con la disciplina pubblicistica generale, fra cui non possono che annoverarsi quelli desumibili dall'art. 1458 co. 2 cod. civ. (secondo cui la risoluzione del contratto per inadempimento non pregiudica i diritti acquisiti da terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione) nonché dal sistema della trascrizione degli atti relativi ai beni immobili (nella vicenda in esame, il riferimento è, specificamente, alle norme di cui agli artt.
2643, 2645, 2652 e 2655 cod. civ.) nella sua finalità (oltre che di dirimere conflitti fra diritti tra loro incompatibili e di garantire la continuità delle trascrizioni, anche e soprattutto) di rendere opponibili a terzi determinate situazioni giuridiche implicanti vincoli d'indisponibilità su beni e diritti immobiliari.
7.3. – Di conseguenza, non è censurabile il ragionamento del primo giudice, che, una volta accertato il mancato assolvimento da parte del dell'onere Parte_1
pubblicitario nei RR.II. dell'unilaterale atto risolutorio della convenzione del 1989, ha fatto coerentemente discendere da tale omissione l'intangibilità del diritto del creditore fondiario e degli aventi causa dal soggetto attuatore inadempiente (che non sono stati parti del mutamento giuridico non trascritto) di agire “in executivis”, stante l'inopponibilità agli stessi, e quindi alla procedura esecutiva n. 382/2009 RGes, del contenuto della delibera n. 81 del 1995 che ha prodotto l'effetto di risolvere la suddetta convenzione.
7.4. – Tale conclusione trova conferma, oltre che incidentalmente in Cass. 12.3.2014 n. 5628
(cfr. pag. 12), peraltro posta a fondamento degli enunciati assertivi degli opponenti, dalla quale emerge che, in quel caso, l'opponibilità a terzi era stata soddisfatta dall'annotazione presso la
Conservatoria dei RR.II. della vicenda eliminativa di una convenzione costitutiva del diritto di superficie, anche in Cass. 15.2.2018 n. 3700 (cfr. pag. 9), la quale ha statuito il principio di diritto,
14 la cui valenza si riverbera nella controversia in scrutinio, secondo cui “ai fini dell'accertamento del
diritto di proprietà (prevalente ed incompatibile col pignoramento) sul bene pignorato, dedotto dal
terzo opponente ai sensi dell'art. 619 c.p.c., le disposizioni in tema di trascrizione degli atti e delle
domande giudiziali, e segnatamente gli artt. 2652 n. 6 e 2915, comma 2, c.c., sono applicabili
anche alle vicende circolatorie dei beni del patrimonio indisponibile degli enti pubblici
astrattamente suscettibili di alienazione in favore di soggetti privati al fine di attuare la loro
destinazione pubblica, quali le aree rientranti nei PEEP di cui all'art. 35 della legge n. 865 del
1971, senza che sull'applicabilità di dette disposizioni possa prevalere la semplice considerazione
che le aree in questione appartengano astrattamente al patrimonio indisponibile dell'ente
comunale al fine di ritenere estinti tutti i diritti legittimamente acquisiti su di esse dai terzi ed
opponibili all'ente pubblico, e ferma restando l'applicabilità a tutti gli acquirenti di dette aree dei
vincoli pubblicistici di destinazione derivanti dagli strumenti urbanistici”.
7.5. – La circostanza che con l'ordinanza n. 2503 del 17.12.1996 il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello cautelare proposto da “ ed in riforma dell'ordinanza del Parte_10
Tar Puglia, abbia sospeso (fino al 2011) l'efficacia della delibera comunale del 1995 di risoluzione della convenzione del 1989, facendo salvo il rispetto dell'art. 6 di quest'ultimo accordo, non può
assumere alcun rilievo dirimente nel senso decisorio invocato dagli appellanti, posto che la pronunzia cautelare emessa dal giudice amministrativo ha esclusivamente inciso sulla sola produzione degli effetti del deliberato risolutorio, giammai stabilendo il divieto di procedere alla formalità annotativa dell'intervenuta risoluzione, al fine di rendere la modifica delle vicende giuridiche del compendio immobiliare opponibile ai terzi in buona fede, i quali nel 2009 hanno avviato la procedura esecutiva in mancanza della pubblicità della ridetta risoluzione della convenzione.
7.6. – D'altra parte, sotto un diverso profilo valutativo, può rammentarsi “per incidens” che le esigenze pubblicistiche sottese al regime dell'edilizia convenzionata o agevolata non possono essere “esasperate” fino al punto di ritenere inammissibile l'esecuzione forzata sugli immobili di
15 assegnatari resisi inadempienti alle obbligazioni contratte verso terzi, che potranno essere venduti all'asta senza alcuna preclusione di carattere soggettivo giacché gli obblighi inerenti al vincolo
“sociale” tipico dell'edilizia abitativa agevolata, in assenza di una contraria disposizione normativa incidente sullo statuto dell'esecuzione forzata, gravano esclusivamente sul beneficiario dell'agevolazione e non già sull'acquirente del bene all'asta giudiziaria (cfr., in tal senso, Cass.
14.10.2015 n. 20600). Infatti, l'indefettibile osservanza delle limitazioni di carattere imperativo previste per l'ipotesi di libera contrattazione privatistica ha il suo fondamento giustificativo nella
“ratio” teleologica che permea l'intera normativa regolativa del regime di circolazione degli immobili di edilizia convenzionata, che è quella di evitare che alloggi destinati a soddisfare le necessità abitative di categorie di soggetti economicamente svantaggiati diventino oggetto di operazioni aventi finalità speculative, che vanificherebbero la funzione sociale tipica sottesa alla loro costruzione. Sennonché la medesima esigenza non viene in rilievo nel caso in cui l'assegnatario dell'alloggio si renda inadempiente ad un'obbligazione, ipotesi che comporta l'inopponibilità del vincolo pubblicistico alle procedure di esecuzione forzata individuale e concorsuale, nella prospettiva ineludibilmente satisfattoria del diritto vantato dai creditori, i quali,
diversamente, resterebbero ingiustificatamente privati di ogni tutela giuridica, in spregio alle disposizioni dettate dalla normativa codicistica, per tale via sancendosi, peraltro, in maniera altrettanto irragionevole, l'esclusione di ogni forma di responsabilità patrimoniale ex art. 2740 cod.
civ. in capo al debitore, che finirebbe così per godere inaccettabilmente di una condizione giuridica di indubbio “favor”.
7.7. – Né, soprattutto, per quanto qui maggiormente interessa, la condizione di irregolarità
edilizia ed urbanistica degli immobili staggiti può ostare al loro pignoramento, alla vendita all'asta e all'aggiudicazione nell'ambito della procedura di espropriazione forzata. Al di là dell'eccepito carattere di novità di tale questione, in quanto inammissibilmente prospettata soltanto in appello,
deve rilevarsi che le difformità prospettiche e di volume accertate sulle costruzioni immobiliari “de
quibus” non possono impedire il loro trasferimento all'esito di procedure esecutive individuali e
16 concorsuali (Cass. 1°.10.2015 n. 19658; cfr., altresì, in materia, per la sua indubbia rilevanza nomofilattica, Cass. SU 22.3.2019 n. 8230).
7.8. – L'infondatezza dei primi due motivi dell'appello proposto dal
[...]
può esimere il Collegio dal prendere in esame le ulteriori questioni inerenti al Parte_1
diritto degli aggiudicatari degli immobili staggiti alla stabilità ex art. 2929 cod. civ. del loro acquisto, per aver fatto affidamento sulla legittimità del relativo procedimento al di fuori di
(comunque indimostrate) condotte collusive, e al sopravvenuto difetto d'interesse alla coltivazione dei gravami a seguito del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva adottato nel 2023
dal Tribunale di Foggia.
8. – Infine, il terzo motivo di appello è analogamente destituito di fondamento tenuto conto che il rigetto delle eccezioni pregiudiziali/preliminari formulate dalle controparti dell'
[...]
non dà luogo ad un'ipotesi di reciproca soccombenza fra le parti, bensì al più di Pt_13
soccombenza meramente teorica, posto che il giudizio si è chiuso con la declaratoria d'integrale infondatezza dell'opposizione all'esecuzione esperita dal ricorrente, da intendersi in tal modo come parte sconfitta agli effetti previsti dall'art. 91 cpc (cfr., in tal senso Cass. 29.7.2021 n. 21776,
pag. 3; inoltre, la medesima conclusione può essere sostenuta sulla scorta dell'ordito argomentativo di Cass. S.U., 20.10.2016 n. 21260).
9. – Anche gli altri due appelli proposti dai privati promissari acquirenti non sono meritevoli di accoglimento, avendo il Tribunale di Foggia posto legittimamente le spese legali “a carico
dell'attore e dei convenuti che nel costituirsi in giudizio hanno aderito alle richieste del
[...]
”, in tal modo ravvisando un loro comune interesse nella causa ex art. 97 Parte_1
cpc, in considerazione dell'identità delle questioni sollevate e della convergenza degli atteggiamenti difensivi diretti ad ottenere, previa contestazione degli assunti avversari, il medesimo bene della vita.
10. – La regolamentazione delle spese del giudizio non può che soggiacere al criterio codificato dall'art. 91 cpc.
17 10.1. – Trattandosi di causa relativa all'esecuzione forzata, il valore della controversia instaurata dal dev'essere determinato nel rispetto della Parte_1
previsione di cui all'art. 17 co. 1 cpc, facendosi, pertanto, applicazione dello scaglione da €
1.000.000,00 ad € 2.000.000,00 della vigente disciplina parametrica forense.
10.2. – Invece, in relazione alla posizione degli appellanti privati, occorre assumere quale valore del giudizio di gravame quello in cui è ricompreso l'importo delle spese e competenze legali come complessivamente liquidate in primo grado (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00), che ha costituito, in via esclusiva, oggetto della loro impugnazione.
10.3. – I compensi professionali sono liquidati secondo i parametri forensi minimi in considerazione del carattere sostanzialmente “iterativo” dei motivi prospettati dalle parti impugnanti e dell'esigenza di contenere gli oneri economici del processo entro limiti di equità,
ragionevolezza e proporzione, tanto vieppiù giustificando la non applicazione degli aumenti (per la presenza di più parti e la riunione dei procedimenti), discrezionalmente concedibili dal giudice,
contemplati nell'art. 4 co. 2 Dm n. 55/2014.
11. – Infine, occorre dare atto nel dispositivo della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 co. 1-quater Tusg.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, fra le parti indicate in epigrafe, sui tre appelli riuniti sotto il n.
1040/2023 R.G., proposti avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 1728/2023, pubblicata il
22.6.2023, così provvede:
1) rigetta gli appelli riuniti e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali in Parte_1
favore di “ e della Controparte_1 CP_3 Controparte_41
”, che si liquidano in complessivi € 17.002,00 per ciascuna delle due predette parti
[...]
appellate, a titolo di compenso professionale, oltre Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
18 3) condanna tutti gli appellanti nei procedimenti n. 1081/2023 R.G. e n. 1085/2023 R.G., in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali in favore di “ e della Controparte_1
Curatela del ”, che si liquidano in complessivi € CP_41 Controparte_41
4.996,00 per ciascuna delle due predette parti appellate, a titolo di compenso professionale, oltre
Rsf, Cpa ed Iva come per legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater Dpr n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del , di tutti gli appellanti nel Parte_1
procedimento n. 1081/2023 R.G., in solido fra loro, e di tutti gli appellanti nel procedimento n.
1085/2023 R.G., in solido fra loro, dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato a norma dei co. 1 e 1-bis dello stesso art. 13; l'obbligo del pagamento sorge al momento del deposito del provvedimento.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola
Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano
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