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Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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- 1. Confisca per equivalente sui beni della società se l’ente è "schermo fittizio"Accesso limitatoFrancesco De Rosa · https://www.eutekne.info/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18311 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: ER RT nato il [...] BUNDO DOER nato il [...] AI JT nato il [...] DEHARI JO nato il [...] AS YL nato il [...] ET ER nato il [...] SADIK FATOS nato il [...] IR AR nato il [...] VOKRRI GENTI nato il [...] AN UT nato il [...] avverso la sentenza DE 04/10/2022 DE GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ANCONA udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
lette le conclusioni DE PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18311 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha applicato ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. le seguenti pene: 1) per Joan DE, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante í reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1, 1-bis e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravati ai sensi degli artt. 3 e 4 DEla I. 16.3.2006, n.146, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
2) per ER ME, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen,. e 73, comma 1 e 80 T.U. stup., art.4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi cinque di reclusione ed C 13.000,00 di multa;
3) per IS HA, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup., artt. 3 e 4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
4) per EA ER, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e artt.3 e 4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa;
5) per Genti Vokrri, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1, T.U. stup., concesse le attenuanti generiche, anni tre di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
6) per Lutz DT, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1 e 80, T.U. stup., art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14,000,00 di multa;
7) per UA KA, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
8) per ER BU (alias ER BU), in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
9) per Kujtim Daiu, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 1-bis, T.U. stup„ uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
10) per OS AD, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup. e 4, 1.146/2006, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa. Il Tribunale, in relazione a tutti i predetti imputati, ha altresì contestualmente applicato, ai sensi DEl'art.86 DE T.U. stup., la misura di sicurezza DEl'espulsione dal territorio DElo Stato a pena detentiva espiata. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori: OH DE, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
ER ME, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto dì violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.; IS HA, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
EA ER, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
Genti Vokrri, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
Lutz DT, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
UA KA, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea 3 applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
ER BU (alias RA BU), articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.; Kujtim Daiu, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e) in relazione all'art.86 DE T.U.stup.; OS AD, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento DE ricorso con conseguente annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata in ordine all'applicazione DEla misura di sicurezza DEl'espulsione degli imputati dal territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso formulato dal difensore DE ME, DE BU e DE AD e con il quale è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione ai sensi DEl'art.129 cod.proc.pen., è inammissibile. Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza DE quale, a seguito di applicazione DEla pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione DEl'art. 129 cod. proc. pen. in sede di legittimità non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale DEibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez. 4, n. 41408 DE 17/9/2013, Mazza, Rv. 256401; nonché, con principio analogo formulato in relazione al patteggiamento in appello, Sez. 4, Sentenza n. 15573 DE 20/12/2005, Coniglio, Rv. 233955). Nel caso di specie, quindi, le censure si palesano evidentemente non rispondenti ai necessari requisiti di specificità contenendo solo la generica 4 deduzione DEla sussistenza dei presupposti per un'assolu.zione nel merito sulla base degli atti contenuti nel fascicolo DE Pubblico ministero. 2. La censura spiegata dal difensore DE DE, DE HA, DE ER, DE Vokrri, DE DT e DElo KA con la quale è stata dedotta l'eccessività DEla pena inflitta deve pure ritenersi inammissibile, atteso che la asserita eccessività DEla pena concordata tra le parti in rapporto al fatto ascritto non rientra tra le censure proponibili con il ricorso per cassazione in relazione al disposto DEl'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 3. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa di tutti gli imputati - e che può essere unitariamente esaminato attesa la coincidenza DEle deduzioni di diritto poste alla sua base - con il quale è stata dedotta la violazione DEl'art.86, comma 1, T.U. stup., è invece fondato. 3.1 La predetta disposizione stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 DE 24/2/1995 DEla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DE relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento DEla sussistenza in concreto DEla pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione. In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto DEl'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi DEla disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 DE 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01) In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte DE giudice, nella sentenza di patteggiamento, DEla pericolosità in concreto DE condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce DEla citata sentenza DEla Corte Costituzionale - ai fini DEl'espulsione dal territorio DElo Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione DEl'obbligo DEineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi DEl'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio DEla sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede 5 di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 DE 26/02/2019, Attash, Rv. 276255). Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento DEla sussistenza in concreto DEla pericolosità sociale DElo straniero (Sez. 4, n. 42317 DE 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 DE 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 DE 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 DE 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). 3.2 Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo cumulativo nella quale - rilevando pregiudizialmente che il reato associativo inizialmente ipotizzato in sede di indagini preliminari non era stato contestato dal Pubblico ministero - ha giustificato la propria conclusione sulla base DE fatto che gli imputati «in plurime occasioni si sono associati per effettuare condotte di trasporto, detenzione e cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, dimostrandosi pienamente coinvolti nell'attività illecita di notevole livello, anche con agganci a livello intenzionale, emergendo dunque una considerevole pericolosità sociale in capo agli imputati predetti, non essendo neanche soggetti pienamente radicati nel T.N.». Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto DEla specifica pericolosità sociale dei singoli imputati, peraltro rispondenti di condotte che - pure nella comunanza DEl'oggettività giuridica - sono state ritenute nella sentenza di applicazione DEla pena come di diversa offensività (anche in relazione all'aggravante DEl'ingente quantitativo, contestato solo per alcune specifiche ipotesi) e rilevando altresì, in riferimento al predetto inciso DE giudice procedente, che solo in alcun casi i fatti ascritti sono stati caratterizzati dal requisito DEla transnazionalità. 4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, per nuovo giudizio, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi proposti dai difensori DE DE, DE ME, DE HA, DE ER, DE Vokrri, DE DT, DElo KA, DE BU e DE AD.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza DEl'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona. Dichiara nel resto inammissibili i ricorsi. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni DE PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18311 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: MARI ATTILIO Data Udienza: 20/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Ancona ha applicato ai sensi degli artt. 444 ss. cod.proc.pen. le seguenti pene: 1) per Joan DE, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante í reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1, 1-bis e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, aggravati ai sensi degli artt. 3 e 4 DEla I. 16.3.2006, n.146, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
2) per ER ME, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen,. e 73, comma 1 e 80 T.U. stup., art.4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi cinque di reclusione ed C 13.000,00 di multa;
3) per IS HA, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup., artt. 3 e 4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni cinque di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
4) per EA ER, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e artt.3 e 4 1.146/2006, concesse le attenuanti generiche, anni due e mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa;
5) per Genti Vokrri, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1, T.U. stup., concesse le attenuanti generiche, anni tre di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
6) per Lutz DT, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., art.73, comma 1 e 80, T.U. stup., art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione e concesse le attenuanti generiche, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14,000,00 di multa;
7) per UA KA, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
8) per ER BU (alias ER BU), in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 80, T.U. stup. e art.4 1.146/2006, uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa;
9) per Kujtim Daiu, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, comma 1 e 1-bis, T.U. stup„ uniti i reati sotto il vincolo DEla continuazione, anni tre e mesi quattro di reclusione ed C 18.000,00 di multa;
10) per OS AD, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli artt. 81 e 110 cod.pen., 73, commi 1, 1-bis e 80, T.U. stup. e 4, 1.146/2006, anni tre e mesi otto di reclusione ed C 14.000,00 di multa. Il Tribunale, in relazione a tutti i predetti imputati, ha altresì contestualmente applicato, ai sensi DEl'art.86 DE T.U. stup., la misura di sicurezza DEl'espulsione dal territorio DElo Stato a pena detentiva espiata. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori: OH DE, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
ER ME, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto dì violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.; IS HA, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
EA ER, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
Genti Vokrri, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
Lutz DT, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'annessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deduc:endo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
UA KA, articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen., per erronea 3 applicazione DEl'art.86, T.U. stup., in relazione all'omessa verifica dei presupposti legittimanti l'espulsione dal territorio nazionale;
deducendo altresì il carattere eccessivo e non proporzionato DEla pena inflitta;
ER BU (alias RA BU), articolando i seguenti motivi di impugnazione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.; Kujtim Daiu, articolando un unico motivo di impugnazione con il quale ha dedotto la violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b) ed e) in relazione all'art.86 DE T.U.stup.; OS AD, articolando i seguenti motivi di impugna2:ione: violazione DEl'art.606, comma 1, lett.b, cod.proc.pen., in punto di mancata applicazione DEl'art.129 cod.proc.pen.; violazione DEl'art.606, comma 1, cod.proc.pen., in punto di violazione DEl'art.86 DE T.U. stup.. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l'accoglimento DE ricorso con conseguente annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata in ordine all'applicazione DEla misura di sicurezza DEl'espulsione degli imputati dal territorio nazionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso formulato dal difensore DE ME, DE BU e DE AD e con il quale è stata dedotta la sussistenza dei presupposti per una pronuncia di assoluzione ai sensi DEl'art.129 cod.proc.pen., è inammissibile. Sul punto, va infatti richiamato il principio in forza DE quale, a seguito di applicazione DEla pena disposta in primo grado, la doglianza relativa alla mancata applicazione DEl'art. 129 cod. proc. pen. in sede di legittimità non può risolversi in una denuncia di mera omissione formale o di genericità di tale DEibazione, ma deve contenere necessariamente l'indicazione degli elementi concreti che, ove rettamente considerati e valutati, avrebbero dovuto condurre ad una declaratoria d'ufficio di proscioglimento (Sez. 4, n. 41408 DE 17/9/2013, Mazza, Rv. 256401; nonché, con principio analogo formulato in relazione al patteggiamento in appello, Sez. 4, Sentenza n. 15573 DE 20/12/2005, Coniglio, Rv. 233955). Nel caso di specie, quindi, le censure si palesano evidentemente non rispondenti ai necessari requisiti di specificità contenendo solo la generica 4 deduzione DEla sussistenza dei presupposti per un'assolu.zione nel merito sulla base degli atti contenuti nel fascicolo DE Pubblico ministero. 2. La censura spiegata dal difensore DE DE, DE HA, DE ER, DE Vokrri, DE DT e DElo KA con la quale è stata dedotta l'eccessività DEla pena inflitta deve pure ritenersi inammissibile, atteso che la asserita eccessività DEla pena concordata tra le parti in rapporto al fatto ascritto non rientra tra le censure proponibili con il ricorso per cassazione in relazione al disposto DEl'art.448, comma 2-bis, cod.proc.pen.. 3. Il motivo di ricorso formulato dalla difesa di tutti gli imputati - e che può essere unitariamente esaminato attesa la coincidenza DEle deduzioni di diritto poste alla sua base - con il quale è stata dedotta la violazione DEl'art.86, comma 1, T.U. stup., è invece fondato. 3.1 La predetta disposizione stabilisce che «Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli artt, 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato»; mentre la sentenza n.58 DE 24/2/1995 DEla Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale DE relativo comma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere, senza l'accertamento DEla sussistenza in concreto DEla pericolosità sociale, contestualmente al condanna, il suddetto ordine di espulsione. In punto di rito, va quindi premesso che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto DEl'accordo tra le parti, diversamente - come nel caso di specie - essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi DEla disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 21368 DE 26/09/2019, dep.2020, Savin, Rv. 279348 - 01) In particolare e in relazione alla fattispecie concreta in esame, la mancata valutazione da parte DE giudice, nella sentenza di patteggiamento, DEla pericolosità in concreto DE condannato straniero - valutazione, come detto, resa necessaria alla luce DEla citata sentenza DEla Corte Costituzionale - ai fini DEl'espulsione dal territorio DElo Stato, prevista dall'art. 86 T.U. stup., traducendosi nella violazione DEl'obbligo DEineato da tale disposizione, deve essere ricondotta ai casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi DEl'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comporta l'annullamento con rinvio DEla sentenza limitatamente a tale punto, onde consentire al giudice di merito di operare detta valutazione, trattandosi di accertamento che deve essere condotto innanzitutto in sede 5 di cognizione e solo successivamente in sede di esecuzione (Sez. 4, Sentenza n. 13599 DE 26/02/2019, Attash, Rv. 276255). Tale valutazione, a propria volta e ancorché effettuata nella sentenza di patteggiamento, comporta un previo e motivato, nonché necessariamente individualizzato, accertamento DEla sussistenza in concreto DEla pericolosità sociale DElo straniero (Sez. 4, n. 42317 DE 08/06/2004, Kola, Rv. 231006; Sez.6, n.34438 DE 12/06/2006, Mahboubi, Rv. 235063 - 01; Sez.2, 28614 DE 02/07/2009, Rv.244882; Sez. 3, n. 30289 DE 20/04/2021, Gega, Rv. 281921). 3.2 Nel caso di specie, il Giudice procedente ha operato una valutazione di tipo cumulativo nella quale - rilevando pregiudizialmente che il reato associativo inizialmente ipotizzato in sede di indagini preliminari non era stato contestato dal Pubblico ministero - ha giustificato la propria conclusione sulla base DE fatto che gli imputati «in plurime occasioni si sono associati per effettuare condotte di trasporto, detenzione e cessione di considerevoli quantitativi di sostanza stupefacente, dimostrandosi pienamente coinvolti nell'attività illecita di notevole livello, anche con agganci a livello intenzionale, emergendo dunque una considerevole pericolosità sociale in capo agli imputati predetti, non essendo neanche soggetti pienamente radicati nel T.N.». Si tratta, in tutta evidenza, di un passaggio argomentativo non idoneo a perfezionare una valutazione in concreto DEla specifica pericolosità sociale dei singoli imputati, peraltro rispondenti di condotte che - pure nella comunanza DEl'oggettività giuridica - sono state ritenute nella sentenza di applicazione DEla pena come di diversa offensività (anche in relazione all'aggravante DEl'ingente quantitativo, contestato solo per alcune specifiche ipotesi) e rilevando altresì, in riferimento al predetto inciso DE giudice procedente, che solo in alcun casi i fatti ascritti sono stati caratterizzati dal requisito DEla transnazionalità. 4. Per l'effetto, attesa la carenza di una motivazione adeguata sul punto, si impone l'annullamento con rinvio DEla sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona, per nuovo giudizio, con dichiarazione di inammissibilità, nel resto, dei ricorsi proposti dai difensori DE DE, DE ME, DE HA, DE ER, DE Vokrri, DE DT, DElo KA, DE BU e DE AD.
P.Q.M.
6 Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza DEl'espulsione e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Ancona. Dichiara nel resto inammissibili i ricorsi. Così deciso il 20 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente