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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 03/02/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N.548/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 luglio 2022 da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso come da mandato in calce al ricorso in appello, dall'avv. Regina
Pierobon con domicilio PEC Email_1
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Giovanni Dal Mas, con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.286/2022 del Tribunale di
Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione del verbale di conciliazione
Causa trattata all'udienza del 5 dicembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE: sospendersi, con provvedimento emesso anche inaudita altera parte ovvero, in ogni caso, con decisione da prendersi prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351
c.p.c., per tutti i motivi esposti in atto, e in considerazione della valutazione globale degli interessi in causa e del grave rischio di pregiudizio patrimoniale a danno dell'appellante.
IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'accordo transattivo di cui al nonché del collegato atto notarile Rep. N. 139555, Racc. n. 7729 del 21/12/17, a rogito Notaio dott. e, per l'effetto: Persona_1
a. Condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme medio tempore ricevute dal sig. in forza dei negozi di cui sopra, pari ad oggi ad Parte_1
€ 27.000 o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
b. condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spettanze di fine rapporto
pag. 2/23 dovute al sig. , come quantificante in esposto in € Parte_1
5.509,10 o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
c. ordinarsi, a spese di la cancellazione Controparte_1
dell'ipoteca volontaria Reg. gen n. 45601 Reg. part. N. 7814, pres. 116 del
29/12/2017, nonché l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio. In via istruttoria…” (come da capitolazione di cui al ricorso ex art.414 c.p.c:
“
9.Quindi, nella data concordata, il sig. si presentava, Parte_1
nuovamente da solo, nel luogo indicato e ivi incontrava il sig. Pt_2
assieme al suo legale avv. Alessandro Alfano, i quali erano già in
[...]
attesa di comparire avanti la Commissione dell'ITL. Nulla gli veniva specificato su cosa sarebbe stato esattamente fatto all'incontro, né egli, ulteriormente intimidito dalla presenza dell'avv. Alfano, osava chiedere alcunché.
10) Una volta fatti entrare negli uffici, il sig. si trovò di fronte Parte_1
alla Commissione Provinciale di Conciliazione, senza però comprendere appieno cosa stesse per succedere. Nello specifico, è opportuno sottolineare come, agli occhi del lavoratore, i tre membri della
Commissione siano apparsi “equivalenti”, e che egli non si fosse mai confrontato prima di allora con alcuno di essi, tantomeno con la sig.ra
la Rappresentante dei Lavoratori che avrebbe dovuto curare Parte_3
i suoi interessi intervenendo e facendo valere le sue ragioni.
Concretamente, l'incontro tenutosi il 28 Novembre è consistito nella mera lettura, da parte del dott. di quanto è poi confluito nel Parte_4
Verbale di conciliazione Rep n. 429/2017, senza alcuna effettiva
pag. 3/23 partecipazione o discussione delle parti e dei membri della stessa
Commissione. Il sig. , ovviamente, non era stato previamente Parte_1
informato del contenuto dell'atto che gli venne sottoposto, né alcun suo rappresentante partecipò alla redazione dello stesso: il lavoratore si limitò
a fare quanto gli era stato chiesto dal sig. e dall'avv. Alfano, CP_1
ovvero: firmare il verbale con tutte le pretese dell'azienda ivi riportate. Fu così che la pretesa risarcitoria di passò dalla somma di € 7.500,00 di CP_2
cui alla lettera di licenziamento a ben € 71.756,00, senza che il lavoratore ne capisse la ragione. Come se ciò non bastasse, il lavoratore rinunciò contestualmente all'impugnazione del licenziamento illegittimamente irrogato e addirittura concesse (ma si trattò di una “concessione forzata”,
è proprio il caso di dirlo!) ipoteca volontaria sulla propria casa, con costi di iscrizione interamente a proprio carico! Per contro l'azienda, come si andrà a meglio illustrare in parte motiva, non rinunciò ad alcun propria pretesa, neppure alla paventata facoltà di querelare il sig. (doc. Parte_1
5: Verbale di conciliazione;
doc. 6: Atto notarile 21/12/2017; doc. 7:
Visura ipotecaria).
11) Insomma, una totale debacle per il lavoratore, che, come si è visto, non ottenne alcuna contropartita: nemmeno la tacitazione del profilo penalistico della questione, il cui timore l'aveva spinto a concedere tutto quanto ex adverso preteso.
12) È necessario sottolineare ancora una volta che, durante l'incontro avanti la commissione di conciliazione presso l'ITL, il sig. non Parte_1
ha ricevuto nessuna effettiva tutela da parte del Rappresentante dei lavoratori, nella persona della sig.ra la quale, seppur Parte_3
presente, sembra che nulla abbia sostenuto a difesa del dipendente,
pag. 4/23 limitandosi a presenziare. Pare, infatti, che la sig.ra intervenne in Pt_3
un'unica occasione lamentando l'importo molto elevato della somma richiesta, ma venne immediatamente zittita dall'avv. Alfano. La questione sarà adeguatamente ripresa e analizzata nel prosieguo del presente atto.”
Conclusioni per parte appellata “IN Controparte_1
VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., come richiamato dall'art. 436-bis c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis) l'appello proposto dal sig. , per tutte Parte_1
le ragioni in fatto e in diritto indicate nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare nel merito tutti i motivi di gravame proposti dal sig. , in quanto infondati in fatto e in Parte_1
diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 286/2022, n. 470/2021 R.G., resa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Treviso, dott.ssa Poirè, pubblicata il 09.06.2022 e notificata il
13.06.2022, nonché tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 luglio 2022 il signor
[...]
ha impugnato la sentenza n.286/2022 del giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa alla domanda di restituzione della somma di €.27.000,00 pagata in favore dell'odierna appellata, in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto avanti la sede dell' di Controparte_3 CP_4
del 28 novembre 2017 previo accertamento della sua nullità.
pag. 5/23 Con memoria deposita il 13 ottobre 2023 si è costituita la Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza alla quale era stata rinviata d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, è stata decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Vanno brevemente premessi i fatti di rilievo ai fini della corretta comprensione delle questioni di causa, pacifici o, comunque, non oggetto di contestazione.
è stato dipendente dell'appellata (all'epoca Parte_1 CP_5
, per fusione incorporata nell'odierna appellata) con mansioni
[...]
di autista, venendo licenziato il 12 ottobre 2017 per giusta causa in assenza di preventiva contestazione disciplinare, essendogli stato addebitato con la comunicazione del recesso immediato l'avere distratto “ingenti quantitativi di carburante”, acquistato mediante una carta di credito nello svolgimento delle sue mansioni per conto della società, ma mai utilizzato per il mezzo aziendale da lui condotto. A titolo esemplificativo era ricostruiti i movimenti contabili relativi all'acquisto di carburante nel periodo 1° luglio
- 10 ottobre 2017, risultando una spesa fatturata di €.7.506,53 per 10.181 litri, ma un effettivo rifornimento di 3.376 litri.
Con la missiva la società aveva dichiarato di riservarsi “ogni iniziativa nelle competenti sedi, per veder accertato l'illecito perpetrato in danno della Società e riconosciuto il risarcimento di ogni conseguente danno emerso ed emergente”.
pag. 6/23 Ripresentatosi da solo in azienda il successivo 16 ottobre l'ex dipendente aveva rappresentato l'impossibilità di fare fronte “nell'immediato alle pretese risarcitorie dell'azienda” (testualmente a pag.1 del ricorso di primo grado).
In particolare, secondo la prospettazione delle parti, che non erano mai state oggetto di reciproca contestazione:
a ) “nei primi giorni del mese di Novembre, riceveva una telefonata dal sig. il quale gli intimava di presentarsi per il giorno 28/11/2017 presso CP_1
l'ITL di prospettando la necessità di firmare alcuni non meglio CP_4
precisati documenti al fine di chiudere la questione. Il sig. CP_1
aggiungeva che sarebbe stato meglio per l'ex dipendente presentarsi e firmare tutto quanto gli sarebbe stato chiesto, poiché, in caso contrario, le conseguenze sarebbero state ben peggiori.” (pag.2 e s. del ricorso di primo grado);
b) “…, nel corso del successivo incontro di data 16.10.2017 a cui fa riferimento lo stesso , svoltosi alla presenza del sig. Parte_1 Pt_2
… Il addirittura riferiva che la moglie ed i figli, a cui
[...] Parte_1
aveva rivelato le contestazioni mossegli dal datore di lavoro ed il licenziamento intimato lo avevano letteralmente sbattuto fuori di casa.
Preso atto della situazione riferita dal , la società, in persona del Parte_1
signor pur ferma nella volontà di veder risarciti gli ingenti Parte_2
ammanchi, gli manifestava da subito la propria disponibilità ad un pagamento rateale e, addirittura, il signor si prodigava Parte_2
nell'aiutare l'ormai ex dipendente nella ricerca di un posto di lavoro, che egli effettivamente contribuiva ad individuare.” (pag. 6 della memoria di costituzione).
pag. 7/23 Il giorno 28 novembre avanti la Commissione di Conciliazione presso la sede dell' veniva formalizzata la conciliazione alla presenza del CP_3
legale rappresentante della società, assistito da un legale, e della persona dell'odierno appellante, senza alcuna assistenza.
2) Il giudice trevigiano ha rilevato che: a) il testo titolato “verbale di conciliazione” era stato redatto non in sede sindacale, ma in sede amministrativa;
b) le parti si erano “dichiaratamente presentate non già per dirimere in quella sede e con l'intermediazione dell'organismo amministrativo una controversia anche solo potenziale, ma esclusivamente per ivi ratificare l'accordo già preventivamente convenuto.”; c) il tenore letterale del “verbale”, dato atto che l'oggetto del “tentativo facoltativo di conciliazione promosso dalle parti ai sensi dell'art. 410 cpc era indicato come “Ratifica Accordo”, riportava la seguente dichiarazione secondo cui
“dopo la lettura del testo dell'accordo, così come predisposto dalle parti, queste, ed in particolare il lavoratore…confermano la loro volontà di aderire a quanto espresso nello stesso, che viene allegato al presente verbale di conciliazione e ne costituisce parte integrante ed essenziale. La
Commissione rende edotte le parti, ed in particolare il lavoratore, circa la inoppugnabilità dell'accordo raggiunto e ratificato in questa sede”.
Ha ritenuto, quindi, che il verbale di accordo si incentrava “sul riconoscimento, da parte del lavoratore, della veridicità della distrazione da parte sua di “ingenti quantitativi di carburante acquistato nello, nello svolgimento delle sue mansioni per conto dell'azienda e mai impiegato per il predetto veicolo” con causazione di danno “direttamente imputabile a fatto del dipendente quantificato in €71.756”; a tale riconoscimento conseguiva, oltre “alla rinuncia ad impugnare il licenziamento, l'impegno
pag. 8/23 ad effettuare il risarcimento mediante compensazione di quanto al lavoratore spettante a titolo di TFR e ultima retribuzione (per €5509,10) e, per il residuo di €66.246,90, con pagamento di €500,00 mensili fino all'esaurimento del debito.”.
Sulla scorta di tali circostanze e rilievi ha ritenuto che tale negozio non integrasse l'ipotesi di cui all'art.2113 c.c. in quanto non si era in presenza, però, di “'rinunce e transazione' aventi ad oggetto diritti del lavoratore
“derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi” in quanto, se è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale il diritto di impugnazione del licenziamento è pienamente disponibile, il riconoscimento di un debito derivante da un illecito doloso rispetto al quale il rapporto di lavoro ha costituito semplice occasione di compimento è del tutto estraneo all'ambito dei “diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili” di legge o di contratto collettivo e la compensazione del credito da TFR e ultima retribuzione non è né una rinuncia né una transazione ma la forma di pagamento di una parte del debito risarcitorio riconosciuto la cui estinzione in misura corrispondente si è potuta verificare proprio perché il credito da lavoro mai è stato rinunciato ed anzi riconosciuto nella sua totalità dalla controparte.”.
Si era trattato, ad avviso del primo giudice, di sottoscrizione avanti l'organismo di conciliazione, del tutto “ultronea” in quanto non erano oggetto di negoziazione diritti indisponibili, né poteva avere rilievo, conseguentemente, l''effettività o meno dell'assistenza al lavoratore, requisito condizionante la rinuncia inoppugnabile a diritti indisponibili.
Ha ritenuto, in ogni caso, che l'assenza di effettiva assistenza degradava l'accordo ad accordo invalido ex art.2113, comma 1, c.c., quindi di vizio pag. 9/23 che avrebbe dovuto comportare l'impugnazione (anche stragiudiziale) dell'accordo nel termine di sei mesi ex art. 2113, comma 2, c.c., termine ormai consumatosi con conseguente decadenza eccepita dalla resistente.
Ha pure escluso che fosse integrata una causa di nullità per mancanza delle reciproche concessioni, non sussistendo una lite almeno potenziale con reciproche pretese o, almeno, la contestazione ad opera di una parte delle opposte pretese, nel caso di specie situazioni non riscontrate, neppure con riguardo al pregresso lavorativo sia da lato del lavoratore che da quello del datore di lavoro. In tale prospettiva la clausola 9 (“con la sottoscrizione del presente accordo e la regolare esecuzione dello stesso le parti riconoscono estinta definitivamente ogni reciproca pretesa nascente dal rapporto in premesse…”), era considerata dal giudice come mera clausola di stile, trattandosi, invece, del riconoscimento di responsabilità e debito da parte del lavoratore con regolamentazione delle modalità di pagamento del debito medesimo. Anche volendo aderire ad una diversa qualificazione dell'accordo la rateazione prevista per il pagamento del debito senza previsione di interessi è stata considerata “una obiettiva agevolazione del debitore con correlato sacrificio del creditore ed un tanto è sufficiente, stante l'assenza di allegazioni su ulteriori potenziali legittime pretese del ricorrente cui il resistente avrebbe potuto in ipotesi almeno parzialmente aderire, alla validità dell'accordo sotto il profilo in esame anche a volerlo esaminare in ottica transattiva.”.
Con riguardo all'ulteriore clausola dell'accordo prevedente la “costituzione di ipoteca volontaria” - intervenuta il 21 dicembre 2017 con atto notarile - contrariamente all'assunto del ricorrente, tale ultimo negozio è stato considerato dal giudice come del tutto autosufficiente rispetto al “verbale di pag. 10/23 conciliazione”, nemmeno menzionato nell'atto rogato: premessa la circostanza del danno di €.71.756,00, subito dal datore di lavoro ed imputato a fatto del dipendente, si legge che “il signor Parte_1
si riconosce debitore nei confronti della società Opes rl della somma capitale di €66.246,90..impegnandosi a restituire l'intera somma da lui dovuta entro il termine del 31 gennaio 2029 mediante il pagamento di 132 rate mensili posticipate di €500 cadauna” con conseguente concessione di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà a garanzia dell'adempimento.
La concessione di ipoteca contiene, pertanto, il titolo in base al quale la garanzia è concessa espresso in termini di riconoscimento di debito con indicazione della causa dello stesso, “e tale riconoscimento di debito con indicazione della causa è sia formalmente che sostanzialmente autonomo ed indipendentemente da ogni precedente accadimento così da non essere vanificabile se non per ipotetici vizi suoi propri nell'ambito di una autonoma impugnazione che non è stata proposta”.
3) Con l'appello la sentenza è gravata in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo il signor si duole dell'errata qualificazione del Parte_1
negozio, considerato come mero riconoscimento del debito, per cui correttamente qualificato l'atto come verbale di conciliazione e la verifica sul suo contenuto avrebbe portato alla dichiarazione di sua nullità, contenendo esclusivamente oneri a carico del lavoratore, senza rinunce o concessioni da parte del datore di lavoro.
Conseguentemente anche l'atto di costituzione di ipoteca sarebbe stato affetto da nullità derivata dal medesimo vizio.
Richiama le premesse del verbale di conciliazione in cui si dichiara espressamente di voler “definire tutti gli aspetti afferenti il rapporto di
pag. 11/23 lavoro e la sua risoluzione, compreso il risarcimento del danno causato al datore di lavoro…onde prevenire l'insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni loro controversia, per ogni fatto e/o titolo, anche non espressamente dedotto, relativo e/o avente causa nel summenzionato rapporto di lavoro e nella sua risoluzione”. Ad avviso dell'appellante smentisce la qualificazione giudiziale di primo grado del negozio il suo contenuto nella parte in cui prevede che “il sig. accetta il Parte_1
licenziamento, riconoscendone validi i motivi e rinunciando all'impugnazione del provvedimento e/o a qualsiasi richiesta risarcitoria
e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa dal rapporto di lavoro” con “…espressa rinuncia del lavoratore a qualsiasi altra somma, indennità
o altro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia, straordinari, differenze retributive per mancato inquadramento, ecc.”.
Tale puntualizzazione consente alla difesa dell'appellante di rimarcare che
“nessun beneficio o concessione vi fu invece a favore del lavoratore;
nemmeno la rinuncia all'azione penale !!!”. Da tutto ciò il richiamo a giurisprudenza amministrativa che sanziona con la nullità la transazione che fuoruscendo dallo schema della causa tipica prevede solo la totale rinuncia di una parte senza alcuna corrispondente concessione dell'altra parte (CS, sez V, n. 3888del 2018).
Con un secondo motivo nega che il negozio sia qualificabile come riconoscimento del debito. Richiama il contenuto dell'accordo nella parte in cui si prevede da parte dell'appellante non solo la rinuncia all'impugnazione del licenziamento ma anche “a qualsiasi richiesta risarcitoria e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa dal rapporto
pag. 12/23 di lavoro …” con “…espressa rinuncia del lavoratore a qualsiasi altra somma, indennità o altro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia, straordinari, differenze retributive per mancato inquadramento, ecc.”.
Rispetto a tale contenuto l'appellante deduce che è errata ed
“incomprensibile” l'affermazione giudiziale secondo cui non si tratti di
“rinunce e transazione” aventi ad oggetto diritti del lavoratore “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi”, “perché il lavoratore ha rinunciato a far valere l'illegittimità del licenziamento, oggettivamente irregolare per mancata previa contestazione disciplinare
(fatto oggettivo e non contestato), e ha rinunciato anche ogni indennità spettante per legge.”.
Con un terzo motivo la sentenza è censurata per avere ritenuto che l'accordo transattivo fosse stato preceduto da un preventivo accordo avente il medesimo tenore di cui il primo costituiva mera ratifica. Evidenzia sul punto che non esisteva alcun preventivo accordo in quanto nello stesso verbale, siglato alle ore 9,30 del 28 novembre 2017 si dà atto che l'accordo asseritamente ratificato reca la stessa data. Da tale rilievo la conseguenza e conclusione che “L'accordo fu quindi evidentemente sottoscritto contestualmente al verbale di conciliazione e non può essere sostenuto che le parti lo avessero già concordato.”, in assenza di prova di tale preventiva intesa a fronte della coincidenza della data, che fa presumere il contrario e che l'accordo non era altro che un testo preconfezionato dalla società.
Col quarto motivo, considerando la diversa alternativa qualificazione del negozio come transazione, pure prospettata dal giudice di primo grado,
l'appellante esclude che possa costituire concessione in favore del pag. 13/23 lavoratore la “lunga rateazione” (così definita in sentenza). Al riguardo richiamo precedente di merito (sentenza n.333 del 2007 della Corte
d'Appello d Palermo) secondo il quale in assenza di riduzione della pretesa da parte della società tale non era considerata la sola dilazione nel pagamento. Aggiunge che il verbale venne predisposto unilateralmente dalla società, per cui la rateizzazione non venne concessa a sua richiesta, ma di una imposizione rispondente ad un interesse della società, “ben consapevole che il dipendente non aveva disponibilità economiche tali da poter pagare immediatamente la somma oggetto di transazione”. La medesima considerazione valeva anche per la cessione volontaria di quota dello stipendio o, in caso di disoccupazione, la rimessa diretta. Invoca un precedente di legittimità (Cass. n. 20160/13) secondo il quale, se la dilazione non è accordata su richiesta del debitore essa non può rappresentare una concessione atta a sorreggere la validità dell'atto transattivo.
Puntualizza, prevenendo l'obiezione già svolta dalla società, che non costituisce rinuncia la possibilità di richiedere immediatamente l'esecutività del verbale di conciliazione al fine di agire subito in esecuzione per il recupero del credito: si tratta di effetto e non di causa della transazione, non trattandosi di una concessione rispetto ad un diritto o pretesa preesistente alla transazione, ma il mero effetto che per legge deriva dalla transazione.
Né costituisce rinuncia il farsi iniziale carico delle spese di iscrizione ipotecaria (il cui ristoro, peraltro, l'appellante si era impegnato ad assicurare avanti il notaio): si tratta pur sempre di soluzione che garantiva il soddisfacimento di un interesse della società.
pag. 14/23 Sempre con riguardo all'errata qualificazione l'appellante rileva che avrebbe avuto rilievo anche il dissenso potenziale, in questo caso riferibile all'impugnativa di licenziamento per l'omessa preventiva contestazione del fatto di rilievo disciplinare, come alla pretesa circa l'indennità di preavviso, alla contestazione dell'integrale risarcimento del danno.
Col quinto motivo rileva che la nullità della transazione deriva in via autonoma rispetto alle precedenti considerazioni anche in ragione dell'esiguità del riconoscimento economico con rinvio a giurisprudenza di merito in cui si evidenzia l'assenza di reciprocità di sacrifici nel caso di un corrispettivo di entità simbolica.
Col sesto motivo l'appellante rileva che l'atto notarile è, nella sostanza, un atto meramente esecutivo rispetto al verbale di conciliazione, riproponendo integralmente il contenuto dell'atto presupposto. Ad avviso dell'appellante erra la sentenza nell'affermare il carattere autonomo dell'atto rogitato avanti il notaio: “non può contestarsi l'esistenza del collegamento negoziale/presupposizione tra il Verbale di conciliazione e l'Atto del
Notaio dott. ”. La nullità dell'atto negoziale presupposto determina Per_1
quella del secondo rimasto privo di causa, richiamando ulteriore giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità” (Cass. civ., Sez. II,
24/12/1994, n. 11156).
4) L'appello non può esser accolto, pur dovendosi argomentare sulle ragioni dell'infondatezza della pretesa restitutoria nei termini che seguono.
4.1) Va premesso che “Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la
pag. 15/23 conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come
"transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).” (Cass.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024 (Rv.
670968 - 01).
4.2) Ciò premesso, e venendo all'esame congiunto degli ulteriori motivi di impugnazione attesa la loro stretta connessione, va ricordato il contenuto essenziale del “verbale di conciliazione” sottoscritto il 28 novembre 2017.
Con la sottoscrizione del testo l'odierno appellante : a) rinunciava all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi “richiesta risarcitoria e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa nel rapporto di lavoro”; b) riconosciuto il diritto alla percezione della somma netta di €.5.509,10, rinunciava a qualsiasi altra somma, indennità o altro, quali, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia straordinari, differenze retributive per diverso inquadramento”; c) riconosceva il debito quantificato in €.71.756,00 a titolo risarcitorio venendo previsto il pagamento della somma mediante compensazione con l'importo dovuto dall'ex datore di lavoro a titolo di t.f.r., e per il resto pag. 16/23 mediante pagamento rateale (€.500,00 mensili); d) si impegnava alla costituzione di ipoteca volontaria con i costi a suo carico su immobile di sua proprietà.
Quanto alla società l'unico impegno era costituito da quello relativo a non azionare la propria pretesa risarcitoria integrale in costanza di puntuale di puntuale adempimento dell'accordo.
L'accordo risulta ratificato in sede sindacale.
4.3) Ciò premesso va evidenziato che la questione circa effettività dell'assistenza in sede protetta non è più dibattuta avendo il giudice operato il diverso inquadramento della fattispecie e non avendo l'appellante riproposto tale profilo di doglianza, essendosi limitato a contestare la errata qualificazione adottata dal giudice.
Nella stessa prospettiva della parte che impugna, quindi, si deve presupporre che il negozio, quale sia la sua qualificazione è stato concluso in sede protetta.
4.4) Come tale, e in quanto inerente a diritti nella disponibilità del lavoratore, si tratta di negozio neppure soggetto al termine decadenziale di cui all'art.2113, comma 2, c.c.. né ha rilievo la contestualità della formalizzazione dell'accordo (così rispondendo al terzo motivo di appello)
e dell'immediata sua ratifica in sede protetta. La parte appellante reputa che si si sia trattato di recepimento di un “accordo (unilateralmente predisposto dal datore di lavoro)”, ma ciò non incide sull'efficacia del negozio di “ratifica”, si ripete adottato in sede protetta ove la manifestazione del consenso è stata effettiva e garantita da tale sede qualificata.
pag. 17/23 4.5) Va esaminato, quindi, il profilo di denunciata nullità in quanto il negozio sarebbe privo di causa in assenza di una res litigiosa seppure allo stato potenziale.
Va dato atto – con ciò aderendo all'affermazione dell'appellane circa l'assenza di una res litigiosa, ma pervenendo a conclusioni opposte circa la validità e l'effetto della dichiarazione negoziale - che la rinuncia all'impugnazione del licenziamento come degli altri diritti (segnatamente, tra gli latri all'indennità di preavviso indennità sostituiva di ferie, pacificamente maturati ed elencati nel testo negoziale), integra l'ipotesi legale di una rinuncia, come tale legittimamente operabile in sede protetta.
4.6) In tale parte del verbale, quindi, non si può porre alcuna questione di nullità per difetto di res litigiosa in quanto si tratta di una rinuncia qualificata, del tutto ammissibile nella cornice dell'art.2113 c.c., proprio sul presupposto che la stessa parte appellante fa valere ossia l'assenza di reciprocità nelle concessioni. E che tale apprezzamento possa essere operato in tema di qualificazione del negozio deriva dai poteri riconosciuti al giudice in forza della giurisprudenza sopra richiamata.
4.7) Gli unici profili che potevano venire in gioco erano l'impugnazione del licenziamento – dal cui diritto, evidentemente era decaduto il lavoratore al tempo della sottoscrizione dell'accordo, il risarcimento del danno per la condotta illecita attribuitagli e la sua commisurazione.
4.8) Ha un distinto rilievo, quindi, l'ulteriore affermazione giudiziale circa il riconoscimento del debito: emerge, invero, dalla concatenata lettura delle clausole dell'unico testo negoziale ex art.1363 c.c.) che ognuna di esse è funzionale, come già sopra evidenziato, a “definire tutti gli aspetti afferenti il rapporto di lavoro e la sua risoluzione, compreso il risarcimento del
pag. 18/23 danno causato al datore di lavoro…onde prevenire l'insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni loro controversia, per ogni fatto e/o titolo, anche non espressamente dedotto, relativo e/o avente causa nel summenzionato rapporto di lavoro e nella sua risoluzione”.
A ben vedere è in relazione a tale parte del testo negoziale che il giudice ha reputato la sua estraneità alla fattispecie negoziale della conciliazione.
4.9) Il tenore letterale del punto 5 del verbale di accodo è il seguente: “Il
Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, si riconosce Parte_1
debitore della società della somma di €.71.756,00 a titolo di CP_5
risarcimento del danno causato con la propria condotta contraria i doveri nascenti dal contratto di lavoro medesimo, e si impegna a risarcire la predetta società…”.
Si tratta dichiarazione unilaterale ricettizia in cui non vengono in gioco ragioni di contrasto, né la sua collocazione nell'ambito del testo è giustificata dalla necessità di eleminare ragioni di contrasto.
Nella comprensione del testo negoziale non è secondaria la superiore premessa in cui il lavoratore aveva rappresentato la propria impossibilità di risarcire il danno nei termini contenuti nella lettera di licenziamento (in cui, oltre alla misura accertata in via esemplificativa “per almeno € 7.506,53”, era riservata “ogni iniziativa … per veder accertato l'illecito perpetrato in danno della Società e riconosciuto il risarcimento di ogni conseguente danno emerso ed emergente”).
4.10) Ciò posto l'ulteriore circostanza che l'importo di oltre 70.000 euro indicato nel testo del verbale ben poteva rappresentare agli occhi dell'ex dipendente una misura del risarcimento del tutto imprevista in considerazione dell'elevato ordine di grandezza, non assume alcun rilievo:
pag. 19/23 il signor si è riconosciuto debitore senza che alcun vizio del Parte_1
consenso sia stato prospettato.
Il riferimento a minacce che alludono ad una formazione viziata del consenso, sia nel ricorso di primo grado1, sia nell'appello2, da un lato sono state contrastate dalla deduzione avversaria circa il diverso tenore del colloquio del 16 ottobre (ancora qui al superiore punto 1 della motivazione), dall'altro non sono state né oggetto di deduzione e neppure oggetto di richiesta istruttoria (limitata ai punti da 9 a 12) in cui vi è solo un larvato, ma non circostanziato riferimento ad una “concessione forzata”, senza specificare in quali termini (violenza morale, minaccia ingiusta) vi fosse stata una forzatura.
Si deve concludere, sul punto che si è trattato di un riconoscimento di debito titolato rispetto al quale nessuna prova contraria la parte ha introdotto al fine di escluderne la sussistenza ai sensidell'art.1988 c.c..
4.11) Residua, quindi, la parte dell'accordo che attiene alla previsione esecutiva del pagamento scandito dalla rateazione e dalla previsione di iscrizione ipotecaria.
Reputa il collegio che per tale parte del testo sia integrato un incontro delle volontà di contenuto conciliativo avendo tale accordo previsto che una qualsiasi ulteriore situazione controversa inerente alla fase esecutiva (da una mera inadempienza che avrebbe potuto dare luogo ad un contenzioso o 1 oltre al richiamo alla pag.2 del ricorso citato più sopra al punto, pag.8: “Nonostante la formale presenza di quest'ultima, tuttavia, al sig. non è stata prestata alcuna assistenza effettiva, ragion per cui Parte_1 lo stesso sottoscriveva il verbale di conciliazione, non comprendendo quanto stesse accadendo e intimorito dalle prospettazioni minacciose della società.”
pag. 20/23 a possibili eccezioni di inadempimento in ragione dell'eventuale contestazione della debenza a cui il mero riconoscimento di debito pure poteva dare luogo adducendo la sussistenza di una prova contraria) fosse prevenuta con l'iscrizione ipotecaria a garanzia del buon fine dei pagamenti a fronte della dilazione di pagamento concessa che in tale modo evitava all'appellante l'aggressione diretta del patrimonio in primo luogo la proprietà immobiliare.
Che si tratti di dilazione nell'interesse dell'ex dipendente si ricava non solo dalla considerazione ora espressa, ma anche dall'antefatto già ricordato, ossia dalla dichiarata impossibilità di fare fronte all'immediato pagamento già del ben minore importo di €.7.506,00, e a maggior ragione del maggiore importo indicato nell'atto ricognitivo.
La difesa dell'appellante richiama una pronuncia di legittimità (Cass.
n.20160 del 20133 che, tra l'altro annulla la pronuncia di merito palermitana n.333 del 2007, richiamata dalla stessa difesa) che in realtà esprime un principio conforme alla conclusione a cui perviene il collegio affermando che mentre la dilazione di pagamento costituisce una concessione, solo con riguardo al mancato computo degli interessi essa non è configurabile (in quanto insindacabile nella parte in cui la diversa commisurazione dei sacrifici è stata valutata dalle parti nell'ambito delle libertà negoziali).
pag. 21/23 Nel caso ora in esame, quindi, è evidente che la garanzia del pagamento deriva per il creditore non tanto dalla dilazione del pagamento in quanto diversamente non sarebbe stato possibile riscuotere il credito, ma dall'essersi assicurato il buon fine della transazione mediante la possibilità di aggredire il bene immobile di proprietà del debitore. Quindi, vendo al motivo di doglianza dell'appellante circa l'assenza di una richiesta del debitore, pure in assenza di un'esplicita richiesta di dilazione dell'appellante quelle che rileva è l'esistenza di un incontro di volontà in sede conciliativa e non un'imposizione ex latere creditoris, pur se legittima
(Cass.S.U. n.23726 del 2007).
4.12) Infine, con riguardo al motivo di impugnazione relativo alla costituzione dell'ipoteca che per le superiore premesse si è trattato di un adempimento dell'impegno contenuto nel verbale di conciliazione in assenza di vizi che incidano sulla sua validità.
5) Le spese di lite del grado sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014
n. 55 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del valore di causa dichiarato nella fascia €.26.001,00 - €.52.000,00, nei medi, in assenza di attività istruttoria).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 22/23 - condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€.6.946,00 oltre iva cpa e al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 pagg.1 e 2 : “Dal giorno della consegna della lettera il sig. veniva definitivamente Parte_1 estromesso dall'azienda, con minaccia di gravi conseguenze per la sua condotta.”, “Il sig. Parte_1 firmò quanto gli venne sottoposto intimorito dalla situazione e solo perché il datore di lavoro aveva minacciato che, se non avesse firmato, le conseguenze sarebbero state “peggiori” (quindi una denuncia penale che gli avrebbe impedito di trovare lavoro ovunque).”) 3 Si riporta la massima: “In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.” (Sez. L, Sentenza n. 20160 del 03/09/2013, Rv. 628786 - 01)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere
Dr.ssa Silvia BURELLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa con appello depositato in data 13 luglio 2022 da
(C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso come da mandato in calce al ricorso in appello, dall'avv. Regina
Pierobon con domicilio PEC Email_1
- appellante - contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione nel giudizio di primo grado, dall'avv. Giovanni Dal Mas, con domicilio digitale PEC
Email_2
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza definitiva n.286/2022 del Tribunale di
Treviso – sezione Lavoro
In punto: impugnazione del verbale di conciliazione
Causa trattata all'udienza del 5 dicembre 2024.
Conclusioni per parte appellante: “IN VIA PRELIMINARE: sospendersi, con provvedimento emesso anche inaudita altera parte ovvero, in ogni caso, con decisione da prendersi prima dell'udienza di comparizione delle parti, l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex artt. 283 e 351
c.p.c., per tutti i motivi esposti in atto, e in considerazione della valutazione globale degli interessi in causa e del grave rischio di pregiudizio patrimoniale a danno dell'appellante.
IN VIA PRINCIPALE: in riforma dell'appellata sentenza, accertarsi e dichiararsi la nullità dell'accordo transattivo di cui al nonché del collegato atto notarile Rep. N. 139555, Racc. n. 7729 del 21/12/17, a rogito Notaio dott. e, per l'effetto: Persona_1
a. Condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione delle somme medio tempore ricevute dal sig. in forza dei negozi di cui sopra, pari ad oggi ad Parte_1
€ 27.000 o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
b. condannarsi la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spettanze di fine rapporto
pag. 2/23 dovute al sig. , come quantificante in esposto in € Parte_1
5.509,10 o comunque nella misura ritenuta di giustizia;
c. ordinarsi, a spese di la cancellazione Controparte_1
dell'ipoteca volontaria Reg. gen n. 45601 Reg. part. N. 7814, pres. 116 del
29/12/2017, nonché l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, competenze e onorari di tutti i gradi di giudizio. In via istruttoria…” (come da capitolazione di cui al ricorso ex art.414 c.p.c:
“
9.Quindi, nella data concordata, il sig. si presentava, Parte_1
nuovamente da solo, nel luogo indicato e ivi incontrava il sig. Pt_2
assieme al suo legale avv. Alessandro Alfano, i quali erano già in
[...]
attesa di comparire avanti la Commissione dell'ITL. Nulla gli veniva specificato su cosa sarebbe stato esattamente fatto all'incontro, né egli, ulteriormente intimidito dalla presenza dell'avv. Alfano, osava chiedere alcunché.
10) Una volta fatti entrare negli uffici, il sig. si trovò di fronte Parte_1
alla Commissione Provinciale di Conciliazione, senza però comprendere appieno cosa stesse per succedere. Nello specifico, è opportuno sottolineare come, agli occhi del lavoratore, i tre membri della
Commissione siano apparsi “equivalenti”, e che egli non si fosse mai confrontato prima di allora con alcuno di essi, tantomeno con la sig.ra
la Rappresentante dei Lavoratori che avrebbe dovuto curare Parte_3
i suoi interessi intervenendo e facendo valere le sue ragioni.
Concretamente, l'incontro tenutosi il 28 Novembre è consistito nella mera lettura, da parte del dott. di quanto è poi confluito nel Parte_4
Verbale di conciliazione Rep n. 429/2017, senza alcuna effettiva
pag. 3/23 partecipazione o discussione delle parti e dei membri della stessa
Commissione. Il sig. , ovviamente, non era stato previamente Parte_1
informato del contenuto dell'atto che gli venne sottoposto, né alcun suo rappresentante partecipò alla redazione dello stesso: il lavoratore si limitò
a fare quanto gli era stato chiesto dal sig. e dall'avv. Alfano, CP_1
ovvero: firmare il verbale con tutte le pretese dell'azienda ivi riportate. Fu così che la pretesa risarcitoria di passò dalla somma di € 7.500,00 di CP_2
cui alla lettera di licenziamento a ben € 71.756,00, senza che il lavoratore ne capisse la ragione. Come se ciò non bastasse, il lavoratore rinunciò contestualmente all'impugnazione del licenziamento illegittimamente irrogato e addirittura concesse (ma si trattò di una “concessione forzata”,
è proprio il caso di dirlo!) ipoteca volontaria sulla propria casa, con costi di iscrizione interamente a proprio carico! Per contro l'azienda, come si andrà a meglio illustrare in parte motiva, non rinunciò ad alcun propria pretesa, neppure alla paventata facoltà di querelare il sig. (doc. Parte_1
5: Verbale di conciliazione;
doc. 6: Atto notarile 21/12/2017; doc. 7:
Visura ipotecaria).
11) Insomma, una totale debacle per il lavoratore, che, come si è visto, non ottenne alcuna contropartita: nemmeno la tacitazione del profilo penalistico della questione, il cui timore l'aveva spinto a concedere tutto quanto ex adverso preteso.
12) È necessario sottolineare ancora una volta che, durante l'incontro avanti la commissione di conciliazione presso l'ITL, il sig. non Parte_1
ha ricevuto nessuna effettiva tutela da parte del Rappresentante dei lavoratori, nella persona della sig.ra la quale, seppur Parte_3
presente, sembra che nulla abbia sostenuto a difesa del dipendente,
pag. 4/23 limitandosi a presenziare. Pare, infatti, che la sig.ra intervenne in Pt_3
un'unica occasione lamentando l'importo molto elevato della somma richiesta, ma venne immediatamente zittita dall'avv. Alfano. La questione sarà adeguatamente ripresa e analizzata nel prosieguo del presente atto.”
Conclusioni per parte appellata “IN Controparte_1
VIA PRELIMINARE: Dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c., come richiamato dall'art. 436-bis c.p.c. (nella versione applicabile ratione temporis) l'appello proposto dal sig. , per tutte Parte_1
le ragioni in fatto e in diritto indicate nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE: Rigettare nel merito tutti i motivi di gravame proposti dal sig. , in quanto infondati in fatto e in Parte_1
diritto, per i motivi esposti in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza n. 286/2022, n. 470/2021 R.G., resa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Treviso, dott.ssa Poirè, pubblicata il 09.06.2022 e notificata il
13.06.2022, nonché tutte le statuizioni in essa contenute;
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
In via istruttoria...”
Svolgimento del processo
Con ricorso in appello depositato in data 13 luglio 2022 il signor
[...]
ha impugnato la sentenza n.286/2022 del giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Treviso con la quale ha rigettato la propria domanda tesa alla domanda di restituzione della somma di €.27.000,00 pagata in favore dell'odierna appellata, in esecuzione del verbale di conciliazione sottoscritto avanti la sede dell' di Controparte_3 CP_4
del 28 novembre 2017 previo accertamento della sua nullità.
pag. 5/23 Con memoria deposita il 13 ottobre 2023 si è costituita la Controparte_1
chiedendo di respingere l'impugnazione. CP_1
La causa è stata discussa all'odierna udienza alla quale era stata rinviata d'ufficio per ragioni di carattere organizzativo e, sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate, è stata decisa con contestuale lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
1) Vanno brevemente premessi i fatti di rilievo ai fini della corretta comprensione delle questioni di causa, pacifici o, comunque, non oggetto di contestazione.
è stato dipendente dell'appellata (all'epoca Parte_1 CP_5
, per fusione incorporata nell'odierna appellata) con mansioni
[...]
di autista, venendo licenziato il 12 ottobre 2017 per giusta causa in assenza di preventiva contestazione disciplinare, essendogli stato addebitato con la comunicazione del recesso immediato l'avere distratto “ingenti quantitativi di carburante”, acquistato mediante una carta di credito nello svolgimento delle sue mansioni per conto della società, ma mai utilizzato per il mezzo aziendale da lui condotto. A titolo esemplificativo era ricostruiti i movimenti contabili relativi all'acquisto di carburante nel periodo 1° luglio
- 10 ottobre 2017, risultando una spesa fatturata di €.7.506,53 per 10.181 litri, ma un effettivo rifornimento di 3.376 litri.
Con la missiva la società aveva dichiarato di riservarsi “ogni iniziativa nelle competenti sedi, per veder accertato l'illecito perpetrato in danno della Società e riconosciuto il risarcimento di ogni conseguente danno emerso ed emergente”.
pag. 6/23 Ripresentatosi da solo in azienda il successivo 16 ottobre l'ex dipendente aveva rappresentato l'impossibilità di fare fronte “nell'immediato alle pretese risarcitorie dell'azienda” (testualmente a pag.1 del ricorso di primo grado).
In particolare, secondo la prospettazione delle parti, che non erano mai state oggetto di reciproca contestazione:
a ) “nei primi giorni del mese di Novembre, riceveva una telefonata dal sig. il quale gli intimava di presentarsi per il giorno 28/11/2017 presso CP_1
l'ITL di prospettando la necessità di firmare alcuni non meglio CP_4
precisati documenti al fine di chiudere la questione. Il sig. CP_1
aggiungeva che sarebbe stato meglio per l'ex dipendente presentarsi e firmare tutto quanto gli sarebbe stato chiesto, poiché, in caso contrario, le conseguenze sarebbero state ben peggiori.” (pag.2 e s. del ricorso di primo grado);
b) “…, nel corso del successivo incontro di data 16.10.2017 a cui fa riferimento lo stesso , svoltosi alla presenza del sig. Parte_1 Pt_2
… Il addirittura riferiva che la moglie ed i figli, a cui
[...] Parte_1
aveva rivelato le contestazioni mossegli dal datore di lavoro ed il licenziamento intimato lo avevano letteralmente sbattuto fuori di casa.
Preso atto della situazione riferita dal , la società, in persona del Parte_1
signor pur ferma nella volontà di veder risarciti gli ingenti Parte_2
ammanchi, gli manifestava da subito la propria disponibilità ad un pagamento rateale e, addirittura, il signor si prodigava Parte_2
nell'aiutare l'ormai ex dipendente nella ricerca di un posto di lavoro, che egli effettivamente contribuiva ad individuare.” (pag. 6 della memoria di costituzione).
pag. 7/23 Il giorno 28 novembre avanti la Commissione di Conciliazione presso la sede dell' veniva formalizzata la conciliazione alla presenza del CP_3
legale rappresentante della società, assistito da un legale, e della persona dell'odierno appellante, senza alcuna assistenza.
2) Il giudice trevigiano ha rilevato che: a) il testo titolato “verbale di conciliazione” era stato redatto non in sede sindacale, ma in sede amministrativa;
b) le parti si erano “dichiaratamente presentate non già per dirimere in quella sede e con l'intermediazione dell'organismo amministrativo una controversia anche solo potenziale, ma esclusivamente per ivi ratificare l'accordo già preventivamente convenuto.”; c) il tenore letterale del “verbale”, dato atto che l'oggetto del “tentativo facoltativo di conciliazione promosso dalle parti ai sensi dell'art. 410 cpc era indicato come “Ratifica Accordo”, riportava la seguente dichiarazione secondo cui
“dopo la lettura del testo dell'accordo, così come predisposto dalle parti, queste, ed in particolare il lavoratore…confermano la loro volontà di aderire a quanto espresso nello stesso, che viene allegato al presente verbale di conciliazione e ne costituisce parte integrante ed essenziale. La
Commissione rende edotte le parti, ed in particolare il lavoratore, circa la inoppugnabilità dell'accordo raggiunto e ratificato in questa sede”.
Ha ritenuto, quindi, che il verbale di accordo si incentrava “sul riconoscimento, da parte del lavoratore, della veridicità della distrazione da parte sua di “ingenti quantitativi di carburante acquistato nello, nello svolgimento delle sue mansioni per conto dell'azienda e mai impiegato per il predetto veicolo” con causazione di danno “direttamente imputabile a fatto del dipendente quantificato in €71.756”; a tale riconoscimento conseguiva, oltre “alla rinuncia ad impugnare il licenziamento, l'impegno
pag. 8/23 ad effettuare il risarcimento mediante compensazione di quanto al lavoratore spettante a titolo di TFR e ultima retribuzione (per €5509,10) e, per il residuo di €66.246,90, con pagamento di €500,00 mensili fino all'esaurimento del debito.”.
Sulla scorta di tali circostanze e rilievi ha ritenuto che tale negozio non integrasse l'ipotesi di cui all'art.2113 c.c. in quanto non si era in presenza, però, di “'rinunce e transazione' aventi ad oggetto diritti del lavoratore
“derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi” in quanto, se è pacifico in giurisprudenza il principio per il quale il diritto di impugnazione del licenziamento è pienamente disponibile, il riconoscimento di un debito derivante da un illecito doloso rispetto al quale il rapporto di lavoro ha costituito semplice occasione di compimento è del tutto estraneo all'ambito dei “diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili” di legge o di contratto collettivo e la compensazione del credito da TFR e ultima retribuzione non è né una rinuncia né una transazione ma la forma di pagamento di una parte del debito risarcitorio riconosciuto la cui estinzione in misura corrispondente si è potuta verificare proprio perché il credito da lavoro mai è stato rinunciato ed anzi riconosciuto nella sua totalità dalla controparte.”.
Si era trattato, ad avviso del primo giudice, di sottoscrizione avanti l'organismo di conciliazione, del tutto “ultronea” in quanto non erano oggetto di negoziazione diritti indisponibili, né poteva avere rilievo, conseguentemente, l''effettività o meno dell'assistenza al lavoratore, requisito condizionante la rinuncia inoppugnabile a diritti indisponibili.
Ha ritenuto, in ogni caso, che l'assenza di effettiva assistenza degradava l'accordo ad accordo invalido ex art.2113, comma 1, c.c., quindi di vizio pag. 9/23 che avrebbe dovuto comportare l'impugnazione (anche stragiudiziale) dell'accordo nel termine di sei mesi ex art. 2113, comma 2, c.c., termine ormai consumatosi con conseguente decadenza eccepita dalla resistente.
Ha pure escluso che fosse integrata una causa di nullità per mancanza delle reciproche concessioni, non sussistendo una lite almeno potenziale con reciproche pretese o, almeno, la contestazione ad opera di una parte delle opposte pretese, nel caso di specie situazioni non riscontrate, neppure con riguardo al pregresso lavorativo sia da lato del lavoratore che da quello del datore di lavoro. In tale prospettiva la clausola 9 (“con la sottoscrizione del presente accordo e la regolare esecuzione dello stesso le parti riconoscono estinta definitivamente ogni reciproca pretesa nascente dal rapporto in premesse…”), era considerata dal giudice come mera clausola di stile, trattandosi, invece, del riconoscimento di responsabilità e debito da parte del lavoratore con regolamentazione delle modalità di pagamento del debito medesimo. Anche volendo aderire ad una diversa qualificazione dell'accordo la rateazione prevista per il pagamento del debito senza previsione di interessi è stata considerata “una obiettiva agevolazione del debitore con correlato sacrificio del creditore ed un tanto è sufficiente, stante l'assenza di allegazioni su ulteriori potenziali legittime pretese del ricorrente cui il resistente avrebbe potuto in ipotesi almeno parzialmente aderire, alla validità dell'accordo sotto il profilo in esame anche a volerlo esaminare in ottica transattiva.”.
Con riguardo all'ulteriore clausola dell'accordo prevedente la “costituzione di ipoteca volontaria” - intervenuta il 21 dicembre 2017 con atto notarile - contrariamente all'assunto del ricorrente, tale ultimo negozio è stato considerato dal giudice come del tutto autosufficiente rispetto al “verbale di pag. 10/23 conciliazione”, nemmeno menzionato nell'atto rogato: premessa la circostanza del danno di €.71.756,00, subito dal datore di lavoro ed imputato a fatto del dipendente, si legge che “il signor Parte_1
si riconosce debitore nei confronti della società Opes rl della somma capitale di €66.246,90..impegnandosi a restituire l'intera somma da lui dovuta entro il termine del 31 gennaio 2029 mediante il pagamento di 132 rate mensili posticipate di €500 cadauna” con conseguente concessione di ipoteca volontaria sull'immobile di proprietà a garanzia dell'adempimento.
La concessione di ipoteca contiene, pertanto, il titolo in base al quale la garanzia è concessa espresso in termini di riconoscimento di debito con indicazione della causa dello stesso, “e tale riconoscimento di debito con indicazione della causa è sia formalmente che sostanzialmente autonomo ed indipendentemente da ogni precedente accadimento così da non essere vanificabile se non per ipotetici vizi suoi propri nell'ambito di una autonoma impugnazione che non è stata proposta”.
3) Con l'appello la sentenza è gravata in forza dei seguenti motivi.
Col primo motivo il signor si duole dell'errata qualificazione del Parte_1
negozio, considerato come mero riconoscimento del debito, per cui correttamente qualificato l'atto come verbale di conciliazione e la verifica sul suo contenuto avrebbe portato alla dichiarazione di sua nullità, contenendo esclusivamente oneri a carico del lavoratore, senza rinunce o concessioni da parte del datore di lavoro.
Conseguentemente anche l'atto di costituzione di ipoteca sarebbe stato affetto da nullità derivata dal medesimo vizio.
Richiama le premesse del verbale di conciliazione in cui si dichiara espressamente di voler “definire tutti gli aspetti afferenti il rapporto di
pag. 11/23 lavoro e la sua risoluzione, compreso il risarcimento del danno causato al datore di lavoro…onde prevenire l'insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni loro controversia, per ogni fatto e/o titolo, anche non espressamente dedotto, relativo e/o avente causa nel summenzionato rapporto di lavoro e nella sua risoluzione”. Ad avviso dell'appellante smentisce la qualificazione giudiziale di primo grado del negozio il suo contenuto nella parte in cui prevede che “il sig. accetta il Parte_1
licenziamento, riconoscendone validi i motivi e rinunciando all'impugnazione del provvedimento e/o a qualsiasi richiesta risarcitoria
e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa dal rapporto di lavoro” con “…espressa rinuncia del lavoratore a qualsiasi altra somma, indennità
o altro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia, straordinari, differenze retributive per mancato inquadramento, ecc.”.
Tale puntualizzazione consente alla difesa dell'appellante di rimarcare che
“nessun beneficio o concessione vi fu invece a favore del lavoratore;
nemmeno la rinuncia all'azione penale !!!”. Da tutto ciò il richiamo a giurisprudenza amministrativa che sanziona con la nullità la transazione che fuoruscendo dallo schema della causa tipica prevede solo la totale rinuncia di una parte senza alcuna corrispondente concessione dell'altra parte (CS, sez V, n. 3888del 2018).
Con un secondo motivo nega che il negozio sia qualificabile come riconoscimento del debito. Richiama il contenuto dell'accordo nella parte in cui si prevede da parte dell'appellante non solo la rinuncia all'impugnazione del licenziamento ma anche “a qualsiasi richiesta risarcitoria e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa dal rapporto
pag. 12/23 di lavoro …” con “…espressa rinuncia del lavoratore a qualsiasi altra somma, indennità o altro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia, straordinari, differenze retributive per mancato inquadramento, ecc.”.
Rispetto a tale contenuto l'appellante deduce che è errata ed
“incomprensibile” l'affermazione giudiziale secondo cui non si tratti di
“rinunce e transazione” aventi ad oggetto diritti del lavoratore “derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi”, “perché il lavoratore ha rinunciato a far valere l'illegittimità del licenziamento, oggettivamente irregolare per mancata previa contestazione disciplinare
(fatto oggettivo e non contestato), e ha rinunciato anche ogni indennità spettante per legge.”.
Con un terzo motivo la sentenza è censurata per avere ritenuto che l'accordo transattivo fosse stato preceduto da un preventivo accordo avente il medesimo tenore di cui il primo costituiva mera ratifica. Evidenzia sul punto che non esisteva alcun preventivo accordo in quanto nello stesso verbale, siglato alle ore 9,30 del 28 novembre 2017 si dà atto che l'accordo asseritamente ratificato reca la stessa data. Da tale rilievo la conseguenza e conclusione che “L'accordo fu quindi evidentemente sottoscritto contestualmente al verbale di conciliazione e non può essere sostenuto che le parti lo avessero già concordato.”, in assenza di prova di tale preventiva intesa a fronte della coincidenza della data, che fa presumere il contrario e che l'accordo non era altro che un testo preconfezionato dalla società.
Col quarto motivo, considerando la diversa alternativa qualificazione del negozio come transazione, pure prospettata dal giudice di primo grado,
l'appellante esclude che possa costituire concessione in favore del pag. 13/23 lavoratore la “lunga rateazione” (così definita in sentenza). Al riguardo richiamo precedente di merito (sentenza n.333 del 2007 della Corte
d'Appello d Palermo) secondo il quale in assenza di riduzione della pretesa da parte della società tale non era considerata la sola dilazione nel pagamento. Aggiunge che il verbale venne predisposto unilateralmente dalla società, per cui la rateizzazione non venne concessa a sua richiesta, ma di una imposizione rispondente ad un interesse della società, “ben consapevole che il dipendente non aveva disponibilità economiche tali da poter pagare immediatamente la somma oggetto di transazione”. La medesima considerazione valeva anche per la cessione volontaria di quota dello stipendio o, in caso di disoccupazione, la rimessa diretta. Invoca un precedente di legittimità (Cass. n. 20160/13) secondo il quale, se la dilazione non è accordata su richiesta del debitore essa non può rappresentare una concessione atta a sorreggere la validità dell'atto transattivo.
Puntualizza, prevenendo l'obiezione già svolta dalla società, che non costituisce rinuncia la possibilità di richiedere immediatamente l'esecutività del verbale di conciliazione al fine di agire subito in esecuzione per il recupero del credito: si tratta di effetto e non di causa della transazione, non trattandosi di una concessione rispetto ad un diritto o pretesa preesistente alla transazione, ma il mero effetto che per legge deriva dalla transazione.
Né costituisce rinuncia il farsi iniziale carico delle spese di iscrizione ipotecaria (il cui ristoro, peraltro, l'appellante si era impegnato ad assicurare avanti il notaio): si tratta pur sempre di soluzione che garantiva il soddisfacimento di un interesse della società.
pag. 14/23 Sempre con riguardo all'errata qualificazione l'appellante rileva che avrebbe avuto rilievo anche il dissenso potenziale, in questo caso riferibile all'impugnativa di licenziamento per l'omessa preventiva contestazione del fatto di rilievo disciplinare, come alla pretesa circa l'indennità di preavviso, alla contestazione dell'integrale risarcimento del danno.
Col quinto motivo rileva che la nullità della transazione deriva in via autonoma rispetto alle precedenti considerazioni anche in ragione dell'esiguità del riconoscimento economico con rinvio a giurisprudenza di merito in cui si evidenzia l'assenza di reciprocità di sacrifici nel caso di un corrispettivo di entità simbolica.
Col sesto motivo l'appellante rileva che l'atto notarile è, nella sostanza, un atto meramente esecutivo rispetto al verbale di conciliazione, riproponendo integralmente il contenuto dell'atto presupposto. Ad avviso dell'appellante erra la sentenza nell'affermare il carattere autonomo dell'atto rogitato avanti il notaio: “non può contestarsi l'esistenza del collegamento negoziale/presupposizione tra il Verbale di conciliazione e l'Atto del
Notaio dott. ”. La nullità dell'atto negoziale presupposto determina Per_1
quella del secondo rimasto privo di causa, richiamando ulteriore giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'esecuzione spontanea del contratto da parte dei contraenti non ne sana la nullità” (Cass. civ., Sez. II,
24/12/1994, n. 11156).
4) L'appello non può esser accolto, pur dovendosi argomentare sulle ragioni dell'infondatezza della pretesa restitutoria nei termini che seguono.
4.1) Va premesso che “Ai fini della corretta qualificazione di un contratto di cui le parti abbiano convenuto un determinato inquadramento (nomen iuris) con atto scritto, non rileva la disciplina dell'art. 1424 c.c., per la
pag. 15/23 conversione del negozio nullo, poiché la questione dell'identificazione del reale tipo di rapporto deve essere affrontata in relazione alle effettive caratteristiche dello stesso, quali desumibili anche dalle modalità della sua attuazione, sì da apprezzarne l'aderenza ad una fattispecie astratta, tra quelle preventivamente delineate dal legislatore. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda di nullità per difetto di causa di un contratto qualificato dalle parti come
"transazione", ma privo di reciproche concessioni volte a risolvere una lite in corso o a prevenire una lite che avrebbe potuto insorgere, evidenziando che l'operazione del giudice non era consistita nella conversione di un negozio nullo ma nell'interpretazione del contratto, qualificato in termini di vendita).” (Cass.civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11176 del 26/04/2024 (Rv.
670968 - 01).
4.2) Ciò premesso, e venendo all'esame congiunto degli ulteriori motivi di impugnazione attesa la loro stretta connessione, va ricordato il contenuto essenziale del “verbale di conciliazione” sottoscritto il 28 novembre 2017.
Con la sottoscrizione del testo l'odierno appellante : a) rinunciava all'impugnazione del licenziamento e a qualsiasi “richiesta risarcitoria e/o indennitaria per fatti derivanti o aventi causa nel rapporto di lavoro”; b) riconosciuto il diritto alla percezione della somma netta di €.5.509,10, rinunciava a qualsiasi altra somma, indennità o altro, quali, “a titolo esemplificativo e non esaustivo, indennità di mancato preavviso, ferie, malattia straordinari, differenze retributive per diverso inquadramento”; c) riconosceva il debito quantificato in €.71.756,00 a titolo risarcitorio venendo previsto il pagamento della somma mediante compensazione con l'importo dovuto dall'ex datore di lavoro a titolo di t.f.r., e per il resto pag. 16/23 mediante pagamento rateale (€.500,00 mensili); d) si impegnava alla costituzione di ipoteca volontaria con i costi a suo carico su immobile di sua proprietà.
Quanto alla società l'unico impegno era costituito da quello relativo a non azionare la propria pretesa risarcitoria integrale in costanza di puntuale di puntuale adempimento dell'accordo.
L'accordo risulta ratificato in sede sindacale.
4.3) Ciò premesso va evidenziato che la questione circa effettività dell'assistenza in sede protetta non è più dibattuta avendo il giudice operato il diverso inquadramento della fattispecie e non avendo l'appellante riproposto tale profilo di doglianza, essendosi limitato a contestare la errata qualificazione adottata dal giudice.
Nella stessa prospettiva della parte che impugna, quindi, si deve presupporre che il negozio, quale sia la sua qualificazione è stato concluso in sede protetta.
4.4) Come tale, e in quanto inerente a diritti nella disponibilità del lavoratore, si tratta di negozio neppure soggetto al termine decadenziale di cui all'art.2113, comma 2, c.c.. né ha rilievo la contestualità della formalizzazione dell'accordo (così rispondendo al terzo motivo di appello)
e dell'immediata sua ratifica in sede protetta. La parte appellante reputa che si si sia trattato di recepimento di un “accordo (unilateralmente predisposto dal datore di lavoro)”, ma ciò non incide sull'efficacia del negozio di “ratifica”, si ripete adottato in sede protetta ove la manifestazione del consenso è stata effettiva e garantita da tale sede qualificata.
pag. 17/23 4.5) Va esaminato, quindi, il profilo di denunciata nullità in quanto il negozio sarebbe privo di causa in assenza di una res litigiosa seppure allo stato potenziale.
Va dato atto – con ciò aderendo all'affermazione dell'appellane circa l'assenza di una res litigiosa, ma pervenendo a conclusioni opposte circa la validità e l'effetto della dichiarazione negoziale - che la rinuncia all'impugnazione del licenziamento come degli altri diritti (segnatamente, tra gli latri all'indennità di preavviso indennità sostituiva di ferie, pacificamente maturati ed elencati nel testo negoziale), integra l'ipotesi legale di una rinuncia, come tale legittimamente operabile in sede protetta.
4.6) In tale parte del verbale, quindi, non si può porre alcuna questione di nullità per difetto di res litigiosa in quanto si tratta di una rinuncia qualificata, del tutto ammissibile nella cornice dell'art.2113 c.c., proprio sul presupposto che la stessa parte appellante fa valere ossia l'assenza di reciprocità nelle concessioni. E che tale apprezzamento possa essere operato in tema di qualificazione del negozio deriva dai poteri riconosciuti al giudice in forza della giurisprudenza sopra richiamata.
4.7) Gli unici profili che potevano venire in gioco erano l'impugnazione del licenziamento – dal cui diritto, evidentemente era decaduto il lavoratore al tempo della sottoscrizione dell'accordo, il risarcimento del danno per la condotta illecita attribuitagli e la sua commisurazione.
4.8) Ha un distinto rilievo, quindi, l'ulteriore affermazione giudiziale circa il riconoscimento del debito: emerge, invero, dalla concatenata lettura delle clausole dell'unico testo negoziale ex art.1363 c.c.) che ognuna di esse è funzionale, come già sopra evidenziato, a “definire tutti gli aspetti afferenti il rapporto di lavoro e la sua risoluzione, compreso il risarcimento del
pag. 18/23 danno causato al datore di lavoro…onde prevenire l'insorgere di liti ed eliminare definitivamente ogni loro controversia, per ogni fatto e/o titolo, anche non espressamente dedotto, relativo e/o avente causa nel summenzionato rapporto di lavoro e nella sua risoluzione”.
A ben vedere è in relazione a tale parte del testo negoziale che il giudice ha reputato la sua estraneità alla fattispecie negoziale della conciliazione.
4.9) Il tenore letterale del punto 5 del verbale di accodo è il seguente: “Il
Sig. , con la sottoscrizione del presente accordo, si riconosce Parte_1
debitore della società della somma di €.71.756,00 a titolo di CP_5
risarcimento del danno causato con la propria condotta contraria i doveri nascenti dal contratto di lavoro medesimo, e si impegna a risarcire la predetta società…”.
Si tratta dichiarazione unilaterale ricettizia in cui non vengono in gioco ragioni di contrasto, né la sua collocazione nell'ambito del testo è giustificata dalla necessità di eleminare ragioni di contrasto.
Nella comprensione del testo negoziale non è secondaria la superiore premessa in cui il lavoratore aveva rappresentato la propria impossibilità di risarcire il danno nei termini contenuti nella lettera di licenziamento (in cui, oltre alla misura accertata in via esemplificativa “per almeno € 7.506,53”, era riservata “ogni iniziativa … per veder accertato l'illecito perpetrato in danno della Società e riconosciuto il risarcimento di ogni conseguente danno emerso ed emergente”).
4.10) Ciò posto l'ulteriore circostanza che l'importo di oltre 70.000 euro indicato nel testo del verbale ben poteva rappresentare agli occhi dell'ex dipendente una misura del risarcimento del tutto imprevista in considerazione dell'elevato ordine di grandezza, non assume alcun rilievo:
pag. 19/23 il signor si è riconosciuto debitore senza che alcun vizio del Parte_1
consenso sia stato prospettato.
Il riferimento a minacce che alludono ad una formazione viziata del consenso, sia nel ricorso di primo grado1, sia nell'appello2, da un lato sono state contrastate dalla deduzione avversaria circa il diverso tenore del colloquio del 16 ottobre (ancora qui al superiore punto 1 della motivazione), dall'altro non sono state né oggetto di deduzione e neppure oggetto di richiesta istruttoria (limitata ai punti da 9 a 12) in cui vi è solo un larvato, ma non circostanziato riferimento ad una “concessione forzata”, senza specificare in quali termini (violenza morale, minaccia ingiusta) vi fosse stata una forzatura.
Si deve concludere, sul punto che si è trattato di un riconoscimento di debito titolato rispetto al quale nessuna prova contraria la parte ha introdotto al fine di escluderne la sussistenza ai sensidell'art.1988 c.c..
4.11) Residua, quindi, la parte dell'accordo che attiene alla previsione esecutiva del pagamento scandito dalla rateazione e dalla previsione di iscrizione ipotecaria.
Reputa il collegio che per tale parte del testo sia integrato un incontro delle volontà di contenuto conciliativo avendo tale accordo previsto che una qualsiasi ulteriore situazione controversa inerente alla fase esecutiva (da una mera inadempienza che avrebbe potuto dare luogo ad un contenzioso o 1 oltre al richiamo alla pag.2 del ricorso citato più sopra al punto, pag.8: “Nonostante la formale presenza di quest'ultima, tuttavia, al sig. non è stata prestata alcuna assistenza effettiva, ragion per cui Parte_1 lo stesso sottoscriveva il verbale di conciliazione, non comprendendo quanto stesse accadendo e intimorito dalle prospettazioni minacciose della società.”
pag. 20/23 a possibili eccezioni di inadempimento in ragione dell'eventuale contestazione della debenza a cui il mero riconoscimento di debito pure poteva dare luogo adducendo la sussistenza di una prova contraria) fosse prevenuta con l'iscrizione ipotecaria a garanzia del buon fine dei pagamenti a fronte della dilazione di pagamento concessa che in tale modo evitava all'appellante l'aggressione diretta del patrimonio in primo luogo la proprietà immobiliare.
Che si tratti di dilazione nell'interesse dell'ex dipendente si ricava non solo dalla considerazione ora espressa, ma anche dall'antefatto già ricordato, ossia dalla dichiarata impossibilità di fare fronte all'immediato pagamento già del ben minore importo di €.7.506,00, e a maggior ragione del maggiore importo indicato nell'atto ricognitivo.
La difesa dell'appellante richiama una pronuncia di legittimità (Cass.
n.20160 del 20133 che, tra l'altro annulla la pronuncia di merito palermitana n.333 del 2007, richiamata dalla stessa difesa) che in realtà esprime un principio conforme alla conclusione a cui perviene il collegio affermando che mentre la dilazione di pagamento costituisce una concessione, solo con riguardo al mancato computo degli interessi essa non è configurabile (in quanto insindacabile nella parte in cui la diversa commisurazione dei sacrifici è stata valutata dalle parti nell'ambito delle libertà negoziali).
pag. 21/23 Nel caso ora in esame, quindi, è evidente che la garanzia del pagamento deriva per il creditore non tanto dalla dilazione del pagamento in quanto diversamente non sarebbe stato possibile riscuotere il credito, ma dall'essersi assicurato il buon fine della transazione mediante la possibilità di aggredire il bene immobile di proprietà del debitore. Quindi, vendo al motivo di doglianza dell'appellante circa l'assenza di una richiesta del debitore, pure in assenza di un'esplicita richiesta di dilazione dell'appellante quelle che rileva è l'esistenza di un incontro di volontà in sede conciliativa e non un'imposizione ex latere creditoris, pur se legittima
(Cass.S.U. n.23726 del 2007).
4.12) Infine, con riguardo al motivo di impugnazione relativo alla costituzione dell'ipoteca che per le superiore premesse si è trattato di un adempimento dell'impegno contenuto nel verbale di conciliazione in assenza di vizi che incidano sulla sua validità.
5) Le spese di lite del grado sono poste a carico della parte soccombente e si liquidano secondo il parametro di cui alle tabelle del d.m. 10 marzo 2014
n. 55 e delle successive modifiche ex d.m. n. 147 del 13 agosto 2022, nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto del valore di causa dichiarato nella fascia €.26.001,00 - €.52.000,00, nei medi, in assenza di attività istruttoria).
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
- rigetta l'appello;
pag. 22/23 - condanna l' appellante al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio presente grado di giudizio in favore di parte appellata liquidate in
€.6.946,00 oltre iva cpa e al rimborso forfetario ex lege.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Venezia, 5 dicembre 2024
Il Presidente estensore
Gianluca Alessio
pag. 23/23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 pagg.1 e 2 : “Dal giorno della consegna della lettera il sig. veniva definitivamente Parte_1 estromesso dall'azienda, con minaccia di gravi conseguenze per la sua condotta.”, “Il sig. Parte_1 firmò quanto gli venne sottoposto intimorito dalla situazione e solo perché il datore di lavoro aveva minacciato che, se non avesse firmato, le conseguenze sarebbero state “peggiori” (quindi una denuncia penale che gli avrebbe impedito di trovare lavoro ovunque).”) 3 Si riporta la massima: “In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 cod. civ., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.” (Sez. L, Sentenza n. 20160 del 03/09/2013, Rv. 628786 - 01)