Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1989, n. 928
CASS
Sentenza 16 febbraio 1989

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La prescrizione dell'art. 95, terzo comma, della legge fallimentare, secondo la quale, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l'impugnazione se non si vuole ammettere il credito al passivo del fallimento, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la sentenza abbia rigettato o accolto parzialmente la domanda di accertamento del credito, con la conseguenza che il giudizio d'appello deve essere proposto anche dal creditore e, se già proposto da questi, proseguire, davanti al giudice naturale dell'impugnazione, atteso che non può essere legittimamente negato al creditore soccombente di far ricorso alla impugnazione per rimuovere gli effetti sfavorevoli della sentenza, evitandone il consolidamento con il passaggio in giudicato. ( V 3217/88, mass n 458662; ( V 3518/83, mass n 428411).*

Con riguardo all'art. 11 del CCNL 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali, che fa Obbligo al datore di lavoro di stipulare una polizza che assicuri al dirigente in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di Invalidità permanente causata da malattia professionale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro, una somma pari a sei annualità dell'ultima retribuzione, non è censurabile in Sede di legittimità la interpretazione del giudice del merito secondo cui tale clausola, che non ha introdotto una Assicurazione contro le malattie professionali in senso tecnico, individua l'evento assicurato nell'interruzione definitiva del rapporto di lavoro, necessitata da una malattia professionale, a prescindere dal luogo, dal tempo in cui, e dal datore di lavoro presso il quale, sia avvenuta l'esposizione all'agente morbigeno. ( V 6339/87, mass n 454609).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/02/1989, n. 928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 928
    Data del deposito : 16 febbraio 1989

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