Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1176/2020 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1176/2020 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 29.11.2024 con ordinanza del 2.12.2024, previa assegnazione di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, ed ivi res.te alla via Carlo de Cesare n. 64, C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Massimiliano Romito (C.F.
), con studio in Napoli alla P.zza G. Bovio n. C.F._2
14, giusta procura in atti;
- ATTORE -
E
società con sede in Controparte_1
Milano alla Via Benigno Crespi, 23, PIVA rapp.ta e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Vito Franco Pignatelli, C.F. , C.F._3
presso il cui studio elettivamente domicilia in Pozzuoli, in Via Antiniana
2/G, in virtù di procura in atti;
- CONVENUTA –
NONCHE' Contr (c.f./p.iva , in persona Controparte_3 P.IVA_2
del suo legale rapp.te pro tempore, con sede legale in Napoli alla via G.
Porzio is. E/1, int. 15;
- CONVENUTO CONTUMACE -
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 29.11.2024 e da comparse conclusionali e da memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la e la Controparte_1
Con al fine di vederle condannare al Controparte_3
risarcimento dei danni riportati dal motociclo di sua proprietà e dei danni da lesioni personali subite a seguito del sinistro verificatosi in data 7.5.2018, alle ore 10.10 circa, in Napoli, al Corso Umberto I.
L'attore deduceva in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, mentre percorreva, a bordo del proprio ciclomotore
Piaggio, tg. X87MHB, il Corso Umberto I, in direzione di Piazza
Garibaldi, veniva impattato da tergo dal conducente del veicolo Smart tg. FK441WM, che percorreva lo stesso senso di marcia del motociclo attoreo causandone la caduta al suolo unitamente al suo conducente;
- che, alla data del sinistro, il veicolo investitore era di proprietà della
Mercedes Benz Financial Service Italia S.p.a. e concesso in leasing alla Contr
- che, sul luogo del sinistro Controparte_4
intervenivano gli agenti di Polizia Municipale che redigevano il relativo verbale;
- che, in conseguenza ed a causa del predetto tamponamento, il ciclomotore Piaggio tg. X87MHB riportava danni alla carrozzeria ed
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alla ciclistica, mentre esso attore riportava lesioni personali che ne rendevano necessario l'accompagnamento presso il P.S. dell'Ospedale
Cardarelli di Napoli, ove i sanitari di turno gli diagnosticavano “frattura lussazione caviglia dx con distacco del III malleolo” con prognosi di 20 giorni, disponendone il ricovero;
- che, al momento del sinistro, il motoveicolo attoreo era privo di copertura assicurativa, mentre il veicolo investitore era assicurato per la RCA dalla Controparte_5
; - che, pertanto, la predetta compagnia assicurativa veniva invitata
[...]
alla quantificazione ed alla liquidazione dei danni e delle lesioni subite dal in conseguenza del sinistro, oltre che alla stipula di una Pt_1
convenzione di negoziazione assistita;
- che successivamente l'istante veniva sottoposto a visita medico - legale presso lo studio del dott.
medico fiduciario nominato dalla convenuta compagnia, Per_1
mentre il motociclo di sua proprietà veniva sottoposto a perizia presso lo studio tecnico;
- che la veniva Per_2 Controparte_5
nuovamente invitata al risarcimento dei danni, ma senza esito.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di accertare e di dichiarare Contr l'esclusiva responsabilità della quale Controparte_3
locataria del veicolo investitore al momento del sinistro e, per l'effetto, di condannare la quale compagnia assicurativa Controparte_5
del veicolo danneggiante, al risarcimento dei danni a cose e da lesioni personali quantificati, rispettivamente, in € 550,00 ed € 66.006,50 oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria delle spese di lite, da attribuirsi al difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva: - Controparte_5
l'improcedibilità della domanda, ex artt. 145 e 148 Codice Delle
Assicurazioni; - la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 comma 4
c.p.c.; - il difetto di legittimazione attiva e passiva;
- il disconoscimento
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della documentazione prodotta in copia;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea alla luce, altresì, della scopertura assicurativa per la
RCA del motoveicolo attoreo della quale chiedeva, pertanto, il rigetto, con riconoscimento, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, del concorso di colpa tra le parti e vittoria delle spese di lite.
Contr La regolarmente citata, non si Controparte_3
costituiva, restando contumace.
Con ordinanza del 19.3.21, veniva dichiarata la contumacia del convenuto non costituito e venivano assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c.
Ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico - legale, all'esito della quale la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 29.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il procedimento veniva poi riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità e procedibilità della domanda ex artt. 287 e 148 d.lgs. n. 209/2005, avendo, parte attrice, ritualmente inoltrato, prima dell'instaurazione del giudizio e per il tramite del proprio difensore, lettera di messa in mora con richiesta di risarcimento danni a mezzo pec del 12.10.2018, contenente, altresì,
l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. La richiesta di risarcimento danni veniva, poi, rinnovata in data 10.1.19 e
25.7.19.
Va, altresì, disattesa l'eccezione di genericità dell'atto di citazione proposta dalla convenuta, essendo stata la domanda compiutamente, seppur sinteticamente, descritta nella causa petendi e nel petitum, soddisfacendo, in tal modo, la ratio di cui all'art. 164, co. 4, cpc,
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consistente nell'esigenza di porre immediatamente i convenuti in condizione di apprestare adeguate e puntuali difese.
Parimenti vanno rigettate le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva.
Certamente sussiste la legittimazione attiva, avendo l'attore agito per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti all'evento lesivo dedotto, nella qualità di proprietario e conducente del motociclo Piaggio, tg. X87MHB, (cfr. rapporto di incidente stradale).
Parimenti sussiste la legittimazione passiva della Controparte_5
compagnia che assicurava il veicolo Smart tg. FK441WM (cfr.
[...]
Contr rapporto di incidente stradale) e della a Controparte_3
cui il predetto veicolo veniva concesso in leasing (come risulta dal certificato cronologico del veicolo).
In merito va richiamato il principio secondo cui “In caso di violazione delle norme sulla circolazione stradale, commesse dal conducente di un veicolo concesso in locazione finanziaria,
è esclusa la responsabilità solidale del proprietario dello stesso, nonché concedente, con quella del locatario e del conducente. Il solo responsabile, tenuto a rispondere del risarcimento del danno cagionato in occasione del sinistro, è l'utilizzatore, ovvero il cosiddetto “lessee”
(Cass. sez. III, n. 14635 del 27/06/2014).
Va altresì disattesa la contestazione in ordine al deposito in copia della documentazione prodotta dall'attore.
Invero, per pacifica giurisprudenza il “disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. civ
n.15856/2004; n. 1609/2006; 3574/2008); in altri termini la
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contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche ma va operata in modo chiaro e circostanziato attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare sia per gli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale” (Cass. 4912/2017).
Nel caso di specie, la contestazione mossa dalla convenuta appare generica e non circostanziata.
L'assicurazione ha eccepito, poi, la mancata copertura assicurativa del motociclo di proprietà del Pt_1
Ora, la prova che quest'ultimo fosse effettivamente privo di assicurazione per la rca è fornita dal rapporto di incidente stradale redatto dalle Autorità intervenute sul posto al momento del sinistro ed è dedotta dalla stessa parte attrice la quale, fin dall'atto introduttivo del giudizio, ha dichiarato espressamente che il motociclo coinvolto nel sinistro fosse privo di copertura assicurativa.
La circostanza non è stata oggetto di contestazione nemmeno nei successivi scritti difensivi.
Ora, l'art. 122 D.lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private, o C.d.A.) prevede l'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, stabilendo che “I veicoli a motore senza guida di rotaie (…) non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”.
Orbene questo giudice in passato ha sposato l'indirizzo sorto con alcune pronunce di merito secondo cui il conducente e il proprietario di veicolo che circola senza assicurazione non hanno diritto al risarcimento del danno.
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Tuttavia, pur ritenendo valide le argomentazioni sviluppate nelle sentenze suddette, questo giudice non può non tenere conto dei principi espressi dalla Corte di Cassazione che si è orientata nel senso di ritenere che “In materia di assicurazione obbligatoria della r.c. auto, se è vero che l'art. 122 cod. ass. stabilisce l'obbligo assicurativo in capo a chiunque pone in circolazione un veicolo, ciò non significa che
l'inadempimento di tale obbligo comporti l'inammissibilità, per il danneggiato dalla circolazione, di esperire azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile;
qualora infatti il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato della fruizione dell'azione ex art. 144 in quanto il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era proprietario non era stato assicurato, avrebbe dovuto inserire expressis verbis una siffatta sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla certezza economica del risarcimento, la quale è all'origine dell'assicurazione obbligatoria della r.c. auto. (Cass.1179/2022).
Tanto premesso, nel merito la domanda è infondata e non merita accoglimento. L'attore ha dedotto di essere stato tamponato dal veicolo smart. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054 c.c., comma 2, è superata, ex art. 149 C.d.S., comma 1, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al
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normale andamento della circolazione stradale" (Cass. civ. Ord. 06-10-
2020, n. 21513; conf. Cass. n. 8051/16).
Ora, l'unico teste escusso, , ha reso deposizioni Testimone_1
inidonee a supportare adeguatamente la pretesa attorea, in quanto contraddittorie.
Invero, dapprima dichiarava che “il motorino era condotto dall'attore che per effetto dell'impatto cadde al suolo sul proprio lato sinistro”, per poi dichiarare, immediatamente dopo, “ricordo che il perdeva Pt_1
sangue dalla gamba destra”.
La circostanza che la lesione fosse localizzata alla gamba destra emerge, altresì, dal referto di pronto soccorso versato in atti.
Orbene, non si comprende come il abbia potuto riportare Pt_1
lesioni alla parte destra del corpo se la caduta del motociclo avveniva sul lato sinistro. Oltretutto va anche detto che il teste escusso non ha reso dichiarazioni alla Polizia intervenuta. Ed anzi, nel rapporto di incidente stradale veniva indicato dagli agenti accertatori che non era stato possibile attribuire la responsabilità del sinistro ad uno dei conducenti sulla base di quanto a loro disposizione.
Pertanto, si ritiene che non sia provata la dinamica del sinistro e si nutrono dubbi sull'effettiva presenza del teste sul luogo dell'evento.
In ogni caso, non si può neppure escludere che il sinistro sia avvenuto a causa di un comportamento imprudente dell'attore.
Invero, in sede di dichiarazioni spontanee rilasciate al momento del fatto, il conducente del veicolo presunto investitore dichiarava “il ciclomotore tg. X87MHB mi tagliava la strada per invertire il senso di marcia e portarsi sull'altra carreggiata di Corso Umberto I. (…) approfittava di uno spazio destinato al passaggio pedonale”.
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Peraltro, l'elevata sinistrosità del soggetto danneggiato rende ancora più dubbia l'asserita dinamica dell'evento, considerato che dalle deduzioni della compagnia, corroborate dalla documentazione versata in atti, il risulta coinvolto in ben 10 sinistri nell'arco di soli 7 anni, in Pt_1
sei dei quali figura come danneggiato.
Pertanto, sulla scorta della valutazione complessiva delle emergenze istruttorie ai sensi dell'art. 116 c.p.c., le descritte carenze impediscono la formazione di un quadro probatorio coerente a fondare il convincimento del Giudice sulla bontà della summenzionata domanda di risarcimento danni, la quale va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14 (valore della controversia compreso tra i 52.000,00 euro e i 260.000,00 euro) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice. Con Nulla per spese nei confronti della non Controparte_3
costituitasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- dichiara la contumacia della Controparte_3
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna , alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si liquidano in € Controparte_5
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7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico di;
Parte_1
- nulla per spese nei confronti della Controparte_3
[...
rimasta contumace.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli il 3.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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