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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 11/07/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 586\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Sarno (SA), quale Parte_1
mandataria dell' , in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via
Atzori n. 70, presso lo studio dell'avv. Elena Barretta, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_1
1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Franco Marruso, con il quale elettivamente domicilia presso la
Struttura Complessa Funzione Affari Legali dell' ; Pt_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5912\2023 del 22\12\2023, pubblicata in data
27\12\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 5\4\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1532\2022 (reso in data 10\6\2022 e notificato in data 14\6\2022) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla Parte_1
quale mandataria dell'
[...] Controparte_2
ingiungeva all'
[...] Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Pt_3
23.674,14, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di patologia clinica relative alla mensilità di ottobre 2020, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e contratto del
2\9\2021.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in Pt_3
data 14\7\2022), eccependo l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2020, come comunicato a consuntivo con nota prot. n. 214911/2020, tanto che la , con nota prot. n. 109379/2022, ai sensi Parte_4
2 dall'art. 5 del contratto, aveva chiesto all'opposta di emettere una nota di credito, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di RTU. La nota di credito richiesta non era stata emessa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando in particolare l'inopponibilità del paventato superamento del tetto di spesa, in quanto non le era pervenuta alcuna preventiva comunicazione in ordine al consumo dei limiti di spesa e all'avvenuto monitoraggio. La inoltre, precisava che si trattava di pagamento Parte_1
dell'acconto e non del saldo e che era del tutto irrilevante la mancata contestazione della delibera n. 583\2002 sul controllo del limite di spesa.
Quindi, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto (cfr. ordinanza del
12\4\2023), la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5\12\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 5912\23 emessa in data 22\12\2023 e pubblicata in data
27\12\2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) Accoglie,
per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1532/2022
emesso il 10/06/2022 e notificato il 14/06/2022; 2) Condanna l' , in persona del Parte_4
l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.946,59, subordinatamente
alla emissione di nota di credito, per accertato superamento dei tetti di spese, per € 9.727,55;
3) Compensa le spese di lite>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, dopo un excursus sull'onere della prova in materia di tetti di spesa e sul sistema della Regressione Tariffaria Unica (RTU), essendo non contestato l'accreditamento della opposta e la erogazione delle prestazioni del mese di ottobre 2020,
riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di superamento del tetto di spesa come formulata dall' , in ragione del monitoraggio a consuntivo effettuato dal Tavolo Pt_3
Tecnico, come previsto dal contratto, di cui alla delibera n. 583\2022 e alla comunicazione della con nota n. 109379\2022. Documenti non Parte_4 Pt_3
3 espressamente contestati né impugnati dalla struttura accreditata, al quale non emetteva la nota di credito richiesta per € 9.727,55. Inoltre, il Tribunale sottolineava che con nota n. 2149\11 del
Parte 17\10\2020 la aveva comunicato al centro convenzionato la data di superamento del tetto al 14\10\2020.
Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di appellata per i Parte_1
seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuta opponibile all'appellante la delibera n.
583 del 2\5\2002, benchè emessa in violazione delle procedure per il controllo e il monitoraggio della spesa come previsto dalle clausole contrattuali (vd. artt. 5, comma 3, e 6), che prevedevano una comunicazione periodica della data di presunto esaurimento del budget, con conseguente illegittimità della RTU applicata;
-Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio dell' , sia perché Pt_3
la nota n. 109379\2022 era privi di riscontri e documentazione a supporto, sia perché la nota n.
214911\2020, con la quale si comunicava la data di sforamento del tetto di spesa al 14\10\2020,
era emessa quando il termine era già scaduto;
- Irrilevante sarebbe la mancata impugnazione degli atti amministrativi suddetti, nascendo il diritto di credito direttamente dal contratto;
- Il primo giudice, inoltre, avrebbe omesso di valutare che il credito azionato in monitorio afferiva all'acconto relativo al mese di ottobre 2020 e non al saldo, unico sul quale poteva semmai operare la RTU.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: < 1) riformare in parte qua la sentenza n.
5912/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno il 22 dicembre 2023 nel giudizio avente n.
6240/2022 di R.G. e pubblicata il 27 dicembre 2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il
diritto della al pagamento dell'ulteriore importo Parte_1 Parte_1
di € 9.727,55, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, per le motivazioni esposte in
narrativa e, per l'effetto 2) condannare l' al pagamento, in favore della Parte_4 [...]
[..
[...] della somma di € 9.727,55, oltre interessi moratori ex D. CP_4 Parte_1
Lgs. 231/2002, per le motivazione esposte in narrativa;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare
il diritto dell'appellante al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da
calcolarsi sull'importo già riconosciuto di € 13.946,59 e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sull'importo già Pt_4
riconosciuto di € 13.946,59, per le motivazioni suesposte;
4) con vittoria di spese ed onorari
del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi
antistatario>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , riproponendo le eccezioni già formulate Pt_3
in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\4\2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento dell'8\4\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_5
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Parte contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un
5 tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che
Parte operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Parte parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Parte consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
Parte singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Parte opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
6 Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
7 Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Parte privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 2\9\2021, l' doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra la quale mandataria della Center dei dottori e Parte_1 Parte_2 Parte_1
e l' per l'anno 2020 (cfr. contratto sottoscritto in data 2\9\2021) era Parte_2 Pt_3
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota n. 214911 del 27\10\2020, che comunicava alla struttura convenzionata la
8 data di sforamento del tetto di spesa per le prestazioni della branca di Patologia Clinica al
14\10\2020, nonché con la successiva nota n. 109379 del 18\5\2022, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale (art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto della Delibera n. 583 del
2\5\2022, ossia dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2020 a consuntivo, pari ad € 9.727,55, con conseguente onere dell'odierna appellante emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
; la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236).
Per inciso, infine, va chiarito che il credito azionato in monitorio dalla Parte_1
afferiva a tutte le prestazioni del mese di ottobre 2020, senza alcuna distinzione tra acconto e saldo, come emerge a chiare lettere dalla fattura elettronica n. 12E del 6\11\2020 allegata in atti.
B. Interessi moratori.
Parimenti destituito di fondamento è il motivo con il quale la affermava la Parte_1
sussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002, come modificato dal Dlgs 192\2012, come contrattualmente previsti (cfr. art. 7) e non contestati dall' , Pt_3
ma non riconosciuti dal Tribunale di Salerno.
E' noto che il legislatore del 2002, nell'intento di contrastare il ritardo dei pagamenti nei traffici commerciali, se da un lato impone l'adempimento della prestazione in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla consegna della fattura, dall'altro lato consente alle parti di convenire
9 una rateizzazione dei pagamenti e di determinare le singole scadenze delle rate – art. 4, comma
7 D.lgs. n. 231\2002 -, con la precisazione che, laddove una delle rate non venga pagata alla scadenza, gli interessi verrebbero calcolati sulla base dei soli pagamenti scaduti.
Recita il citato articolo 4 del Dlgs 231\2002 (come modificato dalla legge 192\2012, sotto la rubrica “Decorrenza degli interessi moratori”:
«1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si
applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta
di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,
quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a
quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge
o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il
pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta
10 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono
essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti
possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello
previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al
comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi
al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi,
qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».
La e l' , sulla scorta di detta ultima disposizione, convenivano all'art. Parte_1 Pt_3
7, comma 2, del contratto stipulato in data 2\9\2021 che a fronte delle prestazioni erogate e
Part rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari
al 90% del fatturato mensile>, laddove il comma 3 stabiliva che il pagamento del saldo
avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
11 entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio per le
fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 3° aprile dell'anno successivo per le
fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta
Part
potrà richiedere l'emissione di apposita nota di credito, sia con riguardo ad eventuali
contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria e/o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5….>.
Orbene, detta pattuizione, debitamente accettata e sottoscritta anche dalla società odierna appellante, ad opinione della Corte, rappresenta l'applicazione della facoltà concessa del citato art. 4, comma 7, di “concordare termini di pagamento a rate” e subordinandone il pagamento ai controlli di regolarità e quantità. Con la conseguenza che, qualora di accerti il superamento del tetto di spesa, in assenza dell'emissione da parte della struttura privata della richiesta nota di
Parte credito, non potranno maturare i richiesti interessi moratori, proprio perché l' non può
essere ritenuta colpevolmente in mora.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E- Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del appellante. CP_6
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_6
[... nei confronti dell' , ogni diversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
12 1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, Parte_1
quale mandataria dell' , al Parte_2
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Controparte_1
del giudizio dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello – Prima Sezione Civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Aldo Gubitosi Presidente
2) Dott. Giuliana Giuliano Consigliere
3) Dott.ssa Marina Mainenti Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 586\2024 RG, vertente
TRA
con sede in Sarno (SA), quale Parte_1
mandataria dell' , in persona del suo Parte_2
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla via
Atzori n. 70, presso lo studio dell'avv. Elena Barretta, che lo rappresenta e difende come da procura rilasciata su foglio separato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
E
, in persona del Direttore Generale e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in , alla via Nizza n. 146, CP_1
1 rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar dell'1\6\2023 Persona_1
rep. 27360 racc. 4281, dall'avv. Franco Marruso, con il quale elettivamente domicilia presso la
Struttura Complessa Funzione Affari Legali dell' ; Pt_3
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5912\2023 del 22\12\2023, pubblicata in data
27\12\2023 dal Tribunale di Salerno;
in materia di Contratti e obbligazioni varie (contratti
atipici);
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dall'appellante in sostituzione dell'udienza del 5\4\2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con decreto ingiuntivo n. 1532\2022 (reso in data 10\6\2022 e notificato in data 14\6\2022) il
Tribunale di Salerno, accogliendo il ricorso presentato dalla Parte_1
quale mandataria dell'
[...] Controparte_2
ingiungeva all'
[...] Controparte_3
(di seguito, per brevità, solo ) di corrispondere alla parte ricorrente la somma di € Pt_3
23.674,14, oltre interessi moratori e spese della procedura monitoria, per le prestazioni sanitarie di patologia clinica relative alla mensilità di ottobre 2020, erogate in quanto struttura convenzionata, in virtù di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale e contratto del
2\9\2021.
Avverso il provvedimento monitorio l' proponeva opposizione (cfr. atto notificato in Pt_3
data 14\7\2022), eccependo l'infondatezza della pretesa per il superamento del tetto di spesa di branca per il periodo 2020, come comunicato a consuntivo con nota prot. n. 214911/2020, tanto che la , con nota prot. n. 109379/2022, ai sensi Parte_4
2 dall'art. 5 del contratto, aveva chiesto all'opposta di emettere una nota di credito, onde ricondurre il suo fatturato nei limiti di spesa determinato a seguito di RTU. La nota di credito richiesta non era stata emessa.
Instauratosi il contraddittorio in primo grado, si costituiva l'opposta società, contestando analiticamente gli assunti avversi e chiedendo il rigetto dell'opposizione, affermando in particolare l'inopponibilità del paventato superamento del tetto di spesa, in quanto non le era pervenuta alcuna preventiva comunicazione in ordine al consumo dei limiti di spesa e all'avvenuto monitoraggio. La inoltre, precisava che si trattava di pagamento Parte_1
dell'acconto e non del saldo e che era del tutto irrilevante la mancata contestazione della delibera n. 583\2002 sul controllo del limite di spesa.
Quindi, concessa la provvisoria esecutività del monitorio opposto (cfr. ordinanza del
12\4\2023), la causa era decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 5\12\2023 con la sentenza qui impugnata (cfr. sentenza n. 5912\23 emessa in data 22\12\2023 e pubblicata in data
27\12\2023, mai notificata), con la quale il Tribunale di Salerno così provvedeva: 1) Accoglie,
per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1532/2022
emesso il 10/06/2022 e notificato il 14/06/2022; 2) Condanna l' , in persona del Parte_4
l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 13.946,59, subordinatamente
alla emissione di nota di credito, per accertato superamento dei tetti di spese, per € 9.727,55;
3) Compensa le spese di lite>.
In particolare, il giudice dell'opposizione, dopo un excursus sull'onere della prova in materia di tetti di spesa e sul sistema della Regressione Tariffaria Unica (RTU), essendo non contestato l'accreditamento della opposta e la erogazione delle prestazioni del mese di ottobre 2020,
riteneva meritevole di accoglimento l'eccezione di superamento del tetto di spesa come formulata dall' , in ragione del monitoraggio a consuntivo effettuato dal Tavolo Pt_3
Tecnico, come previsto dal contratto, di cui alla delibera n. 583\2022 e alla comunicazione della con nota n. 109379\2022. Documenti non Parte_4 Pt_3
3 espressamente contestati né impugnati dalla struttura accreditata, al quale non emetteva la nota di credito richiesta per € 9.727,55. Inoltre, il Tribunale sottolineava che con nota n. 2149\11 del
Parte 17\10\2020 la aveva comunicato al centro convenzionato la data di superamento del tetto al 14\10\2020.
Con l'impugnazione in esame, la censurava la sentenza di appellata per i Parte_1
seguenti motivi:
-Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuta opponibile all'appellante la delibera n.
583 del 2\5\2002, benchè emessa in violazione delle procedure per il controllo e il monitoraggio della spesa come previsto dalle clausole contrattuali (vd. artt. 5, comma 3, e 6), che prevedevano una comunicazione periodica della data di presunto esaurimento del budget, con conseguente illegittimità della RTU applicata;
-Il Tribunale, poi, avrebbe errato nel ritenere assolto l'onere probatorio dell' , sia perché Pt_3
la nota n. 109379\2022 era privi di riscontri e documentazione a supporto, sia perché la nota n.
214911\2020, con la quale si comunicava la data di sforamento del tetto di spesa al 14\10\2020,
era emessa quando il termine era già scaduto;
- Irrilevante sarebbe la mancata impugnazione degli atti amministrativi suddetti, nascendo il diritto di credito direttamente dal contratto;
- Il primo giudice, inoltre, avrebbe omesso di valutare che il credito azionato in monitorio afferiva all'acconto relativo al mese di ottobre 2020 e non al saldo, unico sul quale poteva semmai operare la RTU.
Quindi, l'odierna appellante così concludeva: < 1) riformare in parte qua la sentenza n.
5912/2023 pronunciata dal Tribunale di Salerno il 22 dicembre 2023 nel giudizio avente n.
6240/2022 di R.G. e pubblicata il 27 dicembre 2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il
diritto della al pagamento dell'ulteriore importo Parte_1 Parte_1
di € 9.727,55, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, per le motivazioni esposte in
narrativa e, per l'effetto 2) condannare l' al pagamento, in favore della Parte_4 [...]
[..
[...] della somma di € 9.727,55, oltre interessi moratori ex D. CP_4 Parte_1
Lgs. 231/2002, per le motivazione esposte in narrativa;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare
il diritto dell'appellante al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 da
calcolarsi sull'importo già riconosciuto di € 13.946,59 e per l'effetto condannare l'
[...]
al pagamento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 sull'importo già Pt_4
riconosciuto di € 13.946,59, per le motivazioni suesposte;
4) con vittoria di spese ed onorari
del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore dichiaratosi
antistatario>.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' , riproponendo le eccezioni già formulate Pt_3
in primo grado e chiedendo il rigetto dell'appello.
Infine, acquisito il fascicolo di primo grado e concessi i termini per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, sulle conclusioni come precisate dall'appellante nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 5\4\2025 la causa veniva riservata per la decisione al collegio ex art. 352 cpc con provvedimento dell'8\4\2025.
Ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e vada, pertanto, rigettato per le motivazioni che di seguito si esporranno.
A- Credito azionato ed eccepito superamento del tetto di spesa.
In ordine all'eccepito superamento del tetto di spesa, giova ricordare che l'erogazione dei volumi delle prestazioni sanitarie viene effettuata sulla base della determinazione delle COM (Capacità
Operative Massime) attribuite da una commissione tecnica a ciascuna struttura accreditata (in considerazione dei dipendenti, delle attrezzature, degli spazi, etc.) e con la fissazione preventiva dei tetti di spesa (d.lgs. n. 502/92). I tetti di spesa, in particolare, devono essere predeterminati annualmente e definiti preventivamente dalle Regioni (che, unitamente alle sono CP_5
tenute a contrattare con le strutture un piano annuale delle prestazioni). Tuttavia, in forza del
Parte contratto sottoscritto con la di appartenenza, le strutture accreditate non hanno in dote un
5 tetto di spesa loro specificamente riconducibile (riferito cioè alla singola struttura convenzionata), ma devono far riferimento al budget riconosciuto alla macroarea di riferimento:
una volta esauritosi il limite preventivato, i corrispettivi vantati dai singoli centri accreditati potranno essere oggetto di procedimenti amministrativi di decurtazione che, a seconda dei casi,
o interesseranno, in termini percentuali, il fatturato complessivo ovvero, in alternativa,
elideranno nella loro interezza specifiche e ben determinate prestazioni. Le modalità applicative della regressione sono stabilire dall'allegato C della delibera della Giunta Regionale della
Campania n. 1268/08. Secondo tale provvedimento, per determinare la R.T.U del singolo
Centro privato, si procede a determinare: l'apporto di ciascun Centro;
il consuntivo delle
Parte prestazioni effettuate ai residenti della in cui opera il Centro, da parte dei Centri che
Parte operano in quella il consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da
Parte parte dei Centri che operano in quella Successivamente, confrontando i suddetti
Parte consuntivi complessivi per con i tetti di spesa prestabiliti e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sotto utilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene proporzionalmente l'ammontare di fatturato (il contributo) del
Parte singolo Centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa della in cui
Parte opera quel Centro. Il Centro, conseguentemente, è tenuto ad emettere alla nota credito per tale importo, che costituisce la Regressione Tariffaria Unica (R.T.U.) in quanto si riferisce a tutto il fatturato dell'anno (sulla natura autoritativa della regressione, cfr. Cass. sez. un.,
02/11/2018, n. 28053).
Quindi, la regressione tende ad individuare l'apporto di ciascun centro al superamento del tetto di branca, con la conseguenza che la riduzione del fatturato avviene in misura proporzionale al detto apporto, penalizzando i centri che hanno contribuito in misura maggiore allo sforamento del budget.
Ed è ormai consolidato, in giurisprudenza, l'orientamento secondo cui, in tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del
6 Servizio Sanitario Nazionale, il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex
Parte art. 2697 c.c., a carico della parte debitrice, ossia dell' (Cass. n. 26234\19; Cass. n.
23324\18; Cass. n. 3403\2018; Cass. n. 2162\2022; Cass. n. 5661\2021; Cass. n. 10182\2021;
Cass., Ordinanza n. 29474 del 14/11/2024 ). D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza amministrativa, l'esaurimento del tetto di spesa in materia sanitaria rappresenta un vincolo ineludibile che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il Servizio Sanitario
Nazionale può erogare e che può permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato, con la conseguenza che deve considerarsi giustificata la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget ... per la necessità di dover comunque rispettare i tetti di spese e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili (vd. C. Stato n. 184/2019 e
1206/2018); principio per cui l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria al fine di osservare i limiti di spesa non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire i controlli per il tramite dei cd. tavoli tecnici, perché codesti – come riconosciuto anche dalla giurisprudenza amministrativa - sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative (vd., per tutte,
Cons. Stato n. 207\16); sicché hanno semplicemente lo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati e con impiego delle risorse disponibili e programmate, le quali a loro volta recepiscono il quadro delle risorse e dei vincoli determinati con legge statale (v. Cons. Stato n. 4540\13 e Cons. Stato n. 679\13).
Peraltro, con la consapevole sottoscrizione del contratto, la struttura privata ha fatto proprio l'intero contenuto e, quindi, anche il limite di budget e le conseguenze connesse ad attività extra budget (cfr. Trib. Santa Maria Capua Vetere, sez. IV, del 31/05/2023 n.2191).
7 Com'è noto, infatti, sulla base delle previsioni contenute nel contratto stipulato con la struttura
Parte privata ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/92 in data 2\9\2021, l' doveva comunicare a ciascun centro privato la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa e la data prevedibile di raggiungimento del 100% del limite di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo (cfr. art.
5.3 del contratto). Peraltro, nel contratto stipulato tra la quale mandataria della Center dei dottori e Parte_1 Parte_2 Parte_1
e l' per l'anno 2020 (cfr. contratto sottoscritto in data 2\9\2021) era Parte_2 Pt_3
espressamente prevista l'istituzione di un Tavolo Tecnico (art. 6), con il compito di monitorare i volumi delle prestazioni erogate dalla singola struttura, al fine di verificare il rispetto dei limiti di spesa della macroarea indicati nel medesimo contratto (art. 4).
Inoltre, la disciplina convenzionale prevedeva che, ai fini della remunerazione delle prestazioni eseguite dopo l'eventuale superamento del limite di spesa, si sarebbe applicata la seguente regola: a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data
Parte prevista nell'ultima comunicazione della a tutte le prestazioni di quella Parte_5
erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa,
si applicherà la regressione tariffaria, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata
Parte dalla nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa.
Parte Orbene, alla luce di quanto sin qui detto, deve ritenersi che l' appellata abbia fornito la prova, cui era onerata, dell'eccepito superamento del tetto di spesa, mediante la produzione in giudizio della nota n. 214911 del 27\10\2020, che comunicava alla struttura convenzionata la
8 data di sforamento del tetto di spesa per le prestazioni della branca di Patologia Clinica al
14\10\2020, nonché con la successiva nota n. 109379 del 18\5\2022, comunicata in ossequio alla disciplina negoziale (art.
5.3 sopra citato), nella quale si dava atto della Delibera n. 583 del
2\5\2022, ossia dei risultati dal Tavolo Tecnico e della Regressione Tariffaria Unica (RTU) per l'anno 2020 a consuntivo, pari ad € 9.727,55, con conseguente onere dell'odierna appellante emettere la relativa nota di credito, di cui non vi è alcuna contezza.
Peraltro, nel nostro ordinamento giuridico vige il principio della presunzione di legittimità
degli atti amministrativi, che ne attesta la validità fino alla loro rimozione dal mondo giuridico mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria,
giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente;
; la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento risponde a canoni costituzionali di certezza del diritto, stabilità dei rapporti, effettività del potere siccome funzionalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato sez. IV 26
agosto 2024 n. 7236).
Per inciso, infine, va chiarito che il credito azionato in monitorio dalla Parte_1
afferiva a tutte le prestazioni del mese di ottobre 2020, senza alcuna distinzione tra acconto e saldo, come emerge a chiare lettere dalla fattura elettronica n. 12E del 6\11\2020 allegata in atti.
B. Interessi moratori.
Parimenti destituito di fondamento è il motivo con il quale la affermava la Parte_1
sussistenza del diritto al pagamento degli interessi moratori ex Dlgs 231\2002, come modificato dal Dlgs 192\2012, come contrattualmente previsti (cfr. art. 7) e non contestati dall' , Pt_3
ma non riconosciuti dal Tribunale di Salerno.
E' noto che il legislatore del 2002, nell'intento di contrastare il ritardo dei pagamenti nei traffici commerciali, se da un lato impone l'adempimento della prestazione in un termine non superiore ai sessanta giorni dalla consegna della fattura, dall'altro lato consente alle parti di convenire
9 una rateizzazione dei pagamenti e di determinare le singole scadenze delle rate – art. 4, comma
7 D.lgs. n. 231\2002 -, con la precisazione che, laddove una delle rate non venga pagata alla scadenza, gli interessi verrebbero calcolati sulla base dei soli pagamenti scaduti.
Recita il citato articolo 4 del Dlgs 231\2002 (come modificato dalla legge 192\2012, sotto la rubrica “Decorrenza degli interessi moratori”:
«1. Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
2. Salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 5, ai fini della decorrenza degli interessi moratori si
applicano i seguenti termini:
a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta
di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le
richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di
pagamento;
b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi,
quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di
pagamento;
c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la
data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a
quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge
o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle
previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non successiva a tale data.
3. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il
pagamento superiore rispetto a quello previsto dal comma 2. Termini superiori a sessanta
10 giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'articolo 7, devono
essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.
4. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti
possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello
previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o
dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al
comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
5. I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati:
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al
decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente
riconosciuti a tale fine.
6. Quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi
al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna
della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente
concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore ai sensi dell'articolo 7. L'accordo deve essere provato per iscritto.
7. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi,
qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti».
La e l' , sulla scorta di detta ultima disposizione, convenivano all'art. Parte_1 Pt_3
7, comma 2, del contratto stipulato in data 2\9\2021 che a fronte delle prestazioni erogate e
Part rendicontate, la corrisponderà alla sottoscritta struttura privata un acconto mensile pari
al 90% del fatturato mensile>, laddove il comma 3 stabiliva che il pagamento del saldo
avverrà in quattro tranches come segue: entro il 31 luglio per le fatture del primo trimestre;
11 entro il 31 ottobre per le fatture relative ai mesi da aprile a giugno;
entro il 31 gennaio per le
fatture relative ai mesi da luglio a settembre;
entro il 3° aprile dell'anno successivo per le
fatture relative ai mesi da ottobre a dicembre. Per il pagamento di ciascun saldo la sottoscritta
Part
potrà richiedere l'emissione di apposita nota di credito, sia con riguardo ad eventuali
contestazioni delle prestazioni rese, sia per applicare la regressione tariffaria e/o
l'abbattimento del fatturato riconoscibile ai sensi del comma 3 del precedente art. 5….>.
Orbene, detta pattuizione, debitamente accettata e sottoscritta anche dalla società odierna appellante, ad opinione della Corte, rappresenta l'applicazione della facoltà concessa del citato art. 4, comma 7, di “concordare termini di pagamento a rate” e subordinandone il pagamento ai controlli di regolarità e quantità. Con la conseguenza che, qualora di accerti il superamento del tetto di spesa, in assenza dell'emissione da parte della struttura privata della richiesta nota di
Parte credito, non potranno maturare i richiesti interessi moratori, proprio perché l' non può
essere ritenuta colpevolmente in mora.
In conclusione, per le motivazioni sin qui esposte, l'appello va rigettato.
E- Spese processuali.
Le spese processuali del secondo grado, liquidate come in dispositivo tra i minimi ed i medi dello scaglione relativo, vanno poste a carico del appellante. CP_6
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n.
115\2002 per il versamento da parte dell'appellante principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
PQM
La Corte d'Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_6
[... nei confronti dell' , ogni diversa domanda, Controparte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
12 1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA la società appellante, Parte_1
quale mandataria dell' , al Parte_2
pagamento, in favore dell' , delle spese di lite Controparte_1
del giudizio dell'appello, che liquida in € 3.300,00 per compensi di avvocato, oltre oneri riflessi come per legge;
3. DA' ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso in Salerno, lì 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
-Dott.ssa Marina Mainenti - - Dott. Aldo Gubitosi -
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