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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 22/12/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO MI
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa AN LÒ Presidente
dott.ssa Simona Boiardi giudice est dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
letto il ricorso n. 205-1/2025 proposto dalla società Parte_1
C.F./P.IVA , n. REA RE-332539, con sede legale in Reggio P.IVA_1
Emilia (RE), Via Emilia San Pietro 15, pec Email_1 in persona del Suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. (C.F. rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Fornaciari del
Foro di Reggio Emilia, C.F.: , ed elettivamente C.F._2 domiciliata nel suo studio a Reggio Emilia in Via Livatino n°9; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
ritenuto che versa effettivamente in stato di insolvenza Parte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società C.F./P.IVA n. REA RE-332539, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Emilia San Pietro 15, pec
, in persona del Suo Amministratore Unico e Email_1
Legale Rappresentante pro tempore, Sig. ; Parte_2 nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina l'Avv. Giulia Spaggiari Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 marzo 2026 ore 9 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
AN LÒ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO MI
Sezione procedure concorsuali riunito in camera di consiglio e così composto:
dott.ssa AN LÒ Presidente
dott.ssa Simona Boiardi giudice est dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
letto il ricorso n. 205-1/2025 proposto dalla società Parte_1
C.F./P.IVA , n. REA RE-332539, con sede legale in Reggio P.IVA_1
Emilia (RE), Via Emilia San Pietro 15, pec Email_1 in persona del Suo Amministratore Unico e Legale Rappresentante pro tempore, Sig. (C.F. rappresentata Parte_2 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Piero Fornaciari del
Foro di Reggio Emilia, C.F.: , ed elettivamente C.F._2 domiciliata nel suo studio a Reggio Emilia in Via Livatino n°9; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
ritenuto che, a seguito della recente modifica del CCII ad opera del correttivo che ha chiarito all'art. 2 lett.m-bis, che tra gli strumenti di regolazione dell'insolvenza, non rientra la liquidazione giudiziale e, all'art. 40, co. 2, CCII, ha precisato che la domanda di apertura della liquidazione deve essere solo sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza (a differenza degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza in cui la domanda deve essere approvata a norma dell'art. 120bis CCII) sia sufficiente la sottoscrizione del ricorso da parte di chi ha la rappresentanza legale;
ritenuto che versa effettivamente in stato di insolvenza Parte_1 non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dalle stesse dichiarazioni della ricorrente e dalla documentazione versata in atti;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
PQM
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società C.F./P.IVA n. REA RE-332539, con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Emilia San Pietro 15, pec
, in persona del Suo Amministratore Unico e Email_1
Legale Rappresentante pro tempore, Sig. ; Parte_2 nomina la dott.ssa Simona Boiardi Giudice Delegato per la procedura e nomina l'Avv. Giulia Spaggiari Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater,
155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 10 marzo 2026 ore 9 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso il 16 dicembre 2025 nella camera di consiglio della
Sezione Procedure Concorsuali del Tribunale di Reggio Emilia il giudice rel.
Simona Boiardi il Presidente
AN LÒ