CA
Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/06/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 489/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato Giandomenico Di Pisa, e presso il suo studio elettivamente domiciliati, appellanti contro
C.F. , in pers. l.r. (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Forzati e dall'Avv. Fabrizio Forzati ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo loro studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia,
n.ro 267,
Appellata
E
titolare della Controparte_3 Controparte_4 CP_5 ditta AN
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione di pagamento la società (ora Controparte_6 [...]
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Matera, sulla base di un Controparte_1 contratto di credito al consumo per acquisto di un'autovettura, il decreto ingiuntivo n.
503/2009 con il quale veniva ingiunto a Parte_3 il pagamento dell'importo di € 18.749,12, oltre alle Parte_2
spese processuali ed agli interessi di mora.
1.1. Avverso detto decreto proponevano opposizione le in data 27.11.2009 Parte_1
chiedendo di essere autorizzate alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
e deducendo che nulla fosse dovuto non avendo esse sottoscritto alcun valido
[...]
contratto di finanziamento, di cui disconoscevano le firme, e comunque di non aver commissionato l'acquisto di alcuna autovettura peraltro mai ritirata. Deducevano, a supporto dell'opposizione, che esse avevano stipulato un contratto d'appalto con la ditta
" Agenzia Onoranze Funebri l'Umanità " di con sede in Marconia, Controparte_4
avente ad oggetto la realizzazione e completamento di una cappella funeraria all'interno del cimitero di Marconia, per il prezzo comprensivo di iva di € 15.000,00, di cui avevano versato a titolo di caparra l'importo di euro 3.000,00 a mezzo di due assegni di conto corrente.
1.2. Deducevano, ancora, che il detto acconto sarebbe stato restituito al momento dell'ottenimento del finanziamento per € 15.000,000 a copertura dell'intero pagamento e che il assicurava di far ottenere ad un tasso di interesse di estremo Controparte_4 favore per il tramite di una società cui la sua ditta era convenzionata. All'uopo quest'ultimo faceva sottoscrivere alla un modulo in Parte_1 bianco per l'ottenimento del finanziamento ma di cui non consegnava copia, finanziamento di cui doveva essere beneficiario lo stesso CP_4
1.3. Ricevuta una lettera della società finanziaria con la quale veniva comunicata l'accettazione della richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura presso la ditta Autoland di con sede in Pisticci via Abruzzi n. 1 per l'importo di € CP_5
16.200,00 con tasso TAN al 9,02% e TAEG al 10%, nonché l'erogazione a favore della ridetta AN della somma, provvedeva a Parte_1
contattare immediatamente il , che ne dava riscontro, riferendo che tal Controparte_4
, che aveva rapporti e/o conoscenze con la Controparte_3 Controparte_6
aveva simulato una vendita di una automobile a favore dell'attrice da parte della detta
AN di ma che l'importo del finanziamento in luogo di CP_5
essergli consegnato per la realizzazione della cappella, era stato trattenuto dallo stesso
CP_3
_______________
pag. 2 1.4. Deduceva ancora la di aver preteso l'immediata Parte_1
estinzione del mutuo da parte del e del comunicando alla società CP_4 CP_3
finanziaria opposta di non aver mai convenuto né sottoscritto alcun contratto di finanziamento con quest'ultima. Allegavano, ancora, che il e il CP_4 CP_3 avevano promesso di procedere all'estinzione del mutuo ed esibivano all'opponente una ricevuta di bonifico bancario, che risultava falsificata, salvo poi a procedere a mezzo vaglia postali al pagamento di parte delle rate.
1.5. Evidenziavano le opponenti che era ben a conoscenza dei Controparte_6
rapporti e delle operazioni poste in essere dal e dal per il tramite CP_4 CP_3
della ditta Autoland, essendosi concluso un giudizio con diverse persone offese, fra cui le opponenti, di cui davano prova in atti e in cui il era stato accusato Controparte_3
di aver formato falsamente richieste di finanziamento alla riscossi poi CP_6
in danno delle persone offese. Deducevano pertanto un comportamento negligente e comunque non conforme a correttezza da parte di CP_6
1.6. Concludevano, quindi perché “1…in via preliminare, dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e/o per violazione dell'art. 48 ordinamento giudiziario dovendo il medesimo essere emesso dalla sezione distaccata di Pisticci, competente per territorio in quanto ivi risiedono le odierni opponenti e non dal Tribunale centrale di
Matera; nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'opposta e quindi rigettare le avverse domande;
dichiarare per vero quanto dedotto in narrativa e quindi dichiarare che nessun contratto di finanziamento è stato mai stipulato tra le attrici e la dichiarando, Controparte_6 altresì, l'apocrifia della sottoscrizione delle attrici medesime che espressamente la disconoscono;
per la denegata ipotesi che nel contratto di finanziamento de quo la sottoscrizione a nome dovesse risultare genuina, dichiarare Parte_1
che la medesima è stata ottenuta con frode, che non esiste valida proposta contrattuale, nonché in violazione delle norme imperative previste dalla normativa bancaria, ivi comprese quelle della diligenza, trasparenza, correttezza, della buona fede, della indicazione del TAN e del TAEG e quindi dichiarare nullo il relativo contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c.; in subordine annullabile per errore e per dolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1431 e 1439 c.c., nonché risolubile per inadempimento, e quindi dichiararlo privo di conseguenze
_______________
pag. 3 giuridiche inter partes e comunque rigettare le opposte domande di pagamento;
dichiarare responsabili e conseguentemente condannare i convenuti in solido o chi di essi risulti responsabile, per le condotte descritte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni biologici, morali ed esistenziali, determinabili per in € Parte_2
25.000,00 ed in in € 25.000,00; dichiarare la risoluzione per Parte_1
inadempimento del contratto intervenuto tra e Parte_1
e conseguentemente condannare a restituire Controparte_4 Controparte_4
l'acconto di € 3.000,00 ricevuto dall'attrice , maggiorato di Parte_1
interessi e rivalutazione dal 24.05.2006 al soddisfo o dalla diversa data ritenuta di giustizia. In subordine e per mero tuziorismo, per la denegata ipotesi di condanna delle opponenti o di una di esse al pagamento di somme a favore dell'opposta, dichiarare i convenuti chiamati in causa obbligati a manlevare da ogni somma che queste sarebbero costrette a pagare;
…”
1.7. Si costituiva in giudizio la (ora CP_6 CP_2 Controparte_7 impugnando tutto quanto dedotto ed articolato dalle opponenti nell'atto introduttivo in quanto infondato in fatto e diritto e, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento da parte delle opponenti, chiedeva procedersi a verificazione e art. 216 c.p.c., con conseguente nomina di un CTU perito grafologico.
1.8. Veniva espletata istruttoria documentale e disposta consulenza tecnica graficologica sulle sottoscrizioni apposte al contratto che riscontrava la genuinità delle sottoscrizioni, mentre dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa delle opponenti risultava il carattere apocrifo delle sottoscrizioni. All'esito, il Tribunale, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190
c.p.c.
2. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n.ro 121/2017, rigettava l'opposizione condannando alla restituzione della somma di euro 3000,00 dallo Controparte_4
stesso indebitamente percepita.
2.1. Osservava il Tribunale che, all'esito della consulenza grafologica in atti, risultava che le firme apposte sul contratto di finanziamento erano ascrivibili alle opponenti una quale beneficiaria e l'altra quale garante. Ad avviso del Tribunale non sussisteva alcun riscontro quanto alla sottoscrizione di moduli in bianco che, ove anche fosse avvenuta,
_______________
pag. 4 non esonerava le opponenti da responsabilità, non essendovi riscontri di un riempimento abusque pactis o contra pacta.
2.2. Riteneva il Tribunale che le opponenti avevano comunque beneficiato dell'erogazione del finanziamento, essendo incontestato che le stesse avevano dato corso alla restituzione di sette rate, onde doveva ritenersi che le somme erano state effettivamente erogate al sottoscrittore del contratto. A riprova il Tribunale richiamava la stessa corrispondenza con la quale le opponenti richiedevano l'estinzione anticipata del finanziamento.
2.3. Di poi il Tribunale riteneva che non emergevano elementi tali da far ritenere l'invalidità del contratto risultando, di contro, l'erogazione del finanziamento e la restituzione di parte degli importi da parte della beneficiaria. Fermi i contorni poco chiari della vicenda, ad avviso del Tribunale neppure vi erano elementi tali da far ritenere l'invalidità del contratto e, quanto agli artifizi posti in essere da CP_3
e da Autoland, gli stessi apparivano come destinati comunque a fare acquisire il
[...] finanziamento all'opponente, non potendosi ritenere dalle risultanze agli atti che la stessa potesse essere ignara delle vicende. Derivava da ciò la necessità di rigettare ogni pretesa di risarcimento delle opponenti nei confronti dei terzi chiamati e CP_3
Autoland.
2.4. Quanto alla posizione del riteneva il Tribunale che, avendo egli ricevuto la CP_4
somma di euro 3000,00 per la realizzazione di una cappella funebre nel civico cimitero e non avendovi provveduto, andava condannato alla restituzione della detta domma maggiorata degli interessi sino al soddisfo.
3. Avverso la sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera proponevano appello e e, a supporto della Parte_1 Parte_2
stesso, deducevano i seguenti motivi:
1) Nel contratto di credito al consumo la somma di cui al finanziamento erogata dal finanziatore non la riscuote il cliente, privato cittadino consumatore, ma il fornitore e cioè l'esercente attività commerciale di vendita. Motivo per cui nel caso di specie
l'importo finanziato è stato riscosso dalla ditta AN e non dalle odierne opponenti.
2) Nullità o comunque risoluzione del contratto collegato tra e CP_6
M.G. Parte_1
_______________
pag. 5 3) Erroneità della sentenza in merito al rigetto della richiesta subordinata di essere manlevati dai chiamati in causa nella denegata ipotesi di condanna al pagamento dell'importo del finanziamento in favore di CP_6
4) Erroneità della sentenza in merito al rigetto della domanda espressa da
. Controparte_8
5) Erroneità della sentenza in merito alla condanna alle spese ed al relativo ammontare.
3.2. Si costituiva in persona del l.r. (quale successore di Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_6
diritto.
3.3. Non si costituivano , e titolare Controparte_3 Controparte_4 CP_5
della ditta Autoland
3.4. All'udienza del 07.05.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia delle parti alla concessione dei doppi termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_3 CP_4
titolare della ditta AN che, benché risultino
[...] CP_5
ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. Per ragioni di ordine logico si disaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di impugnazione.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante fa valere l'errore in cui, a suo avviso, sarebbe incorso il Tribunale, nel non avere correttamente qualificato la fattispecie negoziale, ritenendo erogato il finanziamento in favore delle appellanti in luogo dell'effettivo percettore, vale a dire il fornitore effettivamente finanziato e non considerando l'irrilevanza dell'insussistenza di un patto di esclusiva fra finanziatore e fornitore.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce la nullità del contratto collegato stipulato con la società finanziaria in conseguenza della nullità di quello stipulato col fornitore del servizio o del bene per cui è richiesta l'erogazione del finanziamento.
Il motivo è fondato.
_______________
pag. 6 4.1. Poiché nell'articolazione del motivo parte appellante censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dalle deve necessariamente Parte_1
procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App.
Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
4.2. Occorre invero valutare quanto acquisito in prime cure e, in particolare, la sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena su richiesta nel procedimento penale in cui il era imputato per il reato di truffa perpetrato in danno di diversi Controparte_3 soggetti per il tramite di Dall'epigrafe della sentenza era dato evincere CP_2
che il utilizzava i dati personali di diversi soggetti, di cui aveva la CP_3
disponibilità o perché in precedenza aveva venduto loro autovetture o per altre ragioni, in alcuni casi falsificandone le sottoscrizioni, procurandosi in danno degli stessi un ingiusto profitto mediante l'induzione in errore di CP_2
In detto procedimento non venne celebrata la prima udienza, attesa la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato, con conseguente accoglimento della detta richiesta nella sentenza del 13.05.2010 del Tribunale di Matera sez. distaccata di
Pisticci.
Se non sfugge alla Corte che questa pronuncia non può esplicare effetto di giudicato quanto agli accertamenti in essa contenuti, tuttavia, come riconosce la giurisprudenza di legittimità, alla stessa può ascriversi sicuro valore indiziario privilegiato.
4.3. Difatti detta tipologia di sentenza: “…nel giudizio di responsabilità in sede civile, rappresenta un elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali
l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass., Sez. lavoro, 5 maggio 2005, n. 9358;
Sez. 1, 22 dicembre 2004, n. 23771; Sez. 1, 24 febbraio 2004, n. 3626; Sez. 3, 6 maggio
2003, n. 6863; Sez. lavoro, 21 marzo 2003, n. 4193)
Sul punto il Tribunale non ha motivato affatto sull'inefficacia probatoria di quanto affermato dal giudice penale.
_______________
pag. 7 4.4. Va da sé che, valutandosi la posizione del emergente da detta sentenza e CP_3
il suo ruolo nella AN di beneficiaria del finanziamento per CP_5 cui è causa, vanno valorizzati ulteriori elementi emergenti dall'istruttoria. E' infatti evidente che nella richiesta di estinzione anticipata del finanziamento presentata dalle appellanti in data 11.08.2016, di poco successiva all'accettazione dell'erogazione inviata dall'odierna appellata, ordinante del bonifico – poi rivelatosi non veritiero – è lo stesso che, successivamente, con vaglia postali a proprio ordine, provvede ai CP_3
successivi pagamenti, come da documentazione allegata in prime cure.
4.5. Ciò già vale ad avallare la doglianza delle appellanti sollevata col motivo. Difatti valutandosi quanto emergente dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta in uno al pagamento medio tempore intervenuto di parte delle rate di finanziamento da parte dello stesso inserito nella compagine della beneficiaria Autoland, si CP_3 evidenzia la totale estraneità delle all'asserito acquisto di un'autovettura Parte_1
come da contratto di finanziamento.
4.6. L'estraneità rispetto all'operazione di acquisto autovettura, a tacer d'altro mai consegnata alle appellanti – circostanza incontestata nel giudizio di prime cure – è stata dalle stesse denunciata alla società finanziaria odierna appellata in data 14.08.2016. Va da sé che, come da intestazione del contratto di finanziamento predisposto da
[...]
e allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in CP_2 prime cure, la pretesa restitutoria di quest'ultima andava avanzata direttamente a
AN, atteso che “Per qualsiasi motivo non si perfezionasse il contratto di acquisto, si autorizza a restituire la somma erogata direttamente a , avendo CP_6
delegato le richiedenti il finanziamento a versarlo direttamente alla società beneficiaria.
4.7. Dall'analisi delle clausole appena esaminate ne risultano due conseguenze: da un lato l'importo non risulta erogato direttamente alle appellanti, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dall'altro la società fornitrice è obbligata alla restituzione nei confronti di CP_6
4.8. Facendo buon governo dei canoni di ermeneutica contrattuale, sia di quello letterale che di quello sistematico teleologico, risulta di tutta evidenza che, nella fattispecie per cui è causa, beneficiario effettivo del finanziamento non furono le appellanti, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, quanto piuttosto la fornitrice AN onde nei confronti della stessa andavano esercitate le azioni recuperatorie, atteso che
_______________
pag. 8 venne notiziata del mancato perfezionamento del contratto di acquisto e, anzi, CP_6
della sua inesistenza.
4.9. Questi elementi emergenti dal bagaglio probatorio di prime cure evidenziano lo schema contrattuale posto in essere inter partes che, attesi gli artt. 121 lett. d) e 15 quinquies del TUB nella formulazione applicabile alla fattispecie, in presenza del collegamento negoziale fra finanziamento e contratto di fornitura o compravendita, fanno sì che dall'invalidità o inefficacia di quest'ultimo discenda quella del contratto di finanziamento.
4.10. Ad avviso del supremo giudice di nomofilachia infatti: “Ai sensi del d.lgs. n.
385/1993, art. 121 e 124, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi e i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.” (Cass. civ., sez. I, 25/07/2018, n.ro 19748)
4.11. L'eccezione sollevata dall'appellata in prime cure e reiterata in questa sede, CP_6
e cioè che in assenza di adempimento del fornitore le odierne appellanti erano comunque tenute alla restituzione del finanziamento non sussistendo esclusiva fra e il fornitore convenzionato, non merita accoglimento. Essa è superata dalla CP_6
sentenza emessa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE dalla Corte di
Giustizia UE nella causa C-509/07 ove è contenuta un'interpretazione della direttiva
87/102/CE in materia di credito al consumo. Viene infatti chiarito che l'azione del consumatore nei confronti del creditore non è subordinata alla presenza di un patto di esclusiva fra questi e il fornitore.
4.12. Attesa peraltro la previsione in contratto di un obbligo restitutorio diretto da parte del fornitore nei confronti di in ipotesi di patologia del contratto di acquisto, va CP_6
da sé che diviene superflua, nella specie, la costituzione in mora della società inadempiente da parte delle appellanti, essendo sufficiente la comunicazione all'odierna appellata, tempestivamente effettuata e successivamente reiterata, dell'inesistenza del contratto di acquisto autovettura per la quale il finanziamento risultava richiesto.
4.13. All'esito della qualificazione del contratto e della rivalutazione delle risultanze probatorie di prime cure nel loro complesso, va riformato anche il capo della sentenza di prime cure ove, nell'analisi della domanda di manleva proposta dalle nei Parte_1
_______________
pag. 9 confronti del e della AN, il Tribunale ha concluso per l'assenza di CP_3
chiarezza dei ruoli assunti da questi ultimi nella vicenda processuale.
Conclusivamente sia il primo che il secondo motivo palesano la loro fondatezza.
5. Col terzo motivo di impugnazione parte appellante denuncia l'errore in cui è incorso il Tribunale nel valorizzare le risultanze della CTU pur in presenza di motivate argomentazioni critiche alla metodologia seguita dall'ausiliare e fondate su una consulenza tecnica di parte allegata agli atti e in relazione alle quali il giudice di prime cure è restato silente.
Il motivo è fondato.
5.1. E' principio ormai acquisito che l'obbligo di motivazione per il giudicante che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio si esaurisce con le indicazioni delle fonti del suo convincimento quando il CTU abbia tenuto conto, nella relazione, dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi (cfr. Cass. civ., I, 09/04/2024, n.ro 9529;
Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass.
3.4.2007, n. 8355).
5.2. Peraltro con riguardo alla consulenza grafologica la suprema Corte ha specificato che: “La consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ed il Giudice può fondare su di essa la decisione;
in particolare, il
Giudice può disporre la consulenza ed aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che, diversamente dalla specie, non formi oggetto di specifiche censure.” (Cass. civ., III, 14/02/2006, n.ro 3191; Cass. 09/03/2001, n. 3519).
5.3. Nella specie tali censure risultano formulate successivamente al deposito della relazione di CTU, senza l'esplicarsi di un contraddittorio in fase tecnica, sì che non v'è stata replica dell'ausiliare ai rilievi formulati dal CT di parte. Detti rilievi, nella specie, si sono appuntati sulla metodologia seguita dall'ausiliare che ha utilizzato una metodologia calligrafica, fondata sul solo aspetto grafologico dei reperti, in luogo di quella grafoscopico – grafologica fondata su un esame ottico e sulla gestualità grafica quale prodotto di cervello, nervi e muscoli, volto ad individuare l'effettiva paternità del grafema.
5.4. Difatti: “In tema di verifica dell'autenticita' della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca
_______________
pag. 10 un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilita' delle conclusioni raggiunte dal consulente…ma anche che egli valuti l'autenticita' della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione
a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.” (Cass. n.ro 8881/2005 e n.ro
2579/2009)
Conclusivamente è fondata anche questa censura.
6. La disamina del quarto motivo, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di manleva proposta in prime cure dalle nei confronti dei Parte_1
chiamati in causa, e del quinto motivo di impugnazione resta assorbita potendo definirsi il giudizio già con la disamina dei primi tre motivi e, quanto al quinto, dalla pronuncia sulle spese, attesa l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
7. Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione del globale esito del giudizio e della riforma della sentenza impugnata, vengono liquidate in dispositivo con riguardo al doppio grado e nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 nei valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e Parte_1 Parte_2
contro Controparte_9 Controparte_3 CP_4
CP_1 (detto ), n.q. di titolare di AN
[...] CP_5
avverso la sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera così provvede: CP_ 1) dichiara la contumacia di , (detto ), Controparte_3 Controparte_4
n.q. di titolare di AN;
CP_5
2) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.ro 503/2009 del Tribunale di Matera;
3) condanna gli appellati in solido fra loro al pagamento in favore delle appellanti, in solido fra loro, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1.701,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali nella misura del 15%, CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 27.05.2025
_______________
pag. 11 Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 489/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera tra:
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentati Parte_2 C.F._2
e difesi dall'avvocato Giandomenico Di Pisa, e presso il suo studio elettivamente domiciliati, appellanti contro
C.F. , in pers. l.r. (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Forzati e dall'Avv. Fabrizio Forzati ed
[...] elettivamente domiciliata presso il suo loro studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia,
n.ro 267,
Appellata
E
titolare della Controparte_3 Controparte_4 CP_5 ditta AN
Appellati contumaci
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso per ingiunzione di pagamento la società (ora Controparte_6 [...]
chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Matera, sulla base di un Controparte_1 contratto di credito al consumo per acquisto di un'autovettura, il decreto ingiuntivo n.
503/2009 con il quale veniva ingiunto a Parte_3 il pagamento dell'importo di € 18.749,12, oltre alle Parte_2
spese processuali ed agli interessi di mora.
1.1. Avverso detto decreto proponevano opposizione le in data 27.11.2009 Parte_1
chiedendo di essere autorizzate alla chiamata in causa di e Controparte_3 CP_4
e deducendo che nulla fosse dovuto non avendo esse sottoscritto alcun valido
[...]
contratto di finanziamento, di cui disconoscevano le firme, e comunque di non aver commissionato l'acquisto di alcuna autovettura peraltro mai ritirata. Deducevano, a supporto dell'opposizione, che esse avevano stipulato un contratto d'appalto con la ditta
" Agenzia Onoranze Funebri l'Umanità " di con sede in Marconia, Controparte_4
avente ad oggetto la realizzazione e completamento di una cappella funeraria all'interno del cimitero di Marconia, per il prezzo comprensivo di iva di € 15.000,00, di cui avevano versato a titolo di caparra l'importo di euro 3.000,00 a mezzo di due assegni di conto corrente.
1.2. Deducevano, ancora, che il detto acconto sarebbe stato restituito al momento dell'ottenimento del finanziamento per € 15.000,000 a copertura dell'intero pagamento e che il assicurava di far ottenere ad un tasso di interesse di estremo Controparte_4 favore per il tramite di una società cui la sua ditta era convenzionata. All'uopo quest'ultimo faceva sottoscrivere alla un modulo in Parte_1 bianco per l'ottenimento del finanziamento ma di cui non consegnava copia, finanziamento di cui doveva essere beneficiario lo stesso CP_4
1.3. Ricevuta una lettera della società finanziaria con la quale veniva comunicata l'accettazione della richiesta di finanziamento per l'acquisto di un'autovettura presso la ditta Autoland di con sede in Pisticci via Abruzzi n. 1 per l'importo di € CP_5
16.200,00 con tasso TAN al 9,02% e TAEG al 10%, nonché l'erogazione a favore della ridetta AN della somma, provvedeva a Parte_1
contattare immediatamente il , che ne dava riscontro, riferendo che tal Controparte_4
, che aveva rapporti e/o conoscenze con la Controparte_3 Controparte_6
aveva simulato una vendita di una automobile a favore dell'attrice da parte della detta
AN di ma che l'importo del finanziamento in luogo di CP_5
essergli consegnato per la realizzazione della cappella, era stato trattenuto dallo stesso
CP_3
_______________
pag. 2 1.4. Deduceva ancora la di aver preteso l'immediata Parte_1
estinzione del mutuo da parte del e del comunicando alla società CP_4 CP_3
finanziaria opposta di non aver mai convenuto né sottoscritto alcun contratto di finanziamento con quest'ultima. Allegavano, ancora, che il e il CP_4 CP_3 avevano promesso di procedere all'estinzione del mutuo ed esibivano all'opponente una ricevuta di bonifico bancario, che risultava falsificata, salvo poi a procedere a mezzo vaglia postali al pagamento di parte delle rate.
1.5. Evidenziavano le opponenti che era ben a conoscenza dei Controparte_6
rapporti e delle operazioni poste in essere dal e dal per il tramite CP_4 CP_3
della ditta Autoland, essendosi concluso un giudizio con diverse persone offese, fra cui le opponenti, di cui davano prova in atti e in cui il era stato accusato Controparte_3
di aver formato falsamente richieste di finanziamento alla riscossi poi CP_6
in danno delle persone offese. Deducevano pertanto un comportamento negligente e comunque non conforme a correttezza da parte di CP_6
1.6. Concludevano, quindi perché “1…in via preliminare, dichiarare la nullità dell'opposto decreto ingiuntivo e/o per violazione dell'art. 48 ordinamento giudiziario dovendo il medesimo essere emesso dalla sezione distaccata di Pisticci, competente per territorio in quanto ivi risiedono le odierni opponenti e non dal Tribunale centrale di
Matera; nel merito, revocare l'opposto decreto ingiuntivo, dichiarare che nulla è dovuto dagli opponenti all'opposta e quindi rigettare le avverse domande;
dichiarare per vero quanto dedotto in narrativa e quindi dichiarare che nessun contratto di finanziamento è stato mai stipulato tra le attrici e la dichiarando, Controparte_6 altresì, l'apocrifia della sottoscrizione delle attrici medesime che espressamente la disconoscono;
per la denegata ipotesi che nel contratto di finanziamento de quo la sottoscrizione a nome dovesse risultare genuina, dichiarare Parte_1
che la medesima è stata ottenuta con frode, che non esiste valida proposta contrattuale, nonché in violazione delle norme imperative previste dalla normativa bancaria, ivi comprese quelle della diligenza, trasparenza, correttezza, della buona fede, della indicazione del TAN e del TAEG e quindi dichiarare nullo il relativo contratto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1325 e 1418 c.c.; in subordine annullabile per errore e per dolo ai sensi e per gli effetti degli artt. 1431 e 1439 c.c., nonché risolubile per inadempimento, e quindi dichiararlo privo di conseguenze
_______________
pag. 3 giuridiche inter partes e comunque rigettare le opposte domande di pagamento;
dichiarare responsabili e conseguentemente condannare i convenuti in solido o chi di essi risulti responsabile, per le condotte descritte in narrativa, al risarcimento di tutti i danni biologici, morali ed esistenziali, determinabili per in € Parte_2
25.000,00 ed in in € 25.000,00; dichiarare la risoluzione per Parte_1
inadempimento del contratto intervenuto tra e Parte_1
e conseguentemente condannare a restituire Controparte_4 Controparte_4
l'acconto di € 3.000,00 ricevuto dall'attrice , maggiorato di Parte_1
interessi e rivalutazione dal 24.05.2006 al soddisfo o dalla diversa data ritenuta di giustizia. In subordine e per mero tuziorismo, per la denegata ipotesi di condanna delle opponenti o di una di esse al pagamento di somme a favore dell'opposta, dichiarare i convenuti chiamati in causa obbligati a manlevare da ogni somma che queste sarebbero costrette a pagare;
…”
1.7. Si costituiva in giudizio la (ora CP_6 CP_2 Controparte_7 impugnando tutto quanto dedotto ed articolato dalle opponenti nell'atto introduttivo in quanto infondato in fatto e diritto e, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte al contratto di finanziamento da parte delle opponenti, chiedeva procedersi a verificazione e art. 216 c.p.c., con conseguente nomina di un CTU perito grafologico.
1.8. Veniva espletata istruttoria documentale e disposta consulenza tecnica graficologica sulle sottoscrizioni apposte al contratto che riscontrava la genuinità delle sottoscrizioni, mentre dalla consulenza tecnica di parte prodotta dalla difesa delle opponenti risultava il carattere apocrifo delle sottoscrizioni. All'esito, il Tribunale, sulle conclusioni delle parti, riservava la causa per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190
c.p.c.
2. Il Tribunale di Matera, con la sentenza n.ro 121/2017, rigettava l'opposizione condannando alla restituzione della somma di euro 3000,00 dallo Controparte_4
stesso indebitamente percepita.
2.1. Osservava il Tribunale che, all'esito della consulenza grafologica in atti, risultava che le firme apposte sul contratto di finanziamento erano ascrivibili alle opponenti una quale beneficiaria e l'altra quale garante. Ad avviso del Tribunale non sussisteva alcun riscontro quanto alla sottoscrizione di moduli in bianco che, ove anche fosse avvenuta,
_______________
pag. 4 non esonerava le opponenti da responsabilità, non essendovi riscontri di un riempimento abusque pactis o contra pacta.
2.2. Riteneva il Tribunale che le opponenti avevano comunque beneficiato dell'erogazione del finanziamento, essendo incontestato che le stesse avevano dato corso alla restituzione di sette rate, onde doveva ritenersi che le somme erano state effettivamente erogate al sottoscrittore del contratto. A riprova il Tribunale richiamava la stessa corrispondenza con la quale le opponenti richiedevano l'estinzione anticipata del finanziamento.
2.3. Di poi il Tribunale riteneva che non emergevano elementi tali da far ritenere l'invalidità del contratto risultando, di contro, l'erogazione del finanziamento e la restituzione di parte degli importi da parte della beneficiaria. Fermi i contorni poco chiari della vicenda, ad avviso del Tribunale neppure vi erano elementi tali da far ritenere l'invalidità del contratto e, quanto agli artifizi posti in essere da CP_3
e da Autoland, gli stessi apparivano come destinati comunque a fare acquisire il
[...] finanziamento all'opponente, non potendosi ritenere dalle risultanze agli atti che la stessa potesse essere ignara delle vicende. Derivava da ciò la necessità di rigettare ogni pretesa di risarcimento delle opponenti nei confronti dei terzi chiamati e CP_3
Autoland.
2.4. Quanto alla posizione del riteneva il Tribunale che, avendo egli ricevuto la CP_4
somma di euro 3000,00 per la realizzazione di una cappella funebre nel civico cimitero e non avendovi provveduto, andava condannato alla restituzione della detta domma maggiorata degli interessi sino al soddisfo.
3. Avverso la sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera proponevano appello e e, a supporto della Parte_1 Parte_2
stesso, deducevano i seguenti motivi:
1) Nel contratto di credito al consumo la somma di cui al finanziamento erogata dal finanziatore non la riscuote il cliente, privato cittadino consumatore, ma il fornitore e cioè l'esercente attività commerciale di vendita. Motivo per cui nel caso di specie
l'importo finanziato è stato riscosso dalla ditta AN e non dalle odierne opponenti.
2) Nullità o comunque risoluzione del contratto collegato tra e CP_6
M.G. Parte_1
_______________
pag. 5 3) Erroneità della sentenza in merito al rigetto della richiesta subordinata di essere manlevati dai chiamati in causa nella denegata ipotesi di condanna al pagamento dell'importo del finanziamento in favore di CP_6
4) Erroneità della sentenza in merito al rigetto della domanda espressa da
. Controparte_8
5) Erroneità della sentenza in merito alla condanna alle spese ed al relativo ammontare.
3.2. Si costituiva in persona del l.r. (quale successore di Controparte_1
chiedendo rigettarsi l'appello in quanto infondato in fatto e in Controparte_6
diritto.
3.3. Non si costituivano , e titolare Controparte_3 Controparte_4 CP_5
della ditta Autoland
3.4. All'udienza del 07.05.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con rinuncia delle parti alla concessione dei doppi termini ex art. 190
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli appellati , Controparte_3 CP_4
titolare della ditta AN che, benché risultino
[...] CP_5
ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.
4. Per ragioni di ordine logico si disaminano congiuntamente il primo e il secondo motivo di impugnazione.
Col primo motivo di impugnazione parte appellante fa valere l'errore in cui, a suo avviso, sarebbe incorso il Tribunale, nel non avere correttamente qualificato la fattispecie negoziale, ritenendo erogato il finanziamento in favore delle appellanti in luogo dell'effettivo percettore, vale a dire il fornitore effettivamente finanziato e non considerando l'irrilevanza dell'insussistenza di un patto di esclusiva fra finanziatore e fornitore.
Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce la nullità del contratto collegato stipulato con la società finanziaria in conseguenza della nullità di quello stipulato col fornitore del servizio o del bene per cui è richiesta l'erogazione del finanziamento.
Il motivo è fondato.
_______________
pag. 6 4.1. Poiché nell'articolazione del motivo parte appellante censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dalle deve necessariamente Parte_1
procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App.
Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
4.2. Occorre invero valutare quanto acquisito in prime cure e, in particolare, la sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena su richiesta nel procedimento penale in cui il era imputato per il reato di truffa perpetrato in danno di diversi Controparte_3 soggetti per il tramite di Dall'epigrafe della sentenza era dato evincere CP_2
che il utilizzava i dati personali di diversi soggetti, di cui aveva la CP_3
disponibilità o perché in precedenza aveva venduto loro autovetture o per altre ragioni, in alcuni casi falsificandone le sottoscrizioni, procurandosi in danno degli stessi un ingiusto profitto mediante l'induzione in errore di CP_2
In detto procedimento non venne celebrata la prima udienza, attesa la richiesta di patteggiamento avanzata dall'imputato, con conseguente accoglimento della detta richiesta nella sentenza del 13.05.2010 del Tribunale di Matera sez. distaccata di
Pisticci.
Se non sfugge alla Corte che questa pronuncia non può esplicare effetto di giudicato quanto agli accertamenti in essa contenuti, tuttavia, come riconosce la giurisprudenza di legittimità, alla stessa può ascriversi sicuro valore indiziario privilegiato.
4.3. Difatti detta tipologia di sentenza: “…nel giudizio di responsabilità in sede civile, rappresenta un elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali
l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Cass., Sez. lavoro, 5 maggio 2005, n. 9358;
Sez. 1, 22 dicembre 2004, n. 23771; Sez. 1, 24 febbraio 2004, n. 3626; Sez. 3, 6 maggio
2003, n. 6863; Sez. lavoro, 21 marzo 2003, n. 4193)
Sul punto il Tribunale non ha motivato affatto sull'inefficacia probatoria di quanto affermato dal giudice penale.
_______________
pag. 7 4.4. Va da sé che, valutandosi la posizione del emergente da detta sentenza e CP_3
il suo ruolo nella AN di beneficiaria del finanziamento per CP_5 cui è causa, vanno valorizzati ulteriori elementi emergenti dall'istruttoria. E' infatti evidente che nella richiesta di estinzione anticipata del finanziamento presentata dalle appellanti in data 11.08.2016, di poco successiva all'accettazione dell'erogazione inviata dall'odierna appellata, ordinante del bonifico – poi rivelatosi non veritiero – è lo stesso che, successivamente, con vaglia postali a proprio ordine, provvede ai CP_3
successivi pagamenti, come da documentazione allegata in prime cure.
4.5. Ciò già vale ad avallare la doglianza delle appellanti sollevata col motivo. Difatti valutandosi quanto emergente dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta in uno al pagamento medio tempore intervenuto di parte delle rate di finanziamento da parte dello stesso inserito nella compagine della beneficiaria Autoland, si CP_3 evidenzia la totale estraneità delle all'asserito acquisto di un'autovettura Parte_1
come da contratto di finanziamento.
4.6. L'estraneità rispetto all'operazione di acquisto autovettura, a tacer d'altro mai consegnata alle appellanti – circostanza incontestata nel giudizio di prime cure – è stata dalle stesse denunciata alla società finanziaria odierna appellata in data 14.08.2016. Va da sé che, come da intestazione del contratto di finanziamento predisposto da
[...]
e allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento oggetto di opposizione in CP_2 prime cure, la pretesa restitutoria di quest'ultima andava avanzata direttamente a
AN, atteso che “Per qualsiasi motivo non si perfezionasse il contratto di acquisto, si autorizza a restituire la somma erogata direttamente a , avendo CP_6
delegato le richiedenti il finanziamento a versarlo direttamente alla società beneficiaria.
4.7. Dall'analisi delle clausole appena esaminate ne risultano due conseguenze: da un lato l'importo non risulta erogato direttamente alle appellanti, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, dall'altro la società fornitrice è obbligata alla restituzione nei confronti di CP_6
4.8. Facendo buon governo dei canoni di ermeneutica contrattuale, sia di quello letterale che di quello sistematico teleologico, risulta di tutta evidenza che, nella fattispecie per cui è causa, beneficiario effettivo del finanziamento non furono le appellanti, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, quanto piuttosto la fornitrice AN onde nei confronti della stessa andavano esercitate le azioni recuperatorie, atteso che
_______________
pag. 8 venne notiziata del mancato perfezionamento del contratto di acquisto e, anzi, CP_6
della sua inesistenza.
4.9. Questi elementi emergenti dal bagaglio probatorio di prime cure evidenziano lo schema contrattuale posto in essere inter partes che, attesi gli artt. 121 lett. d) e 15 quinquies del TUB nella formulazione applicabile alla fattispecie, in presenza del collegamento negoziale fra finanziamento e contratto di fornitura o compravendita, fanno sì che dall'invalidità o inefficacia di quest'ultimo discenda quella del contratto di finanziamento.
4.10. Ad avviso del supremo giudice di nomofilachia infatti: “Ai sensi del d.lgs. n.
385/1993, art. 121 e 124, nel testo originario, applicabile "ratione temporis", tra i contratti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di determinati beni o servizi e i contratti di acquisto dei medesimi ricorre un collegamento negoziale di fonte legale, che prescinde dalla sussistenza di una esclusiva del finanziatore per la concessione di credito ai clienti dei fornitori.” (Cass. civ., sez. I, 25/07/2018, n.ro 19748)
4.11. L'eccezione sollevata dall'appellata in prime cure e reiterata in questa sede, CP_6
e cioè che in assenza di adempimento del fornitore le odierne appellanti erano comunque tenute alla restituzione del finanziamento non sussistendo esclusiva fra e il fornitore convenzionato, non merita accoglimento. Essa è superata dalla CP_6
sentenza emessa in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE dalla Corte di
Giustizia UE nella causa C-509/07 ove è contenuta un'interpretazione della direttiva
87/102/CE in materia di credito al consumo. Viene infatti chiarito che l'azione del consumatore nei confronti del creditore non è subordinata alla presenza di un patto di esclusiva fra questi e il fornitore.
4.12. Attesa peraltro la previsione in contratto di un obbligo restitutorio diretto da parte del fornitore nei confronti di in ipotesi di patologia del contratto di acquisto, va CP_6
da sé che diviene superflua, nella specie, la costituzione in mora della società inadempiente da parte delle appellanti, essendo sufficiente la comunicazione all'odierna appellata, tempestivamente effettuata e successivamente reiterata, dell'inesistenza del contratto di acquisto autovettura per la quale il finanziamento risultava richiesto.
4.13. All'esito della qualificazione del contratto e della rivalutazione delle risultanze probatorie di prime cure nel loro complesso, va riformato anche il capo della sentenza di prime cure ove, nell'analisi della domanda di manleva proposta dalle nei Parte_1
_______________
pag. 9 confronti del e della AN, il Tribunale ha concluso per l'assenza di CP_3
chiarezza dei ruoli assunti da questi ultimi nella vicenda processuale.
Conclusivamente sia il primo che il secondo motivo palesano la loro fondatezza.
5. Col terzo motivo di impugnazione parte appellante denuncia l'errore in cui è incorso il Tribunale nel valorizzare le risultanze della CTU pur in presenza di motivate argomentazioni critiche alla metodologia seguita dall'ausiliare e fondate su una consulenza tecnica di parte allegata agli atti e in relazione alle quali il giudice di prime cure è restato silente.
Il motivo è fondato.
5.1. E' principio ormai acquisito che l'obbligo di motivazione per il giudicante che aderisca alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio si esaurisce con le indicazioni delle fonti del suo convincimento quando il CTU abbia tenuto conto, nella relazione, dei rilievi dei consulenti di parte replicandovi (cfr. Cass. civ., I, 09/04/2024, n.ro 9529;
Cass. (ord.) 9.4.2021, n. 9483; (ord.) 2.2.2015, n. 1815; Cass. 9.1.2009, n. 282; Cass.
3.4.2007, n. 8355).
5.2. Peraltro con riguardo alla consulenza grafologica la suprema Corte ha specificato che: “La consulenza grafica è il principale strumento di accertamento dell'autenticità della sottoscrizione ed il Giudice può fondare su di essa la decisione;
in particolare, il
Giudice può disporre la consulenza ed aderire alle conclusioni della stessa senza essere tenuto a motivare l'adesione, salvo che, diversamente dalla specie, non formi oggetto di specifiche censure.” (Cass. civ., III, 14/02/2006, n.ro 3191; Cass. 09/03/2001, n. 3519).
5.3. Nella specie tali censure risultano formulate successivamente al deposito della relazione di CTU, senza l'esplicarsi di un contraddittorio in fase tecnica, sì che non v'è stata replica dell'ausiliare ai rilievi formulati dal CT di parte. Detti rilievi, nella specie, si sono appuntati sulla metodologia seguita dall'ausiliare che ha utilizzato una metodologia calligrafica, fondata sul solo aspetto grafologico dei reperti, in luogo di quella grafoscopico – grafologica fondata su un esame ottico e sulla gestualità grafica quale prodotto di cervello, nervi e muscoli, volto ad individuare l'effettiva paternità del grafema.
5.4. Difatti: “In tema di verifica dell'autenticita' della scrittura privata, la limitata consistenza probatoria della consulenza grafologica, non suscettiva di conclusioni obiettivamente ed assolutamente certe, esige non solo che il giudice fornisca
_______________
pag. 10 un'adeguata giustificazione del proprio convincimento in ordine alla condivisibilita' delle conclusioni raggiunte dal consulente…ma anche che egli valuti l'autenticita' della sottoscrizione dell'atto, eventualmente ritenuta dalla consulenza, anche in correlazione
a tutti gli elementi concreti sottoposti al suo esame.” (Cass. n.ro 8881/2005 e n.ro
2579/2009)
Conclusivamente è fondata anche questa censura.
6. La disamina del quarto motivo, avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di manleva proposta in prime cure dalle nei confronti dei Parte_1
chiamati in causa, e del quinto motivo di impugnazione resta assorbita potendo definirsi il giudizio già con la disamina dei primi tre motivi e, quanto al quinto, dalla pronuncia sulle spese, attesa l'integrale riforma della sentenza di prime cure.
7. Le spese seguono la soccombenza e, in considerazione del globale esito del giudizio e della riforma della sentenza impugnata, vengono liquidate in dispositivo con riguardo al doppio grado e nella misura determinata dal D.M. 55/2014 nella formulazione applicabile dall'ottobre 2022 (scaglione di valore da euro 5.001,00 a euro 26.000,00 nei valori medi).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e Parte_1 Parte_2
contro Controparte_9 Controparte_3 CP_4
CP_1 (detto ), n.q. di titolare di AN
[...] CP_5
avverso la sentenza n.ro 121/2017 del Tribunale di Matera così provvede: CP_ 1) dichiara la contumacia di , (detto ), Controparte_3 Controparte_4
n.q. di titolare di AN;
CP_5
2) accoglie l'appello e, a parziale riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo n.ro 503/2009 del Tribunale di Matera;
3) condanna gli appellati in solido fra loro al pagamento in favore delle appellanti, in solido fra loro, delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro
1.701,00 per il giudizio di primo grado e in euro 5.809,00 per il presente grado di giudizio, maggiorati di spese generali nella misura del 15%, CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 27.05.2025
_______________
pag. 11 Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
_______________
pag. 12