Sentenza 5 aprile 2012
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/04/2012, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00240/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2005, proposto da:
BI RT ed Altri, rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Morri, con domicilio eletto presso BE AN in Bologna, via Santo Stefano 16; TI LO, IA IO, Pro.Im Promozioni Immobiliari Srl con Sede in Rimini;
contro
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4;
per l'annullamento
del riconoscimento a conseguire il "rimborso dell'oblazione" pari a 70 milioni di vechie lire, versata al momento della presentazione, avvenuta in data 23.11.94, di 14 domande di "condono edilizio".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Ufficio di Rimini;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 febbraio 2012 il dott. RT Pasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti chiedono l’accertamento del diritto al rimborso dell’oblazione versata (£ 70.000.000) contestualmente alla domanda di condono edilizio 23.11.94, respinta il 4.9.95, per opere di ristrutturazione e cambio d’uso da albergo a residenza eseguite entro il 31.12.93 in via Carlo Zavagli 98 – Rimini.
L’amministrazione delle entrate oppone l’intervenuta prescrizione triennale, decorrente dalla data della domanda di condono (23.11.94) ex art. 35, comma 12, della legge n. 47/85 (cui rinvia l’art. 39 della legge 724/94), e pertanto già maturata al tempo delle richieste di rimborso (28.4.98).
La causa passa in decisione alla odierna pubblica udienza.
Le 14 istanze di condono, presentate il 23.11.94 per altrettante unità residenziali ricavate dalla ristrutturazione con cambio d’uso dell’ex–albergo, furono respinte il 4 settembre 1995, perché il Comune di Rimini ritenne indimostrata la ultimazione delle opere entro il termine (31 dicembre 1993) previsto dalla normativa di sanatoria (D.L. 27.9.94, n.551, convertito in legge 23.12.94, n.724).
Successivamente, avvedutasi che in realtà il fabbricato oggetto di ristrutturazione con cambio d’uso ricadeva in zona residenziale e non ricettivo-turistica per effetto di variante adottata l’11.12.89 e approvata il 6.12.94, il Comune rilasciava pertinente certificato di destinazione urbanistica 30.6.97, n. 131478/c, e concessione edilizia 3.9.97/ 27.1.98 in regime di sanatoria ordinaria ex art.13 della legge n.47/85, cioè sulla base del mero “accertamento di conformità” (cfr. docc. 7 e 8 dei ricorrenti).
Ciò determinava in capo ai ricorrenti la perdita dell’interesse a rinunciare al rimborso dell’oblazione, come espressamente consente l’art. 39 della legge 47/85, ai fini sia estintivi dei reati edilizi contravvenzionali per i quali erano stati denunciati a seguito del rigetto delle istanze di condono, che compensativi delle eventuali sanzioni pecuniarie amministrative applicabili.
Pertanto, in data 28 aprile 1998, venivano presentate le istanze di rimborso, cui l’amministrazione finanziaria opponeva la prescrizione triennale ex art. 35, comma 18, della legge 47/85, decorrente dalla data della domanda di condono (nella fattispecie il 23 novembre 1994).
Tuttavia sembra del tutto evidente al Collegio che, nella struttura della norma, tale prescrizione breve si riferisce alla sola ipotesi di accoglimento della domanda di condono, e ai residui diritti di conguaglio o rimborso delle eccedenze, rispetto alle somme autoliquidate in sede di domanda.
Trattandosi di norma chiaramente derogatoria rispetto all’ordinario termine di prescrizione decennale dei diritti, essa non è suscettibile di alcuna interpretazione estensiva.
L’opposta ipotesi del diniego di condono è invece regolata dall’art. 39 della stessa legge 47/85, che attribuisce all’interessato l’opzione tra la richiesta di rimborso, senza alcuna previsione di prescrizione breve, ovvero la rinuncia al medesimo in funzione estintiva del reato edilizio contravvenzionale e compensativa delle sanzioni amministrative applicabili, nel presupposto che in ogni caso l’oblazione versata non trova più titolo nel condono negato.
Peraltro, l’interpretazione sostenuta dalla resistente porrebbe nel nulla tale facoltà di scelta, ogni qual volta l’interesse al rimborso sorga soltanto, dopo i 36 mesi dalla presentazione della domanda, per effetto di eventi successivi (nella fattispecie, l’effetto liberatorio pieno della Sanatoria ordinaria 27.1.98, con estinzione di ogni pregiudizio penale e amministrativo) che privino il versamento effettuato a titolo di oblazione di ogni possibile diversa funzione residua.
Pertanto, sia in applicazione del principio “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”, che del principio di stretta interpretazione delle norme derogatorie, sia per incompatibilità di una diversa interpretazione dell’art. 35, comma18, con una sua lettura integrata dall’art. 39 della stessa legge 47/85, deve ritenersi senz’altro applicabile il termine decennale di prescrizione ordinaria, decorrente dal momento in cui il diritto di rimborso può essere esercitato, coincidente con la data del diniego, che priva di titolo l’oblazione versata in vista dell’accoglimento della domanda.
Si consideri anche che, in caso di diniego, una decorrenza anteriore (come quella prevista dall’art. 35, comma 18, per il caso di accoglimento) violerebbe il principio fondamentale dell’istituto, che fa sempre decorrere il termine prescrizionale dal momento in cui il diritto può essere esercitato, perché prima di allora non può configurarsi alcun mancato esercizio.
In giurisprudenza si confrontino: T.A.R. Campania IV, 26.10.99 n. 2748; T.A.R. Campania, VIII, 12.11.10, n. 24057; Cons. Stato IV, 7.7.09, n. 4350; Cass. S.U., 23.4.2009, n. 9662, in senso conforme.
D’altronde, le stesse circolari ministeriali (6.2.1989, n.142, Lavori Pubblici e 20.12.93, n.41, della Amministrazione finanziaria, Direzione centrale affari giuridici e contenzioso tributario) invocate dalla difesa erariale, nel ribadire il termine triennale e la decorrenza del medesimo dalla domanda di condono, si riferiscono esclusivamente alla ipotesi di suo accoglimento, e pertanto non apportano alcun nuovo elemento di giudizio alla fattispecie, se non in senso confermativo delle conclusioni raggiunte dal Collegio.
Né la deroga al termine prescrizionale ordinario è rinvenibile nella legge 724/94 (che regola l’ipotesi di condono in commento), il cui art. 39 nulla dispone in materia di prescrizione e rinvia “per tutto quanto non disposto” alla legge n.47/85 ora esaminata.
Il ricorso deve pertanto essere accolto, accertandosi, per l’effetto, il diritto dei ricorrenti al rimborso della oblazione versata con la domanda di condono del 23.11.94, con condanna della Agenzia delle Entrate al pagamento di tali somme, con interessi dalla richiesta di rimborso al saldo effettivo.
Il carattere sostanzialmente interpretativo della controversia giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accerta il diritto dei ricorrenti al rimborso dell’oblazione come in motivazione, e condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, con interessi dalla domanda al saldo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Bruno Lelli, Consigliere
RT Pasi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/04/2012
IL SEGRETARIO