Versione
31 ottobre 1971
31 ottobre 1971
Art. 51.
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall' articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.
Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 , i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell'ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densita', di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonche' i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformita' alle norme di cui al penultimo comma dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
La deliberazione del consiglio comunale e' adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla Regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell'organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall' articolo 20 della legge 6 agosto 1967, n. 765 .
Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area e' effettuata dal presidente della giunta regionale.
La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.
Commentari • 12
- 1. Circolare del 23/02/1999 n. 48 - Min. Finanze - Dip. Territorio Servizi Tecnici Erariali Serv. IIMin. Finanze · 23 febbraio 1999 · 8.872709
[…] corrispettivo per la cessione in proprieta\' delle aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167, ovvero delimitate ai sensi dell\'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, gia\' concesse in diritto di superficie ai sensi dell\'articolo 35, quarto comma, della medesima legge n. 865 del 1971 e sia il corrispettivo per la sostituzione delle
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Giurisprudenza • 484
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- udienza pubblica·
- art. 31 e 117 c.p.a.·
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- risarcimento danni·
- commissario ad acta·
- illegittimità del silenzio·
- procedimento amministrativo·
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- art. 117 c.p.a.·
- art. 51 legge 865/1971·
- violazione art. 2-bis legge 241/1990