Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 6436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6436 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06436/2025REG.PROV.COLL.
N. 00111/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 111 del 2025, proposto da Edilcostruzioni dei F.lli Cennamo s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Altavilla Silentina, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Pironti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Arch. Chiara Citarella, nella qualità di Commissario ad Acta, nominato con sentenza del T.a.r. per la Campania – Salerno n. 1723 del 2023, non costituito in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza) n. 1975 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altavilla Silentina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la società appellante di aver presentato in data 22 ottobre 2013 un’istanza al Comune di Altavilla Silentina volta al conseguimento del permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale sull’area di sua proprietà sita in via Carlo C. Sassi nel medesimo Comune. In considerazione dell’inerzia dell’ente comunale, la società appellante presentava un primo ricorso innanzi al T.a.r. per la Campania, sezione distaccata di Salerno, che con sentenza n. 1609 del 22 luglio 2015, lo accoglieva.
Successivamente, con provvedimento prot. n. 9411 del 29 ottobre 2015, il Comune respingeva la richiesta di rilascio del titolo abilitativo, a seguito del precedente rilievo – effettuato con nota prot. n. 8322.6.3 del 1° ottobre 2015 - di una presunta difformità dell’intervento oggetto dell’istanza rispetto alla disciplina urbanistica; ritenendo necessaria, per l’area in parola, l’approvazione di un piano particolareggiato.
2. La società appellante ha, quindi, impugnato tale diniego con un secondo ricorso, accolto dal T.a.r., con sentenza n. 1984 del 13 luglio 2022, che ha annullato il provvedimento comunale per difetto di motivazione sullo stato di urbanizzazione dell’area.
La Edilcostruzioni dei F.lli Cennamo s.r.l., stante la perdurante inerzia del Comune, ha adito per l’ottemperanza della predetta sentenza il T.a.r. che, con sentenza n. 1723 dell’11 luglio 2023, ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione comunale di eseguire il giudicato entro 60 giorni, nominando contestualmente un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. In considerazione dell’inottemperanza del Comune, si è insediato il commissario ad acta, il quale, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, mediante nota PEC del 12 febbraio 2024, ha ritenuto l’intervento non assentibile poiché lo stesso prevedeva l’utilizzo e il trasferimento di cubature derivanti da aree ricomprese in zone omogenee differenti (C1 e B2). La società, per superare tali rilievi, ha proposto una modifica progettuale, escludendo l’utilizzo della cubatura derivante dalla zona omogenea B2 e limitandosi a quella della zona C1. Tuttavia il commissario, ritenendo che la modifica progettuale configurasse una “nuova istanza” non valutabile dall’organo commissariale nell’ambito del procedimento originario, ha respinto la proposta volta al superamento dei motivi ostativi con provvedimento del 4 maggio 2024.
3. La Edilcostruzioni dei F.lli Cennamo s.r.l. ha, quindi, proposto reclamo avverso il diniego definitivo e gli altri atti del Commissario ad acta davanti al T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno che, con sentenza n.1975 del 2024, lo ha respinto.
4. La società appellante ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I – Error in iudicando - violazione di legge (art. 20 – comma 4 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneita’ – sviamento) .
Viene censurato l’assunto del T.a.r. secondo cui non ricorrerebbe la previsione di cui al comma 4 dell’art. 20 T.U. edilizia poiché, nel caso di specie, non si trattava di modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario ma di una vera e propria ricollocazione del fabbricato in altro suolo catastale; inoltre il nuovo progetto proposto riguarda un organismo edilizio differente dal precedente, comportando la costituzione di volumi nuovi e autonomi. A dire dell’appellante l’unica modifica apportata al progetto originale sarebbe invece l’arretramento di alcune pareti - situate al primo piano - al fine di escludere l’utilizzo della volumetria espressa dalla superficie ricadente in zona omogenea B1, modifica questa di carattere non essenziale che non giustifica l’applicazione dell’art.32 del D.P.R. n. 380/2001. Anche i volumi non sarebbero stati modificati.
II – Error in iudicando - violazione di legge (art. 20 – comma 4 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneita’ – sviamento) .
L’appellante lamenta la violazione dell’art 10 bis della L. n. 241/1990, in ragione della mancata valutazione da parte del commissario ad acta delle osservazioni rese dall’appellante per superare i motivi ostativi comunicati con PEC del 12 febbraio 2024. Si sostiene poi che in sede di osservazioni in risposta ai motivi ostativi sia possibile conformare le istanze ai rilievi opposti o proporre modifiche utili a superare gli stessi.
III – Error in iudicando - violazione di legge (art. 20 – comma 4 d.p.r. n. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e ss. l. n. 241/1990) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneita’ – sviamento) .
Si deduce che, nella sentenza impugnata, siano state effettivamente riconosciute dal Collegio sia la possibilità di apportare variazioni di modesta entità al progetto originario, che la sussistenza dell’obbligo del commissario ad a acta di esaminarle; seppur erratamente considerando come sostanziali le modifiche proposte in concreto dall’appellante.
IV – Error in iudicando - violazione di legge (art. 20 – comma 4 d.p.r. N. 380/2001 in relazione agli artt. 1 e ss. L. N. 241/1990) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto – di istruttoria - erroneita’ – sviamento) .
Sulla base di quanto sostenuto nei precedenti motivi di appello, la sentenza viene infine censurata nella parte in cui afferma che la decisione sulla presunta “domanda nuova”, formulata dall’appellante, spetterebbe agli organi comunali competenti, e non all’organo commissariale.
Il Comune di Altavilla Silentina si è costituito regolarmente in giudizio, ha presentato istanza di conversione del rito da udienza pubblica a camerale e ha eccepito l’irricevibilità dell’appello per decorrenza dei termini dimidiati di 30 gg.
Alla pubblica udienza del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, rileva il Collegio che il presente giudizio è stato erroneamente instaurato con il rito dell’udienza pubblica, nonostante abbia ad oggetto un reclamo ad un provvedimento emesso dal Commissario ad Acta nominato nell’ambito di un giudizio di ottemperanza. Il presente rito va, quindi, convertito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., in rito camerale con conseguente applicabilità dell’art. 87, comma 2, lett. d) c.p.a. secondo cui si trattano in camera di consiglio i giudizi di ottemperanza.
6. Tanto premesso, in accoglimento dell’eccezione del Comune, va dichiarata l’irricevibilità dell’appello.
La società appellante ha impugnato in primo grado con reclamo, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., il provvedimento adottato dal Commissario ad acta emesso in esecuzione della sentenza del T.a.r. per la Campania, Salerno, dell’11 luglio 2023, n. 1723.
Il predetto reclamo è stato deciso con sentenza del T.a.r. notificata in data 23 ottobre 2024.
7. Nel caso di specie va seguito l’orientamento giurisprudenziale secondo cui le ordinanze o sentenze emesse a seguito di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a. sono appellabili (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., 28 marzo 2019, n. 288, Cons. Stato, V, 6 dicembre 2018, n. 6907; VI, 1° febbraio 2013, n. 635) e il rito camerale applicabile all’ottemperanza prevede la dimidiazione di tutti i termini processuali (tranne che, nel giudizio di primo grado, i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) secondo quanto desumibile dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 87 cod. proc. amm..
Di recente, infatti, la giurisprudenza ha affermato: « Premesso che anche le ordinanze o sentenze emesse a seguito di reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. sono appellabili (Cons. Stato, V, 6 dicembre 2018, n. 6907; VI, 1 febbraio 2013, n. 635) e che il rito camerale applicabile all’ottemperanza prevede la dimidiazione di tutti i termini processuali (tranne che, nel giudizio di primo grado, i termini per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti) secondo quanto inferibile dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., risulta effettivamente la tardività del presente ricorso in appello, esperito oltre i trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza. Il ricorso in appello è stato infatti notificato in data 2 aprile 2024, mentre l’ordinanza qui appellata è stata notificata al Comune il 31 gennaio 2024.
Né appare risolutivo l’assunto difensivo del Comune, svolto nella memoria di replica, anche richiamando il precedente di cui a Cons. Stato, III, 8 gennaio 2024, n. 254, secondo cui, in forza di quanto disposto dall’art. 114, comma 6, cod. proc. amm., le pronunce che decidono il reclamo sarebbero soggette al termine ordinario di sessanta giorni, in quanto tale espressa statuizione riguarda il reclamo, inteso come ricorso di primo grado, ma non anche il ricorso in appello, atteso che, in assenza di un’espressa previsione, si riespande la disciplina generale, prima ricordata, dell’art. 87 cod. proc. amm. » (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 novembre 2024, n. 9055).
Ne consegue che il ricorso in appello è irricevibile perché risulta effettivamente la tardività del presente ricorso in appello, esperito in data 23 dicembre 2024, ovvero oltre i trenta giorni dalla notificazione della sentenza perfezionatasi - come risulta in atti in data 23 ottobre 2024.
L’appello è, pertanto, irricevibile né sussistono le condizioni per concedere il beneficio dell’errore scusabile, come invocato nella memoria del 14 aprile 2025, perché “il beneficio dell'errore scusabile, previsto dall' art. 37 c.p.a ., costituisce uno strumento eccezionale da accordarsi con estrema parsimonia, tenendo conto del rischio della violazione dei termini perentori processuali e dell'alterazione della regola della parità delle armi nel processo che potrebbe conseguirne, cosicché l' art. 37 c.p.a . va considerato norma di stretta interpretazione; in definitiva, il beneficio della rimessione in termini va limitato al caso di oscurità del quadro normativo, alle oscillazioni della giurisprudenza, a comportamenti ambigui dell'Amministrazione, al caso fortuito ed alla forza maggiore” (Consiglio di Stato, sez. III, 1/8/2023, n. 7451).
Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano tuttavia la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO