Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 15/04/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Mariangela Fuina – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1092/2022 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.9.2023, promossa da
(Cod. Fisc. , in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Zaccagnini per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
(Cod. Fisc. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Casaluci, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Via Pescara n. 2, presso l'Avv. Stefania
Pastore per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta,
Appellata
Oggetto: appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 1033/2022 del 7.7.2022.
Conclusioni dell'appellante: “-Voglia l'on. Corte di Appello 1) In via cautelare e di urgenza: disporre come da istanza proposta contestualmente alla presente impugnazione – anche con separato ricorso da sottoporre ex art. 351 c.p.c. all'Organo Presidenziale- la sospensione (anche inaudita altera parte) dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata n. 1033/2022 emessa in data 04.07.2022 e depositata il 07.07.2022 nella causa n. 3100/2018 del Tribunale di Pescara 2) In via istruttoria: ammettere la produzione documentale versata in atti a corredo del presente atto di appello costituita dal fascicolo di primo grado, munito di indice, e
1
3.a)
In via principale e riconvenzionale --accertare che la (P.I. n. _1
), nel periodo compreso tra il 2014 e il 2016 ha versato alla P.IVA_1 [...]
(P.I. , come da fatture e bonifici prodotti, la CP_1 P.IVA_2 complessiva somma di € 882.418,95; --accertare che tra la e la _1 in collegamento funzionale con il contratto 11.04.2013, è Controparte_1 intercorso – su proposta e richiesta di quest'ultima – un contratto di mutuo di scopo
( o altra qualificazione che si dovesse ritenere più confacente) in attuazione del quale la prima ha corrisposto alla seconda – per le finalità precisate in citazione - la detta somma di € 882.418,95 di cui l'attrice in riconvenzione ha diritto alla restituzione ai sensi dell'art. 1813 cod. civ.; --operare la compensazione propria o impropria (c.d. interna o contabile) del maggior credito di € 882.418,95, con la somma di € 65.343,21 oggetto di ingiunzione e con la somma di € 357.643,89 corrispondente ai compensi via via maturati dalla percipiente in forza del contratto 11.04.2013); --per l'effetto, condannare la all'immediato Controparte_1 pagamento, in favore della della somma di € 459.516,06 (pari alla _1 differenza tra le maggiori somme versate e le minori somme spettanti alla controparte) oltre interessi corrispettivi – in misura legale – dalla data di ciascun versamento della provvista fino all'effettiva restituzione;
3.b) In via subordinata 3.b.1)--accertare che le somme come sopra versate dalla alla _1 [...] costituiscono indebito oggettivo titolato per la parte eccedente la CP_1 somma di € 357.643,89; quest'ultima corrispondente ai minori compensi maturati dalla percipiente in forza del contratto 11.04.2013; --operare la compensazione propria o impropria (c.d. interna o contabile), come richiesta al precedente punto
2.a, anche con riferimento alla somma ingiunta;
--per l'effetto condannare, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la all'immediato pagamento, in Controparte_1 favore della della somma di € 459.516,06, (pari alla differenza tra _1 le maggiori somme versate in € 882.418,95 e le minori somme spettanti alla controparte -- € 65.343,21 oggetto di ingiunzione ed € 357.643,89 via via maturati per compensi) oltre interessi corrispettivi – in misura legale – dalla data della domanda fino all'effettiva restituzione;
3.c) In via ulteriormente subordinata qualora si ritenessero insussistenti condizioni legittimanti le pregresse azioni - accertare che la percezione senza causa delle somme come sopra versate dalla alla integra un indebito arricchimento di _1 CP_1 CP_1 quest'ultima, con corrispondente impoverimento della prima, per la parte eccedente la somma di € 357.643,89, corrispondente ai compensi maturati via via dalla percipiente in forza del contratto 11.04.2013; --operare la compensazione propria o impropria (c.d. interna o contabile), come richiesta al precedente punto 2.a, anche con riferimento alla somma ingiunta;
--per l'effetto condannare, a sensi dell'art. 2041 cod. civ., la all'immediato pagamento, a titolo di Controparte_1 indennizzo riequilibratore, in favore della della somma di € _1
459.516,06 (pari alla differenza tra le maggiori somme versate in € 882.418,95 e le minori somme spettanti alla controparte -- € 65.343,21 oggetto di ingiunzione ed € 357.643,89 via via maturati per compensi) oltre interessi corrispettivi – in misura legale – dalla domanda al saldo;
4) Sempre ed in ogni caso, dichiarare estinto per
2 compensazione il minor credito di € 65.343,21 oggetto di ingiunzione e, per l'effetto, revocare il D.I opposto n. 738 emesso il 21.05.2018; 5) Condannare la al rimborso, in favore dell'attrice in riconvenzione delle Controparte_1 spese del doppio grado di giudizio. Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.”.
Conclusioni dell'appellata: “I1 – Preliminarmente rigettare l'appello e la domanda riconvenzionale poiché inammissibili per intervenuta risoluzione consensuale del contratto di collaborazione commerciale dell'11/04/2013, e/o per inoperatività della compensazione giudiziale e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e il D.I. n. 838/2018; 2 – In subordine e nel merito, rigettare l'appello e la domanda riconvenzionale per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado e il D.I. n. 838/2018.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 1033/2022 del 7.7.2022, 84/2021 del
21.6.2021, ha rigettato l'opposizione proposta dalla Società “ nei _1 confronti della Società “ al decreto ingiuntivo dello stesso CP_1 CP_1
Tribunale n. 738/2018, emesso in data 21.5.2018. Con tale decreto è stato ingiunto alla Società “ il pagamento, in favore della ricorrente “ _1 [...]
, della somma di € 65.343,21, oltre interessi e spese, a titolo di CP_1 restituzione del deposito cauzionale già trattenuto dall'opponente a garanzia delle obbligazioni di cui al contratto di cessione delle utenze in data 8.11.2016.
La Società opponente, a fondamento della citata opposizione, premettendo di essere una società autorizzata alla vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali, ha dedotto di avere sottoscritto in data 11.4.2013 con la Società
“Enegas S.r.l.”, cui la “ è poi succeduta, un contratto di Controparte_1
partnership commerciale in virtù del quale la Enegas si è obbligata a svolgere, in nome e per conto della , l'attività necessaria all'acquisizione di nuovi _1 clienti finali. La Società , subentrata quale procacciatore, Controparte_1
essendo nella fase iniziale della sua operatività ha chiesto alla _1
l'anticipazione delle somme che avrebbe poi maturato a titolo di corrispettivo al fine di sostenere le spese a suo carico.
Per effetto del consenso a tale richiesta, avvenuto tacitamente e quindi per effetto, secondo l'opponente, di un mutuo di scopo, la stessa avrebbe anticipato all'opposta l'importo di € 882.418,95.
3 In data 8.11.2016 le parti hanno stipulato il contratto di cessione in favore della di oltre tremila utenze e quindi, a definizione dei rapporti Controparte_1
intercorsi fino a quel momento sulla base delle precedenti pattuizioni negoziali, tenuto conto delle somme anticipate e dei compensi dalla maturati per CP_1
l'attività di procacciamento e dell'importo a suo tempo versato a titolo di deposito cauzionale pari ad € 65.259,00, la risulterebbe creditrice della somma di _1
€ 459.516,06. Pertanto tale Società ha dedotto di non dovere restituire nulla alla poiché, disposta la compensazione del suo maggiore credito di € Controparte_1
882.418,95 con la somma di € 65.343,21 di cui al decreto ingiuntivo e con la somma di € 357.643,89 per i compensi maturati dalla ricorrente, quest'ultima risulterebbe debitrice della somma di € 459.516,06 di cui l'opponente ha chiesto il pagamento in via riconvenzionale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In subordine, la medesima opponente ha dedotto che le somme versate alla costituiscano un indebito oggettivo per la parte eccedente Controparte_1 la somma di € 357.643,89 relativa ai predetti compensi maturati, con la conseguente domanda di condanna al pagamento della somma di € 459.516,06 risultante dalla compensazione sopra indicata;
chiedendo in ulteriore subordine il pagamento della medesima somma a titolo di arricchimento senza causa.
La , in persona del legale rappresentante, si è Controparte_1
costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, contestando in particolare il diritto di credito dedotto dall'opponente essendo effettivamente intercorso tra le parti un contratto di associazione in partecipazione, per cui le stesse avrebbero dovuto condividere anche i costi per lo svolgimento della concordata attività. Inoltre, nella determinazione dei compensi maturati dalla nel corso del contratto di procacciamento, l'opponente avrebbe Controparte_1
considerato solo le utenze gas e non anche quelle di energia elettrica, dalle quali è comunque derivato un guadagno per lo stesso gestore.
Il Tribunale di Pescara, rigettate le richieste istruttorie delle parti, ha rilevato che, sebbene secondo l'accordo di partnership la dovesse disporre Controparte_1
della propria organizzazione aziendale, la stessa Società ha chiesto l'anticipazione dei propri compensi alla “ , al fine di sostenere le spese dell'attività. _1
4 Il Tribunale di Pescara, esclusa la qualificazione di tali anticipazioni delle somme come mutuo di scopo, ha rilevato che, nel successivo contratto di cessione delle utenze in data 8.11.2016 la ha ceduto alla tutti i contratti e le _1 CP_1 relative utenze oggetto di procacciamento nell'ambito del precedente accordo commerciale dell'11.4.2013 al prezzo convenuto di € 538.410,00 che la ha CP_1 pagato integralmente. Poi, all'art. 8) di tale cessione le parti hanno previsto che la
, entro e non oltre la data del 10.12.2016, si accollasse le capacità residue CP_1
(volumi di gas non ancora distribuiti sui punti di prelievo ceduti) prenotate dalla
“ nei confronti dello Shipper Gas Natural Vendita Italia S.p.A. e, in _1 relazione all'adempimento di tale obbligo, la ha consegnato alla CP_1 _1 la somma di € 65.259,00 a titolo di deposito cauzionale fino alla data del
31.12.2017. Tale importo sarebbe stato restituito per intero e maggiorato degli interessi legali nell'ipotesi in cui non fossero affrontati dalla esborsi _1
legati al mancato utilizzo delle capacità inerenti ai contratti oggetto di cessione.
Questa condizione incontrovertibilmente non si è verificata, per cui con il decreto ingiuntivo opposto la “ ha chiesto la restituzione della somma CP_1
trattenuta dalla controparte a titolo di deposito cauzionale.
Il Tribunale di Pescara ha poi rilevato che nell'art.2) del citato contratto di cessione di utenze le parti hanno dichiarato di essere consapevoli, per effetto del medesimo contratto, della risoluzione per confusione del contratto stipulato in data 11.4.2013, precisando la volontà di cessare qualsivoglia forma di collaborazione futura per il procacciamento di clientela, salvi successivi patti contrari.
Pertanto, ad avviso del medesimo Tribunale, con la sottoscrizione del nuovo accordo le parti hanno sciolto il contratto di partnership costituendo un nuovo contratto uguale e contrario a quello precedente, nulla disponendo in ordine alle prestazioni eseguite durante la collaborazione commerciale, per cui il primo
Giudice ha attribuito natura solutoria e liberatoria al nuovo accordo rispetto alle obbligazioni del precedente contratto, cosicché la non è più titolare di _1
alcuna pretesa relativamente al contratto di partnership, escludendo così, in ragione della risoluzione per mutuo consenso, l'ammissibilità della domanda subordinata dell'opponente di ripetizione dell'indebito nonché di ingiustificato arricchimento.
5 Infatti, secondo il Tribunale di Pescara, la fonte dei pagamenti eseguiti dalla
“ a favore della “ deve rinvenirsi nel _1 Controparte_1
contratto di partnership risolto consensualmente.
La Società “ , in persona del legale rappresentante, ha proposto _1
l'appello alla sentenza in esame, chiedendo, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, l'accoglimento delle conclusioni sopra indicate;
la Società
[...]
, in persona del legale rappresentante, si è costituita in giudizio, CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 25.1.2023 ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata subordinando la stessa sospensione alla prestazione della cauzione costituita dalla stipulazione di una polizza fideiussoria con un istituto di credito di rilevanza nazionale, da effettuarsi entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento e l'appellante ha provveduto tempestivamente a tale adempimento.
Poi, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni in seguito alla trattazione scritta dell'udienza del 26.9.2023 la causa è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Il primo motivo dell'appello concerne l'errata interpretazione, da parte del
Giudice di primo grado, dei contratti stipulati dalle parti in data 11.4.2013 e in data
8.11.2016, con particolare riguardo all'efficacia risolutiva del secondo.
Ad avviso dell'appellante il Tribunale di Pescara, avendo qualificato il contratto del 2016 come uguale e contrario al precedente contratto del 2013 e avendo rilevato che nel primo nulla sia stato stabilito sulla restituzione delle somme finanziate, ha ritenuto precluso il diritto a tale restituzione, in mancanza della dichiarazione di volontà delle parti.
Poi, nel secondo motivo, l'appellante ha dedotto la contraddittorietà della motivazione della sentenza in esame poiché il primo Giudice, pur avendo affermato il carattere non retroattivo della risoluzione contrattuale per mutuo consenso, ha comunque attribuito al contratto di cessione del 2016 effetti caducatori retroattivi relativamente alle obbligazioni precedenti non ancora adempiute.
6 Infine, nel terzo motivo, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata per l'erroneo riferimento della fonte delle obbligazioni restitutorie sopra indicate al contratto di partnership del 2013 anziché al contratto di mutuo autonomamente stipulato tra le parti.
L'appellante ha inoltre criticato la sentenza impugnata per il rigetto di tutte le domande dalla medesima proposte in primo grado sebbene nella stessa sentenza sia accertato che la somma di € 882.418,95 è stata erogata dalla “ _1 senza alcun obbligo di partecipare ai costi dell'organizzazione e gestione dell'attività della , la quale piuttosto, in base al contratto Controparte_1
del 2013, avrebbe dovuto autonomamente sostenerle.
1.1. I motivi ora esposti possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico–giuridica, costituita dall'accertamento della fonte dell'obbligazione di pagamento dedotta dall'appellante e quindi della permanenza di tale obbligazione rispetto all'accordo di cessione delle forniture del 2016.
Occorre al riguardo considerare che, secondo la prospettazione dell'appellante – risultante tra l'altro dall'atto di citazione in appello (pag. 2) -, il credito dalla stessa dedotto è derivato dalle somme erogate alla per Controparte_1
anticipazioni sui futuri compensi, a tale titolo chieste dalla stessa Controparte_1
e per il medesimo titolo concesse dalla preponente, seppure determinate in base alle esigenze di finanziamento.
Da tale qualificazione si evince che la fonte delle predette anticipazioni è stata costituita dal contratto di partnership del 2013, atteso che la “ ha _1 corrisposto alla “ le somme di cui ora ha chiesto il Controparte_1
pagamento, come si è detto, a titolo di compensi maturandi per effetto del citato contratto.
Pertanto, si deve rilevare che l'accordo delle parti su tali anticipazioni non ha comportato la stipulazione di un autonomo e diverso contratto rispetto al a quello del 2013, che possa costituire la fonte della pretesa dell'odierna appellante, ma soltanto una diversa modalità di esecuzione della prestazione – il pagamento in anticipo dei compensi per l'attività di procacciamento dei clienti – già contrattualmente prevista. Il fatto che poi tali anticipazioni siano servite per sostenere le spese di organizzazione e gestione della predetta attività costituisce un
7 mero motivo, inidoneo quindi a rappresentare la causa di un diverso contratto, attesa appunto la qualificazione consensualmente attribuita dalle parti al pagamento delle somme ora richieste dalla “ . _1
1.2. Successivamente, le parti, nell'accordo di cessione del 2016, in particolare nell'art. 12 – denominato “risoluzione contratto di collaborazione del 11.04.2013”
– hanno dato atto della riunione nella della qualità di dante Controparte_1
causa e avente causa con la conseguente risoluzione per confusione del contratto stipulato in data 11.4.2013.
Tale modalità di estinzione, in mancanza di ogni diversa specificazione, ha comportato l'estinzione di tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti e ancora inadempiute alla data dell'8.11.2016, quindi delle pretese ora dedotte in giudizio dalla “ . _1
1.3. A tale conclusione si perviene in primo luogo dall'esame complessivo dell'accordo del 2016, nel quale non sussiste alcuna indicazione delle somme di cui la “ , essendo piuttosto evidenziata la consapevolezza delle parti _1
della risoluzione per confusione del precedente accordo del 2013 e quindi dei relativi effetti.
Inoltre, la predetta conclusione si evince dal comportamento della “ _1
successivo alla stipulazione del contratto di cessione delle forniture, quale
[...] criterio rilevante per l'interpretazione del contenuto del medesimo contratto, atteso che, secondo i condivisibili principi affermati dalla Corte di Cassazione, nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti, anche successivo al contratto medesimo ai sensi dell'art. 1362 c.c., concorrono, in via paritaria, a definire la comune volontà dei contraenti. Pertanto, il dato letterale, pur di fondamentale rilievo, non è, da solo, decisivo, atteso che il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito esclusivamente al termine del processo interpretativo che deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (in tal senso, tra le altre, Cass., 2 luglio 2020, n. 13595; Cass., 28 giugno 2017, n. 16181; Cass., 1° dicembre 2016,
n. 24560).
In questo caso, dopo la conclusione dell'accordo del 2016, la “ non _1 ha formulato alla alcuna richiesta di pagamento delle Controparte_1
8 somme corrisposte anticipatamente in relazione al contratto del 2013, seppure di importo elevato, ma ha proposto tale richiesta soltanto nell'anno 2018, allorché la predetta ha chiesto la restituzione del deposito cauzionale. Controparte_1
Appare allora evidente, anche secondo la comune esperienza, che, se l'accordo dell'anno 2016 non fosse stato considerato dalle parti come integrale estinzione di ogni pretesa rispetto al contratto di partnership del 2016, l'odierna appellante non avrebbe atteso un lungo periodo di tempo per chiederne il pagamento all'altra parte.
Alla luce delle considerazioni esposte i primi tre motivi dell'appello ora esaminati sono infondati.
2. Dalla derivazione delle somme anticipate dal contratto del 2013 deriva parimenti l'insussistenza dei presupposti per chiederne la restituzione con le diverse azioni di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, atteso appunto che la causa di tale prestazione deve rinvenirsi nel contratto predetto, poi consensualmente risolto tra le parti dando atto, come si è detto, dell'estinzione per confusione di quello precedente e quindi delle obbligazioni dallo stesso derivanti.
3. Dalle considerazioni esposte emerge dunque l'integrale infondatezza dell'appello proposto dalla Società “ , che quindi deve essere _1
respinto, disponendo la condanna della medesima, in ragione della sua soccombenza, al pagamento delle spese di questo grado del giudizio in favore della
Società appellata. Tali spese si liquidano ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
4. L'appellante è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto dalla nei confronti della _1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, alla Controparte_1
sentenza del Tribunale di Pescara n.1033/2022 del 7.7.2022, che conferma integralmente.
9 2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.119,00 per compenso, compresa la fase di inibitoria, oltre al rimborso spese generali 15%, c.a.p. 4% e i.v.a. 22% come per legge.
3) Dichiara che ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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