Sentenza 16 gennaio 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 16/01/2018, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AP UC IE nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/11/2016 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della decisione emessa nei confronti di PA LU DA, dal Tribunale di Catania il 13/10/2015, qualificata a la recidiva come reiterata e, applicato il regime della continuazione, lo condannava alla pena di anni due di reclusione per le diverse violazioni alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Ricorre per cassazione PA LU DA, avverso il provvedimento indicato e deduce tre motivi di doglianza. Con il primo lamenta vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti poiché agli atti del dibattimento non era stato prodotto il decreto di sottoposizione alla misura di prevenzione. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione relativamente alle condotte di guida senza patente che integrerebbero la violazione ascritta perché indicative della violazione del principio dell'honeste vivere. Con il terzo motivo lamenta la mancata motivazione della decisione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è fondato in relazione alle due violazioni della misura di prevenzione in data 2/12/2009 e 7/12/2009, per ciascuna delle quali risultano operati aumenti di pena, nella misura rispettivamente di mesi uno di reclusione e di giorni 15 di reclusione. Sono manifestamente infondati i motivi di ricorso residui. Quanto al primo tema la motivazione resa risulta adeguata e non è in discussione la sottoposizione alla misura di prevenzione, né la qualità di pregiudicati dei soggetti cui si accompagnava il ricorrente alla luce delle dichiarazioni rese dal verbalizzante escusso. La Corte territoriale ha poi motivato sulle ragioni che inducevano a negare le circostanze attenuanti generiche e ha ridotto la pena inflitta in primo grado al ricorrente. Fondata è, contrariamente, la doglianza residua. Questa Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'inosservanza delle prescrizioni generiche di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi", da parte del soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno, non configura il reato previsto dall'art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni c.d. specifiche;
la predetta inosservanza può, tuttavia, rilevare ai fini dell'eventuale aggravamento della misura di prevenzione (Sez. U. , sentenza n. 40076 del 27/04/2017 Ud. (dep. 05/09/2017), Paternò, Rv. 270496). Da ciò deriva che anche in ragione del principio di specialità le condotte in data 2/12/2009 e 7/12/2009 rilevando già autonomamente come guida con patente revocata, non possono assumere valenza anche in funzione dell'integrazione delitto di cui all'art. 9 comma 2 I. 1423/1956 o dell'art. 75 comma 2 d. I.gs 159/2011. Quanto premesso impone annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente alla violazione della prescrizione dell'honeste vivere perché il fatto non sussiste con rideterminazione della pena in quella di anni uno mesi dieci giorni quindici di reclusione. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle violazioni della prescrizione di vivere onestamente perché il fatto non sussiste e per l'effetto ridetermina la pena complessiva in anni uno mesi dieci e giorni quindici di reclusione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma il 24 novembre 2017. Il Consigliere estensore I