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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/07/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 249/2021 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 249/2021 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
11.03.2025
vertente tra in persona dell'amministratore unico , con sede in Rodì Parte_1 Parte_2
Milici, C.da Sulleria P.I. , elettivamente domiciliata in Milazzo Via Acqueviole n. 49 P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. Antonella Lopresti (C.F. PEC: C.F._1
, che la rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
Appellante
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, , con sede in CP_1 Controparte_2
Messina, Via Giordano Bruno, 106, P.I. rappresentata e difesa dall'avv. Maurilio P.IVA_2
Scafidi (C.F. ; PEC: , CodiceFiscale_2 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio legale Prof. Angelo Falzea & Associati, sito in Messina
Corso Vittorio Emanuele II, 9, giusta procura in atti;
Appellata
oggetto: opposizione a precetto - appello avverso la sentenza n. 781/2020, emessa dal Tribunale di
Barcellona P.G. il 13.10.2020 e pubblicata in pari data.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante: 1) In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria
esecutività della Sentenza impugnata per i motivi dedotti nel presente atto;
2) In via principale, nel
merito, accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della Sentenza
n. 781/2020 del 13.10.2020, emessa dal G.O.T. Avv. Carmela Puglisi, del Tribunale di Barcellona
P.G. nel procedimento n. 1637/2018 R.G depositata in cancelleria in data 13.10.2020, accogliere
tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano e, per l'effetto, disattendere tutte le
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel
presente atto;
3) Dichiarare inammissibile la proposta opposizione a precetto e per l'effetto
rigettarla; 4) Dichiarare valido ed efficace il Decreto Ingiuntivo n. 697/18 nel proc. n. 1489/2018
R.G., emesso il 07.05.2018 dal Giudice di Pace di Messina;
5) Condannare la al CP_1
pagamento delle somme richieste nel Decreto Ingiuntivo n. 697/18 e per l'effetto al pagamento degli
interessi legali dalla data del dovuto al saldo;
6) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso
forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per parte appellata:
1. Ritenere e dichiarare l'appello inammissibile ex art. 348 bis c.p.c.; 2. Ritenere
e dichiarare comunque infondato l'appello proposto ed in conseguenza confermare l'impugnata
sentenza;
3. Rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza di primo grado;
4.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposizione all'atto di CP_1
precetto notificato in virtù del decreto ingiuntivo n. 697/2018, provvisoriamente esecutivo, depositato in data 23 maggio 2018, con cui il Giudice di Pace di Messina, su ricorso della società
[...]
le aveva ingiunto il pagamento di € 4.070,34 oltre interessi legali, nonché spese e Parte_1
compensi del procedimento monitorio.
Rilevava la società opponente che l'atto di precetto era stato notificato in data 21.09.2018, unitamente al ricorso ed al pedissequo decreto ingiuntivo.
Eccepiva, pertanto, l'inefficacia esecutiva , ex art. 644 c.p.c., del titolo, poiché tardivamente notificato, e, conseguentemente, la nullità dell'atto di precetto impugnato, di cui chiedeva la revoca,
l'annullamento o la declaratoria di inefficacia , poiché fondato su un titolo che aveva perso efficacia perché notificato tardivamente.
Si costituiva in giudizio la società chiedendo il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Con sentenza n. 781/2020, emessa ex art. 281 sexies c.p.c. in data 13.10.2020 e depositata in pari data, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, accoglieva l'opposizione al precetto;
dichiarava l'inefficacia del titolo esecutivo, e condannava la società opposta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza, la società proponeva appello per i motivi di cui Parte_1
infra si dirà, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva.
Si costituiva la società ccependo, in via preliminare, l' inammissibilità dell'appello CP_1
ex art.348 bis c.p.c.; nel merito ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto,con vittoria di spese e compensi di causa.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione la sostituzione dell'udienza c.d. partecipata con il rito della trattazione scritta ex art. 222 D.L. 34/2020, all'udienza del 16.07.2021, accertato il deposito di note scritte delle parti, ritenuto che non sussistevano le condizioni per la pronunzia di inammissibilità
dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e rigettata la richiesta di inibitoria, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 283 c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
05.06.2023. Con provvedimento del Presidente di Sezione del 20.04.2023, la causa veniva ulteriormente rinviata per i medesimi incombenti e assegnata al Consigliere relatore dott. V. Cefalo.
Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione dott. M. Gullino, il presente procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore.
All'udienza dell'11.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi gg. 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve, in via preliminare, osservarsi che l'eccezione di inammissibilità dell' appello, sollevata dalla è stata già disattesa dalla Corte all' udienza del 16.07.2021. CP_1
§
2.- Con il primo motivo di gravame, parte appellante eccepisce la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ,sancito dall'art. 112 c.p.c., che impone al Giudice di attenersi all'oggetto della controversia come esposto dalle parti in causa.
Osserva che l' opponente aveva chiesto di “sospendere l'efficacia dell'opposto atto di precetto..”
“revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace l'opposto atto di precetto..” e mai aveva eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo né chiesto una pronuncia in tal senso, ma aveva formulato domanda di sospensione dell'atto di precetto, dando per accertata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, parte appellante lamenta che il primo decidente “era andato
oltre i poteri conferiti dalla legge al Giudice dell'esecuzione” per avere dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, poiché tardivamente notificato , in tal modo sostituendosi al giudice naturale, che era l'unico a poter decidere al riguardo. Osserva che l'inefficacia del decreto ingiuntivo non opera di diritto ma su istanza di parte e che ogni contestazione sulla regolarità della notifica di un decreto ingiuntivo deve essere sollevata esclusivamente a norma dell'art. 645 c.p.c., ossia con il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
Richiama, a sostegno della fondatezza delle proprie argomentazione, l'orientamento della Suprema
Corte in punto di inammissibilità della opposizione a precetto finalizzata a sanzionare la irregolarità
della notifica del titolo esecutivo, atteso che tale vizio deve essere fatto valere unicamente con il rimedio naturaliter previsto dall'ordinamento giuridico, quale è la opposizione a decreto ingiuntivo.
Deduce che con l' opposizione alla esecuzione è possibile dedurre solamente fatti impeditivi,
modificativi o estintivi del diritto fatto valere sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso.
Rileva, altresì, che il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. c.p.c., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorché fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli art. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi.
Nella specie, - continua l'appellante – la non solo non aveva impugnato il decreto CP_1
ingiuntivo, ma, nel proporre l'opposizione a precetto , non aveva mai eccepito alcunchè sull'esistenza del credito.
§
3-. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro intrinseca connessione.
In punto di diritto, occorre rilevare che, nel caso di specie, non è ravvisabile alcuna violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, posto che il giudice ha il potere - dovere di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione.
Tale potere incontra il solo limite del rispetto dell'ambito delle questioni proposte in modo che siano lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza l'introduzione nel tema controverso di nuovi elementi di fatto.
Ne consegue, conformemente ad unanime giurisprudenza di legittimità, che la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato (cfr. Cass. civile. sez. I, 09/08/2019, n.21220).
Ne discende che, nell'esercizio della sua potestas decidendi, il giudice (anche riguardo alla interpretazione della domanda), resta libero non solo d'individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto, diverse da quelle all'uopo prospettate, bensì
di rilevare, indipendentemente dalla iniziativa della controparte, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva od estintiva di una data pretesa della parte, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge.
Ciò puntualizzato, va osservato che, contrariamente a quanto assunto dall'odierno appellante, l'allora opponente, nelle conclusioni dell'atto introduttivo di primo grado, aveva chiesto di revocare,
annullare o dichiarare inefficace l'opposto atto di precetto, poiché fondato su un titolo, il decreto ingiuntivo n. 697/2018, che aveva perso ogni efficacia per tardività della notifica.
In seno all'atto, aveva, in particolare, rilevato:
- che il decreto ingiuntivo, opposto, era stato emesso in data 7 maggio 2018 ed era stato depositato in cancelleria in data 23 maggio 2018, di talchè , ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 644
c.p.c., , doveva essere notificato alla entro la data del 22 luglio 2018;
-che, essendo stato notificato al di fuori del predetto termine, esso aveva perso ogni efficacia.
È palese, dunque, l'infondatezza della prima doglianza, atteso che l'opposta, rilevata l'inefficacia del titolo esecutivo per tardività della notificazione, ha domandato al giudice la revoca l'annullamento o l'inefficacia del precetto , poiché consistente nell'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante da un titolo esecutivo ormai inefficace, poiché non notificato entro i termini di legge. L'aver addotto a fondamento dell'opposizione l'inefficacia del decreto ingiuntivo ottenuto dalla FE
AR , a causa della sua tardiva notificazione, esclude la mancata corrispondenza tra “ petitum e
decísum.” (Cass 1219/2014)
§
Passando all'esame del secondo motivo di gravame, va premesso che, con orientamento risalente
(Cass. n.5884/1999), mai smentito e di recente ribadito, la Corte di Cassazione ha precisato che a fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che sostenga l'inesistenza della notificazione del decreto stesso,
e cioè deduca che nei suoi riguardi non è mai stata eseguita un'operazione di notificazione giuridicamente qualificabile come tale, può proporre, fintanto che il processo esecutivo non si sia concluso, opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (Cass. n.51/2023;1509/2019;
Cass. n.17308/2015; Cass. n. 1219/2014).
Qualora, invece, ricorra un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo,
può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell' art. 645c.pc., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva, ai sensi dell' art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 c.p.c.,
dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 27062/2021 ; Cass. n.25713/2014; Cass. n.8011/3009; Cass .n.
15892/2009)
Tali principi, che hanno ricevuto l'avallo delle Sezione Unite (sentenza n. 9938 del 12 maggio 2005),
sono oramai divenuti diritto vivente.
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che in siffatte ipotesi di notifica inesistente,
l'opposizione è qualificabile ai sensi dell'art. 615 c.p.c., poichè il titolo è costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, di talché l'opposizione volta a fare valere l'inesistenza (in tesi) di un'attività di notificazione, mira a scardinare tout court l'idoneità del provvedimento monitorio a sorreggere una procedura esecutiva (Cass.n.51/2023)
Ebbene, nel caso in esame, la ha posto a fondamento dell'opposizione l'inefficacia del CP_1
decreto ingiuntivo, poichè notificato tardivamente unitamente all'atto di precetto e la circostanza non risulta minimamente contestata dall'odierna appellante ( che avrebbe, altrimenti, avuto l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato e, dunque, la tempestività della notifica), di talchè può
considerarsi dato pacifico.
Ad avviso della Corte, però, la tardiva notifica del decreto ingiuntivo non equivale a notifica inesistente (astrattamente idonea a qualificare la proposta opposizione in termini di opposizione alla esecuzione)
L'inesistenza della notificazione di un atto è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto,
esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa ( ex ultimis Cass. 14692/2023; Cass. 25511/2022;Cass. SSUU n. 14916/2016)
Ritiene la Corte che la tardività della notifica non possa farsi rientrare in alcuna delle dette ipotesi,
non integrando né la totale mancanza dell'atto, né, tantomeno, attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a renderla riconoscibile come atto qualificabile come notificazione. Tale conclusione è avvalorata dall'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione a proposito dei presupposti per l'esperibilità del procedimento di cui all'art. 188 disp. att. C.p.c.
Secondo il Supremo Collegio, infatti, siffatto procedimento può essere attivato solo quando la notificazione del decreto ingiuntivo sia inesistente ma non nel caso in cui la notificazione sia stata portata a termine, sia pure tardivamente, o sia viziata da nullità (Cass. n. 36496/2021; Cass.n n.
23903/2018).
Ed invero, “l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui
manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, poiché la notificazione
del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del
creditore di avvalersi del decreto stesso”; la notifica è da considerarsi esistente in caso di
raggiungimento di un qualsiasi esito positivo, restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l'atto
venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione
meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa” ( Cass. n.1509/2029; Cass. SS.UU
14916/2016).
E' stato, in proposito, affermato che qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art
644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma,
possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente,
la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è
inammissibile Posto, dunque, che la tardiva notifica del decreto ingiuntivo non equivaleva ad inesistenza della notifica, il rimedio esperibile dalla non era l'opposizione ex art. 615 c.p.c., bensì, CP_1
l'opposizione al decreto da esperire ai sensi dell' art. 645c.pc. ovvero, ove la tardiva notifica avesse impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva,
ai sensi dell' art. 650 c.p.c.
Ne consegue che l'opposizione esperita ex art. 615 c.p.c. non può che essere dichiarata inammissibile.
Ragioni di completezza inducono, infine, ad osservare che neanche è possibile procedere in questa sede alla conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, pur in presenza del requisiti formali, manca il necessario presupposto, costituito dalla competenza del giudice, adito con il rimedio erroneamente esperito.
E' sufficiente, al riguardo , evidenziare che l'opposizione è stata proposta davanti al Tribunale di
Barcellona P.G. laddove il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Giudice di Pace di Messina.
§
4. All'accoglimento dell'appello segue la rivisitazione delle spese del primo grado.
Invero, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione
(Cass.n.33412/2024).
Poiché, dunque, ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all'esito finale della lite, ne consegue chele spese del doppio grado vanno poste a carico di rimasta totalmente soccombente. CP_1
Esse vanno liquidate come da dispositivo , tenuto conto del valore della controversia ( criterio del disputatum) e secondo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis
(secondo l'art. 6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, tenuto conto dello scaglione relativo al valore della controversia determinato in base al credito per cui si è
proceduto (oggetto della disputa) ed applicando i parametri medi in considerazione dell'entità delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese.
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è
riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento
della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da
intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del
medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi,
dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando
questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n. 15182 del 12.05.2022).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.249/2021 R.G. sull'appello proposto dalla società avverso la Parte_3
sentenza n.781/2020, emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. in data 13.10.2020 e pubblicata in pari data, in riforma della stessa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'opposizione a precetto proposta ex art. 615 c.p.c. da CP_1 2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore CP_1
di delle spese del doppio grado che liquida, in relazione al giudizio di Parte_1
primo grado, in complessivi € 5.077,00 ( di cui € 919,00 per la fase di studio;
€ 777,00 per quella introduttiva;
€ 1.680,00 per quella di trattazione ed € 1.701,00 per quella decisoria)
oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva ( se dovute) ed relazione al presente grado in complessivi € 4.888,00 ( di cui € 1.134,00 per la fase di studio;
€ 921,00 per quella introduttiva;
€ 922,00 per quella di trattazione ed € 1.911,00 per quella decisoria) oltre rimborso delle somme versate a titolo di c.u., spese generali nella misura di legge, cpa e iva
( se dovuta ) .
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 27 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino