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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/09/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 463/24 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del 15.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, la seguente
. SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/24 R.G.
TRA in persona del Sindaco dott. (C.F.: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Maria Giuseppina Panzarella del Foro di PO ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in CodiceFiscale_1
Jacurso (CZ), alla via Seminario n. 2, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
E nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Lamezia Terme (CZ), via Formiti n.11, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Ciriaco e Alberto Ciriaco del Foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dei difensori, come da procura in atti;
-Resistente-
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.3.2024, il premetteva di aver stipulato una Parte_1 convenzione per la gestione associata dei servizi di segreteria con il per gli anni Pt_1 CP_2
2012-2016 e, successivamente, con il per gli anni 2016 -2021 e che, per effetto di Controparte_3 tali convenzioni, il convenuto dott. , aveva svolto la funzione di Segretario Comunale CP_1 del dal 2012 al 2021, prestando servizio contemporaneamente anche nei due Parte_1 predetti comuni con ripartizione dell'orario al 50% e suddivisione nella medesima percentuale delle relative spese.
Aggiungeva poi che, in applicazione dell'art. 42, comma 1, del CCNL del 16.05.2001, norma richiamata dall'art. 6 delle convenzioni e rubricato “Attribuzioni del Segretario”, era stato riconosciuto al il compenso accessorio annuale denominato “retribuzione di risultato” ma CP_1 che, a causa di una errata interpretazione della predetta disposizione contrattuale, sin dal 2012, gli veniva riconosciuta la retribuzione di risultato calcolata nella misura del 10% del monte salari dei due diversi Enti, con l'effetto che il Segretario si era visto attribuire quasi il doppio della citata voce stipendiale accessoria.
In particolare, con decreto sindacale n. 3 del 6.02.2020 ( all.to n. 5 fascicolo parte ricorrente) il riconosceva l'indennità di risultato anche per l'anno 2019 nella misura di € Parte_1
7.943,68, ma il responsabile dell'area finanziaria, con nota prot. n. 907 del 12.03.2020 (v. all.to n.6), negava l'emissione del mandato di pagamento, sollevando proprio l'erroneità dell'interpretazione contrattuale sino a quel momento applicata.
A seguito di contenzioso incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 182/2022 pubblicata in data 16/06/2022, passata in giudicato, il ricorso promosso dal dott. veniva CP_1 rigettato e veniva statuito, tra le altre cose, che “il monte salari da prendere in considerazione sia quello comprendente tutti, ma soltanto, gli emolumenti corrisposti al segretario dal singolo comune… Opinando diversamente l'importo percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione di risultato sarebbe quasi pari al 20% del monte salari complessivo in violazione della disposizione collettiva che fissa la misura unica del 10%” .
Affermava, infine, il Comune ricorrente che, successivamente al passaggio in giudicato della suddetta sentenza con la quale veniva accertata la corretta interpretazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 6 della Convenzione, il e il suo difensore, inoltravano Parte_1 al dott. formale richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite sin dal 2013 CP_1
(v. all. 8 e 9), ma il tentativo di recupero stragiudiziale non sortiva effetto alcuno. Il Comune concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare che il dott. aveva CP_1 percepito, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 -2017 – 2018 – 2019, la complessiva somma di € 27.550,88 di cui € 13.775,45 doveva essere restituiti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, perché indebitamente percepiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva, tempestivamente, la parte convenuta che non contestava nel merito l'obbligo di restituzione ma rilevava un erroneità nei conteggi, in quanto, il aveva Parte_1
“scomputato soltanto le ritenute previdenziali e la ritenuta Irpef di volta in volta applicate all'indennità di risultato, ma non aveva tenuto conto delle addizionali all'Irpef”.
Parte convenuta affermava, quindi, di aver segnalato l'errore con nota del 14.8.2023 (doc. 10), trasmessa in riscontro all'invito al pagamento rivolto il 25.7.2023 dal difensore del avv. Pt_1
Vittoria Maria Giuseppina Panzarella (doc. 8), dichiarandosi effettivamente disponibile al versamento di quanto dovuto.
La comunicazione non aveva avuto alcun esito ed il aveva, quindi, proposto il Parte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che venisse rideterminato l'ammontare delle retribuzioni oggetto di restituzione nella misura di €13.302,15 (anziché € 13.775,45) e, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 3.971,84 (€ 7.943,68 : 2 = € 3.971,84) ovvero del 50% della retribuzione di risultato relativa all'anno 2019, non ancora versata dal Comune, con eventuale compensazione del debito esistente nei confronti del Comune di . Pt_1
3. Con le note di udienza depositate il 14.7.2025, parte ricorrente evidenziava che “nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto l'accordo di definizione sul quantum debeatur compensando parzialmente quanto dovuto dal Dott. a titolo di restituzione di indebito per un totale CP_1 di € 14.391,38, per capitale e interessi, con quanto dovuto dal al dott. Parte_1 [...]
a titolo di indennità di risultato per l'anno 2019, come rideterminata dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Lamezia Terme, sez. lavoro, n. 182/2022, per un totale di € 4.300,06, per capitale e interessi . Per effetto di detto accordo sul quantum debeatur il dott. provvedeva CP_1 all'adempimento nei confronti del pagando l'importo di € 10.091,32 con bonifico bancario Pt_1 del 27.05.2025”.
Evidenziava tuttavia che non vi era accordo sulle spese in relazione alle quali chiedeva, pertanto, la condanna del resistente.
Parte resistente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella richiesta di condanna alle spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale “atteso che il convenuto aveva offerto il versamento delle somme esattamente dovute due anni prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, e dunque il ricorso è stato proposto a tutela di una pretesa infondata, sia in riferimento al credito oggetto di domanda riconvenzionale che è stato implicitamente riconosciuto per gli importi come richiesti dal dr. ”. CP_1
4. Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico pagamento dei reciproci debiti oggetto di causa mediante compensazione degli stessi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, si ritiene che le stesse debbano essere comunque compensate atteso che se è vero che la quantificazione della somma effettuata dal
[...]
con la proposta di definizione del 27.3.2025 coincide con i calcoli effettuati dal dott. Parte_1
con la nota del 14.8.2023 e che effettivamente il Segretario comunale si era reso disponibile CP_1 ad eseguire il relativo bonifico, è altrettanto vero che ha accettato la restituzione dell' Pt_1
l'importo indicato dal a mero titolo transattivo ed ha accolto l'istanza di compensazione con CP_1 quanto dovuto al Segretario a titolo di indennità di risultato relativa all'anno 2019.
Le reciprocità dei crediti oggetto del contendere impone, pertanto, la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Lamezia Terme, 29.09.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale del Lavoro di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, ha depositato, a seguito dell'udienza del 15.07.2025, tenutasi con trattazione scritta, la seguente
. SENTENZA nella causa iscritta al n. 463/24 R.G.
TRA in persona del Sindaco dott. (C.F.: ), Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Vittoria Maria Giuseppina Panzarella del Foro di PO ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in CodiceFiscale_1
Jacurso (CZ), alla via Seminario n. 2, giusta procura in atti.
-Ricorrente-
E nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), residente CP_1 CodiceFiscale_2 in Lamezia Terme (CZ), via Formiti n.11, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco Ciriaco e Alberto Ciriaco del Foro di Lamezia Terme ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, piazza della Repubblica n. 10, presso lo studio dei difensori, come da procura in atti;
-Resistente-
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 13.3.2024, il premetteva di aver stipulato una Parte_1 convenzione per la gestione associata dei servizi di segreteria con il per gli anni Pt_1 CP_2
2012-2016 e, successivamente, con il per gli anni 2016 -2021 e che, per effetto di Controparte_3 tali convenzioni, il convenuto dott. , aveva svolto la funzione di Segretario Comunale CP_1 del dal 2012 al 2021, prestando servizio contemporaneamente anche nei due Parte_1 predetti comuni con ripartizione dell'orario al 50% e suddivisione nella medesima percentuale delle relative spese.
Aggiungeva poi che, in applicazione dell'art. 42, comma 1, del CCNL del 16.05.2001, norma richiamata dall'art. 6 delle convenzioni e rubricato “Attribuzioni del Segretario”, era stato riconosciuto al il compenso accessorio annuale denominato “retribuzione di risultato” ma CP_1 che, a causa di una errata interpretazione della predetta disposizione contrattuale, sin dal 2012, gli veniva riconosciuta la retribuzione di risultato calcolata nella misura del 10% del monte salari dei due diversi Enti, con l'effetto che il Segretario si era visto attribuire quasi il doppio della citata voce stipendiale accessoria.
In particolare, con decreto sindacale n. 3 del 6.02.2020 ( all.to n. 5 fascicolo parte ricorrente) il riconosceva l'indennità di risultato anche per l'anno 2019 nella misura di € Parte_1
7.943,68, ma il responsabile dell'area finanziaria, con nota prot. n. 907 del 12.03.2020 (v. all.to n.6), negava l'emissione del mandato di pagamento, sollevando proprio l'erroneità dell'interpretazione contrattuale sino a quel momento applicata.
A seguito di contenzioso incardinato presso il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 182/2022 pubblicata in data 16/06/2022, passata in giudicato, il ricorso promosso dal dott. veniva CP_1 rigettato e veniva statuito, tra le altre cose, che “il monte salari da prendere in considerazione sia quello comprendente tutti, ma soltanto, gli emolumenti corrisposti al segretario dal singolo comune… Opinando diversamente l'importo percepito dal ricorrente a titolo di retribuzione di risultato sarebbe quasi pari al 20% del monte salari complessivo in violazione della disposizione collettiva che fissa la misura unica del 10%” .
Affermava, infine, il Comune ricorrente che, successivamente al passaggio in giudicato della suddetta sentenza con la quale veniva accertata la corretta interpretazione della disposizione contrattuale di cui all'art. 6 della Convenzione, il e il suo difensore, inoltravano Parte_1 al dott. formale richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite sin dal 2013 CP_1
(v. all. 8 e 9), ma il tentativo di recupero stragiudiziale non sortiva effetto alcuno. Il Comune concludeva, pertanto, chiedendo accertarsi e dichiarare che il dott. aveva CP_1 percepito, a titolo di retribuzione di risultato per gli anni 2013 – 2014 – 2015 – 2016 -2017 – 2018 – 2019, la complessiva somma di € 27.550,88 di cui € 13.775,45 doveva essere restituiti in esecuzione della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme, perché indebitamente percepiti, oltre interessi e rivalutazione come per legge e con vittoria di spese di lite.
2. Si costituiva, tempestivamente, la parte convenuta che non contestava nel merito l'obbligo di restituzione ma rilevava un erroneità nei conteggi, in quanto, il aveva Parte_1
“scomputato soltanto le ritenute previdenziali e la ritenuta Irpef di volta in volta applicate all'indennità di risultato, ma non aveva tenuto conto delle addizionali all'Irpef”.
Parte convenuta affermava, quindi, di aver segnalato l'errore con nota del 14.8.2023 (doc. 10), trasmessa in riscontro all'invito al pagamento rivolto il 25.7.2023 dal difensore del avv. Pt_1
Vittoria Maria Giuseppina Panzarella (doc. 8), dichiarandosi effettivamente disponibile al versamento di quanto dovuto.
La comunicazione non aveva avuto alcun esito ed il aveva, quindi, proposto il Parte_1 ricorso introduttivo del presente giudizio.
Chiedeva, pertanto, in via principale, che venisse rideterminato l'ammontare delle retribuzioni oggetto di restituzione nella misura di €13.302,15 (anziché € 13.775,45) e, in via riconvenzionale, il pagamento della somma di € 3.971,84 (€ 7.943,68 : 2 = € 3.971,84) ovvero del 50% della retribuzione di risultato relativa all'anno 2019, non ancora versata dal Comune, con eventuale compensazione del debito esistente nei confronti del Comune di . Pt_1
3. Con le note di udienza depositate il 14.7.2025, parte ricorrente evidenziava che “nelle more del procedimento le parti hanno raggiunto l'accordo di definizione sul quantum debeatur compensando parzialmente quanto dovuto dal Dott. a titolo di restituzione di indebito per un totale CP_1 di € 14.391,38, per capitale e interessi, con quanto dovuto dal al dott. Parte_1 [...]
a titolo di indennità di risultato per l'anno 2019, come rideterminata dalla sentenza del CP_1
Tribunale di Lamezia Terme, sez. lavoro, n. 182/2022, per un totale di € 4.300,06, per capitale e interessi . Per effetto di detto accordo sul quantum debeatur il dott. provvedeva CP_1 all'adempimento nei confronti del pagando l'importo di € 10.091,32 con bonifico bancario Pt_1 del 27.05.2025”.
Evidenziava tuttavia che non vi era accordo sulle spese in relazione alle quali chiedeva, pertanto, la condanna del resistente.
Parte resistente aderiva alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo, tuttavia, nella richiesta di condanna alle spese di lite in base al principio di soccombenza virtuale “atteso che il convenuto aveva offerto il versamento delle somme esattamente dovute due anni prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, e dunque il ricorso è stato proposto a tutela di una pretesa infondata, sia in riferimento al credito oggetto di domanda riconvenzionale che è stato implicitamente riconosciuto per gli importi come richiesti dal dr. ”. CP_1
4. Tenuto conto dell'avvenuto e pacifico pagamento dei reciproci debiti oggetto di causa mediante compensazione degli stessi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Quanto alle spese di lite, non essendovi accordo tra le parti, si ritiene che le stesse debbano essere comunque compensate atteso che se è vero che la quantificazione della somma effettuata dal
[...]
con la proposta di definizione del 27.3.2025 coincide con i calcoli effettuati dal dott. Parte_1
con la nota del 14.8.2023 e che effettivamente il Segretario comunale si era reso disponibile CP_1 ad eseguire il relativo bonifico, è altrettanto vero che ha accettato la restituzione dell' Pt_1
l'importo indicato dal a mero titolo transattivo ed ha accolto l'istanza di compensazione con CP_1 quanto dovuto al Segretario a titolo di indennità di risultato relativa all'anno 2019.
Le reciprocità dei crediti oggetto del contendere impone, pertanto, la integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lamezia Terme, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione: a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite tra le parti. Lamezia Terme, 29.09.2025
Il GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara