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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18017/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in rinvio da ordinanza di Cassazione, notificato in data 06.05.2024
DA
AVV. , C.F. , in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il suo studio, in Milano, Viale Lazio n. 8
ATTORE
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
20.03.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'avv. ad ottenere la corresponsione del saldo del Parte_1 compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore della Signora a far data dall'aprile 2016, CP_1 determinato nell'importo complessivo di Euro 8.352,52, ovvero nella maggiore o minor somma che il
Giudice riterrà di liquidare, per l'effetto condannando la convenuta medesima al pagamento di detto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Avv. Parte_1
Con il pieno favore delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio relativi alla presente vertenza, come da complessiva nota spese che verrà depositata in vista della ridetta udienza di discussione orale”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
20.03.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2025 l'avv. in rinvio dall'ordinanza della Corte Pt_1
Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, N. R.G. 13197/2023, Numero di Raccolta Generale
3506/2024, emessa in data 24.01.2024, pubblicata in data 07.02.2024 e prodotta in questo giudizio in copia conforme rilasciata in data 30.04.2024 (vedasi doc. D1 fascicolo attore), conveniva in giudizio la NO con richiesta di condannarla, accertato e dichiarato il diritto dell'avv. CP_1 Pt_1 ad ottenere la corresponsione del saldo del compenso asseritamente dovuto per l'attività
[...] professionale stragiudiziale resa in favore della convenuta, a corrispondere l'importo complessivo di
Euro 8.352,52, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta dal giudice di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con il pieno favore delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio relativi alla presente vertenza.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 02.08.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, dichiarava la contumacia della convenuta e con ordinanza resa fuori udienza, in data 20.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, disponeva l'acquisizione del fascicolo iscritto avanti il Tribunale di Milano R.G. 29777/2018 e del pagina 2 di 8 fascicolo iscritto avanti alla Corte d'Appello di Milano R.G. 439/2022, come richiesto dall'attore con atto di citazione e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rinviava la stessa, ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 20.03.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento dell'attore in ordine all'asserito credito, a saldo di quanto ritenuto dovuto da parte della NO , in proprio favore, per l'attività CP_1 professionale svolta dall'avv. in favore della convenuta, in relazione ad un sinistro stradale Pt_1
occorso alla NO in data 15.04.2016. CP_1
L'avv. in data 07.06.2018, notificava alla NO atto di citazione, deducendo Pt_1 CP_1
che la convenuta, per mezzo della propria figlia, la NO in data 19.04.2016, aveva Persona_1 richiesto all'odierno attore la disponibilità a rendere in suo favore idonea assistenza legale, in relazione al sinistro stradale occorsole in data 15.04.2016 e che lo stesso avv. ricevuto nelle settimane Pt_1
successive tutto il carteggio, anche clinico, inerente la vertenza, in data 25.07.2016, trasmetteva ad ogni responsabile, via pec, propria lettera di intervento formale (vedasi doc. A1 e ss. fascicolo attore).
L'attore asseriva che l'attività professionale svolta dallo stesso era consistita nello studio approfondito di tutto il carteggio formatosi sul caso e nei successivi scambi telefonici e via e-mail con
[...]
(compagnia assicuratrice della responsabile civile, nel prosieguo, per brevità, Controparte_2
Cont
, con la cliente e con la NO intermediaria della convenuta, con il consulente Persona_1 del lavoro della datrice della NO e con l' (viste le implicazioni derivanti dal fatto CP_1 CP_3
che il sinistro era avvenuto in itinere), nonché con la fiduciaria e con il medico legale di parte, oltre che nelle sessioni di studio con la cliente nelle giornate in data 10.02.2017, 20.03.2017 18.04.2017,
28.07.2017, 13.4.2018 (vedasi docc. da A1 ad A55 fascicolo attore).
L'attore sosteneva che la convenuta era stata sempre e costantemente aggiornata circa lo sviluppo del caso e che il lavoro svolto consentiva alla danneggiata di ottenere il pagamento, da parte della compagnia assicurativa e, dunque, al netto di quanto a vario titolo versato/versando (anche in rendita vitalizia) da per Euro 50.029,68, della complessiva ed ulteriore somma di Euro 92.768,00 di CP_3
cui Euro 12.768,00 a mezzo di assegno circolare del 05.07.2017, Euro 40.000,00 a mezzo di assegno circolare del 19.03.2018, Euro 40.000,00 a mezzo assegno circolare del 21.03.2018 (vedasi, in particolare, docc. A34, A37 e A40 fascicolo attore).
pagina 3 di 8 L'attore rilevava di aver richiesto alla cliente il saldo dei propri compensi professionali che veniva concordato tra le parti, previa espressa accettazione della debitrice che ne rilasciava formale ricognizione scritta, in data 13.04.2028, in complessivi Euro 13.500,00 oltre ogni accessorio di legge
(vedasi doc. A 42 fascicolo attore).
Parte attrice rilevava che la convenuta, con bonifico bancario in data 30.04.2018 rimetteva all'attore il solo e minore importo, lordo di accessori, di Euro 7.295,60, che veniva fatturato quale mero acconto sul maggior dovuto e che, a fronte dei reiterati solleciti di pagamento, la Signora ometteva di CP_1 versare il residuo importo che, pertanto, l'attore provvedeva a richiedere, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del proprio asserito credito maturato, con maggiorazione delle spese di lite.
L'attore riteneva aver maturato il proprio diritto a percepire il compenso professionale richiesto per l'attività di assistenza stragiudiziale resa in favore dell'odierna convenuta sulla scorta dei parametri normativi pro tempore vigenti, applicati su scaglione di valore di riferimento (valore dell'affare da
Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00), ed in ragione del risultato conseguito.
Quanto alla congruità della parcella emessa, l'attore osservava che era stata predisposta considerando il valore di riferimento della controversia ed applicando, per il calcolo del dovuto, il tariffario vigente con riferimento ai parametri stragiudiziali, con le maggiorazioni consentite dall'art. 19, comma 1, D.M.
55/2014.
L'attore pertanto riteneva che la quantificazione del compenso dovesse ritenersi legittima e congrua, con conseguente condanna della NO al versamento dell'importo complessivo e lordo CP_1
di Euro 12.402,52.
La convenuta si costituiva nel giudizio di primo grado davanti al primo giudicante, dott. Per_2
, contestando le pretese avanzate a suo carico.
[...]
A seguito delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale, avvenuto in data
Cont 16.10.2019, il giudice assegnatario disponeva la chiamata dei terzi, ed . CP_4
Tale integrazione del contraddittorio non veniva effettuata né dalla NO , né dall'attore, che CP_1 diceva di aver tenuto aggiornata la compagnia sull'andamento del giudizio e del suo iniziale esito. CP_4
L'attore asseriva che, nel corso delle settimane successive all'ordine giudiziale, verificava con il legale nominato dalla controparte le ragioni per cui detta integrazione non era stata effettuata nei termini di rito ad opera della convenuta che, a suo dire, aveva provocato detta integrazione e, conseguentemente, depositava varie istanze e memorie, tutte rigettate dal primo giudice decidente. L'attore riteneva che detta chiamata in causa non fosse necessaria, in quanto dette compagnie - alla luce del fatto che l'attore le avesse tenute a completa conoscenza di ogni aspetto del sinistro e della copiosa documentazione già
pagina 4 di 8 versata in atti, da cui l'attore riteneva emergessero le somme e le imputazioni dei versamenti effettuati Cont da quale compagnia operante in manleva - in alcun modo dovevano ritenersi obbligate verso la stessa convenuta.
Con sentenza n. 6229/2021, emessa in data 16.07.2021, il Tribunale, in primo grado, disponeva, in via preliminare, l'estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., senza entrare nel merito della vicenda, condannando l'odierno attore alle spese di giudizio (vedasi doc. B e ss. fascicolo attore).
In data 11.02.2022 veniva proposto appello e, a fronte della comparsa avversaria, la Corte d'Appello di
Milano, Seconda Sezione Civile, rigettava le domande proposte, ancora condannando l'attore al versamento delle spese del giudizio (vedasi doc. C e ss. fascicolo attore).
In data 14.06.2023, veniva proposto ricorso per Cassazione che, senza deposito di controricorso da parte della ritenuta debitrice, si esauriva con emissione dell'ordinanza n. 3506, in data 24.01.2024, pubblicata in data 07.02.2024 e depositata nel presente fascicolo in sua copia conforme rilasciata in data 30.04.2024 (vedasi doc. D e ss. fascicolo attore).
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con il provvedimento sopra appena citato
(errata/illegittima estinzione del giudizio senza previo ordine di cancellazione della causa a suo tempo pendente avanti il Tribunale) l'attore dava atto che, nelle more delle varie e lunghe fasi di questo procedimento, aveva ricevuto, da e senza alcun suo riconoscimento in ordine alle presunte pretese CP_4
verso la NO , dunque al solo fine di consentire a detta Compagnia assicurativa CP_1
l'archiviazione del fascicolo (come del resto già verbalizzato avanti la Corta d'Appello di Milano in data 13.09.2022, vedasi doc. E fascicolo attore), un pagamento lordo di Euro 4.050,00 e che ciò, pertanto, aveva comportato una riduzione della domanda di pagamento (comunque nei confronti della sola convenuta).
L'attore ha dichiarato e confermato ogni più ampia rinuncia ad ogni domanda/pretesa nei confronti di Cont
e verso che già corrispose alla danneggiata quanto ritenuto a titolo di spese legali, poi solo in CP_4 parte versate dalla beneficiaria convenuta all'attore difensore.
L'attore, pertanto, al mero fine di ottemperare ai principi statuiti dalla richiamata ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ha integrato già il contraddittorio, come a suo tempo disposto dal primo giudice, notificando la presente citazione ai terzi, in data 07.05.2024, innanzitutto per mera notificatio litis, per consentire loro ogni più ampia difesa in ordine ad eventuali domande che la NO
avesse dovuto formalizzare a loro carico (vedasi primo allegato al fascicolo telematico CP_1 dell'attore).
***
pagina 5 di 8 Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la copiosa documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo inter partes successivamente (vedasi tutta la documentazione in atti).
Non vi sono altresì dubbi sul fatto che la NO abbia concordato con l'attore il compenso per CP_1
l'attività dallo stesso svolta in Euro 13.500,00, oltre accessori di legge attraverso formale ricognizione scritta, in data 13.04.2028 (vedasi doc. A 42 fascicolo attore).
Non vi sono neppure dubbi sul fatto che la stessa NO riconosceva di aver pagato in data CP_1
27.04.2018 (e di essere in attesa di fattura) l'importo di Euro 7.295,60, quale acconto sul maggior importo (vedasi doc. A42 fascicolo attore).
In relazione al riconoscimento di debito (ossia alla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti, vedasi doc. n. A42 fascicolo attore) deve applicarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ricognizione non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di ricognizione o trovarsi in itinere al momento di questa, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto (Cass. civ. sez. III,
11/12/00 n. 15575 e 01/08/02 n. 11426).
pagina 6 di 8 Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore.
Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi parte attrice avente diritto ad ottenere la corresponsione del saldo del compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore della NO nell'importo complessivo di Euro 8.352,52, con conseguente condanna della CP_1
convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal
04.06.2018 (vedasi diffida, doc. n. A48 fascicolo attore) alla domanda ed ex art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo.
Si rileva che la Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra indicata ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass.,
n. 15506/2018).
Nella specie, considerata la sostanziale soccombenza della convenuta, le spese di tutti i gradi sono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto
13.08.2022 n. 147 (Euro 2.540,00 per il primo grado;
Euro 2.906,00 per il secondo grado;
Euro
1.541,00 per il giudizio in Cassazione;
Euro 2.540,00 per il giudizio di rinvio).
P.Q.M.
decidendo in sede di rinvio, accerta il diritto di parte attrice ad ottenere dalla convenuta la corresponsione del saldo del compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa dall'attore avv. in favore della convenuta NO nell'importo complessivo di Euro Parte_1 CP_1
8.352,52, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal 04.06.2018 alla domanda ed ex art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta contumace a rifondere a parte attrice le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.527,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 07 Aprile 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Cinzia Cassone
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE V CIVILE
Giudice dott. CINZIA CASSONE ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in rinvio da ordinanza di Cassazione, notificato in data 06.05.2024
DA
AVV. , C.F. , in proprio, elettivamente domiciliato Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il suo studio, in Milano, Viale Lazio n. 8
ATTORE
CONTRO
, C.F. , Controparte_1 CodiceFiscale_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da udienza di precisazione delle conclusioni in data
20.03.2025 e da fogli allegati pagina 1 di 8 CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
Nel merito:
- accertare e dichiarare il diritto dell'avv. ad ottenere la corresponsione del saldo del Parte_1 compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore della Signora a far data dall'aprile 2016, CP_1 determinato nell'importo complessivo di Euro 8.352,52, ovvero nella maggiore o minor somma che il
Giudice riterrà di liquidare, per l'effetto condannando la convenuta medesima al pagamento di detto importo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'Avv. Parte_1
Con il pieno favore delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio relativi alla presente vertenza, come da complessiva nota spese che verrà depositata in vista della ridetta udienza di discussione orale”.
Il giudice, letti gli atti ed i documenti di causa;
lette le conclusioni precisate dalla parte costituita ed ascoltata la discussione orale all'udienza in data
20.03.2025; pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 06.05.2025 l'avv. in rinvio dall'ordinanza della Corte Pt_1
Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, N. R.G. 13197/2023, Numero di Raccolta Generale
3506/2024, emessa in data 24.01.2024, pubblicata in data 07.02.2024 e prodotta in questo giudizio in copia conforme rilasciata in data 30.04.2024 (vedasi doc. D1 fascicolo attore), conveniva in giudizio la NO con richiesta di condannarla, accertato e dichiarato il diritto dell'avv. CP_1 Pt_1 ad ottenere la corresponsione del saldo del compenso asseritamente dovuto per l'attività
[...] professionale stragiudiziale resa in favore della convenuta, a corrispondere l'importo complessivo di
Euro 8.352,52, ovvero la maggiore o minor somma ritenuta dal giudice di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e con il pieno favore delle spese e dei compensi professionali di tutti i gradi di giudizio relativi alla presente vertenza.
La causa veniva inizialmente assegnata alla dott.ssa Simonetta Scirpo, a far data dal 02.08.2024 veniva definitivamente assegnata alla scrivente che, dichiarava la contumacia della convenuta e con ordinanza resa fuori udienza, in data 20.11.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza in pari data, disponeva l'acquisizione del fascicolo iscritto avanti il Tribunale di Milano R.G. 29777/2018 e del pagina 2 di 8 fascicolo iscritto avanti alla Corte d'Appello di Milano R.G. 439/2022, come richiesto dall'attore con atto di citazione e, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, rinviava la stessa, ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza in data 20.03.2025, concedendo un termine intermedio per il deposito di eventuali brevi note conclusive.
***
Occorre brevemente esporre le vicende fattuali e giudiziali pregresse che hanno dato vita alla vertenza in questione, alla luce della documentazione in atti.
La presente causa trae origine dalle richieste di pagamento dell'attore in ordine all'asserito credito, a saldo di quanto ritenuto dovuto da parte della NO , in proprio favore, per l'attività CP_1 professionale svolta dall'avv. in favore della convenuta, in relazione ad un sinistro stradale Pt_1
occorso alla NO in data 15.04.2016. CP_1
L'avv. in data 07.06.2018, notificava alla NO atto di citazione, deducendo Pt_1 CP_1
che la convenuta, per mezzo della propria figlia, la NO in data 19.04.2016, aveva Persona_1 richiesto all'odierno attore la disponibilità a rendere in suo favore idonea assistenza legale, in relazione al sinistro stradale occorsole in data 15.04.2016 e che lo stesso avv. ricevuto nelle settimane Pt_1
successive tutto il carteggio, anche clinico, inerente la vertenza, in data 25.07.2016, trasmetteva ad ogni responsabile, via pec, propria lettera di intervento formale (vedasi doc. A1 e ss. fascicolo attore).
L'attore asseriva che l'attività professionale svolta dallo stesso era consistita nello studio approfondito di tutto il carteggio formatosi sul caso e nei successivi scambi telefonici e via e-mail con
[...]
(compagnia assicuratrice della responsabile civile, nel prosieguo, per brevità, Controparte_2
Cont
, con la cliente e con la NO intermediaria della convenuta, con il consulente Persona_1 del lavoro della datrice della NO e con l' (viste le implicazioni derivanti dal fatto CP_1 CP_3
che il sinistro era avvenuto in itinere), nonché con la fiduciaria e con il medico legale di parte, oltre che nelle sessioni di studio con la cliente nelle giornate in data 10.02.2017, 20.03.2017 18.04.2017,
28.07.2017, 13.4.2018 (vedasi docc. da A1 ad A55 fascicolo attore).
L'attore sosteneva che la convenuta era stata sempre e costantemente aggiornata circa lo sviluppo del caso e che il lavoro svolto consentiva alla danneggiata di ottenere il pagamento, da parte della compagnia assicurativa e, dunque, al netto di quanto a vario titolo versato/versando (anche in rendita vitalizia) da per Euro 50.029,68, della complessiva ed ulteriore somma di Euro 92.768,00 di CP_3
cui Euro 12.768,00 a mezzo di assegno circolare del 05.07.2017, Euro 40.000,00 a mezzo di assegno circolare del 19.03.2018, Euro 40.000,00 a mezzo assegno circolare del 21.03.2018 (vedasi, in particolare, docc. A34, A37 e A40 fascicolo attore).
pagina 3 di 8 L'attore rilevava di aver richiesto alla cliente il saldo dei propri compensi professionali che veniva concordato tra le parti, previa espressa accettazione della debitrice che ne rilasciava formale ricognizione scritta, in data 13.04.2028, in complessivi Euro 13.500,00 oltre ogni accessorio di legge
(vedasi doc. A 42 fascicolo attore).
Parte attrice rilevava che la convenuta, con bonifico bancario in data 30.04.2018 rimetteva all'attore il solo e minore importo, lordo di accessori, di Euro 7.295,60, che veniva fatturato quale mero acconto sul maggior dovuto e che, a fronte dei reiterati solleciti di pagamento, la Signora ometteva di CP_1 versare il residuo importo che, pertanto, l'attore provvedeva a richiedere, con conseguente condanna della convenuta al pagamento del proprio asserito credito maturato, con maggiorazione delle spese di lite.
L'attore riteneva aver maturato il proprio diritto a percepire il compenso professionale richiesto per l'attività di assistenza stragiudiziale resa in favore dell'odierna convenuta sulla scorta dei parametri normativi pro tempore vigenti, applicati su scaglione di valore di riferimento (valore dell'affare da
Euro 52.001,00 ad Euro 260.000,00), ed in ragione del risultato conseguito.
Quanto alla congruità della parcella emessa, l'attore osservava che era stata predisposta considerando il valore di riferimento della controversia ed applicando, per il calcolo del dovuto, il tariffario vigente con riferimento ai parametri stragiudiziali, con le maggiorazioni consentite dall'art. 19, comma 1, D.M.
55/2014.
L'attore pertanto riteneva che la quantificazione del compenso dovesse ritenersi legittima e congrua, con conseguente condanna della NO al versamento dell'importo complessivo e lordo CP_1
di Euro 12.402,52.
La convenuta si costituiva nel giudizio di primo grado davanti al primo giudicante, dott. Per_2
, contestando le pretese avanzate a suo carico.
[...]
A seguito delle dichiarazioni dalla stessa rese in sede di interrogatorio formale, avvenuto in data
Cont 16.10.2019, il giudice assegnatario disponeva la chiamata dei terzi, ed . CP_4
Tale integrazione del contraddittorio non veniva effettuata né dalla NO , né dall'attore, che CP_1 diceva di aver tenuto aggiornata la compagnia sull'andamento del giudizio e del suo iniziale esito. CP_4
L'attore asseriva che, nel corso delle settimane successive all'ordine giudiziale, verificava con il legale nominato dalla controparte le ragioni per cui detta integrazione non era stata effettuata nei termini di rito ad opera della convenuta che, a suo dire, aveva provocato detta integrazione e, conseguentemente, depositava varie istanze e memorie, tutte rigettate dal primo giudice decidente. L'attore riteneva che detta chiamata in causa non fosse necessaria, in quanto dette compagnie - alla luce del fatto che l'attore le avesse tenute a completa conoscenza di ogni aspetto del sinistro e della copiosa documentazione già
pagina 4 di 8 versata in atti, da cui l'attore riteneva emergessero le somme e le imputazioni dei versamenti effettuati Cont da quale compagnia operante in manleva - in alcun modo dovevano ritenersi obbligate verso la stessa convenuta.
Con sentenza n. 6229/2021, emessa in data 16.07.2021, il Tribunale, in primo grado, disponeva, in via preliminare, l'estinzione del procedimento ex art. 307 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 107 c.p.c., senza entrare nel merito della vicenda, condannando l'odierno attore alle spese di giudizio (vedasi doc. B e ss. fascicolo attore).
In data 11.02.2022 veniva proposto appello e, a fronte della comparsa avversaria, la Corte d'Appello di
Milano, Seconda Sezione Civile, rigettava le domande proposte, ancora condannando l'attore al versamento delle spese del giudizio (vedasi doc. C e ss. fascicolo attore).
In data 14.06.2023, veniva proposto ricorso per Cassazione che, senza deposito di controricorso da parte della ritenuta debitrice, si esauriva con emissione dell'ordinanza n. 3506, in data 24.01.2024, pubblicata in data 07.02.2024 e depositata nel presente fascicolo in sua copia conforme rilasciata in data 30.04.2024 (vedasi doc. D e ss. fascicolo attore).
Alla luce di quanto disposto dalla Suprema Corte con il provvedimento sopra appena citato
(errata/illegittima estinzione del giudizio senza previo ordine di cancellazione della causa a suo tempo pendente avanti il Tribunale) l'attore dava atto che, nelle more delle varie e lunghe fasi di questo procedimento, aveva ricevuto, da e senza alcun suo riconoscimento in ordine alle presunte pretese CP_4
verso la NO , dunque al solo fine di consentire a detta Compagnia assicurativa CP_1
l'archiviazione del fascicolo (come del resto già verbalizzato avanti la Corta d'Appello di Milano in data 13.09.2022, vedasi doc. E fascicolo attore), un pagamento lordo di Euro 4.050,00 e che ciò, pertanto, aveva comportato una riduzione della domanda di pagamento (comunque nei confronti della sola convenuta).
L'attore ha dichiarato e confermato ogni più ampia rinuncia ad ogni domanda/pretesa nei confronti di Cont
e verso che già corrispose alla danneggiata quanto ritenuto a titolo di spese legali, poi solo in CP_4 parte versate dalla beneficiaria convenuta all'attore difensore.
L'attore, pertanto, al mero fine di ottemperare ai principi statuiti dalla richiamata ordinanza emessa dalla Suprema Corte di Cassazione, ha integrato già il contraddittorio, come a suo tempo disposto dal primo giudice, notificando la presente citazione ai terzi, in data 07.05.2024, innanzitutto per mera notificatio litis, per consentire loro ogni più ampia difesa in ordine ad eventuali domande che la NO
avesse dovuto formalizzare a loro carico (vedasi primo allegato al fascicolo telematico CP_1 dell'attore).
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pagina 5 di 8 Si rileva che, presupposto essenziale e imprescindibile dell'esistenza di un rapporto di prestazione d'opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l'avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idoneo a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell'incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l'incarico per cui chiede il corrispettivo (vedasi Tribunale Roma sez. XI,
04.09.2019, n.16936).
In generale, il contratto d'opera professionale per l'espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito, come sopra ricordato, in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l'esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali (vedasi Tribunale Ravenna, 11.03.2019, n.261).
Nel caso di specie, alla luce di tutta la copiosa documentazione in atti non vi sono dubbi circa la validità dell'accordo inter partes successivamente (vedasi tutta la documentazione in atti).
Non vi sono altresì dubbi sul fatto che la NO abbia concordato con l'attore il compenso per CP_1
l'attività dallo stesso svolta in Euro 13.500,00, oltre accessori di legge attraverso formale ricognizione scritta, in data 13.04.2028 (vedasi doc. A 42 fascicolo attore).
Non vi sono neppure dubbi sul fatto che la stessa NO riconosceva di aver pagato in data CP_1
27.04.2018 (e di essere in attesa di fattura) l'importo di Euro 7.295,60, quale acconto sul maggior importo (vedasi doc. A42 fascicolo attore).
In relazione al riconoscimento di debito (ossia alla corrispondenza e-mail intercorsa tra le parti, vedasi doc. n. A42 fascicolo attore) deve applicarsi il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale la ricognizione non costituisce fonte autonoma di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, venendo ad operarsi, in forza dell'art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della causa debendi, comportante una semplice relevatio ab onere probandi per la quale il destinatario della ricognizione è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria e che, oltre ad essere preesistente, può anche nascere contemporaneamente alla dichiarazione di ricognizione o trovarsi in itinere al momento di questa, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido o si è estinto (Cass. civ. sez. III,
11/12/00 n. 15575 e 01/08/02 n. 11426).
pagina 6 di 8 Nel caso in esame parte convenuta è rimasta contumace e non ci sono, pertanto, elementi probanti volti a contrastare la pretesa dell'attore.
Alla luce pertanto della documentazione in atti deve ritersi parte attrice avente diritto ad ottenere la corresponsione del saldo del compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa in favore della NO nell'importo complessivo di Euro 8.352,52, con conseguente condanna della CP_1
convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal
04.06.2018 (vedasi diffida, doc. n. A48 fascicolo attore) alla domanda ed ex art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo.
Si rileva che la Corte di Cassazione con l'ordinanza sopra indicata ha rinviato al Tribunale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, al quale la causa è stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di Cassazione -
e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass.,
n. 15506/2018).
Nella specie, considerata la sostanziale soccombenza della convenuta, le spese di tutti i gradi sono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo, in ragione della controversia e delle tabelle dei compensi professionali di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, come modificato dal decreto
13.08.2022 n. 147 (Euro 2.540,00 per il primo grado;
Euro 2.906,00 per il secondo grado;
Euro
1.541,00 per il giudizio in Cassazione;
Euro 2.540,00 per il giudizio di rinvio).
P.Q.M.
decidendo in sede di rinvio, accerta il diritto di parte attrice ad ottenere dalla convenuta la corresponsione del saldo del compenso dovuto per l'attività professionale stragiudiziale resa dall'attore avv. in favore della convenuta NO nell'importo complessivo di Euro Parte_1 CP_1
8.352,52, con conseguente condanna della convenuta al pagamento di detto importo, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma c.c. dal 04.06.2018 alla domanda ed ex art. 1284, IV comma c.c. dalla domanda al saldo;
condanna parte convenuta contumace a rifondere a parte attrice le spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 9.527,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Milano, il 07 Aprile 2025, sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c.
pagina 7 di 8 Il Giudice
Cinzia Cassone
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