Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: ED LL de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2401 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 4.11.2024 tra (cod. fisc. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, (cod. fisc. Parte_1 [...]
) E (cod. fisc. ), elet- C.F._1 Parte_2 CodiceFiscale_2 tivamente domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 15, presso lo studio degli avv. Laura Di Pietro Laurenti e Claudio di Pietropaolo, che li rappresentano e difendono unitamente agli avv. Franco Maria Grasselli, Rita Boggiani e Fe- derica Grasselli per procura su foglio separato allegato all'atto di citazione in appello;
-appellanti- e (cod. fisc. ), in persona del legale rappre- Controparte_1 P.IVA_2 sentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Ar- naldo Da Brescia n. 9/10, presso lo studio dell'avv. Andrea Fioretti, che la rappresenta e difende per procura generale alle liti a rogito del notaio Per_1
di Bologna in data 29.10.2020 (rep. n. 115840; racc. n. …), in atti;
[...]
-appellata- OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per ed “chiede che Parte_1 Parte_1 Parte_2 la Corte voglia dichiarare la riforma integrale della sentenza di primo grado (…) nonché accogliere tutte le conclusioni come formulate in atti dalla società
CONCLUSIONI PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
“Voglia l'On. le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento delle domande suesposte:
NEL MERITO
A) Accertare e dichiarare relativamente ai contratti bancari stipulati fra la banca e la società (conti correnti indicati in atti e linee di credito risultanti dalla centrale rischi gestita dalla Banca d'AL – docc. A/2, B, C), la nullità, o l'annullamento o l'inesistenza o l'inefficacia o l'invalidità delle pattuizioni di tutte le condizioni economiche (ivi compresi i tassi di interesse, anche usu- rari, le clausole anatocistiche, le c.m.s., le valute, le commissioni comunque denominate, le spese, gli oneri a qualsivoglia titolo) applicate nel tempo ai rapporti intercorsi fra le banca e la società, con particolare riferimento a quelle indicate dalla banca sugli estratti conto prodotti (cfr. estratti conto: doc. B e CTP : doc. C ), in quanto: risultano violati gli obblighi di forma scritta ad substantiam, la normativa in materia di anatocismo, la normativa del TUB, di cui agli artt. 117, 117 bis, 118 e 119 T.U.B., 1283, 1284, 820, 821, 1326, 1325, 1346, 2702, 1339, 1418, 1419 e 2704 c.c., Del. CICR 9.2.2000, artt. 41 e 47 Cost., al D. L. 29.11.2008 n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009 n. 2), bis D. Lgs.
1.9.1993 n. 385 (TUB); per collegamento negoziale fra contratti nulli;
per violazione degli artt. 1325, 1343, 1344 c.c.; per il superamento del “tasso soglia” di cui alla legge 07/03/1996 n. 108 ed agli artt. 644 c.p., 2043, 2059, 1418 C. C., con gli effetti cui all'art. 1815 c.c. e all'art. 2033 c.c.
e conseguentemente condannare la banca, in persona del legale rappresen- tante pro-tempore: al ricalcolo del corretto dare/avere fra le parti e alla rideterminazione dei saldi finali dei predetti rapporti, ad apportare le dovute annotazioni in accre- dito sui conti correnti ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della medesima, ai sensi dell'art. 2033, di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca e/o di tutti i pagamenti comunque ef- fettuati dalla società stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità
o annullamento o inefficacia o inesistenza o comunque invalidità come sopra 2 accertate e dichiarate, con riconoscimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti in favore della società sulle somme indebitamente addebitate alla società nel tempo. Salva comunque la necessità di ricondurre proces- sualmente a “zero” i saldi debitori iniziali, nonché operare un corretto rical- colo sulla base del predetto “azzeramento”.
Somme che si quantificano (allo stato degli atti) in un importo non inferiore ad euro Euro 954.380,00 oltre interessi ed accessori, salva diversa determi- nazione in corso di causa (…), con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, IVA e CPA come stabiliti per legge, con compensazione legale/giudiziale fra tutte le somme che risultassero eventualmente reciprocamente dovute dalle parti a qualsivoglia titolo e/o causa”; per “Voglia l'Ill.ma Corte: Controparte_1
- in via preliminare di rito, dichiarare il difetto di legittimazione della signora a proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma Parte_2
n. 3361/2019;
- in via principale, respingere integralmente l'appello proposto dalla
[...]
dal sig. e dalla sig.ra in Parte_1 Parte_1 Parte_2 quanto fondato su motivi inammissibili e, in ogni caso, destituiti di qualsivo- glia fondamento
- di conseguenza, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Roma n. 3361/ 2019, anche eventualmente per le eccezioni svolte in primo grado, rimaste assorbite e riproposte in parte motiva.
Con vittoria di spese e compenso della causa d'appello, ai medi in base al valore della causa”.
FATTO E DIRITTO
1. La nonché e in Parte_1 Controparte_2 Parte_1 proprio quali soci (e, all'epoca, amministratori) della prima, hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la chiedendo di: Controparte_1
(i) “accertare e dichiarare relativamente ai contratti bancari stipulati fra la banca e la società (conti correnti indicati in atti e linee di credito risultanti dalla centrale rischi gestita dalla Banca d'AL …), la nullità, o l'annullamento o l'inesistenza o l'inefficacia o l'invalidità delle pattuizioni di tutte le
3 condizioni economiche (ivi compresi i tassi di interesse, anche usurari, le clausole anatocistiche, le c.m.s., le valute, le commissioni comunque denomi- nate, le spese, gli oneri a qualsivoglia titolo) applicate nel tempo ai rapporti intercorsi fra le banca e la società, con particolare riferimento a quelle indi- cate dalla banca sugli estratti conto prodotti (…), in quanto: risultano violati gli obblighi di forma scritta ad substantiam, la normativa in materia di ana- tocismo, la normativa del TUB, di cui agli artt. 117, 117 bis, 118 e 119 T.U.B., 1283, 1284, 820, 821, 1326, 1325, 1346, 2702, 1339, 1418, 1419 e 2704 c.c., Del. CICR 9.2.2000, artt. 41 e 47 Cost., al D. L. 29.11.2008 n. 185 (convertito nella L. 28.1.2009 n. 2), bis D. Lgs.
1.9.1993 n. 385 (TUB); per collegamento negoziale fra contratti nulli;
per violazione degli artt. 1325, 1343, 1344 c.c.; per il superamento del 'tasso soglia' di cui alla legge 07/03/1996 n. 108 ed agli artt. 644 c.p., 2043, 2059, 1418 C. C., con gli effetti cui all'art. 1815 c.c. e all'art. 2033 c.c.”;
(ii) “condannare la banca, in persona del legale rappresentante pro-tempore: al ricalcolo del corretto dare/avere fra le parti e alla rideterminazione dei saldi finali dei predetti rapporti, ad apportare le dovute annotazioni in accre- dito sui conti correnti ancora aperti a nome della società e/o comunque alla restituzione in favore della medesima, ai sensi dell'art. 2033, di tutto quanto indebitamente percepito dalla banca e/o di tutti i pagamenti comunque ef- fettuati dalla società stessa, nella loro entità originaria, a fronte della nullità
o annullamento o inefficacia o inesistenza o comunque invalidità come sopra accertate e dichiarate, con riconoscimento degli interessi legali tempo per tempo vigenti in favore della società sulle somme indebitamente addebitate alla società nel tempo. Salva comunque la necessità di ricondurre proces- sualmente a “zero” i saldi debitori iniziali, nonché operare un corretto rical- colo sulla base del predetto 'azzeramento'.
Somme che si quantificano (allo stato degli atti) in un importo non inferiore ad euro Euro 954.380,00 oltre interessi ed accessori, salva diversa determi- nazione in corso di causa”.
In particolare, gli attori, a sostegno delle domande sopra riportate, hanno allegato:
- di avere intrattenuto con la Banca convenuta il rapporto di conto corrente n. 6218/5/43 assistito da diverse linee di credito;
4 - che, in riferimento a tale rapporto, la ha applicato la ca- Controparte_1 pitalizzazione trimestrale degli interessi, tassi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e altri oneri non dovuti;
- di avere richiesto “formalmente alla banca (anche ai sensi dell'art. 119 T.U.B.) gli estratti conto mancanti al fine di poter addivenire ad una corretta ricostruzione dei rapporti intercorsi”;
e hanno depositato una perizia di parte, volta a provare che non erano dovuti le somme corrisposte in delle condizioni contrattuali nulle dedotte e sopra indicate.
Si è costituita nel primo grado di giudizio la deducendo Controparte_1
l'infondatezza delle domande avversarie e chiedendo l'integrale rigetto delle stesse, con vittoria delle spese di lite. Segnatamente, la Banca convenuta ha dedotto che:
- in data 13.6.2013 gli attori hanno sottoscritto un piano di rientro dell'esposizione debitoria relativa al conto corrente ordinario n. 6218/5/43 (acceso in data 30.7.1996), riconoscendo il debito e la regolarità del rap- porto, e dichiarando di avere ricevuto dalla Banca la comunicazione di ade- guamento alla nuova normativa in tema di capitalizzazione trimestrale;
- gli attori non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante e che, comunque, in caso di accoglimento della domanda attorea l'eventuale resti- tuzione delle somme percepite dall' doveva limitarsi al quinquennio CP_3 anteriore alle richieste avanzate ai sensi dell'art. 2948 c.4 c.c.
Con sentenza n. 3361/2019 emessa in data 13.2.2019 il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha rigettato le domande degli attori, condan- nandoli al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello la in proprio ed che Parte_1 Parte_1 Parte_2 hanno svolto i motivi indicati di seguito e hanno concluso come in epigrafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la che ha pre- Controparte_1 liminarmente eccepito la carenza di legittimazione a proporre appello in capo ad in proprio, non avendo la stessa assunto la qualità di parte Parte_2 nel precedente grado di giudizio;
e, nel merito, ha contestato la fondatezza
5 delle censure svolte da parte appellante e ha concluso per il rigetto dell'im- pugnazione.
Con ordinanza dell'11.10.2019 questa Corte ha rigettato l'istanza di so- spensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., e le istanze istruttorie formulate dagli appellanti, rin- viando la causa per la precisazione delle conclusioni.
2. Preliminarmente, deve essere rilevato il difetto di legittimazione a pro- porre appello avverso la decisione di primo grado da in proprio, Parte_2 divenuta nelle more del giudizio socia e amministratore della Parte_1
(in luogo di .
[...] Controparte_2
Tale appellante, a seguito di modifiche societarie, riveste il ruolo di legale rappresentante della società attrice (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appel- lante - visura societaria prodotta con nota di deposito del 4.10.2019). Ne consegue che la stessa può agire nel presente grado di giudizio quale legale rappresentante della società originaria attrice, ma non in proprio, non es- sendo stata in tale veste parte del giudizio di primo grado.
Di contro, l'allora socio (e amministratore) che pure aveva Controparte_2 agito in proprio nel giudizio di primo grado, non ha proposto appello av- verso la sentenza di primo grado, a mezzo dei propri eredi. E neanche allo stesso è stata contestata la lite, ma si deve ritenere che questi ultimi non sono parti necessarie del presente giudizio, ai sensi dell'art. 331, co. 1, c.p.c., e dunque non deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
Infatti, in tema di obbligazione solidale passiva, poiché fra i debitori non sorge un rapporto unico e inscindibile, non ricorre l'ipotesi del litisconsorzio necessario, né in sede di impugnazione e neppure sotto il profilo della di- pendenza di cause;
pertanto, il giudice di appello non è tenuto a disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti del condebitore al quale non sia stato notificato l'atto di impugnazione (cfr.
Cass. civ., Sez. II, 16.11.2006, n. 24425; Cass. civ., Sez. III, 27.6.2007, n. 14844; Cass. civ., Sez. III, 10.2.2009, n. 3338; Cass. civ., Sez. III, ord. 14.2.2024, n. 4065).
3. Con il primo e il secondo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza impugnata laddove ha ritenuto che “il correntista che intenda far 6 valere il carattere indebito di talune poste passive (…) ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto”, anche quando eccepisca la nullità di talune “competenze” (ossia, costi, spese e interessi) perché prive di previsione negoziale. Gli odierni appellanti dedu- cono, a tale riguardo, come il giudice di primo grado abbia erroneamente omesso di considerare che la società correntista aveva dichiarato di non es- sere in possesso della documentazione contrattuale e, per tale ragione, di avere fatto tutto il possibile per ottenerla, formulando istanza ex art. 119 T.U.B.
In particolare, parte appellante deduce che, a fronte della mancata ottempe- ranza da parte della Banca alla richiesta ex art. 119 T.U.B., il giudice di primo grado avrebbe errato a dichiarare inammissibile l'istanza di parte attrice volta a conseguire l'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. da parte della e che, comunque, era onere della Banca produrre in giudizio Controparte_1
i contratti relativi ai rapporti intercorsi tra le parti e i relativi estratti conto. E che, ad ogni modo, il Tribunale di Roma avrebbe violato il c.d. principio di acquisizione della prova, avendo omesso di esaminare la documentazione depositata nel giudizio di primo grado dalla Banca convenuta, dalla quale risulterebbe che, sin dall'inizio del rapporto, sarebbero stati applicati inte- ressi anatocistici.
Con il quarto motivo di appello viene censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha ritenuto non provata la domanda attorea, e quindi nella parte in cui non ha ritenuto che fosse onere della dimostrare la corretta pattuizione delle Controparte_1 condizioni economiche, producendo i contratti e gli estratti conto sin dall'ini- zio del rapporto. Inoltre, gli appellanti rilevano come il giudice di primo grado non avrebbe rilevato che l'art. 7 del contratto di conto corrente n. 6218/5/43 – prodotto dalla – disporrebbe la capitalizza- Controparte_1 zione annuale degli interessi creditori e quella trimestrale degli interessi de- bitori, e quindi proverebbe una diversa periodicità.
Con il quinto motivo di appello si contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'istanza ex art 210 c.p.c., perché tesa ad invertire l'onere probatorio gravante sull'attrice. Gli appellanti deducono che
7 la Banca convenuta non avrebbe provato di avere consegnato la documen- tazione contrattuale e gli estratti conto del rapporto. In particolare, il Tribu- nale avrebbe omesso di considerare – sempre secondo gli odierni appellanti
– che la dichiarazione del cliente di avere ricevuto gli estratti conto è riferita solo agli estratti conto scalari.
Tale ultimo motivo ripropone le medesime censure del primo motivo di ap- pello, mentre della censura in ordine all'applicazione di interessi anatocistici di cui si tratterà più avanti (nell'esaminare il decimo motivo di appello).
Tutte le censure sopra riportate, e in seguito oggetto di esame anche con- giuntamente in quanto connesse tra loro, non meritano accoglimento.
3.1. Come rilevato nella sentenza impugnata, gli appellanti hanno deposi- tato, nel primo grado di giudizio, “soltanto alcuni estratti conto (precisa- mente quelli relativi al periodo compreso tra l'1/1/2003 e il 30/11/2013) ammettendo che mancano gli estratti relativi al periodo antecedente all'1/1/2003 e che non è stato possibile determinare la data effettiva di inizio del rapporto”.
In tema di contratto di conto corrente bancario, la giurisprudenza di legitti- mità ha avuto modo di affermare, ripetutamente, che, nell'ipotesi in cui è il cliente ad agire nei confronti della banca per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente e la ripetizione di quel danaro dato alla banca, dall'inizio del corrispondente rapporto fino alla sua cessazione, sul presup- posto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente relative alla misura degli interessi ed al massimo scoperto, di applicazione di interessi in misura superiore a quella del tasso soglia dell'usura presunta (come de- terminato in base alle disposizioni della legge n. 108/1996), nonché di ad- debiti di danaro non previsti dal contratto, è il cliente stesso che deve pro- vare, innanzitutto mediante il deposito degli estratti di conto corrente, in applicazione dell'art. 2697 c.c., la fondatezza dei fatti e delle domande di accertamento costituenti il presupposto anche dell'accoglimento della do- manda di ripetizione di indebito oggettivo (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2023, n. 25417; Cass. civ., Sez. I, ord.
25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; Cass. civ., Sez. I, ord. 28.11.2018, n. 30822 del 2018; Cass. civ., Sez. VI-1, 23.10.2017, n. 24948). Tale affermazione
8 costituisce esplicitazione del principio secondo cui il correntista che agisca in giudizio per la rideterminazione del saldo del proprio conto corrente o per la ripetizione dalla banca dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi: egli, quindi, ha l'onere di documentare l'andamento del rap- porto con il deposito di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme di danaro non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I, 17.1.2024, n. 1763; Cass. civ., Sez. I, ord. 25.10.2023, n. 30661; Cass. civ., Sez. I, ord. 10.10.2023, n. 30789; Cass. civ., Sez. I, ord. 12.5.2023, n. 12993; Cass. civ., Sez. I, ord. 16.2.2023, n.
7697).
Vero è che il contratto di conto corrente n. 6218/5/43 è stato prodotto dalla e quindi acquisito agli atti del giudizio di primo grado. Ciò Controparte_1 nondimeno la società correntista non ha prodotto tutti i relativi estratti conto, ma neanche ha allegato e prodotto altri elementi che consentano di affer- mare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia matu- rato un credito per il cliente stesso (cfr. Cass. civ., Sez. I, 2.5.2019, n. 11543; Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 21.12.2020, n. 29190; Cass. civ., Sez. I, 19.7.2021,
n. 20821).
3.2. Nessun rilievo assume, infine, la giurisprudenza di legittimità che attri- buisce rilevanza al criterio c.d. della vicinanza della prova (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 16.2.2023, n. 7697).
È vero che, in via generale, la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto, oltre che della distinzione tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impedi- tivi del diritto, anche del principio, riconducibile all'art. 24 Cost. e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio, della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, ma tale criterio non può essere invocato ove ciascuna delle parti acquisisca, o possa procurarsi, la disponibilità della prova. Ciò accade, almeno di regola, nei rapporti di conto corrente bancario, mediante il periodico invio degli estratti conto al correntista. E tanto più si deve rite- nere sussistente nel caso in esame, atteso che la società correntista aveva
9 stipulato con la banca convenuta il contratto relativo al servizio di Corporate Banking Interbancario in data 17.2.1998 (v. doc. n. 4 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) proprio con lo scopo di scambiare tutti i flussi elettronici contenenti informazioni contabili.
In tale senso è l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nei rapporti di conto corrente bancario, infatti, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, come anche per l'accertamento del diverso (e più favorevole) saldo del conto corrente ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giu- stificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sot- toscrizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 13.12.2019, n. 33009).
È priva di pregio, dunque, la censura degli odierni appellanti alla statuizione da parte del giudice di primo grado in ordine al mancato assolvimento da parte degli stessi all'onere della prova sull'assunto che fosse invece la Banca
a dover provare che tassi di interesse, c.m.s., capitalizzazione trimestrale, e le altre spese applicate nel corso del rapporto in questione fossero legittime.
3.3. Neanche merita accoglimento la censura secondo cui il giudice di prime cure non avrebbe potuto ritenere che parte attrice non ha assolto all'onere probatorio gravante in capo alla stessa in quanto aveva effettuato richiesta alla Banca ai sensi dell'art. 119 T.U.B. E che, per la stessa ragione, non avrebbe potuto rigettare l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. proposta dagli at- tori.
Secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'art. 119, co.
4, T.U.B., può essere esercitato, attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c., purché in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, qualora detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e
10 quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2022, n. 23861; Cass. civ., Sez. I, 13.9.2021, n. 24641;
Cass. civ., Sez. I, ord. 1°.8.2021, n. 23861).
Nel caso in esame, con lettera raccomandata del 14.7.2014 la società cor- rentista ha richiesto alla banca convenuta, ai sensi dell'art. 119 T.U.B “tutti i contratti relativi a tutti i rapporti contrattuali”, “tutta la modulistica comun- que connessa”, “gli estratti conto dei conti correnti (…) secondo il seguente dettaglio: conto corrente n. 6218543 c/o Filiale/Agenzia di Man- CP_1 tova, dall'origine del rapporto al 31.12.2002” (v. doc. D del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio di parte appellante). A fronte di una siffatta richiesta, assolutamente generica, anche l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. risulta essere stato proposto dall'originaria parte attrice in spregio alla disposizione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c. ed era palesemente volto a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante.
L'ordine di cui all'art. 210 c.p.c., infatti, deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che, come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. L, 25.5.2004, n. 10043; Cass. civ., Sez. L, 24.3.2004, n. 5908; Cass. civ., Sez. I, 8.9.2003, n. 13072; Cass. civ., Sez. L, 2.9.2003, n. 12782). Un tale strumento istruttorio non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei docu- menti stessi, altrimenti lo stesso finirebbe per supplire al mancato assolvi- mento dell'onere della prova a carico della parte istante (cfr. Cass. civ., Sez.
L, 8.8.2006, n. 17948; Cass. civ., Sez. L, 25.5.2004, n. 10043).
3.4. Ad ogni modo, nel costituirsi nel primo grado di giudizio la CP_1 ha depositato il contratto di conto corrente n. 6218/5/43 del
[...]
30.7.1996 (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio), il documento di sintesi del 16.5.2006 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio) e il contratto di servizio
[...]
(v. doc. n. 4 del fascicolo di pane appellata - primo Controparte_4
11 grado di giudizio). Così facendo la Banca ha adempiuto – in buona sostanza
– alla richiesta di depositare “tutti i contratti relativi a tutti i rapporti contrat- tuali”: infatti, non si rinviene alcuna specifica indicazione da parte del corren- tista circa l'esistenza di altri rapporti contrattuali, o la natura di detti rapporti e il tempo di costituzione degli stessi (essendo regolato l'affidamento con- cesso dal contratto di conto corrente, come si dirà di seguito nel par. 6.2.).
E ciò sebbene si debba ritenere che tale onere in capo alla Banca non deri- vasse dalla richiamata previsione dell'art. 119 T.U.B., come anche quello di consegna degli estratti conto. La previsione in questione onera la banca alla consegna, su richiesta del correntista e con addebito dei relativi costi, esclu- sivamente di “copia della documentazione inerente a singole operazioni po- ste in essere negli ultimi dieci anni”. E ciò esclude non solo l'onere di conse- gna dei contratti, ma anche – e soprattutto, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio – l'onere della di consegnare Controparte_1 all'odierna parte appellante copia degli estratti conto “dall'origine del rap- porto al 31.12.2002”, come richiesto dalla società con la lettera raccoman- data del 14.7.2014.
Né la produzione di tale documentazione si può ritenere indispensabile ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 118 c.p.c., essendo per questo censura- bile il mancato accoglimento dell'istanza ex art. 210 c.p.c. dell'originaria parte attrice da parte del giudice di primo grado. Infatti, la società correntista ha espressamente riconosciuto di intrattenere con la Banca convenuta un solo rapporto di conto corrente di corrispondenza, il n. 6218/5/43 “come da contratto in data 30.07.1996” e ha dichiarato “che nel corso del rapporto ci avete inviato gli estratti conto di chiusura con l'indicazione delle condizioni praticate e la segnalazione delle relative modifiche” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellata - primo grado di giudizio).
Solo per mera completezza di motivazione, allora, si deve osservare che, con riguardo agli estratti conto precedenti alla data del 31.12.2002, secondo la giurisprudenza di legittimità vale il principio generale di cui all'art. 2220 c.c., secondo cui “deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale” (e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che esercita l'attività bancaria), “di tutta la documentazione conta- bile esclusivamente per la durata di dieci anni” (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
12 29.11.2022, n. 35039). Pertanto, la banca, in linea di massima, non è tenuta a conservare le scritture contabili, nella specie in particolare gli estratti conto bancari, per un tempo superiore ai dieci anni.
3.5. Da quanto sopra esposto emerge come sia infondata anche l'ulteriore censura proposta dagli appellanti, secondo cui il Tribunale di Roma avrebbe dovuto applicare il criterio dell'azzeramento del saldo o c.d. saldo zero. Detto criterio altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attra- verso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere pro- batorio tra le parti sancito dall'art. 2697 c.c.
La giurisprudenza di legittimità ha opportunatamente chiarito che “il criterio del c.d. saldo zero, che consente, nel caso in cui la mancata produzione di parte degli estratti conto impedisca di ricostruire l'intero andamento del rap- porto, di determinare il saldo finale considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, è utilizzabile, in quanto più sfavore- vole alla banca, soltanto nel caso in cui il giudizio sia stato promosso dalla stessa, e non possa provvedersi all'accertamento del dare e dello avere sulla base di altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete in ordine al saldo maturato all'inizio del periodo documentato, ovvero sulla base di ammissioni compiute dal correntista, idonee ad escludere quanto meno che, con riferimento al periodo non documentato, egli abbia maturato un credito d'imprecisato ammontare” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 13.6.2023, n. 25417).
4. Con il terzo motivo di appello si censura la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha osservato che gli attori “hanno formulato le proprie deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici”. In par- ticolare, gli appellanti deducono che tutti gli elementi della domanda sono stati specificatamente indicati in fatto e in diritto nell'introdurre il giudizio di primo grado;
e che il giudice di prime cure avrebbe confuso il vizio relativo alla (presunta) nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 164, co. 1, c.p.c., con quello relativo al (presunto) difetto di prova della domanda attorea.
Il motivo è privo di pregio.
4.1. Come si è già detto sopra, nell'esaminare i primi due motivi, il titolare di un conto bancario che agisca per la ripetizione di indebito o anche solo per l'accertamento di asseriti indebiti (o la rettifica di determinate poste) ha
13 l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'azione proposta. L'assolvi- mento dell'onere della prova presuppone che sia stato assolto l'onere di allegazione dei fatti che dovranno essere provati.
L'attività di allegazione consiste nell'affermazione di fatti costituenti le ra- gioni della domanda, ed è funzionale all'individuazione del thema deciden- dum.
Nel caso in esame, gli appellanti non solo non hanno prodotto il contratto di conto corrente (che – come si è detto - è stato prodotto in giudizio dalla e la completa sequenza degli estratti conto relativi all'anda- Controparte_1 mento del rapporto, ma non hanno neanche allegato quale fossero stati i pagamenti indebiti effettuati in ragione dell'applicazione di tassi interesse in misura ultralegale, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di ulteriori spese non concordate o non dovute.
A fronte dell'estrema genericità delle allegazioni attoree, neanche rileva la circostanza che gli odierni appellanti abbiano prodotto, nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, una perizia di parte nel momento in cui – in ragione di quanto si è detto sopra, con riguardo ai primi due motivi di appello – la stessa è stata redatta, e quindi si basa, su una documentazione parziale e lacunosa, non essendo a disposizione del perito gli estratti conto relativi a un lasso temporale di durata tutt'altro che trascurabile. In altri termini, non è possibile ritenere che il perito di parte abbia effettuato un'effettiva rico- struzione del rapporto di conto corrente per cui è causa (e sopra indicato), esaminando ogni singola operazione dello stesso, o almeno degli estratti conto prodotti, laddove lo stesso non era a conoscenza della disciplina di tale rapporto, di cui la ha consegnato copia del contratto. Controparte_1
4.2. Alla luce di quanto appena osservato, è infondata anche l'ulteriore do- glianza di parte appellante, secondo cui il giudice di primo grado avrebbe omesso di applicare il principio di non contestazione da parte dell'istituto di credito convenuto, ritenendo dunque provate le circostanze allegate dagli originari attori e poste dagli stessi a fondamento delle domande proposte.
Come ha osservato la Suprema Corte, “l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e, con- siderato che l'identificazione del tema decisionale dipende in pari misura
14 dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non con-te- stazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica, e per- tanto idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (Cass. 19/10/2016, n. 21075; v. in senso conforme soprattutto in motiva- zione, Cass., ord., 15/01/2020, n. 537)” (così Cass. civ., Sez. VI-3, ord. 9.5.2018, n. 11032; cfr., nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, ord. 19.4.2024, n. 10629).
5. Con il sesto motivo di appello si censura la decisione del primo giudice nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'istanza attorea di consulenza tecnica d'ufficio perché “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio”. Parte appellante deduce che “la CTU richiesta ha natura percipiente e non deducente, con la conseguenza che il giudice non può emettere alcuna decisione di merito senza ammettere CTU”.
Il motivo non merita accoglimento.
A fronte della valutazione da parte del giudice di primo grado dell'insussi- stenza di un'allegazione adeguata delle circostanze di fatto poste a fonda- mento delle domande proposte, lo stesso non era obbligato a disporre la c.t.u. contabile richiesta da parte attrice. Il Tribunale di Roma, quindi, ha mo- tivato adeguatamente in ordine alle ragioni per cui non è stata disposta la c.t.u. contabile, ritenendo – condivisibilmente, ad avviso di questo giudicante
– il carattere esplorativo della stessa. E per le stesse ragioni evidenziate dalla sentenza appellata l'istanza di c.t.u. non è stata accolta nel presente grado di giudizio.
Come si è detto sopra, spetta al correntista attore allegare le ragioni della presunta illegittimità e dare dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere di allegazione, ancora prima che di prova, attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio, con cui dunque si dovrebbero non accertare le illegittimità allegate dal correntista, ma individuare se nel rapporto in
15 questione fossero ravvisabili illegittimità di qualche tipo tra quelle a cui l'at- tore ha fatto genericamente riferimento.
In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di que- stioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. civ., Sez. VI-L, 8.2.2011, n. 3130). Ne conse- gue che, qualora l'attore non fornisca tale prova e non individui i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non è ammissibile l'espletamento di una c.t.u. contabile.
6. Con il settimo motivo di appello si deduce l'erroneità della decisione im- pugnata laddove ha ritenuto che “le doglianze concernenti il presunto ille- gittimo addebito di competenze non concordate in forma scritta sono pale- semente smentite dalle risultanze documentali ed in particolare dai contratti prodotti da . E come, quindi, il giudice monocratico del Tribunale CP_1 di Roma abbia errato a ritenere tardiva e infondata l'eccezione relativa alla nullità dei suddetti documenti contrattuali per mancanza di sottoscrizione della Banca.
In particolare, gli appellanti lamentano la violazione dell'art. 117 T.U.B., il quale prevede che i contratti devono essere redatti per iscritto e un esem- plare deve essere consegnato al cliente;
che, quindi, la banca non avrebbe fornito la prova della corretta pattuizione delle condizioni economiche e che, comunque, non avrebbe prodotto in giudizio i contratti relativi agli affida- menti concessi.
Il motivo è infondato.
6.1. Come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure, il doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta (odierna appellata) costituisce il contratto di conto corrente n. 6218/5/43, di cui il documento di sintesi (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio) costituisce il fronte- spizio. Del resto, è sufficiente scorrere, ancora prima che leggere, le
16 previsioni contrattuali del rapporto in questione per verificare come si sia in presenza del testo negoziale che disciplina il rapporto di conto corrente ban- cario di corrispondenza tra le parti e, quindi, come sia stata provata dalla con la produzione dello stesso, l'assolvimento della forma Controparte_1 scritta di cui all'art. 117 T.U.B.
Peraltro, nel corso del giudizio di primo grado gli attori non hanno conte- stato la mancanza di prova della stipula per iscritto del contratto di conto corrente, e quindi la dedotta violazione dell'art. 117 T.U.B., ma soltanto che fosse nullo per mancata sottoscrizione della Banca. A tale riguardo, la stessa società correntista ha dichiarato “che un esemplare del presente documento ci è stato da voi consegnato” in sede di stipula del contratto di conto cor- rente del 30.7.1996, e “di aver contestualmente ricevuto copia integrale del documento di Sintesi e del Precontratto/Contratto; di accettare le condizioni economiche in esso contenute” al momento della sottoscrizione del Docu- mento di Sintesi del 15.5.2006 (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata
– primo grado di giudizio).
6.2. Una volta ritenuto che quello prodotto dalla è il docu- Controparte_1 mento contrattuale che regolava il rapporto di conto corrente bancario inte- stato alla e per cui è causa, la statuizione del Parte_1 giudice di primo grado in ordine all'espressa previsione della misura del tasso di interesse, delle commissioni e delle spese, è immune dalla censura di errore per travisamento dei fatti di causa mossa dagli appellanti.
È opportuno precisare che in atti non sono stati depositati, da alcuna delle parti, i contratti relativi agli affidamenti concessi, affidamenti di cui si dà atto nel documento denominato “riconoscimento di debito” depositato dalla Uni- credit S.p.A., e dove si legge “alla data odierna abbiamo in essere presso di Voi i seguenti affidamenti: - Euro 50.000,00 per scoperto di conto corrente
– Euro 250.000,00 per promiscuo smobilizzo classe 2; - Euro 300.000,00 promiscuo smobilizzo classe 3” (v. doc. n. 5 del fascicolo di parte appellante
– primo grado di giudizio).
Nel caso in esame, tuttavia, il rapporto di apertura di credito è già previsto e regolato nel rapporto di conto corrente stipulato per iscritto (e documen- tato in atti), sicché l'apertura di credito non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003, essere stipulato per iscritto a pena di
17 nullità e, conseguentemente, qualora non diversamente pattuito, ad esso si applicano le condizioni contrattuali del conto principale (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. 19.11.2024, n. 29794). In particolare, il contratto di conto corrente n. 6218/5/43 non si limita a stabilire il tasso di interesse debitore applica- bile in caso di “scoperto” (previsto al 23%), ma a regolare un vero e proprio affidamento, prevedendo specifiche condizioni in caso si ritenesse di conce- dere al correntista delle aperture di credito in conto corrente (art. 6 del con- tratto di conto corrente del 30.7.1996). Inoltre, risulta pattuito anche il tasso debitore per utilizzi oltre il limite di fido e le commissioni di massimo sco- perto trimestrale per utilizzi oltre il limite di fido (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellata – primo grado di giudizio).
6.3. Neanche merita accoglimento la censura avverso la ritenuta insussi- stenza della nullità del contratto di conto corrente per mancanza della sot- toscrizione da parte della Banca.
Come ha osservato la Suprema Corte, “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzio- nale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia re- datto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'interme- diario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti con- cludenti dallo stesso tenuti” (così Cass. civ., SS.UU., 16.1.2018, n. 898; cfr. nello stesso senso, Cass. civ., Sez. I, 2.4.2021, n. 9187).
7. Con l'ottavo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittimo l'esercizio dello ius variandi da parte della In particolare, gli appellanti deducono che, sebbene nel con- Controparte_1 tratto di conto corrente sia prevista la predetta facoltà con clausola specifi- catamente sottoscritta, mancherebbe ogni allegazione e prova che tale fa- coltà sia stata esercitata in presenza dei presupposti previsti dall'art. 118
T.U.B. (nel resto applicabile ratione temporis).
Il motivo non è fondato.
In primo luogo, si deve osservare come la censura in esame sia del tutto generica, difettando di uno specifico richiamo a eventuali condotte
18 antigiuridiche della Banca sotto tale aspetto, non essendo in alcun modo stato precisato quali sarebbero state le variazioni sfavorevoli di cui si deduce l'illegittimità o, quanto meno, le categorie di costi di cui si lamenta una mo- difica in senso svantaggioso. Infatti, il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle con- dizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, e non per le modifiche favorevoli allo stesso.
Come osservato dal Tribunale di Roma con la sentenza appellata, lo ius va- riandi in favore della Banca è stato previsto contrattualmente in occasione della stipula del contratto di conto corrente del 30.7.1996, in cui la relativa clausola è stata inserita nell'art. 16 delle condizioni generali regolanti il con- tratto di conto corrente. Ed è indicata anche nel documento di sintesi del 16.5.2006 parimenti sottoscritto dalla società correntista. Gli appellanti non hanno allegato, tuttavia, in quali circostanze le modifiche, facoltizzate dalla suddetta previsione contrattuale, sarebbero avvenute in modo non conforme alla previsione contrattuale dello ius variandi.
8. Con il nono motivo di appello si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima l'applicazione della commissione di massimo scoperto. In particolare, gli appellanti deducono che l'unico documento in cui risulta prevista la commissione di massimo scoperto è il documento di sin- tesi, il quale non avrebbe alcun valore contrattuale;
e che, in ogni caso, la clausola sarebbe comunque nulla perché indeterminata.
Il motivo non merita accoglimento.
Il contratto stipulato dalle parti in data 30.7.1996 prevede che “le altre con- dizioni la cui misura non è stata concordata, mi/ci saranno applicate nella misura indicata nel foglio informativo analitico che mi/ci è stato consegnato”. Il Documento di Sintesi, parimenti sottoscritto dalle parti (come si è detto sopra), dispone che “il presente documento di sintesi (…) reca una sintesi delle più significative condizioni contrattuali nonché le condizioni economi- che del suddetto contratto, del quale costituisce parte integrante e sostan- ziale”; e che “si conviene che ogni altro riferimento ai fogli informativi analitici di cui alla legge 154/92, presente nel testo del predetto contratto, deve intendersi come riferimento al presente Documento di Sintesi” (v. doc. n. 3 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio).
19 In altri termini, seppure il contratto di conto corrente non preveda alcunché in ordine alla commissione di massimo scoperto, questa è disciplina dal Do- cumento di Sintesi, a cui il contratto rinvia quanto a una possibile disciplina del rapporto. E quanto previsto in tale ulteriore documento – che, dunque, nel caso costituisce un vero e proprio documento contrattuale, non limitato alla funzione che gli è propria – non si limita a prevedere la misura della commissione di massimo scoperto, ma anche il criterio di applicazione, che
è “per utilizzi oltre il fido”. Inoltre, è espressamente prevista la periodicità di calcolo e addebito della stessa, che è trimestrale.
Neanche sussiste, dunque, il vizio di nullità per indeterminatezza della clau- sola che prevede l'applicazione della c.m.s. (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord.
20.6.2022, n. 19825; Cass. civ., Sez. I, 15.5.2019, n. 12997). Senza consi- derare che - come ha chiarito la giurisprudenza di legittimità - la c.m.s., ap- plicata fino all'entrata in vigore dell'art.
2-bis del d.l. n. 185/2008, introdotto con la legge di conversione n. 2/2009, si deve ritenere legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31.12.2009 (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.6.2016, n. 12965).
9. Con il decimo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza per avere ritenuto legittima l'applicazione dell'anatocismo, vale a dire della capi- talizzazione trimestrale degli interessi. In particolare, gli appellanti deducono che la mancanza degli estratti conto relativi al periodo antecedente alla De- del 9.2.2000 imporrebbe di ritenere “pacifica l'illegittimità Parte_3 della capitalizzazione PROVATA PERTANTO ANCHE DAL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE”; e che, dunque, il giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale anche in ri- ferimento al periodo successivo all'entrata in vigore di detta Delibera.
Il motivo non merita accoglimento.
9.1. Non merita censura la sentenza appellata laddove il Tribunale di Roma ha ritenuto che “l'applicazione di interessi anatocistici contra legem non può essere riscontrato, mancando in atti gli estratti conto relativi al periodo an- teriore all'entrata in vigore della delibera del CICR del 9/2/2000 allorquando vigeva il divieto di cui all'art.1283 c.c.”.
Come si è detto diffusamente sopra, è onere del correntista, che agisca in giudizio per la ripetizione di indebito o per il ricalcolo del saldo del conto,
20 allegare le ragioni di presunta illegittimità. Nel caso in esame può anche ritenersi che tale allegazione sia stata assolta indicando la pattuizione, con il contratto in data in data 30.7.1996, di una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c. per il periodo fino al 30.6.2000 (vale a dire, fino all'entrata in vigore delle disposizioni della de- libera C.I.C.R. del 9.2.2000), ma il correntista era onerato anche dalla dimo- strazione che in concreto tale clausola contrattuale nulla abbia trovato ap- plicazione nel corso del rapporto. Di contro, e come parimenti si è detto sopra, il correntista non ha prodotto gli estratti conto relativi a tale periodo, come ha rilevato il giudice di primo grado, e quindi non è possibile verificare che la previsione contrattuale illegittima, pure provata (come si è detto, dalla produzione del contratto di conto corrente effettuata dalla , Controparte_1 abbia avuto esecuzione nel corso del rapporto e nel periodo sopra indicato, nonché in quale misura.
9.2. Con riguardo al periodo a decorrere dal 1°.7.2000, poi, l'odierna ap- pellante non ha dedotto che l'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sia avvenuta in mancanza di specifica pattuizione, e per questo sia illegittima (cfr., per tutte, Cass. civ., Sez. I, 4.11.2024, n. 28215, con ampi riferimenti ai precedenti in termini). Ed è di tutta evidenza che, in mancanza di un'allegazione di tale circostanza da parte della correntista, la CP_1 non era onerata dal documentare l'avvenuta pattuizione per iscritto il
[...] presupposto richiesto per la legittima applicazione della capitalizzazione tri- mestrale degli interessi passivi (oltre che di quelli attivi) nel periodo in que- stione.
Gli originari attori, come gli odierni appellanti, deducono, invece, che la Banca appellata non avrebbe provato di avere comunicato alla correntista l'avvenuto adeguamento mediante la produzione quantomeno della pubbli- cazione sulla di tale adeguamento. Di contro, la non CP_5 Controparte_1 aveva tale onere, non soltanto perché – diversamente da quanto ritiene parte appellante – non era questo il presupposto della legittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi a decorrere dal 1°.7.2000, se- condo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, mentre la corren- tista non ha dedotto – come si è detto – la mancanza del presupposto ri- chiesto;
ma anche perché nel sottoscrivere il piano di rientro in data 13.6.2013 la società correntista ha dichiarato di avere ricevuto dalla 21 la comunicazione di adeguamento alla nuova normativa in Controparte_1 tema di capitalizzazione trimestrale a seguito della deliberazione C.I.C.R. del 9.2.2000, avendo dunque ammesso la circostanza della cui prova deducono essere onerata la Banca appellata.
In ragione di ciò non vi sono i presupposti per procedere a una valutazione, mediante c.t.u., dell'applicazione della capitalizzazione trimestrale degli in- teressi in relazione al limitato periodo (1°.1.2013 – 30.11.2013) per il quale l'odierna parte appellante ha depositato gli estratti conto.
10. Con l'undicesimo motivo di appello si deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto, da un lato, che “le censure relative all'applicazione di interessi usurari sono troppo ge- neriche per essere valutate” e, dall'altro, che “né è d'aiuto la perizia allegata all'atto di citazione, che sul punto è poco esplicativa oltre che fondata su formule matematiche non corrette che disattendono le istruzioni della Banca d'AL”. In particolare, gli appellanti deducono di avere indicato in modo specifico i trimestri di riferimento in cui sarebbe stato superato il tasso soglia di usura, evidenziando comunque la necessità di includere nella quantifica- zione del T.A.E.G. gli oneri connessi all'erogazione del credito, tra cui la com- missione di massimo scoperto, così come stabilito dall'art. 644 c.p., dalla legge n. 108/1996, nonché dalla più recente giurisprudenza.
Il motivo non è fondato.
10.1. In primo luogo, si deve evidenziare come la censura in esame, al di là dei copiosi riferimenti giurisprudenziali, risulti formulata in maniera assolu- tamente generica. L'usura prospettata non è circostanziata sul piano delle allegazioni, ancora prima che sul piano probatorio: infatti, non viene dedotto il tasso soglia di riferimento, quale il tasso applicato dalla banca, quale lo sforamento percentuale, in quali trimestri e per quali importi. Di contro, gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto introduttivo del giudizio e le produzioni documentali non possono assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità poiché, diversamente opinando, si demanderebbe inammissibilmente alla
contro
- parte ed anche al giudice l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord.
8.2.2018 n.
22 3022). Peraltro, il principio di non contestazione non opera in difetto di spe- cifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specifi- cità può essere desunta dall' esame dei documenti prodotti dalla parte, at- teso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni pre- senti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consen- tire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi (cfr. Cass. civ., Sez. III, 22.9.2017, n. 22055; Cass. civ.,
Sez. III, 6.4.2016, n. 6606).
Ad ogni modo, e invero in via assorbente rispetto al rilievo che precede, come ha ritenuto il giudice di primo grado, non si deve tenere conto, tra le voci di costo, delle c.m.s. applicate dalla Banca nel periodo antecedente all'entrata in vigore del d.l. 29.11.2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28.12.2009, n. 2, diversamente da quanto viene fatto nella perizia di parte depositata in atti (v. doc. C del fascicolo di parte appellante - primo grado di giudizio). Infatti, occorre procedere a un apprezzamento nel mede- simo contesto di elementi omogenei della rimunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso soglia usurario, considerando dunque che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) – dal 1997 al dicembre del 2009 – sulla base delle istruzioni di- ramate dalla Banca d'AL, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto, appunto, solo dal 1°.1.2010) (cfr. Cass. civ., Sez. I, 22.6.2016, n. 12965; e quindi Cass. civ., Sez. I,
3.11.2016, n. 22270; Cass. civ., S.U., 20.6.2018, n. 16303).
10.2. Non assume rilevanza, poi, che a seguito dell'entrata in vigore della suddetta legge, la c.m.s. abbia assunto esplicita rilevanza ai fini dell'applica- zione tanto dell'art. 1815 c.c., che dell'art. 644 c.p., ossia agli effetti della verifica del superamento del tasso soglia usurario. Ciò in quanto - come cor- rettamente dedotto dalla banca convenuta - “considerando la pattuizione di un TAN originario del 19,00% e della mancata allegazione di TEG superiori, la contestazione è circoscrivibile alla sola usura c.d. sopravvenuta”.
Come hanno statuito le Sezioni Unite della Suprema Corte – con riferimento ad un contratto di mutuo ma il principio è applicabile anche al contratto di conto corrente bancario – allorché il tasso degli interessi concordato tra
23 mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successiva-mente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento del-la stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso vali- damente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del soprag- giunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. Cass. civ., SS.UU., 19.10.2017, n. 24675).
Qualora invece venga contestato il superamento della soglia di usura nel corso del rapporto di conto corrente allorché la banca modifichi le condizioni contrattuali ai sensi dell'art. 118 T.U.B. potrebbe venire in rilievo l'usura dei nuovi tassi concordati. Tuttavia, gli appellanti – che pure hanno dedotto, sempre genericamente, l'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della (come si è detto sopra) – non hanno dedotto che a seguito Controparte_1 dell'esercizio dello ius variandi da parte della il tasso fosse Controparte_1 divenuto usurario, ma che piuttosto il tasso fosse usurario dall'inizio del rap- porto.
A sostegno del proprio assunto, gli odierni appellanti richiamano anche la sentenza n. 16303 emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte il
20.6.2018, deducendo che questa “conferma che ai fini dell'accertamento dell'usura devono essere considerati tutti i costi connessi all'erogazione del credito e, in primis la CMS”. In verità, la citata pronuncia, facendo proprie le modalità di verifica della Banca d'AL, statuisce che la natura usuraria del tasso originariamente convenuto si effettua mediante il confronto del tasso contrattuale e della commissione di massimo scoperto con i relativi tassi so- glia, con la precisazione però che il tasso soglia va determinato effettuando la separata comparazione del T.E.G. e della c.m.s. applicata rispettivamente con il tasso soglia e con la “c.m.s. soglia”. Svolta questa operazione, occorre compensare l'importo dell'eventuale eccedenza della commissione di mas- simo scoperto con il margine degli interessi che sia eventualmente residuato, da calcolarsi sottraendo il TEG alla soglia di legge: sussisterà usura qualora a seguito di detta compensazione dovesse sussistere ancora un importo re- siduale. 24 Vero è, quindi, che – come deduce parte appellante – la c.m.s. rileva ai fini della verifica dell'usura, ma è altrettanto vero che le stesse non rientrano nel calcolo del T.E.G.M., essendo rilevate separatamente secondo grandezze non omogenee rispetto al tasso degli interessi.
11. Con il dodicesimo motivo di appello si censura la decisione di primo grado per violazione del principio del giusto processo ex art. 111 Cost., senza tuttavia indicare in cosa, nel giudizio di primo grado, avrebbe concreto la violazione dedotta e, quindi, la rilevanza di tale violazione ai fini dell'im- pugnazione proposta avverso la decisione di primo grado.
La censura in esame si risolve, dunque, in una formula di stile.
12. In conclusione, l'appello proposto dalla e da Parte_1 avverso la sentenza n. 3361/2019 emessa dal Tribunale di Parte_1
Roma, in composizione monocratica, in data 13.2.2019 deve essere riget- tato, mentre deve essere dichiarato il difetto di legittimazione a proporre appello avverso detta sentenza da parte di Parte_2
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e si li- quidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara il difetto di legittimazione a proporre appello avverso la sentenza n. 3361/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 13.2.2019 da parte di Parte_2
rigetta l'appello proposto dalla e da Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza n. 3361/2019 emessa dal Tribunale di Roma, in
[...] composizione monocratica, in data 13.2.2019; condanna la ed in Parte_1 Parte_1 Parte_2 solido tra loro, a rimborsare le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 25.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2,
25 co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 13.1.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro ED Thellung de Courtelary
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