Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 445/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere relatore dott.ssa Federica Rende consigliera
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 445/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente tra
, c.f. in persona del rappresentante legale Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Reggio Calabria, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via del
Plebiscito n. 15
nei confronti di
c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._1
07.08.1960, , c.f. , nato a [...] CP_2 CodiceFiscale_2
il 16.08.1962, , c.f. , nata a Controparte_3 C.F._3
Reggio Calabria il 30.08.1967, , c.f. , Controparte_4 C.F._4
nata a [...] il [...], rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni
De Stefano, elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, alla via Crisafi n. 25
1
, c.f. e p. iva con sede in Roma, Controparte_5 P.IVA_2
via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del Legale Rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Gallo, elettivamente domiciliata in
Catanzaro, Via V. Cortese n. 12
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Procedimento di primo grado
L' impugna la sentenza n. 243/2020, pubblicata il Parte_1
20/02/2020, pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento n. 1721/2013 R.G., con la quale è stata rigettata l'opposizione, proposta dai , avverso le cartelle di pagamento nn. 094 2013 CP_1
0007933715000, 094 2013 0007933715001, 942013 0007933715002, 094
2013 0007933715003.
Le cartelle di pagamento impugnate erano volte a ottenere il pagamento di €
814.716,43 a titolo di indennità da occupazione illegittima di suolo demaniale marittimo per il periodo dal 1998 al 2011.
L'opposizione è stata accolta dal giudice di primo grado per inesistenza del titolo esecutivo, presupposto necessario per la riscossione delle entrate dello
Stato nascenti da rapporti di diritto privato.
- Motivi d'appello
2 Corte d'Appello
L' critica la sentenza impugnata per avere ritenuto Parte_1
inesistente il titolo esecutivo. Deduce, infatti, che il giudice non ha tenuto in considerazione la disposizione di cui all'art. 1 co. 274 della l. 311/2004, che regola specificamente la riscossione a mezzo ruolo dei canoni demaniali.
- Appello incidentale dei
[...]
[...]
chiedono il rigetto dell'appello perché infondato, riconoscendo la CP_6
correttezza della statuizione appellata nella parte in cui ha ritenuto inesistente il titolo esecutivo, atteso che il ruolo assume la sola funzione di precetto per le entrate di diritto privato come quelle per cui è giudizio.
Spiega, poi, appello incidentale condizionato per censurare l'omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione. Deducono, in proposito, che la prima intimazione di pagamento è stata notificata solo a partire dal 12.08.2011.
Rappresentano, inoltre, che l'azione, derivando le somme da un fatto illecito, si prescrive nel termine di cinque anni.
Con il secondo motivo d'appello incidentale i eccepiscono la violazione CP_1
del diritto di difesa. Deducono, infatti, che le diffide di pagamento e la cartella esattoriale non forniscono alcun dato circa i conteggi ed il metodo di calcolo utilizzati per addivenire alla quantificazione della somma richiesta. Inoltre, deducono che non possono essere richieste somme successive al 2008, atteso che dal 2009 l'area è stata sottoposta a sequestro penale e, dunque, sono stati esautorati dall'utilizzo.
Con il terzo motivo i contestano la compensazione delle spese CP_1
processuali, rilevando che non è stata puntualmente esplicitata la ragione di questa determinazione.
- Difese dell' Controparte_5
L' ripropone l'eccezione di difetto di Controparte_5
legittimazione passiva in riferimento alla contestazione nel merito della pretesa creditoria.
In ogni caso, chiede la riforma della sentenza impugnata, ritenendo fondato l'appello dell' , atteso che nel caso de quo è applicabile Parte_1 la fattispecie di cui all'art. 1 co. 274 della l. 311/2004.
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***
1.- Sulla normativa applicabile
1. L'appellante impugna la sentenza nella parte in cui Parte_1
ha ritenuto inesistente il titolo esecutivo. Deduce, infatti, che il giudice non ha considerato la disposizione applicabile, ossia l'art. 1 co. 274 della l. 311/2004, che regola specificamente la riscossione a mezzo ruolo dei canoni demaniali.
2. Il motivo è infondato.
In punto di fatto, si rileva che i hanno occupato abusivamente mq. CP_1
14.440 di terreno demaniale, di cui mq 1.552 utilizzati per la costruzione di diversi fabbricati ed i restanti mq. 12.888 in stato di abbandono.
In punto di diritto, trova applicazione l'art. 1, c. 274, della L. n. 311 del 2004 dispone che «relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali».
La norma è da interpretare secondo il principio recentemente enunciato dalle
Sez. Un. della S.C., secondo cui l'autoliquidazione da parte della pubblica amministrazione delle entrate di diritto privato è possibile soltanto in presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, e tale è «il credito fissato con atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite in conformità alle norme legislative statali e regionali vigenti» (Cass. civ., Sez. Un., n. 2448/2025).
Quindi l'esercizio del potere di autoliquidazione presuppone la presenza di precise tariffe prestabilite in conformità a norme legislative. Solo la presenza di una precisa base normativa e di puntuali tariffe conformi a tale base normativa consente l'autoliquidazione, in quanto esclude spazi di discrezionalità amministrativa. L'autoliquidazione è incompatibile ed alternativa rispetto alla discrezionalità amministrativa.
Tale principio, ancorché pronunciato in riferimento alla procedura di cui al r.d.
n. 639/1910, appare di portata generale ed è pertanto applicabile anche all'autoliquidazione rientrante nella prevista di cui all'art. 1 comma c. 274, della
L. n. 311 del 2004.
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Ciò in quanto in entrambe le ipotesi, si pone – in termini del tutto analoghi e senza apprezzabili differenze – il problema dei presupposti e dei limiti del potere della pubblica amministrazione in sede di autoaccertamento e autoliquidazione delle entrate di diritto privato.
Sotto questo profilo la legge n. 311/2044 non introduce novità di rilievo rispetto al r.d. n. 639/1910.
Inoltre il principio è di portata generale in quanto costituisce corollario del principio generale, secondo cui il titolo esecutivo presuppone la certezza e la liquidità del credito.
Non è superfluo rilevare che la fattispecie esaminata dalle Sez. Un. n.
2448/2025 era del tutto analoga a quella per cui è causa, avendo ad oggetto un'autoliquidazione del danno da occupazione abusiva di area demaniale.
3. Ciò puntualizzato, nella fattispecie in esame, è emerso che l'importo indicato nella cartella di pagamento oggetto di causa è stato determinato in sede di conferenza dei servizi del 24.05.2011, prot. 534/U, ai sensi dell'art. 1 comma 257 della legge n. 296/2006.
Tale disposizione prevede che per la “mera occupazione” di beni demaniali marittimi l'indennizzo è determinato secondo le disposizioni del d.l. n. 400 del
1993.
Quest'ultima determina la misura dei canoni all'art. 03, distinguendo l'annualità 2007 e quelle pregresse, nonché tra diverse categorie di aree. Ad es. distingue aree ad alta valenza turistica da aree a normale valenza turistica.
La presenza di plurime categorie di beni – con conseguente distinzione dell'importo dell'indennizzo – rende necessario, al fine di utilizzare il potere di autoliquidazione, un “atto amministrativo meramente ricognitivo di tariffe prestabilite” (Cass. civ., Sez. Un., n. 2448/2025).
Negli atti della procedura in questione – prodotti dall'appellante – manca una precisa indicazione di tariffe conformi alle norme suindicate.
Non viene indicata in quale categoria rientra l'area occupata dagli appellati;
quindi è assente l'indicazione dei presupposti sulla base dei quali l'area in questione è stata ricondotta ad una delle categorie previste dalla norma suindicata.
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Conseguentemente non appare possibile individuare la tariffa prestabilita applicata nella fattispecie in oggetto.
Pertanto, pur essendo astrattamente utilizzabile la procedura di cui alla legge n. 311/2004, per l'area oggetto di mera occupazione – ossia senza realizzazione di opere inamovibili –, tuttavia nel caso di specie tale procedura non risulta essere stata applicata in conformità al principio enunciato dalla predetta pronuncia delle Sez. Un. della S.C. Ciò in quanto non viene indicato, negli atti in cui si è articolata il procedimento in questione, una tariffa prestabilita, tale da escludere spazi di discrezionalità amministrativa, incompatibili con l'autoliquidazione.
Pertanto in tale parte l'appello va rigettato.
4. Per quanto riguarda, invece, l'occupazione con realizzazione di opere inamovibili, trova applicazione l'art. 1 comma 257 della legge n. 296/2006 nella parte in cui dispone che «l'indennizzo dovuto è commisurato ai valori di mercato
(…)».
La determinazione dell'indennizzo sulla base dei valori di mercato – prevista dall'art. 1 comma 257 legge n. 296/2006 – appare alternativa e incompatibile con la determinazione dell'indennizzo stesso sulla base di tariffe prestabilite conformi a norme legislative.
Dunque non è ravvisabile il presupposto del credito certo, liquido ed esigibile del credito.
Pertanto, in questa parte – ossia nella parte dell'occupazione che si è concretizzata nella realizzazione di opere inamovibili – non è possibile utilizzare la procedura di autoliquidazione effettivamente applicata nel caso di specie.
Conseguentemente anche in tale parte l'appello va accolto, con conferma della sentenza impugnata, benché con diversa motivazione.
Il rigetto dell'appello principale assorbe l'analisi dell'appello incidentale dei relativo alla domanda di annullamento della cartella di pagamento. CP_1
2.- Spese processuali
1. L'appello incidentale dei in ordine alla compensazione delle spese CP_1
processuali del primo grado va rigettato, in considerazione della
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sopravvenienza del pronunciamento delle Sez. Un. della S.C., che ha fissato il principio fondamentale sulla cui base l'appello principale è stato rigettato.
2. Per la stessa ragione, si reputa equo compensare interamente tra le parti le spese processuali anche del secondo grado.
3.- Doppio del contributo unificato
In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello principale e incidentale, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti, principali e incidentali, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
, e , così Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
provvede:
- rigetta l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa interamente tra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio;
- dà atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale, ai fini della verifica dell'obbligo degli appellanti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Reggio Calabria, 14 marzo 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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