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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 532/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. HARALD BONURA, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. VALERIA Controparte_2
VASAPOLLO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, introduceva azione di accertamento CP_1 negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato delle cartelle esattoriali ivi indicate, assumendo l'assenza della loro notifica e chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore era rimasta inevasa.
Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto sussistente l'interesse ad agire accoglieva il ricorso.
Ha proposto appello la limitatamente alle cartelle cartella n. 09420110006359726000 Pt_1
cartella n. 09420140007098718000) eccependo che erroneamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato la sua contumacia e che altrettanto erroneamente il giudicante aveva dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle, atteso che dalla produzione documentale in atti emergeva la sussistenza di parecchi atti interruttivi del termine prescrizionale.
In particolare in relazione alla cartella n. 09420110006359726000 erano stati depositati i seguenti atti interruttivi mai contestati dall'appellato :
l'intimazione di pagamento n. 09420129016406026000, notificata dal in data CP_3
27.09.2012 (doc. 6, fascicolo di primo grado); (ii) il sollecito di pagamento ruolo 2011 di CP_4
cui alla nota prot. n. 250807/2015, notificato dalla , a mezzo raccomandata a/r, in data Pt_2
17.12.2015 (doc. 5, fascicolo di primo grado5); (iii) l'intimazione di pagamento n. Pt_2
09420159019571611000, notificata dal in data 28.01.2016 (doc. 7, fascicolo CP_3 CP_4
di primo grado);
per la cartella n. 09420140007098718000:
l'intimazione di pagamento n. 09420159019571611000, notificata dal Concessionario in data
28.01.2016 (doc. 7, fascicolo di primo grado). CP_4
pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Si è costituita, invece, chiedendo l'accoglimento Controparte_2 dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-
2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo
e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento
e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo,
n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
La definitività di tale accertamento non può essere intaccata - per giurisprudenza costante – neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che “Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007).
Con altra pronuncia, che tra l'altro si occupava dell'applicabilità di una norma – l'art. 43 L. n.
289 del 2002 - la quale, dettando disposizioni in materia di contributi per i lavoratori dello spettacolo, prevedeva l'applicazione di esse “…anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge", ha tuttavia ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo “ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione. L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado. (Sez
L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008).
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione.
Ciò posto, l'appello è fondato solo con riferimento all'erronea dichiarazione di contumacia della risulta, infatti che la stessa si sia costituita in data 5 ottobre 2021. Pt_1
Gli altri motivi di appello sono infondati.
Innanzitutto, così come eccepito dall'allora ricorrente, non è stata versata in atti l'intimazione di pagamento n 09420159019571611000, con conseguente impossibilità di verificare se con la stessa fossero stati richiesti i contributi portati dalle cartelle residuo oggetto dell'attuale giudizio: ad essa non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva. In ogni caso, si rileva che tra la data di notifica dell'ultimo atto asseritamente interruttivo allegato dall'appellante, 28 gennaio 2016, e la data di costituzione in giudizio della in primo Pt_1
grado, 5 ottobre 2021, è decorso oltre un quinquennio .
E' noto infatti che nelle azioni di accertamento negativo la proposizione del ricorso giudiziario non ha alcun effetto né sospensivo né interruttivo della prescrizione.
In termini, recente Cassazione, che, riferita alle opposizione ex art 24 , d. lgs. N46/99, è a fortiori applicabile al caso di specie : “La domanda di accertamento negativo exarticolo 24 del Dlgs
n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non è prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva o
l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941 e 2942 del Cc. Tale domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'articolo 2943 del Cc fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. In particolare, La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea
a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex articolo 2943, comma 2, Cc, se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'articolo
2945 comma 2 del Cc, ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio.” ( Cass., n. 75/25).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara la regolare cotituzione della nel giudizio di primo grado. Pt_1
La dunque risulta sostanzialmente soccombente ma non vi è luogo a statuire sulle spese Pt_1
CP_ di lite vista la contumacia di .
Spese compensate nei rapporti con vista l'identità di posizione sostanziale. CP_4
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 117/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data CP_4
21/01/2022 , parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara la regolare costituzione della nel giudizio di primo grado. Parte_1 CP_ Nulla sulle spese di lite nei rapporti con .
Spese compensate nei rapporti con CP_4
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Maria Naso Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 532/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. HARALD BONURA, Parte_1
giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
; CP_1
- appellato
, rappresentata e difesa dall'Avv. VALERIA Controparte_2
VASAPOLLO, giusta procura in atti;
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, introduceva azione di accertamento CP_1 negativo, per l'annullamento del carico contributivo sotteso al ruolo portato delle cartelle esattoriali ivi indicate, assumendo l'assenza della loro notifica e chiedendo che venisse dichiarato estinto il detto credito, per intervenuta prescrizione, atteso che, l'istanza di annullamento in autotutela, avanzata all'ente impositore era rimasta inevasa.
Il Giudice di prime cure, dopo avere ritenuto sussistente l'interesse ad agire accoglieva il ricorso.
Ha proposto appello la limitatamente alle cartelle cartella n. 09420110006359726000 Pt_1
cartella n. 09420140007098718000) eccependo che erroneamente il Giudice di prime cure aveva dichiarato la sua contumacia e che altrettanto erroneamente il giudicante aveva dichiarato la prescrizione dei crediti portati dalle suddette cartelle, atteso che dalla produzione documentale in atti emergeva la sussistenza di parecchi atti interruttivi del termine prescrizionale.
In particolare in relazione alla cartella n. 09420110006359726000 erano stati depositati i seguenti atti interruttivi mai contestati dall'appellato :
l'intimazione di pagamento n. 09420129016406026000, notificata dal in data CP_3
27.09.2012 (doc. 6, fascicolo di primo grado); (ii) il sollecito di pagamento ruolo 2011 di CP_4
cui alla nota prot. n. 250807/2015, notificato dalla , a mezzo raccomandata a/r, in data Pt_2
17.12.2015 (doc. 5, fascicolo di primo grado5); (iii) l'intimazione di pagamento n. Pt_2
09420159019571611000, notificata dal in data 28.01.2016 (doc. 7, fascicolo CP_3 CP_4
di primo grado);
per la cartella n. 09420140007098718000:
l'intimazione di pagamento n. 09420159019571611000, notificata dal Concessionario in data
28.01.2016 (doc. 7, fascicolo di primo grado). CP_4
pur ritualmente citato, non si è costituito. CP_1
Si è costituita, invece, chiedendo l'accoglimento Controparte_2 dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 10 giugno 2025 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si dà atto che nessuna influenza sull'odierno thema decidendum può assumere il disposto dell'art. 3 bis d.L. 146/2021, secondo cui “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo
e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".
Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti.
A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue:
15.1.- Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/92. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario (v. tra varie, Corte cost., nn. 257 e 271/11, n. 132/16 e n.
167/18, nonché Cass., sez. un., nn. 9560/14 e 12644/14). Ric. 2015 n. 22798 sez. SU - ud. 19-07-
2022 -13- 16.- Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo
e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. 16.1.- È quindi manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale posto in relazione all'art. 3 Cost. dalla Procura generale, secondo cui la norma potrebbe mutare gli esiti dei processi in corso, violando i principi di ragionevolezza, di tutela del legittimo affidamento
e di coerenza e certezza dell'ordinamento (sull'accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio ex art. 363, comma 3, c.p.c., cfr. Cass., sez. un., n. 20661/14 e Corte cost. n. 119/15).
Questi principi, applicabili anche in materia processuale, limitano l'efficacia retroattiva della legge, di modo che l'inosservanza di essi si risolve in irragionevolezza e comporta, di conseguenza,
l'illegittimità della norma retroattiva (tra varie, Corte cost. nn. 103 e 170/13; n. 69/14; da ultimo,
n. 145/22). 17.- Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. 17.1.- Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie, Cass.
n. 9094/17; sez. un., n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno uno degli effetti dell'impugnazione.
Ciò posto, il regime di applicazione anche ai procedimenti pendenti della disposizione che limita a casi tassativi la possibilità di impugnare direttamente il ruolo o la cartella non notificata va però pur sempre coordinato con le regole che governano il procedimento, e specificamente con il principio della formazione del giudicato interno, che nella specie si è indubbiamente concretizzato per effetto della mancata impugnazione della statuizione espressa del giudice sulla sussistenza dell'interesse ad agire, essendo configurabile il giudicato interno anche con riguardo all'interesse ad agire (Sez. L, Sentenza n. 1981 del 08/03/1999).
La definitività di tale accertamento non può essere intaccata - per giurisprudenza costante – neppure dalle modifiche normative che siano intervenute nel corso del procedimento, come è avvenuto nel caso in esame, essendosi puntualizzato che “Le modifiche normative incidenti sulla questione dedotta in lite, entrate in vigore nel corso del giudizio d'appello, non contenenti un'espressa previsione di retroattività, non possono essere invocate ed applicate in contrasto con il giudicato interno formatosi sulla questione, tanto più se la soluzione prospettata in conformità con la nuova norma comporti l'introduzione di una nuova "causa petendi", non compresa nella domanda originaria e nell'atto di appello. (Sez. 5, Sentenza n. 18230 del 29/08/2007).
Con altra pronuncia, che tra l'altro si occupava dell'applicabilità di una norma – l'art. 43 L. n.
289 del 2002 - la quale, dettando disposizioni in materia di contributi per i lavoratori dello spettacolo, prevedeva l'applicazione di esse “…anche per le posizioni contributive per le quali il relativo contenzioso in essere non è definito alla data di entrata in vigore della presente legge", ha tuttavia ribadito l'intangibilità del giudicato interno, precisando che “Lo “ius superveniens" è applicabile di ufficio, ma tale applicabilità va combinata col principio dell'onere di impugnazione e di preclusione. L'applicabilità dello "ius superveniens" trova un limite nella formazione del giudicato interno. Se lo "ius superveniens" viene emanato, come nella fattispecie, pendente il giudizio di appello, occorre esaminare se sia formato tra le parti un giudicato interno in ragione della mancata impugnazione di una statuizione del giudice di primo grado. (Sez
L. Sentenza n. 21382 del 07/08/2008).
Nel caso in esame è indubbio che circa la sussistenza dell'interesse ad agire il giudice di primo grado si fosse espresso esplicitamente e che tale parte della pronuncia abbia dato luogo a un giudicato interno, in assenza di impugnazione.
Ciò posto, l'appello è fondato solo con riferimento all'erronea dichiarazione di contumacia della risulta, infatti che la stessa si sia costituita in data 5 ottobre 2021. Pt_1
Gli altri motivi di appello sono infondati.
Innanzitutto, così come eccepito dall'allora ricorrente, non è stata versata in atti l'intimazione di pagamento n 09420159019571611000, con conseguente impossibilità di verificare se con la stessa fossero stati richiesti i contributi portati dalle cartelle residuo oggetto dell'attuale giudizio: ad essa non può attribuirsi alcuna efficacia interruttiva. In ogni caso, si rileva che tra la data di notifica dell'ultimo atto asseritamente interruttivo allegato dall'appellante, 28 gennaio 2016, e la data di costituzione in giudizio della in primo Pt_1
grado, 5 ottobre 2021, è decorso oltre un quinquennio .
E' noto infatti che nelle azioni di accertamento negativo la proposizione del ricorso giudiziario non ha alcun effetto né sospensivo né interruttivo della prescrizione.
In termini, recente Cassazione, che, riferita alle opposizione ex art 24 , d. lgs. N46/99, è a fortiori applicabile al caso di specie : “La domanda di accertamento negativo exarticolo 24 del Dlgs
n. 46 del 1999 non è idonea a determinare la sospensione della prescrizione del diritto al conseguimento dei contributi, che non è prevista da alcuna disposizione specifica né trova fondamento nella normativa codicistica, essendo inammissibile l'interpretazione estensiva o
l'applicazione analogica delle disposizioni previste dagli articoli 2941 e 2942 del Cc. Tale domanda non comporta inoltre l'interruzione della prescrizione, che l'articolo 2943 del Cc fa discendere soltanto da atti tipici e specificamente enumerati contenenti l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. In particolare, La richiesta del convenuto di mero rigetto della altrui domanda di accertamento negativo di un debito può costituire domanda idonea
a svolgere efficacia interruttiva della prescrizione del diritto vantato nei confronti del debitore, ex articolo 2943, comma 2, Cc, se è volta, in concreto, a ribadire le ragioni del proprio credito e a chiederne giudizialmente l'accertamento, con i consequenziali effetti permanenti di cui all'articolo
2945 comma 2 del Cc, ben potendo un'azione di accertamento negativo dell'altrui negazione del credito contenere implicitamente un'azione di accertamento della titolarità della situazione giuridica dedotta in giudizio.” ( Cass., n. 75/25).
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara la regolare cotituzione della nel giudizio di primo grado. Pt_1
La dunque risulta sostanzialmente soccombente ma non vi è luogo a statuire sulle spese Pt_1
CP_ di lite vista la contumacia di .
Spese compensate nei rapporti con vista l'identità di posizione sostanziale. CP_4
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro e Parte_1 CP_1
avverso la sentenza n. 117/2022 del Giudice del lavoro di Palmi, pubblicata in data CP_4
21/01/2022 , parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara la regolare costituzione della nel giudizio di primo grado. Parte_1 CP_ Nulla sulle spese di lite nei rapporti con .
Spese compensate nei rapporti con CP_4
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)