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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/04/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.172/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 13.05.2024, e vertente tra
(appellante) contro e (appellate), avente ad Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
oggetto: appello avverso la sentenza n°389/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.11.2023.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
L'appellante ha proposto impugnazione avverso la sentenza indicata in Parte_1
epigrafe, che ha accolto solo parzialmente il suo ricorso con cui, premesso di essere dipendente della
[...]
(inizialmente con contratti a tempo determinato dal 10.5.2017 al 28.2.2019, dal 18.3.2019 al CP_1
31.1.2020, dal 1.6.2020 al 24.1.2021, e successivamente a tempo indeterminato), ha allegato di aver prestato attività lavorativa presso i cantieri di Ancona della committente e di non aver Controparte_2
percepito la tredicesima e la quattordicesima mensilità e l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti, di cui ha rivendicato il pagamento sia nei confronti della società datrice di lavoro sia nei Controparte_1 confronti di ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Controparte_2
1 Più in dettaglio, con la sentenza impugnata il Tribunale di Ancona, accogliendo parzialmente il ricorso, ha condannato e in solido tra loro a corrispondere a Controparte_2 Controparte_1 Parte_1 la somma lorda di €.1.140,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme
[...] annualmente rivalutate dal dovuto al saldo, statuendo che:
- nulla è dovuto con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal maggio 2017 al febbraio
2019 per intervenuta prescrizione ex art.2956 n.1 c.c.;
- nulla è dovuto con riferimento alla quattordicesima mensilità per mancanza di previsione contrattuale;
- nulla è dovuto a titolo di indennità sostitutiva di permessi non fruiti per mancanza di prova dell'espletamento di attività lavorativa nel periodo destinato alla fruizione di tali riposi;
- la tredicesima mensilità è dovuta, tenuto conto di quanto già percepito, nella misura di €.1.035,33 per l'anno 2019 e di €.104,94 per l'anno 2020;
- sussiste la responsabilità solidale di (per le mensilità aggiuntive, ma non per Controparte_2
l'indennità sostitutiva dei permessi non goduti) esclusivamente ai sensi dell'art.29 D.Lgs.276/2003, e non anche ai sensi dell'art.1676 c.c..
L'appellante ha impugnato la predetta decisione censurando la sentenza impugnata: 1) nella parte in cui ha erroneamente negato il suo diritto a percepire la quattordicesima mensilità, peraltro prevista dalla contrattazione collettiva di settore e già erogata dalla datrice di lavoro in epoca successiva al deposito del ricorso;
2) nella parte in cui ha erroneamente qualificato come estintiva, e non presuntiva, la prescrizione triennale di cui all'art.2956 c.c., facendola decorrere dalla scadenza di ciascun rapporto di lavoro a termine, e non dalla scadenza dell'ultimo contratto;
3) per aver eccepito la prescrizione della quattordicesima mensilità, di cui aveva contraddittoriamente eccepito la non debenza;
4) nella parte in cui ha esteso gli effetti dell'eccezione di prescrizione alla che non aveva sollevato la Controparte_2
relativa eccezione;
5) nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto del lavoratore a percepire l'indennità sostitutiva dei permessi non dovuti.
Ha quindi formulato le seguenti conclusioni: “IN VIA PRINCIPALE REVOCARSI e/o CP_3
e/o parzialmente per i motivi esposti in narrativa, la sentenza n. 389/2023 pubbl. il CP_4
15/11/2023 RG n. 1080/2022 Tribunale di Ancona. CONDANNARE la società […] al CP_1 pagamento al signor (C.F: ) dell'importo di € Parte_1 C.F._1
10.903,69 […] a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non corrisposti -oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. ACCERTARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 ccl- a responsabilità solidale della società
[…] e per l'effetto CONDANNARE -ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex Controparte_2 art 1676 cc- la società […] al PAGAMENTO in favore del signor Controparte_2 Parte_2
[...] […] della somma lorda di €. 10.903,69 […] a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non
[...]
corrisposti, oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio maggiorati del 30 per cento per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'appellata ha resistito al gravame, del quale ha chiesto il rigetto, assumendone Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto, in riferimento a ciascuno dei motivi di appello sopra descritti.
La non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace. Controparte_1
1.- Preliminarmente, deve darsi atto che il difensore della nel costituirsi in giudizio, Controparte_2
ha comunicato che nelle more del giudizio, con sentenza n°55/2024 in data 24.04.2024 (prodotta in atti), il Tribunale di Palermo ha dichiarato la liquidazione giudiziale delle società Controparte_1
Ciò premesso, è noto che la Legge delega 19 ottobre 2017 n. 155 ed il successivo D.lgs. 12 gennaio
2019, n.14, nel fissare i principi generali ed i criteri direttivi per la riforma complessiva delle procedure concorsuali di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nonché della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, ha previsto la sostituzione, da un punto di vista lessicale, del termine “fallimento” e dei suoi derivati con l'espressione “liquidazione giudiziale”, per cui si applicano a tale ultimo istituti gli stessi principi valevoli per il fallimento.
Costituisce altresì ius receptum che ai sensi dell'art.43, terzo comma, del R.D. 16/03/1942 n.267, come modificato dall'art.41 del D.Lgs. 09.01.2006 n.5, “L'apertura del fallimento determina
l'interruzione del processo”. La dichiarazione di fallimento della parte costituita determina quindi l'automatica interruzione del processo senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare (Cassazione civile sez. III, 30/11/2018, n.3101).
Ciò premesso, è noto che nel caso di litisconsorzio facoltativo l'interruzione del processo opera solo relativamente alla causa di cui sia parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo (Cassazione civile sez.
III, 23/04/2020, n.8123), mentre l'effetto interruttivo non si propaga alla posizione processuale delle parti che non hanno perso la capacità di stare in giudizio.
Nella fattispecie, stante la natura di litisconsorzio facoltativo del rapporto esistente tra le due società appellate, l'evento interruttivo che ha colpito la è quindi insuscettibile di propagarsi anche Controparte_1 al rapporto processuale instaurato nei confronti di sicché va dichiarata l'interruzione Controparte_2
del giudizio esclusivamente nei confronti della società Controparte_1
3 Il giudizio prosegue invece nei confronti di e viene parzialmente deciso con Controparte_2
sentenza non definitiva, resa esclusivamente nei confronti del coobbligato solidale.
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2.- Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui ha disatteso la sua domanda tesa all'accertamento del suo diritto a percepire la quattordicesima mensilità.
Il motivo non è fondato, essendo agevole osservare che tale emolumento, di natura eminentemente pattizia, non è espressamente previsto dal C.C.N.L. di categoria.
Quanto alla richiamata nota a verbale all'art.14 del C.C.N.L. Coibenti 2006 (prodotto dallo stesso lavoratore), la stessa prevede espressamente che “Il premio speciale di cui all'art.
1 - Parte comune - del
C.C.N.L. 1° marzo 1972 è stato abolito e sostituito, a livello aziendale, con l'erogazione di una 14ª mensilità da liquidarsi secondo i criteri della 13ª mensilità”. Il C.C.N.L. prevede quindi l'abolizione generalizzata del premio speciale e la sua sostituzione con una quattordicesima mensilità, da prevedersi però “a livello aziendale” e che, pertanto, il C.C.N.L. non disciplina. Era quindi onere del lavoratore allegare e documentare la sussistenza di accordi aziendali disciplinanti a livello di contrattazione integrativa l'erogazione della quattordicesima mensilità in favore dei dipendenti. In mancanza, la domanda non può che essere respinta, a nulla rilevando che in epoca successiva il suddetto emolumento sia stato spontaneamente riconosciuto dalla società datrice di lavoro.
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3.- Con il secondo, il terzo ed il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha erroneamente qualificato come estintiva, e non presuntiva, la prescrizione triennale di cui all'art.2956 c.c., facendola decorrere dalla scadenza di ciascun rapporto di lavoro a termine, e non dalla scadenza dell'ultimo contratto.
Va premesso che l'eccezione, pur sollevata esclusivamente dalla estende i suoi effetti Controparte_1
anche alla non trattandosi di eccezione personale ex art.1297 c.c. e stante la posizione Controparte_2
di coobbligato solidale ricoperta dalla che non può essere chiamata a rispondere di debiti CP_2 dell'obbligato principale estinti per intervenuta prescrizione. Sul punto si richiamano le considerazioni, pienamente condivisibili, contenute nella sentenza gravata.
Quanto al dies a quo, trova applicazione il principio giurisprudenziale secondo cui “Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli art. 2948, numero 4, 2955, numero 2,
e 2956, numero 1, c.c., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da
4 tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la tassatività della elencazione delle cause sospensive previste dagli art. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste” (Cass.Civ., sez. lav., 20/10/2014 n.22146).
Fatte tali premesse, rileva il Collegio che la non ha eccepito la prescrizione estintiva Controparte_1
quinquennale ex art.2948 c.c., bensì la prescrizione presuntiva triennale di cui all'art.2956 c.c..
Orbene, è noto che la prescrizione presuntiva presenta la specifica peculiarità di determinare non l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione "iuris tantum" (pur se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato (Cass. civ., sez. II, 8 febbraio 1994, n. 1248). Nel caso di specie, a norma dell'art.2956 n°1 c.c., trattandosi di credito di prestatore di lavoro “per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese”, deve quindi ritenersi operante la presunzione di pagamento al decorso del terzo anno dal momento della esigibilità del credito, e quindi, in assenza di atti interruttivi
(prima del ricorso depositato il 19.10.2022), devono presumersi pagati, salvo prova contraria, tutti i crediti anteriori al 19.10.2019 (si noti che i tre rapporti di lavoro a termine si sono svolti nei periodi dal
10.5.2017 al 28.2.2019, dal 18.3.2019 al 31.1.2020, dal 1.6.2020 al 24.1.2021), con la conseguenza che le mensilità aggiuntive relative al primo rapporto di lavoro si presumono pagate, salvo prova contraria.
Ora, mentre il debitore, che ha eccepito la prescrizione presuntiva, è tenuto a provare il decorso del termine previsto dalla legge, grava sul creditore l'onere di dimostrare la mancata soddisfazione del credito e tale prova può essere fornita soltanto con il deferimento del giuramento decisorio, ovvero avvalendosi dell'ammissione fatta in giudizio dallo stesso debitore che l'obbligazione non è stata estinta (Cass. civ., sez. II, 27 gennaio 1998, n. 785; Cass. civ., 12 ottobre 1984, n. 5118; Cass. civ., 18 gennaio 1983, n. 454). Ne consegue che, non essendo stato deferito il giuramento decisorio nei confronti di (ma solo nei confronti di nei cui confronti il giudizio è interrotto) e Controparte_2 Controparte_1
non sussistendo in atti un riconoscimento del debito da parte delle parti appellate, la parte appellante non ha fornito la prova contraria richiestale. Il che comporta il rigetto dei motivi di appello in disamina, dovendo presumersi che le mensilità aggiuntive relative al primo rapporto di lavoro a termine siano state pagate.
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4.- Va infine respinto il quinto motivo di gravame, dovendosi tenere conto della circostanza che la presente decisione riguarda esclusivamente la posizione giuridica dell'obbligato solidale CP_2
essendo il giudizio interrotto nei confronti di
[...] Controparte_1
5 Orbene, l'istituto dei permessi (al pari delle ferie) è strettamente ed irrinunciabilmente connesso all'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa, poiché finalizzato al ripristino delle energie psicofisiche consumate nello svolgimento delle mansioni. Ne segue che, qualora il lavoratore abbia prestato attività lavorativa nei giorni destinati alla fruizione di ferie e/o permessi, ha diritto a vedersi riconoscere la corrispondente indennità sostitutiva, la quale ha, evidentemente, la funzione di risarcire il danno cagionato al lavoratore per non aver potuto beneficiare di ferie e permessi cui aveva diritto.
Attesa tale natura risarcitoria, a tale indennità sostitutiva non si applica il regime solidaristico previsto dall'art.29 D.Lgs.276/2003, che ha ad oggetto esclusivamente “i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”. Né il regime di solidarietà può fondarsi su quanto prevede l'art.1676 c.c., la cui applicabilità è stata esclusa dal primo giudice, senza che sul punto siano state sollevate censure nell'atto di appello, con conseguente formazione del giudicato interno su tale capo della decisione.
Anche il quinto motivo di gravame va quindi disatteso.
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5.- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'appello va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata nei confronti di Controparte_2
In applicazione del principio stabilito dall'art. 92, 2° comma, c.p.c., relativamente alla posizione processuale di , considerato che ricorrono gravi ed eccezionali ragioni di ordine Controparte_2 equitativo, attesa la natura della controversia e delle parti, nonché tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e della obiettiva controvertibilità delle questioni trattate, le spese del grado possono essere interamente compensate tra le parti.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, NON definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n°389/2023 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 15.11.2023, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'interruzione del giudizio nei confronti della società Controparte_1
6 - rigetta l'appello nei confronti di Controparte_2
- compensa integralmente tra le parti le spese del grado, con riguardo alla posizione processuale di
Controparte_2
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 10 Aprile 2025.
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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