Decreto decisorio 1 marzo 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto decisorio 01/03/2021, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/03/2021
N. 00547/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 547 del 2019, proposto da
Le.Se. - Legnago Servizi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Stefania Lago, Nicola De Zan, Edoardo Furlan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio 23;
nei confronti
Provincia di Rovigo, Provincia di Verona, Comune di Legnago, Comune di Bergantino, Arpav - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Veneto non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto n. 28 del 21.3.2019 del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del territorio della Regione Veneto, avente ad oggetto “Legnago Servizi S.P.A. – Sistema integrato di trattamento e smaltimento RSU in località Torretta di Legnago (VR). Autorizzazione Integrata Ambientale, Punto 5.4 dell'All. VIII alla Parte II del D. Lgas. n. 152/2006 e s.m.i.; DGR n. 994 del 21/04/2009 e DDR n. 146 del 16.11.2016. Autorizzazione al conferimento di rifiuti nel lotto denominato F.”;
-di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione della Regione Veneto;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato il 24 novembre 2020 con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ma che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 01.03.2021
| Il Presidente |
| Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO