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Sentenza 14 marzo 2024
Sentenza 14 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 14/03/2024, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice dott.ssa Angela Orecchio, viste le note di trattazione scritta della causa depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al numero R.G. 1842 dell'anno 2023 vertente
TRA
difesa dall'Avv. COLANTONI FERNANDO, Parte_1
ricorrente
E difeso, ai sensi dell'art. 10 del D.L. n. 203 del 30/09/2005, convertito nella L. CP_1
248 del 02/12/2005, dal dott. LEONETTI PIETRO, convenuto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.06.2023, la ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l' affinché venisse accertato il suo diritto a percepire l'assegno mensile CP_1 di assistenza riconosciuto con decreto di omologa del 16.03.2022 e per l'effetto chiedeva la condanna di al pagamento di euro 5.361,52 a titolo di ratei di CP_1
assegno maturati e non riscossi dal 01.01.2022 al 31.05.2023 e degli ulteriori ratei maturandi in corso di causa oltre interessi e rivalutazione monetaria sui singoli ratei scaduti ed a scadere al soddisfo, a far tempo dal 120° giorno successivo alla ricezione da parte dell' del modello AP70. CP_1
1 Si costituiva l' eccependo preliminarmente l'improcedibilità del ricorso e CP_1
chiedendo la cessazione della materia del contendere considerato che “Con modello CP_ TE08 del 16/08/23 l' ha provveduto a mettere in pagamento la prestazione richiesta per un importo pari ad € 6.314,43, importo che veniva accreditato in data 07.09.2023”
Deve preliminarmente respingersi l'eccezione di improcedibilità della presente domanda giudiziale per non essere stato previamente presentato ricorso in via amministrativa ai sensi dell'art. 443 c.p.c.
Siffatto ricorso non è imposto dalla legge per la proposizione dell'azione giudiziaria, considerato il previo esperimento del ricorso per ATP conclusosi con decreto di omologa del 16.03.2023.
Ciò premesso, si rileva che in sede di note di trattazione scritta, le parti hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la cessazione della materia del contendere stante l'avvenuta liquidazione della prestazione in favore della ricorrente, sebbene solo in corso di giudizio.
Come noto, la cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione.
Ebbene, nel caso di specie risulta documentalmente che l' con provvedimento CP_1
del 16.08.2023 ha provveduto a disporre la liquidazione del dovuto in favore della parte ricorrente.
Ne consegue, da un lato la cessazione della materia del contendere, dall'altro la considerazione che le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte dopo la notifica del ricorso (04.08.2023), senza che sia stata dedotta una causa del ritardo imputabile al ricorrente di talché le spese di lite devono essere poste a carico dell' come da dispositivo sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 per CP_1
controversie di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del D.M. n.
2 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass. 16 aprile 2021, n. 10206) oltre che della fase decisionale.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
Dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento delle spese di lite quantificate in euro 853,00, oltre CP_1
spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Latina, 14/03/2024
Il Giudice
Dott.ssa Angela Orecchio
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