Articolo 4 della Legge 25 giugno 1909, n. 422
Articolo 3Articolo 5
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25 luglio 1909
Art. 4.

Consorzio di cooperative costituisce persona giuridica e soggiace alle norme del Codice di commercio per le sue operazioni commerciali e per tutti gli effetti che ne derivano.

Entrata in vigore il 25 luglio 1909
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