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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2067 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 CPC
, (codice fiscale: , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di p. i.v.a.: rapp. e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Marianna Cerrato
APPELLANTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_2
, Via Prefettura n.14, C.F. , CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante di conveniva in giudizio la Controparte_1
per chiedere l'integrale riforma della sentenza n. Controparte_2 1710/2022 del 29.04.2022 emessa dal Giudice di Pace di , notificata CP_2
in data 02.05.2022, in particolare per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione della tardività dell'iscrizione a ruolo e dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
2) erronea valutazione sulla correttezza della redazione dei verbali;
3)
erronea interpretazione della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 179 del
Codice della strada.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse così
statuito: a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
e ” ritenendo tardiva e, quindi, Controparte_3 Controparte_4
inammissibile l'opposizione proposta dalla e da Controparte_3 Pt_1
.
[...]
Infatti, l'odierno appellante iscriveva a ruolo il proprio ricorso avverso i verbali di contravvenzione n. 700017420170, 700017420173, 700017420171
e 700017420174, notificati il 08.04.2021, oltre il termine perentorio di trenta giorni del 08.05.2021.
L'appellante riteneva, invece, di aver proposto tempestivamente il ricorso,
avendo affidato il plico per la consegna in data 07.05.2021 all'operatore postale privato e che tale plico fosse poi stato consegnato CP_5
tardivamente, in data 20.05.2021 all'Ufficio del Giudice di Pace di , CP_2
ritenendo tale ritardo irrilevante poiché l'atto è stato consegnato all'ufficio postale entro il prescritto termine perentorio (facendo proprio il dettame per le notifiche statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile
2015, n. 7765). La non si costituiva e in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di primo grado aveva motivato la propria decisione in forza dell'impossibilità di poter dare valenza certificativa all'attestazione dell'istituto di poste private.
Tale motivazione è condivisibile da questo Giudicante.
Il Giudice di prime cure ha, giustamente, rilevato che l'operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale,
la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30 gennaio 2014,
n. 2035).
La mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.
L'attore, oggi appellante, non ha fornito alcuna prova a supporto delle contestazioni mosse in merito allo status dell'operatore postale, come per sua stessa ammissione a pagina 3 dell'atto di appello, limitandosi a sostenere che
“…la prova della licenza di cui tratta il primo Decidente è in re ipsa ovvero
la busta postale contenete il ricorso (agli atti di causa del primo giudizio)
riporta il timbro completo di dal quale risulta anche la stampigliata CP_5 del numero di licenza ministeriale (Lic. 2382/2014) che avrebbe dovuto
risolvere la “questione”.
Non essendo, però, tale timbro prova dell'essere in possesso della licenza ministeriale e non rivestendo, come ribadito dalla Suprema Corte, il fornitore del servizio postale privato la qualità di pubblico ufficiale, gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità (come invece avviene per il fornitore del servizio di posta universale).
La conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 cpc per l'iscrizione della causa a ruolo è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie (Cassazione, ordinanza del 18 gennaio 2018, N. 1058).
Infatti, la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie.
I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetta il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o della decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.
Pertanto, il ricorso di primo grado è stato iscritto tardivamente e, per l'effetto,
è inammissibile.
I rimanenti motivi di appello restano assorbiti dal rigetto dell'impugnazione preliminare.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione della . Controparte_2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 1710/2022 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_2
spese irripetibili;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 420 CPC
, (codice fiscale: , in proprio e quale Parte_1 C.F._1
legale rappresentante di p. i.v.a.: rapp. e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. Marianna Cerrato
APPELLANTE
contro
, in persona del Prefetto pro tempore, con sede in Controparte_2
, Via Prefettura n.14, C.F. , CP_2 P.IVA_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, , in proprio e Parte_1
quale legale rappresentante di conveniva in giudizio la Controparte_1
per chiedere l'integrale riforma della sentenza n. Controparte_2 1710/2022 del 29.04.2022 emessa dal Giudice di Pace di , notificata CP_2
in data 02.05.2022, in particolare per i seguenti motivi: 1) erronea valutazione della tardività dell'iscrizione a ruolo e dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
2) erronea valutazione sulla correttezza della redazione dei verbali;
3)
erronea interpretazione della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 179 del
Codice della strada.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse così
statuito: a) dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da
e ” ritenendo tardiva e, quindi, Controparte_3 Controparte_4
inammissibile l'opposizione proposta dalla e da Controparte_3 Pt_1
.
[...]
Infatti, l'odierno appellante iscriveva a ruolo il proprio ricorso avverso i verbali di contravvenzione n. 700017420170, 700017420173, 700017420171
e 700017420174, notificati il 08.04.2021, oltre il termine perentorio di trenta giorni del 08.05.2021.
L'appellante riteneva, invece, di aver proposto tempestivamente il ricorso,
avendo affidato il plico per la consegna in data 07.05.2021 all'operatore postale privato e che tale plico fosse poi stato consegnato CP_5
tardivamente, in data 20.05.2021 all'Ufficio del Giudice di Pace di , CP_2
ritenendo tale ritardo irrilevante poiché l'atto è stato consegnato all'ufficio postale entro il prescritto termine perentorio (facendo proprio il dettame per le notifiche statuito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile
2015, n. 7765). La non si costituiva e in questa sede se ne dichiara la Controparte_2
contumacia.
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di primo grado aveva motivato la propria decisione in forza dell'impossibilità di poter dare valenza certificativa all'attestazione dell'istituto di poste private.
Tale motivazione è condivisibile da questo Giudicante.
Il Giudice di prime cure ha, giustamente, rilevato che l'operatore di posta privata non riveste, a differenza del fornitore del servizio postale universale,
la qualità di pubblico ufficiale, sicché gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso (Cass. 30 gennaio 2014,
n. 2035).
La mancanza della licenza, e del correlativo status, come la giurisprudenza di questa Corte sottolinea, non consente di riconoscere la forza di atto pubblico all'attestazione della data di consegna all'operatore dell'atto processuale da notificare, perché l'operatore che non ne sia munito non è dotato di poteri certificativi.
L'attore, oggi appellante, non ha fornito alcuna prova a supporto delle contestazioni mosse in merito allo status dell'operatore postale, come per sua stessa ammissione a pagina 3 dell'atto di appello, limitandosi a sostenere che
“…la prova della licenza di cui tratta il primo Decidente è in re ipsa ovvero
la busta postale contenete il ricorso (agli atti di causa del primo giudizio)
riporta il timbro completo di dal quale risulta anche la stampigliata CP_5 del numero di licenza ministeriale (Lic. 2382/2014) che avrebbe dovuto
risolvere la “questione”.
Non essendo, però, tale timbro prova dell'essere in possesso della licenza ministeriale e non rivestendo, come ribadito dalla Suprema Corte, il fornitore del servizio postale privato la qualità di pubblico ufficiale, gli atti da lui redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità (come invece avviene per il fornitore del servizio di posta universale).
La conseguenza del mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 616 cpc per l'iscrizione della causa a ruolo è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie (Cassazione, ordinanza del 18 gennaio 2018, N. 1058).
Infatti, la tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie.
I termini perentori infatti non sono prorogabili, né soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicché resta a carico di chi non lo rispetta il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o della decadenza conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.
Pertanto, il ricorso di primo grado è stato iscritto tardivamente e, per l'effetto,
è inammissibile.
I rimanenti motivi di appello restano assorbiti dal rigetto dell'impugnazione preliminare.
Le spese del presente giudizio vanno dichiarate irripetibili, attesa la mancata costituzione della . Controparte_2 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza n. 1710/2022 emessa dal Giudice di Pace di;
CP_2
spese irripetibili;
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP Dott.
Testimone_1
Catania, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa