Ordinanza cautelare 20 giugno 2019
Ordinanza collegiale 25 maggio 2020
Ordinanza collegiale 24 agosto 2021
Ordinanza collegiale 20 aprile 2022
Sentenza 10 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/11/2022, n. 1776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1776 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/11/2022
N. 01776/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00724/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 724 del 2019, proposto da
GI IO, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate, Anna Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Maglie, non costituito in giudizio;
nei confronti
FA De IS, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- dell'ordinanza n. 29/2019 del Responsabile del 5° Settore “Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata” del Comune di Maglie, notificata in data 22 marzo 2019, avente ad oggetto l'ingiunzione per la demolizione di strutture realizzate senza titolo abilitativo e/o in difformità, accertate presso l’immobile sito in Maglie, alla via Giacinto Toma;
- della Relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019, richiamata nell'ingiunzione di cui sopra;
- di ogni atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e, in particolare, e qualora occorra, nei limiti dell'interesse, di tutti gli atti, anche di data e contenuto ignoti, nella parte in cui hanno determinato l'adozione del provvedimento d'ingiunzione per la demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. GI IO ha agito dinanzi a questo TAR per l’annullamento della ordinanza n. 29 del 21.03.2019, con cui il Comune di Maglie, in riferimento alle risultanze della relazione tecnica di sopralluogo in data 4.2.2019, ha ingiunto nei suoi confronti, quale proprietario dell’immobile censito in catasto al foglio 5, p.lla 398, subalterno 5, e nei confronti della sig.ra De IS FA, quale proprietaria dell’immobile censito in catasto al foglio 5, p.lla, 398, subalterni 1, 3 e 6 “... ognuno per le rispettive proprietà e responsabilità: a. la rimozione ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 380/2001, delle opere accertate e descritte ai precedenti punti 2, 3, 7 e 8 delle premesse, entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ordinanza; b. la demolizione immediata e comunque entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente, delle strutture realizzate in assenza di permesso di costruire, descritte ai precedenti punti 1, 4, 5, 6, 9 e 10 delle premesse; c. rimozione di circa mq 160 di pavimentazione esterna destinando tale superficie a verde alberato da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente; d. Rimozione della recinzione realizzata sulla particella 595 di proprietà A.S.I. da eseguirsi entro il termine di 90 giorni dalla notifica della presente ”.
2. In particolare, parte ricorrente ha riferito le seguenti circostanze:
- con decreto di trasferimento di proprietà in data 29 marzo 2018, pronunciato dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale nel processo esecutivo immobiliare n. 7/2013, veniva trasferito al sig. IO GI il Lotto 1, precisamente: “ Piena proprietà per la quota di 1/1 (in regime di separazione dei beni) di locale artigianale sito nel comune di Maglie (LE), alla Via Giacinto Toma n. 3, composto da ampio vano con annessi spogliatoio, wc dotato di antibagno. Identificato in catasto: foglio 5, p.lla 398, sub. 5 (e p.lla 412 sub. 4 graffata), piano T, categoria C/3, classe 3, consistenza 162 mq., superficie catastale totale 179 mq., rendita € 635,86 ”;
- a seguito dell’aggiudicazione del Lotto n. 1, l’odierno ricorrente presentava la C.I.L.A. n. 95/18 del 23 ottobre 2018, segnalando l’esecuzione dei necessari lavori di “ Manutenzione straordinaria presso il locale artigianale sito alla via Giacinto Toma, ricadente sul lotto n. 31 in zona PIP ”, finalizzata all’installazione di attrezzature di lavoro per un’officina meccanica (montaggio di due ponti sollevatori elettromeccanici a due colonne e ulteriore attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell’attività di officina meccanica);
- con ordinanza del 21 novembre 2018, il Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale, nell’ambito della menzionata procedura esecutiva immobiliare n. 7/2013 R.G.: “ rilevato che l’aggiudicatario IO GI, nel costituirsi nel presente procedimento, dopo aver preso atto delle deduzioni dell’opponente sulla divisibilità del lotto, ha chiesto il rigetto della richiesta di sospensione, manifestando il suo permanente interesse all’acquisto, e ciò pur dopo aver preso atto dei maggiori costi per lo stesso necessari <<alla successiva dotazione del cespite assegnatogli di autonomi servizi ed impianti e di separata agibilità>>, precisando altresì di essere consapevole che il lotto n. 1 allo stesso aggiudicato <<non comprende alcuna pertinenza retrostante e/o circostante>> ”, disponeva un supplemento di perizia, al fine di fornire chiarimenti sulla consistenza del Lotto n. 2 (e conseguentemente, anche del lotto n. 1), nonché al fine di acquisire dalla P.A. ogni atto e/o informazione utile in relazione al frazionamento, e rinviava la causa all’udienza dell’11 marzo 2019; indi, all’udienza dell’11 marzo 2019, veniva disposto il rinvio della causa all’udienza del 10 giugno 2019;
- con ordinanza n. 19 del 21 febbraio 2019, il Responsabile del 5° Settore “ Urbanistica, Patrimonio ed Edilizia Privata ” del Comune di Maglie, avendo rilevato che le opere in corso di esecuzione negli scoperti esterni all’immobile distinto in catasto al Foglio n. 5, particella n. 398 sub 5 (già assegnato al Sig. IO GI) interessavano “ aree che salvo più esatto approfondimento non sono di proprietà dello stesso sig. IO GI ”, ordinava all’odierno ricorrente, in qualità di titolare dei lavori in corso di esecuzione, l’immediata sospensione degli stessi, con decorrenza dalla data di notifica dell’atto stesso;
- con ordinanza n. 29 in data 21 marzo 2019, il Comune di Maglie ha disposto la demolizione delle opere abusive.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- violazione dell’art. 31, co. 2, e dell’art. 34 T.U. edilizia, nonché falsa presupposizione e difetto di istruttoria;
- violazione dell’art. 31, co. 3, T.U. Edilizia.
4. Non si sono costituiti in giudizio il Comune di Maglie e la Signora De IS FA.
5. Con ordinanza n. 1295/2021, questa Sezione ha disposto “ incombenti istruttori a carico del Comune di Maglie, con l’acquisizione di una dettagliata relazione di chiarimenti, a firma del Dirigente dell’Ufficio Tecnico comunale del Comune di Maglie, che, in particolare, precisi:
1) quanto al rilevato “Slittamento del fabbricato verso nord” (punto n. “2a” della relazione tecnica comunale di sopralluogo del 4 febbraio 2019), l’effettiva consistenza del predetto slittamento del fabbricato, con riferimento alle deduzioni opposte nella relazione tecnica di parte ricorrente del 13 maggio 2019 e ai rilievi di cui al ricorso, e, in particolare, se detto spostamento rientri o meno nel limite di tolleranza del 2% previsto dall’art. 34, comma 2 ter del d.P.R. n. 380/2001, vigente ratione temporis (e, sostanzialmente, sostituito dall’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dall’art. 10, comma 1, lettera p), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120);
2) quanto al rilevato “Slittamento della sagoma verso il lato strada” (punto n. “2b” della relazione tecnica comunale di sopralluogo del 4 febbraio 2019), se risultino o meno attivate le procedure indicate dal ricorrente nella relazione tecnica di parte del 13 maggio 2019 e nel ricorso, di cui alla deliberazione n. 158 del 16 luglio 1999 del Consiglio di Amministrazione del S.I.S.R.I.; circostanza, questa, asseritamente “a suo tempo già favorevolmente vagliata dal competente U.T.C. del Comune di Maglie, all’atto del rilascio del certificato di agibilità in data 29.10.2008” (così pag. 11 del ricorso);
3) in relazione a punto n. 3 della relazione tecnica di sopralluogo del 4 febbraio 2019 (“Modifiche al locale artigianale”), se risulti o meno presentata la preannunciata istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
- se, all’esito della definizione dell’assetto proprietario nell’ambito del processo esecutivo immobiliare n. 7/2013 innanzi al Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale (si vedano, in particolare, le Memorie autorizzate del Consulente Tecnico d’Ufficio in data 17 giugno 2019, nell’ambito di detto processo, con cui, in specie, si è fatto riferimento alla deliberazione n. 28 del 15 maggio 2019, recante autorizzazione alla divisione del Lotto n. 31 in due lotti, a firma del Commissario Straordinario dell’A.S.I., alla “linea dividente di definizione dei due lotti”, all’intervenuta “stima degli oneri per la regolarizzazione urbanistica contenuta nell’Ordinanza del Comune di Maglie N. 29 del 21.03.2019 e nella Delibera N. 28 del 15.05.2019” del Consorzio A.S.I.), il Comune di Maglie abbia o meno operato ulteriori valutazioni ;
- copia autentica della pertinente documentazione ”.
6. La suddetta ordinanza istruttoria è rimasta inadempiuta, sicché questo TAR ha rinnovato le relative richieste con la successiva ordinanza n. 620/2022, anch’essa rimasta priva di riscontro.
7. Nella pubblica udienza del 19.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso è fondato.
8.1. L’art. 64, co. 4, c.p.a. stabilisce che “Il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento e può desumere argomenti di prova dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del processo”.
Al riguardo, la giurisprudenza del TAR ha chiarito che “ La mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltale dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e, pertanto, tale da indurre a fare applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 64, comma 4, c.p.a., che - in analogia con quanto previsto - relativamente ai giudizi civili - dall'art. 166, comma 2, c.p.c. autorizza il G.A. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti. Invero, sebbene la P.A. abbia la più ampia facoltà di costituirsi in giudizio e di scegliere la propria strategia difensiva, essa ha anche un preciso dovere giuridico di adempiere agli incombenti istruttori disposti dal G.A., in quanto l'ordine istruttorio viene diretto all'Amministrazione non in qualità di parte processuale, bensì in quanto autorità pubblica che deve collaborare con il giudice al fine di accertare la verità dei fatti ” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 06/08/2021 n. 9333).
8.2. Con l’odierno ricorso, il sig. IO ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato (anche) sotto il profilo della carenza di istruttoria, sotto plurimi e concorrenti profili.
Al fine di ottenere chiarimenti sugli aspetti oggetto di contestazione con il ricorso, questo TAR ha adottato due successive ordinanze istruttorie di analogo tenore, entrambe rimaste inadempiute senza alcuna giustificazione.
A fronte del comportamento processuale dell’Amministrazione comunale, deve ritenersi comprovato che il provvedimento impugnato è stato adottato in mancanza dei necessari accertamenti con riferimento a tutte le circostanze indicate nelle ordinanze istruttorie n. 1295/2021 e 620/2022, sicché l’ingiunzione demolitoria risulta inficiata da eccesso di potere per falsa presupposizione e carenza di istruttoria, ciò che giustifica l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della ordinanza n. 29/2019.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. 29 del 21.03.2019.
Condanna il Comune di Maglie alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO