Articolo 2 della Legge 2 luglio 1929, n. 1111
Articolo 1
Versione
26 luglio 1929
Art. 2.

Alla separazione patrimoniale e al reparto delle attivita' e passivita' fra le due Provincie suindicate sara' provveduto ai termini dell' art. 10 del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1 , convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2584 .

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 26 luglio 1929