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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 804/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paola in data 2.8.21, depositata in data 4.9.21 all'esito del giudizio iscritto al n. 630/2019 r.g. e non notificata
TRA
AVV. (C.F. , difesa in proprio ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Piazza Maurizio Quintieri n. 14
APPELLANTE
E
(già (CF. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gervasi Alfredo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, al Corso Plebiscito n.
22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello, innanzi al Tribunale Parte_1
di Paola, avverso la sentenza n.804/2021, emessa in data 2.8.21 e depositata in data 4.9.21, con la quale il Giudice di Pace di Paola, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda proposta dal (oggi ) e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto (con il quale era stato ingiunto al medesimo
1 di pagare la somma di € 3.588,00, per omesso pagamento di competenze professionali, CP_2
oltre interessi legali dalla domanda, nonché spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 626,00 oltre accessori di legge), con condanna della parte opposta al pagamento, delle spese di giudizio liquidate in € 700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
A sostegno del proposto gravame, parte appellante deduceva: l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado in merito all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal (oggi ) con atto di Controparte_2 Controparte_1
citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in violazione dell'art. 14 D. lgs. 150/2011, errore, peraltro, non sanabile in quanto la notificazione e la successiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione non avrebbe rispettato i termini di cui all'art. 641 c.p.c.; l'errata pronuncia del Giudice di primo grado nel considerare gli incarichi professionali conferiti all'appellante, rispettivamente in data 3.6.14
e 13.6.14 (afferenti, il primo, ad una controversia stragiudiziale nei confronti della Controparte_3 società di gestione dell'impianto ascensore del per la definizione della Controparte_2 morosità condominiale e la conseguente riattivazione dell'impianto oggetto di blocco, il secondo, al recupero della documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto Dr. Per_1
precedente amministratore del ) quali atti di straordinaria amministrazione che
[...] CP_2
necessitavano di approvazione assembleare o di ratifica successiva e non come attribuzioni proprie dell'amministratore ex art. 1130 c.c.; l'errata pronuncia del Giudice di primo grado sull'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'azione giudiziale per il recupero delle res condominiali rientra nelle attività di ordinaria amministrazione di cui all'art. 1130 c.c., con conseguente legittimazione dell'amministratore ad attivarsi senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, lo stesso dicasi per l'attività stragiudiziale resasi necessaria per la riattivazione dell'impianto ascensore dell'immobile, in quanto l'amministratore ai sensi dell'art.1130, comma 1 n. 4, c.c. ha il potere dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; l'errata valutazione del
Giudice di primo grado nell'ammettere e considerare le testimonianze rese dall' ing. Testimone_1
e dall'avv. MI AR, condomini del appellato;
infine l'errata ed illegittima CP_2
condanna della al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, disposta a suo carico dal Pt_1
Giudice di Pace.
In ragione di tanto, parte appellante domandava: accogliersi il proposto gravame e, pertanto, in riforma della sentenza n. 804/21 emessa dal Giudice di Pace di Paola il 2.8.21, depositata il 4.9.21, non notificata, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal
(oggi ) all'Avv. con atto di Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
citazione, anziché con ricorso;
in via gradata rigettarsi l'opposizione proposta dal Controparte_1
(già e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 81/2019
[...] Controparte_2
2 emesso dal Giudice di Pace di Paola il 19.3.19; condannarsi il (già Controparte_1
alla refusione della somma di € 837,20 pagata dall'avv. Controparte_2 Parte_1
in forza della sentenza di primo grado;
condannarsi il (già Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso CP_2 di € 107,00 per spese visto parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza richiesto in fase di monitorio dal Giudice di Pace e dallo stesso non inserite nella liquidazione delle spese del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 23.3.22, si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore p.t., che domandava: dichiarare Controparte_1
inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza Parte_1
n. 804/21 del Giudice di Pace di Paola, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.2.25, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Si appalesa infondato il primo motivo di gravame.
L'appellante, riportando pedissequamente i capi della sentenza impugnati e indicando, parimenti, le modifiche da apportare, ha eccepito la tardività dell'opposizione spiegata in primo grado perché l'atto di citazione con il quale è stata introdotta, benché notificato in data 27.6.19 e, dunque, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 28.5.19, veniva tuttavia depositato per l'iscrizione a ruolo solo in data 12.9.19, quindi ben oltre il termine ex art. 641 c.p.c.
All'uopo giova rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l'applicazione” (Sez. 3, Ordinanza
n. 27591 del 29/10/2019; in precedenza, già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23691 del 11/11/2011).
Tanto precisato, va evidenziato che “la controversia oggetto del disposto normativo dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di
3 dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa
l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti
a giudici speciali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/2/2018; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/3/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6321 del 25/02/2022).
Peraltro, “l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 26/09/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione in primo grado è stata ritualmente instaurata dal con CP_2
atto di citazione non potendo trovare applicazione innanzi al Giudice di Pace il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., riservato ai giudizi proposti innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Va aggiunto che l'opposizione è relativa a decreto ingiuntivo per crediti professionali concernenti anche attività stragiudiziale in materia civile svolta da avvocato, con conseguente corretta introduzione con citazione.
In ogni caso, anche se fosse stato necessario introdurla con ricorso ex artt. 702 bis e 15 d.lgs.
150/2011, sarebbe stata comunque tempestivamente proposta in quanto l'atto di citazione è stato notificato nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
È, infatti, pacifico, oltre che documentato dagli atti del giudizio di primo grado allegati dall'appellante, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 28.5.19 e che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 27.6.19, dunque entro il termine di 40 giorni.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la doglianza relativa all'incapacità a testimoniare dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
Giova premettere innanzitutto che l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dello stesso al giudizio, mentre la seconda afferisce alla credibilità delle deposizioni che il giudice deve discrezionalmente valutare alla
4 stregua di elementi di natura obiettiva e di carattere soggettivo. “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art.
100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso” (cfr. Cass. I,
26/06/2023, n.18225).
L'eccezione d'incapacità a testimoniare deve, inoltre, essere formulata prima dell'ammissione della prova e, ove assunta, deve essere reiterata all'esito dell'escussione unitamente all'eccezione di nullità della testimonianza. In caso di ammissione ed assunzione della prova testimoniale in violazione dell'art. 246 c.p.c., si versa, infatti, in ipotesi di nullità a carattere relativo, che va fatta valere nel rispetto della previsione dell'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Posto ciò, il sig. , indicato quale testimone dal opponente, all'udienza Testimone_1 CP_2
del 30.11.14 dichiarava espressamente di essere condomino del (oggi Controparte_2
) e dalla visura catastale allegata da parte appellante alla comparsa conclusionale del CP_1
giudizio di primo grado risulta che la teste MI AR è comproprietaria di un immobile facente parte del Condominio.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite: “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli
l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (cfr.
Cass. Sez. Un. Sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023).
Nel caso di specie, invero, dal compendio probatorio in atti, risulta che la parte appellante sollevava l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi indicati dal all'udienza CP_2
del 17.1.20 (cfr. verbale di udienza in atti) e, per quanto riguarda il teste , all'udienza Testimone_1
5 del 30.11.19, prima dell'escussione del teste medesimo. Tuttavia, subito dopo l'espletamento della prova, non veniva sollevata alcuna eccezione di nullità della medesima testimonianza ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale di udienza in atti).
Per quanto riguarda invece la teste MI AR, escussa all'udienza del 15.1.21, dal verbale di udienza, non risulta proposta alcuna eccezione in merito all'incapacità a testimoniare della teste medesima, anzi, deve osservarsi che, all'esito della testimonianza resa, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.5.21, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. non reiterava la Pt_1
predetta eccezione nei termini ut supra precisati.
La parte che abbia interesse a far valere l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., ha un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo istruttorio, in quanto
“un'eccezione di incapacità a testimoniare non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 18036 del 19 agosto 2014).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'eccezione di incapacità del teste va formulata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, ma ciò non esime l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità, ove la testimonianza sia assunta nonostante l'eccezione di incapacità, “subito dopo l'escussione del teste ovvero”, solo “in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”, nonché in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che: “la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela delle parti, è configurabile quale nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo
l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e negli atti successivi di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Corte di Cassazione Sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21670).
Tanto chiarito, venendo all'esame del secondo e del terzo motivo di appello che possono essere trattati congiuntamente vista l'identità delle doglianze prospettate, a parere dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel considerare il conferimento dei suddetti incarichi professionali all'avv. Parte_1
come atti di straordinaria amministrazione, che necessitavano di approvazione assembleare o,
[...]
6 quantomeno, di ratifica successiva, e non come attribuzioni proprie dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c.
Ai sensi dell'art. 1131 comma 1 c.c., “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.
L'art.1131 c.c., comma 1, “conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 2010).
Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti risulta che in data 3.6.14 l'amministratore p.t. del appellato, avv. Alessio Lucchetta, con atto scritto, conferiva all'appellante mandato CP_2
professionale avente ad oggetto una vertenza tra il medesimo Condominio e la e, Controparte_3
successivamente, in data 13.6.14 conferiva un secondo mandato professionale al medesimo legale, al fine di recuperare la documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto Dr. Per_1
precedente amministratore del . Nell'esercizio di tale ultimo mandato, la parte
[...] CP_2
appellante proponeva innanzi al Tribunale di Cosenza ricorso ex art. 700 c.p.c., che si concludeva con una dichiarazione di cessata materia del contendere attesa la restituzione, nelle more del giudizio, della documentazione richiesta (cfr. verbale di udienza del 17.9.14 allegato in atti).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13504 del
03/12/1999).
Il conferimento dei due mandati professionali, dunque, non richiedeva l'autorizzazione dell'assemblea, afferendo il primo al blocco dell'ascensore dello stabile condominiale, indi al
7 compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e, comunque, alla
“amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi” e il secondo al recupero della documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto
Dr. precedente amministratore del Persona_1 CP_2
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI-3, 8 maggio 2014, n. 9930), “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta”… D'altra parte, è bensì esatto che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è precluso in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito (Sez. Il, 28 maggio 2014, n.
11991)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 763 del 2017).
Nel caso di specie, da un lato il conferimento dei due mandati professionali è avvenuto in forma scritta e, dall'altro, comunque, l'opponente, nell'atto di citazione in primo grado, ha espressamente contestato l'an del credito, nonché, al punto 7, il quantum del medesimo.
Appare opportuno chiarire, altresì, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
8 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass.
n. 982/02).
Tanto precisato, a fronte della documentazione allegata in primo grado a fondamento della pretesa creditoria (tra cui: i predetti due mandati conferiti;
le parcelle professionali emesse in data 1.9.14 e
18.9.14; i documenti emessi dalla inclusa la ricevuta di cassa n. 06 del 22.7.14, con Controparte_3 riferimento al “blocco n. 7569”, in cui la predetta società dichiarava di ricevere la somma di euro
2.000,00, con indicazione come “versante” dell'avv. ; ricorso per provvedimento d'urgenza Pt_1
depositato il 20.6.14 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza;
il successivo verbale di consegna di documenti condominiali del 30.6.14, in cui si attesta la consegna dei documenti ivi elencati all'amministratore Alessio Lucchetta, in presenza dell'avv. ; le richieste di Parte_1
liquidazione allegate, prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19 e prot. 694 n. 51 ord. del 26.2.19, da cui risulta che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ha riconosciuto quale compenso professionale gli importi di € 500,00 e di € 2.500,00, il tutto “oltre oneri di legge e spese vive, se anticipate”), il
Condominio debitore non ha provato l'esatto adempimento, né il diritto di credito è di per sé minato dalla circostanza che il nominato avv. era la moglie dell'amministratore, né dalle deposizioni Pt_1
testimoniali assunte.
Peraltro, in ragione del ricorso per provvedimento d'urgenza depositato il 20.6.14 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, è stato correttamente quantificato il compenso professionale per le sole fasi di studio e introduttiva, effettivamente svolte, applicando i valori medi del D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, scaglione indeterminabile - complessità bassa, procedimenti cautelari.
Anche la liquidazione del compenso professionale di cui alla richiesta prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19
è stata ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con la quantificazione ivi indicata, che si ritiene di condividere in base agli atti di causa.
Rilevato che la quantificazione del credito va compiuta sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, che il decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto al il pagamento, per le CP_2 causali di cui al ricorso, la somma ivi richiesta di € 3.588,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio e che l'opposta, nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al giudice di pace, ha chiesto di condannare la controparte al “rimborso
9 di € 107,00 per spese visto parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza richieste in fase di monitorio dal Giudice e dallo stesso non inserite fra le spese”.
Dalle richieste di liquidazione allegate, prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19 e prot. 694 n. 51 ord. del
26.2.19, risultano comprovate le spese di € 107,00 per visto parcelle (€ 25,00 + 50,00 per ricevute pagate in contanti + € 16,00 + € 16,00 per marche da bollo).
Alla luce delle esposte considerazioni, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, si riforma la sentenza impugnata;
si rigetta l'opposizione proposta dal (già Controparte_1
in primo grado e per l'effetto si conferma e si dichiara esecutivo il Controparte_2
decreto ingiuntivo ivi opposto.
Va evidenziato che “la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n. 11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457) … la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di
«decadenza», con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021)
È fondata, pertanto, la domanda, formulata dall'impugnante nell'atto di citazione in appello, volta a condannare il (già alla rifusione della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 837,20 pagata dall'avv. in forza della sentenza di primo grado, attesa la Parte_1 ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, in data 17.09.21, da parte dell'avv. in favore del Pt_1
(già del citato importo. Controparte_1 Controparte_2
Si condanna, quindi, il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di € 107,00 Parte_1
per visto parcelle e alla restituzione della somma di € 837,20.
In ordine alle spese di lite, si osserva che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
10 complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, con riferimento al primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre, con riferimento al secondo grado di giudizio, secondo i parametri aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Infatti, va rilevato che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass.
n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007). Nel caso in esame, gli onorari
(scaglione da € 1.101 a € 5.200) devono essere liquidati nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1578/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, riforma la sentenza impugnata;
2) rigetta l'opposizione proposta dal (già Controparte_1 Controparte_2 in primo grado e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo ivi opposto;
3) condanna il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di € Parte_1
107,00 per visto parcelle e alla restituzione della somma di € 837,20;
4) condanna il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 187,23 per esborsi ed € 3.757,00 per compenso professionale (€ 1.205,00 per il primo grado ed € 2.552,00 per l'appello), oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, 9.6.25
Il Giudice
11 Dott. Maurizio Ruggiero
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Maurizio Ruggiero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1578/2021 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 804/2021, emessa dal Giudice di Pace di Paola in data 2.8.21, depositata in data 4.9.21 all'esito del giudizio iscritto al n. 630/2019 r.g. e non notificata
TRA
AVV. (C.F. , difesa in proprio ai sensi dell'art. Parte_1 C.F._1
86 c.p.c. ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla Piazza Maurizio Quintieri n. 14
APPELLANTE
E
(già (CF. ) Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 in persona dell'Amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Gervasi Alfredo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in Cosenza, al Corso Plebiscito n.
22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da note scritte autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello, innanzi al Tribunale Parte_1
di Paola, avverso la sentenza n.804/2021, emessa in data 2.8.21 e depositata in data 4.9.21, con la quale il Giudice di Pace di Paola, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, accoglieva la domanda proposta dal (oggi ) e, per Controparte_2 Controparte_1
l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto (con il quale era stato ingiunto al medesimo
1 di pagare la somma di € 3.588,00, per omesso pagamento di competenze professionali, CP_2
oltre interessi legali dalla domanda, nonché spese e competenze del procedimento monitorio liquidate in € 626,00 oltre accessori di legge), con condanna della parte opposta al pagamento, delle spese di giudizio liquidate in € 700,00 per compenso, oltre accessori di legge.
A sostegno del proposto gravame, parte appellante deduceva: l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado in merito all'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal (oggi ) con atto di Controparte_2 Controparte_1
citazione anziché con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in violazione dell'art. 14 D. lgs. 150/2011, errore, peraltro, non sanabile in quanto la notificazione e la successiva iscrizione a ruolo dell'atto di citazione non avrebbe rispettato i termini di cui all'art. 641 c.p.c.; l'errata pronuncia del Giudice di primo grado nel considerare gli incarichi professionali conferiti all'appellante, rispettivamente in data 3.6.14
e 13.6.14 (afferenti, il primo, ad una controversia stragiudiziale nei confronti della Controparte_3 società di gestione dell'impianto ascensore del per la definizione della Controparte_2 morosità condominiale e la conseguente riattivazione dell'impianto oggetto di blocco, il secondo, al recupero della documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto Dr. Per_1
precedente amministratore del ) quali atti di straordinaria amministrazione che
[...] CP_2
necessitavano di approvazione assembleare o di ratifica successiva e non come attribuzioni proprie dell'amministratore ex art. 1130 c.c.; l'errata pronuncia del Giudice di primo grado sull'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'azione giudiziale per il recupero delle res condominiali rientra nelle attività di ordinaria amministrazione di cui all'art. 1130 c.c., con conseguente legittimazione dell'amministratore ad attivarsi senza autorizzazione dell'assemblea condominiale, lo stesso dicasi per l'attività stragiudiziale resasi necessaria per la riattivazione dell'impianto ascensore dell'immobile, in quanto l'amministratore ai sensi dell'art.1130, comma 1 n. 4, c.c. ha il potere dovere di compiere gli atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio; l'errata valutazione del
Giudice di primo grado nell'ammettere e considerare le testimonianze rese dall' ing. Testimone_1
e dall'avv. MI AR, condomini del appellato;
infine l'errata ed illegittima CP_2
condanna della al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, disposta a suo carico dal Pt_1
Giudice di Pace.
In ragione di tanto, parte appellante domandava: accogliersi il proposto gravame e, pertanto, in riforma della sentenza n. 804/21 emessa dal Giudice di Pace di Paola il 2.8.21, depositata il 4.9.21, non notificata, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo notificato dal
(oggi ) all'Avv. con atto di Controparte_2 Controparte_1 Parte_1
citazione, anziché con ricorso;
in via gradata rigettarsi l'opposizione proposta dal Controparte_1
(già e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 81/2019
[...] Controparte_2
2 emesso dal Giudice di Pace di Paola il 19.3.19; condannarsi il (già Controparte_1
alla refusione della somma di € 837,20 pagata dall'avv. Controparte_2 Parte_1
in forza della sentenza di primo grado;
condannarsi il (già Controparte_1 [...]
al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso CP_2 di € 107,00 per spese visto parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza richiesto in fase di monitorio dal Giudice di Pace e dallo stesso non inserite nella liquidazione delle spese del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data 23.3.22, si costituiva in giudizio il , in persona dell'amministratore p.t., che domandava: dichiarare Controparte_1
inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto dall'avv. avverso la sentenza Parte_1
n. 804/21 del Giudice di Pace di Paola, con condanna della parte appellante al pagamento delle spese e competenze professionali difensive, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA.
Instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo di primo grado, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 19.2.25, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice assumeva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
Si appalesa infondato il primo motivo di gravame.
L'appellante, riportando pedissequamente i capi della sentenza impugnati e indicando, parimenti, le modifiche da apportare, ha eccepito la tardività dell'opposizione spiegata in primo grado perché l'atto di citazione con il quale è stata introdotta, benché notificato in data 27.6.19 e, dunque, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 28.5.19, veniva tuttavia depositato per l'iscrizione a ruolo solo in data 12.9.19, quindi ben oltre il termine ex art. 641 c.p.c.
All'uopo giova rammentare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “il procedimento sommario, previsto dagli artt. 702 bis e segg. c.p.c. (introdotto dall'art. 51 della legge 18 giugno 2009, n. 69), è applicabile esclusivamente alle controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che in tutte le ipotesi in cui la competenza appartenga ad un diverso giudice (nella specie, il giudice di pace) non se ne può invocare l'applicazione” (Sez. 3, Ordinanza
n. 27591 del 29/10/2019; in precedenza, già Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23691 del 11/11/2011).
Tanto precisato, va evidenziato che “la controversia oggetto del disposto normativo dell'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, cui si riferisce il citato art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, è rimasta individuata, anche dopo la novellazione, nei medesimi termini, riguardando la domanda con cui
l'avvocato chiede la liquidazione delle spettanze della sua attività professionale svolta in un giudizio civile o con l'espletamento di prestazioni professionali che si pongano in stretto rapporto di
3 dipendenza con il mandato relativo alla difesa o alla rappresentanza giudiziale, mentre resta esclusa
l'attività professionale stragiudiziale civile che non abbia detta natura, quella svolta nel processo penale (anche in funzione dell'esercizio dell'azione civile in sede penale) e amministrativa o davanti
a giudici speciali” (Cass. Sez. U, Ordinanza n. 25938 del 16/10/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/2/2018; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6817 del 11/3/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n.
6321 del 25/02/2022).
Peraltro, “l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso l'ingiunzione ottenuta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente ai fini del pagamento degli onorari e delle spese dovute, ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 della l.n. 794 del 1942, 633 c.p.c. e 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, proposta con atto di citazione, anziché con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del
2011, è da reputare utilmente esperita qualora la citazione sia stata comunque notificata entro il termine di quaranta giorni - di cui all'art. 641 c.p.c. - dal dì della notificazione dell'ingiunzione di pagamento. In tale evenienza, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell'opposizione si producono alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24069 del 26/09/2019; Cass. Sez. U, Sentenza n. 758 del 12/01/2022).
Nel caso di specie, l'opposizione in primo grado è stata ritualmente instaurata dal con CP_2
atto di citazione non potendo trovare applicazione innanzi al Giudice di Pace il rito sommario ex art. 702 bis c.p.c., riservato ai giudizi proposti innanzi al Tribunale in composizione monocratica.
Va aggiunto che l'opposizione è relativa a decreto ingiuntivo per crediti professionali concernenti anche attività stragiudiziale in materia civile svolta da avvocato, con conseguente corretta introduzione con citazione.
In ogni caso, anche se fosse stato necessario introdurla con ricorso ex artt. 702 bis e 15 d.lgs.
150/2011, sarebbe stata comunque tempestivamente proposta in quanto l'atto di citazione è stato notificato nel rispetto del termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
È, infatti, pacifico, oltre che documentato dagli atti del giudizio di primo grado allegati dall'appellante, che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato il 28.5.19 e che l'opposizione è stata proposta con atto di citazione notificato il 27.6.19, dunque entro il termine di 40 giorni.
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata la doglianza relativa all'incapacità a testimoniare dei testi escussi nel giudizio di primo grado.
Giova premettere innanzitutto che l'incapacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, atteso che la prima, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico che potrebbe legittimare la partecipazione dello stesso al giudizio, mentre la seconda afferisce alla credibilità delle deposizioni che il giudice deve discrezionalmente valutare alla
4 stregua di elementi di natura obiettiva e di carattere soggettivo. “L'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art.
100 c.p.c., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso” (cfr. Cass. I,
26/06/2023, n.18225).
L'eccezione d'incapacità a testimoniare deve, inoltre, essere formulata prima dell'ammissione della prova e, ove assunta, deve essere reiterata all'esito dell'escussione unitamente all'eccezione di nullità della testimonianza. In caso di ammissione ed assunzione della prova testimoniale in violazione dell'art. 246 c.p.c., si versa, infatti, in ipotesi di nullità a carattere relativo, che va fatta valere nel rispetto della previsione dell'art. 157, comma 2, c.p.c., ovvero nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.
Posto ciò, il sig. , indicato quale testimone dal opponente, all'udienza Testimone_1 CP_2
del 30.11.14 dichiarava espressamente di essere condomino del (oggi Controparte_2
) e dalla visura catastale allegata da parte appellante alla comparsa conclusionale del CP_1
giudizio di primo grado risulta che la teste MI AR è comproprietaria di un immobile facente parte del Condominio.
Tuttavia, come di recente affermato dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite: “l'incapacità a testimoniare disciplinata dall' art. 246 c.p.c. non è rilevabile d'ufficio, sicché, ove la parte non formuli
l'eccezione di incapacità a testimoniare prima dell'ammissione del mezzo, detta eccezione rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove il mezzo sia ammesso ed assunto, eccezione di nullità della prova. Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'art. 157 c.p.c.,
l'interessato ha l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità. La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza resa da un teste che si assume essere incapace a testimoniare deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione” (cfr.
Cass. Sez. Un. Sentenza n. 9456 del 6 aprile 2023).
Nel caso di specie, invero, dal compendio probatorio in atti, risulta che la parte appellante sollevava l'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. dei testi indicati dal all'udienza CP_2
del 17.1.20 (cfr. verbale di udienza in atti) e, per quanto riguarda il teste , all'udienza Testimone_1
5 del 30.11.19, prima dell'escussione del teste medesimo. Tuttavia, subito dopo l'espletamento della prova, non veniva sollevata alcuna eccezione di nullità della medesima testimonianza ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p.c. (cfr. verbale di udienza in atti).
Per quanto riguarda invece la teste MI AR, escussa all'udienza del 15.1.21, dal verbale di udienza, non risulta proposta alcuna eccezione in merito all'incapacità a testimoniare della teste medesima, anzi, deve osservarsi che, all'esito della testimonianza resa, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 7.5.21, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'avv. non reiterava la Pt_1
predetta eccezione nei termini ut supra precisati.
La parte che abbia interesse a far valere l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., ha un duplice onere di eccezione, prima dell'ammissione e dopo l'assunzione del mezzo istruttorio, in quanto
“un'eccezione di incapacità a testimoniare non include l'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione” (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 18036 del 19 agosto 2014).
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'eccezione di incapacità del teste va formulata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio, ma ciò non esime l'interessato dal proporre l'eccezione di nullità, ove la testimonianza sia assunta nonostante l'eccezione di incapacità, “subito dopo l'escussione del teste ovvero”, solo “in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità”, nonché in sede di precisazione delle conclusioni.
Tale assunto è stato ribadito dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che: “la nullità di una testimonianza resa da persona incapace ai sensi dell'art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela delle parti, è configurabile quale nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo
l'espletamento della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c.; qualora detta eccezione venga respinta, la parte interessata ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e negli atti successivi di impugnazione, dovendosi la medesima, in caso contrario, ritenersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (Corte di Cassazione Sez. Un. 23 settembre 2013, n. 21670).
Tanto chiarito, venendo all'esame del secondo e del terzo motivo di appello che possono essere trattati congiuntamente vista l'identità delle doglianze prospettate, a parere dell'appellante il primo giudice avrebbe errato nel considerare il conferimento dei suddetti incarichi professionali all'avv. Parte_1
come atti di straordinaria amministrazione, che necessitavano di approvazione assembleare o,
[...]
6 quantomeno, di ratifica successiva, e non come attribuzioni proprie dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1130 c.c.
Ai sensi dell'art. 1131 comma 1 c.c., “nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi”.
L'art.1131 c.c., comma 1, “conferisce una rappresentanza di diritto all'amministratore, il quale è legittimato ad agire (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c., quando cioè si tratta: a) di eseguire le deliberazioni dell'assemblea e di curare l'osservanza dei regolamenti di condominio;
b) di disciplinare l'uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condomini;
c) di riscuotere dai condomini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea; d) di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 18331 del 2010).
Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti risulta che in data 3.6.14 l'amministratore p.t. del appellato, avv. Alessio Lucchetta, con atto scritto, conferiva all'appellante mandato CP_2
professionale avente ad oggetto una vertenza tra il medesimo Condominio e la e, Controparte_3
successivamente, in data 13.6.14 conferiva un secondo mandato professionale al medesimo legale, al fine di recuperare la documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto Dr. Per_1
precedente amministratore del . Nell'esercizio di tale ultimo mandato, la parte
[...] CP_2
appellante proponeva innanzi al Tribunale di Cosenza ricorso ex art. 700 c.p.c., che si concludeva con una dichiarazione di cessata materia del contendere attesa la restituzione, nelle more del giudizio, della documentazione richiesta (cfr. verbale di udienza del 17.9.14 allegato in atti).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “il nuovo amministratore di un condominio è legittimato ad agire nei confronti del precedente per la restituzione dei documenti occorrenti all'esercizio della gestione condominiale senza necessità di esser autorizzato con delibera assembleare perché la legittimazione attiva processuale, conferita dall'art. 1130 cod. civ. per lo svolgimento delle attribuzioni ivi previste - esecuzione delle delibere dell'assemblea, cura dell'osservanza del regolamento di condominio, amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi, disciplina del loro uso e riscossione dei contributi - comprende quella prioritaria ed indispensabile per l'espletamento dei singoli momenti gestori, tra cui il recupero della documentazione relativa alla gestione precedente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13504 del
03/12/1999).
Il conferimento dei due mandati professionali, dunque, non richiedeva l'autorizzazione dell'assemblea, afferendo il primo al blocco dell'ascensore dello stabile condominiale, indi al
7 compimento di atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio e, comunque, alla
“amministrazione delle cose, degli impianti, dei servizi comuni, conservazione e manutenzione di essi” e il secondo al recupero della documentazione condominiale in possesso degli eredi del defunto
Dr. precedente amministratore del Persona_1 CP_2
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI-3, 8 maggio 2014, n. 9930), “le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta”… D'altra parte, è bensì esatto che l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione presuntiva è precluso in tutte le ipotesi in cui il debitore ammetta di non aver estinto il debito ovvero contesti, anche per implicito, l'entità della somma richiesta, circostanza, quest'ultima, implicante, in ogni caso, il riconoscimento della sia pur parziale permanenza del rapporto controverso e l'incompatibilità col presupposto richiesto per l'applicazione della prescrizione presuntiva, costituito dalla presunzione di avvenuta estinzione del debito (Sez. Il, 28 maggio 2014, n.
11991)” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 763 del 2017).
Nel caso di specie, da un lato il conferimento dei due mandati professionali è avvenuto in forma scritta e, dall'altro, comunque, l'opponente, nell'atto di citazione in primo grado, ha espressamente contestato l'an del credito, nonché, al punto 7, il quantum del medesimo.
Appare opportuno chiarire, altresì, che l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un giudizio ordinario di cognizione, precisamente un'ulteriore fase, eventuale e a cognizione piena, del primo grado di giudizio. Abbandonata l'ormai risalente e desueta teoria del procedimento d'impugnazione, la giurisprudenza di legittimità assevera ormai da tempo la concezione unitaria del procedimento monitorio, per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da questa premessa procedurale scaturiscono due rilevanti corollari in tema di prova. Il creditore che ha ottenuto l'ingiunzione conserva la sua qualità di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che, in base all'art. 2697 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Inoltre, il giudice dell'opposizione deve accertare la fondatezza della pretesa creditoria dell'opposto non più in base alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma sulla scorta dell'intero materiale probatorio prodotto nella causa. “Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un normale procedimento di cognizione, nel quale il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la
8 conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria” (Cass. n. 9927/04). In base ad un principio consolidato sull'onere della prova nella responsabilità da inadempimento, l'attore deve fornire la prova del solo titolo (legale o negoziale) posto a fondamento della propria pretesa e del relativo termine di scadenza, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento o inesatto adempimento della controparte, atteso che grava su quest'ultima l'onere di provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da causa ad essa non imputabile (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass.
n. 982/02).
Tanto precisato, a fronte della documentazione allegata in primo grado a fondamento della pretesa creditoria (tra cui: i predetti due mandati conferiti;
le parcelle professionali emesse in data 1.9.14 e
18.9.14; i documenti emessi dalla inclusa la ricevuta di cassa n. 06 del 22.7.14, con Controparte_3 riferimento al “blocco n. 7569”, in cui la predetta società dichiarava di ricevere la somma di euro
2.000,00, con indicazione come “versante” dell'avv. ; ricorso per provvedimento d'urgenza Pt_1
depositato il 20.6.14 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza;
il successivo verbale di consegna di documenti condominiali del 30.6.14, in cui si attesta la consegna dei documenti ivi elencati all'amministratore Alessio Lucchetta, in presenza dell'avv. ; le richieste di Parte_1
liquidazione allegate, prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19 e prot. 694 n. 51 ord. del 26.2.19, da cui risulta che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza ha riconosciuto quale compenso professionale gli importi di € 500,00 e di € 2.500,00, il tutto “oltre oneri di legge e spese vive, se anticipate”), il
Condominio debitore non ha provato l'esatto adempimento, né il diritto di credito è di per sé minato dalla circostanza che il nominato avv. era la moglie dell'amministratore, né dalle deposizioni Pt_1
testimoniali assunte.
Peraltro, in ragione del ricorso per provvedimento d'urgenza depositato il 20.6.14 presso la cancelleria del Tribunale di Cosenza, è stato correttamente quantificato il compenso professionale per le sole fasi di studio e introduttiva, effettivamente svolte, applicando i valori medi del D.M. 55/2014, ratione temporis applicabile, scaglione indeterminabile - complessità bassa, procedimenti cautelari.
Anche la liquidazione del compenso professionale di cui alla richiesta prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19
è stata ritenuta congrua dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza, con la quantificazione ivi indicata, che si ritiene di condividere in base agli atti di causa.
Rilevato che la quantificazione del credito va compiuta sulla scorta del complessivo compendio probatorio in atti, che il decreto ingiuntivo opposto ha ingiunto al il pagamento, per le CP_2 causali di cui al ricorso, la somma ivi richiesta di € 3.588,00, oltre interessi legali dalla domanda, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio e che l'opposta, nella comparsa di costituzione e risposta dinanzi al giudice di pace, ha chiesto di condannare la controparte al “rimborso
9 di € 107,00 per spese visto parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza richieste in fase di monitorio dal Giudice e dallo stesso non inserite fra le spese”.
Dalle richieste di liquidazione allegate, prot. 693 n. 50 ord. del 26.2.19 e prot. 694 n. 51 ord. del
26.2.19, risultano comprovate le spese di € 107,00 per visto parcelle (€ 25,00 + 50,00 per ricevute pagate in contanti + € 16,00 + € 16,00 per marche da bollo).
Alla luce delle esposte considerazioni, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, si riforma la sentenza impugnata;
si rigetta l'opposizione proposta dal (già Controparte_1
in primo grado e per l'effetto si conferma e si dichiara esecutivo il Controparte_2
decreto ingiuntivo ivi opposto.
Va evidenziato che “la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado non configura una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata (si richiamano, al riguardo, anche Cass. 21 luglio 1981, n. 4684; Cass. 6 novembre 1995, n. 11527; Cass. 16 giugno 1998, n. 6002; Cass., 21 luglio 2020, n. 15457) … la richiesta di restituzione delle somme deve essere formulata, a pena di
«decadenza», con l'atto di appello, se proposto successivamente all'esecuzione della sentenza” (Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 7144 del 15/03/2021)
È fondata, pertanto, la domanda, formulata dall'impugnante nell'atto di citazione in appello, volta a condannare il (già alla rifusione della Controparte_1 Controparte_2 somma di € 837,20 pagata dall'avv. in forza della sentenza di primo grado, attesa la Parte_1 ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, in data 17.09.21, da parte dell'avv. in favore del Pt_1
(già del citato importo. Controparte_1 Controparte_2
Si condanna, quindi, il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di € 107,00 Parte_1
per visto parcelle e alla restituzione della somma di € 837,20.
In ordine alle spese di lite, si osserva che in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017, n. 1775; Cass. sez. lav.
1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito
10 complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione).
Alla riforma della sentenza impugnata consegue la condanna della parte appellata, in ragione del principio di soccombenza, al pagamento in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti ad entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
In particolare, la liquidazione delle spese processuali va operata, con riferimento al primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, mentre, con riferimento al secondo grado di giudizio, secondo i parametri aggiornati sulla base del nuovo D.M. n. 147 del 13/08/2022, pubblicato sulla
G.U. n. 236 del 08/10/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. Infatti, va rilevato che i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dell'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi di giudizio e, dunque, all'epoca della pronuncia che li definisce (cfr. Cass.
n. 18920/2012; Cass. S.U. n. 17406/2012; Cass. n. 17059/2007). Nel caso in esame, gli onorari
(scaglione da € 1.101 a € 5.200) devono essere liquidati nella misura media.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. dott. Maurizio Ruggiero, definitivamente pronunziando nel giudizio d'appello n. 1578/2021 R.G., ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del secondo e del terzo motivo di appello, riforma la sentenza impugnata;
2) rigetta l'opposizione proposta dal (già Controparte_1 Controparte_2 in primo grado e per l'effetto conferma e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo ivi opposto;
3) condanna il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di € Parte_1
107,00 per visto parcelle e alla restituzione della somma di € 837,20;
4) condanna il (già , in persona Controparte_1 Controparte_2 dell'amministratore p.t., al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite che Parte_1 si liquidano in € 187,23 per esborsi ed € 3.757,00 per compenso professionale (€ 1.205,00 per il primo grado ed € 2.552,00 per l'appello), oltre iva, cpa e rimborso per spese generali nella misura e sulle voci come per legge
Paola, 9.6.25
Il Giudice
11 Dott. Maurizio Ruggiero
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