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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 167/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87416/20 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento – intimazione ad adempiere - n. 87416/2020, emesso dal Comune di Genova, notificato via PEC in data 11 giugno 2025 e relativo ad IMU 2020, per la somma di euro 1.048,00 oltre sanzioni ed interessi.
La pretesa tributaria è scaturita dal mancato versamento dell'imposta relativa ad appartamento sito in Genova, Indirizzo_1, di cui la ricorrente era proprietaria al 75%.
La ricorrente, di professione Avvocato, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio preventivo e, nel merito, ha sostenuto di avere trasferito la propria residenza all'interno dell'appartamento sopra descritto nel settembre 2011, pur contestualmente dichiarandone al Comune
l'utilizzo anche come studio professionale, e che, dunque, l'immobile doveva considerarsi esente IMU quale prima abitazione.
Si è costituito il Comune di Genova chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata discussa all'udienza del
10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 bis L. 212/2000, come modificato dal d. lgs. 219/2023, stabilisce al comma 1: “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Il comma 2 precisa che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
La fattispecie in esame rientra evidentemente nella previsione del comma 2, trattandosi di atto di “pronta liquidazione”, richiedente esclusivamente un controllo sulla residenza anagrafica: dunque non era necessario che l'Amministrazione instaurasse un contraddittorio preventivo con la contribuente.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 comma 741 lett. b L. 160/2019, per “abitazione principale”, esente IMU, si intende si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Nella specie difetta il requisito della residenza anagrafica poiché, come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune di Genova (doc. 1), l'Avv. Ricorrente_1 non ha mai ottenuto il trasferimento della propria residenza all'interno dell'appartamento sito in Genova, Indirizzo_1 (pur avendola richiesta nel 2011), bensì risultava, nel 2020 (e tutt'ora) risiedere in Genova, Indirizzo_2, ove abita anche la figlia Nominativo_1. Le bollette dell'energia elettrica “uso residenziale” nulla dimostrano, in contrario.
La ricorrente imputa tale situazione a ritardi ed errori del Comune di Genova nell'evasione della pratica di trasferimento di residenza.
Nei confronti di tali affermati disservizi, tuttavia, non risulta agli atti che siano stati esperiti rimedi amministrativi o giudiziari.
Il ricorso deve essere respinto. Vista la particolarità della controversia, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio, comprese le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCIGUERRA GABRIELE, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 972/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Genova - Via Garibaldi 9 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87416/20 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 142/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullare l'atto impugnato;
con vittoria di spese
Resistente: respingere il ricorso;
con vittoria di spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento – intimazione ad adempiere - n. 87416/2020, emesso dal Comune di Genova, notificato via PEC in data 11 giugno 2025 e relativo ad IMU 2020, per la somma di euro 1.048,00 oltre sanzioni ed interessi.
La pretesa tributaria è scaturita dal mancato versamento dell'imposta relativa ad appartamento sito in Genova, Indirizzo_1, di cui la ricorrente era proprietaria al 75%.
La ricorrente, di professione Avvocato, ha eccepito preliminarmente la nullità dell'atto impugnato per difetto di contraddittorio preventivo e, nel merito, ha sostenuto di avere trasferito la propria residenza all'interno dell'appartamento sopra descritto nel settembre 2011, pur contestualmente dichiarandone al Comune
l'utilizzo anche come studio professionale, e che, dunque, l'immobile doveva considerarsi esente IMU quale prima abitazione.
Si è costituito il Comune di Genova chiedendo il rigetto della domanda avversaria.
Respinta l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata discussa all'udienza del
10.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 6 bis L. 212/2000, come modificato dal d. lgs. 219/2023, stabilisce al comma 1: “salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo”.
Il comma 2 precisa che “non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione”.
La fattispecie in esame rientra evidentemente nella previsione del comma 2, trattandosi di atto di “pronta liquidazione”, richiedente esclusivamente un controllo sulla residenza anagrafica: dunque non era necessario che l'Amministrazione instaurasse un contraddittorio preventivo con la contribuente.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 1 comma 741 lett. b L. 160/2019, per “abitazione principale”, esente IMU, si intende si intende “l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Nella specie difetta il requisito della residenza anagrafica poiché, come risulta dalla documentazione prodotta dal Comune di Genova (doc. 1), l'Avv. Ricorrente_1 non ha mai ottenuto il trasferimento della propria residenza all'interno dell'appartamento sito in Genova, Indirizzo_1 (pur avendola richiesta nel 2011), bensì risultava, nel 2020 (e tutt'ora) risiedere in Genova, Indirizzo_2, ove abita anche la figlia Nominativo_1. Le bollette dell'energia elettrica “uso residenziale” nulla dimostrano, in contrario.
La ricorrente imputa tale situazione a ritardi ed errori del Comune di Genova nell'evasione della pratica di trasferimento di residenza.
Nei confronti di tali affermati disservizi, tuttavia, non risulta agli atti che siano stati esperiti rimedi amministrativi o giudiziari.
Il ricorso deve essere respinto. Vista la particolarità della controversia, si compensano integralmente tra le parti le spese di giudizio, comprese le spese della fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, respinge il ricorso. Spese compensate.