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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/03/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 419/2024
TRIBUNALE DI PAOLA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Scortecci Presidente dr. Luigi Varrecchione Giudice dr. Maria Grazia Elia Giudice relatore in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 419/2024, vertente tra
C.F. , e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Alfano e Antonio C.F._2
Pacillo reclamanti
e
CA CO, C.F. C.F._3
reclamato contumace
Oggetto: reclamo ex artt. 630 c.p.c.
Conclusioni: come in atti.
e hanno proposto reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1 Parte_2
18.3.2024, comunicata ai reclamanti in data 19.3.2024, emessa dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Paola nell'ambito del procedimento esecutivo immobiliare n. 56/2023 R.G.E.I, con la quale è stata dichiarata l'inefficacia del
1 pignoramento immobiliare e la conseguente estinzione della predetta procedura esecutiva.
Nonostante la regolare notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. del reclamo e del decreto di fissazione d'udienza - sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - a CA CO, quest'ultimo non si è costituito nel presente giudizio e, pertanto, preliminarmente deve dichiararsi la sua contumacia.
I reclamanti hanno chiesto al Tribunale, di riformare/revocare la detta ordinanza reclamata, resa del Giudice dell'esecuzione, e di ordinare ai sensi degli artt. 568, 569,
589 e 590 bis c.p.c. di procedere oltre nella Procedura n. 56/23 R.G.E.I. con l'assunzione dei provvedimenti ritenuti utili e necessari alla più pronta e giusta tutela e realizzazione dei diritti di credito azionati di cui trattasi.
A tal fine, hanno eccepito che il Giudice dell'esecuzione con la reclamata ordinanza ha erroneamente disposto l'inefficacia del pignoramento immobiliare eseguito e trascritto sui beni del debitore, nonché la conseguente estinzione della relativa procedura esecutiva sopra indicata, atteso che, entro il prescritto termine di 45 giorni dalla notifica del pignoramento, gli stessi hanno provveduto a depositare l'istanza del 23.6.2023 di assegnazione dei beni pignorati la quale rappresenta, secondo le loro deduzioni, evidentemente “il successivo atto di impulso processuale” previsto dall'art. 497 c.p.c. ai fini dell'efficacia del pignoramento. Hanno, quindi, invocato il rispetto dei principi generali processuali di conservazione e raggiungimento dello scopo ex artt. 121 e 156
c.p.c.
In particolare, i reclamanti hanno dedotto che, in data 5.6.2023, veniva ritualmente depositata la nota di trascrizione del pignoramento portato alla notifica in data 9.5.2023 ex art. 143 c.p.c. – con conseguente perfezionamento in data 29.5.2023 – ed attestazione di consegna da parte dell' presso il Tribunale di Paola in data 22.5.2023 Cron. CP_1
N. 417/C; che in data 23.6.2023 hanno depositato rituale e tempestiva istanza di assegnazione ex artt. 497, 567, 589 e 590 bis c.p.c., con contestuale istanza di proroga
(concessa dal Giudice dell'esecuzione con provvedimento di pari data) del termine per il deposito della documentazione ipocatastale;
che, in data 24.8.2023, veniva depositata la documentazione ipocatastale ex art. 567 comma 2 c.p.c., con puntuale reiterazione ex artt. 497, 567, 589 e 590 bis c.p.c. dell'istanza di assegnazione del 23.6.2023; che, dunque, con la reclamata ordinanza il Giudice dell'Esecuzione, sull'erroneo presupposto “che il procedente non ha depositato entro 45 gg. dalla notifica dell'atto di pignoramento l'istanza di vendita”, prospettava ex officio, ai sensi dell'art. 630 c.p.c., l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della procedura esecutiva.
I reclamanti, nello specifico, hanno eccepito il puntuale rispetto da parte loro della sequenza procedimentale di cui agli artt. 497-567 c.p.c.; di aver, infatti, ritualmente compiuto “il successivo atto di impulso processuale” nel termine acceleratorio di 45 gg., per come previsto dalla norma recata dall'art. 497 c.p.c. a tenore della quale “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita”; hanno eccepito, altresì, la motivazione erronea/apparente della reclamata ordinanza, atteso che l'istanza di assegnazione del 23.6.2023 dagli stessi presentata, secondo le loro deduzioni, è – inequivocabilmente – il previsto atto di impulso processuale la cui omissione è
2 testualmente/tassativamente sanzionata dall'art. 497 c.p.c.. I reclamanti hanno, infatti, precisato che vi sarebbe stata nella specie una violazione/falsa applicazione degli artt.
113 - 497 c.p.c e dell'art. 101 Cost. in quanto l'istanza del 23.6.2023 è la testuale richiesta di assegnazione/vendita prevista dall'art. 497 c.p.c. onde scongiurare la negativa conseguenza della inefficacia del pignoramento. I reclamanti hanno, infine, concluso che, essendo principio generale del nostro ordinamento giuridico il dovere del
Giudice della qualificazione giuridica dei fatti, al di là dell'intestazione formale, l'istanza del 23.6.2023 è il presupposto ex artt. 497 – 567 c.p.c. sulla scorta del quale il
Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto procedere agli adempimenti previsti ex artt.
568 e ss. c.p.c. La reclamata ordinanza, pertanto, si porrebbe, secondo i reclamanti, in eclatante violazione del principio generale di legalità della decisione giudiziaria ex art. 101 Cost. ed art. 113 c.p.c.
Ciò posto, il Collegio ritiene che le censure mosse dai reclamanti non siano suscettibili di accoglimento e, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.
I motivi di gravame con cui i reclamanti hanno impugnato l'ordinanza del Giudice dell'esecuzione devono, infatti, essere disattesi per le seguenti ragioni.
Come noto l'art. 497 c.p.c. prevede che “il pignoramento perde efficacia quando dal suo compimento sono trascorsi quarantacinque giorni senza che sia stata richiesta l'assegnazione o la vendita.”. Detta disposizione è collocata nel libro terzo, titolo II, capo I c.p.c. dedicato all'espropriazione forzata in generale.
Orbene, per come opportunamente rilevato dal Giudice dell'esecuzione nella ordinanza reclamata, con specifico riferimento all'espropriazione immobiliare, disciplinata nel capo IV, che è la tipologia che qui interessa, assumono rilievo la disposizione dell'art. 567 c.p.c. il quale, al comma 1, prevede che “decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendita dell'immobile pignorato”, nonché le disposizioni degli artt. 588 e ss. c.p.c. che dettano la disciplina della istanza e del relativo provvedimento di assegnazione nell'ambito dell'espropriazione immobiliare. Più particolarmente, ai sensi dell'art. 588 c.p.c. “ogni creditore, nel termine di dieci giorni prima della data dell'udienza fissata per la vendita, può presentare istanza di assegnazione, per sé o a favore di un terzo, a norma dell'art. 589 per il caso in cui la vendita non abbia luogo”. L'art. 590 c.p.c. dispone, poi, che “se la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice provvede su di esse fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio”.
Dalle predette disposizioni codicistiche si evince all'evidenza, dunque, che, per la specifica ipotesi dell'espropriazione immobiliare, l'assegnazione si caratterizza per la peculiarità di essere comunque subordinata all'esito della vendita. Presupposto indefettibile per la sua validità e sussistenza è, dunque, la fissazione della vendita e le sorti della stessa.
Ed invero, per risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, da cui non vi è motivo di discostarsi in quanto del tutto rispondente al tenore delle disposizioni sopra citate, non è possibile procedere con l'assegnazione del bene pignorato senza che vi sia stata la richiesta della vendita e la sua fissazione (v., a tal
3 proposito, Cass. Civ., Sez. III, n. 16799 del 20.6.2008 - Rv. 603819 – 01- per la quale
“nel procedimento esecutivo, in base alla normativa di cui agli artt. 588 e 590 cod. proc. civ. - sia nella formulazione previgente, applicabile, "ratione temporis", al caso esaminato dalla S.C, sia nell'attuale formulazione, a seguito della novella di cui al d.l.
14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80 -, affinché il giudice possa disporre l'assegnazione del bene, che è onere del creditore richiedere, è necessario che non vi siano offerte all'incanto che, per l'espropriazione immobiliare, costituisce un presupposto necessario, al cui espletamento, ancorché infruttuoso, è subordinata la possibilità, per il giudice dell'esecuzione, di disporre il passaggio all'assegnazione del bene pignorato;
pertanto i due detti mezzi di soddisfazione coattiva del credito non sono tra loro sin dall'inizio in concorso alternativo ma successivo, dovendosi tentare la vendita con incanto almeno una volta per poter poi, in caso di insuccesso, procedere al sussidiario mezzo di realizzazione del credito, costituito dall'assegnazione”).
Pertanto, alla mancanza di richiesta e di fissazione della vendita, come nella specie, consegue l'impossibilità per il giudice di disporre il passaggio alla assegnazione.
Inoltre, di conseguenza, tale mancanza comporterà necessariamente, oltre all'impossibilità di procedere con l'assegnazione, sebbene tempestivamente richiesta, anche l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione della relativa procedura esecutiva.
Né può richiedersi al giudice dell'esecuzione di sopperire a tale carenza qualificando l'istanza di assegnazione, pur in assenza del necessario presupposto della vendita, quale atto di impulso comunque idoneo a consentire la prosecuzione della procedura esecutiva, per come pretenderebbero invece i reclamanti, i quali nel proprio atto di gravame invocano, a tal fine, l'asserito potere-dovere del giudice di operare una diversa qualificazione giuridica dei fatti al di là delle intestazioni formali utilizzate dalle parti.
Ritiene il Collegio, infatti, che, conformemente a quanto desumibile dai principi di diritto indicati dai giudici di legittimità, il giudice ha sì il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche ed eventualmente in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, ma che lo stesso giudicante incorre nella violazione del divieto di extrapetizione o di ultrapetizione laddove sostituisca la domanda proposta con una diversa, ovvero, a seconda dei casi, ecceda dai limiti della domanda medesima modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà in fatto non dedotta o allegata in giudizio (v., ex multis, Cass. 7467/2020).
Non si può, pertanto, prescindere da una univoca domanda di vendita -che nella specie appunto difetta- a cui il creditore è formalmente onerato ai fini della prosecuzione della procedura espropriativa immobiliare;
ed un'eventuale riqualificazione estensiva operata dal giudice diretta ad ampliare il contenuto della istanza presentata dai creditori odierni reclamanti - dalla cui portata si evince, invece, inequivocabilmente la volontà di richiedere l'assegnazione dei beni - finirebbe inevitabilmente per integrare la violazione del predetto divieto di extrapetizione o ultra petizione. D'altro canto non è possibile neanche, in mancanza di una univoca richiesta di vendita e dunque di una fissazione della stessa, qualificare comunque l'istanza di assegnazione del 23.6.2023 presentata dagli odierni reclamanti come valido atto di impulso della procedura esecutiva, idoneo
4 di per sé solo ad impedire la comminatoria della inefficacia del pignoramento, atteso che, per come già chiarito, senza l'indefettibile presupposto della vendita, nella specie, si ribadisce, giammai univocamente richiesta e fissata, non può accogliersi la richiesta stessa di assegnazione che, all'evidenza, risulta di tal guisa inammissibile. Nella specie, dunque, ritiene il Collegio che non sia ravvisabile alcun valido atto di impulso con l'ovvia conseguenza della inevitabilità e correttezza della comminata declaratoria di inefficacia del pignoramento eseguito dai creditori odierni reclamanti e di estinzione della relativa procedura esecutiva.
Nella specie, dunque, la decisione del Giudice dell'esecuzione risulta pienamente condivisa dal Collegio atteso che le doglianze dei reclamanti sono del tutto destituite di fondamento e meritevoli di essere disattese.
Sicché, il reclamo deve essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata ordinanza del 18.3.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 56/2023 R.G.E.I Tribunale di Paola.
Nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite considerato che il reclamato è rimasto contumace e dunque non vi sono esborsi in merito ai quali possa sorgere il diritto del medesimo al relativo rimborso.
p.q.m.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di CA CO;
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza del 18.3.2024 resa dal Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva immobiliare n. 56/2023 R.G.E.I. Tribunale di Paola;
- nulla sulle spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, che sussistono le condizioni per il pagamento del contributo unificato in misura doppia.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Paola nella camera di consiglio del 3.1.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Maria Grazia Elia Antonio Scortecci
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