Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2627/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 2627/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to in Napoli al Viale Parte_1 C.F._1
Augusto n. 148, presso lo studio dell'Avv. CINQUEGRANA VINCENZO (c.f.:
[...]
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine C.F._2
dell'atto di citazione
- Ricorrente
E
(c.f.: Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.te P.IVA_1
dom.to presso la sede dell'ente sita in Napoli alla via A. Vespucci n° 172/174, rappr.to e difeso in virtù di procura in atti dai funzionari delegati CP_2
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._3 Controparte_3
. C.F._4
- Resistente
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso tempestivamente depositato innanzi al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro (procedimento, poi, riassegnato all'intestato Giu-
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to l'Ordinanza-Ingiunzione prot. n° 2096 del 19/04/2023, notificata a mezzo racc. a/r del 20/04/2023 e ritirata all'ufficio postale in data 02/05/23, con cui veniva sanzionata la violazione dell'art. 1 bis commi 910 e 911 della L.
n°205/2017, e comminata una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di 12.250,00€.
Tale ordinanza traeva origine dal rapporto n°NA00002/2019-116-01-R01 del 25/05/20 redatto dall'Ispettore del lavoro sig. , che effet- Persona_1
tuava un accesso in Napoli alla via Armando Diaz n. 26, presso il locale gestito dalla società Capone S.r.l., esercente attività di rosticceria, di cui il signor
[...]
era amministratore unico e legale rappresentante. CP_4
Mediante tale rapporto veniva accertata la violazione suddetta in quanto il datore di lavoro, a far data dal 1° luglio 2018, avrebbe omesso di corrisponde- re la retribuzione a n. 4 lavoratori, ed ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi:
1) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2) strumenti di pagamento elettronico;
3) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pa- gamento;
4) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Dagli accertamenti effettuati, infatti, risultava che quattro dipendenti, nel periodo dal luglio 2018 al gennaio 2019 incluso, avevano ricevuto la retribu- zione in contanti, con strumenti non sottesi a rilevarne la tracciabilità, al contra- rio di quanto previsto dalla normativa vigente.
Il primo accesso presso i locali del ricorrente sarebbe stato effettuato il giorno 01.06.2019 e nella stessa data venivano acquisite le informazioni e redat- to il relativo verbale.
I lavoratori interessati dagli accertamenti erano i seguenti:
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➢ , nata a [...] il [...] per i mesi di luglio, agosto, set- Parte_2
tembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019;
➢ Carandente nato a [...] il [...] per i mesi di luglio, agosto, Pt_3
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019;
➢ , nato a [...] il [...] per i mesi di luglio, agosto, Controparte_5
settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 e gennaio 2019;
➢ , nato in [...] il [...] per i mesi di lu- Persona_2
glio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018 e gennaio
2019.
Mediante il successivo verbale conclusivo degli accertamenti, l' Controparte_6
cedeva alla contestazione dell'art. 1, commi 910 e 911 della l. 205/2017 e, a se- guito del mancato pagamento delle irrogate sanzioni, venivano emanati il rap- porto ex art. 17 l.689/81 e l'ordinanza ingiunzione n. 2096/22, notificate al sig.
. Pt_1
In diritto, il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della sanzione amministrativa pecuniaria, e ne ha chiesto l'annullamento, rilevando che alcun processo verba- le di accertamento e contestazione di violazione amministrativa sarebbe stato mai notificato al ricorrente, ed ha eccepito la nullità del provvedimento impu- gnato, in mancanza della contestazione prevista dall'art. 14 della L. n°689/81, e della comunicazione al ricorrente delle facoltà di cui agli artt. 16, 18 e 19 della L.
n° 689/81, funzionali alla realizzazione del contraddittorio ed all'effettivo eserci- zio del proprio diritto di difesa nel procedimento.
Sempre secondo il ricorrente, inoltre, spetterebbe all'amministrazione provare la tempestiva e rituale notifica, nonché il rispetto del termine di 90 giorni previ- sto dalla L. 689/81.
La parte ricorrente ha, poi, chiesto al Giudice adito di dichiarare l'illegittimità dell'atto di accertamento della violazione contestata per mancanza assoluta di motivazione (elemento essenziale del provvedimento amministrativo), in viola- zione dell'art. 18 comma 2° della L. n° 689/81 e dell'art. 3 comma I della L. 241 del 1990.
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Ed ancora, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza impugnata per la violazione dell'art. 13 D. Lgs. n°124/2004, secondo cui una copia del verbale di primo accesso deve essere rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro.
Ha poi rilevato l'errata interpretazione ed applicazione dell'art. 1 commi 910 e
911 della L. n°205/2017 ed, in via subordinata, ha chiesto di disporre il paga- mento della sanzione in misura ridotta ex artt. 11 e 23 della L. n°689/1981 o di disporre in ogni caso la rateizzazione ex art. 26 L. n°689/81 della sanzione.
Costituitosi in giudizio, l' Controparte_1
ha contestato le opposte difese, rilevandone l'infondatezza, ed ha specificato di aver ritualmente notificato tutti gli atti presupposti al provvedimento sanziona- torio, allegando in atti i relativi attestati;
ha evidenziato poi che in motivazione sono presenti tutti i presupposti di fatto e di diritto, alcuni dei quali desumibili per relationem dagli atti raccolti in sede di istruttoria e a disposizione del ricor- rente, da cui scaturisce la pretesa sanzionatoria, e pertanto non sarebbe confi- gurabile il difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
Nel merito, ha insistito per l'accertamento della sussistenza della violazione, in quanto la legge sanziona chiunque retribuisca il proprio lavoratore dipendente secondo metodi di pagamento non tracciabili, rendendo irrilevante qualsiasi cir- costanza che possa aver indotto il datore ad una simile scelta.
L' ha eccepito poi la fondatezza dell'accertamento ed il valore proba- CP_1
torio dei verbali ispettivi, sottolineando che si tratti di atti raccolti da pubblici uf- ficiali e, come tali, facenti prova sino a querela di falso della veridicità dei fatti osservati e delle dichiarazioni raccolte dal p.u. procedente.
Circa la dedotta decadenza del diritto a riscuotere le sanzioni, l' ne CP_1
ha contestato la veridicità, rilevando che il verbale è stato notificato nei termini previsti dell'articolo 14 della legge 689/81 (data di accertamento e notifica ver- bale unico del 25.07.19, a fronte di un accesso del 01.06.19).
Ha eccepito poi l'inapplicabilità dei termini ex legge n.241/90 ai procedimenti ex l. 689/81, ed ha insistito di aver operato la corretta interpretazione e applica-
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zione dell'art. 1 comma 910 e 911 della l. 205/2017, in quanto, alla luce del te- nore letterale e della ratio della norma, la violazione in oggetto risulta integrata:
a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il ver- samento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel ca- so in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente re- vocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso.
Infine, ha rilevato il corretto assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione resistente ex art 116 c.p.c.
Circa la somma ingiunta, l'opposta Amministrazione ha sostenuto che essa è di poco superiore a quella deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo editta- le o, se più favorevole, al doppio del minimo, in conformità alle indicazioni della
Suprema Corte di Cassazione.
Pertanto, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 21.10.2024, la causa veniva rinviata alla data del 26 mag- gio 2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 429 c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
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Va preliminarmente evidenziato che il signor ha inteso propor- Parte_1
re ricorso “anche nella qualità di Legale Rapp.te della società CAPONE SRL”.
Dalla lettura dell'impugnata ordinanza ingiunzione emerge in maniera univoca che destinatario unico della stessa è il signor quale autore ma- Parte_1
teriale della violazione amministrativa contestata;
ciò conduce a qualificare la partecipazione della società Capone s.r.l. al presente giudizio quale mero inter- vento “ad adiuvandum”.
Venendo all'esame dei motivi di opposizione fatti valere, il ricorrente assume in primo luogo che “alcun processo verbale di accertamento e contestazione di vio-
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lazione amministrativa è stato mai notificato e/o comunicato e/o consegnato al
Ricorrente”.
L'assunto è stato contestato e smentito dal resistente il quale, in se- CP_1
de di costituzione in giudizio, ha dedotto che “non si è verificata alcuna deca- denza e il verbale è stato notificato nei termini previsti dell'articolo 14 della leg- ge 689/81 (data di accertamento e notifica verbale unico del 25.07.19, a fronte di un accesso del 01.06.19)”; ha, inoltre, depositato copia del verbale unico di accertamento e contestazione, richiamato in ordinanza ingiunzione, ritualmente notificato al ricorrente (cfr. allegato 4 prodotto in data 25 febbraio 2025).
Il motivo va, pertanto, rigettato.
Va anche rigettato il motivo afferente alla presunta violazione dell'art 13 D.lgs n.124 del 2004, atteso che, come correttamente dedotto dall' , la vio- CP_1
lazione contestata non è sanabile, pertanto nel verbale non vi è la diffida in que- stione, ma, correttamente, la quantificazione della somma operata ai sensi dell'art 14 l.689/81.
Sempre in ricorso il ricorrente assume che “i citati 4 soggetti, la cui qualifica di dipendente si contesta, non avevano con la detta società un rapporto di lavoro
“subordinato” e, pertanto, oggettivamente il detto illecito non si andrebbe a configurare”.
La circostanza è palesemente smentita dagli accertamenti ispettivi e dalle di- chiarazioni rese dalle persone rinvenute intente al lavoro presso la rosticceria gestita dalla società Capone s.r.l. che hanno, invece, chiaramente riferito di la- vorare alle dipendenze della stessa;
tali risultanze probatorie, obiettivamente univoche, non appaiono in alcun modo specificamente contrastate e contestate.
Infondato è il motivo di doglianza afferente ad una presunta carenza di motiva- zione dell'ordinanza ingiunzione, potendosi, sul punto, fare rinvio alle difese svolte dall' , anche in ordine alla legittimità di motivazione per rela- CP_1
tionem mediante richiamo ad altro atto (verbale di accertamento e contestazio- ne) già ritualmente notificato al trasgressore.
Infondato è il motivo di opposizione afferente alla presunta violazione del ter-
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mine di cui all'art.2 della L. n°241/90; anche in tal caso è sufficiente fare rinvio ai puntuali richiami giurisprudenziali presenti nella comparsa dell' a CP_1
fondamento della inapplicabilità al caso di specie della predetta normativa.
Infondato è il motivo afferente ad una presunta carenza di motivazione in ordi- ne alla determinazione della misura della sanzione.
Invero sul punto è sufficiente fare rinvio alle difese dell' secondo cui CP_1
“la somma ingiunta, nel caso di specie, è di poco superiore a quella deducibile dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che prevede il pagamento in misura ri- dotta pari alla terza parte del massimo edittale o, se più favorevole, al doppio del minimo, in conformità alle indicazioni della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. 4 novembre 1998, n. 11054; in senso conforme, Cass., 10 dicembre 1996,
n. 10976; Cass., 22 giugno 2001, n. 8532). La stessa Cassazione, del resto, ha già chiarito, che, nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa pecu- niaria, la motivazione dell'ordinanza ingiunzione in ordine alla concreta deter- minazione della sanzione non assume rilievo, risolvendosi semplicemente nell'esposizione dei criteri seguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla li- quidazione della somma pretesa, il giudice dell'opposizione, investito della que- stione relativa alla congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinare la sanzione ap- plicando direttamente i criteri previsti dall'art. 11 della legge n. 689 del 1981, e, ove l'opponente si sia limitato a lamentare l'eccessività della sanzione stessa, senza dedurre elementi specifici che possano indurre ad apprezzare la violazio- ne con minor rigore, può ritenere congrua una somma prossima alla metà del massimo della sanzione edittale (Cass., 2 febbraio 1996, n. 911).
Nel caso di specie parte ricorrente non ha, invero, evidenziato nessun elemento idoneo a valutare la violazione con minor rigore, anzi la violazione si è protratta per 7 mesi in relazioni a ben 4 lavoratori, sicchè occorre far applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Infondato, infine, è il motivo inerente all'applicazione del beneficio della conti- nuazione ovvero del concorso formale di cui all'art. 8 della L. n°689/1981.
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Invero il tenore letterale della norma induce chiaramente a ritenere che la con- dotta illecita consista nella corresponsione della retribuzione o dell'anticipo con strumenti non tracciabili, sicché si commettono tanti illeciti quante sono le cor- responsioni effettuate in contanti.
L'illecito de quo, quindi, “si perfeziona ogni qualvolta venga corrisposta la retri- buzione in violazione del comma 910 dell'art. 1 L. n. 205/2017, secondo la pe- riodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente” (V. nota Ispettorato
Nazionale del Lavoro n.606 del 15.04.2021).
Né può trovare applicazione alla fattispecie concreta in esame il cumulo giuridi- co di cui all'art. 8 della l. 689/1981: come chiarito dalla Suprema Corte, infatti,
“In tema di sanzioni amministrative, allorché siano poste in essere più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'unificazione ai fini della applicazione della sanzione secondo il criterio del cumulo giuridico, presuppone l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni, non operando nel caso di condotte distinte, sebbene collegate sul piano della identità di una stessa intenzione plurioffensiva, né è applicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cui all'art. 81, comma 2, c.p., utilizzabile solo per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza tenuto conto, altresì, delle differenze tra reato ed illecito amministrativo” (Cassazione civile sez. II, 22/06/2022, n.
20129)”.
In quest'ordine di concetti, deve dunque concludersi che nel caso in esame sono state commesse sette violazioni con cadenza mensile, le quali integrano sette condotte distinte dal punto di vista spazio-temporale.
Ne segue che l'entità della sanzione risulta congruamente determinata, con conseguente infondatezza del motivo di opposizione in disamina.
Il ricorso va, per le ragioni indicate, interamente rigettato.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' spese che si liqui- Controparte_1
dano di ufficio nel dispositivo, in mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del d.m. n. 55 del 2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso, confermandosi l'opposta ordinanza ingiunzione;
• condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in com- Controparte_1
plessivi euro 2.000,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onorari, ed accessori di legge se dovu- ti.
Così deciso in Napoli il 28.05.2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura )
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