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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 02/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 116/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e amministratore unico con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1
Compagnini
OPPONENTE contro
(C.F. ), quale società incorporante per Controparte_2 P.IVA_2
fusione in persona del procuratore con il Controparte_3 CP_4
patrocinio degli avv.ti Patrizia Dioguardi e Laura Golini
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1735/2023 del 27/11/2023 RG n. 3880/2023 (notificato
a mezzo PEC del 6.12.2023) e per l'effetto revocarlo. In ogni caso respingersi ogni diversa e/o ulteriore avversa domanda. Spese di lite interamente rifuse>>.
pagina 1 di 6 Per parte opposta: <respingere le domande tutte avanzate da Parte_1 contro e quindi l'opposizione proposta avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo telematico n. 1735/2023 del Tribunale Ordinario di Como pubblicato il 27.11.2023, con conferma di quest'ultimo in ogni sua parte;
accertare comunque e dichiarare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 445.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 07.02.2020, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Parte_1
pagare ad la somma di Euro 445.000,00, o quella maggiore o Controparte_2
minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 07.02.2020, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la precedente fase monitoria>>.
Fatto e diritto
La rappresentato che: Controparte_2
- in data 24.12.2007, la e la Controparte_5 Parte_1
avevano stipulato con il comune di Besana in Brianza la convenzione urbanistica per l'attuazione del programma integrato di intervento denominato “Comparto Cazzano”
(doc. 3 fascicolo monitorio);
- le stesse avevano stipulato con la (oggi incorporata per Controparte_3
fusione nella una polizza fideiussoria in forza della quale Controparte_2
la compagnia assicuratrice aveva garantito al comune l'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta convenzione urbanistica (doc. 5 fascicolo monitorio);
- a seguito dell'inadempimento degli obblighi di cui alla indicata convenzione urbanistica garantiti con la suddetta polizza n. 6026105564243, il comune aveva escusso, nel maggio
2019, la polizza per l'importo di €500.000,00 (doc. 7 fascicolo monitorio);
- la compagnia garante aveva provveduto a corrispondere al comune l'importo di
€445.000,00 (docc. 10-11);
pagina 2 di 6 ha ottenuto, ai sensi degli artt. 1203, n. 3, 1949 e 1950 c.c. e 7, 8 e 9 delle condizioni generali della polizza, un'ingiunzione di pagamento nei confronti della di Parte_1
€445.000,00.
La ha opposto il decreto eccependo: 1) di non aver stipulato la Parte_1
polizza fideiussoria;
2) che il piano integrato di lottizzazione aveva natura parziaria e di aver adempiuto le obbligazioni di propria competenza.
La si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dell'azione Controparte_2
monitoria.
§§§
La (non) sottoscrizione della polizza
Con ha disconosciuto la sottoscrizione di cui all'allegato sub Controparte_6
doc. 5 fascicolo monitorio, negando che sia ascrivibile tanto al proprio legale rappresentante e amministratore unico quanto ad altro soggetto agente per suo conto. Ha CP_1
documentato di aver contestato la circostanza già in data 31.5.2019, appena ricevuta la richiesta da parte della compagnia (doc. 5; cfr. anche i successivi docc. 7-8).
Dall'esame della polizza fideiussoria prodotta in originale dall'opposta (allegato a), emerge che:
- sotto la voce <Contraente>> è riportato <IMPRESA COSTRUZIONI ANNA SRL ED
ALTRI>>, ma o l'aggiunta <ED ALTRI>> pare successivamente apposta;
o i dati identificativi del contraente (codice fiscale, partita iva, indirizzo) sono esclusivamente quelli della Controparte_5
o l'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione prevede che <Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza>>, ma, nel caso di specie, non parrebbero comprese più persone, posto che la locuzione
<ED ALTRI>> non identifica nessuno (ma cfr. infra sull'Allegato AG);
- le uniche sottoscrizioni apposte al testo della fideiussione sono quelle della
[...]
indicata come <IL CONTRAENTE>> (pag. 1 dell'allegato a, Controparte_5
pagina 3 di 6 indicata in calce come pag. 6), così come solo della sono Controparte_5
le sottoscrizioni riportate nella pagina <Dichiarazioni del Contraente>> (pag. 4 dell'allegato a, indicata in calce come pag. 7);
- l'unica sottoscrizione apparentemente riferibile all'opponente è quella riportata nell'Allegato AG <in relazione all'articolo 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione>> ove si indica, come contraente, anche la Parte_1
ma o l'opponente l'ha formalmente e inequivocabilmente disconosciuta rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi della persona giuridica;
o l'opposta ha formulato istanza di verificazione e prodotto l'originale;
o come già rilevato dal G.I., <la firma “ ” apposta sull'originale della polizza Pt_1
prodotta dalla convenuta è completamente difforme da quella del legale rappresentante dell'opponente, apposta sulla procura alle liti e quindi, sicuramente autentica, per cui appare del tutto superflua la richiesta CTU>>;
o <la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica come prova esclusiva e primaria dell'autografia, ma, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincola il giudice da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell'accertamento dell'autenticità>> (Cass. 1940/1981).
Del resto, convergono nel senso di escludere che l'opponente abbia sottoscritto la polizza:
- l'art. 11 del Programma Integrato di Intervento Lotto “1”, che prevede che, a garanzia della costruzione delle opere di urbanizzazione riferite (non solo a quel lotto, ma) all'intero P.I.I., sia la lottizzante (leggasi, la a presentare Controparte_5
la fideiussione (doc. 2 opponente, pag. 168);
- la circostanza che la abbia addebitato alla Controparte_5 Parte_1
le spese sostenute per il rilascio della fideiussione (doc. 12 opponente).
[...]
Né possono convincere in senso contrario i richiami, operati dall'opposta, al differente caso della ratifica del negozio concluso dal falsus procurator.
pagina 4 di 6 La surrogazione del fideiussore
L'art. 1949 c.c. prevede che il fideiussore che ha pagato il debito ( Controparte_2
è surrogato nei diritti che il creditore (comune di Besana Brianza) aveva contro il debitore (
[...]
. Parte_1
L'art. 1203, n. 3, c.c. prevede che la surrogazione (del terzo che ha pagato nei diritti del creditore) ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ( , aveva interesse di soddisfarlo. CP_2 Controparte_2
La ha dimostrato di aver versato al comune €445.000,00. Controparte_2
Ebbene, <quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza>> (Cass. 12477/2002). E, peraltro, è pacifico che il rilascio della garanzia fosse condizione necessaria e imprescindibile per la stipulazione della Convenzione urbanistica in favore di tutti i sottoscrittori, opponente compresa.
Si tratta, pertanto, di verificare se la e la Controparte_5 Parte_1
fossero da considerarsi obbligate in solido, in ragione della convenzione urbanistica, nei
[...]
confronti del comune.
La risposta è negativa, posto che non solo dal testo della Convenzione non si evince che gli operatori siano obbligati tutti per la medesima prestazione (non essendo rilevanti in tal senso il riferimento a tutte le società come <operatori>> e all'<unico>> Programma Integrato di
Intervento), ma vi sono, viceversa, i seguenti indici in senso contrario:
- nelle premesse, si dà atto che gli operatori avevano presentato proposte di piani attuativi per le rispettive aree di provenienza (premessa G.), il Programma Integrato di Intervento è espressamente presentato come <sviluppato su tre lotti distinti afferenti a ciascun operatore>> (premessa H.) e per ciascun lotto sono previste singole relazione tecniche, elaborati grafici e computi metrici (premessa L.)
- l'art. 2 distingue le aree interessate dal Programma Integrato di Intervento lotto per lotto e operatore per operatore;
pagina 5 di 6 - la relazione tecnica riporta, per ciascun lotto, gli indici urbanistici (art. 2.1.), lo stato di fatto (art. 2.2.), i dati planivolumetrici di progetto (art. 3.1.), i progetti da realizzarsi (art. 3.2), le opere di urbanizzazione (art. 4.3);
- ciascun operatore ha sottoscritto esclusivamente il disciplinare del proprio intervento.
In atti v'è il collaudo, nel giugno 2013, delle opere previste a carico del lotto 2 (doc. 10 opponente).
Ne segue che l'opponente ha adempiuto i propri obblighi nei confronti del comune e che, pertanto, non vi sono diritti del creditore cui l'opposta può surrogarsi.
§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e tra minimi e medi per le fasi istruttoria e decisionale (stante la natura documentale della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1735/2023 del
27/11/2023 di questo tribunale;
- condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in €634,00 per spese anticipate ed €15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 02/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 116/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante e amministratore unico con il patrocinio dell'avv. Giuseppe CP_1
Compagnini
OPPONENTE contro
(C.F. ), quale società incorporante per Controparte_2 P.IVA_2
fusione in persona del procuratore con il Controparte_3 CP_4
patrocinio degli avv.ti Patrizia Dioguardi e Laura Golini
OPPOSTO
OGGETTO: Fideiussione - Polizza fideiussoria
CONCLUSIONI
Per parte opponente: <accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, inefficacia e/o nullità e/o annullabilità e comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti, dell'opposto decreto ingiuntivo n. 1735/2023 del 27/11/2023 RG n. 3880/2023 (notificato
a mezzo PEC del 6.12.2023) e per l'effetto revocarlo. In ogni caso respingersi ogni diversa e/o ulteriore avversa domanda. Spese di lite interamente rifuse>>.
pagina 1 di 6 Per parte opposta: <respingere le domande tutte avanzate da Parte_1 contro e quindi l'opposizione proposta avverso il decreto Controparte_2
ingiuntivo telematico n. 1735/2023 del Tribunale Ordinario di Como pubblicato il 27.11.2023, con conferma di quest'ultimo in ogni sua parte;
accertare comunque e dichiarare che
[...]
è creditrice nei confronti di della somma di Controparte_2 Parte_1
Euro 445.000,00, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 07.02.2020, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo e conseguentemente condannare in persona del legale rappresentante pro – tempore, a Parte_1
pagare ad la somma di Euro 445.000,00, o quella maggiore o Controparte_2
minore somma che sarà ritenuta dovuta o di giustizia, oltre interessi legali dal 07.02.2020, dì del pagamento, al dì della domanda ed agli interessi ex art. 1284 IV comma cod. civ. dal dì della domanda sino al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, anche per la precedente fase monitoria>>.
Fatto e diritto
La rappresentato che: Controparte_2
- in data 24.12.2007, la e la Controparte_5 Parte_1
avevano stipulato con il comune di Besana in Brianza la convenzione urbanistica per l'attuazione del programma integrato di intervento denominato “Comparto Cazzano”
(doc. 3 fascicolo monitorio);
- le stesse avevano stipulato con la (oggi incorporata per Controparte_3
fusione nella una polizza fideiussoria in forza della quale Controparte_2
la compagnia assicuratrice aveva garantito al comune l'adempimento degli obblighi assunti con la suddetta convenzione urbanistica (doc. 5 fascicolo monitorio);
- a seguito dell'inadempimento degli obblighi di cui alla indicata convenzione urbanistica garantiti con la suddetta polizza n. 6026105564243, il comune aveva escusso, nel maggio
2019, la polizza per l'importo di €500.000,00 (doc. 7 fascicolo monitorio);
- la compagnia garante aveva provveduto a corrispondere al comune l'importo di
€445.000,00 (docc. 10-11);
pagina 2 di 6 ha ottenuto, ai sensi degli artt. 1203, n. 3, 1949 e 1950 c.c. e 7, 8 e 9 delle condizioni generali della polizza, un'ingiunzione di pagamento nei confronti della di Parte_1
€445.000,00.
La ha opposto il decreto eccependo: 1) di non aver stipulato la Parte_1
polizza fideiussoria;
2) che il piano integrato di lottizzazione aveva natura parziaria e di aver adempiuto le obbligazioni di propria competenza.
La si è costituita in giudizio sostenendo la legittimità dell'azione Controparte_2
monitoria.
§§§
La (non) sottoscrizione della polizza
Con ha disconosciuto la sottoscrizione di cui all'allegato sub Controparte_6
doc. 5 fascicolo monitorio, negando che sia ascrivibile tanto al proprio legale rappresentante e amministratore unico quanto ad altro soggetto agente per suo conto. Ha CP_1
documentato di aver contestato la circostanza già in data 31.5.2019, appena ricevuta la richiesta da parte della compagnia (doc. 5; cfr. anche i successivi docc. 7-8).
Dall'esame della polizza fideiussoria prodotta in originale dall'opposta (allegato a), emerge che:
- sotto la voce <Contraente>> è riportato <IMPRESA COSTRUZIONI ANNA SRL ED
ALTRI>>, ma o l'aggiunta <ED ALTRI>> pare successivamente apposta;
o i dati identificativi del contraente (codice fiscale, partita iva, indirizzo) sono esclusivamente quelli della Controparte_5
o l'art. 2 delle Condizioni generali di assicurazione prevede che <Qualora sotto la denominazione Contraente siano comprese più persone, queste assumono in solido verso la Società tutti gli obblighi derivanti dalla presente polizza>>, ma, nel caso di specie, non parrebbero comprese più persone, posto che la locuzione
<ED ALTRI>> non identifica nessuno (ma cfr. infra sull'Allegato AG);
- le uniche sottoscrizioni apposte al testo della fideiussione sono quelle della
[...]
indicata come <IL CONTRAENTE>> (pag. 1 dell'allegato a, Controparte_5
pagina 3 di 6 indicata in calce come pag. 6), così come solo della sono Controparte_5
le sottoscrizioni riportate nella pagina <Dichiarazioni del Contraente>> (pag. 4 dell'allegato a, indicata in calce come pag. 7);
- l'unica sottoscrizione apparentemente riferibile all'opponente è quella riportata nell'Allegato AG <in relazione all'articolo 2 delle Condizioni Generali di
Assicurazione>> ove si indica, come contraente, anche la Parte_1
ma o l'opponente l'ha formalmente e inequivocabilmente disconosciuta rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi della persona giuridica;
o l'opposta ha formulato istanza di verificazione e prodotto l'originale;
o come già rilevato dal G.I., <la firma “ ” apposta sull'originale della polizza Pt_1
prodotta dalla convenuta è completamente difforme da quella del legale rappresentante dell'opponente, apposta sulla procura alle liti e quindi, sicuramente autentica, per cui appare del tutto superflua la richiesta CTU>>;
o <la disciplina del procedimento di verificazione della scrittura privata non configura la consulenza tecnica come prova esclusiva e primaria dell'autografia, ma, in omaggio al principio del libero apprezzamento delle prove, svincola il giudice da ogni gerarchia tra le varie possibili fonti dell'accertamento dell'autenticità>> (Cass. 1940/1981).
Del resto, convergono nel senso di escludere che l'opponente abbia sottoscritto la polizza:
- l'art. 11 del Programma Integrato di Intervento Lotto “1”, che prevede che, a garanzia della costruzione delle opere di urbanizzazione riferite (non solo a quel lotto, ma) all'intero P.I.I., sia la lottizzante (leggasi, la a presentare Controparte_5
la fideiussione (doc. 2 opponente, pag. 168);
- la circostanza che la abbia addebitato alla Controparte_5 Parte_1
le spese sostenute per il rilascio della fideiussione (doc. 12 opponente).
[...]
Né possono convincere in senso contrario i richiami, operati dall'opposta, al differente caso della ratifica del negozio concluso dal falsus procurator.
pagina 4 di 6 La surrogazione del fideiussore
L'art. 1949 c.c. prevede che il fideiussore che ha pagato il debito ( Controparte_2
è surrogato nei diritti che il creditore (comune di Besana Brianza) aveva contro il debitore (
[...]
. Parte_1
L'art. 1203, n. 3, c.c. prevede che la surrogazione (del terzo che ha pagato nei diritti del creditore) ha luogo di diritto a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito ( , aveva interesse di soddisfarlo. CP_2 Controparte_2
La ha dimostrato di aver versato al comune €445.000,00. Controparte_2
Ebbene, <quando vi sono più debitori principali, obbligati in solido, il fideiussore che ha garantito l'adempimento dell'obbligazione ha regresso, per ripetere integralmente quanto ha pagato, contro ciascuno dei debitori solidali e, quindi, anche nei riguardi del condebitore solidale che non abbia stipulato il contratto di fideiussione e non sia consapevole della sua esistenza>> (Cass. 12477/2002). E, peraltro, è pacifico che il rilascio della garanzia fosse condizione necessaria e imprescindibile per la stipulazione della Convenzione urbanistica in favore di tutti i sottoscrittori, opponente compresa.
Si tratta, pertanto, di verificare se la e la Controparte_5 Parte_1
fossero da considerarsi obbligate in solido, in ragione della convenzione urbanistica, nei
[...]
confronti del comune.
La risposta è negativa, posto che non solo dal testo della Convenzione non si evince che gli operatori siano obbligati tutti per la medesima prestazione (non essendo rilevanti in tal senso il riferimento a tutte le società come <operatori>> e all'<unico>> Programma Integrato di
Intervento), ma vi sono, viceversa, i seguenti indici in senso contrario:
- nelle premesse, si dà atto che gli operatori avevano presentato proposte di piani attuativi per le rispettive aree di provenienza (premessa G.), il Programma Integrato di Intervento è espressamente presentato come <sviluppato su tre lotti distinti afferenti a ciascun operatore>> (premessa H.) e per ciascun lotto sono previste singole relazione tecniche, elaborati grafici e computi metrici (premessa L.)
- l'art. 2 distingue le aree interessate dal Programma Integrato di Intervento lotto per lotto e operatore per operatore;
pagina 5 di 6 - la relazione tecnica riporta, per ciascun lotto, gli indici urbanistici (art. 2.1.), lo stato di fatto (art. 2.2.), i dati planivolumetrici di progetto (art. 3.1.), i progetti da realizzarsi (art. 3.2), le opere di urbanizzazione (art. 4.3);
- ciascun operatore ha sottoscritto esclusivamente il disciplinare del proprio intervento.
In atti v'è il collaudo, nel giugno 2013, delle opere previste a carico del lotto 2 (doc. 10 opponente).
Ne segue che l'opponente ha adempiuto i propri obblighi nei confronti del comune e che, pertanto, non vi sono diritti del creditore cui l'opposta può surrogarsi.
§§§
Le spese di lite seguono la soccombenza e si quantificano in conformità ai parametri medi del
D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per lo scaglione di riferimento per le fasi di studio e introduttiva e tra minimi e medi per le fasi istruttoria e decisionale (stante la natura documentale della controversia).
P.Q.M.
Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1735/2023 del
27/11/2023 di questo tribunale;
- condanna l'opposta a rimborsare all'opponente le spese di lite, che si liquidano in €634,00 per spese anticipate ed €15.000,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.
Como, 02/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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