Art. 3.
Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
1) all'articolo 75 e' aggiunto il seguente secondo comma:
"Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e' di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.";
2) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.";
3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi' fatte all'estero;".
Ai fini dell'applicazione della convenzione menzionata all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 22 aprile 1941, n. 633 , per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio:
1) all'articolo 75 e' aggiunto il seguente secondo comma:
"Nel caso in cui, a norma del secondo comma dell'articolo 77, non sia stato effettuato il deposito, la durata dei diritti e' di trenta anni dalla data di fabbricazione del disco originale.";
2) l'articolo 77 e' sostituito dal seguente:
"I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.
Tuttavia le formalita' del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterra' soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.";
3) nell'articolo 171, primo comma, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) riproduce con qualsiasi processo di duplicazione dischi o altri apparecchi analoghi o li smercia, ovvero introduce nel territorio dello Stato le riproduzioni cosi' fatte all'estero;".