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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2093/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2093/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FIESCHI n. Parte_1 C.F._1
8/10, GENOVA presso lo studio dell'avv. FRANCESCO IACOBELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OTTOBONI Controparte_1 P.IVA_1
N.16, MILANO presso lo studio degli avv.ti PIETRO NIGRO e ILARIA BERIOTTO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 15 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, ribadite le eccezioni e le difese tutte di cui al giudizio di primo grado da intendersi qui per richiamate ed integralmente riproposte e ritrascritte:
Riformare la Sentenza n. 1711/2023, del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Marina
Bruni, emessa e pubblicata in data 01/02/2023, nella causa N.R.G. n. 20499/2020 e mai notificata, nei capi richiamati nella precedente narrativa e conseguentemente
Condannare alla restituzione/pagamento alla Dott.ssa di tutte Controparte_1 Parte_1
le somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata di primo grado.
Con tutti i provvedimenti conseguenti, necessari e/o opportuni.
Con vittoria delle spese, compensi e onorari dei due gradi di giudizio oltre spese generali, c.p.a. ed iva o, in caso di conferma della Sentenza appellata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis , così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1711/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° febbraio 2023;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna della Dott.ssa al pagamento della penale pattiziamente stabilita, previo accertamento della risoluzione ope T_
legis del contratto per inadempimento della convenuta:
- accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle somme previste nel contratto di CP_1 franchising e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa alla corresponsione, in favore della società T_
attrice, della somma di €.9.251,71= o di quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio o ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori calcolati in ragione del tasso convenzionalmente pattuito, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare il diritto di ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. CP_1
1223 e 1453 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a cagione dell'inadempimento della Dott.ssa e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla corresponsione in favore della società attrice T_ della somma di €.5.551,20= a titolo di lucro cessante o di quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183, 6° co., n.
2 c.p.c. del 16 aprile 2021 e non ammessi con ordinanza del 23 dicembre 2021 e con i testi ivi indicati;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha citato in giudizio deducendo: Controparte_1 Parte_1
− che è una società che fornisce servizi centralizzati atti alla più efficiente ed Controparte_1
economica gestione della proprietà immobiliare e delle strutture condominiali;
− che in data 22 dicembre 2014 stipulava un contratto di franchising con la Dott.ssa T_
(amministratore di diversi condomini), avente ad oggetto “una licenza d'uso del Know-
[...]
How dei servizi e di ogni altro elemento, materiale e metodo integranti il sistema del
Franchisor” (nostro doc. 1);
− che a fronte della concessione di tali servizi, il franchisee avrebbe dovuto corrispondere al franchisor ex artt. 12 e 13 del predetto contratto, un canone d'ingresso (c.d. entry fee) ed un canone per la concessione (c.d. royalties), come da allegato “B” del contratto in parola, nonché, ex art. 14, il prezzo per i servizi forniti indicati agli allegati “I” ed “L” determinato, ai sensi dell'art. 15, secondo l'allegato “C” (cfr. nostro doc.1);
− che a fronte dei servizi resi a favore della Dott.ssa – sulla scorta delle T_ CP_1
pattuizioni contrattuali sopra richiamate - emetteva le seguenti fatture: n. 531/F del 26/03/2015,
n. 3069/F del 21/11/2016, n. 3070/F del 21/11/2016 e n. 1142/F per un valore complessivo di
€.9.251,71=, come da dettaglio delle unità immobiliari gestite e dei servizi resi (nostri doc.ti 2,
3, 4, 5 e 6);
pagina 3 di 15 − che malgrado gli impegni assunti, la Dott.ssa non onorava i propri doveri, mentre T_
provvedeva regolarmente a quanto dovuto contrattualmente;
CP_1
− che in data 22 dicembre 2016 provvedeva quindi a comunicare la risoluzione del CP_1
contratto succitato;
− che alla luce del silenzio serbato dalla Dott.ssa sollecitava nuovamente il T_ CP_1
pagamento delle fatture insolute con lettere raccomandate del 27 luglio 2017 e 15 gennaio 2018
(nostri doc.ti 8 e 9). Tuttavia, detti solleciti restavano privi di riscontro positivo. Solo in data 26 gennaio 2018 perveniva una comunicazione della Dott.ssa con la quale contestava senza T_
fondamento alcuno la propria morosità (nostro doc. 10);
− che la dott.ssa invece, si è resa inadempiente agli impegni assunti non solo non T_
attenendosi alle procedure condivise nel manuale operativo, ma altresì non provvedendo al pagamento né del canone d'ingresso, né delle royalties né del costo dei servizi erogati in suo favore, tutti oggetto di regolari fatture emesse dall'esponente;
− che la clausola risolutiva espressa ex art. 24 del contratto sottoscritto sancisce la risoluzione di diritto del contratto sia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste agli artt. 12, 13, 14
e 15 (lett. b) inerenti il corrispettivo dovuto per i servizi erogati, sia nel caso di ritardo di oltre
15 giorni nel pagamento delle fatture (lett. c). Non vi sono dubbi, quindi, che il contratto de quo si sia risolto di diritto a cagione del comportamento serbato dalla Dott.ssa che si è resa T_
sin da subito inadempiente agli impegni contrattuali assunti;
− che l'art. 24, ultimo comma, del contratto di franchising prevede espressamente che “nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt. 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17 e 20; sarà tenuto a pagare una penale di Euro 10.000,00= per ogni abuso, salvo i maggiori danni” (cfr. nostro doc. 1);
− che nel caso di specie, la Dott.ssa si è resa inadempiente rispetto all'art. 12 inerente al T_ pagamento della c.d. entry fee di cui alla fattura n. 531/2015 di € 1.220,00=; all'art. 13 inerente il pagamento delle c.d. royalties, di cui alle fatture n. 3069/2016 di €.1.825,17= e n. 1142/F di €
366,00= nonché all'art. 14 concernente il costo dei servizi indicati negli Allegati “I” ed “L” di cui alla fattura n. 3070/2016 € 5.840,54; pertanto è tenuta al pagamento di una penale pari a
€.30.000,00;
− che qualora non si ritenesse applicabile la clausola penale, la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della Dott.ssa comporta il diritto di non T_ CP_1
pagina 4 di 15 soltanto alla corresponsione del compenso maturato per l'attività svolta in favore della prima, bensì anche al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di lucro cessante ai sensi del combinato disposto degli articoli 1223 e 1453 c.c.;
− che per quanto attiene i danni patiti, tenuto conto che il guadagno annuale di CP_1 ammontava, come attestano le fatture prodotte in atti, ad €.9.251,71= (per l'anno 2016); che il contratto avrebbe dovuto avere durata quinquennale (con scadenza il 21 dicembre 2019) e che l'utile della società è pari a circa il 20% dei ricavi, il mancato guadagno per il periodo gennaio
2017- dicembre 2019 è pari ad €.5.551,20= (€.9.251,71x20%= €.1.850,34; €.1.850,34x3 (anni)=
€.5.551,10) (doc. 32);
Ciò premesso, ha chiesto:
− in via principale, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di franchising concluso in data 22 dicembre 2014 ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 24 del contratto medesimo e condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di €.30.000,00; T_
− in via subordinata, previo accertamento della risoluzione ope legis del contratto per inadempimento della convenuta, condannare la Dott.ssa alla corresponsione, in favore T_ della società attrice, della somma di €.9.251,71oltre gli interessi moratori calcolati in ragione del tasso convenzionalmente pattuito, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e alla corresponsione della somma di €.5.551,20 a titolo di lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si è costituita la quale ha dedotto: Parte_1
− che il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento della controparte o per mutuo consenso;
− che la clausola penale è una clausola vessatoria. Come tale avrebbe dovuto essere sottoscritta specificatamente e, invece, così non è stato;
− che la somma di 10.000,00 Euro a titolo di penale per ogni violazione risulta eccessiva, in quanto:
• per la gestione di 14 condomini (quello è il numero dei condomini amministrati a suo tempo dalla Dott.ssa come peraltro risulta dalla citazione) T_ Controparte_1
avrebbe a suo dire dovuto incassare 9.251,71 Euro per due anni;
le fatture emesse da si riferiscono, infatti, a due anni di gestione e non a uno;
Controparte_1
pagina 5 di 15 • l'utile per è il 20% di quanto fatturato all'amministratore di Controparte_1
condominio (come detto dalla stessa attrice);
• le somme che avrebbe incassato all'anno sarebbero state pari a Controparte_1
4.525,85 Euro all'anno e il suo utile di 925,17 Euro all'anno;
− il mancato pagamento da parte di delle provvigioni di cui all'art. 17 del contratto CP_1
(tant'è che rimasta insoluta la prima fattura emessa in data 11.02.2016 (doc. 3) e la Dott.ssa ha evitato di emetterne ulteriori per non sostenere il carico delle imposte) e una serie di T_
inadempimenti posti in essere dalla controparte nella gestione dei singoli condomini;
− che a causa di tali inadempimenti i condomini le hanno revocato il mandato;
− che, pertanto, ha subito un danno quantificabile in almeno 30.000 euro.
Ciò premesso, ha chiesto in via principale, di rigettare ogni domanda attorea;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, di disporre la compensazione tra quanto dovuto dalla Dott.ssa e quanto alla stessa dovuto da in forza di T_ Controparte_1
quanto esposto.
Sentenza appellata
Con sentenza 1711/23 il Tribunale di Milano ha:
− condannato a corrispondere a la somma di 27.597,94 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla domanda al saldo;
− condannato al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1
liquidate in 558,23 per spese e 6.000 per compensi, oltre, iva, cpa e 15% spese generali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− parte attrice “ha dimostrato il proprio credito per aver svolto l'attività per tutto il periodo interessato e l'inadempimento di parte convenuta che, sin dalla sottoscrizione del contratto, con il mancato pagamento del canone d'ingresso (entry fee) di cui alla fattura n. 531/F del
26/03/2015, non ha onorato puntualmente le obbligazioni a suo carico in particolare il rispetto delle procedure pattuite contrattualmente (docc. 20,21,22,23, 39,40 e 41 attrice), agendo autonomamente e non seguendo dette procedure contenute nel manuale operativo, in violazione dell'art. 1375 c.c.”;
− è agli atti la risoluzione del contratto con la comunicazione dell'attrice datata 22 dicembre
2016;
pagina 6 di 15 − la “documentazione allegata supera le contestazioni della convenuta, per la prima volta effettuate con la comunicazione 26 gennaio 2018 a distanza di oltre un anno dall'invio della risoluzione contrattuale ad opera di e reiterate nel presente giudizio ma non Controparte_1
compiutamente provate in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c. che stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione”;
− viceversa “parte attrice ha provato l'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente in particolare per il (doc. 5 convenuta 20, 21, 22 e 23,33 attrice), Controparte_2
per il (doc.ti 24, 25 e 26 doc. 6 punto 6 attrice), per il Controparte_3
(docc. 24 e 25 doc. 6 punto 14 attrice), per il Controparte_4
(doc. 27, doc.6 attrice), per il Controparte_5 [...]
(doc. 28 docc. 42, 43 e 44 attrice), per il Controparte_6 Controparte_7
(doc. 24 doc. 29 doc.54 attrice), per il (doc.ti 6 e 24 34, 35, 46, Controparte_8
47, 48, 49 e 50 doc. 35 attrice), per il (doc.ti 30, 31,45), Controparte_9
per il (docc. 30 e 31), per il Controparte_10 Controparte_11
2 (doc. 6 punto 8), per il (doc. n. 6 punto 3 e 24), per il
[...] Controparte_12
, per il (doc. 6 e 24), Controparte_13 Controparte_14 per il (doc. 19 convenuta e docc. 51, 52 e 53 attrice)”; Controparte_15
− i testi escussi hanno confermato che la Dott.ssa non seguiva le procedure previste dal T_
manuale operativo allegato al contratto di franchising (verbale di udienza del 17 maggio 2022);
− il contratto di franchising si è, pertanto, risolto di diritto in quanto parte attrice si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 24 del contratto 22.12.2014 che prevede la risoluzione automatica sia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste agli artt. 12, 13,
14 e 15 (lett. b) relativi al corrispettivo dovuto per i servizi erogati, sia nel caso di ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento delle fatture (lett. c);
− lo stesso art. 24 all' ultimo comma recita: “nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt. 5; 7; 8; 9; 11: 12; 13: 14: 15: 16; 17 e 20; sarà tenuto a pagare una penale di Euro 10.000,00 per ogni abuso, salvo i maggiori danni”;
− risultano documentate tre violazioni ad opera della convenuta:
pagina 7 di 15 • violazione dell'art. 12, non avendo corrisposto l'entry fee di cui alla fattura n. 531/2015 di €1.220,00;
• violazione dell'art. 13, relativo al pagamento delle royalties, di cui alle fatture n.
3069/2016 di €. 1.825, 17 e n. 1142/F di €.366,00;
• violazione dell'art. 14 relativo al costo dei servizi di cui agli Allegati “P” ed “L” ed esposti nella fattura n. 3070/2016 di € 5.840,54.
− deve trovare applicazione nel caso di specie il consolidato principio per cui “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ, e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. Civ., sez. II, 18/03/2010, n. 6558; Cass. 20744/2004);
− la convenuta non ha dato prova della sussistenza del nesso causale fra la perdita di alcuni condominii e la responsabilità di;
Controparte_1
− risulta invece provata la mancata corresponsione in favore della convenuta delle provvigioni maturate da come previsto dall'art. 17 del contratto di franchising (“il franchisor si CP_1
impegna a riconoscere al franchisee il 50% dei compensi a qualsiasi titolo che verranno incassati per i servizi prestati presso le unità immobiliari gestite dal franchisee dai propri partners, agenti, consulenti legali ed economici, fornitori, finanzieri e costruttori”) per l'importo di € 2.402,06 (doç.38 attrice), riconosciuto come dovuto dalla stessa attrice;
− non risultano provati ulteriori crediti della convenuta;
− deve pertanto essere condannata a corrispondere a la complessiva Parte_1 CP_1 somma di € 27.597,94, importo calcolato detraendo dalla penale di € 30.000,00, l'importo di €
2.402,06 a titolo di compensazione.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. In punto adempimento da parte di Controparte_1
2. In punto inadempimento Dott.ssa ed effettiva risoluzione del contratto;
T_
3. In punto interpretazione della documentazione prodotta dalle Parti;
4. In punto interpretazione delle risultanze istruttorie;
5. In punto clausola penale;
pagina 8 di 15 6. In punto domanda di “riduzione penale”;
7. In punto condanna alle spese.
Si è costituta la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha riproposto CP_1
le domande subordinate formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, pur avendo premesso come la fosse stata adempiente alle obbligazioni assunte – Controparte_1
circostanza che ha determinato erroneamente l'accoglimento di tutte le domande dalla stessa avanzate – nel successivo capo della sentenza, di contro, ha evidenziato come non Controparte_1
avesse provveduto a corrispondere alla le provvigioni maturate. T_
Pertanto, ad avviso dell'appellante, la sentenza risulta viziata nel ragionamento logico-giuridico seguito.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Non vi è, infatti, alcuna contraddizione nell'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, avendo lo stesso ritenuto provato solo il mancato pagamento delle provvigioni ed escluso gli ulteriori inadempimenti di allegati dall'appellante. CP_1
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto che, nonostante l'asserito originario inadempimento posto in essere dalla nel 2015 - ovvero il mancato pagamento della fattura n. T_
531/F (entry fee) -, il contratto di franchising, concluso tra le Parti, è proseguito ancora per circa due anni, senza alcun tipo di contestazione e/o messa in mora sul punto, da parte di Controparte_1
Tale aspetto non è stato, ad avviso dell'appellante, erroneamente considerato dal tribunale, che ha ritenuto “normale” una richiesta di risoluzione contrattuale e risarcitoria avanzata in relazione ad un
“inadempimento” ignorato dalla controparte e che, di fatto, non ha impedito alle parti di far proseguire, ancora per molto tempo e con soddisfazione per il rapporto contrattuale. Controparte_1
Secondo l'appellante tale capo della sentenza risulta erroneo anche nella parte in cui il giudice, circoscritto alla data del 22/12/2016 il momento della risoluzione del contratto, ha qualificato come tardive ed ininfluenti le contestazioni mosse da “per la prima volta effettuate con la Parte_1
pagina 9 di 15 comunicazione 26 gennaio 2018 a distanza di oltre un anno dall'invio della risoluzione contrattuale ad opera di . Controparte_1
Ha dedotto, infatti, l'appellante che la comunicazione datata 22/12/2016 non risulta corredata dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione e che la non ha mai risieduto all'indirizzo T_
presso il quale è stata inviata la predetta raccomandata (Via Trento 21, Cesano Boscone (MI)), come emerge dal certificato storico allegato all'atto di appello.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, la missiva del dicembre 2016 è da ritenersi “inidonea a produrre tutte le connesse determinazioni statuite dal Giudicante, quali: la risoluzione del contratto, la tardività delle contestazioni della Dott.ssa ed, infine, la decorrenza degli interessi sulle somme Parte_1 asseritamente dovute”. L'unica missiva efficace sarebbe, quindi, quella del gennaio 2018 (vedasi prod.
9 giudizio di primo grado fascicolo attoreo), corredata e completa dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione, alla quale la ha tempestivamente replicato nello stesso mese di T_
Gennaio 2018, contestandone il contenuto ed evidenziando, altresì, come le somme di cui alle fatture ex adverso richieste fossero da ritenersi compensate dalle provvigioni dovute e non corrisposte alla esponente. Ha, inoltre, evidenziato l'appellante che tale missiva è stata, a sua volta, riscontrata dalla per il tramite dello Studio Legale Nigro, con raccomandata del 14/02/2018 Controparte_1
(corredata di ricevuta), con la quale ha dichiarato “in ragione di quanto sopra e a causa del suo persistente inadempimento, il contratto di franchising del 22 dicembre 2014 è da intendersi risolto da ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24 del Controparte_1
Contratto e debitamente sottoscritta”.
Pertanto, secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto datare la risoluzione del contratto a detto momento e considerare tempestive le contestazioni mosse da Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Invero, l'appellante non ha in primo grado tempestivamente dedotto di non aver ricevuto la raccomandata del 22.12.2016. Pertanto, le contestazioni svolte devono ritenersi inammissibili in quanto tardive.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che sia passibile di censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “le contestazioni della convenuta (…) non compiutamente provate (…) viceversa parte attrice ha provato l'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente”.
pagina 10 di 15 L'appellante ha precisato che tale capo “si ritiene ingiusto, posto come, a parità di “tipologia” di documentazione – comunicazioni mail – versata in atti dalle Parti, inspiegabilmente, il Giudicante riconosceva valenza probatoria solo a quella prodotta dalla Controparte_1
L'appellante ha dedotto, inoltre, che il giudice di prime cure ha omesso “di richiamare le numerose mail allegate dalla odierna appellante in cui si evincevano contestazioni e/o precisazioni mosse alla controparte;
a mero titolo di esempio:
- Nella produzione n. 4), mail del 02/12/2016, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
“con la presente ti chiedo di inviare avviso di scuse per rate mav di in quanto le
[...] CP_2 rate sono tutte errate dovrebbero essere tutte uguali invece sono triplicate” ed ancora “sono sbagliate le prime due rate non coincidono a settembre avevi inviato i bollettini bancari ricordi? Sono state emesse due rate inoltre non è conteggiato il conguaglio positivo (…)”.
- Nella produzione n. 6), mail del 27/09/2015, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
“ti volevo sollecitare di caricare la situazione pagamenti sul sito e le spese (…) att.ne quando c'è
[...] un sinistro dentro casa di un condomino l'assemblea ha deliberato che viene anticipato dallo stesso poi quando rimborsa sarà decurtato automaticamente;
- Nella produzione n. 12), mail del 02/05/2017, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
inoltrando una mail pervenuta da un condomino, evidenziando come fosse stato un “ennesimo
[...] errore sui pagamenti e fatture pagate su iban (…) intestato a ””. Controparte_8
Secondo l'appellante le predette circostanze e l'omesso pagamento delle provvigioni contrattualmente pattuite non consentono di ritenere adempiente la controparte, come invece ha fatto il giudice di prime cure.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante ha dedotto che, “seppur nella consapevolezza che
l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori non sia stata contestata in primo grado”, deve osservarsi che il giudice di prime cure ha ammesso i capitoli di prova formulati dalla controparte nonostante fossero valutativi. Inoltre, il “teste “principe” di controparte, non era solo un Testimone_1
dipendente della ma anche colui al quale la Dott.ssa inviava, Controparte_1 Parte_1
nel corso del rapporto contrattuale, la quasi totalità delle mail di contestazioni;
il Sig. Testimone_1
era, appunto, colui che si interfacciava con la appellante nella gestione dei Condomini e, quindi, colui al quale la Dott.ssa muoveva praticamente tutte le obiezioni e critiche circa il suo Parte_1 operato”. Appare, quindi, evidente, secondo l'appellante, come, pur essendo proceduralmente un teste capace di deporre, la sua testimonianza avrebbe dovuto, quantomeno, essere considerata meno pagina 11 di 15 attendibile. Ha precisato l'appellante che “le due dichiarazioni del teste riportate nella Sentenza – quale conferma della inadempienza della appellante – “consegnava la documentazione in ritardo, in maniera disordinata senza rispettare le procedure” e quindi “non utilizzava il gestionale e spesso i verbali li dovevo correggere e sistemare” se lette unitamente al contenuto delle mail inviate dalla
Dott.ssa a (nella persona del Sig. , allegate al Parte_1 Controparte_1 Testimone_1
primo grado di giudizio, avrebbero assunto un rilievo ed un significato verosimilmente differente.
Richiamando, infatti, quanto indicato nella precedente narrativa, emerge come proprio tali ritardi ed irregolarità fossero state imputate, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Dott.ssa Parte_1 al Sig. della . Testimone_1 Controparte_1
Ha evidenziato, infine, l'appellante che “la seconda risultanza testimoniale richiamata dal Giudice, ovvero la deposizione di altro collaboratore della a fondamento del proprio Controparte_1 convincimento, era del seguente letterale tenore “non mi SEMBRA che utilizzasse il software (…)”; quindi a fronte di una domanda contenente un'espressione valutativa (“trasmetteva tempestivamente
… utilizzando il software”) il teste non forniva una risposta affermativa su di una circostanza a lui nota, bensì rispondeva con un laconico “non mi sembra””.
Ritiene la Corte che il terzo e il quarto motivo, in quanto strettamente connessi, possano essere valutati congiuntamente e che gli stessi siano infondati.
Giova, infatti, precisare che l'odierna appellante ha addotto, a giustificazione del proprio inadempimento, l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c. (senza censurare il riparto dell'onere della prova operato dal giudice di prime cure). Ciò posto, occorre, tuttavia, osservare che:
a) a fronte di tale eccezione, ha specificamente contestato la sussistenza degli allegati CP_1
inadempimenti e ha prodotto documentazione, volta a provare tale insussistenza, che il tribunale ha ritenuto idonea a superare le eccezioni della convenuta. Parte appellante non ha invece formulato alcuna specifica contestazione al riguardo né in primo grado, essendosi limitata nelle proprie memorie istruttorie a richiamare “quanto già scritto in citazione” né in appello;
b) l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede. Tuttavia, come osservato dal tribunale, l'odierna appellante ha sollevato tale eccezione solo con la missiva del 26 gennaio 2018 “a distanza di oltre un anno” dall'invio della prima raccomandata con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui CP_1 all'art. 24 del contratto.
pagina 12 di 15 Tali considerazioni impediscono, quindi, di ritenere fondate le censure svolte da Parte_1
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di primo grado di applicare la “sanzione” della penale ad ogni asserito singolo inadempimento della appellante, in quanto avrebbe:
− omesso di considerare la manifesta irrilevanza dell'inadempimento del 2015 (entry fee) alla luce del fatto che, dopo tale momento, il rapporto contrattuale, appena sorto, era proseguito ancora per anni;
− omesso di considerare e dare debito rilievo anche all'inadempimento posto in essere dalla controparte.
Parte appellante ha, inoltre, dedotto che:
− l'articolo 24) “del contratto intercorso tra le Parti, menzionava – come peraltro riportato nel pronunciamento – al punto b) l'ipotesi di inadempimento del Franchisor “nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli art. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 20””;
− l'art. 17) succitato, in merito alle “provvigioni sui servizi richiesti”, prevedeva l'obbligo del
Franchisor UNICASA ITALIA s.p.a. di “riconoscere il 50% dei compensi a qualsiasi titolo che verranno incassati per i servizi prestati (…)”;
− il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto il mancato pagamento delle provvigioni da parte di “inspiegabilmente non applicava tout court quanto statuito nella previsione CP_1 contrattuale”;
− in nessuna missiva inviata alla Dott.ssa (del 2016, del 2017 e del CP_1 Parte_1
2018), aveva mai richiesto l'applicazione della penale, ovvero evidenziato la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione. infatti, invece “di avvalersi della quantificazione CP_1
“preventiva” dei danni (scopo intrinseco della penale), individuava e quantificava, con esattezza – ovviamente secondo la propria parziaria ricostruzione – l'entità del danno dalla stessa subito”, rinunciando così implicitamente alla penale;
− il giudice di primo grado ha, quindi, omesso di rilevare come, nel rapporto contrattuale intercorso tra le Parti le stesse avessero, di fatto, accettato e/o, comunque, tollerato delle reciproche inadempienze (vedi entry fee, ovvero mancata corresponsione delle provvigioni…), ciò senza far venir meno il rapporto contrattuale tra le stesse insorto e decidendo, per fatti concludenti, di dar comunque corso al contratto di franchising.
pagina 13 di 15 Ritiene la Corte che tale motivo sia parzialmente fondato.
In particolare, occorre osservare, innanzitutto, che risulta pacifico il mancato pagamento delle fatture, prodotte da , da parte dell'odierna appellante, non avendo quest'ultima provato e Controparte_1 neppure allegato l'avvenuto pagamento delle stesse. Il giudice di prime cure ha ritenuto che tali inadempimenti rientrano tra quelli richiamati dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24 del contratto e tale considerazione non è stata specificamente contestata dall'appellante, la quale si è limitata a sostenere la non rilevanza degli stessi. Inoltre, la valutazione in ordine alla gravità di tali inadempimenti era già stata effettuata ex ante dalle parti mediante la pattuizione della clausola risolutiva espressa e le relative conseguenze risarcitorie erano state quantificate mediante la pattuizione della penale. Infine, con l'art. 24 le parti hanno previsto solo in capo ad la facoltà di avvalersi CP_1
della clausola risolutiva espressa e hanno stabilito la penale solo a carico della T_
Tuttavia, come correttamente osservato dall'appellante, non ha mai dichiarato, né Controparte_16
nella missiva del 2016 né nelle successive, di volersi avvalere della penale pattuita.
Eppure, il principio di buona fede oggettiva, sancito dall'art. 1175 c.c., impone alle parti di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onesta e correttezza. Pertanto, il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva.
Ciò posto, ritiene la Corte che la condotta di parte appellata, alla luce del predetto criterio, tenuto conto delle circostanze concrete e delle relative modalità (inerzia serbata per lungo tempo ed esplicitazione della volontà di ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti nella loro misura effettiva) possa essere interpretata quale rinuncia ad avvalersi della clausola penale in questione.
Il danno subito va quindi quantificato in € 9.251,71 (pari all'importo documentato e incontestato delle fatture non pagate dalla , da cui va detratta la somma di € 2.402,06 dovuta alla a titolo T_ T_
di provvigioni (come affermato dal giudice di prime cure e non censurato dalle parti). Non possono invece ritenersi provati gli ulteriori danni dedotti da in quanto le somme dovute a Controparte_1
titolo di entry fee e servizi non assumono rilievo significativo in relazione ai guadagni che avrebbe maturato negli anni successivi e le royalties non risultano riconosciute con una continuità tale da consentire di ritenere dimostrata la sussistenza di un conseguente lucro cessante.
pagina 14 di 15 L'accoglimento del predetto motivo d'appello nei termini indicati comporta l'assorbimento del sesto motivo, con il quale parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riduzione della penale, e del settimo motivo, avente ad oggetto la condanna della alla integrale rifusione delle spese in favore della controparte, in quanto T_
l'accoglimento parziale dell'appello impone di rivalutare integralmente la regolamentazione delle spese processuali.
Ritiene, quindi, infine, la Corte che la sostanziale reciproca soccombenza giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza appellata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 6.849,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Domenico Bonaretti Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2093/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA FIESCHI n. Parte_1 C.F._1
8/10, GENOVA presso lo studio dell'avv. FRANCESCO IACOBELLI, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA DEGLI OTTOBONI Controparte_1 P.IVA_1
N.16, MILANO presso lo studio degli avv.ti PIETRO NIGRO e ILARIA BERIOTTO, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
pagina 1 di 15 Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, ribadite le eccezioni e le difese tutte di cui al giudizio di primo grado da intendersi qui per richiamate ed integralmente riproposte e ritrascritte:
Riformare la Sentenza n. 1711/2023, del Tribunale di Milano, in persona del Giudice Dott. Marina
Bruni, emessa e pubblicata in data 01/02/2023, nella causa N.R.G. n. 20499/2020 e mai notificata, nei capi richiamati nella precedente narrativa e conseguentemente
Condannare alla restituzione/pagamento alla Dott.ssa di tutte Controparte_1 Parte_1
le somme già corrisposte in esecuzione della pronuncia impugnata di primo grado.
Con tutti i provvedimenti conseguenti, necessari e/o opportuni.
Con vittoria delle spese, compensi e onorari dei due gradi di giudizio oltre spese generali, c.p.a. ed iva o, in caso di conferma della Sentenza appellata, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per : Controparte_1
Piaccia all'ILL.MA CORTE D'APPELLO adita, contrariis rejectis , così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande spiegate da parte appellante, in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi illustrati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 1711/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 1° febbraio 2023;
IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna della Dott.ssa al pagamento della penale pattiziamente stabilita, previo accertamento della risoluzione ope T_
legis del contratto per inadempimento della convenuta:
- accertare e dichiarare il diritto di al pagamento delle somme previste nel contratto di CP_1 franchising e, per l'effetto, condannare la Dott.ssa alla corresponsione, in favore della società T_
attrice, della somma di €.9.251,71= o di quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio o ritenuta di giustizia, oltre gli interessi moratori calcolati in ragione del tasso convenzionalmente pattuito, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo;
pagina 2 di 15 - accertare e dichiarare il diritto di ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. CP_1
1223 e 1453 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti a cagione dell'inadempimento della Dott.ssa e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla corresponsione in favore della società attrice T_ della somma di €.5.551,20= a titolo di lucro cessante o di quella maggiore o diversa somma che dovesse risultare all'esito del presente giudizio o ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si chiede di essere ammessi a prova per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183, 6° co., n.
2 c.p.c. del 16 aprile 2021 e non ammessi con ordinanza del 23 dicembre 2021 e con i testi ivi indicati;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado ha citato in giudizio deducendo: Controparte_1 Parte_1
− che è una società che fornisce servizi centralizzati atti alla più efficiente ed Controparte_1
economica gestione della proprietà immobiliare e delle strutture condominiali;
− che in data 22 dicembre 2014 stipulava un contratto di franchising con la Dott.ssa T_
(amministratore di diversi condomini), avente ad oggetto “una licenza d'uso del Know-
[...]
How dei servizi e di ogni altro elemento, materiale e metodo integranti il sistema del
Franchisor” (nostro doc. 1);
− che a fronte della concessione di tali servizi, il franchisee avrebbe dovuto corrispondere al franchisor ex artt. 12 e 13 del predetto contratto, un canone d'ingresso (c.d. entry fee) ed un canone per la concessione (c.d. royalties), come da allegato “B” del contratto in parola, nonché, ex art. 14, il prezzo per i servizi forniti indicati agli allegati “I” ed “L” determinato, ai sensi dell'art. 15, secondo l'allegato “C” (cfr. nostro doc.1);
− che a fronte dei servizi resi a favore della Dott.ssa – sulla scorta delle T_ CP_1
pattuizioni contrattuali sopra richiamate - emetteva le seguenti fatture: n. 531/F del 26/03/2015,
n. 3069/F del 21/11/2016, n. 3070/F del 21/11/2016 e n. 1142/F per un valore complessivo di
€.9.251,71=, come da dettaglio delle unità immobiliari gestite e dei servizi resi (nostri doc.ti 2,
3, 4, 5 e 6);
pagina 3 di 15 − che malgrado gli impegni assunti, la Dott.ssa non onorava i propri doveri, mentre T_
provvedeva regolarmente a quanto dovuto contrattualmente;
CP_1
− che in data 22 dicembre 2016 provvedeva quindi a comunicare la risoluzione del CP_1
contratto succitato;
− che alla luce del silenzio serbato dalla Dott.ssa sollecitava nuovamente il T_ CP_1
pagamento delle fatture insolute con lettere raccomandate del 27 luglio 2017 e 15 gennaio 2018
(nostri doc.ti 8 e 9). Tuttavia, detti solleciti restavano privi di riscontro positivo. Solo in data 26 gennaio 2018 perveniva una comunicazione della Dott.ssa con la quale contestava senza T_
fondamento alcuno la propria morosità (nostro doc. 10);
− che la dott.ssa invece, si è resa inadempiente agli impegni assunti non solo non T_
attenendosi alle procedure condivise nel manuale operativo, ma altresì non provvedendo al pagamento né del canone d'ingresso, né delle royalties né del costo dei servizi erogati in suo favore, tutti oggetto di regolari fatture emesse dall'esponente;
− che la clausola risolutiva espressa ex art. 24 del contratto sottoscritto sancisce la risoluzione di diritto del contratto sia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste agli artt. 12, 13, 14
e 15 (lett. b) inerenti il corrispettivo dovuto per i servizi erogati, sia nel caso di ritardo di oltre
15 giorni nel pagamento delle fatture (lett. c). Non vi sono dubbi, quindi, che il contratto de quo si sia risolto di diritto a cagione del comportamento serbato dalla Dott.ssa che si è resa T_
sin da subito inadempiente agli impegni contrattuali assunti;
− che l'art. 24, ultimo comma, del contratto di franchising prevede espressamente che “nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt. 5; 7; 8; 9; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17 e 20; sarà tenuto a pagare una penale di Euro 10.000,00= per ogni abuso, salvo i maggiori danni” (cfr. nostro doc. 1);
− che nel caso di specie, la Dott.ssa si è resa inadempiente rispetto all'art. 12 inerente al T_ pagamento della c.d. entry fee di cui alla fattura n. 531/2015 di € 1.220,00=; all'art. 13 inerente il pagamento delle c.d. royalties, di cui alle fatture n. 3069/2016 di €.1.825,17= e n. 1142/F di €
366,00= nonché all'art. 14 concernente il costo dei servizi indicati negli Allegati “I” ed “L” di cui alla fattura n. 3070/2016 € 5.840,54; pertanto è tenuta al pagamento di una penale pari a
€.30.000,00;
− che qualora non si ritenesse applicabile la clausola penale, la risoluzione del contratto di franchising per inadempimento della Dott.ssa comporta il diritto di non T_ CP_1
pagina 4 di 15 soltanto alla corresponsione del compenso maturato per l'attività svolta in favore della prima, bensì anche al risarcimento di tutti i danni subiti a titolo di lucro cessante ai sensi del combinato disposto degli articoli 1223 e 1453 c.c.;
− che per quanto attiene i danni patiti, tenuto conto che il guadagno annuale di CP_1 ammontava, come attestano le fatture prodotte in atti, ad €.9.251,71= (per l'anno 2016); che il contratto avrebbe dovuto avere durata quinquennale (con scadenza il 21 dicembre 2019) e che l'utile della società è pari a circa il 20% dei ricavi, il mancato guadagno per il periodo gennaio
2017- dicembre 2019 è pari ad €.5.551,20= (€.9.251,71x20%= €.1.850,34; €.1.850,34x3 (anni)=
€.5.551,10) (doc. 32);
Ciò premesso, ha chiesto:
− in via principale, di accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione ope legis del contratto di franchising concluso in data 22 dicembre 2014 ai sensi degli artt. 1456 c.c. e 24 del contratto medesimo e condannare la Dott.ssa al pagamento della somma di €.30.000,00; T_
− in via subordinata, previo accertamento della risoluzione ope legis del contratto per inadempimento della convenuta, condannare la Dott.ssa alla corresponsione, in favore T_ della società attrice, della somma di €.9.251,71oltre gli interessi moratori calcolati in ragione del tasso convenzionalmente pattuito, dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo effettivo e alla corresponsione della somma di €.5.551,20 a titolo di lucro cessante, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Si è costituita la quale ha dedotto: Parte_1
− che il contratto deve ritenersi risolto per inadempimento della controparte o per mutuo consenso;
− che la clausola penale è una clausola vessatoria. Come tale avrebbe dovuto essere sottoscritta specificatamente e, invece, così non è stato;
− che la somma di 10.000,00 Euro a titolo di penale per ogni violazione risulta eccessiva, in quanto:
• per la gestione di 14 condomini (quello è il numero dei condomini amministrati a suo tempo dalla Dott.ssa come peraltro risulta dalla citazione) T_ Controparte_1
avrebbe a suo dire dovuto incassare 9.251,71 Euro per due anni;
le fatture emesse da si riferiscono, infatti, a due anni di gestione e non a uno;
Controparte_1
pagina 5 di 15 • l'utile per è il 20% di quanto fatturato all'amministratore di Controparte_1
condominio (come detto dalla stessa attrice);
• le somme che avrebbe incassato all'anno sarebbero state pari a Controparte_1
4.525,85 Euro all'anno e il suo utile di 925,17 Euro all'anno;
− il mancato pagamento da parte di delle provvigioni di cui all'art. 17 del contratto CP_1
(tant'è che rimasta insoluta la prima fattura emessa in data 11.02.2016 (doc. 3) e la Dott.ssa ha evitato di emetterne ulteriori per non sostenere il carico delle imposte) e una serie di T_
inadempimenti posti in essere dalla controparte nella gestione dei singoli condomini;
− che a causa di tali inadempimenti i condomini le hanno revocato il mandato;
− che, pertanto, ha subito un danno quantificabile in almeno 30.000 euro.
Ciò premesso, ha chiesto in via principale, di rigettare ogni domanda attorea;
in via subordinata, in caso di accoglimento anche solo parziale delle avverse domande, di disporre la compensazione tra quanto dovuto dalla Dott.ssa e quanto alla stessa dovuto da in forza di T_ Controparte_1
quanto esposto.
Sentenza appellata
Con sentenza 1711/23 il Tribunale di Milano ha:
− condannato a corrispondere a la somma di 27.597,94 oltre interessi Parte_1 CP_1
legali dalla domanda al saldo;
− condannato al pagamento, in favore di delle spese processuali, Parte_1 CP_1
liquidate in 558,23 per spese e 6.000 per compensi, oltre, iva, cpa e 15% spese generali.
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure può essere così sintetizzato:
− parte attrice “ha dimostrato il proprio credito per aver svolto l'attività per tutto il periodo interessato e l'inadempimento di parte convenuta che, sin dalla sottoscrizione del contratto, con il mancato pagamento del canone d'ingresso (entry fee) di cui alla fattura n. 531/F del
26/03/2015, non ha onorato puntualmente le obbligazioni a suo carico in particolare il rispetto delle procedure pattuite contrattualmente (docc. 20,21,22,23, 39,40 e 41 attrice), agendo autonomamente e non seguendo dette procedure contenute nel manuale operativo, in violazione dell'art. 1375 c.c.”;
− è agli atti la risoluzione del contratto con la comunicazione dell'attrice datata 22 dicembre
2016;
pagina 6 di 15 − la “documentazione allegata supera le contestazioni della convenuta, per la prima volta effettuate con la comunicazione 26 gennaio 2018 a distanza di oltre un anno dall'invio della risoluzione contrattuale ad opera di e reiterate nel presente giudizio ma non Controparte_1
compiutamente provate in ossequio al principio di cui all'art. 2697 c.c. che stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti fondamento dello stesso, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero che il diritto si è modificato o estinto provare i fatti sui quali si fonda la propria eccezione”;
− viceversa “parte attrice ha provato l'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente in particolare per il (doc. 5 convenuta 20, 21, 22 e 23,33 attrice), Controparte_2
per il (doc.ti 24, 25 e 26 doc. 6 punto 6 attrice), per il Controparte_3
(docc. 24 e 25 doc. 6 punto 14 attrice), per il Controparte_4
(doc. 27, doc.6 attrice), per il Controparte_5 [...]
(doc. 28 docc. 42, 43 e 44 attrice), per il Controparte_6 Controparte_7
(doc. 24 doc. 29 doc.54 attrice), per il (doc.ti 6 e 24 34, 35, 46, Controparte_8
47, 48, 49 e 50 doc. 35 attrice), per il (doc.ti 30, 31,45), Controparte_9
per il (docc. 30 e 31), per il Controparte_10 Controparte_11
2 (doc. 6 punto 8), per il (doc. n. 6 punto 3 e 24), per il
[...] Controparte_12
, per il (doc. 6 e 24), Controparte_13 Controparte_14 per il (doc. 19 convenuta e docc. 51, 52 e 53 attrice)”; Controparte_15
− i testi escussi hanno confermato che la Dott.ssa non seguiva le procedure previste dal T_
manuale operativo allegato al contratto di franchising (verbale di udienza del 17 maggio 2022);
− il contratto di franchising si è, pertanto, risolto di diritto in quanto parte attrice si è avvalsa della clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 24 del contratto 22.12.2014 che prevede la risoluzione automatica sia in caso di inadempimento delle obbligazioni previste agli artt. 12, 13,
14 e 15 (lett. b) relativi al corrispettivo dovuto per i servizi erogati, sia nel caso di ritardo di oltre 15 giorni nel pagamento delle fatture (lett. c);
− lo stesso art. 24 all' ultimo comma recita: “nel caso in cui il franchisee si renda inadempiente alle obbligazioni di cui agli artt. 5; 7; 8; 9; 11: 12; 13: 14: 15: 16; 17 e 20; sarà tenuto a pagare una penale di Euro 10.000,00 per ogni abuso, salvo i maggiori danni”;
− risultano documentate tre violazioni ad opera della convenuta:
pagina 7 di 15 • violazione dell'art. 12, non avendo corrisposto l'entry fee di cui alla fattura n. 531/2015 di €1.220,00;
• violazione dell'art. 13, relativo al pagamento delle royalties, di cui alle fatture n.
3069/2016 di €. 1.825, 17 e n. 1142/F di €.366,00;
• violazione dell'art. 14 relativo al costo dei servizi di cui agli Allegati “P” ed “L” ed esposti nella fattura n. 3070/2016 di € 5.840,54.
− deve trovare applicazione nel caso di specie il consolidato principio per cui “in materia contrattuale le caparre, le clausole penali ed altre simili, con le quali le parti abbiano determinato in via convenzionale anticipata la misura del ristoro economico dovuto all'altra in caso di recesso o di inadempimento, non avendo natura vessatoria, non rientrano tra quelle di cui all'art. 1341 cod. civ, e non necessitano, pertanto, di specifica approvazione” (Cass. Civ., sez. II, 18/03/2010, n. 6558; Cass. 20744/2004);
− la convenuta non ha dato prova della sussistenza del nesso causale fra la perdita di alcuni condominii e la responsabilità di;
Controparte_1
− risulta invece provata la mancata corresponsione in favore della convenuta delle provvigioni maturate da come previsto dall'art. 17 del contratto di franchising (“il franchisor si CP_1
impegna a riconoscere al franchisee il 50% dei compensi a qualsiasi titolo che verranno incassati per i servizi prestati presso le unità immobiliari gestite dal franchisee dai propri partners, agenti, consulenti legali ed economici, fornitori, finanzieri e costruttori”) per l'importo di € 2.402,06 (doç.38 attrice), riconosciuto come dovuto dalla stessa attrice;
− non risultano provati ulteriori crediti della convenuta;
− deve pertanto essere condannata a corrispondere a la complessiva Parte_1 CP_1 somma di € 27.597,94, importo calcolato detraendo dalla penale di € 30.000,00, l'importo di €
2.402,06 a titolo di compensazione.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello formulando i seguenti motivi: Parte_1
1. In punto adempimento da parte di Controparte_1
2. In punto inadempimento Dott.ssa ed effettiva risoluzione del contratto;
T_
3. In punto interpretazione della documentazione prodotta dalle Parti;
4. In punto interpretazione delle risultanze istruttorie;
5. In punto clausola penale;
pagina 8 di 15 6. In punto domanda di “riduzione penale”;
7. In punto condanna alle spese.
Si è costituta la quale ha chiesto il rigetto dell'appello e, in via subordinata, ha riproposto CP_1
le domande subordinate formulate in primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Con il primo motivo di appello, parte appellante ha dedotto che il giudice di prime cure, pur avendo premesso come la fosse stata adempiente alle obbligazioni assunte – Controparte_1
circostanza che ha determinato erroneamente l'accoglimento di tutte le domande dalla stessa avanzate – nel successivo capo della sentenza, di contro, ha evidenziato come non Controparte_1
avesse provveduto a corrispondere alla le provvigioni maturate. T_
Pertanto, ad avviso dell'appellante, la sentenza risulta viziata nel ragionamento logico-giuridico seguito.
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Non vi è, infatti, alcuna contraddizione nell'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure, avendo lo stesso ritenuto provato solo il mancato pagamento delle provvigioni ed escluso gli ulteriori inadempimenti di allegati dall'appellante. CP_1
Con il secondo motivo di appello, parte appellante ha dedotto che, nonostante l'asserito originario inadempimento posto in essere dalla nel 2015 - ovvero il mancato pagamento della fattura n. T_
531/F (entry fee) -, il contratto di franchising, concluso tra le Parti, è proseguito ancora per circa due anni, senza alcun tipo di contestazione e/o messa in mora sul punto, da parte di Controparte_1
Tale aspetto non è stato, ad avviso dell'appellante, erroneamente considerato dal tribunale, che ha ritenuto “normale” una richiesta di risoluzione contrattuale e risarcitoria avanzata in relazione ad un
“inadempimento” ignorato dalla controparte e che, di fatto, non ha impedito alle parti di far proseguire, ancora per molto tempo e con soddisfazione per il rapporto contrattuale. Controparte_1
Secondo l'appellante tale capo della sentenza risulta erroneo anche nella parte in cui il giudice, circoscritto alla data del 22/12/2016 il momento della risoluzione del contratto, ha qualificato come tardive ed ininfluenti le contestazioni mosse da “per la prima volta effettuate con la Parte_1
pagina 9 di 15 comunicazione 26 gennaio 2018 a distanza di oltre un anno dall'invio della risoluzione contrattuale ad opera di . Controparte_1
Ha dedotto, infatti, l'appellante che la comunicazione datata 22/12/2016 non risulta corredata dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione e che la non ha mai risieduto all'indirizzo T_
presso il quale è stata inviata la predetta raccomandata (Via Trento 21, Cesano Boscone (MI)), come emerge dal certificato storico allegato all'atto di appello.
Pertanto, ad avviso dell'appellante, la missiva del dicembre 2016 è da ritenersi “inidonea a produrre tutte le connesse determinazioni statuite dal Giudicante, quali: la risoluzione del contratto, la tardività delle contestazioni della Dott.ssa ed, infine, la decorrenza degli interessi sulle somme Parte_1 asseritamente dovute”. L'unica missiva efficace sarebbe, quindi, quella del gennaio 2018 (vedasi prod.
9 giudizio di primo grado fascicolo attoreo), corredata e completa dell'avviso di ricevimento e dell'avviso di spedizione, alla quale la ha tempestivamente replicato nello stesso mese di T_
Gennaio 2018, contestandone il contenuto ed evidenziando, altresì, come le somme di cui alle fatture ex adverso richieste fossero da ritenersi compensate dalle provvigioni dovute e non corrisposte alla esponente. Ha, inoltre, evidenziato l'appellante che tale missiva è stata, a sua volta, riscontrata dalla per il tramite dello Studio Legale Nigro, con raccomandata del 14/02/2018 Controparte_1
(corredata di ricevuta), con la quale ha dichiarato “in ragione di quanto sopra e a causa del suo persistente inadempimento, il contratto di franchising del 22 dicembre 2014 è da intendersi risolto da ai sensi e per gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24 del Controparte_1
Contratto e debitamente sottoscritta”.
Pertanto, secondo l'appellante il giudice avrebbe dovuto datare la risoluzione del contratto a detto momento e considerare tempestive le contestazioni mosse da Parte_1
Ritiene la Corte che il motivo sia infondato.
Invero, l'appellante non ha in primo grado tempestivamente dedotto di non aver ricevuto la raccomandata del 22.12.2016. Pertanto, le contestazioni svolte devono ritenersi inammissibili in quanto tardive.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che sia passibile di censura la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che “le contestazioni della convenuta (…) non compiutamente provate (…) viceversa parte attrice ha provato l'esecuzione delle prestazioni previste contrattualmente”.
pagina 10 di 15 L'appellante ha precisato che tale capo “si ritiene ingiusto, posto come, a parità di “tipologia” di documentazione – comunicazioni mail – versata in atti dalle Parti, inspiegabilmente, il Giudicante riconosceva valenza probatoria solo a quella prodotta dalla Controparte_1
L'appellante ha dedotto, inoltre, che il giudice di prime cure ha omesso “di richiamare le numerose mail allegate dalla odierna appellante in cui si evincevano contestazioni e/o precisazioni mosse alla controparte;
a mero titolo di esempio:
- Nella produzione n. 4), mail del 02/12/2016, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
“con la presente ti chiedo di inviare avviso di scuse per rate mav di in quanto le
[...] CP_2 rate sono tutte errate dovrebbero essere tutte uguali invece sono triplicate” ed ancora “sono sbagliate le prime due rate non coincidono a settembre avevi inviato i bollettini bancari ricordi? Sono state emesse due rate inoltre non è conteggiato il conguaglio positivo (…)”.
- Nella produzione n. 6), mail del 27/09/2015, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
“ti volevo sollecitare di caricare la situazione pagamenti sul sito e le spese (…) att.ne quando c'è
[...] un sinistro dentro casa di un condomino l'assemblea ha deliberato che viene anticipato dallo stesso poi quando rimborsa sarà decurtato automaticamente;
- Nella produzione n. 12), mail del 02/05/2017, la Dott.ssa scriveva alla T_ Controparte_1
inoltrando una mail pervenuta da un condomino, evidenziando come fosse stato un “ennesimo
[...] errore sui pagamenti e fatture pagate su iban (…) intestato a ””. Controparte_8
Secondo l'appellante le predette circostanze e l'omesso pagamento delle provvigioni contrattualmente pattuite non consentono di ritenere adempiente la controparte, come invece ha fatto il giudice di prime cure.
Con il quarto motivo di appello, parte appellante ha dedotto che, “seppur nella consapevolezza che
l'ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori non sia stata contestata in primo grado”, deve osservarsi che il giudice di prime cure ha ammesso i capitoli di prova formulati dalla controparte nonostante fossero valutativi. Inoltre, il “teste “principe” di controparte, non era solo un Testimone_1
dipendente della ma anche colui al quale la Dott.ssa inviava, Controparte_1 Parte_1
nel corso del rapporto contrattuale, la quasi totalità delle mail di contestazioni;
il Sig. Testimone_1
era, appunto, colui che si interfacciava con la appellante nella gestione dei Condomini e, quindi, colui al quale la Dott.ssa muoveva praticamente tutte le obiezioni e critiche circa il suo Parte_1 operato”. Appare, quindi, evidente, secondo l'appellante, come, pur essendo proceduralmente un teste capace di deporre, la sua testimonianza avrebbe dovuto, quantomeno, essere considerata meno pagina 11 di 15 attendibile. Ha precisato l'appellante che “le due dichiarazioni del teste riportate nella Sentenza – quale conferma della inadempienza della appellante – “consegnava la documentazione in ritardo, in maniera disordinata senza rispettare le procedure” e quindi “non utilizzava il gestionale e spesso i verbali li dovevo correggere e sistemare” se lette unitamente al contenuto delle mail inviate dalla
Dott.ssa a (nella persona del Sig. , allegate al Parte_1 Controparte_1 Testimone_1
primo grado di giudizio, avrebbero assunto un rilievo ed un significato verosimilmente differente.
Richiamando, infatti, quanto indicato nella precedente narrativa, emerge come proprio tali ritardi ed irregolarità fossero state imputate, nel corso del rapporto contrattuale, dalla Dott.ssa Parte_1 al Sig. della . Testimone_1 Controparte_1
Ha evidenziato, infine, l'appellante che “la seconda risultanza testimoniale richiamata dal Giudice, ovvero la deposizione di altro collaboratore della a fondamento del proprio Controparte_1 convincimento, era del seguente letterale tenore “non mi SEMBRA che utilizzasse il software (…)”; quindi a fronte di una domanda contenente un'espressione valutativa (“trasmetteva tempestivamente
… utilizzando il software”) il teste non forniva una risposta affermativa su di una circostanza a lui nota, bensì rispondeva con un laconico “non mi sembra””.
Ritiene la Corte che il terzo e il quarto motivo, in quanto strettamente connessi, possano essere valutati congiuntamente e che gli stessi siano infondati.
Giova, infatti, precisare che l'odierna appellante ha addotto, a giustificazione del proprio inadempimento, l'inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c. (senza censurare il riparto dell'onere della prova operato dal giudice di prime cure). Ciò posto, occorre, tuttavia, osservare che:
a) a fronte di tale eccezione, ha specificamente contestato la sussistenza degli allegati CP_1
inadempimenti e ha prodotto documentazione, volta a provare tale insussistenza, che il tribunale ha ritenuto idonea a superare le eccezioni della convenuta. Parte appellante non ha invece formulato alcuna specifica contestazione al riguardo né in primo grado, essendosi limitata nelle proprie memorie istruttorie a richiamare “quanto già scritto in citazione” né in appello;
b) l'esercizio dell'eccezione di inadempimento non può essere contrario a buona fede. Tuttavia, come osservato dal tribunale, l'odierna appellante ha sollevato tale eccezione solo con la missiva del 26 gennaio 2018 “a distanza di oltre un anno” dall'invio della prima raccomandata con la quale ha dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui CP_1 all'art. 24 del contratto.
pagina 12 di 15 Tali considerazioni impediscono, quindi, di ritenere fondate le censure svolte da Parte_1
Con il quinto motivo di appello, l'appellante ha dedotto l'erroneità della decisione del giudice di primo grado di applicare la “sanzione” della penale ad ogni asserito singolo inadempimento della appellante, in quanto avrebbe:
− omesso di considerare la manifesta irrilevanza dell'inadempimento del 2015 (entry fee) alla luce del fatto che, dopo tale momento, il rapporto contrattuale, appena sorto, era proseguito ancora per anni;
− omesso di considerare e dare debito rilievo anche all'inadempimento posto in essere dalla controparte.
Parte appellante ha, inoltre, dedotto che:
− l'articolo 24) “del contratto intercorso tra le Parti, menzionava – come peraltro riportato nel pronunciamento – al punto b) l'ipotesi di inadempimento del Franchisor “nel caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli art. 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17 e 20””;
− l'art. 17) succitato, in merito alle “provvigioni sui servizi richiesti”, prevedeva l'obbligo del
Franchisor UNICASA ITALIA s.p.a. di “riconoscere il 50% dei compensi a qualsiasi titolo che verranno incassati per i servizi prestati (…)”;
− il giudice di prime cure, pur avendo riconosciuto il mancato pagamento delle provvigioni da parte di “inspiegabilmente non applicava tout court quanto statuito nella previsione CP_1 contrattuale”;
− in nessuna missiva inviata alla Dott.ssa (del 2016, del 2017 e del CP_1 Parte_1
2018), aveva mai richiesto l'applicazione della penale, ovvero evidenziato la ricorrenza dei presupposti per la sua applicazione. infatti, invece “di avvalersi della quantificazione CP_1
“preventiva” dei danni (scopo intrinseco della penale), individuava e quantificava, con esattezza – ovviamente secondo la propria parziaria ricostruzione – l'entità del danno dalla stessa subito”, rinunciando così implicitamente alla penale;
− il giudice di primo grado ha, quindi, omesso di rilevare come, nel rapporto contrattuale intercorso tra le Parti le stesse avessero, di fatto, accettato e/o, comunque, tollerato delle reciproche inadempienze (vedi entry fee, ovvero mancata corresponsione delle provvigioni…), ciò senza far venir meno il rapporto contrattuale tra le stesse insorto e decidendo, per fatti concludenti, di dar comunque corso al contratto di franchising.
pagina 13 di 15 Ritiene la Corte che tale motivo sia parzialmente fondato.
In particolare, occorre osservare, innanzitutto, che risulta pacifico il mancato pagamento delle fatture, prodotte da , da parte dell'odierna appellante, non avendo quest'ultima provato e Controparte_1 neppure allegato l'avvenuto pagamento delle stesse. Il giudice di prime cure ha ritenuto che tali inadempimenti rientrano tra quelli richiamati dalla clausola risolutiva espressa di cui all'art. 24 del contratto e tale considerazione non è stata specificamente contestata dall'appellante, la quale si è limitata a sostenere la non rilevanza degli stessi. Inoltre, la valutazione in ordine alla gravità di tali inadempimenti era già stata effettuata ex ante dalle parti mediante la pattuizione della clausola risolutiva espressa e le relative conseguenze risarcitorie erano state quantificate mediante la pattuizione della penale. Infine, con l'art. 24 le parti hanno previsto solo in capo ad la facoltà di avvalersi CP_1
della clausola risolutiva espressa e hanno stabilito la penale solo a carico della T_
Tuttavia, come correttamente osservato dall'appellante, non ha mai dichiarato, né Controparte_16
nella missiva del 2016 né nelle successive, di volersi avvalere della penale pattuita.
Eppure, il principio di buona fede oggettiva, sancito dall'art. 1175 c.c., impone alle parti di modellare il loro comportamento alle regole di lealtà, onesta e correttezza. Pertanto, il comportamento - interpretato alla luce dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. - del contraente titolare di una situazione creditoria o potestativa, che per lungo tempo trascuri di esercitarla e generi così un affidamento della controparte nell'abbandono della relativa pretesa, è idoneo come tale a determinare la perdita della medesima situazione soggettiva.
Ciò posto, ritiene la Corte che la condotta di parte appellata, alla luce del predetto criterio, tenuto conto delle circostanze concrete e delle relative modalità (inerzia serbata per lungo tempo ed esplicitazione della volontà di ottenere il risarcimento dei pregiudizi subiti nella loro misura effettiva) possa essere interpretata quale rinuncia ad avvalersi della clausola penale in questione.
Il danno subito va quindi quantificato in € 9.251,71 (pari all'importo documentato e incontestato delle fatture non pagate dalla , da cui va detratta la somma di € 2.402,06 dovuta alla a titolo T_ T_
di provvigioni (come affermato dal giudice di prime cure e non censurato dalle parti). Non possono invece ritenersi provati gli ulteriori danni dedotti da in quanto le somme dovute a Controparte_1
titolo di entry fee e servizi non assumono rilievo significativo in relazione ai guadagni che avrebbe maturato negli anni successivi e le royalties non risultano riconosciute con una continuità tale da consentire di ritenere dimostrata la sussistenza di un conseguente lucro cessante.
pagina 14 di 15 L'accoglimento del predetto motivo d'appello nei termini indicati comporta l'assorbimento del sesto motivo, con il quale parte appellante ha dedotto che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulla domanda di riduzione della penale, e del settimo motivo, avente ad oggetto la condanna della alla integrale rifusione delle spese in favore della controparte, in quanto T_
l'accoglimento parziale dell'appello impone di rivalutare integralmente la regolamentazione delle spese processuali.
Ritiene, quindi, infine, la Corte che la sostanziale reciproca soccombenza giustifichi l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali relative a entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) in parziale accoglimento dell'appello proposto da e in parziale riforma della Parte_1
sentenza appellata, condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 della somma di € 6.849,65, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite relative a entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Domenico Bonaretti
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