Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 18/04/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 293/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sez. specializzata imprese
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Maria Grazia d'Errico Presidente dr. Rita Carosella Consigliere dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 293/2021 R.G. di appello avverso la sentenza n. 47/2021 pubblicata il 26/01/2021 dal Tribunale di Campobasso – sez. specializzata imprese- in composizione collegiale, nel procedimento n. 1306/15 R.G., avente ad oggetto: Cause in materia di rapporti societari - impugnazione delibera assembleare – esclusione del socio consortile- risarcimento danni
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICERONE Parte_1 P.IVA_1
ROBERTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. PIETRA NICOLA, elettivamente domiciliato in PIAZZA VITT. VENETO 2 86010 MIRABELLO SANNITICO presso il difensore
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 17/4/24, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante, l'avv. CICERONE ROBERTO insiste per l'accoglimento delle domande formulate, anche in via istruttoria, col gravame. per l'appellato, l'avv. PIETRA NICOLA chiede l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate con la propria comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente trascritte e richieste.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con citazione iscritta a ruolo il 3/8/2015 la conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale di Campobasso il Controparte_1 chiedendo la declaratoria: a) di nullità e/o annullamento e/o inefficacia della delibera assembleare del con data presunta del 24 aprile 2015 non comunicata Controparte_1
Pag. 1 a 7
b) di risarcimento di danni tutti, diretti ed indiretti, subiti e subendi dalla CP_1 in ragione dei comportamenti posti in essere dal;
deduceva di Parte_1 CP_1 essere socia del avente ad oggetto Controparte_2 l'acquisizione di lavori pubblici e privati nei comuni interessati dal sisma dell'Abruzzo 2009, al fine di ripartirli, con criterio della rotazione ai singoli consorziati;
deduceva l'appellante la sensibile sperequazione nell'attribuzione dei lavori alle diverse società consorziate;
unico lavoro assegnato svoltosi presso il condominio Villa dei Pini in L'Aquila, era stato eseguito a perfetta regola d'arte; rilevava l'illegittima esclusione dal disposta con delibera nulla e/o annullabile e/o CP_1 inefficace del 24/04/2015 per carenza di informazione ex art. 2479 ter co. 3 c.c., per illiceità dell'oggetto ex art. 2479 ter cc, per decisione non conforme all'atto costitutivo e per mancata enunciazione dei fatti addebitati, per abuso di potere ex art. 2479 ter cc;
chiedeva al Tribunale il ristoro dei danni subiti, da valutarsi anche in via equitativa, con riferimento alla presunta sottrazione dell'appalto del Cantiere e alla mancata assegnazione di lavori Controparte_3 pari a quelli già realizzati o da realizzare dagli altri consorziati, nonché per mancata rendicontazione per addebiti illegittimi e mancato pagamento dei corrispettivi per il lavoro presso il Controparte_4
Si costituiva regolarmente in giudizio il Controparte_2
, chiedendo il rigetto delle domande in quanto infondate in fatto e diritto, e proponendo
[...] domanda riconvenzionale per la condanna di parte attrice al risarcimento del danno subito e subendo dipendente dalla condotta illegittima ed inadempiente rispetto all'impegno assunto nel Cantiere e delle sue conseguenze. Controparte_5
Con ordinanza del 7/06/2016 il Tribunale assegnava alla convenuta il termine di 120 giorni per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare le dedotte cause di invalidità formale.
Rigettate le richieste di prove testimoniali, ritenute superflue o irrilevanti, ed espletata CTU per l'accertamento dei lavori eseguiti presso il condominio Villa dei Pini, il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 47/2021 pubblicata il 26/01/2021, così provvedeva:
“- rigetta la domanda attorea;
- accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna la S.r.l. a Parte_1 corrispondere al la complessiva somma di € 10.000,00 a titolo di Controparte_1 finanziamenti soci per l'anno 2014 e 2015;
- condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte che liquida in euro 10.343, oltre spese forfettarie al 15 %, Iva e Cap come per legge.”;
Il tribunale rilevava che dalla CTU espletata era risultato che “ i gravosi e grossolani difetti indicati analiticamente dal C.T.U. sono ben visibili anche ad un occhio non esperto, segno di una condotta approssimativa e superficiale adottata durante l'esecuzione dei lavori…”; vi erano state numerose sospensioni dei lavori presso il cantiere, con costituzione in mora, con diffida del 16/04/2915 del per le perduranti inadempienze della società Controparte_1
NEcontractor tali da rendere necessaria la sua sostituzione con una ditta esterna al , CP_1 incaricata per l'esecuzione delle opere incomplete;
l'art. 10 dell'atto costitutivo prevedeva i casi che consentivano all'assemblea dei consorziati di deliberare l'esclusione del socio, ovvero nel caso in cui:
- il consorziato si fosse reso insolvente verso il o non avesse adempiuto alle CP_1 obbligazioni assunte dal in suo nome;
CP_1
- per grave inosservanza delle disposizioni dei contratti di appalto stipulati dal;
CP_1
- per inosservanza del regolamento interno e delle deliberazioni degli organi del;
CP_1
- il consorziato arrechi in qualsiasi modo danno materiale e morale al o agli CP_1 associati o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
la delibera del 24 aprile 2015 adottata dal di esclusione della CP_1 Parte_1 dalla compagine societaria era legittima, atteso il fatto che la consorziata non aveva assolto regolarmente alle obbligazioni assunte in nome del nei confronti del CP_1 Controparte_6
[...]
[...] [
e alle disposizioni del relativo contratto di appalto;
le cause di invalidità formale erano
[...] state successivamente eliminate ai sensi dell'art. 2479 ter co. 2 cc, con nuova deliberazione;
non era possibile riconoscere alcun risarcimento del danno da lucro cessante, così come invocato dall'attrice, atteso che la non regolare rotazione nell'affidamento dei lavori era imputabile esclusivamente al comportamento poco professionale e inaffidabile assunto dall'attrice, anche avuto riguardo al fatto che la stessa non aveva mai impugnato le delibere consortili che assegnavano le commesse ad altre società facenti parte del;
era legittima Controparte_1 la decisione del di revocare quanto deliberato in data 24.10.2014 relativamente CP_1 all'accollo della somma di € 22.000,00, in considerazione della mancata e regolare esecuzione dei lavori nei tempi previsti dalla legge da parte della NEcontractor;
la domanda riconvenzionale avanzata dal doveva essere accolta solo nella parte in cui era stata richiesta alla CP_1 NEcontractor la corresponsione della somma di € 10.000,00, dovuta a titolo di finanziamenti soci, non versata per gli anni 2014 e 2015; non potevano essere accolte le domande del CP_1 di risarcimento del danno all'immagine, del danno per le somme corrisposte dal per CP_1 conto dell'attrice.
La proponeva appello avverso tale pronuncia con citazione Parte_1 notificata il 23/7/21 e iscritta a ruolo il 1/9/21, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare nulla e/o annullata e/o inefficace la delibera assembleare assuntamente datata 24 aprile 2015 del in toto o nella Controparte_1 parte in cui revoca la precedente delibera del 24.10.2014 di accollo per € 22.000 del corrispettivo dei lavori extra eseguiti presso il Controparte_5
− accertare e dichiarare che le condotte poste in essere dal hanno cagionato danni CP_1 diretti e indiretti alla e per l'effetto condannare il al risarcimento in Parte_1 CP_1 favore della di tutti i danni diretti ed indiretti da quest'ultima patiti e patiendi in Parte_1 conseguenza delle inadempienze denunciate così come quantificati dal CTU in € 244.851,60 o, in subordine, nella diversa inferiore misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà congrua. Il tutto oltre al danno da svalutazione monetaria e da mancata disponibilità delle somme dovute a titolo risarcitorio, nonché agli interessi di legge maturati e maturandi dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
Si costituiva il contestando l'infondatezza Controparte_1 dell'appello e chiedendo il rigetto dello stesso, con vittoria delle spese del presente giudizio.
Rigettata la richiesta di ammissione delle “istanze istruttorie” formulata dalla parte appellante, con ordinanza del 18/4/24, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2. Quanto alle “richieste istruttorie” formulate dall'appellante in relazione alle prove testimoniali non ammesse dal Tribunale, va confermata l'ordinanza resa dalla corte in data 19/1/22, tenuto conto della formulazione della richiesta in modo del tutto generico e senza indicazione di motivi specifici;
non è sufficiente il generico richiamo alle richieste istruttorie formulate nel giudizio di primo grado, poiché per un verso nel giudizio di appello la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado, senza espressamente censurare, con il motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o disattesa (Cass., n. 19727/2003) e, per altro verso, è tenuto a riproporre dette istanze nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. (Cass., n. 14135/2000).
3. Va peraltro rilevato che il con assemblea successiva a quella Controparte_1 impugnata, deliberava e notificava a controparte l'esclusione dal dell'attrice essendo CP_1 venuto meno il rapporto di fiducia e di colleganza previsto dallo Statuto nonché ai sensi dell'art. 10 dello statuto medesimo;
la predetta delibera non veniva impugnata nei termini di legge;
va pertanto rilevato il passaggio in giudicato della statuizione del tribunale che ha dato atto della
Pag. 3 a 7 eliminazione dei vizi di carattere formale della precedente deliberazione contestati dall'attrice.
4. Con il primo composto motivo di appello si contesta la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 C.P.C. E DEGLI ARTT. 1218, 2479 TER E 1273 C.C. – ERRATA RICOSTRUZIONE DEI FATTI”.
L'appellante assume che il CTU aveva accertato difetti scarsamente rilevanti, per un valore di € 11.000, su un valore complessivo dell'appalto di € 1.800.000, così che non era configurabile il grave inadempimento dell'attrice; le cause delle sospensioni erano state prontamente rimosse dalla deducente;
la mancata perequazione nell'assegnazione degli appalti non era dipesa dal rifiuto della consorziata di eseguire determinate categorie di lavori;
il CTU aveva quantificato il danno per la mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi in € 244.851,60; il CP_1 aveva illegittimamente revocato “l'assunzione del debito per accollo nella misura di € 22.000”, stante la sua irrevocabilità ex art. 1237 cc.
Ritiene la Corte che il motivo è infondato.
4.1. Quanto alla contestazione della gravità dell'inadempimento nell'esecuzione dei lavori relativi al dalla lettura della CTU risultano circostanze che legittimano Controparte_4 pienamente il giudizio di gravità dell'inadempimento, come ritenuto nella sentenza impugnata.
Il consulente ha accertato che:
-la NEcontractor srl, ha manifestato, nel corso dell'esecuzione diverse carenze sia sul piano tecnico che su quello organizzativo;
-il numero dei dipendenti è risultato esiguo;
-l'esecuzione delle parti strutturali, quali la posa degli isolatori sismici, e la realizzazione delle strutture di elevazione, è stata eseguita in maniera tecnicamente corretta mentre quella delle finiture e delle opere di completamento è stata in alcuni casi approssimativa o addirittura errata, inconvenienti, i cui effetti in parte tuttora persistono e sono chiaramente visibili sui luoghi;
-detti inconvenienti riscontrati erano in parte già stati rappresentati in varie forme, sia dal d.l. nel corso dei lavori (ods, verbali, sospensioni lavori, ecc.) che dai condomini (che in proposito hanno avviato una causa contro la NEcontractor);
-si verificava la prima sospensione dei lavori ordinata dal D.L. in data 12/04/2013 (allegati n 9 e n.10 di parte Convenuta), relativa a problemi nelle prove effettuate sugli isolatori sismici “Alga s.p.a.”, oltre che all'esecuzione dei getti in assenza di autorizzazione del D.L.;
-la NEcontractor in più occasioni aveva disatteso numerosi accorgimenti relativi alla sicurezza sul cantiere, previsti dalla vigente normativa (d.lgs. 81/08 e s. m. i.), quali i dispositivi di protezione, la regolarità dei ponteggi, della documentazione, della recinzione, delle ditte subappaltatrici, ecc. Conseguentemente, il CSE provvedeva più volte a sospendere le lavorazioni in corso per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza;
-veniva ordinata una seconda sospensione dei lavori ordinata dal D.L. in data 20/09/2013 (allegati n. 16 di parte Convenuta), relativa ad opere non strutturali (tramezzi e tamponature esterne). Nelle motivazioni della sospensione c'era la realizzazione delle partizioni dei bagni effettuata con mattoni forati di spessore non idoneo in base alle regole del buon costruire, alla quale era stato successivamente rimediato, attraverso la ricostruzione di nuove tramezzature di spessore adeguato, oltre all'errata realizzazione di tutte le aperture interne (vani delle porte) ed esterne, con rimedio avvenuto parzialmente;
- era stata accertata una serie di opere minori da completare e piccoli inconvenienti da risolvere quali: sistemazione dei portelli dei contatori, sistemazione dei denti tra le lamiere al di sopra del giunto perimetrale, sistemazione delle converse di copertura, riprese delle tinteggiature in diversi punti, sistemazione delle tapparelle, infiltrazioni nel cavedio impiantistico, ventilazione dello stesso, oltre a varie altre opere di rifinitura da eseguire negli appartamenti relativi soprattutto agli impianti (prese, frutti, ecc.); detto opere erano state eseguite da altra impresa designata dal condominio, in quanto l'impresa attrice non godeva più della fiducia del condominio stesso;
Pag. 4 a 7 -era stata accertata la permanenza di parte dei vizi, come quelli relativi ai cassonetti degli avvolgibili, con spifferi inaccettabili per una città come l'Aquila caratterizzata da clima invernale rigido;
- era stata accertata nel garage al piano terra la presenza di infiltrazioni dall'esterno, che aveva provocato l'ammaloramento dell'intonaco (cfr. foto n. 27, 29, 62), con efflorescenze e distacco di materiale nella parte bassa della parete. La probabile causa era l'errata pendenza della pavimentazione esterna;
erano state riscontrate vistose infiltrazioni nell'interrato degli isolatori sismici, provenienti dal giunto perimetrale, causati dalla mancata predisposizione e/o errata posa di accorgimenti per l'allontanamento delle acque piovane (cfr. allegato n. 3 foto n.46, 48, 49, 51, 56, 57, 58, 59). Tali infiltrazioni provocavano il ristagno di vere e proprie pozzanghere nell'interrato, nonché la formazione anche di condense (foto n. 46); in sintesi, era stata accertata un'esecuzione dei lavori particolarmente approssimativa per quanto riguarda le opere di finitura.
Osserva la Corte che l'insieme di tutte le inadempienze sopra rilevate conducono certamente alla conferma del giudizio di gravità dell'inadempimento dell'attrice nell'esecuzione delle opere;
del tutto infondato è l'assunto che gli inconvenienti siano stati quantificati in € 11.000,00; il documento 22 cui ha fatto riferimento l'appellante è unicamente un preventivo lavori del “pittore edile ” relativo solo ad alcuni interventi specifici “gocciolatoi, macchie facciata, Persona_1 zoccolatura ecc.” che non riguardano tutti gli inconvenienti rilevati dal consulente tecnico e che non comprovano l'effettivo esborso di spesa sostenuto per rimediare ai vizi indicati;
al contrario, dalla lettura della relazione del CTU si evince che il CTP aveva effettuato una stima dei costi per l'eliminazione dei vizi di € 115.969,00, non dissimile da quella effettuata dal perito del in ordine alla quale il CTU non si è espresso, non essendo stato Controparte_5 assegnato dal Giudice tale compito e tenuto conto del contenzioso presso il Tribunale dell'Aquila sul punto;
le sospensioni hanno determinato un ritardo nella consegna dei lavori (avvenuta formalmente il 5/12/14); anche dopo la consegna dei lavori è pervenuta al consorzio, da parte del condominio, in data 26.3.15, la segnalazione dei lavori da completare e successivamente in data 16/4/15 la formale diffida ad adempiere (le circostanze della persistenza dei vizi dell'opera sono state pienamente confermate dal CTU, così come la pendenza di un procedimento giudiziale al riguardo).
Ne consegue che la delibera di esclusione del socio NEcontractor per grave inadempimento alle obbligazioni assunte dal e per grave inosservanza al contratto di CP_1 appalto stipulato dal , come previsto dall'art. 10 dell'atto costitutivo, deve essere CP_1 ritenuta pienamente legittima.
4.2. Anche il motivo relativo alla mancata perequazione dell'assegnazione degli appalti è infondato.
Preliminarmente va pienamente confermata la statuizione del Tribunale relativa al rifiuto della a ricevere gli appalti relativi alle categorie B/C, circostanza dedotta dalla Parte_1 convenuta in comparsa di risposta e non contestata dall'attrice con la prima memoria ex art. 183 co. 6 cpc depositata il 12/5/16, e tanto in considerazione del principio di non contestazione ex art. 115 co. 1 cpc;
vanno pure prese in considerazione le circostanze pure rilevate dal Tribunale della non corretta conduzione dell'unico appalto affidato, circostanza che ha verosimilmente indotto il a non assegnare ulteriori appalti in presenza di contestazioni relative al primo appalto CP_1 assegnato, nonché tenuto conto della incontestata mancata impugnazione di alcuna delle deliberazioni consortili che assegnavano le commesse ad altre società facenti parte del;
CP_1 ne consegue che il motivo deve essere rigettato;
il fatto che il CTU abbia quantificato il danno per la mancata rotazione nell'assegnazione degli incarichi in € 244.851,60, in esecuzione dei quesiti assegnati, è assorbito dal rigetto della domanda nell'an.
4.3. Quanto alla dedotta irrevocabilità dell'accollo ex art. 1273 cc in relazione alla somma di
€ 22.000,00 va rilevato:
Pag. 5 a 7 l'attrice in citazione ha dedotto di aver eseguito lavori extra appalto per l'importo di circa € 40.000; l'attrice ha dedotto che era sorta contestazione tra il condominio e il circa il fatto CP_1 di porre tale costo a carico della NEcontractor;
con delibera del 24/10/2014 il aveva CP_1 ratificato il suo impegno a sostenere quota parte del costo mediante “l'accollo” della somma di € 22.000,00; con la delibera impugnata il aveva illegittimamente revocato la precedente CP_1 deliberazione di “accollo” della predetta quota del costo delle opere.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, motivando sul punto, ha ritenuto che la delibera, nella parte in cui aveva revocato la precedente deliberazione del 24/10/2014, era legittima, in quanto la deliberazione precedente aveva giustificato l'accollo al fine di evitare ulteriori tensioni tra i soci e con l'assunzione dell'obbligo da parte della di consegnare il cantiere nei tempi Parte_1 previsti e garantendo il rientro dei proprietari negli alloggi, impegno che non era stato rispettato.
Dalla lettura del verbale di assemblea del 24/10/14 (doc. 13 di parte appellante) si evince che l'assemblea “al fine di dirimere qualsiasi controversia futura… delibera di accollarsi di € 22.000,00…. Di contro la NE OR si impegna a non avanzare ulteriori pretese o riserve riguardo ai lavori del condominio Villa Dei Pini e si impegna a consegnare il cantiere nei tempi previsti dalla legge garantendo il rientro dei proprietari nei propri alloggi”.
Va premesso che nella fattispecie il riferimento all'art. 1273 cc non appare corretto, atteso che la deliberazione assembleare ha riguardato esclusivamente il riconoscimento da parte dell'assemblea della somma di € 22.000,00, nei confronti dell'associata, quale somma dovuta per i lavori extracontratto;
il non riveste la posizione di terzo prevista dall'art. 1237 cc, ma è CP_1 la parte debitrice in relazione ai lavori extracontratto;
la NEcontractor, intervenuta nell'accordo, non riveste la posizione di debitrice o di terzo, ma è la stessa creditrice (il contratto di accollo è stipulato dal debitore e dal terzo;
nella fattispecie l'accordo è intervenuto tra la debitrice e il creditore); per altro verso l'accordo configurabile come evincibile dalla deliberazione in esame ha previsto la corrispettiva assunzione dell'impegno della NEcontractor a consegnare il cantiere nei tempi previsti, garantendo il rientro dei proprietari nei propri alloggi, condizione non verificatasi, secondo quanto sopra evidenziato.
E' appena il caso di rilevare che l'appellante, mentre non ha effettuato alcuna domanda nel presente giudizio circa il pagamento della somma in questione (è stato richiesto l'annullamento o la revoca della delibera nella parte in cui ha revocato la delibera precedente) , ha pure dedotto di aver proposto domanda per decreto ingiuntivo in relazione al pagamento della predetta somma e che il giudizio di opposizione si è concluso con sentenza n. 77/2021 del Tribunale di , di CP_7 rigetto dell'opposizione (sentenza appellata dal , come dedotto Parte_2 dall'appellata) con conseguente venir meno dell'interesse ad agire in relazione al motivo di appello in esame.
La decisione di revoca della precedente delibera è conseguenza delle scelte dell'assemblea in relazione alla propria autonomia contrattuale;
non può essere ritenuto l'eccesso di potere dedotto dall'appellante, ma solo un accordo tra società e socio circa la debenza di somme di denaro da parte della società in favore del socio;
al socio spetta il diritto alla verificazione, da effettuarsi nell'ambito di un procedimento giudiziario, circa la debenza o meno delle somme in contestazione, come peraltro è avvenuto nella fattispecie mediante la proposizione di procedimento per ingiunzione.
5. Con il secondo motivo di appello si contesta “L'ERRATA CONDANNA IN VIA RICONVENZIONALE AL PAGAMENTO DELLE QUOTE CONSORTILI PER GLI ANNI 2014 E 2015”.
L'appellante assume che nessun onere di contestazione era gravante sull'attrice, attesa la generica allegazione del;
il documento 40 prodotto dalla convenuta costituiva una CP_1 distinta riepilogativa senza valore di messa in mora;
la sentenza era contraddittoria in quanto aveva confermato la delibera di esclusione dal del socio adottata nel 2015. CP_1
Il Tribunale motivando sul punto ha ritenuto come dovuta la somma di € 10.000,00, a titolo di finanziamenti dei soci non versata per gli anni 2014 e 2015, tenuto conto della documentazione in atti e della non contestazione ex art. 115 co.1 cpc dell'attrice.
Pag. 6 a 7 L'appellato nulla ha dedotto al riguardo. CP_1
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Va premesso che effettivamente parte attrice non ha effettuato alcuna contestazione nei termini di legge in relazione domanda riconvenzionale relativa al pagamento dei finanziamenti annuali 2014 e 2015 formulata dalla convenuta in comparsa di risposta.
Tuttavia va rilevato che la Corte di Cassazione (ordinanza n. 27907 del 23 settembre 2022) ha delimitato l'ambito di applicazione del principio di non contestazione, stabilendo che esso riguarda solo i fatti c.d. primari e non si applica alle mere difese;
le mere difese, volte a contrastare genericamente le avverse pretese senza tradursi nell'allegazione di un fatto impeditivo, modificativo o estintivo rispetto alle stesse, non sono precluse, ancorché "nuove", in appello poiché esse non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 345, comma 2, c.p.c. che vieta espressamente la proposizione delle sole nuove eccezioni in senso proprio, ossia quelle non rilevabili d'ufficio, e non, indistintamente, tutte le difese comunque svolte dalle parti (Cass. Ordinanza n. 23796 del 01/10/2018).
Ciò premesso va da una parte rilevato che il documento n. 40 “copia prospetto finanziamento” cui ha fatto riferimento il , contiene il solo prospetto per il 2014, con CP_1 l'indicazione dell'importo di € 5.000,00 versato dagli altri soci, senza nulla indicare per l'anno 2015; dall'altra che la delibera di esclusione del 24/4/2015, a norma dell'art. 2287 c.c., ha effetto decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio escluso;
essendo la notifica del 13/5/15 deve ritenersi che il contributo non sia dovuto, stante l'esclusione del socio, quantomeno dal giugno 2015.
6. Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio e al parziale accoglimento dell'appello, solo in misura del tutto marginale in relazione alla domanda riconvenzionale, l'appellante, va condannata a rimborsare alla parte appellata 4/5 le spese del doppio grado di giudizio, come già liquidate per l'intero nella sentenza di primo grado, e come liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, per il grado di appello, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 47/2021 pubblicata il 26/01/2021 dal Tribunale Parte_1 di Campobasso, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello e in parziale modifica della sentenza impugnata, che conferma per il resto;
-condanna la al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1 della somma di € 5.000,00 a titolo di finanziamento soci per l'anno 2014;
[...]
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di 4/5 delle spese del primo grado di giudizio come già Controparte_1 liquidate, per l'intero, in € 10.343,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione del residuo quinto;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, di 4/5 delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, Controparte_1 per l'intero, in complessivi € 14.317,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge, con compensazione del residuo quinto.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 03/04/2025.
Il Presidente
Dr. Maria Grazia D'Errico
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 7 a 7