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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 21/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1598/2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Dinami frazione Melicuccà, via Provinciale n. 17 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: inddennizzo/Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25.10.21, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio/malattia per la malattia professionale (lombosciatalgia da discopatia lombosacrale) denunciata in data 09/03/18. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” Accerti e dichiari che la ricorrente, a causa del predetto infortunio/malattia professionale e sin dalla data dello stesso, è afflitta da un grado di inabilità superiore a quello riconosciuto dal resistente;
A tal fine provveda alla nomina di CTU, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, in merito al riconoscimento del più alto grado di inabilità;
1 . Per l'effetto condanni l in persona del suo L.R.P.T. alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1 capitale, ove l'inabilità così accertata si computi nella misura compresa fra il 6% ed il 15%, ovvero alla corresponsione della rendita pel caso di inabilità accertata in grado superiore al 15%.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletata consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004
2 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
è affetta da: “lombosciatalgie recidivanti da discopatie multiple lombo sacrali” Parte_1
2) La malattia può essere considerata di origine professionale.
3) Non è possibile stabilire una data precisa ma l'epoca di insorgenza della malattia può essere collocata nel corso dell'anno 2016.
4) Considerata l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente e la patologia da cui la stessa è affetta si può affermare che risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
5) Il danno biologico residuato, considerando le “tabelle di indennizzo del danno biologico”, allegate al D.M. 12 luglio 2000 è stimabile nella misura dell'8% (otto%)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente , l'indennizzo in conto capitale, Parte_1 calcolato secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Pt_1
liquidate in complessivi € 1.300,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario
[...] delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Cotronei Nicola Antonio in quanto dichiaratosi antistatario;
3 - condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 21/05/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
elettivamente domiciliata in Dinami frazione Melicuccà, via Provinciale n. 17 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC: , che la Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE E Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso
[...] la sede provinciale di Vibo Valentia, via A. De Gasperi, n. 109, con l'avv. Elisabetta Paonessa (PEC:
dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, giusta Email_2 procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: inddennizzo/Rendita vitalizia CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 25.10.21, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento dell'infortunio/malattia per la malattia professionale (lombosciatalgia da discopatia lombosacrale) denunciata in data 09/03/18. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale:” Accerti e dichiari che la ricorrente, a causa del predetto infortunio/malattia professionale e sin dalla data dello stesso, è afflitta da un grado di inabilità superiore a quello riconosciuto dal resistente;
A tal fine provveda alla nomina di CTU, onde disporre l'accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa dell'istante, in merito al riconoscimento del più alto grado di inabilità;
1 . Per l'effetto condanni l in persona del suo L.R.P.T. alla corresponsione dell'indennizzo in CP_1 capitale, ove l'inabilità così accertata si computi nella misura compresa fra il 6% ed il 15%, ovvero alla corresponsione della rendita pel caso di inabilità accertata in grado superiore al 15%.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletata consulenza tecnica, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o affezione CP_1 morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004
2 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, è stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attività svolta e la malattia lamentata dal ricorrente, nonché la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che:
è affetta da: “lombosciatalgie recidivanti da discopatie multiple lombo sacrali” Parte_1
2) La malattia può essere considerata di origine professionale.
3) Non è possibile stabilire una data precisa ma l'epoca di insorgenza della malattia può essere collocata nel corso dell'anno 2016.
4) Considerata l'attività lavorativa prestata dalla ricorrente e la patologia da cui la stessa è affetta si può affermare che risulta certamente soddisfatto il nesso di causalità.
5) Il danno biologico residuato, considerando le “tabelle di indennizzo del danno biologico”, allegate al D.M. 12 luglio 2000 è stimabile nella misura dell'8% (otto%)>>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato, ha accertato la sussistenza del nesso di causalità tra l'infortunio occorso, e la condizione clinica determinatasi, da sola sufficiente a determinare l'exitus del soggetto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano la condanna dell' alla corresponsione della CP_1 rendita vitalizia in favore del ricorrente.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., già liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico dell' avendo tale incombente istruttorio consentito di accertare la fondatezza della CP_1 domanda della ricorrente ad ottenere il riconoscimento della rendita richiesta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1 tempore, a corrispondere alla ricorrente , l'indennizzo in conto capitale, Parte_1 calcolato secondo le previsioni di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, nella misura dell'8%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, come per legge;
- condanna , in Controparte_1 persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento delle spese di lite di Pt_1
liquidate in complessivi € 1.300,00, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario
[...] delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., in favore del procuratore avv. Cotronei Nicola Antonio in quanto dichiaratosi antistatario;
3 - condanna , Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 21/05/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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