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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/07/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
I SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 14 luglio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; rilevato che entro il termine fissato solo parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 15 luglio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1685/2022 R.G.;
tra:
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Donatella Martuscelli, presso il cui studio sito in Salerno (SA), alla via Luigi
Guercio n 84, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile pro tempore, con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Zottarelli, presso il cui studio sito in
Rionero in Vulture (PZ), alla via Largo Annunziata n 4, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 parte opponente rappresentava che in data 23 novembre 2022 gli veniva notificato intimazione di pagamento n: 09220229002368791/000 per una somma totale di € 177.903,71 in virtù delle seguenti cartelle:
1)Cartelle n. 092200700130925216001, asserita notifica il 28.05.2007, Ente Impositore
Agenzia Entrate- ufficio di Potenza, IVA 2000, e IRAP 2000 oltre interessi e sanzioni per un totale di € 35.184,74;
2) Cartella n. 09220070016116302002, asserita notifica il 02.08.2007, Ente Impositore, ufficio di Potenza, IVA 2000, e IRAP 2001, oltre interessi e sanzioni per un Controparte_1 totale di € 142.326,64.
Parte opponente eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art 3 comma 3, legge n 241/90 e art. 7 della legge n 241/1990- violazione dell'art. 24 Cost;
2) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei crediti ad esse sottesi.
Sulla base di tali premesse, il sig. chiedeva all'adito Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento impugnata, essendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per i motivi esposti in narrativa e in subordine, dichiarare non dovute le somme di cui al pignoramento impugnato, poiché azionato in assenza di un valido titolo esecutivo e comunque non allegato all'atto impugnato;
- Dichiarare le cartelle e i crediti prescritti;
Con vittoria di spese e competenze professionali, direttamente attribuite per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.05.2023 si costituiva
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Controparte_1 del giudice tributario e l'inammissibilità della domanda introduttiva ai sensi dell'art 57
D.p.r. 602/1973.
Nel merito, quanto all'eccezione di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici,
l'opposta sottolineava che tale contestazione era infondata sia per la documentazione versata in atti, sia perché aveva notificato diversi atti ingiuntivi e due atti di pignoramento da cui dedurre elementi obiettivi minimi dell'obbligazione di pagamento.
Inoltre, specificava che la normativa citata dall'opponente a sostegno dell'eccezione non era pertinente sia per il diverso ambito di applicazione sia per la specialità delle norme che regolano la disciplina della riscossione mediante ruolo. Infine, deduceva l'infondatezza della contestazione in punto di prescrizione delle cartelle e dei crediti ad esse sottesi in ragione dell'interruzione dei relativi termini in conseguenza della notificazione delle cartelle di pagamento, dell'operatività della prescrizione decennale e della sospensione dell'attività di esazione dall'8.03.2020 al 31.08.2021 a causa della pandemia da Covid 19.
Sulla base di tali premesse, l' chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
-“rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, stante la pretestuosità ed infondatezza delle lagnanze del ricorrente e, comunque e, per mancanza tanto dei presupposti in fatto che in diritto;
In Rito:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di
Giustizia di Primo grado di Potenza ai sensi e per gli effetti del D.lgvo 546/92 e s.m.i., con ogni conseguenziale statuizione;
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva ai sensi dell'art. 57
Dpr 602/73 e s.m.i.;
Nel merito:
- rigettare la domanda introduttiva perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguenza di legge;
-Vittoria di spese e competenze di giustizia”.
Con provvedimento del 05.06.2023, il Giudice invitava al contradditorio rispetto al dedotto difetto di giurisdizione rinviando all'11 luglio 2023 e, per tale ragione, rigettava la richiesta di sospensione.
All'esito della trattazione cartolare dell'11 luglio 2023, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.03.2024.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti di cui alle cartelle menzionate nell'intimazione impugnata abbiano tutti natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, vengono in discussione ruoli esattoriali per somme iscritte a titolo di IVA – interessi IVA-Sanzioni Pecuniarie- IRAP (cfr. doc 1 estratto di ruolo aggiornato al
14.02.2022, documento di parte opposta).
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale
o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279).
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 34447 del 2019 e n. 7822 del 2020 mira a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto “esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che – alla luce de sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 14 aprile
2020, n. 7822 non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Emerge, quindi, chiaramente che il presupposto da considerare è l'oggetto del giudizio, ovvero che sussista una pretesa tributaria azionata in executivis. Ma il riferimento è, com'è evidente, agli atti e non ad una eccezione che va ad impattare sulla esistenza dell'obbligazione tributaria, ovvero quella della prescrizione della cartella.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata.
Con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
Si ricorda che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio (art. 386
c.p.c.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (configurabile anche rispetto al presupposto processuale dell'individuazione del giudice titolare di giurisdizione) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) applicazione dei minimi e ulteriore riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2108,50 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Lagonegro, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco
I SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 14 luglio 2025; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; rilevato che il provvedimento con cui la stessa è stata sostituita con lo scambio di note scritte è stato comunicato alle parti che non si sono opposte a tale modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023”; rilevato che entro il termine fissato solo parte opposta ha depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate
P.Q.M.
Pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi,
Lagonegro, 15 luglio 2025
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della discussione ai sensi degli artt. 281-sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 1685/2022 R.G.;
tra:
(c.f.: ), rapp.to e difeso, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 in atti, dall'avv. Donatella Martuscelli, presso il cui studio sito in Salerno (SA), alla via Luigi
Guercio n 84, è elettivamente domiciliato
OPPONENTE
E
(p.i. ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile pro tempore, con sede legale in Roma, alla via G. Grezar n 14, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Antonio Zottarelli, presso il cui studio sito in
Rionero in Vulture (PZ), alla via Largo Annunziata n 4, è elettivamente domiciliata
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento;
CONCLUSIONI: come da atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato il 12.12.2022 parte opponente rappresentava che in data 23 novembre 2022 gli veniva notificato intimazione di pagamento n: 09220229002368791/000 per una somma totale di € 177.903,71 in virtù delle seguenti cartelle:
1)Cartelle n. 092200700130925216001, asserita notifica il 28.05.2007, Ente Impositore
Agenzia Entrate- ufficio di Potenza, IVA 2000, e IRAP 2000 oltre interessi e sanzioni per un totale di € 35.184,74;
2) Cartella n. 09220070016116302002, asserita notifica il 02.08.2007, Ente Impositore, ufficio di Potenza, IVA 2000, e IRAP 2001, oltre interessi e sanzioni per un Controparte_1 totale di € 142.326,64.
Parte opponente eccepiva: 1) la nullità dell'intimazione di pagamento per mancata allegazione degli atti prodromici ai sensi dell'art 3 comma 3, legge n 241/90 e art. 7 della legge n 241/1990- violazione dell'art. 24 Cost;
2) nullità dell'intimazione di pagamento per intervenuta prescrizione delle cartelle di pagamento e dei crediti ad esse sottesi.
Sulla base di tali premesse, il sig. chiedeva all'adito Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- “In via preliminare, sospendere, inaudita altera parte, l'intimazione di pagamento impugnata, essendo sussistenti i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora;
- Nel merito, accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per i motivi esposti in narrativa e in subordine, dichiarare non dovute le somme di cui al pignoramento impugnato, poiché azionato in assenza di un valido titolo esecutivo e comunque non allegato all'atto impugnato;
- Dichiarare le cartelle e i crediti prescritti;
Con vittoria di spese e competenze professionali, direttamente attribuite per fattone anticipo ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 2.05.2023 si costituiva
[...]
, la quale eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione in favore Controparte_1 del giudice tributario e l'inammissibilità della domanda introduttiva ai sensi dell'art 57
D.p.r. 602/1973.
Nel merito, quanto all'eccezione di nullità per mancata allegazione degli atti prodromici,
l'opposta sottolineava che tale contestazione era infondata sia per la documentazione versata in atti, sia perché aveva notificato diversi atti ingiuntivi e due atti di pignoramento da cui dedurre elementi obiettivi minimi dell'obbligazione di pagamento.
Inoltre, specificava che la normativa citata dall'opponente a sostegno dell'eccezione non era pertinente sia per il diverso ambito di applicazione sia per la specialità delle norme che regolano la disciplina della riscossione mediante ruolo. Infine, deduceva l'infondatezza della contestazione in punto di prescrizione delle cartelle e dei crediti ad esse sottesi in ragione dell'interruzione dei relativi termini in conseguenza della notificazione delle cartelle di pagamento, dell'operatività della prescrizione decennale e della sospensione dell'attività di esazione dall'8.03.2020 al 31.08.2021 a causa della pandemia da Covid 19.
Sulla base di tali premesse, l' chiedeva l'accoglimento delle seguenti Controparte_1 conclusioni:
-“rigettare la domanda di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, stante la pretestuosità ed infondatezza delle lagnanze del ricorrente e, comunque e, per mancanza tanto dei presupposti in fatto che in diritto;
In Rito:
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della Corte di
Giustizia di Primo grado di Potenza ai sensi e per gli effetti del D.lgvo 546/92 e s.m.i., con ogni conseguenziale statuizione;
- in via subordinata, dichiarare inammissibile la domanda introduttiva ai sensi dell'art. 57
Dpr 602/73 e s.m.i.;
Nel merito:
- rigettare la domanda introduttiva perché inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte nel presente atto, con ogni conseguenza di legge;
-Vittoria di spese e competenze di giustizia”.
Con provvedimento del 05.06.2023, il Giudice invitava al contradditorio rispetto al dedotto difetto di giurisdizione rinviando all'11 luglio 2023 e, per tale ragione, rigettava la richiesta di sospensione.
All'esito della trattazione cartolare dell'11 luglio 2023, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni al 12.03.2024.
Dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa viene decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti. Tanto opportunamente premesso, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Al riguardo, costituisce circostanza del tutto pacifica quella per cui i crediti di cui alle cartelle menzionate nell'intimazione impugnata abbiano tutti natura tributaria: sotto questo profilo, infatti, vengono in discussione ruoli esattoriali per somme iscritte a titolo di IVA – interessi IVA-Sanzioni Pecuniarie- IRAP (cfr. doc 1 estratto di ruolo aggiornato al
14.02.2022, documento di parte opposta).
Siffatta conclusione è peraltro pacifica nella giurisprudenza di legittimità: sul punto, è sufficiente ricordare come – secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione – “a norma dell'art. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata;
ne consegue che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale
o l'avviso di mora (o l'intimazione di pagamento "ex" art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, rilevante nella specie) è devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del medesimo d.lgs.” (Cass. Sez. Un. 31 marzo 2008, n. 8279).
La pronuncia delle Sezioni Unite n. 34447 del 2019 e n. 7822 del 2020 mira a delimitare i confini della giurisdizione a fronte sì dell'eccezione di prescrizione, ma pur sempre laddove sia stato compiuto un atto “esecutivo” a cura dell'agente della riscossione (e, quindi, dell'atto che – alla luce de sopra citato art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992 – potenzialmente è sottratto alla giurisdizione del giudice tributario).
Del resto, la semplice lettura del principio di diritto affermato da Cass. Sez. Un. 14 aprile
2020, n. 7822 non fa che confortare la conclusione sopra raggiunta: in quella occasione, infatti, la Corte ha attribuito alla giurisdizione tributaria “la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici …”.
Sotto questo profilo, infatti, la Suprema Corte ha evidenziato come “… nelle ipotesi, quali quella in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di “definitività” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione al giudice tributario … …”, sottolineando come tale conclusione sia “coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n. 546/1992, alla cui stregua ‹‹restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento››, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa agli atti di esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Emerge, quindi, chiaramente che il presupposto da considerare è l'oggetto del giudizio, ovvero che sussista una pretesa tributaria azionata in executivis. Ma il riferimento è, com'è evidente, agli atti e non ad una eccezione che va ad impattare sulla esistenza dell'obbligazione tributaria, ovvero quella della prescrizione della cartella.
Ne discende che la cognizione dell'eccezione di prescrizione sollevata appartiene sempre alla giurisdizione tributaria, trattandosi di un atto espressamente impugnabile dinanzi a tale giudice e di atto prodromico all'esecuzione forzata.
Con la sentenza n. 2098 depositata il 30 gennaio 2025, le Sezioni Unite hanno stabilito che in caso di contestazione dell'avvenuta prescrizione del credito tributario dopo la valida notifica di una cartella di pagamento la cognizione è del giudice tributario e non di quello ordinario.
Si ricorda che la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio (art. 386
c.p.c.).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza (configurabile anche rispetto al presupposto processuale dell'individuazione del giudice titolare di giurisdizione) e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
147 del 2022, con esclusione della voce per la fase istruttoria (in quanto non ha avuto luogo) applicazione dei minimi e ulteriore riduzione del 50% stante la pronuncia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario;
• CONDANNA parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2108,50 per compenso
[...] professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
Lagonegro, 15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco