Parere definitivo 18 febbraio 2021
Accoglimento
Sentenza 2 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 18/02/2021, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00231/2021 e data 18/02/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 20 gennaio 2021
NUMERO AFFARE 01402/2020
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Sig. AN ES contro il Comune di Potenza, la Regione Basilicata e nei confronti della Sig. VI AN, avverso ordinanza demolizione e messa in pristino prot. 026372 del 3/04/2017 del Comune di Potenza.
Trasposizione.
LA SEZIONE
Vista la relazione n.0012621 del 25/11/2020 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Riccardo Amato;
Premesso:
Il Sig. AN ES, con ricorso straordinario notificato il 21.6.2017, ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento di “Ingiunzione di demolizione e messa in pristino” n.026372 emesso dall’U.D. “Assetto del territorio” del Comune di Potenza in relazione “alle opere abusive in Contrada Giarrossa su area di altrui proprietà riportata in Catasto terreni al foglio 39, particella 85, eseguite in assenza di permesso di costruire (art.10 del D.P.R. 6.6.2001, n.380), consistenti in struttura scatolare in c.a. composta da cinque setti murari poggiati su basamento anch’essi in c.a. che delimitano un perimetro di circa ml. 24,00x13,00=mq. 312,00, con altezze variabili da ml.1,95 a ml.3,90, interrato su due lati e aperto sul prospetto principale allo stato grezzo e privo di copertura”. Il ricorso è stato presentato anche contro la Regione Basilicata - Dipartimento ambiente e territorio - Ufficio urbanistica, nonché la Signora AN VI, controinteressati.
Con atto di opposizione in data 30.6.2017 e assunto a protocollo comunale il 27.7.2017, la Signora AN ha chiesto la trasposizione del gravame in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art.10, comma 1 del D.P.R. n.1199 del 24.11.1971.
Considerato:
Il ricorso risulta effettivamente depositato al TAR Basilicata il 10.10.2017.
Alla luce della trasposizione in sede giurisdizionale su iniziativa della controinteressata, la Sezione non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La Sezione esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, con assorbimento dell’istanza cautelare.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE F/F |
| Riccardo Amato | Francesca Quadri |
IL SEGRETARIO
Maria Cristina Manuppelli