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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/03/2025, n. 1042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1042 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 244/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.1.2025
da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 03/01/1984 cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Anna Paola Baggioli presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Persona_1
Nato a Milano, il 16/01/1980 cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Anna Cifuni presso la quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 7 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile, in Milano il 26/06/2006
(anno 2006, atto n.1163, reg. 01, parte 1 serie)
In separazione dei beni. con i seguenti figli:
1) nato il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Per_2
2) nato il [...] a [...], cittadinanza italiana;
Persona_3
3) nata il [...] a [...], cittadinanza italiana. Parte_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 09/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_
2) I figli , e attualmente minorenni, verranno affidati congiuntamente ad Per_3 Per_4
entrambi i genitori e continueranno ad abitare stabilmente nella casa coniugale unitamente alla madre.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli, non necessariamente insieme, come segue:
a) Visite infrasettimanali e week end: stante l'età adolescenziale di tutti e tre i minori, il padre potrà vedere e frequentare i figli infrasettimanalmente e durante i week end quando vorrà, contattandoli direttamente. Le visite potranno essere concordate tra padre e figli anche individualmente, tenuto conto delle diverse attività, orari e impegni.
b) In ogni caso, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per due fine settimana alternati al mese dal venerdì all'uscita della scuola al lunedì mattina al rientro a scuola.
c) Festività ebraiche: ad esclusione di (la Pasqua ebraica) i genitori concorderanno di volta Per_5
in volta, con congruo preavviso, con quale dei due i tre figli trascorreranno le festività ebraiche.
d) : i genitori trascorreranno ad anni alterni le vacanze collegate a . Per il 2025 i figli Per_5 Per_5
trascorreranno la festività col padre.
e) Vacanze estive: i genitori concorderanno di anno in anno, entro il 31 maggio, sia il periodo che il tempo di permanenza dei figli con il padre, che potrà essere differente da figlio a figlio a seconda delle diverse esigenze.
f) Resta inteso che, previo accordo con la OR , il padre potrà tenere con sé i figli per Pt_1
ulteriori periodi, ancorché in questa sede non previsti. pagina 2 di 7 4) Il IG. verserà alla IG.ra , entro la fine di ogni mese, a Persona_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli, l'importo di € 1.200,00
(milleduecento/00) per 12 mensilità, di cui € 400,00 per ciascun figlio, soggetto a rivalutazione
Istat a decorrere dal dicembre 2025.
5) Il NO contribuirà nella misura del 100% in relazione alle spese straordinarie Persona_1
relative ai figli, così come disciplinate dal protocollo in uso presso il Tribunale di Milano che si riporta come di seguito:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica
(pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e pagina 3 di 7 attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
6) Il IG. a prescindere dalle linee guida in uso al Tribunale di Milano, a titolo di ulteriore Per_1
contributo al mantenimento della figlia si farà carico anche della spesa relativa al Per_6
trattamento laser, nonché al trattamento per la decolorazione per tutta la sua durata.
7) Il IGnor si impegna a sostenere le spese di cui ai punti che precedono direttamente – Per_1
quindi senza necessità che la OR anticipi alcunché. Pt_1
8) La casa coniugale, sita in Milano – Via Bartolomeo D'Alviano, 67 resta assegnata alla moglie con quanto l'arreda.
9) A titolo di ulteriore contributo al mantenimento per i tre figli, il IG. sosterrà il Persona_1 costo locatizio dell'abitazione sita in Milano, Via Bartolomeo D'Alviano n. 67, comprensivo di spese condominiali e verserà in via integrale, tutti i costi relativi alle utenze e di tutte le imposte relative alla detenzione qualificata - a titolo esemplificativo e non esaustivo TARI/TASI e assimilati - gravanti sull'abitazione medesima e degli abbonamenti attualmente in uso (es. Sky,
Netflix ecc.).
10) Ad ulteriore contributo a titolo di mantenimento dei figli, il IG. continuerà a provvedere Per_1
al pagamento dello stipendio, contributi e ogni altra spesa connessa alla colf che segue i figli presso l'abitazione materna, alle attuali condizioni contrattuali.
11) Ad ulteriore contributo a titolo di mantenimento dei figli, il IG. sosterrà, previo Per_1
accordo/consenso in merito alla spesa e alla durata, il costo per le vacanze dei figli, effettuati da soli o con la madre. Per le vacanze che i figli trascorreranno con la madre, previamente concordate sulla spesa e sulla durata, la IG.ra provvederà al pagamento della propria Pt_1
quota di viaggio (voli-treni-pernottamenti).
12) Ad ulteriore contributo a titolo di mantenimento dei figli, il IG. provvederà al pagamento Per_1 della rata mensile, del bollo e assicurazione dell'auto Jeep Compass intestata e utilizzata dalla
OR . Il telepass sarà invece a carico della OR . Pt_1 Pt_1
13) Darsi atto che le parti si dichiarano autosufficienti e non avanzano reciproca richiesta di mantenimento e che, con l'esecuzione delle condizioni di cui al presente ricorso, non avranno più̀ nulla reciprocamente a pretendere in relazione all'intercorso matrimonio e a qualsivoglia altro titolo e/o ragione.
pagina 4 di 7 14) Darsi atto che le parti dichiarano di concedersi reciprocamente, sin d'ora, il consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per essi stessi, nonché́ per i minori, documenti che verranno custoditi dal genitore che di volta in volta avrà̀ i figli con sé.
Spese legali compensate e rinuncia alla solidarietà̀ professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi IG.ra e IG. Parte_1 Persona_1
che hanno contratto matrimonio in Milano, il 26/06/2006;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
pagina 5 di 7 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 26.2.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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