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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/05/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1006/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1006/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) il Parte_1
29.08.1963 e residente in 2703 Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti
d'America), c.f. la Sig.ra CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 16.02.1998
[...]
e residente in 2703 Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti d'America),
c.f. , la Sig.ra nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Francisco, California (Stati Uniti d'America) il 18.05.2002 e residente in 2703
Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._3
, il Sig. nato a [...], Ohio (Stati Uniti
[...] Parte_4
d'America) il 14.08.1964 e residente in 810 9th Ave N, Edmonds, Washington
(Stati Uniti d'America), c.f. la Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_5 nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 12.06.2001 e
[...] residente in 810 9th Ave N, Edmonds, Washington (Stati Uniti d'America), c.f la Sig.ra nata il CodiceFiscale_5 Parte_6
25.01.2005 a Seattle, Washington (Stati Uniti d'America) e residente in 810 9th
Ave N,Edmonds, Washington (Stati Uniti d'America), c.f. , CodiceFiscale_6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna e dall'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1572/2023 pubblicata in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante:
“in riforma della Sentenza n. 1572/2023 resa nella causa n. 2791/2023 R.G. dal
Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in data 20.11.2023, comunicata dalla cancelleria nella medesima data e non notificata,
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) in data Parte_1 29.08.1963 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_2
16.02.1998 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_3
18.05.2002 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) in data Parte_4
14.08.1964 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_5
12.06.2001 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], Washington (Stati Uniti d'America) in data Parte_6
25.01.2005 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame”
FATTI DI CAUSA
I Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti discendenti di (altrimenti conosciuta come Persona_1
o , cittadina italiana nata il [...] Parte_7 Parte_8 a Fano (PU) coniugatasi in data 12.02.1925 a EV, Ohio con Parte_1
alias si sono rivolti al Tribunale di Ancona con ricorso ex Persona_2 art 281 undecies cpc al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, deducendo, in particolare, che:
- Che dall'unione tra e il 01.08.1933 Persona_1 Parte_1 nasceva a Garfield Heights, Ohio (Stati Uniti d'America) Persona_2
(altrimenti conosciuto come cittadino
[...] Persona_3 statunitense iure soli e cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana, poiché si era naturalizzata statunitense Persona_1 solamente in data 26.03.1937 e dunque in data successiva alla nascita del figlio;
- che in data 10.11.1962, contraeva matrimonio con Persona_2
ed in costanza del loro matrimonio nascevano a Persona_4
EV, Ohio (Stati Uniti d'America) gli appellanti Parte_1 in data 29.08.1963 e n data 14.08.1964, cittadini Parte_4 statunitensi per ius soli e cittadini italiani iure sanguinis in quanto figli di padre italiano;
- che, in data 22.05.1993, a Princeton, New Jersey (Stati Uniti d'America) contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1 Persona_5
e, in costanza del loro matrimonio, nascevano a San Francisco,
[...]
California (Stati Uniti d'America) il 16.02.1998 e Parte_2 il 18.05.2002; Parte_3
- che il Sig. si univa in matrimonio alla Sig.ra Parte_4 il 02.07.1994 a Glens Falls, New York (Stati Uniti Persona_6
d'America) e dalla loro unione, nascevano il Parte_5
12.06.2001 a Palo Alto, California e il Parte_6
25.01.2005 a Seattle, Washington (Stati Uniti d'America).
Con sentenza pubblicata in data 20.11.2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, l'originaria ascendente degli appellanti, abbia perso la cittadinanza Persona_1 italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza statunitense e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ribadendo che la presente vicenda
[...] Parte_6 dovrebbe, invece, essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 censurano la sentenza di primo grado, in quanto il Parte_6 primo giudice ha ricondotto la presente vicenda nell'ambito dell'art. 12 della legge 13.06.1912 n.555 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale “il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana”, pur potendovi rinunciare una volta raggiunta la maggiore età.
Gli appellanti ribadiscono che il proprio ascendente cittadino Persona_7 statunitense per nascita, avrebbe conservato la cittadinanza italiana trasmessagli dalla propria madre anche quando quest'ultima Persona_1
è divenuta cittadina statunitense per naturalizzazione;
Persona_7 avrebbe poi trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
L'impugnazione dev'essere rigettata.
Al riguardo, va osservato che la Corte, pur consapevole che la Suprema Corte di
Cassazione, con ordinanze interlocutorie n. 23212/24 del 27/8/2024 e n. 9275/25 in data 8.4.2025, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritiene tuttavia di dover aderire al recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Ebbene, è incontroverso che, come nel caso in esame, tale peculiare fattispecie, presuppone un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente che il cittadino italiano avesse radicato la propria esistenza all'estero o anche che avesse tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione”
(come la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. Sez. U, sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, infatti, cittadino statunitense jure soli in Persona_7 quanto nato in [...], aveva acquisito anche la cittadinanza italiana dalla madre dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente Persona_1 tradotta, risulta che in data 26.3.1937, ha espressamente Persona_1 chiesto di poter ottenere la cittadinanza statunitense, attestando il proprio percorso di vita in America, ha giurato la propria fedeltà alla Costituzione ed alle leggi degli Stati Uniti d'America, ripudiando qualsiasi vincolo di fedeltà nei confronti di altre nazioni o governi ed in particolar modo del Paese di cui era stata in precedenza cittadino. Risulta, quindi, evidente che la naturalizzazione non è stata frutto di un provvedimento generalizzato, ma è stata determinata dalla scelta consapevolmente assunta da la quale, ripudiando qualsiasi Persona_1 obbligo di fedeltà nei confronti del proprio Paese d'origine, ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Sussistono pertanto tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge
13.06.1912 n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: figlio minore di Persona_2 Persona_1
all'epoca convivente con la propria madre, ha quindi perso la
[...] cittadinanza italiana nel momento in cui il genitore titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
A ciò va aggiunto che non può condividersi quanto sostenuto dagli appellanti che ritengono che il predetto art 12 prevede la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore solo nell'ipotesi in cui lo stesso acquisti la cittadinanza straniera e non anche allorquando, come nel caso di specie, al momento della naturalizzazione della madre, si trovasse in una situazione di bipolidia, (come che, alla nascita, aveva acquistato già la cittadinanza Persona_2 straniera iure soli oltre quella italiana iure sanguinis).
In altri termini, per gli appellanti la norma va interpretata nel senso che la perdita della cittadinanza italiana per effetto della perdita di quella del genitore convivente esercente la potestà, nel caso in esame, non si sarebbe mai potuta accompagnare al contestuale acquisto della cittadinanza dello Stato straniero per il semplice motivo che già possedeva quest'ultima Persona_2 cittadinanza per averla acquistata per ius soli al momento della nascita.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, agli effetti previsti dall'art 12 lg 555/1992, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano (nel caso in esame il figlio minore) sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7). Se, poi, il genitore perde la cittadinanza (art. 12), il figlio diventa esclusivamente straniero se ha acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite in assenza di costituzione dell'appellato che, quindi, non ha espletato attività difensiva.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002, gli appellanti debbano versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso Parte_4 Parte_5 Parte_6 la sentenza pubblicata in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ancona nei confronti del così dispone: Controparte_3
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese di lite
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti
dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati dott. Guido Federico Presidente
dott. Anna Bora Consigliere
dott. Annalisa Giusti Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1006/2023 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) il Parte_1
29.08.1963 e residente in 2703 Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti
d'America), c.f. la Sig.ra CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 16.02.1998
[...]
e residente in 2703 Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti d'America),
c.f. , la Sig.ra nata a [...] CodiceFiscale_2 Parte_3
Francisco, California (Stati Uniti d'America) il 18.05.2002 e residente in 2703
Witheridge Road, Belmont, California (Stati Uniti d'America), c.f. C.F._3
, il Sig. nato a [...], Ohio (Stati Uniti
[...] Parte_4
d'America) il 14.08.1964 e residente in 810 9th Ave N, Edmonds, Washington
(Stati Uniti d'America), c.f. la Sig.ra CodiceFiscale_4 Parte_5 nata a [...], California (Stati Uniti d'America) il 12.06.2001 e
[...] residente in 810 9th Ave N, Edmonds, Washington (Stati Uniti d'America), c.f la Sig.ra nata il CodiceFiscale_5 Parte_6
25.01.2005 a Seattle, Washington (Stati Uniti d'America) e residente in 810 9th
Ave N,Edmonds, Washington (Stati Uniti d'America), c.f. , CodiceFiscale_6 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Permunian del Foro di Bologna e dall'Avv. Marco Permunian del Foro di Rovigo
APPELLANTI
CONTRO
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Ancona
APPELLATO CONTUMACE
NEI CONFRONTI DI
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Ancona
INTERVENUTA
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1572/2023 pubblicata in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ancona
Sulle CONCLUSIONI
Parte appellante:
“in riforma della Sentenza n. 1572/2023 resa nella causa n. 2791/2023 R.G. dal
Tribunale di Ancona - Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea in data 20.11.2023, comunicata dalla cancelleria nella medesima data e non notificata,
Voglia la Corte d'Appello di Ancona, contrariis rejectis:
1- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) in data Parte_1 29.08.1963 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
2- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
3- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_2
16.02.1998 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
4- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
5- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_3
18.05.2002 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
6- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
7- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nato a [...], Ohio (Stati Uniti d'America) in data Parte_4
14.08.1964 è cittadino italiano fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che gli ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
8- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
9- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], California (Stati Uniti d'America) in data Parte_5
12.06.2001 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
10- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
11- accertare e dichiarare, con ogni più opportuno provvedimento, che
[...] nata a [...], Washington (Stati Uniti d'America) in data Parte_6
25.01.2005 è cittadina italiana fin dalla nascita in quanto discendente di
cittadina italiana che le ha validamente trasmesso la Persona_1 cittadinanza italiana;
12- ordinare, per l'effetto, all'Ufficiale di Stato Civile di Fano (PU), quale Comune di riferimento per l'immigrante italiana di procedere alle Persona_1 dovute annotazioni e trascrizioni nei Registri dello Stato Civile della popolazione di Fano (PU);
Con vittoria di spese, competenze e onorari anche del primo grado.”
Procura intervenuta:
“Chiede il rigetto del gravame”
FATTI DI CAUSA
I Sig.ri Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Parte_4 Parte_5 Parte_6 tutti discendenti di (altrimenti conosciuta come Persona_1
o , cittadina italiana nata il [...] Parte_7 Parte_8 a Fano (PU) coniugatasi in data 12.02.1925 a EV, Ohio con Parte_1
alias si sono rivolti al Tribunale di Ancona con ricorso ex Persona_2 art 281 undecies cpc al fine di sentir accertare la propria cittadinanza italiana, deducendo, in particolare, che:
- Che dall'unione tra e il 01.08.1933 Persona_1 Parte_1 nasceva a Garfield Heights, Ohio (Stati Uniti d'America) Persona_2
(altrimenti conosciuto come cittadino
[...] Persona_3 statunitense iure soli e cittadino italiano iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana, poiché si era naturalizzata statunitense Persona_1 solamente in data 26.03.1937 e dunque in data successiva alla nascita del figlio;
- che in data 10.11.1962, contraeva matrimonio con Persona_2
ed in costanza del loro matrimonio nascevano a Persona_4
EV, Ohio (Stati Uniti d'America) gli appellanti Parte_1 in data 29.08.1963 e n data 14.08.1964, cittadini Parte_4 statunitensi per ius soli e cittadini italiani iure sanguinis in quanto figli di padre italiano;
- che, in data 22.05.1993, a Princeton, New Jersey (Stati Uniti d'America) contraeva matrimonio con la Sig.ra Parte_1 Persona_5
e, in costanza del loro matrimonio, nascevano a San Francisco,
[...]
California (Stati Uniti d'America) il 16.02.1998 e Parte_2 il 18.05.2002; Parte_3
- che il Sig. si univa in matrimonio alla Sig.ra Parte_4 il 02.07.1994 a Glens Falls, New York (Stati Uniti Persona_6
d'America) e dalla loro unione, nascevano il Parte_5
12.06.2001 a Palo Alto, California e il Parte_6
25.01.2005 a Seattle, Washington (Stati Uniti d'America).
Con sentenza pubblicata in data 20.11.2023, il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, ritenendo che, ai sensi dell'art. 12 della legge n.555/1912, l'originaria ascendente degli appellanti, abbia perso la cittadinanza Persona_1 italiana nel momento in cui ha ottenuto la cittadinanza statunitense e che, pertanto, non abbia potuto poi trasferire tale status ai propri discendenti. Avverso tale sentenza hanno proposto appello Parte_1 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
e ribadendo che la presente vicenda
[...] Parte_6 dovrebbe, invece, essere regolata dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale il minore conserva la cittadinanza italiana anche qualora sia cittadino straniero per nascita, salva la possibilità di rinunciarvi una volta maggiorenne o emancipato.
Nessuno si è costituito per il che veniva dichiarato Controparte_1 contumace.
Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio di note difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello Parte_1 Parte_2
e Parte_3 Parte_4 Parte_5 censurano la sentenza di primo grado, in quanto il Parte_6 primo giudice ha ricondotto la presente vicenda nell'ambito dell'art. 12 della legge 13.06.1912 n.555 senza tener conto di quanto previsto dall'art. 7 della medesima legge, ai sensi del quale “il cittadino italiano nato e residente in uno
Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana”, pur potendovi rinunciare una volta raggiunta la maggiore età.
Gli appellanti ribadiscono che il proprio ascendente cittadino Persona_7 statunitense per nascita, avrebbe conservato la cittadinanza italiana trasmessagli dalla propria madre anche quando quest'ultima Persona_1
è divenuta cittadina statunitense per naturalizzazione;
Persona_7 avrebbe poi trasmesso la cittadinanza italiana ai propri discendenti, i quali non vi avrebbero mai rinunciato.
L'impugnazione dev'essere rigettata.
Al riguardo, va osservato che la Corte, pur consapevole che la Suprema Corte di
Cassazione, con ordinanze interlocutorie n. 23212/24 del 27/8/2024 e n. 9275/25 in data 8.4.2025, ritenendo la questione di diritto di particolare rilevanza, ha rimesso alla pubblica udienza la trattazione di due ricorsi analoghi al presente, ritiene tuttavia di dover aderire al recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ai sensi della l. n. 555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal “capo famiglia” titolare della patria potestà, nel regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (cfr. Cass. Sez. I, ordinanza n.454 del 08.01.2024).
Ebbene, è incontroverso che, come nel caso in esame, tale peculiare fattispecie, presuppone un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, non essendo sufficiente che il cittadino italiano avesse radicato la propria esistenza all'estero o anche che avesse tacitamente accettato gli effetti discendenti da “un provvedimento generalizzato di naturalizzazione”
(come la c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, leggasi ad esempio Cass. Sez. I, ordinanza n.12894 dell'11.5.2023, nonché Cass. Sez. U, sentenza n.25317 del 24.08.2022).
Nel caso di specie, infatti, cittadino statunitense jure soli in Persona_7 quanto nato in [...], aveva acquisito anche la cittadinanza italiana dalla madre dalla documentazione allegata al ricorso, debitamente Persona_1 tradotta, risulta che in data 26.3.1937, ha espressamente Persona_1 chiesto di poter ottenere la cittadinanza statunitense, attestando il proprio percorso di vita in America, ha giurato la propria fedeltà alla Costituzione ed alle leggi degli Stati Uniti d'America, ripudiando qualsiasi vincolo di fedeltà nei confronti di altre nazioni o governi ed in particolar modo del Paese di cui era stata in precedenza cittadino. Risulta, quindi, evidente che la naturalizzazione non è stata frutto di un provvedimento generalizzato, ma è stata determinata dalla scelta consapevolmente assunta da la quale, ripudiando qualsiasi Persona_1 obbligo di fedeltà nei confronti del proprio Paese d'origine, ha rinunciato alla cittadinanza italiana.
Sussistono pertanto tutti i presupposti previsti dall'art. 12 della legge
13.06.1912 n.555, ai sensi del quale “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero”: figlio minore di Persona_2 Persona_1
all'epoca convivente con la propria madre, ha quindi perso la
[...] cittadinanza italiana nel momento in cui il genitore titolare di tale status vi ha espressamente rinunciato.
A ciò va aggiunto che non può condividersi quanto sostenuto dagli appellanti che ritengono che il predetto art 12 prevede la perdita della cittadinanza da parte del figlio minore solo nell'ipotesi in cui lo stesso acquisti la cittadinanza straniera e non anche allorquando, come nel caso di specie, al momento della naturalizzazione della madre, si trovasse in una situazione di bipolidia, (come che, alla nascita, aveva acquistato già la cittadinanza Persona_2 straniera iure soli oltre quella italiana iure sanguinis).
In altri termini, per gli appellanti la norma va interpretata nel senso che la perdita della cittadinanza italiana per effetto della perdita di quella del genitore convivente esercente la potestà, nel caso in esame, non si sarebbe mai potuta accompagnare al contestuale acquisto della cittadinanza dello Stato straniero per il semplice motivo che già possedeva quest'ultima Persona_2 cittadinanza per averla acquistata per ius soli al momento della nascita.
Orbene, ritiene la Corte che dal dettato normativo (“I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 9”) non emerge alcun elemento che autorizzi a sostenere che l'acquisto della cittadinanza straniera da parte del figlio, agli effetti previsti dall'art 12 lg 555/1992, debba essere successivo all'evento della perdita di cittadinanza italiana da parte del genitore, dovendosi, di contro, ritenere, che il verbo “acquistino” debba ritenersi equivalente, secondo una lettura logica, alla locuzione “abbiano acquistato”.
In altri termini, ove il cittadino italiano (nel caso in esame il figlio minore) sia nato, come nella specie, in uno Stato regolato dal ius soli, egli conserverà la cittadinanza italiana, acquisendo nello stesso tempo anche quella straniera (art. 7). Se, poi, il genitore perde la cittadinanza (art. 12), il figlio diventa esclusivamente straniero se ha acquistato (prima o dopo di tale evento) la cittadinanza straniera.
Ne discende il rigetto dell'appello.
Nulla per le spese di lite in assenza di costituzione dell'appellato che, quindi, non ha espletato attività difensiva.
Sussistono tuttavia i presupposti perché, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
d.p.r. 115/2002, gli appellanti debbano versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello rigettato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e avverso Parte_4 Parte_5 Parte_6 la sentenza pubblicata in data 20.11.2023 dal Tribunale di Ancona nei confronti del così dispone: Controparte_3
RIGETTA l'appello, confermando in ogni sua parte il provvedimento impugnato.
Nulla sulle spese di lite
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 30 aprile 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti
dott. Guido Federico