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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/12/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5808/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 27 novembre 2025, promossa da
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Franza, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2019, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/19
[...]
R.G. del 30.07.2019, notificato in data 15.10.2019, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
(oggi , nella qualità di cessionaria del credito, della somma Controparte_2 di € 19.940,70 per sorte capitale, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici ex art. 1284 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 6, comma II, del D.lgs. n. 231/02, oltre interessi e spese della fase monitoria, in forza di trantacinque fatture emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia della cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione in violazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, nonché la mancanza di un valido contratto posto a fondamento della pretesa. Ha, altresì, contestato la prescrizione delle fatture relative a consumi effettuati nel mese di giugno 2008, la mancata ricezione di alcune fatture in formato elettronico ed allegato il parziale pagamento del credito, contestando il quantum richiesto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214). Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Nel caso di specie, sarebbe stato onere della società opposta provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'ente opponente di pagare quanto giudizialmente richiesto. Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio gli atti di cessione del Controparte_1 credito da Enel a e da questa a CP_3 Controparte_4 [...]
e le fatture emesse dalla cedente (all. al fascicolo Controparte_1 monitorio ed alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c.) che, come è
2 noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti il contratto di fornitura posto a fondamento del credito fatti valere, idoneo e necessario a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento della nei suoi Parte_2 confronti, quale cessionaria del credito, atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto. In mancanza di apposito contratto, la domanda svolta in via monitoria non può, pertanto, essere accolta dovendosi applicare, al caso di specie, la specifica disciplina dettata in materia per le pubbliche amministrazioni. Sul punto, infatti, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013 n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; Cass. Civ., 22.03.2019, n. 8244). Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ., Sez. Un., 22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento
3 processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”). La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Tribunale Cosenza sez. I, 26.11.2020, n. 2103) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87). Per giurisprudenza costante, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da mandati di pagamento o da delibere dell'organo collegiale dell'Ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n. 24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910). Tale principio è stato, peraltro, confermato da un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 10.02.2020, n. 3109), la quale in una controversia avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento di prestazioni rese in favore di una pubblica amministrazione, ha espressamente evidenziato che “la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo esclude l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., 10.08.2001, n. 11054)”. Né può ritenersi sufficiente a tal fine, in mancanza di apposito contratto redatto per iscritto, la produzione la produzione di mandati di pagamento (ove
4 allegati) atteso che l'accertamento sulla sussistenza dello stesso effettuata in via amministrativa non può sopperire alla necessaria prova del dedotto rapporto contrattuale. Sotto tale profilo, appare peraltro assorbente la circostanza che non vi sia prova in atti della delibera della città metropolitana di previsione dell'impegno di spesa. Costituisce principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Civ., sez. 1, 13.06.2018, n. 15410) quello per cui gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (Cass. Civ., sez. 1, 18.11.2011, n. 24303; Cass. Civ., sez. 1, 28.12.2010, n. 26202; Cass.Civ., 26.05.2010, n. 12880). Ed infatti, sia nel vigore del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 55, comma 5, della Legge sull'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, n. 142, sia ai sensi degli artt. 191 e 183 T.U.E.L., la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano un incarico ad un privato può considerarsi valida e vincolante nei confronti dell'Ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, non potendo alcuna spesa essere effettuata dall'Ente in mancanza del relativo impegno contabile. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estenderebbe, altresì, al contratto eventualmente poi stipulato con il fornitore, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr., Cass. Civ., 03.12.2021, n. 38359). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. 1, 09.05.2019, n. 6919; Cass. Civ., sez. 3, 19.12.2019, n. 33768; Cass. Civ., sez. 1, 24.09.2018, n. 22481), l'art. 191 T.U.E.L. chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass. Civ., Sez. Un., 10.06.2005, n. 12195; Cass. Civ., Sez. Un., 28.06.2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro
5 di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Pertanto, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., in merito alla presenza di idonea copertura finanziaria (cd. impegno di spesa) gravante sul creditore. Conseguentemente, in tema di assunzione di impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'Ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19.05.2017, n. 12608; Cass. Civ., sez. I, 30.10.2013, n. 24478; Cass. Civ., sez. I, 26.05.2010, n. 12880; Cass. Civ., sez. I, 22.05.2007, n. 11854). L'atto con cui l'Ente locale assume un obbligo contrattuale è, infatti, valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (cfr., Cass. Civ., n. 10432/2022; Cass. Civ., n. 15410/2018; Cass. Civ., n. 9364/2023, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”; nella giurisprudenza di merito, in analoga fattispecie, Tribunale Bologna, 31.03.2022, n. 319; Tribunale S. Maria Capua Vetere, 14.09.2022, 3189; Corte d'appello Napoli, 18.02.2025, n. 774: “in altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve quindi essere accolta, non avendo la società opposta fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di
6 credito nei confronti dell'Ente pubblico opponente tramite la produzione del titolo negoziale dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497), anche in mancanza di specifica contestazione della controparte. Deve, altresì, essere rigettata (oltre ad essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva) la domanda ex art. 2041 c.c. azionata da parte opposta solo nelle note conclusive del 06.11.2025. È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per il quale “il riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che – ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato – sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass. Civ., sez. I, 12.06.2018, n. 15243). Quanto alle modalità di liquidazione, poi, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come, in difetto di un contratto scritto, il compenso non può essere determinato in base alle tariffe contrattuali, neppure indirettamente quale parametro né in base alle somme che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione in favore della pubblica amministrazione “oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ., sez. I, 03/11/2020 n. 24319; Cass. Civ. sez. I, 29/05/2019 n. 14670; Cass. Civ. sez. III, 04.04.2019 n. 9317), trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass. Civ., n. 9809/2019). Ebbene, nel caso di specie, nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla diminuzione patrimoniale subita ovvero gli esborsi sopportati e le energie impiegate, non avendo parte opposta adeguatamente dedotto al riguardo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio,seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore dell'ente opponente liquidate, come da
7 dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5808/2019 R.G. così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1246/19, emesso
[...] dal Tribunale di Messina in data 30.07.2019; 2. condanna la banca opposta al pagamento in favore dell'ente opponente delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Messina, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
8
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Franza, giusta procura in atti, opponente contro
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: cessione di crediti;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 21.11.2019, la Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/19
[...]
R.G. del 30.07.2019, notificato in data 15.10.2019, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1
(oggi , nella qualità di cessionaria del credito, della somma Controparte_2 di € 19.940,70 per sorte capitale, oltre interessi legali di mora ex D.lgs. n. 231/02, interessi anatocistici ex art. 1284 c.c. ed al risarcimento del danno ex art. 6, comma II, del D.lgs. n. 231/02, oltre interessi e spese della fase monitoria, in forza di trantacinque fatture emesse dalla cedente a titolo di corrispettivo per la fornitura di energia elettrica. A fondamento dell'opposizione proposta, ha eccepito, in via preliminare, l'inefficacia della cessione per mancata adesione della pubblica amministrazione in violazione dell'art. 70 del R.D. n. 2440/1923, nonché la mancanza di un valido contratto posto a fondamento della pretesa. Ha, altresì, contestato la prescrizione delle fatture relative a consumi effettuati nel mese di giugno 2008, la mancata ricezione di alcune fatture in formato elettronico ed allegato il parziale pagamento del credito, contestando il quantum richiesto.
costituendosi in giudizio, ha contestato la CP_1 Controparte_1 fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. L'opposizione è fondata e deve, pertanto, essere accolta. In forza del principio della c.d. ragione più liquida (o più pronta o più piana), la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito, sostituendo così il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine codicistico delle questioni da trattare di cui agli artt. 276 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in una prospettiva aderente alle superiori esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalmente garantite dall'art. 111 Cost., e di rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale ma come servizio reso alla collettività per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. Civ., Sez. Un.
8.5.2014 n. 9936; Cass. Civ., 19.8.2016 n. 17214). Come è noto, in applicazione dei principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere probatorio opera anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento. Al creditore istante sarà, pertanto, sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.2001 n. 13533; Cass. Civ., sez. III, 20.1.2015 n. 826; Cass. Civ., sez. II, 12.6.2018 n. 15328). Nel caso di specie, sarebbe stato onere della società opposta provare il titolo negoziale posto a base della pretesa creditoria, al fine di dimostrare l'obbligo dell'ente opponente di pagare quanto giudizialmente richiesto. Tale onere non può, invero, ritenersi assolto da parte di
[...]
la quale ha prodotto in giudizio gli atti di cessione del Controparte_1 credito da Enel a e da questa a CP_3 Controparte_4 [...]
e le fatture emesse dalla cedente (all. al fascicolo Controparte_1 monitorio ed alle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 e 2, c.p.c.) che, come è
2 noto, non costituiscono un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite in quanto documento a formazione unilaterale (Cass. Civ., 21.10.2019 n. 26801; Cass. Civ., 15.05.2018 n. 11736; Cass. Civ., 12.01.2016 n. 299) ma non ha, tuttavia, prodotto in atti il contratto di fornitura posto a fondamento del credito fatti valere, idoneo e necessario a provare la sussistenza di un'obbligazione di pagamento della nei suoi Parte_2 confronti, quale cessionaria del credito, atteso che l'onere della forma scritta, imposto ad substantiam per i contratti stipulati tra un privato e la pubblica amministrazione ai sensi degli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, impedisce non solo di ritenere provata la stipulazione, in assenza dell'atto dotato del predetto requisito, ma anche di attribuire alla produzione delle fatture l'efficacia di comportamento processuale ammissivo del diritto sorto dal contratto. In mancanza di apposito contratto, la domanda svolta in via monitoria non può, pertanto, essere accolta dovendosi applicare, al caso di specie, la specifica disciplina dettata in materia per le pubbliche amministrazioni. Sul punto, infatti, costituisce ius receptum il principio secondo il quale, in ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., i contratti privati intervenuti con la pubblica amministrazione debbano essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ., Sez. I, 19.09.2013 n. 21477; Cass. Civ., 24.01.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537; Cass. Civ., 22.03.2019, n. 8244). Ciò comporta non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ., Sez. Un., 22.03.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555), essendo, peraltro, necessario che il perfezionamento dello stesso risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale dell'amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Cass. Civ., sez. I, 18.01.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento
3 processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”). La forma scritta è, quindi, richiesta per la validità stessa del contratto e la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto non può essere sostituita da altri mezzi probatori e, quindi, neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto oppure reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'Ente (cfr., Cass. Civ., sez. I, 13.10.2016, n. 20690; Cass. Civ., sez. I, 24.01.2007, n. 1606; Cass. Civ., sez. I, 26.10.2007, n. 22537; Cass. Civ., sez. II, 14.12.2009, n. 26174; Tribunale Cosenza sez. I, 26.11.2020, n. 2103) essendo, altresì, ai fini della conclusione del contratto, irrilevante l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile dell'Ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'Ente stesso e dal fornitore (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87). Per giurisprudenza costante, l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del fornitore e dell'organo dell'Ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del corrispettivo, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da mandati di pagamento o da delibere dell'organo collegiale dell'Ente, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria privo di impegno contabile di spesa (Cass. Civ., 04.11.2013, n. 24679; Cass. Civ., 31.10.2018, n. 27910). Tale principio è stato, peraltro, confermato da un più recente intervento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. VI, 10.02.2020, n. 3109), la quale in una controversia avente ad oggetto il pagamento degli interessi maturati per il ritardato pagamento di prestazioni rese in favore di una pubblica amministrazione, ha espressamente evidenziato che “la prescrizione della forma scritta ad substantiam per la stipulazione dell'accordo esclude l'operatività del principio, sancito dall'art. 115 c.p.c., comma 1, secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione senza necessità di prova, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass. Civ., sez. I, 17.10.2018, n. 25999; Cass. Civ., 10.08.2001, n. 11054)”. Né può ritenersi sufficiente a tal fine, in mancanza di apposito contratto redatto per iscritto, la produzione la produzione di mandati di pagamento (ove
4 allegati) atteso che l'accertamento sulla sussistenza dello stesso effettuata in via amministrativa non può sopperire alla necessaria prova del dedotto rapporto contrattuale. Sotto tale profilo, appare peraltro assorbente la circostanza che non vi sia prova in atti della delibera della città metropolitana di previsione dell'impegno di spesa. Costituisce principio saldamente invalso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Civ., sez. 1, 13.06.2018, n. 15410) quello per cui gli atti degli enti locali comportanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi, siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa (Cass. Civ., sez. 1, 18.11.2011, n. 24303; Cass. Civ., sez. 1, 28.12.2010, n. 26202; Cass.Civ., 26.05.2010, n. 12880). Ed infatti, sia nel vigore del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, artt. 284 e 288 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e dell'art. 55, comma 5, della Legge sull'ordinamento delle autonomie locali dell'8 giugno 1990, n. 142, sia ai sensi degli artt. 191 e 183 T.U.E.L., la delibera con la quale i competenti organi comunali o provinciali affidano un incarico ad un privato può considerarsi valida e vincolante nei confronti dell'Ente locale soltanto se contenga la previsione dell'ammontare del compenso dovuto e dei mezzi per farvi fronte, non potendo alcuna spesa essere effettuata dall'Ente in mancanza del relativo impegno contabile. L'inosservanza di tali prescrizioni determina la nullità della delibera, che si estenderebbe, altresì, al contratto eventualmente poi stipulato con il fornitore, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso (cfr., Cass. Civ., 03.12.2021, n. 38359). Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. 1, 09.05.2019, n. 6919; Cass. Civ., sez. 3, 19.12.2019, n. 33768; Cass. Civ., sez. 1, 24.09.2018, n. 22481), l'art. 191 T.U.E.L. chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva - nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si veda al riguardo Cass. Civ., Sez. Un., 10.06.2005, n. 12195; Cass. Civ., Sez. Un., 28.06.2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni locali in un quadro
5 di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa. Pertanto, rimane insuperabile il rilievo della mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti ex art. 191 T.U.E.L., in merito alla presenza di idonea copertura finanziaria (cd. impegno di spesa) gravante sul creditore. Conseguentemente, in tema di assunzione di impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'Ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass. Civ., sez. III, 19.05.2017, n. 12608; Cass. Civ., sez. I, 30.10.2013, n. 24478; Cass. Civ., sez. I, 26.05.2010, n. 12880; Cass. Civ., sez. I, 22.05.2007, n. 11854). L'atto con cui l'Ente locale assume un obbligo contrattuale è, infatti, valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione (cfr., Cass. Civ., n. 10432/2022; Cass. Civ., n. 15410/2018; Cass. Civ., n. 9364/2023, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art. 191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”; nella giurisprudenza di merito, in analoga fattispecie, Tribunale Bologna, 31.03.2022, n. 319; Tribunale S. Maria Capua Vetere, 14.09.2022, 3189; Corte d'appello Napoli, 18.02.2025, n. 774: “in altri termini, anche quando la fonte dell'obbligazione è legale, la disposizione di cui all'art. 191 citato va rispettata poiché alla base della stessa vi sono imprescindibili e preminenti esigenze pubblicistiche e considerato che il creditore, anche in questo caso, non appare sprovvisto di tutela ai sensi del 4 comma dell'art. citato”). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve quindi essere accolta, non avendo la società opposta fornito prova dell'esistenza del proprio diritto di
6 credito nei confronti dell'Ente pubblico opponente tramite la produzione del titolo negoziale dal quale ricavare la sussistenza dell'obbligazione pretesa, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, essendo il Giudice tenuto a verificare l'esistenza delle condizioni dell'azione e a rilevare le eccezioni che, senza ampliare l'oggetto della controversia, tendano al rigetto della domanda e possano configurarsi come mere difese del convenuto (cfr., Cass. Civ., 07.06.2019, n. 15497), anche in mancanza di specifica contestazione della controparte. Deve, altresì, essere rigettata (oltre ad essere dichiarata inammissibile, poiché tardiva) la domanda ex art. 2041 c.c. azionata da parte opposta solo nelle note conclusive del 06.11.2025. È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per il quale “il riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che – ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato – sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass. Civ., sez. I, 12.06.2018, n. 15243). Quanto alle modalità di liquidazione, poi, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come, in difetto di un contratto scritto, il compenso non può essere determinato in base alle tariffe contrattuali, neppure indirettamente quale parametro né in base alle somme che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione in favore della pubblica amministrazione “oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno” (Cass. Civ., sez. I, 03/11/2020 n. 24319; Cass. Civ. sez. I, 29/05/2019 n. 14670; Cass. Civ. sez. III, 04.04.2019 n. 9317), trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione di prestazioni, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte (Cass. Civ., n. 9809/2019). Ebbene, nel caso di specie, nessuna allegazione è stata fornita in ordine alla diminuzione patrimoniale subita ovvero gli esborsi sopportati e le energie impiegate, non avendo parte opposta adeguatamente dedotto al riguardo. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita. Le spese di giudizio,seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte opposta in favore dell'ente opponente liquidate, come da
7 dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, tenuto conto delle attività difensive spiegate,.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5808/2019 R.G. così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dalla Parte_2
e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1246/19, emesso
[...] dal Tribunale di Messina in data 30.07.2019; 2. condanna la banca opposta al pagamento in favore dell'ente opponente delle spese di giudizio, liquidate in € 145,50 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Si comunichi. Messina, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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