TRIB
Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/08/2025, n. 12056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12056 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. SENT
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9982 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ; residente a [...]), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliati a Roma, in via Antonio Magarotto n. 36/C, presso lo studio dell'avv.to Marco Coscia, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale allegata all'originario ricorso,
RICORRENTI
E
(p.IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale a Torino, in via Ippolito Nievo n. 25), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Torino, in corso Duca degli Abruzzi n. 18, presso lo studio dell'avv.to Michele Lionello Savasta Fiore del Foro di Torino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
E
1 – Sede Secondaria e l' , già CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
(p.IVA con sede legale Controparte_6 P.IVA_2
a Milano, in viale Brenta n. 32), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Napoli, in vico Tutti i Santi n. 3, presso lo studio dell'avv.to Paolo
Rinaldi, da cui era già rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTE
OGGETTO: contratto turistico.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Coscia si riporta ai propri precedenti scritti difensivi … L'avv.to Coscia reitera l'opposizione all'odierna istanza di rimessione della causa sul ruolo per la richiesta attività istruttoria …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Controparte_2
AN si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e in particolare a quelle contenute nella memoria di replica autorizzata del 2/11/2022 e insiste per l'ammissione delle prove articolate in atti ...”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Tropea si CP_3 riporta alle conclusioni della comparsa di risposta e ai successivi atti e in particolare alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29/11/2022 ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti e Parte_1 CP_1
allegavano che in data 4/8/2021 avevano acquistato presso l'agenzia di viaggi
[...]
'Sognando il mondo' il pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour”, organizzato dal tour operator (nel prosieguo anche solo tour operator o Controparte_2
e comprendente, tra gli altri, sia il trasferimento in data 18/8/2021 presso la località CP_2 di Reykjavík (Islanda) mediante il volo di andata nn. KL1602 e KL2530, con partenza dall'aeroporto di Roma – Fiumicino alle h. 12.40 e arrivo all'aeroporto di VI (Islanda) alle h. 19.00 (ora locale), con scalo ad Amsterdam e il volo di ritorno a Roma, con partenza il
27/8/2021 alle h. 18:50 dall'Aeroporto di VI e arrivo a Roma Fiumicino il 28/8/2021
2 alle ore 9:30 locali, sia il tour in Islanda, inclusi i trasferimenti e i pernottamenti presso le strutture convenzionate;
che oltre all'acquisto del pacchetto turistico avevano stipulato con il tour operator una polizza assicurativa emessa dalla convenuta nel prosieguo CP_3
Contro anche solo compagnia assicurativa o , a garanzia degli eventuali imprevisti occorsi prima o durante il viaggio di nozze, tra cui infortuni o malattie causanti l'interruzione del viaggio;
che in data 18/8/2021, regolarmente partiti e arrivati in Islanda, avevano preso alloggio presso il Reykjavík Natura Icelandair Hotel;
che all'arrivo presso l'hotel essa ricorrente aveva accusato forti dolori e perdite di sangue anomale, che persistevano sino all'alba del giorno successivo, quando si era recata con urgenza presso il pronto soccorso dell'University Hospital of Iceland;
che, arrivati in ospedale, esso ricorrente aveva avvisato telefonicamente la centrale operativa dell'assicurazione in merito agli sviluppi delle visite e aveva ricevuto l'autorizzazione ad effettuare tutti i trattamenti sanitari necessari;
che, trasferita al reparto di ginecologia in ambulanza per effettuare tutti i test clinici necessari e la visita ginecologica, non si era accertato se si trattasse di una gravidanza extrauterina o di un aborto spontaneo, per cui era stata prevista una successiva visita per ulteriori controlli;
che, stante l'epidemia di Covid 19, non era stato disposto il ricovero in ospedale, avendo il medico consigliato di rimanere nella stanza di albergo e di recarsi in ospedale in caso di sopravvenienza di ulteriori sintomi;
che nella notte tra il 19 e il 20 agosto, stante il riacutizzarsi dei dolori, vi era stato un nuovo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale universitario -con il parere positivo della centrale operativa della dove erano stati CP_3 effettuati ulteriori esami strumentali, senza peraltro riuscire ad accertare la causa dell'emorragia; che a causa dei persistenti dolori in data 21 agosto essa ricorrente si era recata nuovamente in ospedale per un'ulteriore visita ginecologica, all'esito della quale le era stato diagnosticato l'avvenuto aborto spontaneo e le era stato consigliato di tornare in per CP_5 sottoporsi ad ulteriori controlli, essendo fisicamente in grado di prendere l'aereo; che dopo aver contattato nuovamente la centrale operativa dell'assicurazione, sia telefonicamente sia via email, la compagnia aveva acconsentito al rimborso delle spese mediche sostenute nonché dei biglietti aerei del volo di ritorno a Roma del 23 agosto;
che nei giorni successivi al rientro a Roma erano stati effettuati nuovi esami strumentali, analisi del sangue e visite ginecologiche
3 presso i centri di fiducia, sempre autorizzati dalla centrale operativa;
che in data 26/8/2021 era stata inviata all'assicurazione una raccomandata A/R con la richiesta di rimborso di tutte le spese (mediche, sanitarie, per visite strumentali, trasporto, vitto, viaggio di ritorno anticipato, ecc.) sostenute a causa dell'aborto clinico nonché dell'importo totale speso per l'acquisto del pacchetto turistico non goduto;
che, a seguito di richiesta di integrazione documentale, in data
6/10/2021 con ulteriore raccomandata erano stati inviati i documenti giustificativi delle spese mediche e sanitarie sostenute al rientro in Italia ed era stata ribadita la richiesta di rimborso dell'intero importo speso;
che in data 19/10/2021 l'assicurazione aveva rimborsato solamente l'importo di € 832,96, non comprensivo di tutte le spese vive sostenute per il vitto e il trasporto verso l'ospedale e l'aeroporto nei giorni dal 19 al 23 agosto 2021 né dell'importo speso per il pacchetto turistico e per i relativi servizi, di fatto non fruiti;
che invero avevano trascorso i primi tre giorni del viaggio presso la camera di albergo del Reykjavík Natura
Icelandair Hotel (come attestato anche dalla stessa struttura) e presso l'ospedale di Reykjavík, per poi rientrare anticipatamente in;
che gli articoli 2 (interruzione viaggio) e 4.1.2 CP_5
(pagamento delle spese di cura) della polizza n. 206570, sottoscritta con l'assicurazione contestualmente all'acquisto del pacchetto turistico, prevedevano il rimborso pro quota dell'intero viaggio non usufruito, incluse le spese vive sostenute, a causa di malattia o infortunio diagnosticati da un medico e di rientro anticipato presso il luogo di partenza;
che pertanto essi ricorrenti avevano diritto al rimborso dell'intero importo speso per l'acquisto del pacchetto turistico nonché delle spese per il vitto, il trasporto, le prestazioni mediche/sanitarie e le visite strumentali, sostenute sia in Islanda sia al rientro in Italia;
che in data 7/12/2021 era stata inviata diffida alle due società convenute per il pagamento, in solido tra loro, dell'importo totale di € 6.070,92, già detratto l'importo di € 832,96 versato in data
29/10/2021, a titolo di rimborso delle spese, come meglio analiticamente indicato in ricorso;
che in data 7/1/2022 era stata ricevuta una comunicazione datata 27/10/2021, nella quale l'assicurazione aveva precisato di aver rimborsato, peraltro neanche integralmente, solo le spese sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík e quelle per i biglietti del volo di ritorno anticipato in Italia del 23/8/2021, con esclusione delle spese sostenute per il vitto;
che senza esito era stata la diffida, per cui si era reso necessario ricorrente all'Autorità
4 giudiziaria;
che avevano diritto al rimborso delle spese sostenute, come dettagliatamente indicate in ricorso tanto con riferimento al costo del pacchetto turistico quanto con riferimento alle spese vive sostenute, attesa la mancata fruizione del pacchetto turistico a causa della ricordata malattia;
che erano vessatorie le clausole di cui agli artt.
2.1 e 2.2. della polizza assicurativa n. 206570 in ordine alla esclusione/limitazione al rimborso;
che in via subordinata avevano diritto all'annullamento e/o alla risoluzione del contratto per non aver potuto usufruire del pacchetto turistico e per il venir meno della causa del contratto, il tutto come meglio argomentato in ricorso, con conseguente diritto al rimborso del prezzo del pacchetto stesso. Tanto premesso i ricorrenti rassegnavano in ricorso le seguenti conclusioni, confermate nella memoria ex art. 183/6 c.p.c. e genericamente richiamate all'udienza di p.c.:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis: in via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto dei signori e di ottenere il rimborso dell'importo integrale versato per Pt_1 CP_1
l'acquisto del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour” -non usufruito e goduto da entrambi, a causa della malattia occorsa alla Sig.ra durante il viaggio di CP_1 andata- nonché delle spese sostenute per le visite mediche e gli esami strumentali svolti sia in
Islanda che al rientro in , nonché per il vitto e il trasporto in Islanda, così come descritto CP_5
e argomentato nella premessa in fatto e nei motivi in diritto suesposti. 2) Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere, in favore dei signori Pt_1
e , l'importo totale di € 6.070,92 … a titolo di rimborso delle seguenti spese sostenute: CP_1
€ 5.449,00 … per l'acquisto del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour”
(Doc.ti 2 e 3); € 29,11 … per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University
Hospital of Iceland di Reykjavík, quale differenza tra € 468,96 (pari a 69161,00 ISK corone Contro islandesi) ed € 439,85 corrisposto dalla con bonifico del 29.10.2021 (Doc.ti 9 e 13); €
48,75 …, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese), per le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno forzato dal 19 al 21 agosto 2021 presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel (Doc. 9); € 82,41 …, pari a 12193,00
ISK (corona islandese), per le spese di trasporto sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno dalla camera di albergo verso l'University Hospital of Iceland di
Reykjavík (Doc. 9); € 461,65 …, per le spese mediche/sanitarie sostenute al rientro in CP_5
5 (Doc. 10) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, purché non inferiore al costo del pacchetto turistico (€ 5.449,00), il tutto oltre interessi moratori legali successivi ex art. 1284, 4° comma, c.c. (così come modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014), nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: Qualora non venissero accolte in tutto o in parte le richieste formulate dagli OR in via principale e/o non venisse riconosciuto il diritto degli attori al rimborso integrale delle spese sostenute, ovvero al rimborso parziale, pari almeno al costo del pacchetto turistico (€ 5.449,00), voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) accertare e dichiarare l'annullamento o la risoluzione del contratto di pacchetto turistico sopra indicato, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e per il venir meno della causa del contratto, come argomentato nei motivi in diritto, nonché il conseguente diritto degli OR ad ottenere il rimborso integrale dell'importo speso per l'acquisto del pacchetto turistico non goduto. 2) Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere in favore dei signori e l'importo Pt_1 CP_1 totale di € 5.449,00 …, pari alla somma spesa per l'acquisto del pacchetto turistico “Fly &
Drive Islanda Classic Circle Tour” (Doc.ti 2 e 3), il tutto oltre interessi moratori legali successivi ex art. 1284, 4° comma, c.c. (così come modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014), nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, spese processuali, spese generali e compensi professionali, oltre I.V.A. a C.P.A. come da allegata nota spese…”.
Con decreto del 6/3/2022 era fissata al 5/7/2022 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 31/3/2022 per la notificazione alle controparti del ricorso e del predetto decreto.
In data 22/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_2 contestata la domanda di parte ricorrente, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
6 adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare: Dichiarare inammissibile e/o inaccoglibile la domanda in relazione al rimborso della differenza tra la somma pagata all'Agenzia di Viaggi e quella realmente percepita dal Tour Operator, pari ad € 4.553,30, per quanto esposto in narrativa.
Dichiarare i Signori e decaduti da ogni domanda inerente la Parte_1 CP_1 presunta -e contestata- natura vessatoria delle clausole di cui alla polizza assicurativa n.
206570, per non avere le stesse formulato espressa domanda in punto in sede di conclusioni.
Accertare che la Compagnia Assicuratrice, prima della notifica del Ricorso, ha provveduto al versamento di complessivi € 2.517,96 in favore degli odierni OR. In via principale:
Respingere le domande formulate dagli odierni OR in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sovra rese. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto agli OR per i motivi ampiamente dedotti in narrativa. Accertarsi e dichiararsi la piena validità ed efficacia nei confronti degli OR delle previsioni contrattuali inserite nelle Condizioni Generali di contratto della Società evidenziate al punto 10), rubricato “Recesso del Controparte_2 viaggiatore” e, per gli effetti, respingere tutte le domande avanzate da parte degli OR nei confronti della Società stessa. In via subordinata:Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, anche parziale, contenere l'importo eventualmente dovuto in considerazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva parziale, per tutte le ragioni sovra rese, decurtando in ogni caso la somma di euro 895,70, di cui ha beneficiato la sola
Agenzia, e la somma già ricevuta dagli OR dalla Compagnia Assicuratrice, pari a complessivi € 2.517,96. Ulteriormente, accertarsi e dichiararsi come -per effetto dell'intervenuta interruzione del viaggio da parte dei Signori e Parte_1 CP_1 la Società abbia subito un danno pari ad € 3.666,04, quale
[...] Controparte_2 importo sostenuto per l'acquisto dei servizi previsti dal programma di viaggio in favore degli odierni OR, o somma veriore accertanda, per tutte le ragioni sovra rese. Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra, porre comunque in compensazione la somma eventualmente e
[.. denegatamente dovuta in favore degli odierni OR con le somme versate dalla Società alla Compagnia Aerea e alla Società islandese “Nonni Travel”, o somma Controparte_2 veriore quantificanda, oltre agli interessi nella misura del saggio legale dalla data del
7 pagamento sino al saldo. In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare la in persona del CP_7
Legale Rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Compagnia di Assicurazione del Tour
Operator, a tenere indenne e manlevare la Società da ogni somma Controparte_2 eventualmente accertata come dovuta in favore dei Signori e Parte_1 CP_1
all'esito del presente giudizio”.
[...]
In data 22/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale istava CP_3 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in relazione alle Contro domande proposte dagli attori nei confronti della 1) in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità, ovvero la nullità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda Contro proposta dagli attori nei confronti della 2) nel merito, accertarsi e dichiararsi cessata la Contro materia del contendere in quanto la nella fase stragiudiziale ha corrisposto agli attori la somma complessiva di € 2.517,96 (€ 832,96 + € 1.685,00) pari all'indennizzo previsto dalla polizza e, per lo effetto, rigettarsi la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese di lite e rimborso spese forfettario;
4) in via gradata, per Contro mero tuziorismo difensivo, si chiede: a) accertarsi e dichiararsi che la in relazione alla polizza assicurativa per cui è causa inclusa nel pacchetto turistico del costo di € 4.553,30 organizzato dal tour operator è tenuta a rimborsare: le spese mediche di malattia CP_2 affrontate dai viaggiatori durante il viaggio con l'applicazione della franchigia di € 25,00; il costo dei voli di rientro;
il pro-rata della quota di viaggio non usufruito, esclusi i biglietti aerei, le tasse di iscrizione ed il costo della polizza;
b) detrarsi dall'eventuale somma riconosciuta agli attori l'importo di € 2.517,96 corrisposto nella fase stragiudiziale;
c) compensarsi le spese legali per soccombenza reciproca”.
All'udienza del 5/7/2022, presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e conclusioni, era disposto rinvio all'udienza del 29/11/2022, assegnando a parte ricorrente termine fino al 14/10/2022 per deposito di note e documenti e alle parti convenute termine fino al 14/11/2022 per deposito di repliche e documenti;
era disposto che
8 la predetta udienza si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione anche del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note autorizzate e le note di trattazione cartolare.
All'udienza del 29/11/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 24/12/2022-2/1/2023 era disposto il mutamento di rito, con rinvio all'udienza dell'11/4/2023 per l'udienza di trattazione.
All'udienza dell'11/4/2023, comparsi i procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 15/11/2023 e con assegnazione del termine di legge per il deposito di note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In data 11/5/2023 risulta il deposito della memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., in cui i ricorrenti “… si riportano in toto alle conclusioni e alle istanze formulate nel ricorso introduttivo, nelle note di trattazione scritta e nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 14 ottobre 2022, da considerarsi qui integralmente trascritte;
richiedono il rigetto integrale delle deduzioni, eccezioni e richieste formulate da entrambe le società convenute, nelle rispettive comparse di risposta e memorie difensive, depositate in atti nei giorni 10 e 11 novembre 2022, per i motivi già esposti negli atti indicati al punto procedente”.
Con ordinanza del 21-22/12/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 15/11/2023, nel dare atto che erano state lette le memorie ex art. 183/6
c.p.c. e le note di trattazione cartolare, in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 12/2/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/2/2025 comparivano i procuratori delle parti, che rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 5/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 Contro
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, è infondata, in quanto l'oggetto della domanda non è il contratto assicurativo, ma è il contratto di pacchetto turistico, di cui la polizza assicurativa costituisce un contratto integrativo.
1.1 La polizza assicurativa costituisce un contratto integrativo, direttamente collegato al contratto di pacchetto turistico, come risulta sia dalla prima pagina della polizza, su cui risulta, tra l'altro, il logo de ”, sia dal contenuto della polizza stessa nonché Controparte_2 dalla voce “ass. multirischi fino ad € 3.500,00”, presente nella fattura allegata dalla convenuta come proprio doc. 6. CP_2
1.2 A ciò non osta il fatto che la domanda principale riguardi appunto la richiesta di rimborso, collegata alla predetta polizza.
2. La domanda dei ricorrenti è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono.
3. Richiamato quanto esposto in ordine al contratto di pacchetto turistico e alla connessa garanzia risultante dalla polizza assicurativa n. 206570, in atti, è pacifico che i ricorrenti avevano appunto concluso un contratto di pacchetto turistico con il tour operator e che godevano della copertura assicurativa in forza della predetta polizza CP_2
Contro assicurativa, rilasciata dalla convenuta così come previsto dall'art. 34, comma 1, lett. h,
D.Lgs 79/2011, come modificato dal D.Lgs 62/2018, Codice del Turismo.
3.1 E' pacifico che i ricorrenti avevano personalmente sostenuto il distinto pagamento a margine dell'uno e dell'altro contratto. Contro
4. Del resto la circostanza che la compagnia assicurativa abbia, altrettanto pacificamente, effettuato dei pagamenti in favore dei ricorrenti in relazione al contratto di pacchetto turistico e alla (mancata) fruizione dei servizi previsti corrobora il superiore assunto sulla prestata garanzia assicurativa. Contro
5. In comparsa di risposta la convenuta ha dedotto, per quanto qui di interesse, che “… La predetta polizza rientra nella previsione di cui all'art. 34 lettera g) D.Lgs 62/2018
e trattasi di un contratto assicurativo per conto altrui, ex art. 1891 c.c., dove il diritto del terzo- beneficiario (attori) nasce così come lo aveva costituito lo stipulante ( con il CP_2
Contro promittente ( …” e che “… Il terzo (attori), che non è parte del contratto stipulato tra la
10 Contro e la (né in senso formale né in senso sostanziale) né lo diviene dopo aver CP_2 accettato (accettazione che, com'è pacifico, può risultare anche per facta concludentia) (Cass.
7398/96; Cass. 3115/95), si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, divenendo creditore di una prestazione che gli sarà dovuta dalla parte promittente, la quale è obbligata sia verso lo stipulante sia verso il terzo (Cass. 13661/92;
Cass. 1136/88) …”. Contro
6. Nel caso di specie, poiché non vi è contestazione da parte della convenuta sul fatto che i ricorrenti siano legittimati ad agire per far valere gli effetti della polizza e i diritti derivanti dalla garanzia assicurativa, non è necessario soffermarsi oltre sul punto.
7. Sempre in punto di fatto è altrettanto pacifico che nel caso di specie si verte nell'ipotesi di “interruzione viaggio”, atteso che la 'malattia' (definita in polizza come
“l'alterazione del proprio stato di salute, constatato da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio”), nel caso di specie da intendere come 'malattia acuta' (definita in polizza come “processo morboso -funzionale e organico- a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine”), si è verificata, come documentalmente emerso, dopo la fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, quando i ricorrenti erano appena arrivati in aereo in Islanda e durante la prima notte in albergo (18/8/2021).
8. Al riguardo, nella sezione 'Normativa comune alle garanzie', riportata nella predetta polizza prodotta da tutte le parti, era previsto al punto 1 ('Decorrenza – scadenza – operatività') che “Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e solo valide: … per
'Interruzione Viaggio', 'Assistenza in Viaggio e Pagamento delle spese di cura' …: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;
….”
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente;
doc. 3 della convenuta doc. 3 della convenuta CP_2
Contro
.
9. Tanto premesso, si osserva che in via principale i ricorrenti hanno chiesto, sul presupposto della mancata fruizione del pacchetto turistico a causa della ricordata malattia e della stipulazione della richiamata polizza assicurativa, il rimborso del costo di acquisto del richiamato pacchetto turistico e delle spese sostenute in conseguenza della malattia, con
11 accertamento della vessatorietà delle clausole di cui agli artt.
2.1 e 2.2. della predetta polizza assicurativa.
10. La predetta domanda, svolta nei confronti di entrambe le convenute, di cui è stata prospettata la responsabilità solidale, può essere esaminata solo nei confronti della compagnia di assicurazione e solo nei confronti della stessa è fondata, alla luce delle osservazioni che seguono, in conseguenza della mancata fruizione del pacchetto turistico e in funzione proprio della garanzia prestata in caso di 'interruzione del viaggio'.
11. In base alla predetta polizza era previsto all'art. 2 ('Interruzione Viaggio'), per quanto qui di specifico interesse, che nel caso in cui sia necessario Controparte_8 interrompere il viaggio in seguito ad: a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid 19, dell'assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio;
b) quarantena dell'assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio …; c) trasporto dell'assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid 19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato o al proprio domicilio in , richiesto dalle sue condizioni e organizzato CP_5 dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
… rimborsa all'assicurato il pro rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc. e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'assicurato il rientro (al) proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, rimborsa all'assicurato le spese supplementari di albergo Controparte_8
(pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100.00 al giorno con il massimo di €
1.500,00; organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'assicurato fino al proprio domicilio in con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla CP_5 concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia” (2.1 –
Oggetto) e che “ rimborso il pro rata del soggiorno non usufruito a Controparte_8 decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza, con le seguenti modalità: per il caso
12 previsto al punto “a e b” il rimborso è riconosciuto all'assicurato malato o infortunato e anche all'eventuale compagno di viaggio;
… Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli di andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell'assicurato non siano organizzati dalla Centrale Operativa” (2.2 –
Disposizioni e limitazioni').
11.1 Al successivo art. 4 ('Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura') è prevista la disciplina in tema di prestazioni erogabili (art. 4.1.1) e di pagamento diretto o rimborso delle spese di cura (art. 4.1.2).
12. Va premesso che non vi è contestazione sul fatto che i ricorrenti si siano attenuti alla procedura prevista in polizza per quanto atteneva alle dovute segnalazioni alla centrale Contro operativa di alle necessarie autorizzazioni.
12.1 La contestazione riguarda, come si vedrà, la possibile ricomprensione di alcune pretese creditorie nell'ambito della garanzia accordata.
13. In punto di fatto, pacificamente emerso l'arrivo dei ricorrenti all'aeroporto di
VI (Islanda) il 18/8/2021 e il rientro in Italia con un volo del 23/8/2021, è documentalmente emersa -si tratta comunque di circostanza non contestata- la malattia, qualificabile come 'acuta', accorsa alla ricorrente , cui è stato diagnosticato un aborto CP_1 spontaneo, come accertato dal locale ospedale (University Hospital of Iceland), ove la ricorrente si era recata in visita nelle giornate del 19, 20 e 21 agosto (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente), senza che si provvedesse al ricovero ospedaliero.
14. In particolare, dopo appunto la diagnosi di aborto spontaneo in data 19/8/2021 (cfr. doc. 5: referto in lingua inglese, ma chiaramente intelligibile) -sul punto va ricordato che obbligatorietà dell'uso della lingua italiana (art. 122 c.p.c.) non riguarda la produzione documentale e che non è obbligatoria la nomina di un traduttore (cfr. Cass. 5200/2025)-, in data 21/8/2021 la ricorrente era stata consigliata di ritornare in Italia per essere esaminata dal
13 ginecologo di fiducia e per continuare la terapia (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), rientro pacificamente avvenuto in data 23/8/2021.
14.1 Non vi è contestazione fra le parti su detti dati fattuali né sulle condizioni della ricorrente, così come sul cambio fra euro e corona islandese, di cui infra.
15. I ricorrenti hanno pertanto richiesto, alla luce della predetta polizza e della garanzia invocata, il rimborso del costo del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic
Circle Tour” pari ad € 5.449,00 e delle spese sostenute, come riportato al punto 20 del ricorso,
e precisamente “… € 468,96 …, pari a 69161,00 ISK (corona islandese) per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík …; € 48,75
…, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese) per le spese di vitto sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno forzato dal 19 al 21 agosto 2021 presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel …”; € 82,41 …, pari a 12193,00 ISK
(corona islandese) per le spese di trasporto sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno verso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík …; € 393,11 … per l'acquisto dei biglietti del volo di ritorno anticipato in Italia del 23 agosto 2021 …; € 461,65
… per le spese mediche/sanitarie sostenute al rientro in Italia … . Per un importo complessivo pari ad € 6.903,88 …”, importo comunque da ridurre, come sempre indicato in ricorso, ad €
6.070,92 per effetto della detrazione dell'importo di € 832,96 già ricevuto dall'assicurazione in data 29/10/2021.
15.1 In comparsa conclusionale è stato ribadito dai ricorrenti che la somma di € 832,96, di cui € 393,11 per il rimborso del biglietto di volo di rientro in Italia ed € 439,85 a titolo di rimborso (parziale) delle spese mediche presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík, non era oggetto di causa, in quanto già portati in detrazione.
15.2 Osserva il Giudice che al punto 20 del ricorso sono state riportate tutte le somme asseritamente da rimborsare, ivi compreso il costo dei biglietti del volo di rientro e il rimborso delle spese mediche sostenute in Islanda e che poi nelle conclusioni in ricorso è stata peraltro richiesta solo la minor somma, operata la detrazione delle somme ricevute prima dell'introduzione del giudizio.
14 16. In comparsa conclusionale è stato riconosciuto dai ricorrenti l'ulteriore pagamento Contro di € 1.684,57, versato dalla convenuta in data 23/2/2022, dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo (15/2/2022), ma asseritamente senza imputazione alle voci oggetto di causa. Contro
17. Sul punto è bene rilevare che tutte le somme versate dalla convenuta ai ricorrenti devono essere prese in considerazione e portate in detrazione e che la circostanza che alcune somme possano essere state versate dopo il deposito del ricorso può rilevare nella regolamentazione del regime delle spese di lite, ma di certo non può portare a non tenerne conto ai fini della determinazione del quantum debeatur.
18. Per quanto riguarda la questione relativa alla lamentata limitazione della garanzia assicurativa, di cui all'art. 2.1, e al riferimento ai 'tre giorni di ricovero', nel rilevare che a Contro tutto concedere legittimata a far valere le limitazioni di polizza sarebbe la convenuta e non anche la convenuta osserva il Giudice, a latere della constatazione che la CP_2 ricorrente si è recata per tre giorni di seguito in ospedale (19, 20 e 21 agosto) e che non potrebbe subire le conseguenze del fatto che, nonostante il sofferto aborto spontaneo e per il riferito rischio Covid 19, non sia stata ricoverata nella struttura ospedaliera islandese, che assume decisivo rilievo la condotta della compagnia di assicurazioni che in ogni caso, sia pure in parte, ha dato attuazione alla garanzia assicurativa, che qui ci occupa.
19. Sul punto è condivisibile quanto allegato in comparsa conclusionale dai ricorrenti Contro sul fatto che “… La infatti, dal momento della denuncia, non ha mai considerato il ricovero ospedaliero come condicio sine qua non ai fini del rimborso delle spese sostenute e dell'ulteriore importo di € 1.685,00 circa, versato in seguito all'introduzione del giudizio, senza alcuna causale, a riprova anche della vessatorietà di tale clausola …”. Contro 19.1 Se pertanto la stessa ispirandosi evidentemente al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva in sede di esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), ha provveduto ad eseguire dei pagamenti, in relazione alla garanzia assicurativa connessa al predetto pacchetto turistico e in relazione alle doglianze dei ricorrenti, e quindi ha ritenuto, sia pure in parte, fondate e accoglibili le domande di rimborso, è intuitivo che la clausola di
15 limitazione in parola, legata ai 'tre giorni di ricovero', non è stata ritenuta operativa e quindi tale da impedire l'accoglimento, sia pure in parte, delle pretese di rimborso. Contro 19.2 Se fosse stata operativa detta limitazione la convenuta non avrebbe corrisposto alcuna somma in relazione ai fatti di causa e all'invocata garanzia di cui alla richiamata polizza.
20. In conclusione, in base alle risultanze di causa e alla ragione più liquida, la polizza deve ritenersi pienamente operativa e non soggetta ad alcuna limitazione in relazione ai richiamati 'tre giorni di ricovero'.
20.1 Risulta pertanto assorbita ogni questione sulla vessatorietà o meno della clausola in parola. Contro
21. A fronte delle richieste di rimborso dei ricorrenti la convenuta per quanto qui di specifico interesse, ha allegato, come è dato leggere in comparsa di risposta (a pag. 6, punti
3-6), che “ … il personale della Centrale Operativa, contattato dagli attori durante il soggiorno in Islanda, forniva agli stessi tutta l'assistenza prevista e richiesta, confermava che la polizza prevedeva: il rimborso delle spese mediche di malattia affrontate dai viaggiatori durante il viaggio con l'applicazione della franchigia di € 25,00; il rimborso del costo dei voli di rientro;
il pro-rata della quota di viaggio non usufruito, esclusi i biglietti aerei, le tasse di iscrizione ed il costo della polizza;
il rimborso delle spese mediche affrontate al rientro in se l'evento CP_5 che le ha originate è un infortunio e non in caso di malattia e non prevedeva le spese di vitto e Contro di trasporto in caso di rientro anticipato …”; che “… la ricevuta dagli attori la documentazione relativa alle spese mediche affrontate in Islanda (€ 464,85) e relativa al costo dei biglietti aerei per il rientro anticipato (€ 393,11), in data 29.10.2021 rimborsava agli stessi la somma di € 832,96 pari al costo dei biglietti aerei ed alle spese mediche, al netto dello Contro scoperto di € 25,00 …”; che “… la informava gli attori che il mancato indennizzo del pro-rata del soggiorno non usufruito, così come previsto dalle condizioni contrattuali, era giustificato dalla mancata allegazione della documentazione di viaggio con l'indicazione dei costi dei vari servizi inclusi nel pacchetto turistico …” e che “… il 23.02.2022, ricevuta la documentazione di viaggio … e le ulteriori informazioni direttamente dall'organizzatore Contro
la effettuava in favore degli attori il rimborso di € 1.685,00 (a mezzo CP_2
16 bonifico n.ro CRO 2202221034119010480160001600IT98196), pari al pro-rata della quota di viaggio non usufruito, così come previsto dalle condizioni contrattuali e così determinato: €
4.553,30 (costo del pacchetto) – 1.035,30 (costo dei biglietti aerei) – 216 (tasse aeroportuali)
– 214 (costo polizza) – 140 ( tasse iscrizione) = 2.948,00 (costo del solo soggiorno) : 7 (durata del viaggio) = 421,15 x 4 (giorni di viaggio non goduto dal 24 al 27 agosto) = 1.685,00 …”.
22. Orbene, richiamata la previsione dell'art. 2 e il previsto rimborso, in caso di interruzione del viaggio, del “… pro rata della quota di viaggio non usufruito …”, si osserva, in ordine al richiesto rimborso dell'intero costo del pacchetto turistico, che i ricorrenti hanno sostenuto la spesa di € 5.449,00 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente: fattura di acquisto).
23. Nel caso di specie, essendo processualmente emerso che la malattia acuta della ricorrente si è verificata immediatamente dopo l'arrivo in Islanda e che né la CP_1 ricorrente, interessata dalla malattia, né il coniuge hanno potuto in alcun modo e anche solo per breve tempo godere dei servizi, ricompresi nel pacchetto, è conseguenziale che gli stessi hanno diritto al rimborso dell'intero costo del pacchetto, salve le decurtazioni contrattualmente previste, di cui si dirà.
24. Attesa la funzione di riposo e svago della vacanza, è evidente che non può essere preso in considerazione il mero dato formale -o meglio cronologico- della permanenza dei ricorrenti in Islanda per alcuni giorni, in quanto appunto, stanti i pacifici gravi eventi sanitari che hanno fisicamente e mentalmente colpito i ricorrenti, appare difficile anche solo ipotizzare che i giorni passati in Islanda fra albergo e ospedale possano essere considerati come giorni di godimento del viaggio e di fruizione dei servizi previsti nel pacchetto, come risultanti dal programma del viaggio prodotto in atti.
25. Stante il richiamo, contenuto nel citato art. 2 della polizza, al fatto che “… Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno …”, si desume che il calcolo della quota viaggio non usufruito deve appunto essere effettuato con riferimento ai giorni di mancato godimento dei servizi previsti nel pacchetto, in conseguenza appunto dell'evento interruttivo.
17 Contro 26. Si tratta a ben vedere delle modalità di calcolo osservate dalla convenuta che ha preso in considerazione -peraltro non condivisibilmente- i pretesi residui giorni di mancato godimento del pacchetto (dal 24 al 27 agosto), a seguito del rientro dei ricorrenti in (cfr. CP_5 precedente paragrafo 21).
27. Richiamati i dati di fatto emersi, non è peraltro ipotizzabile alcuna decurtazione, Contro come appunto prospettato dalla convenuta e quindi alcun differente calcolo pro rata, che invero presupporrebbe un qualche giorno di godimento del viaggio e dei servizi previsti, in realtà mai avvenuto.
28. Dunque punto di partenza è l'intero costo del pacchetto, pari ad € 5.449,00. Contro 28.1 La convenuta ha fatto riferimento ad un costo di € 4.553,30, ma i ricorrenti, come da documentazione prodotta, hanno fatto riferimento ad un costo del pacchetto, leggermente inferiore, pari ad € 5.449,00 e quest'ultimo va preso in considerazione, come da documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti.
29. La polizza prevede l'esclusione dal rimborso del costo dei biglietti e delle tasse di iscrizione, che devono essere detratti dal costo del pacchetto e dal relativo rimborso.
30. Va pertanto decurtato il costo dei biglietti del volo di andata in Islanda, avendo invero i ricorrenti goduto del servizio e avendo allegato che i problemi fisici erano iniziati all'arrivo in hotel dopo il volo e l'arrivo in Islanda (cfr. ricorso al punto 4: “All'arrivo in hotel, la signora accusava forti dolori e predite di sangue anomale, che persistevano CP_1 fino all'alba …”). Contro
31. La convenuta ha fatto riferimento all'importo, da detrarre per costo dei biglietti aerei, di € 1.035,30, anche se, come risulta dall'esame dei biglietti aerei (andata e ritorno) prodotti dalla convenuta come proprio doc. 4, la somma sarebbe pari ad € CP_2
1.097,32 (€ 548,66 x 2). Contro 32. Trattandosi di somma da portare in detrazione e avendo la convenuta indicato contra se una somma inferiore, va presa in considerazione appunto la somma di € 1.035,30, trattandosi di soluzione più favorevole per i ricorrenti e appunto meno favorevole per la Contro convenuta che ha indicato detto importo inferiore.
18 33. Vanno altresì decurtati, come da polizza, il costo delle tasse aeroportuali (€ 216,00), il costo della polizza assicurativa (€ 214,00) e la tassa di iscrizione (€ 140,00).
33.1 Si tratta di importi ricavabili dalla pag. 9 del programma di viaggio (pratica n.
895333), prodotto dai ricorrenti come doc. 1 e dalla convenuta come proprio doc. 2. CP_2
34. In conclusione per il rimborso del costo del pacchetto turistico non usufruito andrebbe riconosciuta ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.843,70 (€ 5.449,00 - €
1.035,30 - € 216,00 - € 214,00 - € 140,00).
35. Per quanto riguarda le ulteriori voci di rimborso, richieste dai ricorrenti, valgono le seguenti osservazioni.
35.1 Per quanto riguarda la somma di € 468,96, pari a 69.161,00 ISK (corona islandese) per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík nella giornata del 19/8/2021 è stata prodotta conferente documentazione (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
35.1.1 Peraltro, avendo i ricorrenti ammesso di aver ricevuto (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) la somma di € 439,85 (operata la riduzione per franchigia di € 25,00) a titolo di rimborso delle spese sanitarie pagate in Islanda, è possibile riconoscere, in difetto di altre prove documentali su ulteriori spese sanitarie sostenute in Islanda, la somma di € 29,11 (€
468,96 - € 439,85).
35.2 Per quanto riguarda la somma di € 48,75, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese), per le spese di vitto sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno dal 19 al 21 agosto presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel risulta anche in questo caso la produzione di conferente documentazione fiscale (cfr. citato doc. 9 di parte ricorrente).
35.2.1 Si tratta di importo dovuto alla luce dell'art.
2.1 per mancato rientro nel domicilio in nella data inizialmente prevista. CP_5
35.3 Per quanto riguarda l'importo di € 82,41, pari a 12.193,00 ISK (corona islandese) per le spese di trasporto asseritamente sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno verso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík, si osserva che detto importo, pur risultante dalla prodotta documentazione fiscale (cfr. citato doc. 9 di parte
19 ricorrente), non può essere riconosciuto, in quanto si è al di fuori della previsione di cui al citato art. 2.1.
35.4 Per quanto riguarda le spese mediche/sanitarie sostenute dalla ricorrente al rientro in (€ 461,65), pur risultanti dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. doc. 10), si CP_5 osserva che nulla è dovuto, in quanto al punto 4.1.2 dalla polizza è previsto che
[...]
, previa autorizzazione della centrale operativa, provvede: al rimborso o Controparte_8 pagamento delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di per spese mediche e/o farmaceutiche Controparte_8
d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici …” e che “ provvede altresì, entro Controparte_8 il limite massimo assicurato: al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro …”.
35.4.1 Orbene, nel primo caso non vi è alcun riferimento alle spese mediche sostenute dopo il rientro in , mentre nel secondo caso, pur essendovi un tale riferimento, la norma CP_5 si riferisce espressamente all'infortunio, tale è “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea” (cfr. polizza: definizioni), e non anche alla malattia, della cui definizione già si è detto. Contro 35.4.1.1 Sul punto sono condivisibili le allegazioni e deduzioni della convenuta riportate nel richiamato punto 3 della comparsa di risposta.
35.4.1.2 Del resto il riferimento al rientro in Italia nell'uno e non nell'altro caso è chiaramente indice di una differente disciplina.
35.5 Nulla è ulteriormente dovuto a titolo di rimborso del costo dei biglietti del volo di rientro (€ 393,11), in quanto pacificamente si tratta di spesa già rimborsata, come ammesso in
20 ricorso e come risultante dalla comunicazione del 27/10/2021, prodotta dagli stessi ricorrenti
(cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
36. Dunque i ricorrenti avevano diritto, in forza della richiamata polizza, al pagamento della residua somma di € 3.921,56 (€ 3.843,70 + € 29,11 + € 48,75), già decurtati appunto gli importi ricevuti prima dell'introduzione del giudizio per spese mediche in Islanda e per il volo di rientro in . CP_5
37. Premesso che -come detto- già si sono prese in considerazione le somme versate da Contro rima del deposito del ricorso, è pacifico, in quanto ammesso dagli stessi ricorrenti, che Contro in data 23/2/2022 la convenuta ha versato ai ricorrenti l'ulteriore somma di € 1.684,57, che deve pertanto essere portata in detrazione, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti nelle conclusioni riportate in comparsa conclusionale (cfr. capo 4 delle conclusioni:
“… condannare … a corrispondere … l'importo totale di € 6.070,92 … -a cui detrarre l'importo di € 1.684,57 già ricevuto dalla titolo di rimborso …”). CP_3
38. In parziale accoglimento della domanda svolta dai ricorrenti in via principale la Contro convenuta va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti e in relazione alla richiamata polizza assicurativa, della complessiva residua somma di € 2.236,99 (€ 3.921,56 -
€ 1.684,57).
39. Per quanto riguarda i richiesti interessi moratori, valgono le seguenti osservazioni.
40. Come discorso di carattere generale, va ricordato che il creditore ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla data di introduzione del giudizio e poi, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) appunto dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
40.1 Dunque, avuta a mente l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr.
Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025) e ricordata la necessità della specifica indicazione della natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024), è necessario verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento degli interessi maggiorati.
21 41. Tornando al caso di specie, preliminarmente va ricordato che alla data di introduzione del giudizio il credito dei ricorrenti era pari ad € 3.921,56 e che il credito si è ridotto appunto ad € 2.236,99 dopo il versamento dell'ulteriore importo di € 1.684,57 in data
23/2/2022, dopo quindi l'introduzione del giudizio.
42. Pertanto sull'originaria somma dovuta di € 3.921,56 sono dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora (7/12/2021) fino all'1/2/2021 e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 2/2/2022 (data di deposito del ricorso introduttivo) fino 23/2/2022; inoltre dal 24/2/2022 detti interessi maggiorati sono dovuti sulla residua somma, ancora dovuta, di € 2.236,99 fino al saldo effettivo.
42.1 Per quanto riguarda il dies a quo si prende in considerazione la data (7/12/2021) di Contro ricezione da parte della convenuta della pec di messa in mora (cfr. doc. 12 di parte ricorrente: diffida del 7/12/2021 a mezzo pec del 7/12/2021 ore 15.37).
42.2 Per quanto riguarda il dies a quo dell'applicazione degli interessi legali maggiorati, nel ricordare che detti interessi sono dovuti “… dal momento in cui è proposta domanda giudiziale …”, va ribadito che nel caso di domanda introdotta con ricorso, come nel caso che qui ci occupa, va presa in considerazione la data di deposito del ricorso -più in particolare, stante il deposito telematico, va preso in considerazione il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia e quindi viene emessa la c.d. seconda PEC, ex art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, e ss.mm. (arg. ex
Cass. 17328/2019; Cass. 69/2025)- e non la successiva data di effettiva iscrizione a ruolo del ricorso da parte della Cancelleria (arg. ex Cass. 1366/2018; Cass. 18564/2015).
42.3 Si è dovuto prendere in considerazione -come detto- anche l'avvenuto pagamento della somma di € 1.684,57 in data 23/2/2022, dopo l'introduzione del giudizio e quindi dopo la proposizione della domanda.
43. In relazione alla domanda svolta in via principale, va rigettata la domanda di condanna della convenuta CP_2
22 44. Poiché la domanda svolta in via principale attiene alla garanzia assicurativa e ai rimborsi dovuti in base alla predetta polizza, relativa al contratto di pacchetto turistico, non è possibile accogliere la richiesta condanna, in via solidale, della convenuta che non CP_2
è parte del contratto assicurativo, connesso al contratto di pacchetto turistico.
45. Al riguardo si osserva, premesso che la stessa parte ricorrente ha escluso qualsiasi ipotesi di inadempimento in capo alla convenuta in relazione al contratto di CP_2 pacchetto turistico, che ogni deduzione, svolta da parte ricorrente nei confronti della predetta convenuta e in relazione alle obbligazioni assunte in qualità di tour operator, attiene alla domanda subordinata, che, in quanto tale, non può essere esaminata, atteso l'accoglimento della domanda svolta in via principale.
46. Nella comparsa conclusionale dei ricorrenti (a pag. 26 di 40) è dato leggere che
“… la fattispecie oggetto del presente giudizio ha ad oggetto l'interruzione del pacchetto turistico a causa di un evento imprevedibile, la cui disciplina è contenuta nel 4° comma dell'art. 41 del Codice del Turismo, non negli altri commi del medesimo articolo, citati da controparte …”, ma al riguardo il richiamato art. 41, comma 4, del D.Lgs 79/2011, non interessato in parte qua da successive modifiche, prevede espressamente che “… In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
46.1 Si tratta pertanto di fattispecie non ricorrente nel caso che qui ci occupa, in quanto l'art. 41, comma 4, del D.Lgs 79/2011 Codice del Turismo, richiamato da parte ricorrente a sostegno della domanda svolta nei confronti della convenuta e a sostegno della CP_2 prospettata responsabilità solidale, si riferisce all'ipotesi in cui non vi sia ancora stato l'inizio del pacchetto turistico, con conseguente diritto del viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
46.2 In comparsa conclusionale, sempre a proposito della prospettata responsabilità solidale della convenuta la parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che “… Nel CP_2
23 caso di specie, l'art. 2 (interruzione viaggio), paragrafo 2.1, lett. a) della polizza assicurativa Contro sottoscritta con riporta, nella sostanza, il medesimo contenuto della disposizione di cui all'art. 41, 4° comma del D.Lgs. n. 79/2011 sopra richiamato …” e che “… Entrambi, infatti, prevedono che l'Organizzatore, da un lato (obbligato per legge e per contratto) e la compagnia assicuratrice, dall'altro (obbligata per contratto) assistano il viaggiatore/assicurato in caso d'interruzione del viaggio per infortunio o malattia, rimborsandogli la quota del viaggio non usufruito …”, con l'asserita conseguenza che, “… pur con diverse modalità, entrambe le
Convenute sono responsabili in solido della stessa obbligazione …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, a pag. 34 di 40).
46.3 Peraltro, in base alla ragione più liquida, va ribadito, anche a voler ammettere che la solidarietà passiva non è di per sé esclusa dalla diversità del titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) di responsabilità e anche in presenza di distinti contratti inadempiuti (cfr.
Cass. 24405/2021; Cass. 7618/2010), che nel caso di specie si è al di fuori della richiamata fattispecie dell'art. 41, comma 4 D.Lgs. n. 79/2011, in quanto l'invocata garanzia assicurativa Contro per 'interruzione del viaggio', fatta valere nei confronti della convenuta presuppone che appunto il viaggio abbia già avuto inizio, mentre la fattispecie, di cui al richiamato art. 41, comma 4, presuppone che la tutela del viaggiatore nei confronti del tour operator abbia luogo
“… prima dell'inizio del pacchetto …”.
47. Le prove costituende richieste dalla convenuta sono superflue alla luce CP_2 della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti, di cui si è dato conto, nonché delle argomentazioni precedentemente svolte.
47.1 Correttamente le stesse non sono pertanto state ammesse.
48. Alla luce delle risultanze di causa, va in parte accolta la domanda svolta in via Contro principale dai ricorrenti nei confronti della convenuta mentre va rigettata la domanda svolta in via principale dai ricorrenti nei confronti della convenuta CP_2
49. Risulta assorbito l'esame della domanda svolta dai ricorrenti in via subordinata.
49.1 Risulta analogamente assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto, anche in ordine alla fondatezza o meno della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei CP_2
Contro confronti della convenuta
24 50. Va rigettata la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c., già prospettata dalla parte ricorrente nella nota di trattazione scritta, depositata in data 14/11/2023, e reiterata con la comparsa conclusionale, attesa la mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005;
Cass. 18169/2004).
50.1 Non si ritiene invece di esercitare il potere sanzionatorio di cui al richiamato art. 96, comma 3, c.p.c.. Contro 51. In relazione al rapporto processuale fra i ricorrenti e la convenuta le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta stessa.
51.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte ricorrente nonché dell'istruttoria solo documentale.
51.2 Assume inoltre rilievo anche il fatto che il pagamento dell'ulteriore importo di €
1.684,57, portato in detrazione, è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo.
51.3 Dando continuità alla propria giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
52. In relazione invece al rapporto processuale fra i ricorrenti e la convenuta CP_2 la decisione solo sulla domanda svolta in via principale, relativa al rapporto assicurativo, e il conseguente mancato esame della domanda in via subordinata, relativa al contratto di pacchetto turistico, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in parte qua.
53. Per quanto riguarda, da ultimo, “… la richiesta, già formulata nelle precedenti note difensive, di accertare e dichiarare le frasi pronunciate dall'Avv. Savasta Fiore nella comparsa di risposta come offensive nei confronti della sig.ra e del sig. procedere alla CP_1 Pt_1 cancellazione delle stesse e assegnare agli OR una somma a titolo di risarcimento del danno
25 morale subito in conseguenza delle predette frasi, valutata secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. …” (cfr. comparsa conclusionale die ricorrenti), si osserva che si è fatto riferimento alle frasi contenute a pag. 26 della comparsa di risposta della convenuta e, da ultimo, riportate a pagg. 16 e 17 della comparsa conclusionale dei ricorrenti. CP_2
53.1 In particolare a pag. 26 della comparsa di risposta della convenuta è dato CP_2 leggere che “… La condotta della esponente, come evidenziato, è risultata assolutamente conforme agli impegni contrattuali assunti …”; che “… Di contro, la possibilità di un aborto verificatosi nel momento immediatamente successivo l'aver affrontato un viaggio e, quindi, sopportato i vari “step” ad esso prodromici (sollevamento bagagli, possibilità di code e attese prima dell'imbarco, stanchezza e fattori stressanti tipici di ogni viaggio, ecc. …) inducono a denotare il fattore di rischio assunto quale circostanza prevedibile …”; che “… Tale assunto rileva ancor di più se si considera la sequenza temporale degli eventi, avendo la Signora
intrapreso il viaggio in stato di gravidanza e, quindi, in una situazione fisiologica di CP_1 per sé già a rischio …”; che “… Peraltro, giova rilevare come l'acquisto del pacchetto di viaggio sia avvenuto solo 14 giorni prima la data della partenza (avvenuta il 18.08.2021) e come, quindi, le Controparti abbiano potuto valutare consapevolmente le possibili conseguenze legate all'affrontare un viaggio in siffatte condizioni, assumendone i relativi rischi …” e che “… Ne consegue, quindi, come l'evento occorso alla Signora non CP_1 possa determinare un totale danno in capo al il quale ha ad oggi subito non CP_9 solo la conseguenza di aver visto sfumare il proprio utile, ma ha subito altresì un danno, rappresentato da tutti i costi sovra descritti …”.
54. Al riguardo, al di là del fatto che, come allegato dai ricorrenti, lo stato di gravidanza poteva non essere conosciuto dalla ricorrente, atteso che, come risulta dal certificato medico dalla visita del 19 agosto, la gestazione era intorno alle cinque settimane (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), osserva il Giudice che le allegazioni del legale della convenuta non CP_2 sono comunque offensive o sconvenienti né estranee ai fatti di causa.
54.1 Dunque non può essere accolta l'istanza di cancellazione di frasi della comparsa di risposta della convenuta CP_2
54.2 Va conseguentemente rigettata anche la connessa domanda risarcitoria.
26 55. Analogamente da rigettare è la 'contro istanza' ex art. 89 c.p.c. del procuratore della convenuta in relazione alla predetta istanza dei ricorrenti ex art. 89 c.p.c. (cfr. CP_2 memoria di replica: “… Dette affermazioni, infatti, oltre a risultare oltremodo irrispettose nei confronti dello Scrivente, esulano in ogni caso dalla funzione difensiva (non essendo pertinenti alle circostanze di causa e non essendo certamente di supporto alle difese avversarie, trattandosi di un mero “attacco”, diretto e personale, all'integrità morale e di pensiero della presente Difesa). Circostanza, questa, per la quale si domanda fin d'ora la cancellazione delle suddette dichiarazioni da tutti gli scritti difensivi depositati dagli odierni
OR …”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento della domanda, svolta dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
in via principale, condanna la convenuta
[...] [...]
(già Controparte_10 Controparte_6
) al pagamento, in favore dei ricorrenti stessi e in base alla richiamata
[...] polizza assicurativa n. 206570, della complessiva residua somma di € 2.236,99, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dei ricorrenti;
• condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dei ricorrenti, in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali ed € 146,00 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
[..
• rigetta la domanda svolta dai ricorrenti in via principale nei confronti della convenuta
Controparte_2
• dichiara assorbita ogni altra domanda;
• compensa integralmente le spese di lite fra i ricorrenti e quest'ultima società;
• rigetta ogni contrapposta istanza ex art. 89 c.p.c..
Così deciso a Roma, il 2/8/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
27
N. GA
N. CRON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma – Decima Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 9982 Ruolo Generale dell'anno 2022 e trattenuta in decisione all'udienza del 12 febbraio 2025, vertente
TRA
(c.f. ; residente a [...]) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ; residente a [...]), CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliati a Roma, in via Antonio Magarotto n. 36/C, presso lo studio dell'avv.to Marco Coscia, da cui sono rappresentati e difesi in forza di procura speciale allegata all'originario ricorso,
RICORRENTI
E
(p.IVA con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale a Torino, in via Ippolito Nievo n. 25), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Torino, in corso Duca degli Abruzzi n. 18, presso lo studio dell'avv.to Michele Lionello Savasta Fiore del Foro di Torino, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
E
1 – Sede Secondaria e l' , già CP_3 Controparte_4 CP_5 [...]
(p.IVA con sede legale Controparte_6 P.IVA_2
a Milano, in viale Brenta n. 32), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata a Napoli, in vico Tutti i Santi n. 3, presso lo studio dell'avv.to Paolo
Rinaldi, da cui era già rappresentata e difesa in forza di procura speciale allegata alla comparsa di risposta,
CONVENUTE
OGGETTO: contratto turistico.
CONCLUSIONI: per i ricorrenti (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Coscia si riporta ai propri precedenti scritti difensivi … L'avv.to Coscia reitera l'opposizione all'odierna istanza di rimessione della causa sul ruolo per la richiesta attività istruttoria …”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Controparte_2
AN si riporta alle conclusioni già rassegnate in atti e in particolare a quelle contenute nella memoria di replica autorizzata del 2/11/2022 e insiste per l'ammissione delle prove articolate in atti ...”; per la convenuta (verbale dell'udienza di p.c.): “… l'avv.to Tropea si CP_3 riporta alle conclusioni della comparsa di risposta e ai successivi atti e in particolare alle note di trattazione scritta per l'udienza del 29/11/2022 ...”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con originario ricorso ex art. 702 bis c.p.c. i ricorrenti e Parte_1 CP_1
allegavano che in data 4/8/2021 avevano acquistato presso l'agenzia di viaggi
[...]
'Sognando il mondo' il pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour”, organizzato dal tour operator (nel prosieguo anche solo tour operator o Controparte_2
e comprendente, tra gli altri, sia il trasferimento in data 18/8/2021 presso la località CP_2 di Reykjavík (Islanda) mediante il volo di andata nn. KL1602 e KL2530, con partenza dall'aeroporto di Roma – Fiumicino alle h. 12.40 e arrivo all'aeroporto di VI (Islanda) alle h. 19.00 (ora locale), con scalo ad Amsterdam e il volo di ritorno a Roma, con partenza il
27/8/2021 alle h. 18:50 dall'Aeroporto di VI e arrivo a Roma Fiumicino il 28/8/2021
2 alle ore 9:30 locali, sia il tour in Islanda, inclusi i trasferimenti e i pernottamenti presso le strutture convenzionate;
che oltre all'acquisto del pacchetto turistico avevano stipulato con il tour operator una polizza assicurativa emessa dalla convenuta nel prosieguo CP_3
Contro anche solo compagnia assicurativa o , a garanzia degli eventuali imprevisti occorsi prima o durante il viaggio di nozze, tra cui infortuni o malattie causanti l'interruzione del viaggio;
che in data 18/8/2021, regolarmente partiti e arrivati in Islanda, avevano preso alloggio presso il Reykjavík Natura Icelandair Hotel;
che all'arrivo presso l'hotel essa ricorrente aveva accusato forti dolori e perdite di sangue anomale, che persistevano sino all'alba del giorno successivo, quando si era recata con urgenza presso il pronto soccorso dell'University Hospital of Iceland;
che, arrivati in ospedale, esso ricorrente aveva avvisato telefonicamente la centrale operativa dell'assicurazione in merito agli sviluppi delle visite e aveva ricevuto l'autorizzazione ad effettuare tutti i trattamenti sanitari necessari;
che, trasferita al reparto di ginecologia in ambulanza per effettuare tutti i test clinici necessari e la visita ginecologica, non si era accertato se si trattasse di una gravidanza extrauterina o di un aborto spontaneo, per cui era stata prevista una successiva visita per ulteriori controlli;
che, stante l'epidemia di Covid 19, non era stato disposto il ricovero in ospedale, avendo il medico consigliato di rimanere nella stanza di albergo e di recarsi in ospedale in caso di sopravvenienza di ulteriori sintomi;
che nella notte tra il 19 e il 20 agosto, stante il riacutizzarsi dei dolori, vi era stato un nuovo accesso presso il pronto soccorso dell'ospedale universitario -con il parere positivo della centrale operativa della dove erano stati CP_3 effettuati ulteriori esami strumentali, senza peraltro riuscire ad accertare la causa dell'emorragia; che a causa dei persistenti dolori in data 21 agosto essa ricorrente si era recata nuovamente in ospedale per un'ulteriore visita ginecologica, all'esito della quale le era stato diagnosticato l'avvenuto aborto spontaneo e le era stato consigliato di tornare in per CP_5 sottoporsi ad ulteriori controlli, essendo fisicamente in grado di prendere l'aereo; che dopo aver contattato nuovamente la centrale operativa dell'assicurazione, sia telefonicamente sia via email, la compagnia aveva acconsentito al rimborso delle spese mediche sostenute nonché dei biglietti aerei del volo di ritorno a Roma del 23 agosto;
che nei giorni successivi al rientro a Roma erano stati effettuati nuovi esami strumentali, analisi del sangue e visite ginecologiche
3 presso i centri di fiducia, sempre autorizzati dalla centrale operativa;
che in data 26/8/2021 era stata inviata all'assicurazione una raccomandata A/R con la richiesta di rimborso di tutte le spese (mediche, sanitarie, per visite strumentali, trasporto, vitto, viaggio di ritorno anticipato, ecc.) sostenute a causa dell'aborto clinico nonché dell'importo totale speso per l'acquisto del pacchetto turistico non goduto;
che, a seguito di richiesta di integrazione documentale, in data
6/10/2021 con ulteriore raccomandata erano stati inviati i documenti giustificativi delle spese mediche e sanitarie sostenute al rientro in Italia ed era stata ribadita la richiesta di rimborso dell'intero importo speso;
che in data 19/10/2021 l'assicurazione aveva rimborsato solamente l'importo di € 832,96, non comprensivo di tutte le spese vive sostenute per il vitto e il trasporto verso l'ospedale e l'aeroporto nei giorni dal 19 al 23 agosto 2021 né dell'importo speso per il pacchetto turistico e per i relativi servizi, di fatto non fruiti;
che invero avevano trascorso i primi tre giorni del viaggio presso la camera di albergo del Reykjavík Natura
Icelandair Hotel (come attestato anche dalla stessa struttura) e presso l'ospedale di Reykjavík, per poi rientrare anticipatamente in;
che gli articoli 2 (interruzione viaggio) e 4.1.2 CP_5
(pagamento delle spese di cura) della polizza n. 206570, sottoscritta con l'assicurazione contestualmente all'acquisto del pacchetto turistico, prevedevano il rimborso pro quota dell'intero viaggio non usufruito, incluse le spese vive sostenute, a causa di malattia o infortunio diagnosticati da un medico e di rientro anticipato presso il luogo di partenza;
che pertanto essi ricorrenti avevano diritto al rimborso dell'intero importo speso per l'acquisto del pacchetto turistico nonché delle spese per il vitto, il trasporto, le prestazioni mediche/sanitarie e le visite strumentali, sostenute sia in Islanda sia al rientro in Italia;
che in data 7/12/2021 era stata inviata diffida alle due società convenute per il pagamento, in solido tra loro, dell'importo totale di € 6.070,92, già detratto l'importo di € 832,96 versato in data
29/10/2021, a titolo di rimborso delle spese, come meglio analiticamente indicato in ricorso;
che in data 7/1/2022 era stata ricevuta una comunicazione datata 27/10/2021, nella quale l'assicurazione aveva precisato di aver rimborsato, peraltro neanche integralmente, solo le spese sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík e quelle per i biglietti del volo di ritorno anticipato in Italia del 23/8/2021, con esclusione delle spese sostenute per il vitto;
che senza esito era stata la diffida, per cui si era reso necessario ricorrente all'Autorità
4 giudiziaria;
che avevano diritto al rimborso delle spese sostenute, come dettagliatamente indicate in ricorso tanto con riferimento al costo del pacchetto turistico quanto con riferimento alle spese vive sostenute, attesa la mancata fruizione del pacchetto turistico a causa della ricordata malattia;
che erano vessatorie le clausole di cui agli artt.
2.1 e 2.2. della polizza assicurativa n. 206570 in ordine alla esclusione/limitazione al rimborso;
che in via subordinata avevano diritto all'annullamento e/o alla risoluzione del contratto per non aver potuto usufruire del pacchetto turistico e per il venir meno della causa del contratto, il tutto come meglio argomentato in ricorso, con conseguente diritto al rimborso del prezzo del pacchetto stesso. Tanto premesso i ricorrenti rassegnavano in ricorso le seguenti conclusioni, confermate nella memoria ex art. 183/6 c.p.c. e genericamente richiamate all'udienza di p.c.:
“Voglia, l'Ill.mo Giudice adito contrariis reiectis: in via principale: 1) accertare e dichiarare il diritto dei signori e di ottenere il rimborso dell'importo integrale versato per Pt_1 CP_1
l'acquisto del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour” -non usufruito e goduto da entrambi, a causa della malattia occorsa alla Sig.ra durante il viaggio di CP_1 andata- nonché delle spese sostenute per le visite mediche e gli esami strumentali svolti sia in
Islanda che al rientro in , nonché per il vitto e il trasporto in Islanda, così come descritto CP_5
e argomentato nella premessa in fatto e nei motivi in diritto suesposti. 2) Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere, in favore dei signori Pt_1
e , l'importo totale di € 6.070,92 … a titolo di rimborso delle seguenti spese sostenute: CP_1
€ 5.449,00 … per l'acquisto del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic Circle Tour”
(Doc.ti 2 e 3); € 29,11 … per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University
Hospital of Iceland di Reykjavík, quale differenza tra € 468,96 (pari a 69161,00 ISK corone Contro islandesi) ed € 439,85 corrisposto dalla con bonifico del 29.10.2021 (Doc.ti 9 e 13); €
48,75 …, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese), per le spese sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno forzato dal 19 al 21 agosto 2021 presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel (Doc. 9); € 82,41 …, pari a 12193,00
ISK (corona islandese), per le spese di trasporto sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno dalla camera di albergo verso l'University Hospital of Iceland di
Reykjavík (Doc. 9); € 461,65 …, per le spese mediche/sanitarie sostenute al rientro in CP_5
5 (Doc. 10) ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, purché non inferiore al costo del pacchetto turistico (€ 5.449,00), il tutto oltre interessi moratori legali successivi ex art. 1284, 4° comma, c.c. (così come modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014), nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In via subordinata: Qualora non venissero accolte in tutto o in parte le richieste formulate dagli OR in via principale e/o non venisse riconosciuto il diritto degli attori al rimborso integrale delle spese sostenute, ovvero al rimborso parziale, pari almeno al costo del pacchetto turistico (€ 5.449,00), voglia l'Ill.mo Giudice adito: 1) accertare e dichiarare l'annullamento o la risoluzione del contratto di pacchetto turistico sopra indicato, per sopravvenuta impossibilità della prestazione e per il venir meno della causa del contratto, come argomentato nei motivi in diritto, nonché il conseguente diritto degli OR ad ottenere il rimborso integrale dell'importo speso per l'acquisto del pacchetto turistico non goduto. 2) Per l'effetto, condannare le società convenute, in solido tra loro, a corrispondere in favore dei signori e l'importo Pt_1 CP_1 totale di € 5.449,00 …, pari alla somma spesa per l'acquisto del pacchetto turistico “Fly &
Drive Islanda Classic Circle Tour” (Doc.ti 2 e 3), il tutto oltre interessi moratori legali successivi ex art. 1284, 4° comma, c.c. (così come modificato dall'art. 17 del D.L. 132/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 162/2014), nella misura pari a quella prevista dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con decorrenza dalla domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo. In ogni caso, con vittoria di spese, spese processuali, spese generali e compensi professionali, oltre I.V.A. a C.P.A. come da allegata nota spese…”.
Con decreto del 6/3/2022 era fissata al 5/7/2022 l'udienza di comparizione delle parti, con termine al 31/3/2022 per la notificazione alle controparti del ricorso e del predetto decreto.
In data 22/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale, Controparte_2 contestata la domanda di parte ricorrente, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
6 adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare: Dichiarare inammissibile e/o inaccoglibile la domanda in relazione al rimborso della differenza tra la somma pagata all'Agenzia di Viaggi e quella realmente percepita dal Tour Operator, pari ad € 4.553,30, per quanto esposto in narrativa.
Dichiarare i Signori e decaduti da ogni domanda inerente la Parte_1 CP_1 presunta -e contestata- natura vessatoria delle clausole di cui alla polizza assicurativa n.
206570, per non avere le stesse formulato espressa domanda in punto in sede di conclusioni.
Accertare che la Compagnia Assicuratrice, prima della notifica del Ricorso, ha provveduto al versamento di complessivi € 2.517,96 in favore degli odierni OR. In via principale:
Respingere le domande formulate dagli odierni OR in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni sovra rese. Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto agli OR per i motivi ampiamente dedotti in narrativa. Accertarsi e dichiararsi la piena validità ed efficacia nei confronti degli OR delle previsioni contrattuali inserite nelle Condizioni Generali di contratto della Società evidenziate al punto 10), rubricato “Recesso del Controparte_2 viaggiatore” e, per gli effetti, respingere tutte le domande avanzate da parte degli OR nei confronti della Società stessa. In via subordinata:Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, anche parziale, contenere l'importo eventualmente dovuto in considerazione dell'eccepito difetto di legittimazione passiva parziale, per tutte le ragioni sovra rese, decurtando in ogni caso la somma di euro 895,70, di cui ha beneficiato la sola
Agenzia, e la somma già ricevuta dagli OR dalla Compagnia Assicuratrice, pari a complessivi € 2.517,96. Ulteriormente, accertarsi e dichiararsi come -per effetto dell'intervenuta interruzione del viaggio da parte dei Signori e Parte_1 CP_1 la Società abbia subito un danno pari ad € 3.666,04, quale
[...] Controparte_2 importo sostenuto per l'acquisto dei servizi previsti dal programma di viaggio in favore degli odierni OR, o somma veriore accertanda, per tutte le ragioni sovra rese. Conseguentemente, tenuto conto di quanto sopra, porre comunque in compensazione la somma eventualmente e
[.. denegatamente dovuta in favore degli odierni OR con le somme versate dalla Società alla Compagnia Aerea e alla Società islandese “Nonni Travel”, o somma Controparte_2 veriore quantificanda, oltre agli interessi nella misura del saggio legale dalla data del
7 pagamento sino al saldo. In ogni caso, per la denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare tenuta e condannare la in persona del CP_7
Legale Rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Compagnia di Assicurazione del Tour
Operator, a tenere indenne e manlevare la Società da ogni somma Controparte_2 eventualmente accertata come dovuta in favore dei Signori e Parte_1 CP_1
all'esito del presente giudizio”.
[...]
In data 22/6/2022 si costituiva in giudizio la convenuta la quale istava CP_3 per l'accoglimento delle seguenti conclusioni, rassegnate in comparsa di risposta e richiamate all'udienza di p.c.: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in relazione alle Contro domande proposte dagli attori nei confronti della 1) in via preliminare, dichiararsi l'improcedibilità, ovvero la nullità, inammissibilità e/o improponibilità della domanda Contro proposta dagli attori nei confronti della 2) nel merito, accertarsi e dichiararsi cessata la Contro materia del contendere in quanto la nella fase stragiudiziale ha corrisposto agli attori la somma complessiva di € 2.517,96 (€ 832,96 + € 1.685,00) pari all'indennizzo previsto dalla polizza e, per lo effetto, rigettarsi la domanda attorea in quanto totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) con vittoria di spese di lite e rimborso spese forfettario;
4) in via gradata, per Contro mero tuziorismo difensivo, si chiede: a) accertarsi e dichiararsi che la in relazione alla polizza assicurativa per cui è causa inclusa nel pacchetto turistico del costo di € 4.553,30 organizzato dal tour operator è tenuta a rimborsare: le spese mediche di malattia CP_2 affrontate dai viaggiatori durante il viaggio con l'applicazione della franchigia di € 25,00; il costo dei voli di rientro;
il pro-rata della quota di viaggio non usufruito, esclusi i biglietti aerei, le tasse di iscrizione ed il costo della polizza;
b) detrarsi dall'eventuale somma riconosciuta agli attori l'importo di € 2.517,96 corrisposto nella fase stragiudiziale;
c) compensarsi le spese legali per soccombenza reciproca”.
All'udienza del 5/7/2022, presenti i procuratori delle parti, che insistevano nelle rispettive difese e conclusioni, era disposto rinvio all'udienza del 29/11/2022, assegnando a parte ricorrente termine fino al 14/10/2022 per deposito di note e documenti e alle parti convenute termine fino al 14/11/2022 per deposito di repliche e documenti;
era disposto che
8 la predetta udienza si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione anche del termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note di trattazione cartolare.
Le parti depositavano le note autorizzate e le note di trattazione cartolare.
All'udienza del 29/11/2022, svolta appunto in modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, nel dare atto che le parti avevano depositato note di trattazione cartolare, la causa era assunta a riserva.
Con ordinanza riservata del 24/12/2022-2/1/2023 era disposto il mutamento di rito, con rinvio all'udienza dell'11/4/2023 per l'udienza di trattazione.
All'udienza dell'11/4/2023, comparsi i procuratori delle parti, erano assegnati i richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c., con rinvio all'udienza del 15/11/2023 e con assegnazione del termine di legge per il deposito di note di trattazione cartolare in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c..
In data 11/5/2023 risulta il deposito della memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c., in cui i ricorrenti “… si riportano in toto alle conclusioni e alle istanze formulate nel ricorso introduttivo, nelle note di trattazione scritta e nella memoria difensiva depositata in giudizio in data 14 ottobre 2022, da considerarsi qui integralmente trascritte;
richiedono il rigetto integrale delle deduzioni, eccezioni e richieste formulate da entrambe le società convenute, nelle rispettive comparse di risposta e memorie difensive, depositate in atti nei giorni 10 e 11 novembre 2022, per i motivi già esposti negli atti indicati al punto procedente”.
Con ordinanza del 21-22/12/2023, provvedendo a seguito di trattazione cartolare della predetta udienza del 15/11/2023, nel dare atto che erano state lette le memorie ex art. 183/6
c.p.c. e le note di trattazione cartolare, in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti, la causa, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 12/2/2025 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12/2/2025 comparivano i procuratori delle parti, che rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe, e la causa era trattenuta in decisione con assegnazione dei richiesti termini di legge ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini scaduti in data 5/5/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9 Contro
1. L'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla convenuta per mancata attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, è infondata, in quanto l'oggetto della domanda non è il contratto assicurativo, ma è il contratto di pacchetto turistico, di cui la polizza assicurativa costituisce un contratto integrativo.
1.1 La polizza assicurativa costituisce un contratto integrativo, direttamente collegato al contratto di pacchetto turistico, come risulta sia dalla prima pagina della polizza, su cui risulta, tra l'altro, il logo de ”, sia dal contenuto della polizza stessa nonché Controparte_2 dalla voce “ass. multirischi fino ad € 3.500,00”, presente nella fattura allegata dalla convenuta come proprio doc. 6. CP_2
1.2 A ciò non osta il fatto che la domanda principale riguardi appunto la richiesta di rimborso, collegata alla predetta polizza.
2. La domanda dei ricorrenti è in parte fondata e va accolta nei limiti che seguono.
3. Richiamato quanto esposto in ordine al contratto di pacchetto turistico e alla connessa garanzia risultante dalla polizza assicurativa n. 206570, in atti, è pacifico che i ricorrenti avevano appunto concluso un contratto di pacchetto turistico con il tour operator e che godevano della copertura assicurativa in forza della predetta polizza CP_2
Contro assicurativa, rilasciata dalla convenuta così come previsto dall'art. 34, comma 1, lett. h,
D.Lgs 79/2011, come modificato dal D.Lgs 62/2018, Codice del Turismo.
3.1 E' pacifico che i ricorrenti avevano personalmente sostenuto il distinto pagamento a margine dell'uno e dell'altro contratto. Contro
4. Del resto la circostanza che la compagnia assicurativa abbia, altrettanto pacificamente, effettuato dei pagamenti in favore dei ricorrenti in relazione al contratto di pacchetto turistico e alla (mancata) fruizione dei servizi previsti corrobora il superiore assunto sulla prestata garanzia assicurativa. Contro
5. In comparsa di risposta la convenuta ha dedotto, per quanto qui di interesse, che “… La predetta polizza rientra nella previsione di cui all'art. 34 lettera g) D.Lgs 62/2018
e trattasi di un contratto assicurativo per conto altrui, ex art. 1891 c.c., dove il diritto del terzo- beneficiario (attori) nasce così come lo aveva costituito lo stipulante ( con il CP_2
Contro promittente ( …” e che “… Il terzo (attori), che non è parte del contratto stipulato tra la
10 Contro e la (né in senso formale né in senso sostanziale) né lo diviene dopo aver CP_2 accettato (accettazione che, com'è pacifico, può risultare anche per facta concludentia) (Cass.
7398/96; Cass. 3115/95), si limita a ricevere gli effetti di un rapporto già validamente costituito ed operante, divenendo creditore di una prestazione che gli sarà dovuta dalla parte promittente, la quale è obbligata sia verso lo stipulante sia verso il terzo (Cass. 13661/92;
Cass. 1136/88) …”. Contro
6. Nel caso di specie, poiché non vi è contestazione da parte della convenuta sul fatto che i ricorrenti siano legittimati ad agire per far valere gli effetti della polizza e i diritti derivanti dalla garanzia assicurativa, non è necessario soffermarsi oltre sul punto.
7. Sempre in punto di fatto è altrettanto pacifico che nel caso di specie si verte nell'ipotesi di “interruzione viaggio”, atteso che la 'malattia' (definita in polizza come
“l'alterazione del proprio stato di salute, constatato da un'autorità medica competente, non dipendente da infortunio”), nel caso di specie da intendere come 'malattia acuta' (definita in polizza come “processo morboso -funzionale e organico- a rapida evoluzione con comparsa di sintomi e segni violenti in breve termine”), si è verificata, come documentalmente emerso, dopo la fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio, quando i ricorrenti erano appena arrivati in aereo in Islanda e durante la prima notte in albergo (18/8/2021).
8. Al riguardo, nella sezione 'Normativa comune alle garanzie', riportata nella predetta polizza prodotta da tutte le parti, era previsto al punto 1 ('Decorrenza – scadenza – operatività') che “Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e solo valide: … per
'Interruzione Viaggio', 'Assistenza in Viaggio e Pagamento delle spese di cura' …: dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità prevista dal contratto stesso;
….”
(cfr. doc. 4 di parte ricorrente;
doc. 3 della convenuta doc. 3 della convenuta CP_2
Contro
.
9. Tanto premesso, si osserva che in via principale i ricorrenti hanno chiesto, sul presupposto della mancata fruizione del pacchetto turistico a causa della ricordata malattia e della stipulazione della richiamata polizza assicurativa, il rimborso del costo di acquisto del richiamato pacchetto turistico e delle spese sostenute in conseguenza della malattia, con
11 accertamento della vessatorietà delle clausole di cui agli artt.
2.1 e 2.2. della predetta polizza assicurativa.
10. La predetta domanda, svolta nei confronti di entrambe le convenute, di cui è stata prospettata la responsabilità solidale, può essere esaminata solo nei confronti della compagnia di assicurazione e solo nei confronti della stessa è fondata, alla luce delle osservazioni che seguono, in conseguenza della mancata fruizione del pacchetto turistico e in funzione proprio della garanzia prestata in caso di 'interruzione del viaggio'.
11. In base alla predetta polizza era previsto all'art. 2 ('Interruzione Viaggio'), per quanto qui di specifico interesse, che nel caso in cui sia necessario Controparte_8 interrompere il viaggio in seguito ad: a) infortunio o malattia diagnosticata da un medico, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid 19, dell'assicurato o di un suo compagno di viaggio che comporti un ricovero di almeno 3 giorni e che impedisca la prosecuzione del viaggio;
b) quarantena dell'assicurato o di un suo compagno di viaggio, disposta durante il viaggio …; c) trasporto dell'assicurato, ricoverato a seguito di infortunio o malattia, incluse epidemie e malattie pandemiche come il Covid 19, ad un centro ospedaliero meglio attrezzato o al proprio domicilio in , richiesto dalle sue condizioni e organizzato CP_5 dalla Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto;
… rimborsa all'assicurato il pro rata della quota del viaggio non usufruito (esclusi i biglietti aerei/ferroviari/marittimi ecc. e le tasse di iscrizione). Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. Se per uno dei motivi di cui al punto a) e b) non fosse possibile all'assicurato il rientro (al) proprio domicilio nella data e con il mezzo inizialmente previsti, rimborsa all'assicurato le spese supplementari di albergo Controparte_8
(pasti e pernottamento) fino alla concorrenza di € 100.00 al giorno con il massimo di €
1.500,00; organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'assicurato fino al proprio domicilio in con il mezzo più adeguato (escluso comunque l'aereo sanitario), fino alla CP_5 concorrenza di € 1.000,00 per i viaggi all'estero e € 300,00 per i viaggi in Italia” (2.1 –
Oggetto) e che “ rimborso il pro rata del soggiorno non usufruito a Controparte_8 decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza, con le seguenti modalità: per il caso
12 previsto al punto “a e b” il rimborso è riconosciuto all'assicurato malato o infortunato e anche all'eventuale compagno di viaggio;
… Il rimborso riguarda la sola quota di soggiorno (in caso di tours l'intero servizio, con esclusione dei voli di andata e ritorno). Ai fini del calcolo del pro rata si precisa che il giorno in cui è effettuato il viaggio di ritorno e quello originariamente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno. Nessun rimborso è previsto qualora il rientro sanitario o il rientro anticipato o il trasporto o il ricovero ospedaliero dell'assicurato non siano organizzati dalla Centrale Operativa” (2.2 –
Disposizioni e limitazioni').
11.1 Al successivo art. 4 ('Assistenza in viaggio e pagamento spese di cura') è prevista la disciplina in tema di prestazioni erogabili (art. 4.1.1) e di pagamento diretto o rimborso delle spese di cura (art. 4.1.2).
12. Va premesso che non vi è contestazione sul fatto che i ricorrenti si siano attenuti alla procedura prevista in polizza per quanto atteneva alle dovute segnalazioni alla centrale Contro operativa di alle necessarie autorizzazioni.
12.1 La contestazione riguarda, come si vedrà, la possibile ricomprensione di alcune pretese creditorie nell'ambito della garanzia accordata.
13. In punto di fatto, pacificamente emerso l'arrivo dei ricorrenti all'aeroporto di
VI (Islanda) il 18/8/2021 e il rientro in Italia con un volo del 23/8/2021, è documentalmente emersa -si tratta comunque di circostanza non contestata- la malattia, qualificabile come 'acuta', accorsa alla ricorrente , cui è stato diagnosticato un aborto CP_1 spontaneo, come accertato dal locale ospedale (University Hospital of Iceland), ove la ricorrente si era recata in visita nelle giornate del 19, 20 e 21 agosto (cfr. docc. 5, 6 e 7 di parte ricorrente), senza che si provvedesse al ricovero ospedaliero.
14. In particolare, dopo appunto la diagnosi di aborto spontaneo in data 19/8/2021 (cfr. doc. 5: referto in lingua inglese, ma chiaramente intelligibile) -sul punto va ricordato che obbligatorietà dell'uso della lingua italiana (art. 122 c.p.c.) non riguarda la produzione documentale e che non è obbligatoria la nomina di un traduttore (cfr. Cass. 5200/2025)-, in data 21/8/2021 la ricorrente era stata consigliata di ritornare in Italia per essere esaminata dal
13 ginecologo di fiducia e per continuare la terapia (cfr. doc. 7 di parte ricorrente), rientro pacificamente avvenuto in data 23/8/2021.
14.1 Non vi è contestazione fra le parti su detti dati fattuali né sulle condizioni della ricorrente, così come sul cambio fra euro e corona islandese, di cui infra.
15. I ricorrenti hanno pertanto richiesto, alla luce della predetta polizza e della garanzia invocata, il rimborso del costo del pacchetto turistico “Fly & Drive Islanda Classic
Circle Tour” pari ad € 5.449,00 e delle spese sostenute, come riportato al punto 20 del ricorso,
e precisamente “… € 468,96 …, pari a 69161,00 ISK (corona islandese) per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík …; € 48,75
…, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese) per le spese di vitto sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno forzato dal 19 al 21 agosto 2021 presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel …”; € 82,41 …, pari a 12193,00 ISK
(corona islandese) per le spese di trasporto sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno verso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík …; € 393,11 … per l'acquisto dei biglietti del volo di ritorno anticipato in Italia del 23 agosto 2021 …; € 461,65
… per le spese mediche/sanitarie sostenute al rientro in Italia … . Per un importo complessivo pari ad € 6.903,88 …”, importo comunque da ridurre, come sempre indicato in ricorso, ad €
6.070,92 per effetto della detrazione dell'importo di € 832,96 già ricevuto dall'assicurazione in data 29/10/2021.
15.1 In comparsa conclusionale è stato ribadito dai ricorrenti che la somma di € 832,96, di cui € 393,11 per il rimborso del biglietto di volo di rientro in Italia ed € 439,85 a titolo di rimborso (parziale) delle spese mediche presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík, non era oggetto di causa, in quanto già portati in detrazione.
15.2 Osserva il Giudice che al punto 20 del ricorso sono state riportate tutte le somme asseritamente da rimborsare, ivi compreso il costo dei biglietti del volo di rientro e il rimborso delle spese mediche sostenute in Islanda e che poi nelle conclusioni in ricorso è stata peraltro richiesta solo la minor somma, operata la detrazione delle somme ricevute prima dell'introduzione del giudizio.
14 16. In comparsa conclusionale è stato riconosciuto dai ricorrenti l'ulteriore pagamento Contro di € 1.684,57, versato dalla convenuta in data 23/2/2022, dopo l'iscrizione a ruolo del ricorso introduttivo (15/2/2022), ma asseritamente senza imputazione alle voci oggetto di causa. Contro
17. Sul punto è bene rilevare che tutte le somme versate dalla convenuta ai ricorrenti devono essere prese in considerazione e portate in detrazione e che la circostanza che alcune somme possano essere state versate dopo il deposito del ricorso può rilevare nella regolamentazione del regime delle spese di lite, ma di certo non può portare a non tenerne conto ai fini della determinazione del quantum debeatur.
18. Per quanto riguarda la questione relativa alla lamentata limitazione della garanzia assicurativa, di cui all'art. 2.1, e al riferimento ai 'tre giorni di ricovero', nel rilevare che a Contro tutto concedere legittimata a far valere le limitazioni di polizza sarebbe la convenuta e non anche la convenuta osserva il Giudice, a latere della constatazione che la CP_2 ricorrente si è recata per tre giorni di seguito in ospedale (19, 20 e 21 agosto) e che non potrebbe subire le conseguenze del fatto che, nonostante il sofferto aborto spontaneo e per il riferito rischio Covid 19, non sia stata ricoverata nella struttura ospedaliera islandese, che assume decisivo rilievo la condotta della compagnia di assicurazioni che in ogni caso, sia pure in parte, ha dato attuazione alla garanzia assicurativa, che qui ci occupa.
19. Sul punto è condivisibile quanto allegato in comparsa conclusionale dai ricorrenti Contro sul fatto che “… La infatti, dal momento della denuncia, non ha mai considerato il ricovero ospedaliero come condicio sine qua non ai fini del rimborso delle spese sostenute e dell'ulteriore importo di € 1.685,00 circa, versato in seguito all'introduzione del giudizio, senza alcuna causale, a riprova anche della vessatorietà di tale clausola …”. Contro 19.1 Se pertanto la stessa ispirandosi evidentemente al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede oggettiva in sede di esecuzione del contratto (artt. 1175 e 1375 c.c.), ha provveduto ad eseguire dei pagamenti, in relazione alla garanzia assicurativa connessa al predetto pacchetto turistico e in relazione alle doglianze dei ricorrenti, e quindi ha ritenuto, sia pure in parte, fondate e accoglibili le domande di rimborso, è intuitivo che la clausola di
15 limitazione in parola, legata ai 'tre giorni di ricovero', non è stata ritenuta operativa e quindi tale da impedire l'accoglimento, sia pure in parte, delle pretese di rimborso. Contro 19.2 Se fosse stata operativa detta limitazione la convenuta non avrebbe corrisposto alcuna somma in relazione ai fatti di causa e all'invocata garanzia di cui alla richiamata polizza.
20. In conclusione, in base alle risultanze di causa e alla ragione più liquida, la polizza deve ritenersi pienamente operativa e non soggetta ad alcuna limitazione in relazione ai richiamati 'tre giorni di ricovero'.
20.1 Risulta pertanto assorbita ogni questione sulla vessatorietà o meno della clausola in parola. Contro
21. A fronte delle richieste di rimborso dei ricorrenti la convenuta per quanto qui di specifico interesse, ha allegato, come è dato leggere in comparsa di risposta (a pag. 6, punti
3-6), che “ … il personale della Centrale Operativa, contattato dagli attori durante il soggiorno in Islanda, forniva agli stessi tutta l'assistenza prevista e richiesta, confermava che la polizza prevedeva: il rimborso delle spese mediche di malattia affrontate dai viaggiatori durante il viaggio con l'applicazione della franchigia di € 25,00; il rimborso del costo dei voli di rientro;
il pro-rata della quota di viaggio non usufruito, esclusi i biglietti aerei, le tasse di iscrizione ed il costo della polizza;
il rimborso delle spese mediche affrontate al rientro in se l'evento CP_5 che le ha originate è un infortunio e non in caso di malattia e non prevedeva le spese di vitto e Contro di trasporto in caso di rientro anticipato …”; che “… la ricevuta dagli attori la documentazione relativa alle spese mediche affrontate in Islanda (€ 464,85) e relativa al costo dei biglietti aerei per il rientro anticipato (€ 393,11), in data 29.10.2021 rimborsava agli stessi la somma di € 832,96 pari al costo dei biglietti aerei ed alle spese mediche, al netto dello Contro scoperto di € 25,00 …”; che “… la informava gli attori che il mancato indennizzo del pro-rata del soggiorno non usufruito, così come previsto dalle condizioni contrattuali, era giustificato dalla mancata allegazione della documentazione di viaggio con l'indicazione dei costi dei vari servizi inclusi nel pacchetto turistico …” e che “… il 23.02.2022, ricevuta la documentazione di viaggio … e le ulteriori informazioni direttamente dall'organizzatore Contro
la effettuava in favore degli attori il rimborso di € 1.685,00 (a mezzo CP_2
16 bonifico n.ro CRO 2202221034119010480160001600IT98196), pari al pro-rata della quota di viaggio non usufruito, così come previsto dalle condizioni contrattuali e così determinato: €
4.553,30 (costo del pacchetto) – 1.035,30 (costo dei biglietti aerei) – 216 (tasse aeroportuali)
– 214 (costo polizza) – 140 ( tasse iscrizione) = 2.948,00 (costo del solo soggiorno) : 7 (durata del viaggio) = 421,15 x 4 (giorni di viaggio non goduto dal 24 al 27 agosto) = 1.685,00 …”.
22. Orbene, richiamata la previsione dell'art. 2 e il previsto rimborso, in caso di interruzione del viaggio, del “… pro rata della quota di viaggio non usufruito …”, si osserva, in ordine al richiesto rimborso dell'intero costo del pacchetto turistico, che i ricorrenti hanno sostenuto la spesa di € 5.449,00 (cfr. doc. 3 di parte ricorrente: fattura di acquisto).
23. Nel caso di specie, essendo processualmente emerso che la malattia acuta della ricorrente si è verificata immediatamente dopo l'arrivo in Islanda e che né la CP_1 ricorrente, interessata dalla malattia, né il coniuge hanno potuto in alcun modo e anche solo per breve tempo godere dei servizi, ricompresi nel pacchetto, è conseguenziale che gli stessi hanno diritto al rimborso dell'intero costo del pacchetto, salve le decurtazioni contrattualmente previste, di cui si dirà.
24. Attesa la funzione di riposo e svago della vacanza, è evidente che non può essere preso in considerazione il mero dato formale -o meglio cronologico- della permanenza dei ricorrenti in Islanda per alcuni giorni, in quanto appunto, stanti i pacifici gravi eventi sanitari che hanno fisicamente e mentalmente colpito i ricorrenti, appare difficile anche solo ipotizzare che i giorni passati in Islanda fra albergo e ospedale possano essere considerati come giorni di godimento del viaggio e di fruizione dei servizi previsti nel pacchetto, come risultanti dal programma del viaggio prodotto in atti.
25. Stante il richiamo, contenuto nel citato art. 2 della polizza, al fatto che “… Ai fini del calcolo del pro-rata si precisa che il giorno di interruzione del soggiorno e quello inizialmente previsto per il rientro sono considerati come un unico giorno …”, si desume che il calcolo della quota viaggio non usufruito deve appunto essere effettuato con riferimento ai giorni di mancato godimento dei servizi previsti nel pacchetto, in conseguenza appunto dell'evento interruttivo.
17 Contro 26. Si tratta a ben vedere delle modalità di calcolo osservate dalla convenuta che ha preso in considerazione -peraltro non condivisibilmente- i pretesi residui giorni di mancato godimento del pacchetto (dal 24 al 27 agosto), a seguito del rientro dei ricorrenti in (cfr. CP_5 precedente paragrafo 21).
27. Richiamati i dati di fatto emersi, non è peraltro ipotizzabile alcuna decurtazione, Contro come appunto prospettato dalla convenuta e quindi alcun differente calcolo pro rata, che invero presupporrebbe un qualche giorno di godimento del viaggio e dei servizi previsti, in realtà mai avvenuto.
28. Dunque punto di partenza è l'intero costo del pacchetto, pari ad € 5.449,00. Contro 28.1 La convenuta ha fatto riferimento ad un costo di € 4.553,30, ma i ricorrenti, come da documentazione prodotta, hanno fatto riferimento ad un costo del pacchetto, leggermente inferiore, pari ad € 5.449,00 e quest'ultimo va preso in considerazione, come da documentazione prodotta dagli stessi ricorrenti.
29. La polizza prevede l'esclusione dal rimborso del costo dei biglietti e delle tasse di iscrizione, che devono essere detratti dal costo del pacchetto e dal relativo rimborso.
30. Va pertanto decurtato il costo dei biglietti del volo di andata in Islanda, avendo invero i ricorrenti goduto del servizio e avendo allegato che i problemi fisici erano iniziati all'arrivo in hotel dopo il volo e l'arrivo in Islanda (cfr. ricorso al punto 4: “All'arrivo in hotel, la signora accusava forti dolori e predite di sangue anomale, che persistevano CP_1 fino all'alba …”). Contro
31. La convenuta ha fatto riferimento all'importo, da detrarre per costo dei biglietti aerei, di € 1.035,30, anche se, come risulta dall'esame dei biglietti aerei (andata e ritorno) prodotti dalla convenuta come proprio doc. 4, la somma sarebbe pari ad € CP_2
1.097,32 (€ 548,66 x 2). Contro 32. Trattandosi di somma da portare in detrazione e avendo la convenuta indicato contra se una somma inferiore, va presa in considerazione appunto la somma di € 1.035,30, trattandosi di soluzione più favorevole per i ricorrenti e appunto meno favorevole per la Contro convenuta che ha indicato detto importo inferiore.
18 33. Vanno altresì decurtati, come da polizza, il costo delle tasse aeroportuali (€ 216,00), il costo della polizza assicurativa (€ 214,00) e la tassa di iscrizione (€ 140,00).
33.1 Si tratta di importi ricavabili dalla pag. 9 del programma di viaggio (pratica n.
895333), prodotto dai ricorrenti come doc. 1 e dalla convenuta come proprio doc. 2. CP_2
34. In conclusione per il rimborso del costo del pacchetto turistico non usufruito andrebbe riconosciuta ai ricorrenti la complessiva somma di € 3.843,70 (€ 5.449,00 - €
1.035,30 - € 216,00 - € 214,00 - € 140,00).
35. Per quanto riguarda le ulteriori voci di rimborso, richieste dai ricorrenti, valgono le seguenti osservazioni.
35.1 Per quanto riguarda la somma di € 468,96, pari a 69.161,00 ISK (corona islandese) per le spese mediche/sanitarie sostenute presso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík nella giornata del 19/8/2021 è stata prodotta conferente documentazione (cfr. doc. 9 di parte ricorrente).
35.1.1 Peraltro, avendo i ricorrenti ammesso di aver ricevuto (cfr. doc. 13 di parte ricorrente) la somma di € 439,85 (operata la riduzione per franchigia di € 25,00) a titolo di rimborso delle spese sanitarie pagate in Islanda, è possibile riconoscere, in difetto di altre prove documentali su ulteriori spese sanitarie sostenute in Islanda, la somma di € 29,11 (€
468,96 - € 439,85).
35.2 Per quanto riguarda la somma di € 48,75, pari a 7.215,00 ISK (corona islandese), per le spese di vitto sostenute per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità durante il soggiorno dal 19 al 21 agosto presso la camera del Reykjavík Natura Icelandair Hotel risulta anche in questo caso la produzione di conferente documentazione fiscale (cfr. citato doc. 9 di parte ricorrente).
35.2.1 Si tratta di importo dovuto alla luce dell'art.
2.1 per mancato rientro nel domicilio in nella data inizialmente prevista. CP_5
35.3 Per quanto riguarda l'importo di € 82,41, pari a 12.193,00 ISK (corona islandese) per le spese di trasporto asseritamente sostenute dal 19 al 21 agosto 2021 per il tragitto andata/ritorno verso l'University Hospital of Iceland di Reykjavík, si osserva che detto importo, pur risultante dalla prodotta documentazione fiscale (cfr. citato doc. 9 di parte
19 ricorrente), non può essere riconosciuto, in quanto si è al di fuori della previsione di cui al citato art. 2.1.
35.4 Per quanto riguarda le spese mediche/sanitarie sostenute dalla ricorrente al rientro in (€ 461,65), pur risultanti dalla documentazione prodotta dai ricorrenti (cfr. doc. 10), si CP_5 osserva che nulla è dovuto, in quanto al punto 4.1.2 dalla polizza è previsto che
[...]
, previa autorizzazione della centrale operativa, provvede: al rimborso o Controparte_8 pagamento delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica;
al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di per spese mediche e/o farmaceutiche Controparte_8
d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici …” e che “ provvede altresì, entro Controparte_8 il limite massimo assicurato: al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro …”.
35.4.1 Orbene, nel primo caso non vi è alcun riferimento alle spese mediche sostenute dopo il rientro in , mentre nel secondo caso, pur essendovi un tale riferimento, la norma CP_5 si riferisce espressamente all'infortunio, tale è “l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea” (cfr. polizza: definizioni), e non anche alla malattia, della cui definizione già si è detto. Contro 35.4.1.1 Sul punto sono condivisibili le allegazioni e deduzioni della convenuta riportate nel richiamato punto 3 della comparsa di risposta.
35.4.1.2 Del resto il riferimento al rientro in Italia nell'uno e non nell'altro caso è chiaramente indice di una differente disciplina.
35.5 Nulla è ulteriormente dovuto a titolo di rimborso del costo dei biglietti del volo di rientro (€ 393,11), in quanto pacificamente si tratta di spesa già rimborsata, come ammesso in
20 ricorso e come risultante dalla comunicazione del 27/10/2021, prodotta dagli stessi ricorrenti
(cfr. doc. 13 di parte ricorrente).
36. Dunque i ricorrenti avevano diritto, in forza della richiamata polizza, al pagamento della residua somma di € 3.921,56 (€ 3.843,70 + € 29,11 + € 48,75), già decurtati appunto gli importi ricevuti prima dell'introduzione del giudizio per spese mediche in Islanda e per il volo di rientro in . CP_5
37. Premesso che -come detto- già si sono prese in considerazione le somme versate da Contro rima del deposito del ricorso, è pacifico, in quanto ammesso dagli stessi ricorrenti, che Contro in data 23/2/2022 la convenuta ha versato ai ricorrenti l'ulteriore somma di € 1.684,57, che deve pertanto essere portata in detrazione, come peraltro riconosciuto dagli stessi ricorrenti nelle conclusioni riportate in comparsa conclusionale (cfr. capo 4 delle conclusioni:
“… condannare … a corrispondere … l'importo totale di € 6.070,92 … -a cui detrarre l'importo di € 1.684,57 già ricevuto dalla titolo di rimborso …”). CP_3
38. In parziale accoglimento della domanda svolta dai ricorrenti in via principale la Contro convenuta va condannata al pagamento, in favore dei ricorrenti e in relazione alla richiamata polizza assicurativa, della complessiva residua somma di € 2.236,99 (€ 3.921,56 -
€ 1.684,57).
39. Per quanto riguarda i richiesti interessi moratori, valgono le seguenti osservazioni.
40. Come discorso di carattere generale, va ricordato che il creditore ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora fino alla data di introduzione del giudizio e poi, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, ha diritto alla liquidazione degli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. in relazione al D.Lgs 231/2002) appunto dalla data di proposizione della domanda giudiziale fino al saldo effettivo.
40.1 Dunque, avuta a mente l'applicazione generale dell'art. 1284, comma 4, c.c. (cfr.
Cass. 61/2023; Cass. 7677/2025) e ricordata la necessità della specifica indicazione della natura degli interessi riconosciuti (cfr. Cass. SU 12449/2024), è necessario verificare di volta in volta la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento degli interessi maggiorati.
21 41. Tornando al caso di specie, preliminarmente va ricordato che alla data di introduzione del giudizio il credito dei ricorrenti era pari ad € 3.921,56 e che il credito si è ridotto appunto ad € 2.236,99 dopo il versamento dell'ulteriore importo di € 1.684,57 in data
23/2/2022, dopo quindi l'introduzione del giudizio.
42. Pertanto sull'originaria somma dovuta di € 3.921,56 sono dovuti gli interessi al tasso legale (art. 1284, comma 1, c.c.) dalla messa in mora (7/12/2021) fino all'1/2/2021 e, in mancanza di determinazione convenzionale degli interessi, sono dovuti gli interessi al tasso legale maggiorato (art. 1284, comma 4, c.c. e D.Lgs 231/2002) dal 2/2/2022 (data di deposito del ricorso introduttivo) fino 23/2/2022; inoltre dal 24/2/2022 detti interessi maggiorati sono dovuti sulla residua somma, ancora dovuta, di € 2.236,99 fino al saldo effettivo.
42.1 Per quanto riguarda il dies a quo si prende in considerazione la data (7/12/2021) di Contro ricezione da parte della convenuta della pec di messa in mora (cfr. doc. 12 di parte ricorrente: diffida del 7/12/2021 a mezzo pec del 7/12/2021 ore 15.37).
42.2 Per quanto riguarda il dies a quo dell'applicazione degli interessi legali maggiorati, nel ricordare che detti interessi sono dovuti “… dal momento in cui è proposta domanda giudiziale …”, va ribadito che nel caso di domanda introdotta con ricorso, come nel caso che qui ci occupa, va presa in considerazione la data di deposito del ricorso -più in particolare, stante il deposito telematico, va preso in considerazione il momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia e quindi viene emessa la c.d. seconda PEC, ex art. 16 bis, comma 7, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221/2012, e ss.mm. (arg. ex
Cass. 17328/2019; Cass. 69/2025)- e non la successiva data di effettiva iscrizione a ruolo del ricorso da parte della Cancelleria (arg. ex Cass. 1366/2018; Cass. 18564/2015).
42.3 Si è dovuto prendere in considerazione -come detto- anche l'avvenuto pagamento della somma di € 1.684,57 in data 23/2/2022, dopo l'introduzione del giudizio e quindi dopo la proposizione della domanda.
43. In relazione alla domanda svolta in via principale, va rigettata la domanda di condanna della convenuta CP_2
22 44. Poiché la domanda svolta in via principale attiene alla garanzia assicurativa e ai rimborsi dovuti in base alla predetta polizza, relativa al contratto di pacchetto turistico, non è possibile accogliere la richiesta condanna, in via solidale, della convenuta che non CP_2
è parte del contratto assicurativo, connesso al contratto di pacchetto turistico.
45. Al riguardo si osserva, premesso che la stessa parte ricorrente ha escluso qualsiasi ipotesi di inadempimento in capo alla convenuta in relazione al contratto di CP_2 pacchetto turistico, che ogni deduzione, svolta da parte ricorrente nei confronti della predetta convenuta e in relazione alle obbligazioni assunte in qualità di tour operator, attiene alla domanda subordinata, che, in quanto tale, non può essere esaminata, atteso l'accoglimento della domanda svolta in via principale.
46. Nella comparsa conclusionale dei ricorrenti (a pag. 26 di 40) è dato leggere che
“… la fattispecie oggetto del presente giudizio ha ad oggetto l'interruzione del pacchetto turistico a causa di un evento imprevedibile, la cui disciplina è contenuta nel 4° comma dell'art. 41 del Codice del Turismo, non negli altri commi del medesimo articolo, citati da controparte …”, ma al riguardo il richiamato art. 41, comma 4, del D.Lgs 79/2011, non interessato in parte qua da successive modifiche, prevede espressamente che “… In caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell'inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare”.
46.1 Si tratta pertanto di fattispecie non ricorrente nel caso che qui ci occupa, in quanto l'art. 41, comma 4, del D.Lgs 79/2011 Codice del Turismo, richiamato da parte ricorrente a sostegno della domanda svolta nei confronti della convenuta e a sostegno della CP_2 prospettata responsabilità solidale, si riferisce all'ipotesi in cui non vi sia ancora stato l'inizio del pacchetto turistico, con conseguente diritto del viaggiatore di recedere dal contratto di pacchetto turistico e di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.
46.2 In comparsa conclusionale, sempre a proposito della prospettata responsabilità solidale della convenuta la parte ricorrente ha ulteriormente dedotto che “… Nel CP_2
23 caso di specie, l'art. 2 (interruzione viaggio), paragrafo 2.1, lett. a) della polizza assicurativa Contro sottoscritta con riporta, nella sostanza, il medesimo contenuto della disposizione di cui all'art. 41, 4° comma del D.Lgs. n. 79/2011 sopra richiamato …” e che “… Entrambi, infatti, prevedono che l'Organizzatore, da un lato (obbligato per legge e per contratto) e la compagnia assicuratrice, dall'altro (obbligata per contratto) assistano il viaggiatore/assicurato in caso d'interruzione del viaggio per infortunio o malattia, rimborsandogli la quota del viaggio non usufruito …”, con l'asserita conseguenza che, “… pur con diverse modalità, entrambe le
Convenute sono responsabili in solido della stessa obbligazione …” (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice, a pag. 34 di 40).
46.3 Peraltro, in base alla ragione più liquida, va ribadito, anche a voler ammettere che la solidarietà passiva non è di per sé esclusa dalla diversità del titolo (contrattuale e/o extracontrattuale) di responsabilità e anche in presenza di distinti contratti inadempiuti (cfr.
Cass. 24405/2021; Cass. 7618/2010), che nel caso di specie si è al di fuori della richiamata fattispecie dell'art. 41, comma 4 D.Lgs. n. 79/2011, in quanto l'invocata garanzia assicurativa Contro per 'interruzione del viaggio', fatta valere nei confronti della convenuta presuppone che appunto il viaggio abbia già avuto inizio, mentre la fattispecie, di cui al richiamato art. 41, comma 4, presuppone che la tutela del viaggiatore nei confronti del tour operator abbia luogo
“… prima dell'inizio del pacchetto …”.
47. Le prove costituende richieste dalla convenuta sono superflue alla luce CP_2 della documentazione prodotta, delle allegazioni e deduzioni delle parti, di cui si è dato conto, nonché delle argomentazioni precedentemente svolte.
47.1 Correttamente le stesse non sono pertanto state ammesse.
48. Alla luce delle risultanze di causa, va in parte accolta la domanda svolta in via Contro principale dai ricorrenti nei confronti della convenuta mentre va rigettata la domanda svolta in via principale dai ricorrenti nei confronti della convenuta CP_2
49. Risulta assorbito l'esame della domanda svolta dai ricorrenti in via subordinata.
49.1 Risulta analogamente assorbita ogni altra questione in fatto e in diritto, anche in ordine alla fondatezza o meno della domanda di garanzia svolta dalla convenuta nei CP_2
Contro confronti della convenuta
24 50. Va rigettata la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c., già prospettata dalla parte ricorrente nella nota di trattazione scritta, depositata in data 14/11/2023, e reiterata con la comparsa conclusionale, attesa la mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005;
Cass. 18169/2004).
50.1 Non si ritiene invece di esercitare il potere sanzionatorio di cui al richiamato art. 96, comma 3, c.p.c.. Contro 51. In relazione al rapporto processuale fra i ricorrenti e la convenuta le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della convenuta stessa.
51.1 Si è proceduto, alla luce del DM 147/2022, alla somma degli importi fra il minimo e il medio relativi alle quattro fasi dei 'giudizi di cognizione innanzi il tribunale' e allo scaglione '1.101-5.200', tenuto conto della natura e del valore (accertato) della controversia della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dal difensore della parte ricorrente nonché dell'istruttoria solo documentale.
51.2 Assume inoltre rilievo anche il fatto che il pagamento dell'ulteriore importo di €
1.684,57, portato in detrazione, è avvenuto dopo il deposito del ricorso introduttivo.
51.3 Dando continuità alla propria giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96
c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite (arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
52. In relazione invece al rapporto processuale fra i ricorrenti e la convenuta CP_2 la decisione solo sulla domanda svolta in via principale, relativa al rapporto assicurativo, e il conseguente mancato esame della domanda in via subordinata, relativa al contratto di pacchetto turistico, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite in parte qua.
53. Per quanto riguarda, da ultimo, “… la richiesta, già formulata nelle precedenti note difensive, di accertare e dichiarare le frasi pronunciate dall'Avv. Savasta Fiore nella comparsa di risposta come offensive nei confronti della sig.ra e del sig. procedere alla CP_1 Pt_1 cancellazione delle stesse e assegnare agli OR una somma a titolo di risarcimento del danno
25 morale subito in conseguenza delle predette frasi, valutata secondo equità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 c.p.c. …” (cfr. comparsa conclusionale die ricorrenti), si osserva che si è fatto riferimento alle frasi contenute a pag. 26 della comparsa di risposta della convenuta e, da ultimo, riportate a pagg. 16 e 17 della comparsa conclusionale dei ricorrenti. CP_2
53.1 In particolare a pag. 26 della comparsa di risposta della convenuta è dato CP_2 leggere che “… La condotta della esponente, come evidenziato, è risultata assolutamente conforme agli impegni contrattuali assunti …”; che “… Di contro, la possibilità di un aborto verificatosi nel momento immediatamente successivo l'aver affrontato un viaggio e, quindi, sopportato i vari “step” ad esso prodromici (sollevamento bagagli, possibilità di code e attese prima dell'imbarco, stanchezza e fattori stressanti tipici di ogni viaggio, ecc. …) inducono a denotare il fattore di rischio assunto quale circostanza prevedibile …”; che “… Tale assunto rileva ancor di più se si considera la sequenza temporale degli eventi, avendo la Signora
intrapreso il viaggio in stato di gravidanza e, quindi, in una situazione fisiologica di CP_1 per sé già a rischio …”; che “… Peraltro, giova rilevare come l'acquisto del pacchetto di viaggio sia avvenuto solo 14 giorni prima la data della partenza (avvenuta il 18.08.2021) e come, quindi, le Controparti abbiano potuto valutare consapevolmente le possibili conseguenze legate all'affrontare un viaggio in siffatte condizioni, assumendone i relativi rischi …” e che “… Ne consegue, quindi, come l'evento occorso alla Signora non CP_1 possa determinare un totale danno in capo al il quale ha ad oggi subito non CP_9 solo la conseguenza di aver visto sfumare il proprio utile, ma ha subito altresì un danno, rappresentato da tutti i costi sovra descritti …”.
54. Al riguardo, al di là del fatto che, come allegato dai ricorrenti, lo stato di gravidanza poteva non essere conosciuto dalla ricorrente, atteso che, come risulta dal certificato medico dalla visita del 19 agosto, la gestazione era intorno alle cinque settimane (cfr. doc. 5 di parte ricorrente), osserva il Giudice che le allegazioni del legale della convenuta non CP_2 sono comunque offensive o sconvenienti né estranee ai fatti di causa.
54.1 Dunque non può essere accolta l'istanza di cancellazione di frasi della comparsa di risposta della convenuta CP_2
54.2 Va conseguentemente rigettata anche la connessa domanda risarcitoria.
26 55. Analogamente da rigettare è la 'contro istanza' ex art. 89 c.p.c. del procuratore della convenuta in relazione alla predetta istanza dei ricorrenti ex art. 89 c.p.c. (cfr. CP_2 memoria di replica: “… Dette affermazioni, infatti, oltre a risultare oltremodo irrispettose nei confronti dello Scrivente, esulano in ogni caso dalla funzione difensiva (non essendo pertinenti alle circostanze di causa e non essendo certamente di supporto alle difese avversarie, trattandosi di un mero “attacco”, diretto e personale, all'integrità morale e di pensiero della presente Difesa). Circostanza, questa, per la quale si domanda fin d'ora la cancellazione delle suddette dichiarazioni da tutti gli scritti difensivi depositati dagli odierni
OR …”).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• in parziale accoglimento della domanda, svolta dai ricorrenti e Parte_1 CP_1
in via principale, condanna la convenuta
[...] [...]
(già Controparte_10 Controparte_6
) al pagamento, in favore dei ricorrenti stessi e in base alla richiamata
[...] polizza assicurativa n. 206570, della complessiva residua somma di € 2.236,99, oltre agli interessi moratori come indicato in motivazione;
• rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. dei ricorrenti;
• condanna la predetta convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore dei ricorrenti, in € 1.700,00 a titolo di compensi professionali ed € 146,00 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
[..
• rigetta la domanda svolta dai ricorrenti in via principale nei confronti della convenuta
Controparte_2
• dichiara assorbita ogni altra domanda;
• compensa integralmente le spese di lite fra i ricorrenti e quest'ultima società;
• rigetta ogni contrapposta istanza ex art. 89 c.p.c..
Così deciso a Roma, il 2/8/2025
il Giudice dott. Francesco Remo Scerrato
27