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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. 9210/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9210/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Galileo Ferraris n. 35, Torino, presso lo studio dell'avv.
ODDO ALONGI RITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIANEZZA il 22/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 20.11.2009 e , il 30.08.2015. PE Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi non hanno unità immobiliari in comproprietà e che gli stessi di comune accordo hanno trasferito reciprocamente le proprie residenze, quanto alla Sig.ra Parte_1 unitamente alle figlie in Pianezza, Via Ducale n. 4, e quanto al Sig. in Parte_2
Alpignano, Via Givoletto n. 27.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
DISPONE l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma sita in Pianezza Via Ducale n. 4; per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie PE e , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune Per_2 accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le e aspirazioni delle stesse.
DISPONE che, dati gli impegni lavorativi ricoperti da entrambi i ricorrenti ed in considerazione del rispetto dei relativi ruoli genitoriali e dell'aiuto reciproco che intendono, nonostante la separazione, reciprocamente prestarsi, ritenendo il diritto- dovere di entrambi i genitori di accudire, educare e seguire i figli ed il corrispondente diritto – dovere dei figli di passare equamente il proprio tempo con ciascuno dei due genitori, i Sig.ri e hanno valutato che il Parte_1 Parte_2 precipuo interesse dei loro figli è attuato con la suddivisione al cinquanta per cento ( 50)% - come fino ad ora per quanto possibile è stato già attuato- il tempo che ciascun genitore trascorrerà con le figlie e così da garantire alla prole la continuità dell'educazione e del rapporto con PE Per_2 entrambi i genitori, nonché la continuità delle abitudini e dei ritmi di vita fino ad oggi acquisiti. I figli minori trascorreranno alternativamente con ognuno dei due genitori, il periodo che va da domenica prima di cena a domenica prima di cena nel corso dell'anno solare;
durante la settimana che le bambine trascorreranno con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé due (
2) giorni a settimana, staranno con la madre il martedì e il giovedì mentre rimarranno con il padre il lunedì ed il mercoledì (salvo diverso accordo a seguito di impegni lavorativi degli stessi) dell'uscita dalle rispettive scuole fino a dopo cena quando verranno riaccompagnati a dormire presso il genitore del quale sono collocati per l'intera settimana;
durante l'estate i figli trascorreranno quindici (15) giorni continuativi con ciascuno dei due genitori, previ accordi da prendersi entro la fine del mese di maggio;
i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, ad anni alterni, invece la vacanze natalizie saranno trascorse dal 26 al 31 dicembre con la mamma e dal 1° gennaio al 6 gennaio con il papà, sempre ad anni alterni, a partire dall'anno 2022; le festività pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori di modo che il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo siano trascorsi dai figli alternativamente con uno dei due genitori;
i compleanni e le ricorrenze familiari saranno trascorse dai figli a pranzo con la mamma e a cena con il papà, ad anni alterni;
il tutto, salvo diversi accordi estemporanei dei genitori;
entrambi i coniugi dichiarano la propria totale reciproca disponibilità a tenere presso di sé il figli all'occorrenza.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il consenso all'effettuazione di viaggi e vacanze all'estro dei figli con l'altro genitore e il disbrigo delle conseguenti pratiche burocratiche.
DISPONE che, poiché le figlie trascorreranno periodi di pari durata con ciascuno dei due genitori, allo stato attuale, non è previsto alcun contributo a titolo di mantenimento delle stesse;
i genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle minori e ciascuno per la quota del 50% alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche ( relative a tasse e rette scolastiche, mensa, materiale didattico, libri e cancelleria, ripetizioni, abbonamenti ai trasporti) necessari per le figlie ( eventuali iscrizioni a scuole private devono essere preventivamente concordate tra i genitori); allo stesso modo saranno a carico dei genitori, per la quota del 50% ciascuno, purché previamente concordate, le spese ludico- ricreative ( a titolo puramente esemplificativo: gite scolastiche, abbonamenti a corsi sportivi ed a corsi di musica etc, abbonamenti a palestre, piscine, vacanze studio, motorino, biciletta, abbigliamento e attrezzature sportive) relative alle figlie fino al raggiungimento della indipendenza economica delle stesse.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato con separato accordo ogni restante rapporto patrimoniale tra di loro esistente e di essere, allo stato attuale, economicamente indipendenti ed autosufficienti di modo che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di vicendevole mantenimento in quanto sono entrambi in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanze di convivenza matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9210/2024 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in Corso Galileo Ferraris n. 35, Torino, presso lo studio dell'avv.
ODDO ALONGI RITA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in PIANEZZA il 22/07/2007.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA (atto n. 26 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2007).
Dal matrimonio sono nate le figlie: il 20.11.2009 e , il 30.08.2015. PE Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 19.04.2023.
Con ricorso depositato il 08/04/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIANEZZA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i coniugi non hanno unità immobiliari in comproprietà e che gli stessi di comune accordo hanno trasferito reciprocamente le proprie residenze, quanto alla Sig.ra Parte_1 unitamente alle figlie in Pianezza, Via Ducale n. 4, e quanto al Sig. in Parte_2
Alpignano, Via Givoletto n. 27.
PRENDE ATTO che i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente al mantenimento.
DISPONE l'affidamento delle figlie minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della mamma sita in Pianezza Via Ducale n. 4; per l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie PE e , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune Per_2 accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le e aspirazioni delle stesse.
DISPONE che, dati gli impegni lavorativi ricoperti da entrambi i ricorrenti ed in considerazione del rispetto dei relativi ruoli genitoriali e dell'aiuto reciproco che intendono, nonostante la separazione, reciprocamente prestarsi, ritenendo il diritto- dovere di entrambi i genitori di accudire, educare e seguire i figli ed il corrispondente diritto – dovere dei figli di passare equamente il proprio tempo con ciascuno dei due genitori, i Sig.ri e hanno valutato che il Parte_1 Parte_2 precipuo interesse dei loro figli è attuato con la suddivisione al cinquanta per cento ( 50)% - come fino ad ora per quanto possibile è stato già attuato- il tempo che ciascun genitore trascorrerà con le figlie e così da garantire alla prole la continuità dell'educazione e del rapporto con PE Per_2 entrambi i genitori, nonché la continuità delle abitudini e dei ritmi di vita fino ad oggi acquisiti. I figli minori trascorreranno alternativamente con ognuno dei due genitori, il periodo che va da domenica prima di cena a domenica prima di cena nel corso dell'anno solare;
durante la settimana che le bambine trascorreranno con uno dei due genitori, l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé due (
2) giorni a settimana, staranno con la madre il martedì e il giovedì mentre rimarranno con il padre il lunedì ed il mercoledì (salvo diverso accordo a seguito di impegni lavorativi degli stessi) dell'uscita dalle rispettive scuole fino a dopo cena quando verranno riaccompagnati a dormire presso il genitore del quale sono collocati per l'intera settimana;
durante l'estate i figli trascorreranno quindici (15) giorni continuativi con ciascuno dei due genitori, previ accordi da prendersi entro la fine del mese di maggio;
i figli trascorreranno la Vigilia di Natale con la mamma ed il giorno di Natale con il papà, ad anni alterni, invece la vacanze natalizie saranno trascorse dal 26 al 31 dicembre con la mamma e dal 1° gennaio al 6 gennaio con il papà, sempre ad anni alterni, a partire dall'anno 2022; le festività pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori di modo che il giorno di Pasqua ed il lunedì dell'Angelo siano trascorsi dai figli alternativamente con uno dei due genitori;
i compleanni e le ricorrenze familiari saranno trascorse dai figli a pranzo con la mamma e a cena con il papà, ad anni alterni;
il tutto, salvo diversi accordi estemporanei dei genitori;
entrambi i coniugi dichiarano la propria totale reciproca disponibilità a tenere presso di sé il figli all'occorrenza.
PRENDE ATTO che entrambi i coniugi prestano il consenso all'effettuazione di viaggi e vacanze all'estro dei figli con l'altro genitore e il disbrigo delle conseguenti pratiche burocratiche.
DISPONE che, poiché le figlie trascorreranno periodi di pari durata con ciascuno dei due genitori, allo stato attuale, non è previsto alcun contributo a titolo di mantenimento delle stesse;
i genitori contribuiranno al mantenimento diretto delle minori e ciascuno per la quota del 50% alle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e scolastiche ( relative a tasse e rette scolastiche, mensa, materiale didattico, libri e cancelleria, ripetizioni, abbonamenti ai trasporti) necessari per le figlie ( eventuali iscrizioni a scuole private devono essere preventivamente concordate tra i genitori); allo stesso modo saranno a carico dei genitori, per la quota del 50% ciascuno, purché previamente concordate, le spese ludico- ricreative ( a titolo puramente esemplificativo: gite scolastiche, abbonamenti a corsi sportivi ed a corsi di musica etc, abbonamenti a palestre, piscine, vacanze studio, motorino, biciletta, abbigliamento e attrezzature sportive) relative alle figlie fino al raggiungimento della indipendenza economica delle stesse.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di aver già regolato con separato accordo ogni restante rapporto patrimoniale tra di loro esistente e di essere, allo stato attuale, economicamente indipendenti ed autosufficienti di modo che rinunciano reciprocamente a qualsivoglia richiesta di vicendevole mantenimento in quanto sono entrambi in grado di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanze di convivenza matrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
20/01/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.