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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/06/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1822/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1822/2020 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via Roma n. 7/C, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Civita Castellana l'11.09.1970, ivi residente, in Via Madonna delle Rose n. 40, rappresentanti e difesi dagli avv.ti Angela Santucci e Sergio Racioppa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Civita Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 48/W, giusta procura in atti
Opponenti
contro
(C.F. ), e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale CP_3 dell'Agricoltura n. 71, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Piselli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
(C.F./P.IVA , in personale del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa,
1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Flora Lettenmayer, Simona Daminelli e Luciana Cipolla, ed elettivamente domiciliata in Viterbo,
Via I. Garbini n. 59, presso lo studio dell'avv. Romano Pesciaroli, giusta procura in atti
Terza chiamata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e , fideiussori della Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
società poi incorporata nella società proponevano Controparte_5 Controparte_6
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 338/2020 (R.G. n. 784/2020), emesso da questo
Tribunale in data 25.03.2020, provvisoriamente esecutivo e notificato loro in data 16.06.2020, con il quale in qualità di mandataria della intimava il CP_2 Controparte_1 pagamento, in solido, della somma di € 716.493,68, oltre accessori, asseritamente dovuta dalla debitrice principale alla (allora) Credito Italiano S.p.A. (nel prosieguo, « ), poi divenuta CP_7
in forza del contratto di conto corrente n. 227989 (poi divenuto n. 09210006197). Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, i e la eccepivano la nullità totale delle Pt_1 Parte_4 fideiussioni da loro concesse in data 29.11.1996, fino a concorrenza dell'importo di € 1.794.687,72
(importo risultante dai successivi aumenti dell'importo massimo garantito), in favore della Credito
Italiano S.p.A., stante l'anteriorità delle garanzie personali rispetto al provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia aveva ritenuto gli artt. 2, 6 e 8 dello “schema ABI” confliggenti con la normativa antitrust europea.
Gli opponenti, inoltre, deducevano la carenza di prova scritta del credito azionato con il monitorio, in quanto, da un lato, non sarebbero sufficienti la copia, priva di data, del contratto di conto corrente n. 227989 e l'estratto conto certificato relativo al conto n. 090210006197; dall'altro lato, non solo aveva ricavato una certa somma dalla procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare frattanto avviata (R.G.E. n. 272/2007), ma la sua dante causa ( era Controparte_4
stata ammessa al passivo fallimentare della società FF GR per un importo molto elevato.
Gli opponenti eccepivano, altresì, la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto l'istituto bancario aveva continuato a concedere credito alla società FF GR in mancanza di una preventiva loro autorizzazione e pur essendo a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale dopo il rilascio delle fideiussioni, giacché la medesima veniva dichiarata fallita nel 2011 (R.G. n. 15/2011), a causa di una situazione di crisi economica cominciata dal 2006.
2 Da ultimo, ritenevano di aver diritto alla restituzione di tutti gli importi corrisposti indebitamente all'istituto di credito, in ragione di plurimi profili di nullità del contratto di conto corrente posto a base del decreto ingiuntivo opposto: omessa previsione della commissione di massimo scoperto;
assenza di una valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali;
usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori;
previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, peraltro modificati in senso peggiorativo in corso di rapporto, in violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c.; difformità fra i giorni di valuta effettiva e i giorni di valuta bancaria, da cui la aveva lucrato ai danni del cliente. CP_7
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli opponenti chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la nullità dello stesso e quindi revocarlo;
dichiararsi, altresì, non dovute le somme richieste dall'istituto di credito, ovvero, in subordine, disporsi la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. tra i medesimi importi e il proprio eventuale
contro
-credito.
2. Si costituiva in giudizio la società (nel prosieguo, « »), a Controparte_1 CP_1
mezzo della mandataria la quale, anzitutto, assumeva di essere carente di CP_2
legittimazione passiva rispetto alle domande relative alla nullità del contratto di conto corrente, in quanto non vi era subentrata come parte, ma aveva soltanto acquistato il credito della società
Credito Artigiano, stipulando, in data 03.04.2017, un contratto di cessione in blocco di crediti con la società Romeo SP S.r.L. (penultima cessionaria del credito a seguito di una serie di cessioni), il cui avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, Parte II, dell'08.04.2017.
L'opposta, inoltre, riteneva che l'eventuale contrasto fra lo schema ABI e la normativa antitrust europea, rilevato nel 2005 dalla Banca d'Italia, non determinasse la nullità totale o parziale delle fideiussioni, quali contratti a valle dell'intesa a monte, ma soltanto una responsabilità risarcitoria.
L'opposta rilevava, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., non solo perché la garanzia personale concessa dagli opponenti sarebbe un “contratto autonomo di garanzia” e comunque non contempla un'obbligazione futura, essendovi indicato l'importo massimo garantito, ma anche perché la concessione del credito alla debitrice principale sarebbe stata implicitamente autorizzata dagli opponenti stessi, amministratori o componenti del Consiglio di amministrazione della società
FF GR.
L'opposta evidenziava, ancora, che il contratto di conto corrente reca la data, nonché le condizioni economiche relative al rapporto, mentre l'estratto conto è accompagnato dalla certificazione notarile attestante l'ammontare del credito.
3 Infine, osservava che nel contratto di conto corrente venivano pattuiti per iscritto i tassi degli interessi creditori e debitori, così come la capitalizzazione trimestrale sia per gli uni che per gli altri, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva, in Controparte_1 via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte nei propri confronti;
nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento dell'importo portato nel provvedimento monitorio oppure della maggior o minor somma risultante in corso di causa.
3. Si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
La deduceva, anzitutto, che gli opponenti avevano concesso le fideiussioni prima CP_4 dell'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per cui avrebbero dovuto dimostrare il comportamento anticoncorrenziale tenuto dall'istituto bancario, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte;
dovendosi comunque escludere che l'eventuale coincidenza fra le clausole riportate nelle fideiussioni e quelle di cui allo schema ABI potesse determinarne la nullità, comunque soltanto parziale.
Quanto all'eccezione ex art. 1956 c.c., la affermava di non essere a conoscenza del CP_4
peggioramento della situazione economica della debitrice principale, comunque non riscontrabile.
La osservava, inoltre, che l'opposta aveva fornito la prova del credito in sede monitoria, CP_4 producendo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sufficiente anche nel presente giudizio di opposizione, in mancanza di puntuali contestazioni.
La rilevava, altresì, di aver espressamente previsto in contratto la pari periodicità CP_4
trimestrale degli interessi creditori e debitori, conformemente alla delibera CICR del 9 febbraio
2000, e di averla correttamente applicata in corso di rapporto;
di aver pattuito per iscritto i tassi ultralegali;
di aver costantemente inviato alla cliente gli estratti conto contenenti i tassi di interesse applicati, nel legittimo esercizio dello ius variandi; la genericità della doglianza relativa al computo della valuta, nonché la tardività della stessa, perché sollevata oltre 60 giorni dalla ricezione degli estratti conto.
La infine, riteneva inconfigurabile l'usura sopravvenuta, la quale, oltre a comportare CP_4
l'esclusione della debenza degli interessi soltanto nei relativi trimestri, non potrebbe essere riscontrata considerando anche la commissione di massimo scoperto, irrilevante per il periodo compreso fra la data di stipula del contratto e il 1° gennaio 2010, comunque non applicata nel periodo successivo.
4 4. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. gli opponenti, da un lato, eccepivano la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza della nullità della deroga prevista nelle fideiussioni per contrasto con lo schema ABI;
dall'altro lato, aggiungevano, in via subordinata rispetto alle domande già proposte con l'atto di citazione, sia la domanda di risarcimento del danno cagionato loro dalla per essersi avvalsa dello schema ABI, sia la CP_4
domanda di restituzione degli importi indebitamente corrispostile.
Espletata una CTU tecnico-contabile, il giudizio veniva interrotto in data 03.10.2023 in considerazione del decesso, in data 05.08.2023, di . Parte_3
e , quindi, presentavano ricorso per la riassunzione del giudizio Parte_2 Parte_1
in data 22.12.2023, con il quale rappresentavano che in data 01.09.2023 era deceduta Parte_4
[...]
Disposto il prosieguo del giudizio, si costituivano nuovamente la e la , CP_4 CP_1 quest'ultima eccependo l'estinzione del giudizio, stante la mancata notifica del ricorso in riassunzione agli eredi di e di . Parte_3 Parte_4
All'udienza del 19.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'opposta.
Invero, l'opposta non ha contestato la qualità di eredi di e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno tempestivamente proposto ricorso in riassunzione (art. 303 c.p.c.), e non risultano altri eredi di e di . Parte_3 Parte_4
L'opposta avrebbe dovuto contestare la qualità di eredi degli opponenti superstiti e, comunque, fornire la prova dell'esistenza di altri eventuali coeredi (Cass., n. 19400/2019).
Pertanto, non vi era alcun altro soggetto al quale notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
In ogni caso, nel caso di specie si verte in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto vengono in rilievo obbligazioni solidali (art. 1292 e ss. c.c.), e, quindi, di cause scindibili, per cui l'eventuale estinzione avrebbe interessato soltanto il rapporto processuale tra ( e in Parte_1 Pt_2 qualità di eredi di) e , da un lato, e la e l'opposta, Parte_4 Parte_3 CP_4 dall'altro lato, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass., n. 15539/2014).
5 Ancora preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) della rispetto Controparte_1
alle domande e alle eccezioni formulate dagli opponenti aventi ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente concluso dalla società con la Credito Artigiano S.p.A.. Controparte_8
Infatti, la potrebbe essere subentrata, al più, nella titolarità del diritto di credito in origine CP_1 vantato dalla nei confronti degli opponenti, ma non già come “parte contrattuale” contro la CP_7
quale proporre domande aventi ad oggetto vizi del contratto fonte del diritto di credito.
Nuovamente in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti.
Invero, prescindendo dall'eventuale coincidenza fra le clausole di cui al modello ABI dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust europea e quelle contenute nelle fideiussioni concesse alla Banca dagli opponenti, cui conseguirebbe la nullità parziale delle garanze personali stesse (Cass., SS.UU., n. 41994/2021), l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un'eccezione in senso stretto (arg. ex art. 2969 c.c.), per cui gli opponenti (convenuti in senso sostanziale) avrebbero dovuto sollevarla, al più, nell'atto di citazione in opposizione, non già nella prima memoria di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. (art. 167, c. 2, c.c.).
Da ultimo, si palesa priva di pregio anche l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. pure formulata dagli opponenti.
Invero, la ratio dell'art. 1956 c.c. risiede nel consentire al fideiussore che abbia costituito una fideiussione per obbligazione futura di non acconsentire a che il creditore tenga comportamenti tali da aggravare l'esposizione debitoria del debitore principale, in quanto in tal modo il fideiussore può liberarsi da un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass., n. 7444/2017).
Pertanto, non solo la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore ex art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale (Cass. n. 3761/2006), ma l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, non sussiste affatto allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale. Infatti, in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., n. 31227/2019; Cass., n. 7444/2017; Cass., n. 3761/2006; Cass., n.
7587/2001).
Orbene, nel caso in scrutinio gli opponenti erano soci della società (poi Controparte_8
divenuta , debitrice principale, e, in particolare, (ex marito Controparte_9 Parte_3
6 dei ) ne era il legale rappresentante, mentre e Parte_4 Parte_1 Parte_2
sono ed erano membri del Consiglio di amministrazione, per cui tutti loro erano a conoscenza della situazione economica e patrimoniale della società stessa: il creditore non aveva bisogno dell'autorizzazione dei fideiussori per concedere ulteriore credito alla debitrice principale, in quanto quest'ultima è una società che era composta dagli opponenti stessi (fideiussori).
Occorre ora soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra un istituto di credito e i suoi clienti/fideiussori.
In linea generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente
(debitore). Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass.,
n. 6091/2020; Cass. n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009;
Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (i.e. di aver adempiuto alla propria obbligazione ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.) (Cass., SS.UU., sent.
n. 13533/2001).
Ne discende che qualora il creditore sia una che ha stipulato con il proprio cliente un CP_7 contratto di conto corrente, l'istituto di credito ben può ottenere un decreto ingiuntivo sulla scorta dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, mentre nel giudizio di opposizione la Banca medesima
(o la cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) è onerata della produzione del contratto di conto corrente su cui si fonda il rapporto, nonché dei relativi estratti conto dall'inizio alla conclusione del rapporto (Cass.,
n. 23313/2018; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 9365/2018), esattamente come accade a parti invertite, quando il correntista (o i suoi fideiussori) agisca per ripetere le somme illegittimamente corrisposte all'istituto di credito per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 22585/2023; Cass., n.
27362/2022; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 20693/2016).
7 La produzione integrale degli estratti conto (o anche la produzione parziale degli stessi), peraltro, è funzionale anche ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere, a propria volta, creditore di un certo importo nei confronti dell'istituto bancario (Cass., n. 7172/2023; Cass., n. 11543/2019).
Ebbene, nel caso in scrutinio, il CTU, da un lato, non ha rinvenuto sufficiente documentazione né per stabilire se e quanto gli opponenti avessero corrisposto alla Banca, né per rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti - neppure in relazione alle somme asseritamente percepite dall'opposta all'esito della procedura esecutiva frattanto avviata ovvero agli importi in ipotesi incamerati dalla a seguito dell'ammissione al passivo del fallimento della debitrice Controparte_4
principale -, al contempo escludendo l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e rilevando la specifica ed espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi attivi, quanto degli interessi passivi;
dall'altro, ha evidenziato la totale assenza degli estratti del conto corrente concluso dalla con la debitrice principale. CP_7
Il CTU, inoltre, ha puntualmente risposto alle critiche mosse alla bozza di relazione dai consulenti tecnici delle parti.
In particolare, quanto alle doglianze del CTP della il CTU ha osservato di aver seguito le CP_4 modalità di calcolo indicate nelle istruzioni della Banca d'Italia per determinare il TAEG una volta individuata una categoria in cui collocare il contratto di conto corrente per cui è causa, anche se non ricomprendeva i contratti in “assenza di fido”.
Alle osservazioni del CTP degli opponenti, invece, il CTU ha replicato di aver rilevato che nel contratto oggetto di causa non vi è un'espressa pattuizione dello scoperto, per cui ha ritenuto di poter prendere come riferimento un fido pari a zero, tenuto conto altresì della carenza della documentazione necessaria e, quindi, dell'impossibilità di stabilire con certezza l'esistenza di successive concessioni di credito ed i relativi utilizzi.
Il CTP di parte opposta, infine, ha condiviso l'operato del CTU, evidenziando che quest'ultimo ha rilevato che l'opposta stessa “si è resa parte diligente per l'individuazione e acquisizione dei documenti presso banca cedente”. Il CTU ha preso atto della constatazione del CTP di parte opposta, confermando le conclusioni contenute nella bozza dell'elaborato peritale.
Le conclusioni raggiunte dal CTU devono essere quindi recepite, in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione (carente) in atti e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia.
Pertanto, se è vero che la domanda con la quale gli opponenti hanno chiesto la restituzione degli importi asseritamente corrisposti alla deve essere rigettata (privando di ragion d'essere la CP_7
richiesta di compensazione pure formulata dagli opponenti, peraltro inammissibile nei confronti
8 della società , in quanto società veicolo coinvolta in un'operazione di cartolarizzazione), è CP_1 anche vero che l'opposta non ha fornito la prova del proprio diritto credito (rendendo irrilevante la questione relativa alla titolarità del credito stesso).
A nulla rileva la “diligenza” dell'opposta nel reperire la documentazione necessaria al fine di ricostruire il proprio diritto di credito, in quanto l'eventuale mancato invio della ridetta documentazione da parte della (in ipotesi originaria cedente del credito in precedenza CP_4 vantato dalla nei confronti degli opponenti) è una questione che e l'opposta stesse CP_7 CP_4 avrebbero dovuto (e possono tuttora) risolvere in altra sede, riguardano il rapporto fra l'una e l'altra.
L'opposta, infatti, avrebbe dovuto documentare l'andamento complessivo del rapporto di conto corrente mediante la produzione in giudizio, se non di tutti, almeno di parte degli estratti conto
(Cass., n. 4028/2022; Cass., n. 11543/2019), onde quantificare con precisione il proprio (o parte del proprio) diritto di credito.
A tal proposito, non può soccorrere la certificazione apposta da un notaio all'”estratto conto” depositato nel fascicolo monitorio, in quanto se il credito risulta da un atto pubblico il giudice del monitorio, su istanza di parte, concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 642
c.p.c.), ma nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione non è sufficiente per dimostrare l'importo del credito vantato.
Del resto, all'interno di un atto pubblico vi sono elementi che non godono di fede privilegiata (per cui per privarli di efficacia non è necessario servirsi della querela di falso) ed altri elementi per
“rimuovere” i quali, invece, occorre la querela di falso (art. 2699 c.c.): fra questi ultimi non figura la
“certificazione del quantum del diritto di credito”, come erroneamente sostenuto dall'opposta.
Peraltro, “l'estratto conto” allegato al ricorso monitorio (oltre a non essere munito dell'attestazione di verità e liquidità del credito in esso riportato, non potendo valere come estratto ex art. 50 T.U.B.) si sostanzia, in realtà, in una sintesi del capitale e degli interessi tempo per tempo maturati, ma non vi sono individuati i diversi movimenti eseguiti sul conto corrente cui si riferisce, sicché non risulta possibile eliminare l'incertezza sul “se” gli opponenti fossero a propria volta creditori nei confronti della Banca.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda proposta in via subordinata dalla società . CP_1
La domanda di risarcimento del danno formulata dagli opponenti nei confronti di Controparte_4
deve parimenti essere rigettata.
Infatti, a prescindere dalla eventuale coincidenza delle clausole riportate nelle fideiussioni rilasciate in favore della Banca e quindi dalla loro eventuale nullità parziale, gli opponenti non hanno specificato il tipo di pregiudizio che avrebbero subito, patrimoniale (rispetto al quale non hanno
9 individuato né il danno emergente, né il lucro cessante) ovvero non patrimoniale (invero difficilmente configurabile in controversie come quella odierna), né tantomeno ne hanno provato l'esistenza, per cui non potrebbe neppure soccorrere la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato (Cass., n.
9744/2023).
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate (Cass., n. 32061/2022) nel rapporto processuale tra gli opponenti e l'opposta, in considerazione tanto dell'esito complessivo del giudizio unitario che prende avvio dal deposito del ricorso monitorio e si conclude con la definizione del giudizio di opposizione (Cass., SS.UU., n. 927/2022), quanto della soccombenza reciproca, determinata dalla revoca del decreto ingiuntivo, dal rigetto della domanda formulata in via subordinata dall'opposta, dalla carenza di titolarità dal lato passivo dell'opposta rispetto alle domande attinenti alla validità del contratto, nonché dall'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione (peraltro per un motivo non dedotto specificamente nell'atto di citazione).
Nel rapporto processuale fra e gli opponenti, invece, le spese seguono la Controparte_4
soccombenza - in considerazione del rigetto dell'opposizione (supportata da doglianze relative alla validità/efficacia del contratto oggetto di causa, come visto, destituite di fondamento) rispetto alla terza chiamata, nonché del rigetto delle domande di risarcimento del danno e di restituzione formulate dagli opponenti – e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dalla scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014), con riduzione sino ad ¼ del compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto unicamente con una CTU, e tenuto conto della quantità/qualità delle questioni affrontate, dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, nonché della complessità della controversia.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento del 03.10.2023, sono definitivamente poste a carico degli opponenti, in considerazione dell'esito della CTU stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1822/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
10 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 338/2020 (R.G. n. 784/2020) emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.03.2020;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno e di restituzione proposte da e Parte_1
; Parte_2
3) Rigetta la domanda formulata in via subordinata da Controparte_1
4) Pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese di Parte_1 Parte_2
CTU, liquidate con separato provvedimento del 03.10.2023;
5) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra e Parte_1 Parte_2
da un lato, e dall'altro;
[...] Controparte_1
6) Condanna e , in solido, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_4 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
in persona del Giudice dott. Davide Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1822/2020 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 19.03.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
ivi residente, in Via Roma n. 7/C, e (C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Civita Castellana l'11.09.1970, ivi residente, in Via Madonna delle Rose n. 40, rappresentanti e difesi dagli avv.ti Angela Santucci e Sergio Racioppa ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Civita Castellana (VT), Via Rio Fratta n. 48/W, giusta procura in atti
Opponenti
contro
(C.F. ), e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Verona, Viale CP_3 dell'Agricoltura n. 71, elettivamente domiciliata in Roma, Viale dei Parioli n. 74, presso lo studio dell'avv. Francesco Piselli, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Opposta
nonché contro
(C.F./P.IVA , in personale del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, rappresentata e difesa,
1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo,
Flora Lettenmayer, Simona Daminelli e Luciana Cipolla, ed elettivamente domiciliata in Viterbo,
Via I. Garbini n. 59, presso lo studio dell'avv. Romano Pesciaroli, giusta procura in atti
Terza chiamata
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. , , e , fideiussori della Parte_3 Parte_1 Parte_2 Parte_4
società poi incorporata nella società proponevano Controparte_5 Controparte_6
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 338/2020 (R.G. n. 784/2020), emesso da questo
Tribunale in data 25.03.2020, provvisoriamente esecutivo e notificato loro in data 16.06.2020, con il quale in qualità di mandataria della intimava il CP_2 Controparte_1 pagamento, in solido, della somma di € 716.493,68, oltre accessori, asseritamente dovuta dalla debitrice principale alla (allora) Credito Italiano S.p.A. (nel prosieguo, « ), poi divenuta CP_7
in forza del contratto di conto corrente n. 227989 (poi divenuto n. 09210006197). Controparte_4
A fondamento dell'opposizione, i e la eccepivano la nullità totale delle Pt_1 Parte_4 fideiussioni da loro concesse in data 29.11.1996, fino a concorrenza dell'importo di € 1.794.687,72
(importo risultante dai successivi aumenti dell'importo massimo garantito), in favore della Credito
Italiano S.p.A., stante l'anteriorità delle garanzie personali rispetto al provvedimento n. 55/2005, con il quale la Banca d'Italia aveva ritenuto gli artt. 2, 6 e 8 dello “schema ABI” confliggenti con la normativa antitrust europea.
Gli opponenti, inoltre, deducevano la carenza di prova scritta del credito azionato con il monitorio, in quanto, da un lato, non sarebbero sufficienti la copia, priva di data, del contratto di conto corrente n. 227989 e l'estratto conto certificato relativo al conto n. 090210006197; dall'altro lato, non solo aveva ricavato una certa somma dalla procedura esecutiva Controparte_1
immobiliare frattanto avviata (R.G.E. n. 272/2007), ma la sua dante causa ( era Controparte_4
stata ammessa al passivo fallimentare della società FF GR per un importo molto elevato.
Gli opponenti eccepivano, altresì, la propria liberazione ai sensi dell'art. 1956 c.c., in quanto l'istituto bancario aveva continuato a concedere credito alla società FF GR in mancanza di una preventiva loro autorizzazione e pur essendo a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali della debitrice principale dopo il rilascio delle fideiussioni, giacché la medesima veniva dichiarata fallita nel 2011 (R.G. n. 15/2011), a causa di una situazione di crisi economica cominciata dal 2006.
2 Da ultimo, ritenevano di aver diritto alla restituzione di tutti gli importi corrisposti indebitamente all'istituto di credito, in ragione di plurimi profili di nullità del contratto di conto corrente posto a base del decreto ingiuntivo opposto: omessa previsione della commissione di massimo scoperto;
assenza di una valida pattuizione scritta degli interessi ultralegali;
usurarietà dei tassi di interesse, corrispettivi e moratori;
previsione della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, peraltro modificati in senso peggiorativo in corso di rapporto, in violazione del divieto di anatocismo posto dall'art. 1283 c.c.; difformità fra i giorni di valuta effettiva e i giorni di valuta bancaria, da cui la aveva lucrato ai danni del cliente. CP_7
Alla luce delle suesposte considerazioni, gli opponenti chiedevano, previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dichiararsi la nullità dello stesso e quindi revocarlo;
dichiararsi, altresì, non dovute le somme richieste dall'istituto di credito, ovvero, in subordine, disporsi la compensazione giudiziale ex art. 1241 c.c. tra i medesimi importi e il proprio eventuale
contro
-credito.
2. Si costituiva in giudizio la società (nel prosieguo, « »), a Controparte_1 CP_1
mezzo della mandataria la quale, anzitutto, assumeva di essere carente di CP_2
legittimazione passiva rispetto alle domande relative alla nullità del contratto di conto corrente, in quanto non vi era subentrata come parte, ma aveva soltanto acquistato il credito della società
Credito Artigiano, stipulando, in data 03.04.2017, un contratto di cessione in blocco di crediti con la società Romeo SP S.r.L. (penultima cessionaria del credito a seguito di una serie di cessioni), il cui avviso veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, Parte II, dell'08.04.2017.
L'opposta, inoltre, riteneva che l'eventuale contrasto fra lo schema ABI e la normativa antitrust europea, rilevato nel 2005 dalla Banca d'Italia, non determinasse la nullità totale o parziale delle fideiussioni, quali contratti a valle dell'intesa a monte, ma soltanto una responsabilità risarcitoria.
L'opposta rilevava, altresì, l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c., non solo perché la garanzia personale concessa dagli opponenti sarebbe un “contratto autonomo di garanzia” e comunque non contempla un'obbligazione futura, essendovi indicato l'importo massimo garantito, ma anche perché la concessione del credito alla debitrice principale sarebbe stata implicitamente autorizzata dagli opponenti stessi, amministratori o componenti del Consiglio di amministrazione della società
FF GR.
L'opposta evidenziava, ancora, che il contratto di conto corrente reca la data, nonché le condizioni economiche relative al rapporto, mentre l'estratto conto è accompagnato dalla certificazione notarile attestante l'ammontare del credito.
3 Infine, osservava che nel contratto di conto corrente venivano pattuiti per iscritto i tassi degli interessi creditori e debitori, così come la capitalizzazione trimestrale sia per gli uni che per gli altri, in conformità alla delibera CICR del 9 febbraio 2000.
Alla luce delle superiori considerazioni, ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, chiedeva, in Controparte_1 via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità delle domande proposte nei propri confronti;
nel merito, rigettarsi l'opposizione, ovvero, in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il diritto al pagamento dell'importo portato nel provvedimento monitorio oppure della maggior o minor somma risultante in corso di causa.
3. Si costituiva in giudizio la terza chiamata chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_4
La deduceva, anzitutto, che gli opponenti avevano concesso le fideiussioni prima CP_4 dell'emissione del provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005, per cui avrebbero dovuto dimostrare il comportamento anticoncorrenziale tenuto dall'istituto bancario, frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza a monte;
dovendosi comunque escludere che l'eventuale coincidenza fra le clausole riportate nelle fideiussioni e quelle di cui allo schema ABI potesse determinarne la nullità, comunque soltanto parziale.
Quanto all'eccezione ex art. 1956 c.c., la affermava di non essere a conoscenza del CP_4
peggioramento della situazione economica della debitrice principale, comunque non riscontrabile.
La osservava, inoltre, che l'opposta aveva fornito la prova del credito in sede monitoria, CP_4 producendo l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, sufficiente anche nel presente giudizio di opposizione, in mancanza di puntuali contestazioni.
La rilevava, altresì, di aver espressamente previsto in contratto la pari periodicità CP_4
trimestrale degli interessi creditori e debitori, conformemente alla delibera CICR del 9 febbraio
2000, e di averla correttamente applicata in corso di rapporto;
di aver pattuito per iscritto i tassi ultralegali;
di aver costantemente inviato alla cliente gli estratti conto contenenti i tassi di interesse applicati, nel legittimo esercizio dello ius variandi; la genericità della doglianza relativa al computo della valuta, nonché la tardività della stessa, perché sollevata oltre 60 giorni dalla ricezione degli estratti conto.
La infine, riteneva inconfigurabile l'usura sopravvenuta, la quale, oltre a comportare CP_4
l'esclusione della debenza degli interessi soltanto nei relativi trimestri, non potrebbe essere riscontrata considerando anche la commissione di massimo scoperto, irrilevante per il periodo compreso fra la data di stipula del contratto e il 1° gennaio 2010, comunque non applicata nel periodo successivo.
4 4. Rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., nella prima memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. gli opponenti, da un lato, eccepivano la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., in forza della nullità della deroga prevista nelle fideiussioni per contrasto con lo schema ABI;
dall'altro lato, aggiungevano, in via subordinata rispetto alle domande già proposte con l'atto di citazione, sia la domanda di risarcimento del danno cagionato loro dalla per essersi avvalsa dello schema ABI, sia la CP_4
domanda di restituzione degli importi indebitamente corrispostile.
Espletata una CTU tecnico-contabile, il giudizio veniva interrotto in data 03.10.2023 in considerazione del decesso, in data 05.08.2023, di . Parte_3
e , quindi, presentavano ricorso per la riassunzione del giudizio Parte_2 Parte_1
in data 22.12.2023, con il quale rappresentavano che in data 01.09.2023 era deceduta Parte_4
[...]
Disposto il prosieguo del giudizio, si costituivano nuovamente la e la , CP_4 CP_1 quest'ultima eccependo l'estinzione del giudizio, stante la mancata notifica del ricorso in riassunzione agli eredi di e di . Parte_3 Parte_4
All'udienza del 19.03.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dall'opposta.
Invero, l'opposta non ha contestato la qualità di eredi di e , i Parte_1 Parte_2
quali hanno tempestivamente proposto ricorso in riassunzione (art. 303 c.p.c.), e non risultano altri eredi di e di . Parte_3 Parte_4
L'opposta avrebbe dovuto contestare la qualità di eredi degli opponenti superstiti e, comunque, fornire la prova dell'esistenza di altri eventuali coeredi (Cass., n. 19400/2019).
Pertanto, non vi era alcun altro soggetto al quale notificare il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.
In ogni caso, nel caso di specie si verte in un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo, in quanto vengono in rilievo obbligazioni solidali (art. 1292 e ss. c.c.), e, quindi, di cause scindibili, per cui l'eventuale estinzione avrebbe interessato soltanto il rapporto processuale tra ( e in Parte_1 Pt_2 qualità di eredi di) e , da un lato, e la e l'opposta, Parte_4 Parte_3 CP_4 dall'altro lato, ai sensi dell'art. 1306 c.c. (Cass., n. 15539/2014).
5 Ancora preliminarmente, deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva (rectius, difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto obbligatorio) della rispetto Controparte_1
alle domande e alle eccezioni formulate dagli opponenti aventi ad oggetto la nullità del contratto di conto corrente concluso dalla società con la Credito Artigiano S.p.A.. Controparte_8
Infatti, la potrebbe essere subentrata, al più, nella titolarità del diritto di credito in origine CP_1 vantato dalla nei confronti degli opponenti, ma non già come “parte contrattuale” contro la CP_7
quale proporre domande aventi ad oggetto vizi del contratto fonte del diritto di credito.
Nuovamente in via preliminare, deve essere dichiarata inammissibile per tardività l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. sollevata dagli opponenti.
Invero, prescindendo dall'eventuale coincidenza fra le clausole di cui al modello ABI dichiarato dalla Banca d'Italia in contrasto con la normativa antitrust europea e quelle contenute nelle fideiussioni concesse alla Banca dagli opponenti, cui conseguirebbe la nullità parziale delle garanze personali stesse (Cass., SS.UU., n. 41994/2021), l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. è un'eccezione in senso stretto (arg. ex art. 2969 c.c.), per cui gli opponenti (convenuti in senso sostanziale) avrebbero dovuto sollevarla, al più, nell'atto di citazione in opposizione, non già nella prima memoria di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. (art. 167, c. 2, c.c.).
Da ultimo, si palesa priva di pregio anche l'eccezione di liberazione ex art. 1956 c.c. pure formulata dagli opponenti.
Invero, la ratio dell'art. 1956 c.c. risiede nel consentire al fideiussore che abbia costituito una fideiussione per obbligazione futura di non acconsentire a che il creditore tenga comportamenti tali da aggravare l'esposizione debitoria del debitore principale, in quanto in tal modo il fideiussore può liberarsi da un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa (Cass., n. 7444/2017).
Pertanto, non solo la mancata richiesta di autorizzazione al fideiussore ex art. 1956 c.c. non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale (Cass. n. 3761/2006), ma l'onere del creditore di richiedere l'autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, non sussiste affatto allorché nella stessa persona coesistano le qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale. Infatti, in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (Cass., n. 31227/2019; Cass., n. 7444/2017; Cass., n. 3761/2006; Cass., n.
7587/2001).
Orbene, nel caso in scrutinio gli opponenti erano soci della società (poi Controparte_8
divenuta , debitrice principale, e, in particolare, (ex marito Controparte_9 Parte_3
6 dei ) ne era il legale rappresentante, mentre e Parte_4 Parte_1 Parte_2
sono ed erano membri del Consiglio di amministrazione, per cui tutti loro erano a conoscenza della situazione economica e patrimoniale della società stessa: il creditore non aveva bisogno dell'autorizzazione dei fideiussori per concedere ulteriore credito alla debitrice principale, in quanto quest'ultima è una società che era composta dagli opponenti stessi (fideiussori).
Occorre ora soffermarsi sul riparto dell'onere della prova nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra un istituto di credito e i suoi clienti/fideiussori.
In linea generale, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, per cui deve provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato nei confronti dell'opponente
(debitore). Quest'ultimo, per converso, assume la posizione sostanziale di convenuto, essendo quindi gravato dall'onere di provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito vantato dall'opposto (Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass.,
n. 6091/2020; Cass. n. 14640/2018; Cass., n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009;
Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare non solo la fonte del proprio diritto di credito, ma anche l'an e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare, a propria volta, l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (i.e. di aver adempiuto alla propria obbligazione ovvero di non aver potuto adempiere per impossibilità della prestazione derivante da una causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.) (Cass., SS.UU., sent.
n. 13533/2001).
Ne discende che qualora il creditore sia una che ha stipulato con il proprio cliente un CP_7 contratto di conto corrente, l'istituto di credito ben può ottenere un decreto ingiuntivo sulla scorta dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, mentre nel giudizio di opposizione la Banca medesima
(o la cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) è onerata della produzione del contratto di conto corrente su cui si fonda il rapporto, nonché dei relativi estratti conto dall'inizio alla conclusione del rapporto (Cass.,
n. 23313/2018; Cass., n. 14640/2018; Cass., n. 9365/2018), esattamente come accade a parti invertite, quando il correntista (o i suoi fideiussori) agisca per ripetere le somme illegittimamente corrisposte all'istituto di credito per effetto della dedotta nullità di alcune clausole del contratto
(cfr., ex plurimis, Cass., n. 10712/2024; Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 22585/2023; Cass., n.
27362/2022; Cass., n. 28945/2017; Cass., n. 20693/2016).
7 La produzione integrale degli estratti conto (o anche la produzione parziale degli stessi), peraltro, è funzionale anche ad eliminare l'incertezza quanto al fatto che al momento iniziale del periodo rendicontato il correntista potesse essere, a propria volta, creditore di un certo importo nei confronti dell'istituto bancario (Cass., n. 7172/2023; Cass., n. 11543/2019).
Ebbene, nel caso in scrutinio, il CTU, da un lato, non ha rinvenuto sufficiente documentazione né per stabilire se e quanto gli opponenti avessero corrisposto alla Banca, né per rideterminare il rapporto dare-avere tra le parti - neppure in relazione alle somme asseritamente percepite dall'opposta all'esito della procedura esecutiva frattanto avviata ovvero agli importi in ipotesi incamerati dalla a seguito dell'ammissione al passivo del fallimento della debitrice Controparte_4
principale -, al contempo escludendo l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti e rilevando la specifica ed espressa pattuizione della capitalizzazione trimestrale tanto degli interessi attivi, quanto degli interessi passivi;
dall'altro, ha evidenziato la totale assenza degli estratti del conto corrente concluso dalla con la debitrice principale. CP_7
Il CTU, inoltre, ha puntualmente risposto alle critiche mosse alla bozza di relazione dai consulenti tecnici delle parti.
In particolare, quanto alle doglianze del CTP della il CTU ha osservato di aver seguito le CP_4 modalità di calcolo indicate nelle istruzioni della Banca d'Italia per determinare il TAEG una volta individuata una categoria in cui collocare il contratto di conto corrente per cui è causa, anche se non ricomprendeva i contratti in “assenza di fido”.
Alle osservazioni del CTP degli opponenti, invece, il CTU ha replicato di aver rilevato che nel contratto oggetto di causa non vi è un'espressa pattuizione dello scoperto, per cui ha ritenuto di poter prendere come riferimento un fido pari a zero, tenuto conto altresì della carenza della documentazione necessaria e, quindi, dell'impossibilità di stabilire con certezza l'esistenza di successive concessioni di credito ed i relativi utilizzi.
Il CTP di parte opposta, infine, ha condiviso l'operato del CTU, evidenziando che quest'ultimo ha rilevato che l'opposta stessa “si è resa parte diligente per l'individuazione e acquisizione dei documenti presso banca cedente”. Il CTU ha preso atto della constatazione del CTP di parte opposta, confermando le conclusioni contenute nella bozza dell'elaborato peritale.
Le conclusioni raggiunte dal CTU devono essere quindi recepite, in quanto frutto di un'attenta analisi della documentazione (carente) in atti e conformi alla giurisprudenza di legittimità consolidatasi in materia.
Pertanto, se è vero che la domanda con la quale gli opponenti hanno chiesto la restituzione degli importi asseritamente corrisposti alla deve essere rigettata (privando di ragion d'essere la CP_7
richiesta di compensazione pure formulata dagli opponenti, peraltro inammissibile nei confronti
8 della società , in quanto società veicolo coinvolta in un'operazione di cartolarizzazione), è CP_1 anche vero che l'opposta non ha fornito la prova del proprio diritto credito (rendendo irrilevante la questione relativa alla titolarità del credito stesso).
A nulla rileva la “diligenza” dell'opposta nel reperire la documentazione necessaria al fine di ricostruire il proprio diritto di credito, in quanto l'eventuale mancato invio della ridetta documentazione da parte della (in ipotesi originaria cedente del credito in precedenza CP_4 vantato dalla nei confronti degli opponenti) è una questione che e l'opposta stesse CP_7 CP_4 avrebbero dovuto (e possono tuttora) risolvere in altra sede, riguardano il rapporto fra l'una e l'altra.
L'opposta, infatti, avrebbe dovuto documentare l'andamento complessivo del rapporto di conto corrente mediante la produzione in giudizio, se non di tutti, almeno di parte degli estratti conto
(Cass., n. 4028/2022; Cass., n. 11543/2019), onde quantificare con precisione il proprio (o parte del proprio) diritto di credito.
A tal proposito, non può soccorrere la certificazione apposta da un notaio all'”estratto conto” depositato nel fascicolo monitorio, in quanto se il credito risulta da un atto pubblico il giudice del monitorio, su istanza di parte, concede la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 642
c.p.c.), ma nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione non è sufficiente per dimostrare l'importo del credito vantato.
Del resto, all'interno di un atto pubblico vi sono elementi che non godono di fede privilegiata (per cui per privarli di efficacia non è necessario servirsi della querela di falso) ed altri elementi per
“rimuovere” i quali, invece, occorre la querela di falso (art. 2699 c.c.): fra questi ultimi non figura la
“certificazione del quantum del diritto di credito”, come erroneamente sostenuto dall'opposta.
Peraltro, “l'estratto conto” allegato al ricorso monitorio (oltre a non essere munito dell'attestazione di verità e liquidità del credito in esso riportato, non potendo valere come estratto ex art. 50 T.U.B.) si sostanzia, in realtà, in una sintesi del capitale e degli interessi tempo per tempo maturati, ma non vi sono individuati i diversi movimenti eseguiti sul conto corrente cui si riferisce, sicché non risulta possibile eliminare l'incertezza sul “se” gli opponenti fossero a propria volta creditori nei confronti della Banca.
Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda proposta in via subordinata dalla società . CP_1
La domanda di risarcimento del danno formulata dagli opponenti nei confronti di Controparte_4
deve parimenti essere rigettata.
Infatti, a prescindere dalla eventuale coincidenza delle clausole riportate nelle fideiussioni rilasciate in favore della Banca e quindi dalla loro eventuale nullità parziale, gli opponenti non hanno specificato il tipo di pregiudizio che avrebbero subito, patrimoniale (rispetto al quale non hanno
9 individuato né il danno emergente, né il lucro cessante) ovvero non patrimoniale (invero difficilmente configurabile in controversie come quella odierna), né tantomeno ne hanno provato l'esistenza, per cui non potrebbe neppure soccorrere la liquidazione del danno in via equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone la dimostrazione dell'esistenza del pregiudizio lamentato (Cass., n.
9744/2023).
6. Le spese di lite possono essere integralmente compensate (Cass., n. 32061/2022) nel rapporto processuale tra gli opponenti e l'opposta, in considerazione tanto dell'esito complessivo del giudizio unitario che prende avvio dal deposito del ricorso monitorio e si conclude con la definizione del giudizio di opposizione (Cass., SS.UU., n. 927/2022), quanto della soccombenza reciproca, determinata dalla revoca del decreto ingiuntivo, dal rigetto della domanda formulata in via subordinata dall'opposta, dalla carenza di titolarità dal lato passivo dell'opposta rispetto alle domande attinenti alla validità del contratto, nonché dall'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione (peraltro per un motivo non dedotto specificamente nell'atto di citazione).
Nel rapporto processuale fra e gli opponenti, invece, le spese seguono la Controparte_4
soccombenza - in considerazione del rigetto dell'opposizione (supportata da doglianze relative alla validità/efficacia del contratto oggetto di causa, come visto, destituite di fondamento) rispetto alla terza chiamata, nonché del rigetto delle domande di risarcimento del danno e di restituzione formulate dagli opponenti – e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dalla scaglione di valore
“indeterminabile – complessità bassa”, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8 D.M. 55/2014), con riduzione sino ad ¼ del compensi per la fase istruttoria, essendosi proceduto unicamente con una CTU, e tenuto conto della quantità/qualità delle questioni affrontate, dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, nonché della complessità della controversia.
7. Le spese di CTU, liquidate con separato provvedimento del 03.10.2023, sono definitivamente poste a carico degli opponenti, in considerazione dell'esito della CTU stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. Davide Palmieri, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. n. 1822/2020 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
10 1) Revoca il decreto ingiuntivo n. 338/2020 (R.G. n. 784/2020) emesso da questo Tribunale e pubblicato in data 25.03.2020;
2) Rigetta le domande di risarcimento del danno e di restituzione proposte da e Parte_1
; Parte_2
3) Rigetta la domanda formulata in via subordinata da Controparte_1
4) Pone definitivamente a carico di e , in solido, le spese di Parte_1 Parte_2
CTU, liquidate con separato provvedimento del 03.10.2023;
5) Compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale fra e Parte_1 Parte_2
da un lato, e dall'altro;
[...] Controparte_1
6) Condanna e , in solido, alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_2 CP_4 delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.300,00, oltre IVA, CPA e rimborso
[...]
forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Viterbo, il 13.06.2025
Il Giudice
Dott. Davide Palmieri
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