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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/10/2025, n. 3328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3328 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 8984/2024 R.G.
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8984/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso per procura in P.IVA_2 atti dall'avv. Francesco Gambi ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico alla PEC
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Elisa Bernini e Roberto Galassi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Figline e
CI LD (FI), corso G. Matteotti n. 49
CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti di
, Controparte_2 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
pagina 1 di 8 CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti:
Per : Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE - IN TESI ∼ in conseguenza della revoca/annullamento dell'ordinanza in data 31/1/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del Tribunale di Firenze, disposta con sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Firenze: revocare e/o annullare anche l'ordinanza in data 15/3/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del Tribunale di Firenze;
NEL
MERITO - IN IPOTESI E COMUNQUE OCCORRENDO ∼ accogliere l'opposizione proposta con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 2/4/2/2024 e per l'effetto comunque: revocare e/o annullare l'ordinanza in data 15/3/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del
Tribunale di Firenze;
IN OGNI CASO − condannare il sig. alla refusione in favore di CP_1 delle spese, compensi e competenze di causa” Parte_1
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza reietta e disattesa: - in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva r.g.e. 100/2021; - in via principale, rigettare la domanda promossa da , p.i. , perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- Pt_1 P.IVA_1 in ogni caso, condannare per i motivi di cui in narrativa parte attrice ex art. 96 cpc;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali come per Legge, rispetto alle quali i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava dinanzi l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la declaratoria di revoca e/o annullamento del provvedimento emesso CP_1 dal giudice dell'esecuzione dott.ssa AN AZ in data 15 marzo 2024 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Parte attrice deduceva infatti di aver dato corso presso il Tribunale di Firenze all'esecuzione immobiliare iscritta al n. RGE 100/2021 nei confronti di in forza di un decreto ingiuntivo CP_1 opposto e deciso con sentenza n. 3293/20222 avverso la quale pendeva giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Firenze promosso dallo stesso esecutato.
Parte attrice esponeva altresì: che il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza del 30 gennaio 2024 al fine di operare le verifiche richieste dalla pronuncia delle Sezioni Unite della pagina 2 di 8 Cassazione con sentenza n. 9479 del 2023 e, all'esito, avvisava il debitore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; che, disattesa l'istanza di revoca, proponeva Parte_1 opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale provvedimento a seguito del quale il G.E., preso atto che non era stata richiesta la sospensione dell'esecuzione, concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. che veniva ritualmente introdotto da e definito con sentenza n. Parte_1
704/2025 dal Tribunale di Firenze passata in giudicato;
che, inoltre, a seguito di istanza depositata da il G.E., con provvedimento del 15 marzo 2024, disponeva il dies a quo per la decorrenza dei CP_1 termini per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e che a seguito di opposizione ex art. 617
c.p.c. promossa da avverso tale provvedimento, il G.E. dott.ssa AZ fissava termine al Parte_1
31 luglio 2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
In ossequio del termine sopra indicato, introduceva dunque ex art. 618 c.p.c. il Parte_1 presente giudizio chiedendo la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza resa in data 15 marzo 2024 dal giudice dell'esecuzione immobiliare nell'ambito della procedura RGE 100/2021, anche alla luce della intervenuta sentenza definitiva n. 704/2025 emessa da questo Tribunale.
A fondamento della presente opposizione, parte attrice deduceva: 1) la mancata sussistenza dei presupposti previsti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in quanto il decreto ingiuntivo azionato risultava tuttora oggetto di opposizione dinanzi al giudice del gravame, il quale peraltro non aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione;
2) la mancata sussistenza della qualità di consumatore in capo all'esecutato/ingiunto dato che il CP_1 decreto ingiuntivo azionato era stato richiesto ed ottenuto in relazione alle fideiussioni dal medesimo prestate in favore della società di cui stesso era stato socio di maggioranza prima e CP_2 CP_1 socio unico poi;
3) l'applicabilità del c.d. prospective overruling alla luce della pronuncia delle sezioni
Unite della Cassazione n. 4135 del 2019.
Si costituiva in giudizio , debitore esecutato, il quale deduceva in via preliminare il CP_1 difetto di legittimazione ad agire in capo ad quale procuratrice di sia in Parte_2 Parte_1 assenza di mandato speciale conferito dall'attrice, sia in quanto non risultava iscritta Parte_2 all'albo previsto ex art. 106 TUB. Il convenuto deduceva altresì l'inoppugnabilità del provvedimento opposto emesso dal G.E. in data 15 marzo 2024 in quanto atto interlocutorio di mera amministrazione/direzione del processo esecutivo per il quale era da escludersi l'esperibilità del rimedio previsto ex art. 617 c.p.c. e deducendo, di conseguenza, il difetto di interesse ad agire in capo a parte dell'attrice anche in considerazione del fatto che il provvedimento opposto aveva già avuto esecuzione in seguito alla opposizione tardiva proposta dall'esecutato ex art. 650 c.p.c..
pagina 3 di 8 Per i motivi esposti eccepiva dunque l'irrilevanza delle argomentazioni sollevate CP_1 dall'opponente circa la sussistenza della qualità di consumatore in capo al debitore esecutato, per la quale peraltro non aveva fornito alcun chiarimento, e quanto alla ricorrenza della cd Parte_1 prospective overruling dato che il provvedimento opposto non aveva natura decisoria, ma costituiva una mera regolamentazione dei termini processuali al fine di dare esecuzione a quanto statuito nel provvedimento reso dal G.E. in data 31 gennaio 2024.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il convenuto concludeva, in via preliminare, per la sospensione della procedura esecutiva RGE 100/2021 e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Nessuno si costituiva per , per Controparte_2 [...]
, per e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1° ottobre 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
, , e per
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 le quali, pur ritualmente evocate, non si sono costituite nel presente giudizio.
[...]
In relazione alla presente opposizione promossa dalla creditrice nei confronti del Parte_1 provvedimento adottato dal G.E., dott.ssa AZ, in data 15 marzo 2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 100/2021, va anzitutto disattesa l'istanza di parte convenuta di sospensione della procedura, trattandosi di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e quindi inammissibile nel presente giudizio di cognizione ordinaria.
Va altresì rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta relativa all'inoppugnabilità ex art. 617 c.p.c. del citato provvedimento quale atto di mera natura amministrativa di regolazione delle tempistiche del processo esecutivo.
Premesso infatti che ogni atto del giudice dell'esecuzione, se asseritamente lesivo dell'interesse delle parti, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio previsto dall'art
617 c.p.c., a prescindere dalla gravità del vizio dedotto (in tal senso Cass. n. 28562 del 2023), va precisato che secondo quanto enunciato dai giudici di legittimità, possono costituire oggetto pagina 4 di 8 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. “gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti” (così Cass n. 14282 del 2022 richiamata dalla stessa convenuta).
La Suprema Corte ha infatti precisato che “possono formare oggetto del rimedio oppositivo ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (la cosiddetta opposizione "successiva" all'inizio dell'esecuzione forzata) sia gli atti prodromici anteriori al processo esecutivo (sempreché non sia stato possibile rilevare i loro vizi prima dell'avvio dell'esecuzione), sia gli atti esecutivi in cui si articola la procedura, non soltanto sotto l'aspetto della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza” (cfr. Cass. n. 12120 del 2003).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, quindi, può dirsi che il provvedimento contestato da quale atto del G.E. diretto a regolare le tempistiche del procedimento esecutivo relative, Parte_1 incide indubbiamente nella sfera di interessi della società opposta che ha quindi un interesse concreto e reale alla sua revoca;
il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 15 marzo 2023 (per il quale
“vista l'istanza del debitore depositata in data 6.03.2024 vista la costituzione in giudizio del debitore e la conoscenza diretta dell'avviso ex art. 650 c.p.c. dispone che il dies a quo da cui decorrono i 40 giorni per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. coincida con la notifica del presente provvedimento
a cura della cancelleria alle parti costituite”) è infatti dettato al fine di regolare i termini per la presentazione dell'opposizione tardiva e reca quindi disposizioni destinate a pregiudicare il creditore procedente che vedrebbe procrastinata e compromessa la propria azione recuperatoria.
Va peraltro osservato che la sentenza n. 704/2025 emessa da questo Tribunale con la quale è stato definito il giudizio (RG 4300/2024) promosso da ex art. 618, comma 2 c.p.c. in Pt_1 opposizione all'ordinanza del G.E. resa in data 31 gennaio 2024 nel procedimento esecutivo de quo, ha riconosciuto l'inutilità di una ulteriore e tardiva riapertura della fase cognitiva relativa alla verifica della sussistenza di potenziali clausole vessatorie in danno del convenuto, dato che il decreto ingiuntivo
è stato opposto in primo grado ed ha formato oggetto di successivo giudizio di cognizione, ancora pendente, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.
pagina 5 di 8 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento e, di conseguenza, va esclusa sul punto ogni contestazione sollevata da CP_1 circa la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice.
Va altresì precisato che se, da un lato, le valutazioni già compiute dalla richiamata sentenza n.
704/2025 resa dal Tribunale di Firenze in data 26 febbraio 2025 conducono all'accoglimento della presente opposizione, dall'altro lato e, in particolare, quanto all'opportunità di individuare clausole abusive in pregiudizio del debitore esecutato e alla loro potenziale incidenza sul credito azionato, in virtù della pendenza del giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, portano altresì ad escludere, anche in questa sede, ogni considerazione circa l'esistenza di clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo azionato e di ogni conseguente indagine sulla qualifica di consumatore in capo al convenuto opposto.
In attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di Firenze, va parimenti esclusa ogni valutazione circa la sussistenza del principio del c.d. overruling proprio in considerazione del fatto che non si è ancora formato alcun giudicato suscettibile di mutamento interpretativo;
la relativa domanda, peraltro, non risulta coltivata dall'attrice in fase conclusionale e deve dunque ritenersi rinunciata.
Quanto alla contestazione sollevata dal convenuto in relazione all'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo a mandataria di va anzitutto rigettata Parte_2 Parte_1
l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice per la quale, considerata la struttura bifasica del giudizio di opposizione, non è consentita la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase sommaria.
Sul punto risulta dirimente la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016 secondo cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice: la contestazione mossa da infatti, non può essere considerata come CP_1 una mera eccezione in senso stretto in quanto, secondo la richiamata sentenza delle SS. UU. “attiene alla legittimazione ad agire ed al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare”. Alla luce del principio sopra esposto, pertanto, non assume alcuna rilevanza il modo in cui il giudice venga indotto a porre l'attenzione sul profilo della carenza di legittimazione ad agire in quanto ad assumere rilievo è solo ed esclusivamente il vizio in sé.
Ciò posto va in ogni caso osservato che alla luce della documentazione prodotta da parte attrice,
(doc. nn. 21 e 22), risulta che ha conferito per atto pubblico regolarmente trascritto, Parte_1 procura speciale ad . Parte_2 pagina 6 di 8 Quanto alla mancata iscrizione di quest'ultima società all'albo previsto ex art. 106 del Testo
Unico Bancario tenuto presso Banca d'Italia contenente l'elenco degli intermediari finanziari diversi dalle banche che svolgono professionalmente l'attività di gestione, recupero e riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la relativa contestazione risulta infondata stante l'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, per il quale le disposizioni che regolamentano l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati non hanno immediata valenza civilistica e non sono poste a presidio di interessi pubblicistici.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7243 del 2024 che ha per l'appunto precisato che l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 (norma che prevede l'obbligo di iscrizione all'albo ex 106 TUB) non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata specificamente dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
Secondo tale pronuncia di legittimità, quindi, non è possibile trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, etc) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Tale indirizzo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007 del maggio 2024 in motivazione e, da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024, confermando il predetto orientamento, ha escluso che possa ritenersi ammissibile un rinvio pregiudiziale alla stessa
Corte per rivalutare la questione in presenza di una pronuncia, quale appunto quella n. 7243/2024 della
Corte di Cassazione, “suscettibile di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito”.
Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la Prima Presidente ha infatti precisato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie, non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel T.U.B., tra le quali il predetto art. 106.
Alla luce dei principi enunciati, l'eccezione di parte convenuta non può quindi trovare accoglimento dato che, nella presente fattispecie, non rileva il fatto che sia iscritta Parte_2 oppure no al citato albo e va quindi riconosciuta la sua legittimità ad agire per il recupero del credito cartolarizzato in forza della procura speciale conferita dall'odierna attrice. pagina 7 di 8 In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, la domanda di parte attrice
è risultata meritevole di accoglimento e va dunque disposta la revoca del provvedimento opposto emesso dal giudice dell'esecuzione in data 15 marzo 2024.
All'accoglimento della domanda dell'opponente, consegue l'esclusione di ogni ipotesi di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale come invocato da parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo secondo i paramenti di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore dalla domanda, l'assenza di fase istruttoria propriamente detta e la relativa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta a ruolo al n. RG 8984/2024:
1) accoglie l'opposizione proposta da rappresentata da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione dott.ssa
[...]
AN AZ in data 15 marzo 2024 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare al n. RGE 100/2021;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 518,00 per spese vive, euro 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 8 di 8
oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Francesca Romana Bisegna , in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8984/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata da (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso per procura in P.IVA_2 atti dall'avv. Francesco Gambi ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo telematico alla PEC
Email_1
ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso per procura in atti dagli CP_1 C.F._1 avv.ti Elisa Bernini e Roberto Galassi presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliato in Figline e
CI LD (FI), corso G. Matteotti n. 49
CONVENUTO OPPOSTO
e nei confronti di
, Controparte_2 [...]
, e Controparte_3 Controparte_4 CP_5
[...]
pagina 1 di 8 CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI delle parti:
Per : Pt_1
“IN VIA PRELIMINARE - IN TESI ∼ in conseguenza della revoca/annullamento dell'ordinanza in data 31/1/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del Tribunale di Firenze, disposta con sentenza n. 704/2025 del Tribunale di Firenze: revocare e/o annullare anche l'ordinanza in data 15/3/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del Tribunale di Firenze;
NEL
MERITO - IN IPOTESI E COMUNQUE OCCORRENDO ∼ accogliere l'opposizione proposta con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato in data 2/4/2/2024 e per l'effetto comunque: revocare e/o annullare l'ordinanza in data 15/3/2024 del Giudice dell'Esecuzione immobiliare n° 100/2021 del
Tribunale di Firenze;
IN OGNI CASO − condannare il sig. alla refusione in favore di CP_1 delle spese, compensi e competenze di causa” Parte_1
Per : CP_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza reietta e disattesa: - in via preliminare, sospendere la procedura esecutiva r.g.e. 100/2021; - in via principale, rigettare la domanda promossa da , p.i. , perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa;
- Pt_1 P.IVA_1 in ogni caso, condannare per i motivi di cui in narrativa parte attrice ex art. 96 cpc;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e competenze professionali come per Legge, rispetto alle quali i sottoscritti procuratori chiedono la distrazione”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, citava dinanzi l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere la declaratoria di revoca e/o annullamento del provvedimento emesso CP_1 dal giudice dell'esecuzione dott.ssa AN AZ in data 15 marzo 2024 nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare.
Parte attrice deduceva infatti di aver dato corso presso il Tribunale di Firenze all'esecuzione immobiliare iscritta al n. RGE 100/2021 nei confronti di in forza di un decreto ingiuntivo CP_1 opposto e deciso con sentenza n. 3293/20222 avverso la quale pendeva giudizio di impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Firenze promosso dallo stesso esecutato.
Parte attrice esponeva altresì: che il giudice dell'esecuzione aveva fissato l'udienza del 30 gennaio 2024 al fine di operare le verifiche richieste dalla pronuncia delle Sezioni Unite della pagina 2 di 8 Cassazione con sentenza n. 9479 del 2023 e, all'esito, avvisava il debitore della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; che, disattesa l'istanza di revoca, proponeva Parte_1 opposizione ex art 617 c.p.c. avverso tale provvedimento a seguito del quale il G.E., preso atto che non era stata richiesta la sospensione dell'esecuzione, concedeva termine per l'introduzione del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. che veniva ritualmente introdotto da e definito con sentenza n. Parte_1
704/2025 dal Tribunale di Firenze passata in giudicato;
che, inoltre, a seguito di istanza depositata da il G.E., con provvedimento del 15 marzo 2024, disponeva il dies a quo per la decorrenza dei CP_1 termini per la proposizione dell'opposizione ex art. 650 c.p.c. e che a seguito di opposizione ex art. 617
c.p.c. promossa da avverso tale provvedimento, il G.E. dott.ssa AZ fissava termine al Parte_1
31 luglio 2024 per l'introduzione del giudizio di merito.
In ossequio del termine sopra indicato, introduceva dunque ex art. 618 c.p.c. il Parte_1 presente giudizio chiedendo la revoca e/o l'annullamento dell'ordinanza resa in data 15 marzo 2024 dal giudice dell'esecuzione immobiliare nell'ambito della procedura RGE 100/2021, anche alla luce della intervenuta sentenza definitiva n. 704/2025 emessa da questo Tribunale.
A fondamento della presente opposizione, parte attrice deduceva: 1) la mancata sussistenza dei presupposti previsti dalla sentenza n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in quanto il decreto ingiuntivo azionato risultava tuttora oggetto di opposizione dinanzi al giudice del gravame, il quale peraltro non aveva disposto la sospensione della provvisoria esecuzione;
2) la mancata sussistenza della qualità di consumatore in capo all'esecutato/ingiunto dato che il CP_1 decreto ingiuntivo azionato era stato richiesto ed ottenuto in relazione alle fideiussioni dal medesimo prestate in favore della società di cui stesso era stato socio di maggioranza prima e CP_2 CP_1 socio unico poi;
3) l'applicabilità del c.d. prospective overruling alla luce della pronuncia delle sezioni
Unite della Cassazione n. 4135 del 2019.
Si costituiva in giudizio , debitore esecutato, il quale deduceva in via preliminare il CP_1 difetto di legittimazione ad agire in capo ad quale procuratrice di sia in Parte_2 Parte_1 assenza di mandato speciale conferito dall'attrice, sia in quanto non risultava iscritta Parte_2 all'albo previsto ex art. 106 TUB. Il convenuto deduceva altresì l'inoppugnabilità del provvedimento opposto emesso dal G.E. in data 15 marzo 2024 in quanto atto interlocutorio di mera amministrazione/direzione del processo esecutivo per il quale era da escludersi l'esperibilità del rimedio previsto ex art. 617 c.p.c. e deducendo, di conseguenza, il difetto di interesse ad agire in capo a parte dell'attrice anche in considerazione del fatto che il provvedimento opposto aveva già avuto esecuzione in seguito alla opposizione tardiva proposta dall'esecutato ex art. 650 c.p.c..
pagina 3 di 8 Per i motivi esposti eccepiva dunque l'irrilevanza delle argomentazioni sollevate CP_1 dall'opponente circa la sussistenza della qualità di consumatore in capo al debitore esecutato, per la quale peraltro non aveva fornito alcun chiarimento, e quanto alla ricorrenza della cd Parte_1 prospective overruling dato che il provvedimento opposto non aveva natura decisoria, ma costituiva una mera regolamentazione dei termini processuali al fine di dare esecuzione a quanto statuito nel provvedimento reso dal G.E. in data 31 gennaio 2024.
Alla luce delle argomentazioni svolte, il convenuto concludeva, in via preliminare, per la sospensione della procedura esecutiva RGE 100/2021 e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione e per la condanna di per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Parte_1
Nessuno si costituiva per , per Controparte_2 [...]
, per e per Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Istruita documentalmente la causa, venivano quindi assegnati i termini ex art. 189 c.p.c. e fissata per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 1° ottobre 2025 celebrata secondo le modalità di trattazione scritta, all'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies comma 1 c.p.c., in conformità con il rito introdotto con il d.lgs. 149/2022.
*****
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di Controparte_2
, , e per
[...] Controparte_3 Controparte_4 CP_5 le quali, pur ritualmente evocate, non si sono costituite nel presente giudizio.
[...]
In relazione alla presente opposizione promossa dalla creditrice nei confronti del Parte_1 provvedimento adottato dal G.E., dott.ssa AZ, in data 15 marzo 2024 nell'ambito della procedura esecutiva n. RGE 100/2021, va anzitutto disattesa l'istanza di parte convenuta di sospensione della procedura, trattandosi di competenza funzionale del giudice dell'esecuzione e quindi inammissibile nel presente giudizio di cognizione ordinaria.
Va altresì rilevata l'infondatezza dell'eccezione di parte convenuta relativa all'inoppugnabilità ex art. 617 c.p.c. del citato provvedimento quale atto di mera natura amministrativa di regolazione delle tempistiche del processo esecutivo.
Premesso infatti che ogni atto del giudice dell'esecuzione, se asseritamente lesivo dell'interesse delle parti, è suscettibile di opposizione agli atti esecutivi entro il termine perentorio previsto dall'art
617 c.p.c., a prescindere dalla gravità del vizio dedotto (in tal senso Cass. n. 28562 del 2023), va precisato che secondo quanto enunciato dai giudici di legittimità, possono costituire oggetto pagina 4 di 8 dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. “gli atti di parte di promozione dell'esecuzione forzata oppure i provvedimenti ordinatori del giudice dell'esecuzione volti all'instaurazione, prosecuzione o definizione della procedura - i quali si distinguono dagli atti preparatori che, privi di autonoma rilevanza come momento dell'azione esecutiva e tesi alla mera direzione del processo o all'interlocuzione con le parti o gli ausiliari, sono assunti nella prospettiva della futura adozione di altri e diversi provvedimenti - e a condizione che essi abbiano incidenza dannosa nella sfera degli interessati, tale che sia attualmente configurabile un interesse reale alla rimozione dei loro effetti” (così Cass n. 14282 del 2022 richiamata dalla stessa convenuta).
La Suprema Corte ha infatti precisato che “possono formare oggetto del rimedio oppositivo ex art. 617, comma 2, cod. proc. civ. (la cosiddetta opposizione "successiva" all'inizio dell'esecuzione forzata) sia gli atti prodromici anteriori al processo esecutivo (sempreché non sia stato possibile rilevare i loro vizi prima dell'avvio dell'esecuzione), sia gli atti esecutivi in cui si articola la procedura, non soltanto sotto l'aspetto della loro conformità al disposto normativo, ma anche sotto il profilo della loro opportunità e congruenza” (cfr. Cass. n. 12120 del 2003).
Sulla scorta dei principi sopra enunciati, quindi, può dirsi che il provvedimento contestato da quale atto del G.E. diretto a regolare le tempistiche del procedimento esecutivo relative, Parte_1 incide indubbiamente nella sfera di interessi della società opposta che ha quindi un interesse concreto e reale alla sua revoca;
il provvedimento del giudice dell'esecuzione del 15 marzo 2023 (per il quale
“vista l'istanza del debitore depositata in data 6.03.2024 vista la costituzione in giudizio del debitore e la conoscenza diretta dell'avviso ex art. 650 c.p.c. dispone che il dies a quo da cui decorrono i 40 giorni per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c. coincida con la notifica del presente provvedimento
a cura della cancelleria alle parti costituite”) è infatti dettato al fine di regolare i termini per la presentazione dell'opposizione tardiva e reca quindi disposizioni destinate a pregiudicare il creditore procedente che vedrebbe procrastinata e compromessa la propria azione recuperatoria.
Va peraltro osservato che la sentenza n. 704/2025 emessa da questo Tribunale con la quale è stato definito il giudizio (RG 4300/2024) promosso da ex art. 618, comma 2 c.p.c. in Pt_1 opposizione all'ordinanza del G.E. resa in data 31 gennaio 2024 nel procedimento esecutivo de quo, ha riconosciuto l'inutilità di una ulteriore e tardiva riapertura della fase cognitiva relativa alla verifica della sussistenza di potenziali clausole vessatorie in danno del convenuto, dato che il decreto ingiuntivo
è stato opposto in primo grado ed ha formato oggetto di successivo giudizio di cognizione, ancora pendente, dinanzi alla Corte di Appello di Firenze.
pagina 5 di 8 Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono l'eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento e, di conseguenza, va esclusa sul punto ogni contestazione sollevata da CP_1 circa la carenza di interesse ad agire in capo alla società attrice.
Va altresì precisato che se, da un lato, le valutazioni già compiute dalla richiamata sentenza n.
704/2025 resa dal Tribunale di Firenze in data 26 febbraio 2025 conducono all'accoglimento della presente opposizione, dall'altro lato e, in particolare, quanto all'opportunità di individuare clausole abusive in pregiudizio del debitore esecutato e alla loro potenziale incidenza sul credito azionato, in virtù della pendenza del giudizio di cognizione dinanzi alla Corte di Appello di Firenze, portano altresì ad escludere, anche in questa sede, ogni considerazione circa l'esistenza di clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento sotteso al decreto ingiuntivo azionato e di ogni conseguente indagine sulla qualifica di consumatore in capo al convenuto opposto.
In attesa della definizione del giudizio pendente dinanzi la Corte di Appello di Firenze, va parimenti esclusa ogni valutazione circa la sussistenza del principio del c.d. overruling proprio in considerazione del fatto che non si è ancora formato alcun giudicato suscettibile di mutamento interpretativo;
la relativa domanda, peraltro, non risulta coltivata dall'attrice in fase conclusionale e deve dunque ritenersi rinunciata.
Quanto alla contestazione sollevata dal convenuto in relazione all'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo a mandataria di va anzitutto rigettata Parte_2 Parte_1
l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte attrice per la quale, considerata la struttura bifasica del giudizio di opposizione, non è consentita la proposizione di domande nuove rispetto a quelle formulate nella fase sommaria.
Sul punto risulta dirimente la pronuncia delle Sezioni Unite n. 2951 del 2016 secondo cui la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice: la contestazione mossa da infatti, non può essere considerata come CP_1 una mera eccezione in senso stretto in quanto, secondo la richiamata sentenza delle SS. UU. “attiene alla legittimazione ad agire ed al diritto di azione che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare”. Alla luce del principio sopra esposto, pertanto, non assume alcuna rilevanza il modo in cui il giudice venga indotto a porre l'attenzione sul profilo della carenza di legittimazione ad agire in quanto ad assumere rilievo è solo ed esclusivamente il vizio in sé.
Ciò posto va in ogni caso osservato che alla luce della documentazione prodotta da parte attrice,
(doc. nn. 21 e 22), risulta che ha conferito per atto pubblico regolarmente trascritto, Parte_1 procura speciale ad . Parte_2 pagina 6 di 8 Quanto alla mancata iscrizione di quest'ultima società all'albo previsto ex art. 106 del Testo
Unico Bancario tenuto presso Banca d'Italia contenente l'elenco degli intermediari finanziari diversi dalle banche che svolgono professionalmente l'attività di gestione, recupero e riscossione di crediti ceduti nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, la relativa contestazione risulta infondata stante l'orientamento, che può dirsi ormai consolidato, per il quale le disposizioni che regolamentano l'attività di riscossione dei crediti cartolarizzati non hanno immediata valenza civilistica e non sono poste a presidio di interessi pubblicistici.
Tale principio è stato espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 7243 del 2024 che ha per l'appunto precisato che l'art. 2 comma 6 della L. n. 130 del 1999 (norma che prevede l'obbligo di iscrizione all'albo ex 106 TUB) non ha immediata valenza civilistica, ma attiene piuttosto alla regolamentazione del settore bancario e finanziario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata specificamente dal sistema dei controlli e dei poteri facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali.
Secondo tale pronuncia di legittimità, quindi, non è possibile trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, etc) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva
(precetti, pignoramenti, interventi), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”.
Tale indirizzo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 12007 del maggio 2024 in motivazione e, da ultimo, la Prima Presidente della Cassazione, nell'ambito di una questione pregiudiziale sollevata ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., con il decreto del 17 maggio 2024, confermando il predetto orientamento, ha escluso che possa ritenersi ammissibile un rinvio pregiudiziale alla stessa
Corte per rivalutare la questione in presenza di una pronuncia, quale appunto quella n. 7243/2024 della
Corte di Cassazione, “suscettibile di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito”.
Valorizzando le argomentazioni della citata Cass. n. 7243/2024, la Prima Presidente ha infatti precisato che il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie, non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel T.U.B., tra le quali il predetto art. 106.
Alla luce dei principi enunciati, l'eccezione di parte convenuta non può quindi trovare accoglimento dato che, nella presente fattispecie, non rileva il fatto che sia iscritta Parte_2 oppure no al citato albo e va quindi riconosciuta la sua legittimità ad agire per il recupero del credito cartolarizzato in forza della procura speciale conferita dall'odierna attrice. pagina 7 di 8 In conclusione, alla luce dei motivi in fatto e diritto sin qui espressi, la domanda di parte attrice
è risultata meritevole di accoglimento e va dunque disposta la revoca del provvedimento opposto emesso dal giudice dell'esecuzione in data 15 marzo 2024.
All'accoglimento della domanda dell'opponente, consegue l'esclusione di ogni ipotesi di risarcimento ex art. 96 c.p.c. per abuso dello strumento processuale come invocato da parte opposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di parte opposta e liquidate in favore dell'opponente come in dispositivo secondo i paramenti di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, considerato il valore dalla domanda, l'assenza di fase istruttoria propriamente detta e la relativa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, disattesa e/o assorbita ogni diversa domanda, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta a ruolo al n. RG 8984/2024:
1) accoglie l'opposizione proposta da rappresentata da Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, revoca il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione dott.ssa
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AN AZ in data 15 marzo 2024 nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare al n. RGE 100/2021;
2) condanna a rifondere a le spese del presente giudizio CP_1 Parte_1 che si liquidano in euro 518,00 per spese vive, euro 6.023,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.
Firenze, 17 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Romana Bisegna
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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