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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 29/05/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3809/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 29 maggio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Lisa Indragoli e per parte convenuta opposta l'avv. Valentina Mian in sostituzione dell'avv. Stefano Cacchiarelli, i quali insistono nelle rispettive conclusioni e istanze e quindi chiedono il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. (C.F. e Parte_1 C.F._1 la IG.ra (C.F. spiegavano opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 C.F._2 avverso il precetto notificato loro, rispettivamente, il 2/11/2023 e il 15/11/2023 da “
[...]
” (C.F. e P. IVA ). Parte_3 P.IVA_1
Il precetto conseguiva, a detta della precettante, ad un Decreto Ingiuntivo di questo Tribunale, e precisamente il D.I. n. 1250/2010, emesso nel procedimento per ingiunzione n. 3687 dell'anno
2010 nei confronti dell'allora società “R & B di SE GI & C, s.a.s.” nonché, in via solidale, nei confronti delle persone fisiche degli stessi odierni opponenti, entrambi garanti fideiussori, per il pagamento in favore dell'allora ingiungente “Banca del Monte di Lucca S.p.a.” della complessiva somma di € 22.061,52 oltre interessi e spese del procedimento, in ragione del mancato pagamento di un mutuo chirografario concesso dalla banca sopra indicata il 4 marzo 2009, a seguito della cui inadempienza la Banca aveva provveduto a revocare gli affidamenti precedentemente concessi e a chiudere il conto, intimando l'immediato saldo.
Il Decreto non era stato opposto ed era diventato definitivo il 16/2/2011, con apposizione della formula esecutiva il 3/3/2011. La società ingiunta era stata in seguito dichiarata fallita con sentenza del 23/7/2015, essendo stato ammesso al passivo il credito della Banca così come richiesto. Con provvedimento del 17/5/2018 era stata quindi disposta la chiusura della suddetta procedura fallimentare.
Il credito era stato quindi ceduto dalla banca all'odierna precettante con contratto di cessione di crediti pro soluto del 15/12/2019, nel contesto di un procedimento di cartolarizzazione ai sensi
1 della L. 130/1999, assieme ad un portafoglio di crediti individuato in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. e con avviso in G.U. n. 1 del 2/1/2020. Indi, stante il perdurante mancato pagamento, veniva emesso il precetto per cui è causa.
Gli opponenti hanno articolato le loro difese distinguendo le loro rispettive posizioni. In particolare, per quanto riguarda l'opponente questa ha lamentato in primo Parte_2 luogo la propria carenza di legittimazione passiva per mancata titolarità della posizione soggettiva di debitrice, lamentando poi che il contratto di fideiussione era stato stipulato con clausole riproducenti le clausole ABI (di cui a provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio2005) e pertanto radicalmente nullo, così come sono nulli e illegittimi e debbano essere revocati gli eventuali decreti ingiuntivi, seppur non opposti, ottenuti sulla base dello stesso contratto e nel quale non sia stata esaminato il contenuto legittimo o meno della fideiussione, citando l'arresto della Cassazione n. 41994/2021. Eccepiva inoltre l'opponente l'intervenuta Parte_2 decadenza ex art. 1957 c.c. della banca, non avendo agito contro il debitore entro il termine di sei mesi. Eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 2953 c.c. per superamento del limite decennale. Eccepiva, ancora, il superamento del limite dei sessanta giorni e la conseguente perdita di efficacia del Decreto, a lei mai notificato. Rilevava, infine, la indeterminatezza del precetto riguardo agli interessi e in ogni caso la loro prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma IV c.p.c.
Da parte sua, l'opponente sosteneva l'illegittimità della notifica del precetto in Parte_1 forma cartacea, dovendo questa avvenire via p.e.c. ex art. 137 c.p.c. commi VI e VII. Eccepiva inoltre l'integrale pagamento del debito, avvenuto per pignoramento del quinto dello stipendio in favore della banca, contestando altresì l'insinuazione della banca nel fallimento della società, non risultando ciò dalla documentazione prodotta. Eccepiva, ancora, la mancata notifica della cessione del credito al soggetto ceduto, contestando sia l'esistenza che la validità e l'opponibilità del contratto di cessione, con conseguente carenza di titolarità della posizione soggettiva oltre che della legittimazione attiva sostanziale.
Concludevano entrambi in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e in rito per la declaratoria di nullità del precetto, per il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per la declaratoria di nullità della notifica al e per la carenza di legittimazione Pt_1 passiva della Nel merito domandavano la declaratoria della carenza del diritto di Parte_2 parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'opposta società “ ”, contestando in dettaglio, dopo una sintesi dell'evoluzione Pt_3 delle posizioni delle parti, gli argomenti di parte attrice opponente e, in particolare:
Riguardo alla pretesa carenza di legittimazione passiva e di titolarità della posizione soggettiva da parte di , osservava che l'indicazione di “Certopassi” anziché “ Parte_2 Parte_2 riportata nel precetto era un mero errore, non rilevante in quanto gli altri dati identificativi della debitrice erano correttamente riportati e in modo tale da non generare incertezza sul soggetto, come riportato da pronunce della S.C. che indicava.
Riguardo alla pretesa qualità di consumatore della opponente 'opposta osserva che Parte_2 sul Decreto si è formato il giudicato, quindi l'eccezione non è proponibile. L'opposta ha rilevato in
2 ogni caso come la acesse parte della compagine societaria della società “R & B S.a.s.” Parte_2 per tale ragione l'eccezione è infondata.
Riguardo alla pretesa decadenza del credito per non aver agito la banca entro il termine di sei mesi l'opposta osserva come la banca abbia agito in via monitoria entro detto termine.
Riguardo alla pretesa prescrizione del credito l'opposta rileva come la presentazione dell'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare, avvenuta nel 2017, importa l'interruzione della prescrizione, citando giurisprudenza della S.C. a riguardo.
Riguardo all'eccezione della elativa alla mancata notifica del Decreto l'opposta rileva Parte_2 come la notifica sia avvenuta nel 2010, del che è prova mediante la produzione della relata di notifica di cui all'allegato 11 di parte opposta.
Riguardo alla pretesa indeterminatezza del Decreto l'opposta contesta tale eccezione ritenendo dettagliate le somme, pur senza specifico conteggio.
Riguardo alla pretesa prescrizione quinquennale degli interessi l'opposta contesta l'interpretazione in tal senso dell'art. 2948 n.4 c.c., citando a riguardo una massima della
Cassazione dell'anno 2023, che afferma l'unicità della prescrizione decennale degli interessi per l'obbligazione contratta, decorrente dall'ultima rata del mutuo.
Riguardo all'eccezione del relativa alla mancata notifica ex art. 137 c.p.c. l'opposta Pt_1 sostiene in ogni caso, oltre all'impossibilità di avvalersi del registro INAD non essendo la persona del scritta allo stesso, il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Pt_1
Riguardo alla pretesa estinzione del debito del mediante pignoramento del quinto dello Pt_1 stipendio, l'opposta rileva come le produzioni da questi effettuate siano insufficienti a provare tale estinzione, restando a suo carico l'onere di provarla adeguatamente.
Riguardo al fatto che Banca del Monte di Lucca non avrebbe proceduto alla insinuazione al passivo del fallimento “R & B S.a.s,”, poiché nell'atto di precetto non sarebbero stati riportati gli estremi della procedura fallimentare suindicata, tale affermazione è contestata dall'opposta sul presupposto che la banca, al contrario, si è insinuata al passivo, pur essendo in seguito chiuso il fallimento per insufficienza di attivo.
Riguardo alla pretesa improponibilità di azioni in ragione del fallimento, l'opposta richiama l'art. 120 comma 3 L.F. e la possibilità di riprendere le azioni interrotte in ragione della procedura fallimentare una volta chiusa la stessa.
Riguardo, infine, alla contestata mancata notifica del contratto di cessione al soggetto ceduto parte opposta, rilevando l'applicazione dell'art. 58 commi 2 e 4 T.U.B., ha prodotto in allegato alla propria comparsa copia di G.U. n. 1 del 2/1/2020, contenente il relativo avviso di cessione in blocco, nonché visura camerale attestante l'avvenuta iscrizione dell'operazione di cessione nel
Registro delle Imprese e la dichiarazione rilasciata da subentrata in tutti i Controparte_1 rapporti attivi e passivi ex art. 2054 bis c.c. a seguito della fusione per incorporazione della cedente Banca del Monte di Lucca, attestante l'avvenuta cessione dello specifico credito di cui si controverte.
3 Concludeva l'opposta, quanto sopra eccepito e contestato, per il rigetto preliminare dell'istanza di sospensione e per il rigetto integrale dell'opposizione, vinte spese e competenze.
Il processo si svolgeva dapprima con il rigetto dell'istanza di sospensione di parte attrice opponente, quindi con l'ammissione delle prove orali richieste dalla stessa parte, che venivano espletate in successive udienze. In seguito le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata all'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Passando al merito della causa, si osserva ora, riguardo alla sufficienza dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato nella G.U. prodotta in atti da parte opposta, che giusta Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre
2024, n. 29872, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Nell'estratto prodotto da parte opposta non sussistono, evidentemente, le enumerazioni specifiche relative ad ogni singolo rapporto, non sussistendo neppure i titoli (capitale, interessi, spese e/o danni) di cui alla massima sopra riportata. Non solo: avendo gli opponenti contestato l'esistenza stessa del credito, il cessionario doveva provare l'esistenza del contratto di cessione, non bastando a ciò una dichiarazione unilaterale, né la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. per dimostrare la legittimazione attiva di parte opposta. Il cessionario doveva, a tal fine, produrre il contratto di cessione o altra prova concreta che il credito, specifico, oggetto di causa fosse stato effettivamente ceduto. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può infatti avere valore probatorio solo se permette di individuare chiaramente il credito specifico ceduto;
se invece si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, come nella fattispecie ora in esame, l'avviso non è sufficiente (Trib. Palmi, n. 171/2025).
Ancora, si osserva che giusta Cass. 9073/2025 la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
A fronte di tali parametri giurisprudenziale sta, in favore di parte opposta, la produzione, ulteriore rispetto all'avviso di cui sopra, della dichiarazione della banca cedente (all. 6A di parte opposta) riportante l'esatto credito ceduto.
Di conseguenza, pur non risultando provata l'esistenza del contratto di cessione con le modalità sopra indicate, giusta il mancato riconoscimento di parte opponente, a seguito di tale ultima
4 produzione l'onere probatorio sull'esistenza del credito e sulla sua effettiva cessione deve ritenersi adempiuto.
Sugli altri motivi di opposizione si osserva quanto segue:
In primo luogo l'indicazione “Certopassi” al posto di “ non vale ad invalidare il precetto, Parte_2 essendo riportate nello stesso le altre indicazioni che consentono di individuare con certezza l'opponente Parte_2
Riguardo alla qualità di consumatore della stessa questa deve ritenersi irrilevante, Parte_2 trattandosi di procedimento per ingiunzione concluso e diventato inopponibile, oltre che infondata in quanto non provata, laddove, per contro, sussiste in allegato 10 di parte opposta il certificato della CC.I.A.A. con l'indicazione della uale socia della società ingiunta. Parte_2
Risulta, ancora, come il Decreto sia stato azionato entro il termine dei sei mesi: precisamente il ricorso per D.I. risulta esser stato depositato il 25/8/2010, laddove la raccomandata di intimazione al saldo risale al 2/4/2010. Il ricorso con annesso Decreto è stato infine notificato il 5/11/2010, come da produzione n. 11 di parte opposta. Del pari risulta superata in ogni caso ex art. 156 c.p.c. la pretesa mancata notifica ex art. 137 c.p.c. lamentata dall'opponente Ne segue il Pt_1 rigetto dei relativi tre motivi di opposizione.
Non risulta, inoltre, la prova dell'estinzione del debito, non essendo sufficiente a tal fine la produzione della prima e dell'ultima busta paga del debitore Né risulta sussistere il Pt_1 preteso frazionamento degli interessi lamentato da parte opponente con relativa prescrizione quinquennale, essendo viceversa e giusta Cass. 4232/2023 sussistente soltanto un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Non si rileva, ancora, indeterminatezza nell'esposizione degli interessi dovuti.
Risulta infine ex actis l'insinuazione della banca nella procedura fallimentare della società, nonché il provvedimento di ammissione allo stato passivo e di chiusura del fallimento. In definitiva gli argomenti di parte opponente non possono trovare accoglimento, dovendosi rigettare l'opposizione al precetto. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna alle spese in favore di parte opposta, liquidate, queste ultime, ai minimi tariffari in ragione della mancata tempestiva produzione di nota spese, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Udienza del 29 maggio 2025.
Sono presenti per parte attrice opponente l'avv. Lisa Indragoli e per parte convenuta opposta l'avv. Valentina Mian in sostituzione dell'avv. Stefano Cacchiarelli, i quali insistono nelle rispettive conclusioni e istanze e quindi chiedono il Giudice voglia immediatamente pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Svolgimento del processo e concisi motivi della decisione:
Con atto di citazione ritualmente notificato il IG. (C.F. e Parte_1 C.F._1 la IG.ra (C.F. spiegavano opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_2 C.F._2 avverso il precetto notificato loro, rispettivamente, il 2/11/2023 e il 15/11/2023 da “
[...]
” (C.F. e P. IVA ). Parte_3 P.IVA_1
Il precetto conseguiva, a detta della precettante, ad un Decreto Ingiuntivo di questo Tribunale, e precisamente il D.I. n. 1250/2010, emesso nel procedimento per ingiunzione n. 3687 dell'anno
2010 nei confronti dell'allora società “R & B di SE GI & C, s.a.s.” nonché, in via solidale, nei confronti delle persone fisiche degli stessi odierni opponenti, entrambi garanti fideiussori, per il pagamento in favore dell'allora ingiungente “Banca del Monte di Lucca S.p.a.” della complessiva somma di € 22.061,52 oltre interessi e spese del procedimento, in ragione del mancato pagamento di un mutuo chirografario concesso dalla banca sopra indicata il 4 marzo 2009, a seguito della cui inadempienza la Banca aveva provveduto a revocare gli affidamenti precedentemente concessi e a chiudere il conto, intimando l'immediato saldo.
Il Decreto non era stato opposto ed era diventato definitivo il 16/2/2011, con apposizione della formula esecutiva il 3/3/2011. La società ingiunta era stata in seguito dichiarata fallita con sentenza del 23/7/2015, essendo stato ammesso al passivo il credito della Banca così come richiesto. Con provvedimento del 17/5/2018 era stata quindi disposta la chiusura della suddetta procedura fallimentare.
Il credito era stato quindi ceduto dalla banca all'odierna precettante con contratto di cessione di crediti pro soluto del 15/12/2019, nel contesto di un procedimento di cartolarizzazione ai sensi
1 della L. 130/1999, assieme ad un portafoglio di crediti individuato in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B. e con avviso in G.U. n. 1 del 2/1/2020. Indi, stante il perdurante mancato pagamento, veniva emesso il precetto per cui è causa.
Gli opponenti hanno articolato le loro difese distinguendo le loro rispettive posizioni. In particolare, per quanto riguarda l'opponente questa ha lamentato in primo Parte_2 luogo la propria carenza di legittimazione passiva per mancata titolarità della posizione soggettiva di debitrice, lamentando poi che il contratto di fideiussione era stato stipulato con clausole riproducenti le clausole ABI (di cui a provvedimento Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio2005) e pertanto radicalmente nullo, così come sono nulli e illegittimi e debbano essere revocati gli eventuali decreti ingiuntivi, seppur non opposti, ottenuti sulla base dello stesso contratto e nel quale non sia stata esaminato il contenuto legittimo o meno della fideiussione, citando l'arresto della Cassazione n. 41994/2021. Eccepiva inoltre l'opponente l'intervenuta Parte_2 decadenza ex art. 1957 c.c. della banca, non avendo agito contro il debitore entro il termine di sei mesi. Eccepiva altresì la prescrizione del credito ex art. 2953 c.c. per superamento del limite decennale. Eccepiva, ancora, il superamento del limite dei sessanta giorni e la conseguente perdita di efficacia del Decreto, a lei mai notificato. Rilevava, infine, la indeterminatezza del precetto riguardo agli interessi e in ogni caso la loro prescrizione quinquennale ex art. 2948 comma IV c.p.c.
Da parte sua, l'opponente sosteneva l'illegittimità della notifica del precetto in Parte_1 forma cartacea, dovendo questa avvenire via p.e.c. ex art. 137 c.p.c. commi VI e VII. Eccepiva inoltre l'integrale pagamento del debito, avvenuto per pignoramento del quinto dello stipendio in favore della banca, contestando altresì l'insinuazione della banca nel fallimento della società, non risultando ciò dalla documentazione prodotta. Eccepiva, ancora, la mancata notifica della cessione del credito al soggetto ceduto, contestando sia l'esistenza che la validità e l'opponibilità del contratto di cessione, con conseguente carenza di titolarità della posizione soggettiva oltre che della legittimazione attiva sostanziale.
Concludevano entrambi in via preliminare per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, e in rito per la declaratoria di nullità del precetto, per il difetto di legittimazione attiva di parte opposta, per la declaratoria di nullità della notifica al e per la carenza di legittimazione Pt_1 passiva della Nel merito domandavano la declaratoria della carenza del diritto di Parte_2 parte opposta a procedere ad esecuzione forzata, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva l'opposta società “ ”, contestando in dettaglio, dopo una sintesi dell'evoluzione Pt_3 delle posizioni delle parti, gli argomenti di parte attrice opponente e, in particolare:
Riguardo alla pretesa carenza di legittimazione passiva e di titolarità della posizione soggettiva da parte di , osservava che l'indicazione di “Certopassi” anziché “ Parte_2 Parte_2 riportata nel precetto era un mero errore, non rilevante in quanto gli altri dati identificativi della debitrice erano correttamente riportati e in modo tale da non generare incertezza sul soggetto, come riportato da pronunce della S.C. che indicava.
Riguardo alla pretesa qualità di consumatore della opponente 'opposta osserva che Parte_2 sul Decreto si è formato il giudicato, quindi l'eccezione non è proponibile. L'opposta ha rilevato in
2 ogni caso come la acesse parte della compagine societaria della società “R & B S.a.s.” Parte_2 per tale ragione l'eccezione è infondata.
Riguardo alla pretesa decadenza del credito per non aver agito la banca entro il termine di sei mesi l'opposta osserva come la banca abbia agito in via monitoria entro detto termine.
Riguardo alla pretesa prescrizione del credito l'opposta rileva come la presentazione dell'istanza di insinuazione nel passivo fallimentare, avvenuta nel 2017, importa l'interruzione della prescrizione, citando giurisprudenza della S.C. a riguardo.
Riguardo all'eccezione della elativa alla mancata notifica del Decreto l'opposta rileva Parte_2 come la notifica sia avvenuta nel 2010, del che è prova mediante la produzione della relata di notifica di cui all'allegato 11 di parte opposta.
Riguardo alla pretesa indeterminatezza del Decreto l'opposta contesta tale eccezione ritenendo dettagliate le somme, pur senza specifico conteggio.
Riguardo alla pretesa prescrizione quinquennale degli interessi l'opposta contesta l'interpretazione in tal senso dell'art. 2948 n.4 c.c., citando a riguardo una massima della
Cassazione dell'anno 2023, che afferma l'unicità della prescrizione decennale degli interessi per l'obbligazione contratta, decorrente dall'ultima rata del mutuo.
Riguardo all'eccezione del relativa alla mancata notifica ex art. 137 c.p.c. l'opposta Pt_1 sostiene in ogni caso, oltre all'impossibilità di avvalersi del registro INAD non essendo la persona del scritta allo stesso, il raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. Pt_1
Riguardo alla pretesa estinzione del debito del mediante pignoramento del quinto dello Pt_1 stipendio, l'opposta rileva come le produzioni da questi effettuate siano insufficienti a provare tale estinzione, restando a suo carico l'onere di provarla adeguatamente.
Riguardo al fatto che Banca del Monte di Lucca non avrebbe proceduto alla insinuazione al passivo del fallimento “R & B S.a.s,”, poiché nell'atto di precetto non sarebbero stati riportati gli estremi della procedura fallimentare suindicata, tale affermazione è contestata dall'opposta sul presupposto che la banca, al contrario, si è insinuata al passivo, pur essendo in seguito chiuso il fallimento per insufficienza di attivo.
Riguardo alla pretesa improponibilità di azioni in ragione del fallimento, l'opposta richiama l'art. 120 comma 3 L.F. e la possibilità di riprendere le azioni interrotte in ragione della procedura fallimentare una volta chiusa la stessa.
Riguardo, infine, alla contestata mancata notifica del contratto di cessione al soggetto ceduto parte opposta, rilevando l'applicazione dell'art. 58 commi 2 e 4 T.U.B., ha prodotto in allegato alla propria comparsa copia di G.U. n. 1 del 2/1/2020, contenente il relativo avviso di cessione in blocco, nonché visura camerale attestante l'avvenuta iscrizione dell'operazione di cessione nel
Registro delle Imprese e la dichiarazione rilasciata da subentrata in tutti i Controparte_1 rapporti attivi e passivi ex art. 2054 bis c.c. a seguito della fusione per incorporazione della cedente Banca del Monte di Lucca, attestante l'avvenuta cessione dello specifico credito di cui si controverte.
3 Concludeva l'opposta, quanto sopra eccepito e contestato, per il rigetto preliminare dell'istanza di sospensione e per il rigetto integrale dell'opposizione, vinte spese e competenze.
Il processo si svolgeva dapprima con il rigetto dell'istanza di sospensione di parte attrice opponente, quindi con l'ammissione delle prove orali richieste dalla stessa parte, che venivano espletate in successive udienze. In seguito le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa era rinviata all'udienza odierna per la lettura della sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Passando al merito della causa, si osserva ora, riguardo alla sufficienza dell'avviso ex art. 58 T.U.B. pubblicato nella G.U. prodotta in atti da parte opposta, che giusta Cass. Civ., Sez. III, 20 novembre
2024, n. 29872, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia.
Nell'estratto prodotto da parte opposta non sussistono, evidentemente, le enumerazioni specifiche relative ad ogni singolo rapporto, non sussistendo neppure i titoli (capitale, interessi, spese e/o danni) di cui alla massima sopra riportata. Non solo: avendo gli opponenti contestato l'esistenza stessa del credito, il cessionario doveva provare l'esistenza del contratto di cessione, non bastando a ciò una dichiarazione unilaterale, né la sola pubblicazione dell'avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B. per dimostrare la legittimazione attiva di parte opposta. Il cessionario doveva, a tal fine, produrre il contratto di cessione o altra prova concreta che il credito, specifico, oggetto di causa fosse stato effettivamente ceduto. La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può infatti avere valore probatorio solo se permette di individuare chiaramente il credito specifico ceduto;
se invece si contesta l'esistenza stessa del contratto di cessione, come nella fattispecie ora in esame, l'avviso non è sufficiente (Trib. Palmi, n. 171/2025).
Ancora, si osserva che giusta Cass. 9073/2025 la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
A fronte di tali parametri giurisprudenziale sta, in favore di parte opposta, la produzione, ulteriore rispetto all'avviso di cui sopra, della dichiarazione della banca cedente (all. 6A di parte opposta) riportante l'esatto credito ceduto.
Di conseguenza, pur non risultando provata l'esistenza del contratto di cessione con le modalità sopra indicate, giusta il mancato riconoscimento di parte opponente, a seguito di tale ultima
4 produzione l'onere probatorio sull'esistenza del credito e sulla sua effettiva cessione deve ritenersi adempiuto.
Sugli altri motivi di opposizione si osserva quanto segue:
In primo luogo l'indicazione “Certopassi” al posto di “ non vale ad invalidare il precetto, Parte_2 essendo riportate nello stesso le altre indicazioni che consentono di individuare con certezza l'opponente Parte_2
Riguardo alla qualità di consumatore della stessa questa deve ritenersi irrilevante, Parte_2 trattandosi di procedimento per ingiunzione concluso e diventato inopponibile, oltre che infondata in quanto non provata, laddove, per contro, sussiste in allegato 10 di parte opposta il certificato della CC.I.A.A. con l'indicazione della uale socia della società ingiunta. Parte_2
Risulta, ancora, come il Decreto sia stato azionato entro il termine dei sei mesi: precisamente il ricorso per D.I. risulta esser stato depositato il 25/8/2010, laddove la raccomandata di intimazione al saldo risale al 2/4/2010. Il ricorso con annesso Decreto è stato infine notificato il 5/11/2010, come da produzione n. 11 di parte opposta. Del pari risulta superata in ogni caso ex art. 156 c.p.c. la pretesa mancata notifica ex art. 137 c.p.c. lamentata dall'opponente Ne segue il Pt_1 rigetto dei relativi tre motivi di opposizione.
Non risulta, inoltre, la prova dell'estinzione del debito, non essendo sufficiente a tal fine la produzione della prima e dell'ultima busta paga del debitore Né risulta sussistere il Pt_1 preteso frazionamento degli interessi lamentato da parte opponente con relativa prescrizione quinquennale, essendo viceversa e giusta Cass. 4232/2023 sussistente soltanto un unico termine di prescrizione decennale, che non decorre dalla scadenza delle singole rate, ma piuttosto dalla scadenza dell'ultima rata. Non si rileva, ancora, indeterminatezza nell'esposizione degli interessi dovuti.
Risulta infine ex actis l'insinuazione della banca nella procedura fallimentare della società, nonché il provvedimento di ammissione allo stato passivo e di chiusura del fallimento. In definitiva gli argomenti di parte opponente non possono trovare accoglimento, dovendosi rigettare l'opposizione al precetto. Al rigetto dell'opposizione segue la condanna alle spese in favore di parte opposta, liquidate, queste ultime, ai minimi tariffari in ragione della mancata tempestiva produzione di nota spese, come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali di parte opposta, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. – se dovuta – e C.P.A. come per legge.
Il Giudice - Dott. Giovanni Piccioli.
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