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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2809 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 6050 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giovanna CALDARELLA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“NEL MERITO In via di principalità Accertata in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 c. 1 leetra B) nr. 1 D. Lgs. 30/2007, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rilascio rinnovo della carta di soggiorno a mente dell'art. 10 D.Lgs. 30 citato. In via di subordine Accertata in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno
1 per protezione speciale, con contestuale quale trasmissione degli atti al questore competente affinché proceda al rilascio del relativo permesso”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 19.3.2025 il sig. ha impugnato il provvedimento Pt_1
del Questore di Torino in data 8.7.2024, notificato il 17.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE, in quanto coniugato con la cittadina italiana e sono Persona_1
stati altresì ritenuti insussistenti i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 TUI.
Il ricorrente sostiene, in particolare:
− l'illegittimità del provvedimento impugnato, che – nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dei reati commessi dal ricorrente – avrebbe operato un erroneo bilanciamento tra la pericolosità sociale del ricorrente e il suo ormai stabile radicamento sul territorio italiano (dove risiede sin dal 2013 e dove attualmente convive con la seconda moglie, parimenti cittadina italiana, ; Parte_2
− in via subordinata, la sussistenza (quantomeno) dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione speciale.
1.2. Il Collegio ha immediatamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 26.5.2025.
1.3. Si è costituito in giudizio il , mediante la difesa tecnica Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , depositando comparsa di costituzione e CP_1
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.4. All'udienza del 26.5.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della lite. All'esito, ha rimesso la causa al Collegio.
2. La domanda principale, volta all'annullamento del provvedimento impugnato e al contestuale riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2 Va preliminarmente rimarcato che, nel caso di specie, non è contestata l'astratta sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 10
d.lgs. n. 30/2007, essendo il ricorrente attualmente coniugato con la cittadina italiana
Parte_2
La questione qui dibattuta, quindi, verte fondamentalmente sulla sussistenza della dedotta situazione di pericolosità sociale del ricorrente, ostativa al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno.
Il Questore di Torino ha invero negato il rinnovo della carta di soggiorno rilevando che:
− “la condotta criminosa perpetrata denota un evidente difetto di integrazione sociale e il comportamento posto in essere, in relazione al fatto di aver commesso un reato di attentato a un diritto fondamentale della persona dopo aver creato una condizione di subordinazione della vittima, manifesta l'assoluta assenza di inserimento nel tessuto sociale e recepimento delle norme penali e civili che regolano la quotidiana convivenza civile”;
− l'interessato è stato altresì dichiarato “decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore” con provvedimento del Tribunale di Torino.
Orbene, l'art. 20 c. 1 d.lgs. n. 30/2007 prevede che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Tale norma va ovviamente letta in combinato disposto con il successivo comma 4 del medesimo art. 20 d.lgs. n. 30/2007, ai sensi del quale “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”.
Tali norme – così come, in via generale, l'art. 5 c. 5-bis TUI, che analogamente prevede il requisito dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” (v. Cass. civ. n. 19337 del 29.9.2016) – sono state più volte sottoposte all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo più volte ribadito il seguente principio di diritto:
“… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia
3 concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
2.1. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Invero, non è contestato che il ricorrente abbia riportato negli anni più condanne per reati in materia di stupefacenti (detenzione a fini di spaccio di marjuana, commesso in il CP_1
12.8.2018) e per delitti contro la persona (lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale, commesso in Milano il 22.11.2011 e commesso in il 12.8.2018), nonché per il delitto CP_1
di violenza sessuale aggravata e lesioni personali commesso in il 15.7.2018. CP_1
Il ricorrente chiede che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare, che si sostanzierebbero fondamentalmente nella lunga durata del suo soggiorno in Italia e, soprattutto, nel suo recente matrimonio in data 8.4.2023 con la cittadina italiana con cui attualmente convive in (a Parte_2 CP_1 dimostrazione dell'effettività convivenza, il ricorrente allega di avere espiato presso la sua abitazione gli arresti domiciliari).
Orbene, si ritiene che l'attuale convivenza del ricorrente con la moglie cittadina italiana e le sue figlie minorenni, pur da valorizzarsi anche ai sensi del divieto di espulsione ex art. 19 lett.
c) TUI (salvo provvedimento del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI), soccomba nel giudizio di bilanciamento con i gravi reati commessi e con l'assenza di vincoli familiari o di stabili rapporti sociali in Italia.
4 A tal fine, si rileva che il ricorrente non ha mai svolto regolare attività lavorativa in Italia (cfr. estratto conto previdenziale INPS, sub doc. 5 , dal quale risultano contributi versati CP_1 soltanto nell'anno 2023 a fronte di 12 anni di soggiorno in Italia). Ma, soprattutto, rileva la condotta particolarmente pericolosa e violenta che ha caratterizzato il reato di violenza sessuale da lui commesso nel luglio 2018: come si legge nella sentenza di condanna, il ricorrente ha dapprima compiuto atti sessuali sulla vittima, quindi, a fronte del suo rifiuto,
l'ha inseguita, percossa, morsa e le ha spruzzato in volto un gas urticante.
Ci si trova pertanto al cospetto di un comportamento individuale che, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ex art. 20 c. 4 d.lgs. n. 30/2007, costituisce una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza”.
Quanto all'esistenza di vincoli familiari, nessun rilievo assume il matrimonio con la prima moglie (motivo alla base dell'originaria richiesta di rinnovo della carta di Persona_1 soggiorno dell'8.6.2022 da cui scaturisce il decreto del Questore impugnato): è infatti intervenuto lo scioglimento del matrimonio in data 19.7.2019 e – ciò che più rileva – è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente sulla figlia minore (cfr. doc. 4 resistente). Inoltre, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, egli provvede solo saltuariamente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore (“l'ultima volta che ho pagato l'assegno di mantenimento è stato prima di essere sottoposto agli arresti domiciliari, circa sei mesi fa”).
Dunque, nel procedere al descritto bilanciamento tra opposti interessi, non può ritenersi prevalente sui precedenti penali descritti l'unica esigenza attuale di tutela della vita familiare, consistente nel matrimonio con la sig.ra avvenuto l'8.4.2023: si tratta di una Pt_2
relazione recente, nel corso della quale il ricorrente è stato per lunghi periodi in stato di detenzione (inframuraria e, quindi, domiciliare), in quanto tale inidonea ad elidere i gravi profili di pericolosità sociale più sopra evidenziati.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto del Questore, non sussistendo i requisiti per il rinnovo della carta di soggiorno, né per il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007.
3. Parimenti infondata è la domanda subordinata di riconoscimento della protezione speciale, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 e 19 co. 1 e 1.1 T.U.I. come sopra modificato.
3.1. In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non ha allegato alcun rischio di persecuzione o di tortura in caso di rientro in Senegal, sicché pacificamente è da escludere la
5 ricorrenza delle ipotesi disciplinate dal comma 1 e dal comma 1.1. prima parte dell'art. 19 menzionato.
In ogni caso, contrariamente all'assunto difensivo, le COI aggiornate sul Senegal consentono di escludere la sussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione generale di
“violenza indiscriminata”.
Con riferimento alla situazione di sicurezza in Senegal, si segnala quanto segue.
Il Senegal è situato nella zona nord-occidentale del continente africano ed ha un'estensione di circa 196.190 km1, si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e confina a nord con la
UR (813 km), a sud con la IS (338 km), a sudest con la Guinea (330 km), ad est con il MA (419 km); ad ovest è bagnato dall'oceano Atlantico, con un tratto di costa di
531 km2.
Il sottile territorio del Gambia che segue l'omonimo fiume, forma un'enclave all'interno del
Senegal dividendo pressappoco i due terzi settentrionali del Senegal dal terzo meridionale e affacciandosi sull'Atlantico.2 La capitale è Dakar. Il Paese risulta suddiviso in 14 régions
Dakar, Diourbel, , , , , Saint-Louis, Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Per_2 Per_3 Per_4
, Thies, Quest'ultime sono a loro volte suddivise in Per_5 Persona_6 Per_7
départements e arrondissements. Ogni région è amministrata da un governatore con ruolo di coordinamento il quale, a sua volta, è assistito a due vicegovernatori. Le assemblee regionali, con poteri accresciuti a partire dal 1996, sono composte da consiglieri, responsabili del sistema fiscale locale3.
Freedom House evidenzia che il Paese nel 2025 è passato dalla condizione di “Stato parzialmente libero” a “Stato libero”, e può essere considerato una delle democrazie elettorali più stabili dell'Africa, nonostante ancora sia nota la relativa indipendenza dei media, così come le limitazioni alla libertà di stampa. Alcuni problemi tutt'ora presenti sono la corruzione del governo, uno stato di diritto ancora debole e scarse tutele per i cittadini LGBT+. 4
Nel 2024 le elezioni hanno visto contrapposti che a causa delle sue faccende Persona_8
giudiziarie, ha appoggiato come candidato sostitutivo e il primo Persona_9
Per_ ministro in carica è risultato vincitore e ha indetto elezioni legislative Per_10
6 anticipate a novembre confermando la sua vittoria schiacciante del partito African Patriots of
Senegal for Work, Ethics, and Fraternity (PASTEF). 5
I punteggi di democraticità di fanno emergere una situazione positiva per CP_3
quanto riguarda il processo elettorale, il pluralismo politico e la partecipazione;
al contrario rileva ancora delle complicazioni nella lotta alla corruzione, nella parità di trattamento della popolazione, nella libertà di stampa e nella libertà di riunione, che deve essere preventivamente approvata dal , che spesso ha disperso violentemente Controparte_2
le manifestazioni. A riguardo, durante le proteste contro i casi penali di nel giugno Per_8
2023, circa 29 persone sono state uccise, centinaia di altre sono rimaste ferite e almeno 500 sono state arrestate. Inoltre, altre tre persone sono state uccise nelle proteste del febbraio 2024 contro il rinvio delle elezioni presidenziali;
la polizia ha usato munizioni vere, proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti, che in alcuni casi hanno costruito barricate e lanciato oggetti contro le forze di sicurezza. Centinaia di persone sono state arrestate. Le autorità hanno sospeso temporaneamente il servizio internet mobile e l'accesso alle piattaforme dei social media allo scopo di interrompere le proteste. Infine, il diritto di riunione dei gruppi LGBT+ e Ong che supportano malati di HIV è limitata6.
Riguardo alle violenze correlate alla libertà di stampa, il Comitato per la protezione dei giornalisti senegalesi ha denunciato le numerose molestie legali nei confronti dei giornalisti, contrariamente alle promesse del Presidente. Il 14 aprile 2025 è stato arrestato il giornalista caporedattore di IK Fm con l'accusa di avere diffuso fake news. Nello Controparte_4 stesso giorno la gendarmeria di Dakar ha interrogato per diverse ore giornalisti dell'emittente
Source A TV e il commentatore freelance Il Comitato riporta che il Presidente Persona_11 abbia dichiarato “tolleranza zero” per la diffusione di notizie false.7 Per_8
Si evidenzia che entro il 2025 le truppe francesi lasceranno definitamente il Senegal, seguendo la tendenza del resto dell'Africa occidentale e centrale, cominciata nel 2022. I ministeri francesi e senegalesi hanno affermato la volontà di lavorare a un nuovo partenariato
Per_ in materia di difesa e di sicurezza. A novembre 2024 ha annunciato che le basi francesi erano incompatibili con la sovranità del Paese8.
7 Tra il 01 gennaio 2025 e il 30 aprile 2025, ha registrato in Senegal un totale di 61 Pt_7
eventi legati alla sicurezza, di cui 7 classificati come violenza politica9, esplosioni/violenza remota, 1 classificati come violenza organizzata, 57 legati a rivolte, manifestazioni e proteste e 6 che hanno avuto i civili come target. Nel 2025 gli eventi violenti hanno causato un totale di 4 vittime.
Nel 2024 aveva registrato un totale di 205 eventi legati alla sicurezza, di cui 41 Pt_7
classificati come violenza politica, esplosioni/violenza remota, 5 classificati come violenza organizzata, 167 legati a rivolte, manifestazioni e proteste e 14 che hanno avuto i civili come target. Nel 2024 gli eventi violenti hanno causato un totale di 19 morti10.
L'indice del terrorismo in Senegal, invece, è aumentato a 1,58 punti nel 2024 rispetto a 0 punti nel 2023. L'indice del terrorismo in Senegal è in media 1,75 punti dal 2002 al 2023, e ha raggiunto il massimo storico di 3,88 punti nel 2002 e il minimo record di 0,00 punti nel
201511.
Per quanto riguarda il territorio del area che si estende a sud del Paese, si riporta Parte_8
che il governo senegalese e i ribelli della Casamance hanno firmato un accordo di pace il 23 febbraio 2025 dopo tre giorni di incontri tra il primo ministro e i membri del Per_8
Movimento delle Forze Democratiche della Casamance. L'accordo implica la grazia presidenziale per i ribelli imprigionati, l'amnistia per i combattenti e un programma di reinserimento sociale12. Le negoziazioni sono avvenute mediate il Presidente della Guinea-
Bissau, , allo scopo di placare un conflitto che prosegue dal 1982 e ha Persona_12
prodotto numerose vittime13.
Nel Briefing delle Nazioni Unite di martedì 25 febbraio 2025, con portavoce il segretario generale Guterres, si rimarca l'importanza dell'accordo tra il governo senegalese e il Fronte
Sud del Movimento delle Forze Democratiche di (MFDC). ha invitato le Parte_8 CP_6
parti a rispettare il cessate il fuoco concordato ad attuare velocemente le disposizioni dell'accordo14.
8 Per_ A dimostrazione dell'impegno nel territorio della nel 2024 il Presidente Parte_8
aveva proposto un piano di investimento per sviluppare lo stato del Casamance15.
Osservando i dati sulla sicurezza del territorio della si evince che tra il Parte_8
01.01.2025 e il 30.04.2025 ha registrato un totale di 10 eventi violenti, tra cui 1 Pt_7
classificato come violenza politica, quali battaglie, esplosioni o violenza remota, 1 evento classificato come violenza organizzata, 7 eventi avvenuti durante manifestazioni, proteste, rivolte. Questi eventi hanno fin ora provocato 1 vittima nel 2025.
Durante il 2024, invece, aveva registrato un totale di 23 eventi violenti, di cui 2 di Pt_7
matrice politica, 1 evento classificato come violenza organizzata, 20 eventi avvenuti durante manifestazioni, proteste e rivolte, 2 eventi di cui bersaglio sono stati i civili. In tutto nel 2024 i suddetti eventi hanno provocato 3 morti16.
Come riportato dal giornale online Notizie Geopolitiche si apprende che non siano completamente cessati gli scontri sul territorio. Tra il 15 e il 16 aprile 2025 alcuni uomini armati non identificati hanno attaccato il villaggio di Djinaki, saccheggiando negozi e rubando denaro e telefoni. In risposta a questo evento, il 16 aprile 2025 è cominciata un'operazione dell'esercito senegalese nella zona del Mongone che si è conclusa con uno scontro armato: un soldato è rimasto ferito e uno scomparso. Nonostante gli accordi del 2022
e gli ultimi del 2025 il territorio del è ancora frammentato, anche a causa Parte_8 dell'assenza di una strategia politica e sociale inclusiva17.
Le fonti citate inducono ad escludere la presenza di una situazione di “violenza indiscriminata” come allegato dal ricorrente.
Dalle informazioni di cui sopra non è dato neppure evincere l'esistenza di altri fenomeni di
“violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” rilevanti ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I., dei quali comunque il richiedente non ha fatto specifica menzione in ricorso.
3.2. Quanto agli ulteriori requisiti per il rilascio della protezione speciale (nella formulazione di cui al d.l. n. 130/2020), e cioè alla sussistenza di obblighi costituzionali e sovranazionali ex art. 5 c. 6 TUI, l'autorità giudiziaria – come noto – è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
Con 15 Casamance Region, 18.03.25: https://adf- Controparte_10 magazine.com/2025/03/peace-agreement-offers-hope-in-senegals-casamance-region/; 16 , strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024/ 01/01/2025-30/04/2025; Senegal, Pt_7
https://acleddata.com/explorer/ - accesso del 15.05.2025. Parte_8 17 Notizie Geopolitiche, Senegal. Scontri tra ribelli ed esercito nel 20.04.2025: Parte_8 https://www.notiziegeopolitiche.net/senegal-scontri-tra-ribelli-ed-esercito-nel-casamance/.
9 culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nel caso di specie il ricorrente, a supporto della domanda di protezione speciale, fa riferimento alla sua lunga permanenza in Italia (oltre 13 anni), da valorizzarsi ex art. 8 CEDU,
e al fatto che egli conviva attualmente con la moglie cittadina italiana Parte_2
Si ritiene tuttavia che tali circostanze, valutate nel quadro complessivo della vicenda di vita italiana del ricorrente, non consentano di ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata “protezione speciale”.
Infatti, non vi è prova che il ricorrente sia positivamente “radicato” nel tessuto sociale ed economico italiano, dovendosi sul punto richiamare i medesimi argomenti (pericolosità sociale e assenza di lavoro stabile) già svolti in sede di bilanciamento ex art. 20 d.lgs. n.
30/2007 (cfr. retro alle pagg. 4 e 5).
Il ricorrente, nella sua pur lunga permanenza in Italia, ha come detto commesso numerosi reati (sia in materia di stupefacenti sia contro la persona), ha fatto uso di sostanze stupefacenti
(si veda, da ultimo, l'annotazione dei Carabinieri di Borgo San Salvario del CP_1
25.11.2024, nella quale si dà atto del consumo attuale di marjuana ad uso personale da parte del ricorrente;
cfr. doc. 8 resistente) e non ha mai svolto regolare attività lavorativa
(dall'estratto contributivo INPS in atti, come detto, risultano versati contributi previdenziali soltanto nel 2023).
Per le ragioni esposte, anche la domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ex art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 è infondata e va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Larousse, Senegal. L'Encyclopédie en ligne, https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/S%C3%A9n%C3%A9gal/143900, ultimo accesso 06.05.2025; 2 The World Factbook, Senegal, 01.05.2025: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/senegal/, ultimo accesso 06.05.2025; 3 OECD, Profile Senegal, updated October 2016, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-
Senegal.pdf; 4 Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 5 House, Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 6 Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 7 House, Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 8 , French Troops to exit Senegal bu end of 2025, 12.02.2025, CP_5 https://www.aljazeera.com/news/2025/2/12/french-troops-set-to-exit-senegal-by-end-of-2025; 9 Si veda in calce la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location &
Event Data Project (ACLED); 10 , strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024/ 01/01/2025-30/04/2025; Senegal, Pt_7 https://acleddata.com/explorer/ - accesso del 15.05.2025. 11 Trading Economics, Senegal Indice di Terrorismo, 2024, ultimo accesso il 17.04.2025, https://it.tradingeconomics.com/senegal/terrorism-index; 12 Adf, Peace Agreement Offers Hope in Senegal's Casamance Region, 18.03.25: https://adf- magazine.com/2025/03/peace-agreement-offers-hope-in-senegals-casamance-region/;
Senegal signs historic peace deal with separatists, febbraio 2025: CP_7 Parte_8 https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-signs-historic-peace-deal-with-casamance-separatists/;
, 25.02.2025: https://www.un.org/sg/en/content/highlight/2025-02-25.html; Controparte_8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Sara Perlo Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 6050 / 2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giovanna CALDARELLA
-ricorrente-
CONTRO
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“NEL MERITO In via di principalità Accertata in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 c. 1 leetra B) nr. 1 D. Lgs. 30/2007, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rilascio rinnovo della carta di soggiorno a mente dell'art. 10 D.Lgs. 30 citato. In via di subordine Accertata in capo al ricorrente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 TUI, riconoscere in favore del medesimo il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno
1 per protezione speciale, con contestuale quale trasmissione degli atti al questore competente affinché proceda al rilascio del relativo permesso”
ha così concluso: Controparte_2
“Rigettare il ricorso perché infondato. Con vittoria di spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con ricorso depositato in data 19.3.2025 il sig. ha impugnato il provvedimento Pt_1
del Questore di Torino in data 8.7.2024, notificato il 17.2.2025, con il quale è stata rigettata la sua domanda di rinnovo della carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino dell'UE, in quanto coniugato con la cittadina italiana e sono Persona_1
stati altresì ritenuti insussistenti i requisiti per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19 TUI.
Il ricorrente sostiene, in particolare:
− l'illegittimità del provvedimento impugnato, che – nel negare il rinnovo del permesso di soggiorno sulla base dei reati commessi dal ricorrente – avrebbe operato un erroneo bilanciamento tra la pericolosità sociale del ricorrente e il suo ormai stabile radicamento sul territorio italiano (dove risiede sin dal 2013 e dove attualmente convive con la seconda moglie, parimenti cittadina italiana, ; Parte_2
− in via subordinata, la sussistenza (quantomeno) dei presupposti fondanti il diritto al riconoscimento della protezione speciale.
1.2. Il Collegio ha immediatamente sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 26.5.2025.
1.3. Si è costituito in giudizio il , mediante la difesa tecnica Controparte_2 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , depositando comparsa di costituzione e CP_1
risposta e documentazione, contestando le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
1.4. All'udienza del 26.5.2025 il Giudice relatore ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della lite. All'esito, ha rimesso la causa al Collegio.
2. La domanda principale, volta all'annullamento del provvedimento impugnato e al contestuale riconoscimento della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007, è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
2 Va preliminarmente rimarcato che, nel caso di specie, non è contestata l'astratta sussistenza in capo al ricorrente dei presupposti per il rilascio della carta di soggiorno permanente ex art. 10
d.lgs. n. 30/2007, essendo il ricorrente attualmente coniugato con la cittadina italiana
Parte_2
La questione qui dibattuta, quindi, verte fondamentalmente sulla sussistenza della dedotta situazione di pericolosità sociale del ricorrente, ostativa al rilascio dell'invocato titolo di soggiorno.
Il Questore di Torino ha invero negato il rinnovo della carta di soggiorno rilevando che:
− “la condotta criminosa perpetrata denota un evidente difetto di integrazione sociale e il comportamento posto in essere, in relazione al fatto di aver commesso un reato di attentato a un diritto fondamentale della persona dopo aver creato una condizione di subordinazione della vittima, manifesta l'assoluta assenza di inserimento nel tessuto sociale e recepimento delle norme penali e civili che regolano la quotidiana convivenza civile”;
− l'interessato è stato altresì dichiarato “decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore” con provvedimento del Tribunale di Torino.
Orbene, l'art. 20 c. 1 d.lgs. n. 30/2007 prevede che “il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza”.
Tale norma va ovviamente letta in combinato disposto con il successivo comma 4 del medesimo art. 20 d.lgs. n. 30/2007, ai sensi del quale “i provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti”.
Tali norme – così come, in via generale, l'art. 5 c. 5-bis TUI, che analogamente prevede il requisito dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” (v. Cass. civ. n. 19337 del 29.9.2016) – sono state più volte sottoposte all'interpretazione della giurisprudenza di legittimità, la quale ha nel tempo più volte ribadito il seguente principio di diritto:
“… la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del [permesso di soggiorno per motivi familiari], per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia
3 concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, sì da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell'art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.” (Cass. n. 30342 del 27/10/2021).
In particolare, con riferimento alla rilevanza della durata del soggiorno quale elemento di bilanciamento, si è affermato che “ai fini del rilascio, rinnovo e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'art. 9 del D.Lgs. 286/1998 richiede una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, nel bilanciamento tra pregresse condotte, eventualmente rilevanti quali minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale, ed il suo inserimento sociale, desunto, tra l'altro, dalla sua capacità lavorativa e dalla durata della sua permanenza sul territorio nazionale, dovendosi escludere l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di sentenze penali riportate” (così Corte d'Appello di
Torino, sez. minori, sent., 10/02/2021, in www.leggiditalia.it).
2.1. Così definiti i termini della questione, un corretto bilanciamento degli opposti interessi di sicurezza pubblica e di tutela della vita familiare impone – nel caso di specie – di ritenere prevalenti gli interessi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.
Invero, non è contestato che il ricorrente abbia riportato negli anni più condanne per reati in materia di stupefacenti (detenzione a fini di spaccio di marjuana, commesso in il CP_1
12.8.2018) e per delitti contro la persona (lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale, commesso in Milano il 22.11.2011 e commesso in il 12.8.2018), nonché per il delitto CP_1
di violenza sessuale aggravata e lesioni personali commesso in il 15.7.2018. CP_1
Il ricorrente chiede che si proceda al bilanciamento di tali ragioni di ordine pubblico con le sue esigenze di vita privata e familiare, che si sostanzierebbero fondamentalmente nella lunga durata del suo soggiorno in Italia e, soprattutto, nel suo recente matrimonio in data 8.4.2023 con la cittadina italiana con cui attualmente convive in (a Parte_2 CP_1 dimostrazione dell'effettività convivenza, il ricorrente allega di avere espiato presso la sua abitazione gli arresti domiciliari).
Orbene, si ritiene che l'attuale convivenza del ricorrente con la moglie cittadina italiana e le sue figlie minorenni, pur da valorizzarsi anche ai sensi del divieto di espulsione ex art. 19 lett.
c) TUI (salvo provvedimento del Ministro dell'Interno ai sensi dell'art. 13 c. 1 TUI), soccomba nel giudizio di bilanciamento con i gravi reati commessi e con l'assenza di vincoli familiari o di stabili rapporti sociali in Italia.
4 A tal fine, si rileva che il ricorrente non ha mai svolto regolare attività lavorativa in Italia (cfr. estratto conto previdenziale INPS, sub doc. 5 , dal quale risultano contributi versati CP_1 soltanto nell'anno 2023 a fronte di 12 anni di soggiorno in Italia). Ma, soprattutto, rileva la condotta particolarmente pericolosa e violenta che ha caratterizzato il reato di violenza sessuale da lui commesso nel luglio 2018: come si legge nella sentenza di condanna, il ricorrente ha dapprima compiuto atti sessuali sulla vittima, quindi, a fronte del suo rifiuto,
l'ha inseguita, percossa, morsa e le ha spruzzato in volto un gas urticante.
Ci si trova pertanto al cospetto di un comportamento individuale che, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità ex art. 20 c. 4 d.lgs. n. 30/2007, costituisce una “minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza”.
Quanto all'esistenza di vincoli familiari, nessun rilievo assume il matrimonio con la prima moglie (motivo alla base dell'originaria richiesta di rinnovo della carta di Persona_1 soggiorno dell'8.6.2022 da cui scaturisce il decreto del Questore impugnato): è infatti intervenuto lo scioglimento del matrimonio in data 19.7.2019 e – ciò che più rileva – è stata dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale del ricorrente sulla figlia minore (cfr. doc. 4 resistente). Inoltre, come dichiarato dallo stesso ricorrente nel corso dell'interrogatorio libero, egli provvede solo saltuariamente al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore (“l'ultima volta che ho pagato l'assegno di mantenimento è stato prima di essere sottoposto agli arresti domiciliari, circa sei mesi fa”).
Dunque, nel procedere al descritto bilanciamento tra opposti interessi, non può ritenersi prevalente sui precedenti penali descritti l'unica esigenza attuale di tutela della vita familiare, consistente nel matrimonio con la sig.ra avvenuto l'8.4.2023: si tratta di una Pt_2
relazione recente, nel corso della quale il ricorrente è stato per lunghi periodi in stato di detenzione (inframuraria e, quindi, domiciliare), in quanto tale inidonea ad elidere i gravi profili di pericolosità sociale più sopra evidenziati.
Alla luce di quanto sopra, dunque, deve ritenersi legittimo l'impugnato decreto del Questore, non sussistendo i requisiti per il rinnovo della carta di soggiorno, né per il rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. n. 30/2007.
3. Parimenti infondata è la domanda subordinata di riconoscimento della protezione speciale, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 e 19 co. 1 e 1.1 T.U.I. come sopra modificato.
3.1. In primo luogo, occorre rilevare che il ricorrente non ha allegato alcun rischio di persecuzione o di tortura in caso di rientro in Senegal, sicché pacificamente è da escludere la
5 ricorrenza delle ipotesi disciplinate dal comma 1 e dal comma 1.1. prima parte dell'art. 19 menzionato.
In ogni caso, contrariamente all'assunto difensivo, le COI aggiornate sul Senegal consentono di escludere la sussistenza, nella zona di origine del richiedente, di una situazione generale di
“violenza indiscriminata”.
Con riferimento alla situazione di sicurezza in Senegal, si segnala quanto segue.
Il Senegal è situato nella zona nord-occidentale del continente africano ed ha un'estensione di circa 196.190 km1, si affaccia ad ovest sull'Oceano Atlantico e confina a nord con la
UR (813 km), a sud con la IS (338 km), a sudest con la Guinea (330 km), ad est con il MA (419 km); ad ovest è bagnato dall'oceano Atlantico, con un tratto di costa di
531 km2.
Il sottile territorio del Gambia che segue l'omonimo fiume, forma un'enclave all'interno del
Senegal dividendo pressappoco i due terzi settentrionali del Senegal dal terzo meridionale e affacciandosi sull'Atlantico.2 La capitale è Dakar. Il Paese risulta suddiviso in 14 régions
Dakar, Diourbel, , , , , Saint-Louis, Pt_3 Pt_4 Pt_5 Pt_6 Per_2 Per_3 Per_4
, Thies, Quest'ultime sono a loro volte suddivise in Per_5 Persona_6 Per_7
départements e arrondissements. Ogni région è amministrata da un governatore con ruolo di coordinamento il quale, a sua volta, è assistito a due vicegovernatori. Le assemblee regionali, con poteri accresciuti a partire dal 1996, sono composte da consiglieri, responsabili del sistema fiscale locale3.
Freedom House evidenzia che il Paese nel 2025 è passato dalla condizione di “Stato parzialmente libero” a “Stato libero”, e può essere considerato una delle democrazie elettorali più stabili dell'Africa, nonostante ancora sia nota la relativa indipendenza dei media, così come le limitazioni alla libertà di stampa. Alcuni problemi tutt'ora presenti sono la corruzione del governo, uno stato di diritto ancora debole e scarse tutele per i cittadini LGBT+. 4
Nel 2024 le elezioni hanno visto contrapposti che a causa delle sue faccende Persona_8
giudiziarie, ha appoggiato come candidato sostitutivo e il primo Persona_9
Per_ ministro in carica è risultato vincitore e ha indetto elezioni legislative Per_10
6 anticipate a novembre confermando la sua vittoria schiacciante del partito African Patriots of
Senegal for Work, Ethics, and Fraternity (PASTEF). 5
I punteggi di democraticità di fanno emergere una situazione positiva per CP_3
quanto riguarda il processo elettorale, il pluralismo politico e la partecipazione;
al contrario rileva ancora delle complicazioni nella lotta alla corruzione, nella parità di trattamento della popolazione, nella libertà di stampa e nella libertà di riunione, che deve essere preventivamente approvata dal , che spesso ha disperso violentemente Controparte_2
le manifestazioni. A riguardo, durante le proteste contro i casi penali di nel giugno Per_8
2023, circa 29 persone sono state uccise, centinaia di altre sono rimaste ferite e almeno 500 sono state arrestate. Inoltre, altre tre persone sono state uccise nelle proteste del febbraio 2024 contro il rinvio delle elezioni presidenziali;
la polizia ha usato munizioni vere, proiettili di gomma e gas lacrimogeni contro i manifestanti, che in alcuni casi hanno costruito barricate e lanciato oggetti contro le forze di sicurezza. Centinaia di persone sono state arrestate. Le autorità hanno sospeso temporaneamente il servizio internet mobile e l'accesso alle piattaforme dei social media allo scopo di interrompere le proteste. Infine, il diritto di riunione dei gruppi LGBT+ e Ong che supportano malati di HIV è limitata6.
Riguardo alle violenze correlate alla libertà di stampa, il Comitato per la protezione dei giornalisti senegalesi ha denunciato le numerose molestie legali nei confronti dei giornalisti, contrariamente alle promesse del Presidente. Il 14 aprile 2025 è stato arrestato il giornalista caporedattore di IK Fm con l'accusa di avere diffuso fake news. Nello Controparte_4 stesso giorno la gendarmeria di Dakar ha interrogato per diverse ore giornalisti dell'emittente
Source A TV e il commentatore freelance Il Comitato riporta che il Presidente Persona_11 abbia dichiarato “tolleranza zero” per la diffusione di notizie false.7 Per_8
Si evidenzia che entro il 2025 le truppe francesi lasceranno definitamente il Senegal, seguendo la tendenza del resto dell'Africa occidentale e centrale, cominciata nel 2022. I ministeri francesi e senegalesi hanno affermato la volontà di lavorare a un nuovo partenariato
Per_ in materia di difesa e di sicurezza. A novembre 2024 ha annunciato che le basi francesi erano incompatibili con la sovranità del Paese8.
7 Tra il 01 gennaio 2025 e il 30 aprile 2025, ha registrato in Senegal un totale di 61 Pt_7
eventi legati alla sicurezza, di cui 7 classificati come violenza politica9, esplosioni/violenza remota, 1 classificati come violenza organizzata, 57 legati a rivolte, manifestazioni e proteste e 6 che hanno avuto i civili come target. Nel 2025 gli eventi violenti hanno causato un totale di 4 vittime.
Nel 2024 aveva registrato un totale di 205 eventi legati alla sicurezza, di cui 41 Pt_7
classificati come violenza politica, esplosioni/violenza remota, 5 classificati come violenza organizzata, 167 legati a rivolte, manifestazioni e proteste e 14 che hanno avuto i civili come target. Nel 2024 gli eventi violenti hanno causato un totale di 19 morti10.
L'indice del terrorismo in Senegal, invece, è aumentato a 1,58 punti nel 2024 rispetto a 0 punti nel 2023. L'indice del terrorismo in Senegal è in media 1,75 punti dal 2002 al 2023, e ha raggiunto il massimo storico di 3,88 punti nel 2002 e il minimo record di 0,00 punti nel
201511.
Per quanto riguarda il territorio del area che si estende a sud del Paese, si riporta Parte_8
che il governo senegalese e i ribelli della Casamance hanno firmato un accordo di pace il 23 febbraio 2025 dopo tre giorni di incontri tra il primo ministro e i membri del Per_8
Movimento delle Forze Democratiche della Casamance. L'accordo implica la grazia presidenziale per i ribelli imprigionati, l'amnistia per i combattenti e un programma di reinserimento sociale12. Le negoziazioni sono avvenute mediate il Presidente della Guinea-
Bissau, , allo scopo di placare un conflitto che prosegue dal 1982 e ha Persona_12
prodotto numerose vittime13.
Nel Briefing delle Nazioni Unite di martedì 25 febbraio 2025, con portavoce il segretario generale Guterres, si rimarca l'importanza dell'accordo tra il governo senegalese e il Fronte
Sud del Movimento delle Forze Democratiche di (MFDC). ha invitato le Parte_8 CP_6
parti a rispettare il cessate il fuoco concordato ad attuare velocemente le disposizioni dell'accordo14.
8 Per_ A dimostrazione dell'impegno nel territorio della nel 2024 il Presidente Parte_8
aveva proposto un piano di investimento per sviluppare lo stato del Casamance15.
Osservando i dati sulla sicurezza del territorio della si evince che tra il Parte_8
01.01.2025 e il 30.04.2025 ha registrato un totale di 10 eventi violenti, tra cui 1 Pt_7
classificato come violenza politica, quali battaglie, esplosioni o violenza remota, 1 evento classificato come violenza organizzata, 7 eventi avvenuti durante manifestazioni, proteste, rivolte. Questi eventi hanno fin ora provocato 1 vittima nel 2025.
Durante il 2024, invece, aveva registrato un totale di 23 eventi violenti, di cui 2 di Pt_7
matrice politica, 1 evento classificato come violenza organizzata, 20 eventi avvenuti durante manifestazioni, proteste e rivolte, 2 eventi di cui bersaglio sono stati i civili. In tutto nel 2024 i suddetti eventi hanno provocato 3 morti16.
Come riportato dal giornale online Notizie Geopolitiche si apprende che non siano completamente cessati gli scontri sul territorio. Tra il 15 e il 16 aprile 2025 alcuni uomini armati non identificati hanno attaccato il villaggio di Djinaki, saccheggiando negozi e rubando denaro e telefoni. In risposta a questo evento, il 16 aprile 2025 è cominciata un'operazione dell'esercito senegalese nella zona del Mongone che si è conclusa con uno scontro armato: un soldato è rimasto ferito e uno scomparso. Nonostante gli accordi del 2022
e gli ultimi del 2025 il territorio del è ancora frammentato, anche a causa Parte_8 dell'assenza di una strategia politica e sociale inclusiva17.
Le fonti citate inducono ad escludere la presenza di una situazione di “violenza indiscriminata” come allegato dal ricorrente.
Dalle informazioni di cui sopra non è dato neppure evincere l'esistenza di altri fenomeni di
“violazioni sistematiche e gravi di diritti umani” rilevanti ai sensi dell'art. 19 co.
1.1 T.U.I., dei quali comunque il richiedente non ha fatto specifica menzione in ricorso.
3.2. Quanto agli ulteriori requisiti per il rilascio della protezione speciale (nella formulazione di cui al d.l. n. 130/2020), e cioè alla sussistenza di obblighi costituzionali e sovranazionali ex art. 5 c. 6 TUI, l'autorità giudiziaria – come noto – è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari,
Con 15 Casamance Region, 18.03.25: https://adf- Controparte_10 magazine.com/2025/03/peace-agreement-offers-hope-in-senegals-casamance-region/; 16 , strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024/ 01/01/2025-30/04/2025; Senegal, Pt_7
https://acleddata.com/explorer/ - accesso del 15.05.2025. Parte_8 17 Notizie Geopolitiche, Senegal. Scontri tra ribelli ed esercito nel 20.04.2025: Parte_8 https://www.notiziegeopolitiche.net/senegal-scontri-tra-ribelli-ed-esercito-nel-casamance/.
9 culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Nel caso di specie il ricorrente, a supporto della domanda di protezione speciale, fa riferimento alla sua lunga permanenza in Italia (oltre 13 anni), da valorizzarsi ex art. 8 CEDU,
e al fatto che egli conviva attualmente con la moglie cittadina italiana Parte_2
Si ritiene tuttavia che tali circostanze, valutate nel quadro complessivo della vicenda di vita italiana del ricorrente, non consentano di ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'invocata “protezione speciale”.
Infatti, non vi è prova che il ricorrente sia positivamente “radicato” nel tessuto sociale ed economico italiano, dovendosi sul punto richiamare i medesimi argomenti (pericolosità sociale e assenza di lavoro stabile) già svolti in sede di bilanciamento ex art. 20 d.lgs. n.
30/2007 (cfr. retro alle pagg. 4 e 5).
Il ricorrente, nella sua pur lunga permanenza in Italia, ha come detto commesso numerosi reati (sia in materia di stupefacenti sia contro la persona), ha fatto uso di sostanze stupefacenti
(si veda, da ultimo, l'annotazione dei Carabinieri di Borgo San Salvario del CP_1
25.11.2024, nella quale si dà atto del consumo attuale di marjuana ad uso personale da parte del ricorrente;
cfr. doc. 8 resistente) e non ha mai svolto regolare attività lavorativa
(dall'estratto contributivo INPS in atti, come detto, risultano versati contributi previdenziali soltanto nel 2023).
Per le ragioni esposte, anche la domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” ex art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008 è infondata e va respinta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta il ricorso;
− condanna il ricorrente a rimborsare al resistente le spese di lite, che si CP_1 liquidano in € 2.000, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali, e accessori di legge.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 03/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Fabrizio Alessandria Alessandra Aragno
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Larousse, Senegal. L'Encyclopédie en ligne, https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/S%C3%A9n%C3%A9gal/143900, ultimo accesso 06.05.2025; 2 The World Factbook, Senegal, 01.05.2025: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/senegal/, ultimo accesso 06.05.2025; 3 OECD, Profile Senegal, updated October 2016, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/profile-
Senegal.pdf; 4 Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 5 House, Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 6 Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 7 House, Libertà nel Mondo 2025, Senegal: https://freedomhouse.org/country/senegal/freedom- CP_3 world/2025, ultimo accesso in data 18.04.2025; 8 , French Troops to exit Senegal bu end of 2025, 12.02.2025, CP_5 https://www.aljazeera.com/news/2025/2/12/french-troops-set-to-exit-senegal-by-end-of-2025; 9 Si veda in calce la definizione della categoria “Political Violence” utilizzata da Armed Conflict Location &
Event Data Project (ACLED); 10 , strumento Explorer, Political Violence, 01/01/2024 – 31/12/2024/ 01/01/2025-30/04/2025; Senegal, Pt_7 https://acleddata.com/explorer/ - accesso del 15.05.2025. 11 Trading Economics, Senegal Indice di Terrorismo, 2024, ultimo accesso il 17.04.2025, https://it.tradingeconomics.com/senegal/terrorism-index; 12 Adf, Peace Agreement Offers Hope in Senegal's Casamance Region, 18.03.25: https://adf- magazine.com/2025/03/peace-agreement-offers-hope-in-senegals-casamance-region/;
Senegal signs historic peace deal with separatists, febbraio 2025: CP_7 Parte_8 https://www.africanews.com/2025/02/25/senegal-signs-historic-peace-deal-with-casamance-separatists/;
, 25.02.2025: https://www.un.org/sg/en/content/highlight/2025-02-25.html; Controparte_8